IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO 
                        Sezione Terza Quater 
 
    Ha pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro generale 16143 del 2022, proposto da Miltenyi Biotec S.r.l.,
in persona del legale rappresentante  pro  tempore,  rappresentata  e
difesa dagli  avvocati  Maurizio  Zoppolato,  Federica  Getilli,  con
domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia  e  domicilio
eletto presso  lo  studio  Maurizio  Piero  Zoppolato  in  Roma,  via
Properzio, 5; 
    Contro: 
        Ministero della salute, Conferenza permanente per i  rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e  Bolzano,
Presidenza del Consiglio dei ministri  Conferenza  Stato  Regioni  ed
Unificata,  in  persona  del  legale  rappresentante   pro   tempore,
rappresentati  e  difesi  dall'Avvocatura   generale   dello   Stato,
domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
        Regione Emilia-Romagna, in persona del legale  rappresentante
pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Rosaria Russo
Valentini,  con  domicilio  digitale  come  da  PEC  da  Registri  di
giustizia; 
        Regione  Fvg,  in  persona  del  legale  rappresentante   pro
tempore, rappresentata  e  difesa  dagli  avvocati  Michela  Delneri,
Daniela Iuri, con domicilio digitale  come  da  PEC  da  Registri  di
giustizia; 
    Nei confronti Irccs Azienda ospedaliero universitaria di Bologna,
Abbott S.r.l., non costituiti in giudizio; 
    Per l'annullamento del provvedimento del 26 ottobre 2022,  avente
ad oggetto «adozione delle linee guida  propedeutiche  all'emanazione
dei provvedimenti regionali e provinciali  in  tema  di  ripiano  del
superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016,
2017, 2018»; della determinazione della Direzione generale cura della
persona, salute e welfare della Regione Emilia-Romagna prot. n. 24300
del 12 dicembre 2022 e del relativo allegato;  della  nota  trasmessa
dalla Regione Emilia-Romagna prot. n. 1226260 del 13  dicembre  2022;
di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso;
ivi incluso il decreto del Ministero della salute del 6  luglio  2022
contenente la «certificazione del superamento del tetto di spesa  dei
dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015,
2016, 2017 e 2018»; nonche', ove occorrer possa,  dell'Accordo  della
Conferenza permanente per i rapporti  tra  lo  Stato,  le  Regioni  e
Province autonome di Trento e Bolzano del 7 novembre 2019, rep.  atti
181/CSR e dell'Intesa  sancita  dalla  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province  autonome  di  Trento  e
Bolzano del 28 settembre 2022, rep. atti n. 213/CSR. 
    Visti il ricorso e i relativi allegati; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Visti gli atti di costituzione in  giudizio  di  Ministero  della
salute e di Regione Emilia-Romagna e di Conferenza permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento  e
Bolzano e di Presidenza del Consiglio dei ministri  Conferenza  Stato
Regioni ed Unificata e di Regione Fvg; 
    Relatore nell'udienza pubblica del  giorno  24  ottobre  2023  la
dott.ssa Francesca Ferrazzoli e uditi per le parti i  difensori  come
specificato nel verbale; 
1. I fatti di causa. 
    La ricorrente, azienda fornitrice di dispositivi  medici  per  il
Servizio sanitario nazionale (d'ora in poi solo SSN), ha impugnato  i
provvedimenti di cui in epigrafe, con  cui  sono  stati  stabiliti  i
tetti di spesa a livello nazionale e  regionale,  per  le  annualita'
2015-2018, per l'acquisto dei dispositivi medici ed e' stato previsto
che l'eventuale superamento del tetto di spesa regionale e' a  carico
delle aziende fornitrici di dispositivi medici. 
    Con motivi aggiunti, la ricorrente ha impugnato  i  provvedimenti
regionali con i quali, sono stati adottati i provvedimenti  attuativi
dell'art.  9-ter  del  decreto-legge  19  giugno  2015,  n.  78,  per
procedere al ripiano dello sforamento del tetto  di  spesa  a  carico
delle aziende fornitrici. 
    La ricorrente ha dedotto, oltre a plurime censure in via diretta,
anche vari profili di illegittimita' costituzionale. 
