Ricorso per la Regione Campania (c.f. 80011990636),  in  persona
del Presidente della Giunta regionale, on. le Vincenzo De Luca, quale
legale rappresentante  pro  tempore,  rappresentata  e  difesa  dagli
avvocati  Almerina  Bove  (c.f.  BVO  LRN  70C46  I262Z)   e   Angelo
Marzocchella (c.f. MRZ NGL  70D24  F839Y)  dell'Avvocatura  regionale
(PEC:                           almerinabove@pec.regione.campania.it;
angelomarzocchella@pec.regione.campania.it; - fax  0817963684  presso
cui desiderano ricevere ogni comunicazione ex  art.  136,  codice  di
procedura penale) domiciliati in Roma,  alla  via  Poli,  n.  29,  in
virtu'   di   procura   speciale   e   provvedimento    autorizzativo
(deliberazione di  Giunta  regionale  n.  12  del  10  gennaio  2024)
allegati in atti; 
    Contro il Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore; 
    Per  la  declaratoria  di  illegittimita'  costituzionale   delle
seguenti disposizioni del decreto-legge 19  settembre  2023,  n.  124
(«Disposizioni urgenti in materia di politiche di  coesione,  per  il
rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese,  nonche'
in materia di immigrazione»), convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge  13  novembre  2023,  n.  162  («Conversione  in   legge,   con
modificazioni, del decreto-legge 19 settembre 2023, n.  124,  recante
disposizioni urgenti in materia di  politiche  di  coesione,  per  il
rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese,  nonche'
in materia di immigrazione»),  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana del 16 novembre 2023, n. 268: 
        a) per violazione degli articoli 3, 5, 81, 97, 117, 118,  119
e 120 della Costituzione, dell'art. 1, comma 1, nella parte  in  cui,
nel sostituire l'art. 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2020,  n.
178: 
          alla lettera d) del medesimo, prevede che gli  accordi  per
la coesione siano definiti, tra l'altro, «dato atto dei risultati dei
precedenti cicli di programmazione», ove da interpretarsi  nel  senso
di subordinare la sottoscrizione dell'Accordo per  la  coesione  alla
verifica  dei  risultati  dei  precedenti  cicli  di  programmazione,
piuttosto che allo stato di avanzamento dei detti cicli; 
          alla lettera i) del medesimo, prevede che «Per far fronte a
eventuali carenze di liquidita', le risorse del Fondo per lo sviluppo
e la coesione di cui al decreto legislativo 31 maggio  2011,  n.  88,
assegnate per un intervento e non ancora utilizzate,  possono  essere
riassegnate   per   un   intervento   di   titolarita'    di    altra
amministrazione, la cui realizzazione presenti carattere di  urgenza.
In tal caso, la Presidenza del Consiglio dei ministri -  Dipartimento
per le politiche di coesione, d'intesa con l'Ispettorato generale per
i rapporti finanziari con l'Unione  europea  del  Dipartimento  della
Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia  e  delle
finanze,  dispone  la  riassegnazione  delle  risorse  per  il  nuovo
intervento,  sentita   l'amministrazione   titolare   dell'intervento
definanziato»; 
        b) per violazione degli articoli 3, 5, 81, 97, 117, 118,  119
e 120 della Costituzione, dell'art. 2, nella parte in cui,  al  comma
4, prevede che «Il  mancato  rispetto  del  cronoprogramma  di  spesa
annuale, quale risultante dal piano finanziario dell'Accordo  per  la
coesione, previsto per l'attuazione degli interventi  e  delle  linee
d'azione determina il definanziamento dell'Accordo  medesimo  per  un
importo  corrispondente  alla  differenza  tra   la   spesa   annuale
preventivata,  come  indicata  nel  cronoprogramma  e   i   pagamenti
effettuati, come risultanti dal Sistema nazionale di monitoraggio  di
cui all'art. 4» senza far salva la circostanza  che  il  ritardo  sia
dovuto a causa  non  imputabile  all'Amministrazione  beneficiaria  e
comunque sia recuperabile nel periodo di programmazione e nella parte
in cui prevede che «Le risorse derivanti dal definanziamento  di  cui
al primo periodo rientrano nella  disponibilita'  del  Fondo  per  lo
sviluppo e la coesione per il periodo  di  programmazione  2021-2027,
per essere nuovamente impiegate per le finalita' di cui  all'art.  1,
comma 178, della legge 30 dicembre  2020,  n.  178,  come  modificato
dall'art. 1 del presente decreto, secondo criteri di premialita', nei
limiti della ripartizione di cui  al  medesimo  art.  1,  comma  178,
alinea, primo periodo», anziche' prevedere  che  tali  risorse  siano
reimpiegate dalla stessa amministrazione assegnataria delle medesime; 
        c) per violazione degli articoli 3, 5, 97, 117,  118,  119  e
120 della Costituzione, degli articoli 9, 10, 11, 12, 13,  14  e  15,
che istituiscono e disciplinano l'organizzazione e  le  modalita'  di
funzionamento della Zona economica speciale per il  Mezzogiorno  (ZES
unica); 
        d) per violazione degli articoli 3, 5, 97, 117,  118,  119  e
120 della Costituzione, dell'art. 22, nella  parte  in  cui  reca  la
disciplina transitoria e di coordinamento a  fronte  dell'istituzione
della ZES unica. 
Premessa. 
    Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  16  novembre
2023, n. 268, e' stata pubblicata la legge 13 novembre 2023, n.  162,
di conversione, con modificazioni,  del  decreto-legge  19  settembre
2023, n. 124, recante «Disposizioni urgenti in materia  di  politiche
di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno
del Paese, nonche' in materia di immigrazione». 
    I.1. Ai sensi dell'art. 1 del  menzionato  decreto-legge  «1.  Al
fine di assicurare un piu'  efficace  coordinamento  tra  le  risorse
europee e nazionali per la coesione, le risorse del  Piano  nazionale
di ripresa e resilienza, di seguito PNRR, e le risorse del Fondo  per
lo sviluppo e la coesione per  il  periodo  di  programmazione  2021-
2027, l'art. 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2020, n.  178,  e'
sostituito dal seguente: 
        "178. Il complesso delle risorse  di  cui  al  comma  177  e'
destinato a sostenere  esclusivamente  interventi  per  lo  sviluppo,
ripartiti  nella  proporzione  dell'80  per  cento  nelle  aree   del
Mezzogiorno e del 20 per cento nelle aree del Centro-Nord, secondo la
seguente articolazione annuale: 4.000  milioni  di  euro  per  l'anno
2021, 5.000 milioni di euro annui dal 2022 al 2029 e 6.000 milioni di
euro per l'anno 2030. Al completamento  delle  risorse  da  destinare
alla suddetta programmazione si provvede ai sensi dell'art. 23, comma
3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Per l'utilizzo delle risorse
del  Fondo  per  lo  sviluppo  e  la  coesione  per  il  periodo   di
programmazione 2021-2027 e nell'ambito della normativa vigente  sugli
aspetti  generali  delle  politiche  di  coesione,  si  applicano  le
seguenti disposizioni: 
          a) la dotazione finanziaria del Fondo per lo sviluppo e  la
coesione  e'  impiegata  per  iniziative  e  misure  afferenti   alle
politiche di coesione, come definite  dal  Ministro  per  gli  affari
europei, il Sud, le politiche di coesione  e  il  PNRR,  nonche'  per
l'attuazione degli Accordi per la coesione di cui alle lettere  c)  e
d). La dotazione finanziaria e' altresi' impiegata in coerenza con le
politiche settoriali, con gli obiettivi  e  le  strategie  dei  fondi
strutturali europei del periodo di programmazione 2021-2027 e con  le
politiche di investimento e di riforma previste nel  Piano  nazionale
di ripresa e resilienza (PNRR), secondo principi di  complementarita'
e di addizionalita'; 
          b) con una o piu' delibere del  Comitato  interministeriale
per la programmazione economica e lo sviluppo  sostenibile  (CIPESS),
adottate su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud,  le
politiche di coesione e il PNRR, sentita la Cabina di regia del Fondo
per lo sviluppo e la coesione istituita con  decreto  del  Presidente
del  Consiglio  dei  ministri  25  febbraio  2016,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2016,  sono  imputate  in  modo
programmatico, nel rispetto  delle  percentuali  previste  dal  primo
periodo  dell'alinea  del  presente  comma  e  tenuto   conto   delle
assegnazioni gia' disposte: 
1) le risorse del Fondo eventualmente destinate alle  amministrazioni
centrali, con l'indicazione di ciascuna amministrazione  beneficiaria
e dell'entita' delle risorse per ciascuna di  esse,  assicurando  una
quota prevalente per gli interventi infrastrutturali; 
2) le risorse del Fondo eventualmente destinate alle regioni  e  alle
province autonome, con l'indicazione dell'entita' delle  risorse  per
ciascuna di esse; 
          (omissis); 
          d) sulla base della delibera di cui alla lettera b), numero
2), dato atto dei risultati dei precedenti cicli  di  programmazione,
il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di  coesione
e il PNRR e ciascun Presidente di regione  o  di  provincia  autonoma
definiscono  d'intesa  un  accordo,  denominato   'Accordo   per   la
coesione', con il quale vengono individuati gli obiettivi di sviluppo
da perseguire attraverso la realizzazione  di  specifici  interventi,
anche con il concorso di piu' fonti di finanziamento. Sullo schema di
Accordo per la coesione e' sentito il Ministro dell'economia e  delle
finanze. L'elaborazione dei suddetti Accordi per la coesione  avviene
con il coinvolgimento e  il  ruolo  proattivo  delle  amministrazioni
centrali interessate,  con  particolare  riferimento  al  tema  degli
interventi infrastrutturali e alla loro coerenza con  gli  interventi
nazionali,  nell'ottica  di  una  collaborazione   interistituzionale
orientata alla verifica della compatibilita' delle scelte  allocative
delle regioni con le priorita' programmatiche nazionali e con  quelle
individuate  dai   fondi   strutturali   europei   del   periodo   di
programmazione 2021-2027. 
