Ricorso ex art. 127, comma 2, Cost. per la Regione Autonoma Valle
d'Aosta/Vallee   d'Aoste   (codice   fiscale   e   partita    I.V.A.:
80002270074), con sede in Aosta, piazza Deffeyes n. 1, in persona del
Presidente e  legale  rappresentante  pro  tempore,  Renzo  Testolin,
rappresentata e difesa nel presente giudizio, in forza di procura  in
calce al presente atto, e della deliberazione della Giunta  regionale
n. 54, del 24 gennaio 2024, dal Prof. Avv. Giovanni Guzzetta  (codice
fiscale:  GZZGNN66E16F158V),  del  foro  di  Roma,  ed  elettivamente
domiciliata presso il suo studio, sito in Roma,  alla  via  di  Porta
Pinciana  n.  6,   nonche'   all'indirizzo   di   posta   elettronica
certificata, giovanniguzzetta@ordineavvocatiroma.org (si dichiara  di
voler ricevere le comunicazioni relative al presente giudizio  al  n.
fax: 0642011845 e/o all'indirizzo di posta  elettronica  certificata:
giovanniguzzetta@ordineavvocatiroma.org), - Ricorrente 
    Contro il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato  e
difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in
Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - Resistente 
    per la declaratoria di  illegittimita'  costituzionale  dell'art.
6-ter,  comma  4,   decreto-legge   29   settembre   2023,   n.   132
(«Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini  normativi  e
versamenti fiscali»), di modifica dell'art. 1, comma  853,  legge  30
dicembre 2020, n. 178, introdotto, in sede di conversione,  dall'art.
1, comma 1, legge 27 novembre 2023, n. 170, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale, Serie generale,  28  novembre  2023,  n.  278,  in  quanto
applicabile ai comuni della  Regione  Autonoma  Valle  d'Aosta/Vallee
d'Aoste, e alla Regione medesima. 
 
                                Fatto 
 
    1.  Con  il  presente  ricorso,   la   Regione   Autonoma   Valle
d'Aosta/Vallee  d'Aoste  (di  seguito,  anche   «Regione»),   lamenta
l'illegittimita'   costituzionale   dell'art.   6-ter,    comma    4,
decreto-legge 29 settembre 2023, n.  132  («Disposizioni  urgenti  in
materia di proroga di termini normativi e  versamenti  fiscali»),  di
modifica dell'art. 1, comma 853, legge  30  dicembre  2020,  n.  178,
introdotto, in sede di conversione, dall'art. 1, comma  1,  legge  27
novembre 2023, n. 170, pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale,  Serie
generale, 28 novembre 2023, n. 278. 
    2. In via preliminare, giova sottolineare come la disposizione in
questa  sede  impugnata  si  collochi  nell'ambito  della  disciplina
inerente al contributo alla finanza pubblica delle  regioni  e  degli
enti locali, dettata dall'art. 1,  commi  da  850  a  853,  legge  30
dicembre 2020, n. 178 («Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio  2021-2023»);
tale disciplina e' stata modificata in piu' parti  proprio  dall'art.
6-ter, commi da 2 a 4, decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132. 
    3. Nel ricostruire la normativa attualmente  in  vigore,  quindi,
occorre prendere le mosse dall'art. 1, comma 850, legge  30  dicembre
2020, n. 178, come sostituito dall'art. 6-ter, comma 2, decreto-legge
29 settembre 2023, n. 132, il quale  cosi'  recita:  «Ai  fini  della
tutela dell'unita'  economica  della  Repubblica,  in  considerazione
delle esigenze di contenimento della spesa pubblica  e  nel  rispetto
dei principi di coordinamento  della  finanza  pubblica,  nelle  more
della definizione  delle  nuove  regole  della  governance  economica
europea, le regioni e le province autonome assicurano,  per  ciascuno
degli anni dal 2023 al 2025, un contributo alla finanza pubblica pari
a 196 milioni di euro. Per i medesimi fini i comuni, le province e le
citta' metropolitane assicurano un contributo alla  finanza  pubblica
pari a 100 milioni di euro, per i comuni, e a 50 milioni di euro, per
le province e le citta' metropolitane, per ciascuno degli anni 2024 e
2025». 