    In particolare, l'art. 17, comma 1, lettera c), del decreto-legge
n. 98 del 2011 ha previsto - con decorrenza dal primo gennaio 2013  -
che la spesa sostenuta dal SSN per l'acquisto dei dispositivi  medici
avrebbe dovuto essere fissata entro un tetto a livello nazionale e un
tetto a livello di ogni singola Regione. 
    Il valore assoluto dell'onere a carico del SSN per l'acquisto dei
dispositivi medici, a  livello  nazionale  e  per  ciascuna  Regione,
avrebbe dovuto essere  annualmente  determinato  dal  Ministro  della
salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le
Regioni avrebbero  dovuto  monitorare  l'andamento  della  spesa  per
acquisto dei dispositivi medici: l'eventuale superamento del predetto
valore sarebbe stato recuperato interamente a  carico  della  Regione
attraverso misure di contenimento della spesa sanitaria  regionale  o
con  misure  di  copertura  a  carico  di  altre  voci  del  bilancio
regionale. 
    Successivamente, l'art. 9-ter del decreto-legge n. 78 del 2015 ha
stabilito,  per  quanto  di  interesse  in  questa  sede,   che   «9.
L'eventuale superamento del tetto di spesa regionale di cui al  comma
8, come certificato dal decreto ministeriale ivi previsto, e' posto a
carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici per  una  quota
complessiva pari al 40 per cento nell'anno  2015,  al  45  per  cento
nell'anno 2016 e al 50 per cento a decorrere dall'anno 2017. Ciascuna
azienda fornitrice concorre alle predette quote di ripiano in  misura
pari all'incidenza percentuale del proprio fatturato sul totale della
spesa per l'acquisto di dispositivi  medici  a  carico  del  Servizio
sanitario  regionale.  Le  modalita'  procedurali  del  ripiano  sono
definite, su  proposta  del  Ministero  della  salute,  con  apposito
accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano». 
    Il decreto-legge n.  115  del  2022  ha  introdotto,  nell'ambito
dell'art. 9-ter di cui, il comma 9-bis, per il quale «In deroga  alle
disposizioni di cui all'ultimo periodo del comma 9 e limitatamente al
ripiano dell'eventuale superamento del tetto di spesa  regionale  per
gli anni 2015, 2016, 2017  e  2018  dichiarato  con  il  decreto  del
Ministro della salute di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze di cui al comma 8, le regioni e  le  province  autonome
definiscono con proprio  provvedimento,  da  adottare  entro  novanta
giorni dalla data di pubblicazione del predetto decreto ministeriale,
l'elenco delle aziende fornitrici soggette  al  ripiano  per  ciascun
anno, previa verifica della documentazione  contabile  anche  per  il
tramite degli enti del servizio sanitario regionale. Con decreto  del
Ministero della  salute  da  adottarsi  d'intesa  con  la  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano entro trenta  giorni  dalla  data  di
pubblicazione del decreto ministeriale di cui al primo periodo,  sono
adottate  le  linee   guida   propedeutiche   alla   emanazione   dei
provvedimenti regionali e provinciali». 
    Il Ministero della salute, con decreto  del  6  luglio  2022,  ha
individuato i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per
gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, fissando per ciascuno dei  predetti
anni il predetto tetto per tutte le Regioni al  4,4%  del  fabbisogno
sanitario regionale standard. 
    Infine, con decreto  del  6  ottobre  2022,  il  Ministero  della
salute, a seguito dell'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, ha
adottato le linee propedeutiche per  l'emanazione  dei  provvedimenti
regionali di  recupero  dei  relativi  importi  nei  confronti  delle
singole aziende fornitrici. 
    L'esecutivita'  dei  provvedimenti  impugnati  nel   ricorso   in
trattazione  e'  stata  sospesa,  in  via  interinale,  con  apposita
ordinanza cautelare i  cui  effetti  si  intendono  confermati  nella
presente sede,  nelle  more  della  delibazione  della  questione  di
costituzionalita'. 
2. La rilevanza della questione. 
    E'  opinione  del  Tribunale  amministrativo  regionale  che  sia
rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 9-ter del decreto-legge n. 78 del 2015,  per
contrasto con gli articoli 3, 23, 41 e 117 Cost. 