    In particolare, ciascun Accordo  per  la  coesione  di  cui  alla
presente lettera contiene: 
        1) la specificazione degli interventi e delle eventuali linee
d'azione  suscettibili  di   finanziamento,   selezionati   all'esito
dell'istruttoria  espletata,  congiuntamente  alla  regione  o   alla
provincia autonoma interessata, dal Dipartimento per le politiche  di
coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri  ai  fini  della
loro coerenza con i documenti di programmazione europea  e  nazionale
nonche' l'indicazione delle diverse fonti di finanziamento previste; 
        2) il cronoprogramma procedurale  e  finanziario  di  ciascun
intervento o linea d'azione; 
        3) in caso di presenza di citta' metropolitane nel territorio
regionale, l'entita' delle risorse ad esse  destinate,  ivi  comprese
quelle di cui all'art. 53 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n.  13,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41; 
        4) l'indicazione del contenuto degli  impegni  reciprocamente
assunti; 
        5) l'entita' delle risorse del Fondo eventualmente  destinate
al  finanziamento  della  quota  regionale  di  cofinanziamento   dei
programmi regionali e provinciali europei ai sensi dell'art. 1, comma
52, della presente legge, nei limiti  previsti  dall'art.  23,  comma
1-ter, del decreto-legge 6 novembre 2021,  n.  152,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233; 
        6)  il  piano  finanziario  dell'Accordo  per   la   coesione
articolato   per   annualita'   definito   in   considerazione    del
cronoprogramma finanziario degli interventi; 
        7) i principi per la definizione del sistema  di  gestione  e
controllo dell'Accordo per la coesione, nonche' di monitoraggio dello
stesso; 
        8) l'indicazione degli interventi gia' finanziati,  a  valere
sulla dotazione  finanziaria  del  Fondo,  mediante  anticipazioni  o
assegnazioni   specifiche   disposte   con   delibera   del   CIPESS;
compatibilmente  con   i   vincoli   previsti   dalla   delibera   di
assegnazione,  a  detti  interventi  si  applicano  le  modalita'  di
attuazione e di monitoraggio dell'Accordo per la coesione; 
        (omissis); 
        i) le risorse  assegnate  ai  sensi  della  lettera  e)  sono
trasferite dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, nei limiti  degli
stanziamenti annuali di bilancio, in apposita contabilita' del  Fondo
di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Il
Ministero dell'economia e delle finanze assegna le risorse trasferite
alla suddetta contabilita' in favore  delle  amministrazioni  di  cui
agli Accordi  per  la  coesione,  secondo  l'articolazione  temporale
indicata dai medesimi accordi, ed effettua i pagamenti a valere sulle
medesime risorse in favore delle suddette amministrazioni, secondo le
procedure stabilite  dalla  citata  legge  n.  183  del  1987  e  dal
regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
dicembre 1988, n. 568, nonche' da altre disposizioni di legge,  sulla
base delle richieste presentate dalla Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri - Dipartimento per le politiche di coesione. Ai  fini  della
verifica dello stato  di  avanzamento  della  spesa  riguardante  gli
interventi finanziati con le risorse del Fondo per lo sviluppo  e  la
coesione, le amministrazioni titolari degli interventi  comunicano  i
relativi dati al sistema di monitoraggio unitario di cui all'art.  1,
comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,  sulla  base  di  un
apposito  protocollo  di  colloquio  telematico.  Per  far  fronte  a
eventuali carenze di liquidita', le risorse del Fondo per lo sviluppo
e la coesione di cui al decreto legislativo 31 maggio  2011,  n.  88,
assegnate per un intervento e non ancora utilizzate,  possono  essere
riassegnate   per   un   intervento   di   titolarita'    di    altra
amministrazione, la cui realizzazione presenti carattere di  urgenza.
In tal caso, la Presidenza del Consiglio dei ministri -  Dipartimento
per le politiche di coesione, d'intesa con l'Ispettorato generale per
i rapporti finanziari con l'Unione  europea  del  Dipartimento  della
Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia  e  delle
finanze,  dispone  la  riassegnazione  delle  risorse  per  il  nuovo
intervento,  sentita   l'amministrazione   titolare   dell'intervento
definanziato; 
        (omissis)."». 
    I.2. L'art. 2, comma 4, del decreto-legge n. 124 del  2023,  poi,
dispone che «Il mancato rispetto del cronoprogramma di spesa annuale,
quale risultante dal piano finanziario dell'Accordo per la  coesione,
previsto per l'attuazione degli interventi  e  delle  linee  d'azione
determina il definanziamento dell'Accordo  medesimo  per  un  importo
corrispondente alla differenza tra  la  spesa  annuale  preventivata,
come indicata nel cronoprogramma,  e  i  pagamenti  effettuati,  come
risultanti dal Sistema nazionale di monitoraggio di cui  all'art.  4.
Le risorse derivanti dal definanziamento  di  cui  al  primo  periodo
rientrano nella  disponibilita'  del  Fondo  per  lo  sviluppo  e  la
coesione per il  periodo  di  programmazione  2021-2027,  per  essere
nuovamente impiegate per le finalita' di cui all'art. 1,  comma  178,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dall'art. 1 del
presente decreto, secondo criteri di premialita',  nei  limiti  della
ripartizione di cui al medesimo art.  1,  comma  178,  alinea,  primo
periodo». 
    II.1. Al capo III, il decreto-legge in menzione,  sostituendo  la
previgente disciplina in materia  di  Zone  economiche  speciali,  ha
introdotto  nell'ordinamento  la  Zona  economica  speciale  per   il
Mezzogiorno,  denominata  ZES  unica,  disponendo,  in   particolare,
all'art. 9, che «1. Per Zona economica speciale (ZES) si intende  una
zona delimitata del territorio dello Stato nella quale l'esercizio di
attivita' economiche e imprenditoriali da parte  delle  aziende  gia'
operative e  di  quelle  che  si  insedieranno  puo'  beneficiare  di
speciali condizioni in relazione agli investimenti e  alle  attivita'
di sviluppo d'impresa. 
    2. A far data dal 1° gennaio 2024 e' istituita la Zona  economica
speciale per il Mezzogiorno - ZES unica, di seguito  denominata  "ZES
unica",  che  ricomprende  i   territori   delle   regioni   Abruzzo,
Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna». 
    I   successivi   articoli   del   richiamato   capo   dispongono,
rispettivamente, quanto segue: 
        a) all'art. 10, che «1. Presso la  Presidenza  del  Consiglio
dei ministri e' istituita la Cabina di  regia  ZES,  con  compiti  di
indirizzo, coordinamento, vigilanza e  monitoraggio,  presieduta  dal
Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di  coesione  e
il PNRR e composta  dal  Ministro  per  gli  affari  regionali  e  le
autonomie, dal Ministro per la pubblica amministrazione, dal Ministro
per la protezione civile e le politiche del mare, dal Ministro per le
riforme istituzionali e la semplificazione  normativa,  dal  Ministro
per lo sport e i giovani, dal Ministro dell'economia e delle finanze,
dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro delle
imprese e del  made  in  Italy,  dal  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche  sociali,  dal  Ministro  degli  affari  esteri   e   della
cooperazione  internazionale,  dal  Ministro  dell'ambiente  e  della
sicurezza energetica, dal Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste, dal Ministro del  turismo,  dal  Ministro
della cultura, dagli altri Ministri competenti in base all'ordine del
giorno di ciascuna riunione, nonche' dai Presidenti delle regioni  di
cui all'art. 9, comma 2, dal Presidente  dell'Unione  delle  province
d'Italia o da un suo  delegato  e  dal  Presidente  dell'Associazione
nazionale dei comuni italiani o da un  suo  delegato.  Alle  riunioni
della Cabina di regia possono  essere  invitati  come  osservatori  i
rappresentanti di enti pubblici locali e nazionali e dei portatori di
interesse collettivi o diffusi. L'istruttoria tecnica delle  riunioni
della Cabina di regia e' svolta da una Segreteria tecnica, costituita
da rappresentanti designati delle amministrazioni  componenti,  senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e  coordinata
dalla Struttura di missione di cui al comma 2. Nella  prima  riunione
della Cabina di regia e' approvato il regolamento  di  organizzazione
dei lavori della stessa. Per la partecipazione  alle  riunioni  della
Cabina di regia non spettano compensi, gettoni di presenza,  rimborsi
di spese o altri emolumenti comunque denominati. 
        2.  Presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  e'
istituita, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo  30
luglio 1999, n. 303, alle dirette dipendenze  del  Ministro  per  gli
affari europei, il Sud, le politiche  di  coesione  e  il  PNRR,  una
Struttura di missione denominata «Struttura di  missione  ZES»,  alla
quale e'  preposto  un  coordinatore,  articolata  in  due  direzioni
generali ed in quattro uffici di livello dirigenziale  non  generale.
La Struttura di missione e' rinnovabile fino al 31 dicembre 2034. 
        3. La Struttura di missione  ZES  provvede,  in  particolare,
allo svolgimento delle seguenti attivita': 
          a) assicura, sulla base degli orientamenti della Cabina  di
regia ZES, supporto all'autorita' politica delegata in materia di ZES
per  l'esercizio  delle  funzioni  di   indirizzo   e   coordinamento
dell'azione strategica del Governo relativamente  all'attuazione  del
Piano strategico della ZES unica di cui all'art. 11; 
          b) coordina la segreteria tecnica  della  Cabina  di  regia
ZES; 
          c) svolge  compiti  di  coordinamento  e  attuazione  delle
attivita' previste nel Piano strategico della ZES unica; 
          c-bis) svolge compiti di monitoraggio, con  cadenza  almeno
semestrale e sulla  base  degli  indicatori  di  avanzamento  fisico,
finanziario e procedurale definiti dalla Cabina di regia  ZES,  degli
interventi e degli incentivi concessi nella ZES unica, anche al  fine
di verificare l'andamento delle attivita', l'efficacia  delle  misure
di incentivazione concesse e il raggiungimento dei  risultati  attesi
come indicati nel Piano strategico della ZES unica; 
          d) sovraintende allo svolgimento dell'attivita' istruttoria
relativa alla formulazione delle proposte di aggiornamento ovvero  di
modifica del Piano strategico della ZES unica; 
          e)  definisce,   in   raccordo   con   le   amministrazioni
competenti, le  attivita'  necessarie  a  promuovere  l'attrattivita'
della ZES unica per  le  imprese  e  garantire  la  disponibilita'  e
l'accessibilita' al pubblico delle informazioni rilevanti; 
          f)  definisce,   in   raccordo   con   le   amministrazioni
competenti,  le  attivita'  necessarie  a  prevenire   tentativi   di
infiltrazione da parte della criminalita' organizzata; 
          g)   cura   l'istruttoria   e   svolge   le   funzioni   di
amministrazione procedente ai fini del  rilascio  dell'autorizzazione
unica di cui all'art. 15, fatto salvo quanto previsto dai commi 6 e 7
del medesimo art. 15; 
          h) assicura lo svolgimento delle attivita' di comunicazione
istituzionale e di pubblicita' della ZES unica, mediante  il  portale
web della ZES unica di cui all'art. 12, anche avvalendosi delle altre
strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri. 
        4. La Struttura di missione di cui al comma 2 e' composta  da
un contingente di tre unita' dirigenziali di  livello  generale,  tra
cui il coordinatore, di quattro unita' dirigenziali  di  livello  non
generale e di sessanta  unita'  di  personale  non  dirigenziale.  Le
unita' di personale non dirigenziale di cui  al  primo  periodo  sono
individuate, nel limite di trenta unita', tra il personale trasferito
alla Presidenza del Consiglio dei ministri  ai  sensi  dell'art.  50,
comma 2, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41  e,  nel  limite  di
trenta unita',  anche  tra  il  personale  di  altre  amministrazioni
pubbliche, ordini, organi, enti o istituzioni, che  e'  collocato  in
posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto  previsto
dai rispettivi ordinamenti, e con esclusione del  personale  docente,
educativo, amministrativo, tecnico  e  ausiliario  delle  istituzioni
scolastiche. All'atto del collocamento fuori ruolo  e  per  tutta  la
durata di esso,  nella  dotazione  organica  dell'amministrazione  di
provenienza e' reso indisponibile un numero di posti equivalente  dal
punto di vista finanziario. Alla predetta Struttura e'  assegnato  un
contingente di esperti ai sensi dell'art. 9,  comma  2,  del  decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303, cui compete un compenso fino a un
importo  massimo  annuo  di  euro  50.000  al  lordo  dei  contributi
previdenziali  ed  assistenziali  e  degli  oneri  fiscali  a  carico
dell'amministrazione per singolo  incarico  e  nel  limite  di  spesa
complessivo di euro 700.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034.