    4. Rispetto alla formulazione iniziale dell'art.  1,  comma  850,
legge 30 dicembre 2020, n. 178, l'art. 6-ter, comma 2,  decreto-legge
29 settembre 2023, n. 132: 
      i) per un verso, interviene sui presupposti e  sulle  finalita'
del contributo, il quale va corrisposto non piu' «(i)n considerazione
dei  risparmi  connessi  alla  riorganizzazione  dei  servizi   anche
attraverso la digitalizzazione e il potenziamento  del  lavoro  agile
(...)», bensi', «(a)i fini della tutela dell'unita'  economica  della
Repubblica, in considerazione delle esigenze  di  contenimento  della
spesa pubblica e nel rispetto dei  principi  di  coordinamento  della
finanza pubblica, nelle more della  definizione  delle  nuove  regole
della governance economica europea (...)»; 
      ii)  per  un  altro,  circoscrive  l'orizzonte  temporale   del
contributo dei comuni, delle province e delle  citta'  metropolitane,
al biennio 2024-2025, escludendo l'anno 2023. 
    5. Coerentemente con tale ultima previsione, l'art. 6-ter,  comma
3, decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, precisa,  altresi',  che,
agli oneri derivanti dall'art. 1, comma 850, legge 30 dicembre  2020,
n. 178, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2023  -  vale  a  dire,
l'importo del contributo non piu' dovuto dai comuni, dalle province e
dalle citta' metropolitane, per effetto della novella  apportata  dal
comma  2,  dello  stesso  art.  6-ter  -,   «si   provvede   mediante
corrispondente riduzione del  Fondo  per  interventi  strutturati  di
politica economica, di cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
dicembre2004, n. 307». 
    6. I commi 851 e 852, dell'art. 1, legge  30  dicembre  2020,  n.
178,  non  coinvolti  dalla   modifica   di   cui   all'art.   6-ter,
decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, si occupano del riparto  del
concorso delle regioni e delle province autonome. 
    7. In linea generale, ai sensi dell'art. 1, comma 851,  legge  30
dicembre 2020, n. 178, tale riparto - corrispondente a 196 milioni di
euro, per ciascuna annualita' - e' effettuato,  entro  il  31  maggio
2022, «in sede di autocoordinamento tra  le  regioni  e  le  province
autonome, formalizzato con decreto del Presidente del  Consiglio  dei
ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,  di
concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie»; in
assenza di  tale  accordo,  il  riparto  e'  compiuto,  entro  il  30
settembre  2022,  «con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,  di
concerto con il Ministro per gli affari  regionali  e  le  autonomie,
sulla   base   di   un'istruttoria   tecnica   sugli   obiettivi   di
efficientamento condotta dalla Commissione tecnica per  i  fabbisogni
standard con  il  supporto  del  Centro  interregionale  di  studi  e
documentazione (CINSEDO)  e  previa  intesa  in  sede  di  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano». 
    8. Per quel che attiene, in particolare, alle regioni  a  statuto
speciale e alle province autonome, secondo l'art. 1, comma 852, legge
30 dicembre 2020, n. 178, la quota del concorso e'  determinata  «nel
rispetto  degli  statuti  speciali  e   delle   relative   norme   di
attuazione». 
    In proposito, l'art. 1, comma 852, legge  30  dicembre  2020,  n.
178, specifica che tale riparto e' realizzato: 
      i) per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, per le Province
autonome di Trento e di Bolzano «e per gli enti locali dei rispettivi
territori», a norma dell'art. 79, comma 4- ter, del testo unico delle
leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-
Alto Adige, di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  31
agosto 1972, n. 670; 
      ii) per la Regione Friuli-Venezia Giulia  «e  i  relativi  enti
locali», in base al decreto legislativo 25 novembre 2019, n. 154. 