    La norma in questione, per la  sua  chiarezza  testuale,  non  si
presta a interpretazioni  adeguatrici,  comportando  il  rigetto  del
ricorso, con conseguente obbligo di parte ricorrente di provvedere al
ripianamento del tetto di spesa con pagamento delle  somme  richieste
dalle Regioni. 
3. La non manifesta infondatezza della questione. 
    3.1. La Corte costituzionale  si  e'  gia'  pronunciata,  con  la
sentenza n. 70 del 2017, sulla  legittimita'  dell'istituto  del  pay
back con riferimento ai farmaci, escludendo il contrasto con l'art. 3
Cost.  in  quanto  la  ratio  della  disposizione  «e'  espressamente
individuata  nella  finalita'  di   favorire   lo   sviluppo   e   la
disponibilita' dei farmaci innovativi,  in  un  contesto  di  risorse
limitate»  con  la   conseguenza   che   «la   compartecipazione   al
ripianamento  della   spesa   per   l'innovazione   farmaceutica   e'
suscettibile di  tradursi  in  un  incentivo  ad  investire  in  tale
innovazione». 
    Nel caso in esame, invece,  il  legislatore  non  ha  individuato
alcuna finalita' precisa che legittima la disposizione  impugnata  se
non quella di ripianare il disavanzo sanitario. 
    Inoltre,  diversamente  da  quanto  avviene  per  il   pay   back
farmaceutico, l'acquisto dei dispositivi medici - il cui  fabbisogno,
e quindi l'entita' della fornitura, e' determinato in via unilaterale
da parte dell'amministrazione - avviene all'esito di gare pubbliche e
il prezzo e' il risultato della libera concorrenza tra le aziende che
vi partecipano. 
    3.2. Nella vicenda di cui trattasi, si dubita del contrasto della
disposizione normativa in questione con l'art. 41 Cost.,  ritenendosi
che sia stato delineato un sistema nel suo  complesso  irragionevole,
in   quanto   comprime   l'attivita'    imprenditoriale    attraverso
prescrizioni  eccessive,  non  considerando  che  le  imprese   hanno
partecipato a gare pubbliche ove vige un criterio  di  sostenibilita'
dell'offerta in base al quale i ribassi proposti, proprio al fine  di
assicurare la serieta' dell'offerta, devono risultare sostenibili  in
termini di margine di guadagno. 
    In particolare, il sistema, per come delineato dalla normativa di
cui trattasi, prevede che: 
        le Regioni, nonostante vi sia la fissazione di  un  tetto  di
spesa regionale predeterminato sulla base  di  criteri  indicati  dal
legislatore, possono acquistare i dispositivi medici anche  superando
il predetto tetto di spesa; 
        le aziende fornitrici dei dispositivi medici non  partecipano
alla determinazione  del  predetto  tetto  di  spesa  e  non  possono
controllare in alcun modo un eventuale superamento di questo da parte
delle Regioni; 
        il   fabbisogno   dei   dispositivi   medici   e'   stabilito
unilateralmente  dagli  Enti  del  SSR  che  bandiscono  le  gare   e
aggiudicano la fornitura all'esito di una procedura concorrenziale; 
        le aziende fornitrici sono chiamate a ripianare pro quota  lo
scostamento  dal  tetto  di  spesa  regionale   per   l'acquisto   di
dispositivi medici che e' stato fissato a distanza di anni; 
        le aziende fornitrici hanno calcolato il prezzo  da  proporre
in sede di gara in base ai costi di produzione e al margine di  utile
atteso, senza poter preventivamente quantificare in  concreto  e  nel
suo  esatto  ammontare  l'impatto   economico   che   avrebbe   avuto
l'applicazione della normativa sul pay back. 
    In tal modo vengono  erosi  gli  utili,  senza  la  garanzia  che
permanga un minimo ragionevole margine di utile e  addirittura  senza
che siano coperti i costi  (atteso  che  la  norma,  per  determinare
l'ammontare del ripiano, fa riferimento al fatturato e non invece  al
margine di utile). 