Il trattamento economico del  personale  collocato  in  posizione  di
comando o fuori ruolo o altro analogo istituto ai sensi  del  secondo
periodo e' corrisposto secondo le  modalita'  previste  dall'art.  9,
comma 5- ter, del decreto legislativo n. 303 del 1999. Il contingente
di personale non dirigenziale puo' essere composto anche da personale
di societa' pubbliche controllate o partecipate dalle amministrazioni
centrali dello Stato in base a rapporto  regolato  mediante  apposite
convenzioni, ovvero  da  personale  non  appartenente  alla  pubblica
amministrazione  ai  sensi  dell'art.  9,  comma   2,   del   decreto
legislativo  n.  303  del  1999,  il  cui  trattamento  economico  e'
stabilito all'atto del conferimento dell'incarico. 
        5. Con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  del
presente decreto, sono definite l'organizzazione della  Struttura  di
missione ZES e le competenze degli uffici. Con il medesimo decreto e'
individuata altresi' la data a decorrere dalla quale sono  trasferite
alla Struttura di missione ZES le funzioni gia'  di  titolarita'  dei
Commissari straordinari di  cui  all'articolo  4,  comma  6-bis,  del
decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. 
        6. Al fine  di  assicurare  la  piu'  efficace  e  tempestiva
attuazione    degli    interventi    del    PNRR    relativi     alla
infrastrutturazione della ZES unica, fino al  31  dicembre  2026,  la
Struttura di missione ZES  puo'  assumere  le  funzioni  di  stazione
appaltante e operare, in  tal  caso,  secondo  le  modalita'  di  cui
all'art. 12, comma 5, primo e quarto periodo,  del  decreto-legge  31
maggio 2021, n. 77, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  29
luglio 2021, n. 108. 
        7. Per lo svolgimento delle attivita' di cui ai commi 3 e  6,
la Struttura  di  missione  ZES  puo'  avvalersi,  mediante  apposite
convenzioni, del supporto  tecnico-operativo  dell'Agenzia  nazionale
per  l'attrazione  degli  investimenti  e  lo  sviluppo  d'impresa  -
INVITALIA S.p.a. nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione
vigente. 
        8. A decorrere dalla data indicata  nel  decreto  di  cui  al
comma 5, i commissari straordinari nominati  ai  sensi  dell'art.  4,
comma 6-bis, del decreto-legge n. 91 del  2017  cessano  dal  proprio
incarico. Gli incarichi dirigenziali  conferiti  nelle  strutture  di
supporto dei commissari straordinari di cui al predetto art. 4, comma
6-bis, del decreto-legge n. 91 del 2017 cessano automaticamente,  ove
non confermati nell'ambito del contingente di unita' dirigenziali non
generali assegnato alla Struttura di missione ZES di cui al  comma  4
del  presente  articolo,  entro   trenta   giorni   dalla   data   di
pubblicazione nel sito internet istituzionale del Dipartimento per le
politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri del
decreto di cui al comma 5. I contratti stipulati dall'Agenzia per  la
coesione territoriale ai sensi del secondo periodo del comma 7-quater
del medesimo art. 4 del decreto-legge n. 91 del  2017  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto cessano  automaticamente  alla
data indicata nel decreto di cui al comma 5  del  presente  articolo,
fatta salva l'eventuale scadenza anteriore contrattualmente prevista. 
        9. Entro trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore  del
presente  decreto,  i  commissari  straordinari  nominati  ai   sensi
dell'art.  4,  comma  6-bis,  del  decreto-legge  n.  91   del   2017
trasmettono al  Dipartimento  per  le  politiche  di  coesione  della
Presidenza del Consiglio dei ministri una relazione circa lo stato di
attuazione degli interventi di competenza e degli impegni  finanziari
assunti nell'espletamento dell'incarico. 
        10. All'art. 50 del decreto-legge 24 febbraio  2023,  n.  13,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41,  il
comma 3 e' abrogato. 
        11. Agli oneri derivanti dai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7, pari  a
complessivi euro 8.250.579 per ciascuno degli anni dal 2024 al  2034,
si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse rivenienti
dall'abrogazione di cui all'art. 22, comma 1, lettera a). 
        12. All'art. 5-bis, comma 1,  del  decreto-legge  n.  91  del
2017, le parole: "di progetti infrastrutturali" sono sostituite dalle
seguenti: "di progetti  inerenti  alle  attivita'  economiche  ovvero
all'insediamento di attivita' industriali, produttive e logistiche"»; 
        b) all'art. 11, che «1. Il Piano strategico della  ZES  unica
ha durata triennale e definisce, anche in coerenza con il PNRR e  con
le programmazioni nazionali e regionali dei fondi strutturali europei
nonche' nel rispetto dei principi di  sostenibilita'  ambientale,  la
politica di sviluppo della ZES unica,  individuando,  anche  in  modo
differenziato per le  regioni  che  ne  fanno  parte,  i  settori  da
promuovere e quelli da rafforzare, gli investimenti e gli  interventi
prioritari per lo sviluppo  della  ZES  unica,  ivi  compresi  quelli
destinati a favorire la riconversione  industriale  finalizzata  alla
transizione energetica, e le modalita' di attuazione.  Una  specifica
sezione del Piano e' dedicata agli  investimenti  e  agli  interventi
prioritari, necessari a rimuovere, in coerenza  con  quanto  previsto
dall'art.  119,  sesto  comma,  della  Costituzione,  gli   svantaggi
dell'insularita', nelle regioni Sicilia e Sardegna. 
        2. La Struttura di missione di  cui  all'art.  10,  comma  2,
predispone lo schema di Piano strategico della ZES unica,  garantendo
la   piena   partecipazione   delle   regioni    interessate.    Alla
predisposizione del Piano partecipano, altresi',  tre  rappresentanti
designati  congiuntamente  dall'Unione  delle  province  d'Italia   e
dall'Associazione nazionale dei comuni italiani. 
        3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  su
proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di
coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze,  il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  il
Ministro delle imprese e del made in  Italy  e  il  Ministro  per  la
protezione civile e le politiche del mare, previo parere della Cabina
di regia  di  cui  all'art.  10,  comma  1,  e'  approvato  il  Piano
strategico della ZES unica. 
        3-bis. Nella ZES unica possono essere istituite, in  coerenza
con gli obiettivi definiti dal Piano strategico della ZES unica, zone
franche doganali intercluse ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio, del  9  ottobre  2013  e  dei
relativi atti delegati e di esecuzione.  La  perimetrazione  di  tali
zone franche doganali e' proposta dalla Struttura di missione di  cui
all'art. 10, comma 2, anche su iniziativa delle Autorita' di  sistema
portuale  ovvero  delle  regioni  competenti,  ed  e'  approvata  con
determinazione  del  direttore  dell'Agenzia  delle  dogane   e   dei
monopoli,  da  adottare  entro  sessanta  giorni  dalla  data   della
proposta. 
        3-ter.  Dall'attuazione  del  presente  articolo  non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Le
amministrazioni interessate provvedono  all'attuazione  del  presente
articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali  e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente»; 
        c) all'art. 12, che «1. Al fine di favorire una  immediata  e
semplice conoscibilita' della ZES unica e dei benefici  connessi,  e'
istituito presso la Struttura di missione di cui all'art.  10,  comma
2, il portale web della ZES unica. 
        2.  Il  portale,  da  realizzare  anche  in  lingua  inglese,
fornisce tutte le informazioni sui benefici riconosciuti alle imprese
nella ZES unica e garantisce l'accesso allo sportello unico  digitale
ZES di cui all'art. 13. 
        3. Agli oneri derivanti dalla realizzazione  del  portale  di
cui al  comma  1  si  provvede  a  valere  sulle  disponibilita'  del
Programma nazionale capacita' per la coesione  finanziato  dai  fondi
strutturali europei della programmazione 2021-2027»; 
        d) all'art. 13, che «1. Al  fine  di  garantire  un  rilancio
unitario delle attivita' produttive del territorio delle regioni  del
Mezzogiorno, come individuate dalla  normativa  europea,  ammissibili
alle deroghe previste dall'art. 107 del  Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea, a partire dal 1°  gennaio  2024,  e'  istituito,
presso la Struttura di missione di  cui  all'art.  10,  comma  2,  lo
sportello unico digitale ZES per le attivita'  produttive  nella  ZES
unica, denominato S.U.D. ZES, nel quale  confluiscono  gli  sportelli
unici digitali attivati, ai  sensi  dell'art.  5,  comma  1,  lettera
a-ter), del decreto-legge 20 giugno  2017,  n.  91,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, ed  al  quale  sono
attribuite, nei casi previsti dall'art. 14 del presente  decreto,  le
funzioni dello sportello unico per le attivita' produttive (SUAP), di
cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
7 settembre 2010, n. 160. 
        2. Nell'ambito dell'area della ZES unica  il  S.U.D.  ZES  ha
competenza in relazione: 
          a) ai procedimenti amministrativi inerenti  alle  attivita'
economiche e produttive di beni e servizi e a  tutti  i  procedimenti
amministrativi  concernenti  la  realizzazione,   l'ampliamento,   la
cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione
di impianti produttivi; 
          b) ai procedimenti amministrativi riguardanti  l'intervento
edilizio produttivo, compresi gli interventi  di  trasformazione  del
territorio ad iniziativa  privata  e  gli  interventi  sugli  edifici
esistenti  e  quelli  necessari  alla  realizzazione,   modifica   ed
esercizio di attivita' produttiva; 
          c)   ai   procedimenti   amministrativi   riguardanti    la
realizzazione,  l'ampliamento  la   ristrutturazione   di   strutture
dedicate  ad  eventi  sportivi  o  eventi   culturali   di   pubblico
spettacolo. 
        3.  Il  S.U.D.  ZES  opera  secondo   i   migliori   standard
tecnologici  ed  in  conformita'  alle  specifiche  tecniche  di  cui
all'art. 5 dell'allegato  al  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
economico,  del  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e  del
Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione  digitale  12
novembre 2021, pubblicato nella  Gazzetta  ufficiale  n.  288  del  3
dicembre 2021. I provvedimenti conclusivi dei procedimenti sottoposti
ad autorizzazione unica sono acquisiti, ai sensi dell'art. 43-bis del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa, di cui al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e dell'art. 4, comma 6, del
decreto  legislativo  25  novembre  2016,  n.   219,   al   fascicolo
informatico d'impresa previsto dall'art. 2 della  legge  29  dicembre
1993, n. 580. Il fascicolo d'impresa rende disponibili i documenti di
cui  al  secondo  periodo  a  tutte  le   pubbliche   amministrazioni
interessate. Nelle more della piena operativita' del S.U.D.  ZES,  le
domande di autorizzazione unica sono  presentate:  per  le  attivita'
localizzate o da localizzare  nei  territori  delle  Zone  economiche
speciali come gia' definite ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 20
giugno 2017, n. 91, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  3
agosto 2017,  n.  123  e  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018,  n.  12,  agli
sportelli unici digitali attivati ai  sensi  dell'art.  5,  comma  1,
lettera a-ter), del medesimo decreto-legge n. 91  del  2017;  per  le
attivita' localizzate o da localizzare negli  altri  territori  della
ZES unica, ai SUAP territorialmente competenti di  cui  all'art.  38,
comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che le  trasmettono
immediatamente, secondo le modalita' di interazione tra i SUAP  e  le
altre pubbliche amministrazioni definite ai  sensi  del  decreto  del
Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2021, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 288 del 3 dicembre 2021, agli  sportelli  unici
digitali attivati presso i commissari  straordinari  territorialmente
competenti ai sensi dell'art. 22, comma 3, del presente decreto. 