    9. Da ultimo, l'art. 1, comma 853, legge  30  dicembre  2020,  n.
178, come modificato  dall'art.  6-ter,  comma  4,  decreto-legge  29
settembre  2023,  n.  132  -  oggetto  del   presente   giudizio   di
legittimita' costituzionale -, regola il  riparto  del  concorso  dei
comuni, delle province e delle citta' metropolitane. 
    A norma dell'art. 1, comma 853, legge 30 dicembre 2020,  n.  132,
come sostituito dall'art. 6-ter, comma 4, decreto-legge 29  settembre
2023, n. 132, «(i)l riparto del concorso  alla  finanza  pubblica  da
parte dei comuni, delle province e delle citta' metropolitane di  cui
al comma 850 e' effettuato, per ciascuno degli anni 2024 e 2025,  con
decreto del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31  gennaio  2024,
previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,
in proporzione agli impegni di spesa corrente al  netto  della  spesa
relativa alla missione  12  'Diritti  sociali,  politiche  sociali  e
famiglia degli schemi di bilancio degli enti locali, come  risultanti
dal rendiconto di gestione 2022 o, in caso di  mancanza,  dall'ultimo
rendiconto approvato, trasmesso alla banca dati delle amministrazioni
pubbliche (BDAP) alla data del 30 novembre 2023. Per gli anni 2024  e
2025 le somme a qualunque titolo spettanti per ciascun anno a ciascun
ente sono erogate al  netto  del  rispettivo  concorso  alla  finanza
pubblica. In caso di incapienza si applicano  le  procedure  previste
all'art. 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre  2012,  n.  228.
Per la quota dei comuni  appartenenti  al  territorio  della  regione
Valle  d'Aosta  l'importo  del  concorso  e'  versato  dalla  regione
all'erario con  imputazione  sul  capitolo  3465,  art.  1,  capo  X,
dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 aprile  di  ciascun
anno e, in mancanza di tale versamento, tale  importo  e'  trattenuto
dal Ministero dell'economia e delle finanze a valere  sulle  somme  a
qualsiasi titolo spettanti alla medesima regione. In caso di  mancata
intesa entro trenta giorni dalla data di prima iscrizione  all'ordine
del giorno della Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  della
proposta, il decreto puo'  comunque  essere  adottato.  Ciascun  ente
accerta le  entrate  di  cui  ai  periodi  precedenti  al  lordo  del
contributo alla finanza pubblica e impegna tale spesa al lordo  delle
minori somme ricevute, provvedendo,  per  le  entrate  non  riscosse,
all'emissione di mandati versati in quietanza di entrata»". 
    10. Per completezza, e' opportuno ricordare come l'art. 1,  comma
853, legge 30  dicembre  2020,  n.  178,  nel  testo  previgente,  si
limitasse a stabilire che «(i)l riparto  del  concorso  alla  finanza
pubblica  da  parte  dei  comuni,  delle  province  e  delle   citta'
metropolitane di cui al comma 850 e' effettuato, entro il  31  maggio
2022, con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con
il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari regionali e
le autonomie, sulla base di un'istruttoria tecnica sugli obiettivi di
efficientamento condotta dalla Commissione tecnica per  i  fabbisogni
standard con il supporto dell'Istituto per la  finanza  e  l'economia
locale (IFEL) e dell'Unione delle  province  d'Italia  (UPI),  previa
intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali». 
    11. In buona sostanza, dunque,  stando  all'art.  1,  comma  853,
legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato  dall'impugnato  art.