    Inoltre, il legislatore ha fissato il tetto  regionale  di  spesa
annuale per l'acquisito dei dispositivi medici, con riferimento  agli
anni 2015, 2016, 2017 e 2018, solo  con  il  decreto  ministeriale  6
luglio 2022 e, pertanto, quando il periodo di riferimento era  oramai
interamente decorso. 
    Le Regioni hanno, quindi,  acquistato  i  dispositivi  medici  in
questione senza poter  avere  come  riferimento  un  tetto  di  spesa
regionale predefinito, mentre le aziende  fornitrici  di  dispositivi
medici hanno partecipato  alle  gare  indette  dalle  amministrazioni
regionali  senza  poter  prevedere  quale  sarebbe  stato   l'impegno
economico loro richiesto in conseguenza del pay back  e  senza  poter
formulare in alcun modo un'offerta economica che tenesse conto  degli
effettivi  costi  da  sostenere  con  riferimento  a   ogni   singola
fornitura. 
    Tutto cio' determina un ingiustificato sacrificio dell'iniziativa
economica privata, la cui  limitazione  puo'  considerarsi  legittima
solo se il bilanciamento tra lo svolgimento dell'iniziativa economica
privata e la salvaguardia dell'utilita' sociale risponde ai  principi
di ragionevolezza e proporzionalita' e non e' perseguita  con  misure
incongrue. 
    E' stato infatti precisato che «gli interventi  del  legislatore,
pur potendo incidere sull'organizzazione  dell'impresa  privata,  non
possono perseguire l'utilita'  sociale  con  prescrizioni  eccessive,
tali da  "condizionare  le  scelte  imprenditoriali  in  grado  cosi'
elevato   da   indurre    sostanzialmente    la    funzionalizzazione
dell'attivita' economica [...], sacrificandone le opzioni di fondo  o
restringendone in rigidi confini lo spazio e l'oggetto  delle  stesse
scelte organizzative"  (sentenza  n.  548  del  1990)  o  in  maniera
arbitraria e con misure palesemente incongrue» (sentenza Corte  cost.
n. 113 del 2022). 
    3.3. Le disposizioni normative di cui trattasi appaiono, inoltre,
violare anche gli articoli 3 e 117, comma 1, Cost.,  quest'ultimo  in
relazione all'art. 1  del  Protocollo  addizionale  alla  Convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo  e  delle  liberta'
fondamentali  (CEDU),  sotto  il  profilo   dell'affidamento,   della
ragionevolezza e dell'irretroattivita', in quanto la  previsione  dei
tetti regionali di spesa e la conseguente quantificazione della quota
complessiva di  ripiano  posta  a  carico  delle  aziende  fornitrici
determinano  una  compromissione  sostanziale  dell'utile   calcolato
dall'azienda al momento della partecipazione alle gare indette  dalle
Regioni, potendo anche causare l'azzeramento di detto utile. 
    L'art. 9- ter  non  ha  consentito  alle  aziende  fornitrici  di
individuare in modo chiaro e preciso la  prestazione  economica  loro
richiesta in concreto in sede di gara, in  quanto  non  solo  non  e'
stato previamente determinato il tetto regionale  di  spesa,  ma  non
sono state indicate puntualmente neanche le modalita' di  calcolo  di
questo, determinandosi di conseguenza  un'incertezza  del  sinallagma
contrattuale. 
    La giurisprudenza della Corte di  giustizia  dell'Unione  europea
afferma costantemente che il principio  della  certezza  del  diritto
esige che una normativa che possa comportare conseguenze svantaggiose
per i privati sia chiara e precisa e  che  la  sua  applicazione  sia
prevedibile per  gli  amministrati  (Corte,  Terza  sezione,  del  12
dicembre 2013, Test Claimants in the Franked Investment Income  Group
Litigation, in C- 362/12 e Corte, Grande Sezione, del 7 giugno  2005,
Vereniging voor Energie, Milieu en  Waterin,  in  C-17/03,  ma  anche
Corte, Terza Sezione, sentenza  10  settembre  2009,  Plantanol  GmbH
&_Co. KG, in C-201/08). 