        4. Agli oneri derivanti dalla realizzazione  dello  Sportello
unico di cui al comma 1 si provvede a valere sulle disponibilita' del
Programma nazionale capacita' per la coesione  finanziato  dai  fondi
strutturali europei della programmazione 2021-2027»; 
          e) all'art. 14, che «1. Fatto salvo quanto  previsto  dalle
norme  vigenti  in  materia   di   autorizzazione   di   impianti   e
infrastrutture energetiche, in materia di opere  ed  altre  attivita'
ricadenti nella competenza territoriale degli aeroporti e in  materia
di investimenti di rilevanza strategica come  definiti  dall'art.  32
del  decreto-legge  9  agosto   2022,   n.   115,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, e dall'art.  13
del  decreto-legge  10  agosto  2023,   n.   104,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023,  n.  136,  nonche'  quanto
previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in materia di
disciplina  del  commercio,  i  progetti  inerenti   alle   attivita'
economiche  ovvero   all'insediamento   di   attivita'   industriali,
produttive e logistiche di cui  al  comma  2  del  presente  articolo
all'interno della ZES unica, non soggetti a segnalazione  certificata
di inizio attivita' di cui agli articoli 19 e 19-bis  della  legge  7
agosto 1990, n. 241, ovvero in relazione ai quali non e' previsto  il
rilascio di  titolo  abilitativo,  sono  soggetti  ad  autorizzazione
unica, rilasciata ai sensi dell'art. 15  su  istanza  di  parte,  nel
rispetto delle normative vigenti in materia di valutazione di impatto
ambientale. L'autorizzazione unica di  cui  all'art.  15  sostituisce
tutti i titoli  abilitativi  e  autorizzatori,  comunque  denominati,
necessari alla localizzazione, all'insediamento, alla  realizzazione,
alla messa in esercizio, alla trasformazione, alla  ristrutturazione,
alla riconversione, all'ampliamento o al trasferimento  nonche'  alla
cessazione  o  alla   riattivazione   delle   attivita'   economiche,
industriali, produttive e logistiche. 
        2. Sono di  pubblica  utilita',  indifferibili  e  urgenti  i
progetti di soggetti  pubblici  o  privati  inerenti  alle  attivita'
economiche  ovvero   all'insediamento   di   attivita'   industriali,
produttive e logistiche all'interno della ZES unica, purche' relativi
ai settori individuati dal Piano strategico di cui all'art. 11. 
        3. Nell'ambito del  procedimento  unico  non  e'  ammesso  il
frazionamento  del  procedimento  per  l'acquisizione  asincrona  dei
diversi titoli abilitativi necessari per il medesimo intervento. 
        4. Ciascuna regione interessata puo' presentare  al  Ministro
per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e  il  PNRR,
al Ministro per la pubblica amministrazione  e  al  Ministro  per  le
riforme istituzionali e  la  semplificazione  normativa  una  o  piu'
proposte di protocollo  o  di  convenzione  per  l'individuazione  di
ulteriori procedure semplificate e regimi procedimentali speciali. La
proposta  individua  dettagliatamente   le   procedure   oggetto   di
semplificazione, le norme di riferimento e le amministrazioni  locali
e statali competenti ed e' approvata dalla Cabina  di  regia  di  cui
all'art. 10, comma 1. Sono parti del protocollo o  della  convenzione
la  regione  proponente  e  le  amministrazioni  locali   o   statali
competenti per ogni procedimento individuato. Sono in ogni caso fatti
salvi i livelli ulteriori di semplificazione, rispetto alla normativa
nazionale,  previsti  dalle  regioni  e  dagli  enti   locali   nella
disciplina dei regimi amministrativi di propria competenza»; 
          f) all'art.  15,  che  «1.  Coloro  che  intendono  avviare
attivita'  economiche,  ovvero   insediare   attivita'   industriali,
produttive e logistiche all'interno della ZES  unica,  presentano  la
relativa istanza allo sportello unico digitale di  cui  all'art.  13,
allegando la documentazione e  gli  eventuali  elaborati  progettuali
previsti  dalle   normative   di   settore,   per   consentire   alle
amministrazioni     competenti      la      compiuta      istruttoria
tecnico-amministrativa,  finalizzata  al   rilascio   di   tutte   le
autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla
osta e assensi, comunque denominati, necessari alla  realizzazione  e
all'esercizio del medesimo progetto. 
        2. Dell'avvenuta presentazione dell'istanza  e  dei  relativi
documenti allegati e' rilasciata, in via  telematica,  una  ricevuta,
che attesta l'avvenuta presentazione dell'istanza e indica i  termini
entro i quali l'amministrazione e' tenuta a rispondere, ovvero  entro
i quali il silenzio  dell'amministrazione  equivale  ad  accoglimento
dell'istanza. 
        3. Su richiesta delle amministrazioni competenti, entro venti
giorni  dal  ricevimento  dell'istanza  e   previa   verifica   della
completezza documentale, il S.U.D. ZES puo' richiedere al  proponente
eventuale documentazione  integrativa,  necessaria  allo  svolgimento
dell'istruttoria. Al fine di adempiere la  richiesta,  il  proponente
puo' chiedere la sospensione  del  procedimento  per  un  massimo  di
trenta giorni. Nel caso in cui la documentazione  richiesta  non  sia
trasmessa entro il termine stabilito, la domanda si intende respinta. 
        4.  Entro  tre  giorni  lavorativi  dalla   ricezione   della
documentazione, la Struttura di missione ZES indice la conferenza  di
servizi semplificata di cui all'art.  14-bis  della  legge  7  agosto
1990, n. 241. Alla conferenza di servizi di cui al primo  periodo  si
applicano, altresi', le seguenti disposizioni: 
          a)  tutte  le  amministrazioni  coinvolte   rilasciano   le
determinazioni di competenza entro il termine  perentorio  di  trenta
giorni; per  le  amministrazioni  preposte  alla  tutela  ambientale,
paesaggistico-territoriale, dei beni  culturali,  alla  tutela  della
salute o dell'incolumita' pubblica, il suddetto termine e' fissato in
quarantacinque giorni, fatti salvi i maggiori termini previsti  dalle
disposizioni del diritto dell'Unione europea; 
          b) al di fuori dei casi di cui all'art.  14-bis,  comma  5,
della citata legge n.  241  del  1990,  l'amministrazione  procedente
svolge, entro trenta giorni decorrenti dalla scadenza del termine per
il  rilascio  delle  determinazioni  di  competenza   delle   singole
amministrazioni, con le modalita' di cui all'art.  14-ter,  comma  4,
della medesima legge n. 241 del  1990,  una  riunione  telematica  di
tutte le amministrazioni coinvolte  nella  quale,  preso  atto  delle
rispettive  posizioni,  procede  senza  ritardo  alla  stesura  della
determinazione  motivata  conclusiva  della  conferenza  di  servizi,
tenendo  altresi'  in  considerazione  i  potenziali  impatti   nella
realizzazione del progetto  o  dell'intervento  oggetto  dell'istanza
nonche'  il  conseguimento  degli  obiettivi   indicati   nel   Piano
strategico della ZES unica; 
          c)  contro  la  determinazione  motivata  conclusiva  della
conferenza  di  servizi  puo'  essere  proposta   opposizione   dalle
amministrazioni di cui all'art. 14-quinquies della legge n.  241  del
1990, ai sensi e nei termini ivi indicati. Si considera in ogni  caso
acquisito l'assenso senza condizioni delle  amministrazioni  che  non
abbiano partecipato alla riunione  ovvero,  pur  partecipandovi,  non
abbiano espresso la propria posizione,  ovvero  abbiano  espresso  un
dissenso non motivato o riferito a questioni  che  non  costituiscono
oggetto della conferenza; 
          d) ove si renda necessario  riconvocare  la  conferenza  di
servizi sul livello successivo di progettazione, tutti i termini sono
ridotti della meta'  e  gli  ulteriori  atti  di  autorizzazione,  di
assenso e i pareri comunque denominati,  eventualmente  necessari  in
fase di esecuzione, sono rilasciati  in  ogni  caso  nel  termine  di
sessanta giorni dalla richiesta. 
        5. La determinazione motivata di conclusione della conferenza
di servizi sostituisce  ogni  altra  autorizzazione,  approvazione  e
parere comunque denominati e consente la realizzazione  di  tutte  le
opere, prestazioni e attivita' previste nel progetto. Ove necessario,
essa costituisce variante allo strumento urbanistico  e  comporta  la
dichiarazione  di  pubblica  utilita',  urgenza  ed  indifferibilita'
dell'intervento.  La  determinazione  motivata  comprende,  recandone
l'indicazione esplicita, la valutazione di  impatto  ambientale  e  i
titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio  del
progetto. 
        6. Qualora  il  progetto  sia  sottoposto  a  valutazione  di
impatto ambientale  di  competenza  regionale  e  trovi  applicazione
l'art. 27-bis del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152,  alla
conferenza di servizi  indetta  dall'autorita'  competente  partecipa
sempre  il  rappresentante  della  Struttura  di  missione  ZES.   La
determinazione motivata di conclusione della conferenza  di  servizi,
ove necessario, costituisce variante  allo  strumento  urbanistico  e
comporta, anche ai fini di cui al comma  7-ter  del  citato  articolo
27-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, la  dichiarazione  di
pubblica  utilita',  urgenza  ed  indifferibilita'   dell'intervento.
Qualora siano emerse valutazioni contrastanti tra  amministrazioni  a
diverso titolo competenti che  abbiano  condotto  ad  un  diniego  di
autorizzazione, il coordinatore della Struttura di missione ZES  puo'
chiedere al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche  di
coesione e il PNRR il deferimento della questione  al  Consiglio  dei
ministri, ai fini di una complessiva  valutazione  ed  armonizzazione
degli interessi pubblici coinvolti. La Presidenza del  Consiglio  dei
ministri indice, entro dieci giorni  dalla  richiesta,  una  riunione
preliminare con la partecipazione  delle  amministrazioni  che  hanno
espresso valutazioni contrastanti. In tale  riunione  i  partecipanti
formulano  proposte,   in   attuazione   del   principio   di   leale
collaborazione, per l'individuazione di una soluzione condivisa,  che
sostituisca, in tutto o  in  parte,  il  diniego  di  autorizzazione.
Qualora all'esito della suddetta riunione l'intesa non sia raggiunta,
si applica, in quanto  compatibile,  l'art.  14-quinquies,  comma  6,
secondo periodo, della legge n. 241 del 1990. L'intera procedura deve
svolgersi nel termine massimo di sessanta giorni. 