6-ter, comma 4, decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132: 
      i) il riparto del concorso dei comuni, delle province  e  della
citta' metropolitane, e' definito, per ciascuno  degli  anni  2024  e
2025, con decreto del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e  delle  finanze,  da  emanare  entro  il  31
gennaio 2024, previa intesa in sede  di  Conferenza  Stato-citta'  ed
autonomie locali; 
      ii) quanto ai  comuni  situati  nel  territorio  della  Regione
Autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, l'importo relativo e'  versato
dalla medesima all'erario, con imputazione sul capitolo 3465, art. 1,
capo X, del bilancio dello Stato, entro il 30 aprile di ciascun anno; 
      iii) in mancanza di tale versamento,  l'importo  e'  trattenuto
dal Ministero dell'economia e delle finanze, a valere sulle  somme  a
qualsiasi titolo spettanti alla Regione stessa. 
    Cosi' concepito, il regime delineato dall'art.  6-ter,  comma  4,
decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132,  di  modifica  dell'art.  1,
comma  853,  legge  30  dicembre  2020,  n.  178,   e'   viziato   da
illegittimita'  costituzionale,  siccome  gravemente   lesivo   delle
competenze statutarie e costituzionali facenti capo alla Regione, per
i seguenti motivi di 
 
                               Diritto 
 
    I.  Illegittimita'  costituzionale  dell'art.  6-ter,  comma   4,
decreto-legge  29  settembre  2023,  n.  132,  per  violazione  degli
articoli 2, comma 1, lettera a) e b), 3, comma 1, lettera  f),  dello
Statuto  della  Regione  Autonoma   Valle   d'Aosta/Vallee   d'Aoste,
dell'art. 3, d.  lgs.  28  dicembre  1989,  n.  431,  oltre  che  del
principio di uguaglianza/ragionevolezza  di  cui  all'art.  3  Cost.,
degli articoli 117, comma 3, 119, commi 1 e 2, Cost.,  dell'art.  10,
legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3, e degli articoli 1 e  9  legge  24
dicembre 2012, n. 243, successive modificazioni ed  integrazioni,  in
relazione agli articoli 81 e 97 Cost. e all'art. 5, comma 2,  lettera
c), legge cost. 20  aprile  2012,  n.  1,  nonche'  all'art.  27,  in
particolare, commi 1 e 3, lettera a), legge 5 maggio 2009, n. 42. 
    12.  In  primo  luogo,   la   Regione   deduce   l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 6-ter, comma 4, decreto-legge  29  settembre
2023, n. 132,  dal  momento  che  pone  a  carico  della  Regione  un
contributo per conto  dei  comuni  appartenenti  al  suo  territorio,
aggiuntivo rispetto a quello gia' gravante sulla Regione  stessa,  ai
sensi dell'art. 1, comma 850, legge 30 dicembre 2020, 178. 
    13. Che, infatti, il contributo imposto alla  Regione,  in  forza
dell'art. 1, comma 850, legge 30 dicembre 2020, n. 178,  sia  di  per
se' comprensivo anche di quello dovuto dai  comuni  situati  nel  suo
territorio, si ricava  dalla  natura  pacificamente  «integrata»  del
sistema degli enti territoriali,  ai  fini  del  coordinamento  della
finanza pubblica. 
    14. In  questa  direzione,  militano,  anzitutto,  le  competenze
legislative e amministrative intitolate alla Regione dallo Statuto  e
dalla  Costituzione,  cui  si  aggiungono  le  norme  di   attuazione
statutaria. 
    Sotto questo profilo, viene in rilievo l'art. 2, comma 1, lettera
a) e b), dello Statuto,  il  quale,  come  risaputo,  riconosce  alla
Regione la  potesta'  legislativa  in  materia,  rispettivamente,  di
«ordinamento degli uffici e degli enti  dipendenti  dalla  Regione  e
stato giuridico ed economico del personale», e di «ordinamento  degli
enti locali e delle relative circoscrizioni». 