    E' poi da rilevare, che il comma 8  dell'art.  9-ter,  nella  sua
versione originaria, vigente sino al 31 dicembre 2018, disponeva  che
«Con decreto del Ministro della salute, di concerto con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30  settembre  di
ogni anno, e' certificato in via provvisoria l'eventuale  superamento
del tetto di spesa a livello nazionale e regionale di cui al comma 1,
lettera b), per l'acquisto di dispositivi medici, sulla base dei dati
di consuntivo relativi all'anno precedente, rilevati dalle specifiche
voci  di  costo  riportate  nei  modelli  di  rilevazione   economica
consolidati regionali CE, di cui al decreto del Ministro della salute
15 giugno 2012, pubblicato nel supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, salvo conguaglio da  certificare
con  il  decreto  da  adottare  entro  il  30   settembre   dell'anno
successivo,  sulla  base  dei  dati  di   consuntivo   dell'anno   di
riferimento». 
    Tuttavia, tale disposizione e' rimasta lettera morta  atteso  che
sino al 2022 non e' stata effettuata alcuna  verifica  sui  tetti  di
spesa, circostanza che ha comportato l'inserimento  del  comma  9-bis
per il quale «In deroga alle disposizioni di cui  all'ultimo  periodo
del comma 9 e limitatamente al ripiano dell'eventuale superamento del
tetto di spesa regionale  per  gli  anni  2015,  2016,  2017  e  2018
dichiarato con il decreto del Ministro della salute di  concerto  con
il Ministro dell'economia e delle finanze  di  cui  al  comma  8,  le
regioni e le province autonome definiscono con proprio provvedimento,
da adottare entro novanta giorni  dalla  data  di  pubblicazione  del
predetto decreto  ministeriale,  l'elenco  delle  aziende  fornitrici
soggette  al  ripiano  per  ciascun  anno,  previa   verifica   della
documentazione contabile anche per il tramite degli enti del servizio
sanitario regionale.  Con  decreto  del  Ministero  della  salute  da
adottarsi d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro
trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale di
cui al primo periodo, sono adottate le linee guida propedeutiche alla
emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali». 
    Tale  previsione  normativa,  intervenuta  nel  2022  e  volta  a
definire il tetto di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017  e
2018,  appare   violativa   dei   profili   dell'affidamento,   della
ragionevolezza e dell'irretroattivita', atteso che va ad incidere  su
rapporti contrattuali gia' chiusi, le cui condizioni contrattuali  si
erano cristallizzate nei contratti gia'  da  tempo  conclusi  tra  le
parti. 
    3.4. La norma  in  esame  appare  altresi'  in  contrasto  con  i
parametri costituzionali di cui all'art. 23 Cost. 
    Il  prelievo  economico  disposto  sul  fatturato  delle  aziende
fornitrici  puo'  essere  inquadrato  nel  genus  delle   prestazioni
patrimoniali imposte  per  legge  senza  la  volonta'  della  persona
destinataria, di cui all'art. 23  Cost.,  non  avendo  invece  natura
tributaria. 
    La  destinazione  difatti  resta  quella  sanitaria  atteso   che
garantisce il mantenimento dei  prelievi  economici  -disposti  anche
attraverso la compensazione - all'interno  del  SSR  (cfr.  il  comma
9-bis dell'art. 9-ter del decreto-legge n.  78  del  2015,  conv.  in
legge n. 125 del 2015, introdotto dal decreto-legge n. 115  del  2022
che dispone che «Le regioni e  le  province  autonome  effettuano  le
conseguenti iscrizioni sul bilancio del settore sanitario 2022...»). 
    Tuttavia si tratta di  un'imposizione  patrimoniale  adottata  in
assenza della  previsione  a  livello  legislativo  di  «specifici  e
vincolanti   criteri   direttivi,   idonei    ad    indirizzare    la
discrezionalita'  amministrativa  nella  fase  di  attuazione   della
normativa primaria» (sentenza Corte costituzionale n. 83 del 2015). 
    In  particolare,  rimangono  indeterminati  i  criteri   per   la
fissazione da parte delle  Amministrazioni  dei  tetti  regionali  di
spesa; inoltre sono del tutto assenti criteri idonei a considerare la
molteplicita' e la diversita' dei dispositivi medici da ricomprendere
nel calcolo dell'ammontare complessivo della spesa rilevante ai  fini
del pay  back  di  cui  trattasi  e  conseguentemente  della  diversa
tipologia dei destinatari dell'imposizione. 