        7. Le disposizioni dei commi da 1 a 6 si  applicano  altresi'
ai   progetti   inerenti    alle    attivita'    economiche    ovvero
all'insediamento di attivita' industriali, produttive  e  logistiche,
presentati da  soggetti  pubblici  o  privati,  di  competenza  delle
Autorita' di sistema portuale. Nel caso  di  progetti  di  iniziativa
privata, la Struttura di missione ZES trasmette, entro il termine  di
cui al comma 4,  alinea,  tramite  il  S.U.D.  ZES,  l'istanza  e  la
documentazione   presentata   all'Autorita'   di   sistema   portuale
competente, che, in qualita' di amministrazione procedente,  provvede
a convocare la conferenza di servizi e a rilasciare  l'autorizzazione
unica prevista dai citati commi da 1 a 6. Nel  caso  di  progetti  di
iniziativa pubblica, l'Autorita' di sistema portuale  competente,  in
qualita'  di  amministrazione  procedente,  acquisisce   direttamente
l'eventuale istanza e la documentazione  necessaria,  comprendente  i
codici unici di progetto da  sottoporre  a  monitoraggio  mediante  i
sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale  dello
Stato del Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  e  provvede  a
convocare la  conferenza  di  servizi,  informando  la  Struttura  di
missione  ZES  tramite  il   S.U.D.   ZES,   nonche'   a   rilasciare
l'autorizzazione unica prevista dai citati  commi  da  1  a  6.  Alla
conferenza di servizi  indetta  dall'Autorita'  di  sistema  portuale
partecipa sempre un rappresentante della Struttura di  missione  ZES.
Qualora il rappresentante della Struttura di missione ZES abbia fatto
constare il proprio motivato dissenso  prima  della  conclusione  dei
lavori della conferenza, il coordinatore della Struttura di  missione
ZES puo' chiedere al Ministro per gli  affari  europei,  il  Sud,  le
politiche di coesione e il PNRR il  deferimento  della  questione  al
Consiglio dei ministri, ai fini  di  una  complessiva  valutazione  e
armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti, entro dieci giorni
dalla comunicazione  della  determinazione  motivata  di  conclusione
della conferenza. In caso di deferimento della questione al Consiglio
dei ministri ai sensi del  quinto  periodo  del  presente  comma,  si
applicano le disposizioni  del  comma  6,  quarto,  quinto,  sesto  e
settimo periodo. 
        8. All'art. 10, comma 8, del decreto-legge 29 dicembre  2022,
n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio  2023,
n. 14, le parole: "30 settembre 2023" sono sostituite dalle seguenti:
"31 dicembre 2023". 
        8-bis. Le disposizioni del presente articolo e  dell'art.  14
non si  applicano  alla  posa  in  opera  di  reti  di  comunicazione
elettronica all'interno della ZES unica». 
    II.2. A fronte dell'introduzione della nuova ZES unica, l'art. 22
del decreto-legge n. 124 del  2023,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge n. 162 del 2023 ha previsto quanto segue: 
        «1. A decorrere dal 1°  gennaio  2024,  al  decreto-legge  20
giugno 2017, n. 91, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  3
agosto 2017, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni: 
          a) l'art. 4 e' abrogato; 
          b) all'art. 5: 
01)  all'alinea,  le  parole:  "nella  ZES"  sono  sostituite   dalle
seguenti: "nella ZES unica"; 
1) le parole: "nelle ZES", ovunque ricorrono, sono  sostituite  dalle
seguenti: "nella ZES unica"; 
2) al comma 1, le lettere a-bis), a-quater), a-quinquies) e a-sexies)
sono abrogate; 
(omissis); 
4) al comma  2,  il  primo,  il  secondo  e  il  terzo  periodo  sono
soppressi; 
5) i commi 3, 4 e 5 sono abrogati; 
          c) l'art. 5-bis e' abrogato. 
        2. Gli articoli 14 e 15 del  presente  decreto  si  applicano
alle istanze presentate a far data dal 1°  gennaio  2024.  Fino  alla
data indicata nel decreto di cui all'art. 10, comma 5,  i  commissari
straordinari  nominati  ai  sensi  dell'art.  4,  comma  6-bis,   del
decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, nei termini di cui al comma 3  del
presente  articolo,  svolgono  tutte  le  funzioni  e  le   attivita'
attribuite dagli articoli 14 e 15 alla Struttura di missione ZES e al
coordinatore della predetta Struttura. 
        3. Per le finalita' di cui al comma 2,  a  far  data  dal  1°
gennaio 2024: 
          a) le competenze dei commissari  straordinari  sono  estese
all'intero territorio regionale di riferimento; 
          b) le competenze del Commissario straordinario  della  Zona
economica speciale Adriatica  Interregionale  Puglia  -  Molise  sono
estese  all'intero  territorio  della  regione  Molise,  nonche'   ai
territori della  regione  Puglia  diversi  da  quelli  indicati  alla
lettera c); 
          c) le competenze del Commissario straordinario  della  Zona
economica speciale Ionica Interregionale  Puglia  -  Basilicata  sono
estese  all'intero  territorio  della   regione   Basilicata,   della
Provincia di Taranto, nonche' dei comuni della Provincia di  Brindisi
inseriti nel piano di sviluppo strategico  allegato  al  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri istitutivo della predetta  Zona
economica speciale; 
          d) le competenze del Commissario straordinario  della  Zona
economica  speciale  Sicilia   Orientale   sono   estese   all'intero
territorio  delle  province  di  Catania,  Enna,  Messina,  Ragusa  e
Siracusa,  nonche'  dei  comuni  della  Provincia  di   Caltanissetta
inseriti nel piano di sviluppo strategico  allegato  al  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri istitutivo della predetta  Zona
economica speciale; 
          e) le competenze del Commissario straordinario  della  Zona
economica  speciale  Sicilia  Occidentale  sono   estese   all'intero
territorio delle province di Agrigento, Palermo  e  Trapani,  nonche'
dei comuni della Provincia di Caltanissetta diversi da quelli di  cui
alla lettera d). 
        4. Resta fermo per le imprese beneficiarie, alla data del  31
dicembre 2023, delle agevolazioni di cui all'art. 5, commi 1 e 2, del
decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2017, n. 123,  nonche'  di  altre  tipologie  di
agevolazioni   previste   o   comunque    connesse    in    relazione
all'insediamento o allo svolgimento di  attivita'  economiche  ovvero
all'effettuazione di investimenti nei territori delle Zone economiche
speciali  come  gia'  definite  ai  sensi  dell'art.  4  del   citato
decreto-legge n. 91 del 2017 e del regolamento di cui al decreto  del
Presidente del  Consiglio  dei  ministri  25  gennaio  2018,  n.  12,
l'obbligo  di  osservare   tutte   le   condizioni   previste   dalle
disposizioni vigenti alla predetta data del 31 dicembre 2023 ai  fini
del riconoscimento delle citate agevolazioni. L'agevolazione prevista
dall'art. 1, comma 173, della legge 30  dicembre  2020,  n.  178,  e'
riconosciuta alle imprese che intraprendono,  entro  il  31  dicembre
2023, una nuova iniziativa economica nelle Zone  economiche  speciali
come gia' definite ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge n.  91  del
2017 e del citato regolamento di cui al decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri n. 12 del 2018, fermo restando quanto previsto
dai commi 174, 175 e 176 del medesimo art. 1 della legge n.  178  del
2020. 
        (omissis)». 
    3. Le disposizioni menzionate  presentano  gravi  e  insuperabili
profili di incostituzionalita', gravemente lesivi delle  attribuzioni
della Regione ricorrente e, pertanto, e' qui  promossa  questione  di
legittimita'   costituzionale,   ai   sensi   dell'art.   127   della
Costituzione e delle relative disposizioni di cui alla legge 11 marzo
1953, n. 87, per i seguenti 
 
                               Motivi 
 
    I. In ordine agli articoli 1 e 2 del  decreto-legge  n.  124  del
2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2023: 
        Violazione degli articoli 3, 5, 81, 97, 117, 118, 119  e  120
della Costituzione. 
    1. La novita' principale introdotta dall'art. 1 del decreto-legge
n. 124 del 2023 consiste nell'introduzione, nel  nostro  ordinamento,
«[p]er l'utilizzo delle risorse  del  Fondo  per  lo  sviluppo  e  la
coesione per il periodo di  programmazione  2021-2027  e  nell'ambito
della normativa vigente sugli aspetti  generali  delle  politiche  di
coesione», del nuovo strumento  programmatorio  dell'Accordo  per  la
coesione, che sostituisce i vecchi Piani di sviluppo e coesione. 
    Come visto, secondo  quanto  previsto  dall'art.  1,  comma  178,
lettera d), della legge  n.  178  del  2020,  come  modificato  dalla
disposizione sopra citata, l'Accordo per la coesione e' definito  dal
Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di  coesione  e
il PNRR e ciascun Presidente di regione o di provincia autonoma,  tra
l'altro,  «dato  atto  dei  risultati   dei   precedenti   cicli   di
programmazione». 
    Con la premessa che le politiche di coesione  hanno  il  precipuo
scopo,  assolutamente  coerente  con  il  quadro  costituzionale,  di
rafforzare la coesione tra i territori a livello economico e  sociale
e che, in particolare, le risorse del Fondo  per  lo  sviluppo  e  la
coesione - per il cui apposito utilizzo,  come  accennato,  e'  stato
previsto lo strumento dell'Accordo per la coesione  -  sono  rivolte,
come sancito dall'art. 4, comma 1, del 31 maggio  2011,  n.  88,  «al
riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del  Paese»,  si
evidenzia che tale previsione - ove da  interpretarsi  nel  senso  di
subordinare la  sottoscrizione  dell'Accordo  per  la  coesione  alla
verifica  dei  risultati  dei  precedenti  cicli  di  programmazione,
piuttosto che allo stato di avanzamento dei detti  cicli  -  presenta
gravi e insuperabili profili di  illegittimita'  costituzionale,  per
patente  violazione,  innanzitutto,  degli  articoli  3  e  97  della
Costituzione. 
    Il  ciclo   di   programmazione,   infatti,   sconta   tempi   di
completamento incompatibili con  un'attivita'  ricognitiva  dei  suoi
«risultati» che sia svolta gia' in sede di  definizione  della  nuova
programmazione, rendendo in tutto irrazionale la disposizione de qua,
che e' foriera di gravissime incertezze e di potenziali paralisi  del
procedimento di definizione dell'Accordo di coesione. 
    La disposizione in menzione, infatti, non chiarisce in alcun modo
le  fasi  di  questo  «dato   atto»,   ponendo   le   amministrazioni
destinatarie  delle   risorse   in   una   posizione   di   grave   e
ingiustificabile  debolezza,  nonche'  di  soggezione   rispetto   al
Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di  coesione  e
il PNRR. 
    Da tale ultimo punto di vista, proprio in quanto la previsione de
qua risulta capace  di  paralizzare  -  inopinatamente  -  un  intero
sistema di politiche di coesione e, per esso, di sostegno sociale  ed
economico ai territori, emerge con nitore  la  violazione  dei  sopra
richiamati  articoli  3  e  97  della  Costituzione  da  parte  della
previsione in esame, avendo a mente che,  come  chiarito  da  codesta
Ecc.ma Corte, «L'eguaglianza ... e' principio generale che condiziona
tutto l'ordinamento  nella  sua  obbiettiva  struttura:  esso  vieta,
cioe', che la legge ponga in essere una disciplina che direttamente o
indirettamente  dia  vita  ad  una  non  giustificata  disparita'  di
trattamento  delle  situazioni  giuridiche,  indipendentemente  dalla
natura e dalla qualificazione dei soggetti ai  quali  queste  vengano
imputate [enfasi aggiunta dai rr.]» (Corte  costituzionale,  sentenza
n. 25 del 23 marzo 1966) e che, per altro verso «la  legittimita'  di
una disposizione legislativa,  rispetto  al  parametro  dell'art.  97
della Costituzione, deve  essere  valutata  tenendo  conto  dei  suoi
effetti   sul   buon   andamento   della   pubblica   amministrazione
complessivamente  intesa,  non  gia'  di  singole   sue   componenti,
isolatamente considerate» (Corte costituzionale, sentenza n. 183  del
30 maggio 2008). 
    I profili di ridondanza della violazione evidenziata nella  sfera
di attribuzioni della Regione Campania sono evidenti sotto molteplici
punti di vista e, in primo luogo, con riferimento all'art. 117  della
Costituzione, che, al  terzo  comma,  annovera  tra  le  «materie  di
legislazione concorrente» quella  relativa  al  «coordinamento  della
finanza pubblica». 
    Rispetto a quest'ultima, codesta Ecc.ma Corte costituzionale, con
sentenza n. 272 del 1° dicembre 2015, ha rilevato che «La materia del
"coordinamento della finanza  pubblica",  infatti,  non  puo'  essere
limitata alle  norme  aventi  lo  scopo  di  limitare  la  spesa,  ma
comprende anche quelle aventi la funzione di "riorientare"  la  spesa
pubblica (omissis),  per  una  complessiva  maggiore  efficienza  del
sistema"», proprio come nel caso di specie. 
    La ridondanza della lesione de qua appare  innegabile  anche  con
riferimento alle altre norme competenziali di cui all'art. 5,  118  e
119 della Costituzione. 
    Innanzitutto, avendo a mente che «il  disposto  dell'art.  97  si
prefigge - nella direttiva  costituzionale  per  la  regolamentazione
delle pubbliche attivita', obiettivate a conseguire buon andamento ed
imparzialita'  -  la  predisposizione  di  strutture  e   di   moduli
d'organizzazione, volti ad assicurare, appunto, ed attraverso questa,
un'ottimale funzionalita'» (Corte costituzionale, sentenza n. 234 del
25 ottobre 1985), l'impugnata disposizione, nella misura  in  cui  e'
foriera, tra l'altro, di gravissimi rischi  in  ordine  ai  tempi  di
conclusione del procedimento per il perfezionamento dell'Accordo  per
la Coesione e, quindi, in ordine ai tempi di utilizzo  delle  risorse
assegnate, minando a monte l'attivita' programmatoria delle  regioni,
lede apertamente le prerogative costituzionali riconosciute in capo a
quest'ultime dagli articoli 5 e 119 della Costituzione. 
    Come noto, l'art. 5 della Costituzione  impone  allo  Stato,  tra
l'altro, di «adegua[re] i principi ed i metodi della sua legislazione
alle esigenze dell'autonomia e del decentramento». 
    L'irrazionale previsione di dare atto di risultati relativi a  un
ciclo di programmazione non ancora concluso stride gravemente con  il
riportato  dettato  costituzionale,  consentendo  alla   regione   di
impugnare in via principale l'impugnata disposizione. 
    Secondo l'insegnamento di codesta Ecc.ma Corte, infatti «l'art. 5
Cost., lungi dall'essere un parametro non competenziale, nella  parte
in cui riconosce e promuove le autonomie locali,  e'  per  contro  la
norma costituzionale che sta alla base delle competenze  riconosciute
alle regioni e agli  enti  locali  dal  titolo  V,  parte  II,  della
Costituzione. Di qui la possibilita' per le  regioni  di  dedurne  la
violazione nei giudizi  in  via  principale»  (Corte  costituzionale,
sentenza n. 220 del 6 ottobre 2021). 
    La  segnalata   violazione   ridonda   gravemente   anche   nelle
attribuzioni riconosciute in capo alla Regione Campania dall'art. 119
della Costituzione. 
    Come sopra accennato, il Fondo per  lo  sviluppo  e  la  coesione
rappresenta  precipuo  strumento  finanziario  per  l'attuazione   di
politiche di coesione economica, sociale  e  territoriale  e  per  la
rimozione degli squilibri economici e sociali. 
    Da questo punto di vista, l'impugnata disposizione  -  in  quanto
illegittima - integra  innanzitutto  una  lesione  delle  prerogative
riconosciute in capo alla regione dall'art. 119, quinto comma,  della
Costituzione, ai  sensi  del  quale  «[p]er  promuovere  lo  sviluppo
economico, la coesione e la solidarieta' sociale, per  rimuovere  gli
squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei
diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi  dal  normale
esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed
effettua  interventi  speciali  in  favore  di  determinati   comuni,
province, citta' metropolitane e regioni». 
    In  secondo  luogo,   alla   luce   dell'amplissimo   ambito   di
operativita' del Fondo - che, ai sensi  dell'art.  4,  comma  3,  del
decreto legislativo n. 88 del 2011, e' finalizzato, tra l'altro,  «al
finanziamento   di   progetti   strategici,    sia    di    carattere
infrastrutturale sia di carattere immateriale, di rilievo  nazionale,
interregionale e regionale, aventi natura di  grandi  progetti  o  di
investimenti  articolati  in  singoli   interventi   di   consistenza
progettuale ovvero realizzativa tra loro funzionalmente connessi,  in
relazione a obiettivi e risultati quantificabili e misurabili,  anche
per quanto attiene al profilo temporale» - deve rilevarsi la  lesione
delle  prerogative  della  Regione  Campania  in  tema  di  autonomia
finanziaria riconosciute dall'art. 119 della Costituzione anche sotto
l'ulteriore profilo evidenziato da codesta Corte  nella  sentenza  n.
370 del 23 ottobre  2003,  laddove  e'  stato  chiarito  che  «Appare
evidente che la attuazione dell'art. 119 Cost. sia urgente al fine di
concretizzare davvero  quanto  previsto  nel  nuovo  titolo  V  della
Costituzione, poiche' altrimenti si verrebbe a contraddire il diverso
riparto di competenze configurato dalle nuove disposizioni;  inoltre,
la permanenza o addirittura la istituzione di forme di  finanziamento
delle regioni e degli enti  locali  contraddittorie  con  l'art.  119
della  Costituzione  espone  a  rischi  di  cattiva  funzionalita'  o
addirittura di blocco di interi ambiti settoriali». 
    2. L'art. 1 del decreto-legge n. 124 del  2023,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge n. 162 del 2023, e'  altresi'  illegittimo
nella parte in cui, nel sostituire l'art. 1, comma 178,  della  legge
30 dicembre 2020, n. 178, prevede, alla lettera i) del medesimo, che,
«[p]er far fronte a eventuali carenze di liquidita', le  risorse  del
Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al decreto legislativo  31
maggio 2011,  n.  88,  assegnate  per  un  intervento  e  non  ancora
utilizzate,  possono  essere  riassegnate  per   un   intervento   di
titolarita' di altra amministrazione, la cui  realizzazione  presenti
carattere di urgenza. In tal caso, la Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri - Dipartimento per le politiche di  coesione,  d'intesa  con
l'Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea
del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  dispone  la  riassegnazione  delle
risorse per il nuovo intervento, sentita  l'amministrazione  titolare
dell'intervento definanziato». 
    Tale disposizione e' gravemente lesiva del principio di  pareggio
di bilancio di  cui  all'art.  81  della  Costituzione,  nonche'  dei
principi di eguaglianza, imparzialita' e buon andamento di  cui  agli
articoli 3 e 97 della Costituzione. 
    Appare  in  tutto  illegittimo  il  riconoscimento,  in  capo  al
Dipartimento per le politiche di coesione, di un  unilaterale  potere
di  disporre  la  riassegnazione  di  risorse   gia'   attribuite   a
un'amministrazione  regionale,   ledendone   gravemente   l'autonomia
finanziaria e la capacita' di programmare utilmente la propria azione
amministrativa. 
    Quanto appena osservato vale tanto piu' alla luce di  un  sistema
che, come disegnato dal legislatore costituzionale  anche  a  seguito
della riforma del titolo V, giustappone le regioni  allo  Stato,  non
giustificando in alcun modo poteri esercitati  unilateralmente  dallo
Stato in materie, peraltro,  di  legislazione  concorrente,  qual  e'
quella del «coordinamento della finanza pubblica». 
    La ridondanza di tale lesione nella sfera di  attribuzioni  della
Regione Campania e' evidente sia - con riferimento all'art. 117 della
Costituzione - dal punto di vista appena evidenziato che dal punto di
vista degli articoli 5 e 119 della Costituzione, i quali sanciscono i
fondamentali principi dell'autonomia, in generale,  e  dell'autonomia
finanziaria, in particolare. 
    Alla stregua dell'impugnata disposizione, infatti, la Regione  si
trova  in  una  condizione  di  grave  soggezione,  che  ne  accentua
un'illegittima  posizione  di  subordinazione  nei  confronti   della
Presidenza del Consiglio dei  ministri  e  del  Dipartimento  per  le
politiche di coesione. 
    Posizione di subordinazione che e' assolutamente  e  direttamente
rigettata,  in  linea  di  principio   e   di   fatto,   dal   quadro
costituzionale e, in particolare: 
        a) con riferimento al danno agli equilibri  finanziari  e  di
bilancio, dall'art. 81; 
        b) con riferimento alla lesione all'autonomia della  Regione,
dagli articoli 5 e 119. 
    In ordine alla lesione dell'art. 117 della Costituzione,  patente
e' anche la violazione del principio  di  leale  collaborazione  che,
soprattutto in materie di competenza concorrente, pretende  un  serio
coinvolgimento delle regioni interessate, che  deve  concretarsi  nel
raggiungimento di un'intesa. 
    In particolare, come chiarito da codesta Corte,  «deve  trattarsi
di "intese forti" (sentenze n. 121 del 2010 e n.  6  del  2004),  non
superabili con una determinazione  unilaterale  dello  Stato  se  non
nella "ipotesi estrema, che si verifica  allorche'  l'esperimento  di
ulteriori procedure bilaterali si sia rivelato inefficace"  (sentenza
n. 165 del 2011; in  seguito,  sentenza  n.  179  del  2012)»  (Corte
costituzionale, sentenza n. 7 del 21 gennaio 2016). 
    Viceversa, la disposizione in menzione prevede semplicemente  che
l'amministrazione titolare dell'intervento sia «sentita». 
    3.   Il   decreto-legge   n.   124   del   2023    e'    altresi'
costituzionalmente illegittimo nella parte in cui, all'art. 2,  comma
4, prevede che il  «mancato  rispetto  del  cronoprogramma  di  spesa
annuale, quale risultante dal piano finanziario dell'Accordo  per  la
coesione, previsto per l'attuazione degli interventi  e  delle  linee
d'azione» determini «il definanziamento dell'Accordo medesimo per  un
importo  corrispondente  alla  differenza  tra   la   spesa   annuale
preventivata,  come  indicata  nel  cronoprogramma,  e  i   pagamenti
effettuati, come risultanti dal Sistema nazionale di monitoraggio  di
cui all'art. 4», senza far salva la circostanza che  il  ritardo  sia
dovuto a causa  non  imputabile  all'amministrazione  beneficiaria  e
comunque sia recuperabile nel periodo di programmazione e nella parte
in cui prevede che le risorse derivanti da tale  definanziamento  non
siano reimpiegate dalla  stessa  amministrazione  assegnataria  delle
medesime. 
    In particolare, la disposizione de qua, nei termini anzidetti, e'
violativa dell'art. 81 della Costituzione, che sancisce il  principio
dell'equilibrio di bilancio, in combinato anche con gli articoli 3  e
97 della Costituzione. 