    Inoltre, l'indeterminatezza sui criteri concreti da  seguire  per
la fissazione del tetto regionale e'  ancora  piu'  evidente  ove  si
consideri che il mercato  dei  dispositivi  medici  e'  vastissimo  e
ricomprende  beni  tra  loro  notevolmente  diversi  e  tipologie  di
fornitura disparate, tanto da far ritenere di essere in  presenza  di
mercati  diversi,  in  quanto  rispondenti  a  dinamiche  e   logiche
differenti. 
    Di tale diversita' il legislatore non si e', tuttavia, curato  in
alcun  modo  lasciando  conseguentemente   in   maniera   del   tutto
irragionevole un amplissimo potere all'amministrazione  al  riguardo,
la quale, a sua volta, non si e' preoccupata di calibrarlo in ragione
della diversita' dei beni forniti. 
    La giurisprudenza costituzionale ha precisato che la  prestazione
patrimoniale  imposta  puo'  ritenersi  costituzionalmente  legittima
anche quando la legge non ne stabilisce compiutamente gli estremi, ma
ne demanda la determinazione al potere esecutivo, purche', in  questo
caso, indichi i criteri e i limiti idonei a circoscrivere l'esercizio
di tale potere. La  norma  contenuta  nell'art.  23  Cost.,  infatti,
essendo stabilita a garanzia della liberta' e proprieta' individuale,
esige  che  la  stessa  disposizione  legislativa,  che   impone   la
prestazione, indichi i criteri limitativi della discrezionalita'  del
potere esecutivo (in tal senso sentenza Corte  costituzionale  n.  70
del 1960). E cio', come si e' visto, nel caso in esame non e'  invece
avvenuto. 
    Deve poi rilevarsi che la norma in questione dovrebbe trovare  la
sua ratio nella corresponsabilizzazione delle aziende fornitrici  che
traggono vantaggio dalle forniture agli enti del  SSN  attraverso  la
loro compartecipazione agli oneri derivanti dal superamento dei tetti
regionali di spesa. 
    Tuttavia, la norma in questione per determinare  l'ammontare  del
ripiano fa riferimento  al  fatturato  e  non  al  margine  di  utile
colpendo in questo modo l'intero reddito dell'impresa,  mancando  del
tutto la predisposizione di un meccanismo  che  consenta  di  tassare
separatamente e piu' severamente solo l'eventuale  parte  di  reddito
suppletivo  connessa  alla  posizione   privilegiata   dell'attivita'
esercitata con la pubblica amministrazione. 
    Per altro verso, anche la stessa previsione in quanto operante  a
regime e pertanto senza che alcun limite temporale sia stato posto al
sistema di contribuzione cosi' introdotto si pone in contrasto con la
previsione di cui all'art. 23 Cost. 
    Infatti, la richiamata giurisprudenza della Corte  costituzionale
e'  costante  nel  giustificare  temporanei   interventi   impositivi
differenziati,  volti  a   richiedere   un   particolare   contributo
solidaristico a soggetti privilegiati, in circostanze eccezionali. 
    Invece la norma censurata non e' contenuta in un  arco  temporale
predeterminato, ne' il legislatore  ha  provveduto  a  corredarla  di
strumenti finalizzati a verificare il perdurare della  necessita'  di
una   siffatta   compartecipazione,   determinando   conseguentemente
un'imposizione strutturale, da applicarsi a partire dal  2015,  senza
limiti di tempo. 
4. Conclusioni. 
    Il presente giudizio va  quindi  sospeso,  con  trasmissione,  ai
sensi dell'art. 23 della legge n.  87/1953,  degli  atti  alla  Corte
costituzionale, affinche'  decida  della  questione  di  legittimita'
costituzionale che, con la  presente  ordinanza,  incidentalmente  si
pone. 
    Devono essere infine ordinati gli adempimenti di notificazione  e
di comunicazione della presente ordinanza, nei  modi  e  nei  termini
indicati nel dispositivo.