    Non e' giustificabile, sul piano costituzionale, che,  per  cause
non  imputabili  alle  regioni  (e,  pertanto,  in  assenza  di  loro
responsabilita'),  le   stesse   si   vedano   private   di   risorse
indispensabili a un'adeguata cura degli interessi pubblici, con grave
vulnus dell'attivita' programmatoria all'uopo posta in essere. 
    Anche in questo caso, la condotta lesiva dello Stato - il  quale,
come espressamente chiarito da codesta Ecc.ma Corte, «e' direttamente
responsabile del rispetto delle regole di convergenza e di stabilita'
dei  conti  pubblici,   regole   provenienti   sia   dall'ordinamento
comunitario che da quello nazionale» (Corte costituzionale,  sentenza
n. 107 del 12 maggio 2016) - riverbera e ridonda  patentemente  nella
sfera  di  attribuzioni  riconosciuta  in  capo  alle  regioni  dagli
articoli 5, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione. 
    Innanzitutto, come gia' sopra riferito e per le medesime ragioni,
la disciplina de qua puo'  senz'altro  ascriversi  alla  materia  del
«coordinamento  della  finanza   pubblica»,   che   e'   materia   di
legislazione concorrente. 
    In secondo luogo,  appare  innegabile  -  attraverso  la  dedotta
lesione - la violazione  del  principio  di  autonomia  di  cui  agli
articoli 5 e 119 della Costituzione. 
    La disposizione impugnata, infatti,  depauperando  di  risorse  -
sulla base di presupposti in  tutto  aleatori  -  le  amministrazioni
assegnatarie delle medesime, lede gravemente  la  loro  capacita'  di
autodeterminarsi, rimettendo la stessa, di fatto, irrazionalmente, in
spregio  al  quadro  costituzionale,  alla  merce'   di   accadimenti
imprevedibili e ingovernabili. 
    II. In ordine agli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15  e  22  del
decreto-legge  19   settembre   2023,   n.   124,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162: 
        Violazione degli articoli 3, 5, 97, 117, 118, 119 e 120 della
Costituzione. 
    Come anticipato in premessa, l'art. 9 del  decreto-legge  n.  124
del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2023,
con la premessa che «Per Zona economica speciale (ZES) si intende una
zona delimitata del territorio dello Stato nella quale l'esercizio di
attivita' economiche e imprenditoriali da parte  delle  aziende  gia'
operative e  di  quelle  che  si  insedieranno  puo'  beneficiare  di
speciali condizioni in relazione agli investimenti e  alle  attivita'
di sviluppo d'impresa», ha istituito la Zona economica  speciale  per
il Mezzogiorno, denominata ZES unica, «che  ricomprende  i  territori
delle  Regioni  Abruzzo,  Basilicata,  Calabria,  Campania,   Molise,
Puglia, Sicilia, Sardegna» ed e' disciplinata dai successivi articoli
del capo III, rubricato, per l'appunto «Zona economica  speciale  per
il Mezzogiorno - ZES unica». 
    Tale disciplina ha soppiantato  la  precedente  disciplina  delle
zone economiche speciali, prevista dal decreto-legge 20 giugno  2017,
n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto  2017,  n.
123. 
    In particolare, l'art. 4 del prefato decreto-legge n. 91 del 2017
- abrogato, con decorrenza dal 1°  gennaio  2024,  dall'art.  22  del
decreto-legge n. 124 del 2023 - statuiva che «Per ZES si intende  una
zona geograficamente delimitata e chiaramente  identificata,  situata
entro  i  confini  dello  Stato,  costituita  anche   da   aree   non
territorialmente adiacenti  purche'  presentino  un  nesso  economico
funzionale  e  che  comprenda  almeno   un'area   portuale   con   le
caratteristiche  stabilite  dal  regolamento  (UE)  n.  1315  dell'11
dicembre  2013  del  Parlamento  europeo  e  del   Consiglio,   sugli
orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea  dei
trasporti  (TENT).  Per  l'esercizio  di   attivita'   economiche   e
imprenditoriali  le  aziende  gia'  operative   e   quelle   che   si
insedieranno nella ZES possono beneficiare di speciali condizioni, in
relazione  alla  natura  incrementale  degli  investimenti  e   delle
attivita' di sviluppo di impresa» e che «Le proposte  di  istituzione
di ZES possono essere presentate dalle regioni meno sviluppate  e  in
transizione,  cosi'  come  individuate   dalla   normativa   europea,
ammissibili alle deroghe previste  dall'art.  107  del  Trattato  sul
funzionamento dell'Unione europea». 
    La disciplina introdotta dall'art. 9 e seguenti del decreto-legge
n. 124 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla  legge  n.  162
del 2023 produce  l'ingiustificato  e  indebito  accentramento  della
governance in un istituto, quello  delle  zone  economiche  speciali,
nevralgico sul piano  economico  e  sociale,  con  conseguente  grave
erosione dell'autonomia regionale e, in generale,  delle  prerogative
riconosciute dalla Costituzione  in  capo  alle  regioni  e  presenta
gravissimi profili  di  illegittimita'  costituzionale,  per  patente
violazione degli articoli indicati in epigrafe. 
    Innanzitutto, si evidenzia una patente lesione dell'art. 5  della
Costituzione, per  il  quale  «La  Repubblica,  una  e  indivisibile,
riconosce e promuove le  autonomie  locali;  attua  nei  servizi  che
dipendono dallo Stato il  piu'  ampio  decentramento  amministrativo;
adegua i principi ed i metodi della sua  legislazione  alle  esigenze
dell'autonomia e del decentramento». 
    Ebbene, nel caso che ci occupa il legislatore statale ha adeguato
i propri principi e metodi - piuttosto che ad «esigenze di  autonomia
e  decentramento»,  come  vorrebbe  il  dettato  costituzionale  -  a
principi  e  metodi  di  eteronomia  e  accentramento,  in   maniera,
peraltro, del tutto irrazionale. 
    Tale violazione e' tanto piu' rilevante se solo  si  osserva  che
codesta Ecc.ma Corte costituzionale, in  una  recente  pronuncia,  ha
chiarito che «l'art. 5 Cost.,  lungi  dall'essere  un  parametro  non
competenziale, nella parte in cui riconosce e promuove  le  autonomie
locali, e' per contro la norma costituzionale che sta alla base delle
competenze riconosciute alle regioni e agli enti locali dal titolo V,
parte II, della Costituzione. Di qui la possibilita' per  le  regioni
di dedurne la  violazione  nei  giudizi  in  via  principale»  (Corte
costituzionale, sentenza n. 220 del 6 ottobre 2021). 
    Altra grave violazione concerne l'art.  118  della  Costituzione,
che   sancisce   i   fondamentali   principi    di    sussidiarieta',
differenziazione e adeguatezza. 
    La lesione del richiamato art. 118 emerge con nitore,  oltre  che
dall'istituzione stessa di una ZES unica, dalle disposizioni relative
all'istituzione e al funzionamento della Cabina di regia ZES e  della
Struttura di  missione  ZES,  di  cui  all'art.  10  e  seguenti  del
decreto-legge n. 124 del 2023. 
    Le zone economiche speciali, infatti,  nascono  con  il  precipuo
scopo di rendere piu' favorevole - attraverso  una  particolareggiata
disciplina - l'insediamento di attivita' economiche e imprenditoriali
in zone delimitate di territori piu' svantaggiati. 
    Cio' posto, appare evidentemente  irragionevole  e  contrario  ai
principi declinati dall'art. 118 della Costituzione -  per  il  quale
«Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che,  per
assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a province,  citta'
metropolitane,  regioni  e  Stato,  sulla  base   dei   principi   di
sussidiarieta', differenziazione ed adeguatezza» - la  pretermissione
pressoche' assoluta dei livelli di Governo piu' prossimi ai territori
interessati. 
    La lesione dei principi  di  sussidiarieta',  differenziazione  e
adeguatezza, conseguente al  capestro  e  indebito  accentramento  di
tutte le funzioni amministrative nella materia de qua,  ha  riverberi
gravissimi ed evidenti  anche  con  riferimento  all'art.  117  della
Costituzione. 
    Le   disposizioni   impugnate,   infatti,    sono    innanzitutto
ascrivibili, in amplissima misura,  alla  materia  del  «governo  del
territorio», che rientra, ai sensi del  menzionato  art.  117,  terzo
comma,  della  Costituzione,  tra   le   «materie   di   legislazione
concorrente»,  nelle  quali  «spetta   alle   regioni   la   potesta'
legislativa,  salvo  che   per   la   determinazione   dei   principi
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato». 
    La penetrante incidenza della normativa de qua nella materia  del
«governo del territorio» appare con evidenza dalla definizione che di
quest'ultima ha offerto Codesta Corte, che, con sentenza n. 307 del 7
ottobre 2003, ha chiarito, per l'appunto, che l'ambito materiale  del
governo del territorio «comprende, in linea di principio, tutto  cio'
che attiene all'uso del territorio e alla localizzazione di  impianti
o attivita'». 
    Proprio sulla base  del  principio  appena  riportato,  e'  stato
altresi' precisato che la «disciplina  del  governo  del  territorio»
concerne «l'insieme delle norme  che  consentono  di  identificare  e
graduare gli interessi in base ai quali possono essere  regolati  gli
usi ammissibili del territorio». 
    A tal ultimo proposito, e' appena il  caso  di  evidenziare,  tra
l'altro, che la determinazione di  conclusione  della  conferenza  di
servizi disposta ai sensi dell'art. 15 del decreto-legge n.  124  del
2023, per espressa previsione di quest'ultimo, «[o]ve necessario, ...
costituisce  variante  allo  strumento  urbanistico  e  comporta   la
dichiarazione  di  pubblica  utilita',  urgenza  ed  indifferibilita'
dell'intervento». 
    E' evidente che l'istituita Struttura di missione ZES, attraverso
il ricorso ai poteri ad essa da ultimo  conferiti,  e'  in  grado  di
incidere  sull'intera   pianificazione   regionale,   potendola,   in
astratto, sempre derogare con il rilascio dell'autorizzazione unica. 
    Attraverso tale  frustrazione  degli  strumenti  programmatori  e
pianificatori predisposti a livello territoriale, si svilisce,  oltre
ogni legittimo limite, la competenza  delle  regioni  in  materia  di
governo del territorio. 
    In particolare, la richiamata previsione di cui all'art.  15  del
decreto-legge n. 124 del 2023 rappresenta senza dubbio una  norma  di
dettaglio, emanata in assoluto spregio  del  dettato  costituzionale,
che   offre   il   segno,   come   gia'   accennato,    dell'assoluta
irragionevolezza  dell'intero  impianto  normativo  impugnato  e   di
un'innegabile ridondanza delle lesioni perpetrate  da  quel  medesimo
impianto normativo nella sfera  di  competenze  che  la  Costituzione
attribuisce alle regioni. 
    Sul punto, codesta Ecc.ma Corte costituzionale ha potuto chiarire
che «i principi di sussidiarieta' e di adeguatezza convivono  con  il
normale riparto di competenze legislative contenuto nel  titolo  V  e
possono   giustificarne   una   deroga   solo   se   la   valutazione
dell'interesse  pubblico  sottostante  all'assunzione   di   funzioni
regionali da parte dello Stato sia proporzionata, non risulti affetta
da  irragionevolezza  alla  stregua  di  uno  scrutinio  stretto   di
costituzionalita' e sia  oggetto  di  un  accordo  stipulato  con  la
regione interessata. Che dal congiunto disposto degli articoli 117  e
118, primo comma,  sia  desumibile  anche  il  principio  dell'intesa
consegue alla peculiare funzione attribuita alla sussidiarieta',  che
si discosta in parte da quella gia' conosciuta nel nostro diritto  di
fonte legale» (Corte costituzionale, sentenza n. 303 del  1°  ottobre
2003) e, pertanto, «per giudicare se una  legge  statale  che  occupi
questo  spazio  sia  invasiva  delle  attribuzioni  regionali  o  non
costituisca invece applicazione dei  principi  di  sussidiarieta'  ed
adeguatezza, diviene elemento valutativo essenziale la previsione  di
un'intesa fra lo Stato e  le  regioni  interessate,  alla  quale  sia
subordinata l'operativita' della disciplina»  (Corte  costituzionale,
sentenza n. 233 del 16 luglio 2004). 
    Aggiungasi che, «perche' nelle materie di cui all'art. 117, terzo
e  quarto  comma,  Cost.,  una  legge  statale  possa  legittimamente
attribuire funzioni amministrative a livello  centrale  ed  al  tempo
stesso regolarne l'esercizio, e' necessario che  essa  innanzi  tutto
rispetti  i   principi   di   sussidiarieta',   differenziazione   ed
adeguatezza  nella   allocazione   delle   funzioni   amministrative,
rispondendo ad esigenze di esercizio unitario di  tali  funzioni.  E'
necessario, inoltre, che tale legge detti una disciplina  logicamente
pertinente, dunque idonea alla regolazione delle suddette funzioni, e
che risulti limitata a  quanto  strettamente  indispensabile  a  tale
fine. Da ultimo, essa deve risultare adottata a seguito di  procedure
che assicurino la partecipazione dei  livelli  di  governo  coinvolti
attraverso  strumenti  di  leale  collaborazione  o,  comunque,  deve
prevedere  adeguati  meccanismi  di  cooperazione   per   l'esercizio
concreto delle funzioni amministrative allocate in capo  agli  organi
centrali» (Corte costituzionale, sentenza n. 7 del 21 gennaio 2016). 
    Per quanto osservato, nel caso delle zone economiche speciali, un
accentramento cosi' reciso e inopinato di  attribuzioni,  in  assenza
della previsione di alcuna intesa con gli enti territoriali - la  cui
partecipazione al procedimento e'  relegata  alla  mera  e  marginale
presenza in seno alla Cabina di regia istituita all'art. 10, a fronte
della preponderante presenza di  Ministri  -  e  in  spregio  a  ogni
esigenza di indispensabilita',  non  puo'  che  essere  assolutamente
contrario ai principi di adeguatezza e sussidiarieta' di cui all'art.
118 della Costituzione e di leale collaborazione di cui all'art. 120. 
    Da tale ultimo punto  di  vista,  deve  osservarsi  che  -  prima
dell'entrata   in   vigore    delle    impugnate    disposizioni    -
l'autorizzazione unica era  rilasciata  da  un  Commissario  nominato
specificamente per la singola area ZES dal Presidente  del  Consiglio
dei ministri e «d'intesa con il Presidente della Regione interessata»
(cfr. art. 4, comma 6-bis, del decreto legislativo 20 giugno 2017, n.
91) e, pertanto, scelto di concerto tra lo Stato  e  la  regione,  in
conformita' a quanto piu' volte ribadito da codesta Corte anche nella
giurisprudenza quivi citata. 
    E' noto che, nelle materie di competenza concorrente,  e'  sempre
necessario,   per   garantire   il   coinvolgimento   delle   regioni
interessate, il raggiungimento di un'intesa,  in  modo  da  garantire
l'esercizio di funzioni costituzionalmente attribuite  alle  regioni;
e' stato precisato, a tal proposito, che «deve trattarsi  di  "intese
forti" (sentenze n. 121 del 2010 e n. 6 del 2004), non superabili con
una determinazione unilaterale dello  Stato  se  non  nella  "ipotesi
estrema,  che  si  verifica  allorche'  l'esperimento  di   ulteriori
procedure bilaterali si sia rivelato inefficace" (sentenza n. 165 del
2011; in seguito, sentenza n. 179 del 2012)»  (Corte  costituzionale,
sentenza n. 7 del 21 gennaio 2016). 
    L'art.  11,  comma  2,  del  decreto-legge  n.  124   del   2023,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del  2023,  dispone
che il  Piano  strategico  della  ZES  unica  sia  predisposto  dalla
Struttura di missione ZES, limitandosi a richiamare la partecipazione
delle regioni in assenza di qualsivoglia riferimento  alle  modalita'
effettive  e  concrete  di  coinvolgimento  degli  enti  territoriali
interessati. 
    In mancanza di una specifica delega regionale, per le motivazioni
suesposte, anche siffatta previsione contrasta apertamente con l'art.
117  della  Costituzione,  per  lesione  della  potesta'  legislativa
regionale sia in materia di «governo del territorio» - come  definita
dalla richiamata giurisprudenza di codesta Ecc.ma Corte  -  che,  per
quanto oggetto della disciplina relativa  alla  ZES,  in  materia  di
«sostegno all'innovazione per  i  settori  produttivi»"  e  «porti  e
aeroporti civili». 
    In continuita' con i rilievi tutti sopra  operati,  si  evidenzia
un'innegabile ridondanza sulle attribuzioni  regionali  di  cui  agli
articoli 5, 117, 118 e 119  della  Costituzione  (che  dettano  norme
direttamente attributive di competenze) anche della violazione  -  da
parte delle disposizioni impugnate - degli  articoli  3  e  97  della
Costituzione. 
    Innanzitutto,  deve  osservarsi   che,   come   sopra   chiarito,
l'istituto delle zone economiche speciali e' destinato alle aree piu'
svantaggiate del Paese e nasce con spiccati fini perequativi, proprio
nel  rispetto  del  principio  di  eguaglianza,   sia   formale   che
sostanziale, di cui all'art. 3 della Costituzione. 
    Alla luce di tale ratio, venivano  riconosciuti  agli  organi  di
Governo  all'uopo  nominati  poteri  di  deroga   e   semplificazione
amministrativa, esercitati da ciascuno secondo le  precipue  esigenze
del territorio di riferimento, al fine di garantire,  in  ragione  di
un'analisi concreta dei fabbisogni e delle potenzialita'  del  luogo,
una migliore gestione in tema di politica industriale e  di  sviluppo
economico. 
    Tali esigenze di differenziazione, tuttavia,  restano  perseguite
dal legislatore statale solo con  riferimento  alle  Zone  logistiche
semplificate di cui all'art. 1, comma 61 e seguenti, della  legge  27
dicembre 2017, n. 205, istituite «[a]l fine di  favorire  [attraverso
un regime di agevolazioni e semplificazioni, N.d.RR.] la creazione di
condizioni favorevoli allo sviluppo di nuovi investimenti nelle  aree
portuali delle regioni  piu'  sviluppate»,  alle  quali  continua  ad
applicarsi - nelle more dell'emanazione del  decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri che, ai sensi dell'art. 1, comma 65, della
legge n. 205 del 2017, ne disciplinera' le procedure di  costituzione
e le modalita' di organizzazione e funzionamento  -  il  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12, recante
«Regolamento recante istituzione di Zone economiche speciali  (ZES)»,
che, in quanto attuativo della previgente disciplina  in  materia  di
ZES,  e'  rispettoso  dei  crismi  di  ragionevolezza,   adeguatezza,
sussidiarieta', differenziazione e leale collaborazione. 
    D'altronde,  anche  lo  schema  di  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri attuativo del menzionato  art.  1,  comma  65,
della legge n. 205 del 2017 riprende, in  termini  di  governance,  i
contenuti  dell'originario  impianto  normativo  della  ZES,  con  il
riconoscimento di ampi margini di competenza in capo alle regioni. 
    Da cio' consegue un'eclatante asimmetria normativa tra le regioni
sviluppate  e  quelle  del  Mezzogiorno  che  sono   illegittimamente
estromesse  -  anche  per  quanto  sopra  detto  -  da   procedimenti
rilevantissimi  in  tema  di  politica  industriale  e  di   sviluppo
economico. 
    Le  criticita'  evidenziate  rappresentano,  per  l'appunto,   la
patente violazione dei menzionati articoli 3 e 97 della  Costituzione
-  che  statuiscono   i   fondamentali   principi   di   eguaglianza,
imparzialita' e buon andamento - avendo a mente che «Il principio  di
ragionevolezza e' dunque leso quando si accerti  l'esistenza  di  una
irrazionalita'   intra   legem,   intesa   come   "contraddittorieta'
intrinseca tra la complessiva finalita' perseguita dal legislatore  e
la disposizione espressa dalla norma censurata" (sentenza n. 416  del
2000)» (Corte costituzionale, sentenza n. 86 del 13 aprile 2017). 
    La ridondanza di tali lesioni nella sfera di  attribuzioni  della
Regione Campania e' evidente sotto molteplici profili. 
    Innanzitutto,  essa  riverbera  chiaramente  nell'art.  5   della
Costituzione, il quale, come visto, impone allo Stato di  riconoscere
e  promuovere  le  autonomie  locali,  di  attuare  il   piu'   ampio
decentramento amministrativo e di adeguare  i  principi  e  i  metodi
della  propria  legislazione  alle  esigenze  dell'autonomia  e,  per
l'appunto, del decentramento. 
    L'irrazionale disciplina introdotta con le impugnate disposizioni
elude gravemente i precetti costituzionali di cui al menzionato  art.
5, che e' una norma  competenziale  la  cui  violazione  puo'  essere
dedotta, innanzi a codesta Ecc.ma  Corte,  in  via  principale  dalle
regioni (Corte costituzionale, sentenza n. 220 del 6 ottobre 2021). 
    Ancora, la violazione de qua ridonda nelle  competenze  assegnate
alla Regione Campania dall'art. 117 della Costituzione. 
    Come sopra  rappresentato,  infatti,  le  impugnate  disposizioni
concernono in amplissima misura  materie  assegnate  alla  competenza
concorrente delle Regioni, quali  quelle  relative  al  «governo  del
territorio», al «sostegno all'innovazione per i settori produttivi» e
ai «porti e aeroporti civili». 
    Da tale ultimo punto di vista, non potra' sfuggire che  l'art.  4
del decreto legislativo n. 91 del 2017,  abrogato  dall'art.  22  del
decreto-legge n. 124 del 2023, espressamente prevedeva  che  la  Zona
economica  speciale  «comprenda  almeno  un'area  portuale   con   le
caratteristiche  stabilite  dal  regolamento  (UE)  n.  1315  dell'11
dicembre  2013  del  Parlamento  europeo  e  del   Consiglio,   sugli
orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea  dei
trasporti (TENT)». 
    Per tutte le ragioni sopra esposte e alla stregua delle  medesime
disposizioni della Carta fondamentale  sopra  indicate,  si  presenta
costituzionalmente illegittimo, altresi', l'art. 22 del decreto-legge
n. 124 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla  legge  n.  162
del 2023, che, con  l'introduzione  dell'istituto  della  ZES  unica,
offre una disciplina transitoria e di coordinamento.