    Con  riferimento,   in   particolare,   al   primo   ambito,   la
giurisprudenza di codesta  Ecc.ma  Corte  ha  sottolineato  che  esso
include anche l'«ordinamento contabile», sicche', spetta alla Regione
«il potere di regolare (...) la gestione del bilancio e  l'erogazione
delle spese in esso stanziate» (cosi', Corte costituzionale, sentenza
n. 107 del 1970). 
    Nel quadro delle competenze assegnate alla Regione,  deve  essere
menzionato, altresi', l'art. 3, comma 1, lettera f),  dello  Statuto,
il quale conferisce la potesta'  legislativa  di  integrazione  e  di
attuazione, in tema di «finanze regionali e locali» -  al  pari,  per
esempio,   di   quanto   previsto   dallo   Statuto   della   Regione
Friuli-Venezia Giulia: cfr., in particolare,  art.  4,  comma  1,  n.
1-bis). 
    E' appena il caso di  evidenziare  come,  in  applicazione  della
clausola di maggior favore di cui all'art. 10, legge cost. 18 ottobre
2001, n. 3, l'art. 3, comma 1, lettera f), dello Statuto debba essere
interpretato alla luce degli articoli 117, comma 3, e 119, commi 1  e
2, Cost., i quali sanciscono, il  primo,  la  competenza  legislativa
concorrente in materia di «coordinamento della finanza pubblica»,  il
secondo, l'autonomia finanziaria degli enti locali; cio' che reagisce
sulla  configurazione  della  potesta'  legislativa  di   derivazione
statutaria afferente alla finanza locale,  la  quale  non  puo'  piu'
essere intesa come meramente suppletiva rispetto a quella statale. 
    In questo scenario, si inserisce anche l'art. 4, dello Statuto, a
tenore del quale, «(l)a Regione esercita le  funzioni  amministrative
sulle materie nelle quali  ha  potesta'  legislativa  a  norma  degli
articoli 2 e 3», e, dunque, anche in tema di «ordinamento contabile»:
art. 2, comma 1, lettera a), dello Statuto, e di  «finanze  locali  e
ragionali»: art. 3, comma 1, lettera f), dello Statuto. 
    15.  La  piana  ricognizione  delle  competenze   legislative   e
amministrative confidate  dallo  Statuto  alla  Regione,  restituisce
l'ampia autonomia organizzativa e  finanziaria  di  cui  quest'ultima
gode, anche in merito agli enti locali. 
    Per quanto qui di precipuo interesse, uno dei corollari  di  tale
autonomia consiste, proprio ed esattamente, nella natura  «integrata»
del sistema degli enti territoriali, ai fini del coordinamento  della
finanza pubblica. 
    16. D'altro canto, tale conclusione e'  corroborata  anche  dalle
norme di attuazione statutaria, e, segnatamente, dall'art. 3, d. lgs.
28 dicembre 1989, n. 431, la' dove prevede che: 
      i) «(a)i fini del coordinamento della finanza regionale con  la
finanza locale, le risorse finanziarie attribuite  dallo  Stato  agli
enti  locali  della  Valle  d'Aosta  da   disposizioni   generali   o
settoriali, annuali o pluriennali, sono direttamente corrisposte alla
regione» (comma 1, enfasi aggiunta); 
      ii) «(l)a regione provvede a ripartire fra gli enti  locali  le
assegnazioni statali unitamente ai contributi e sovvenzioni  ad  essi
destinati  dal  bilancio   regionale,   secondo   criteri   informati
all'attuazione del programma regionale di sviluppo e dei programmi di
attivita' degli enti locali,  nonche'  all'obiettivo  di  adeguare  i
mezzi finanziari alle funzioni proprie o delegate agli enti medesimi»
(comma 2, enfasi aggiunta). 
    Invero, la circostanza che l'art. 3, d. lgs. 28 dicembre 1989, n.
431, individui la Regione, da un lato, come soggetto  al  quale  sono
corrisposte le risorse finanziarie destinate dallo  Stato  agli  enti
locali, dall'altro, come soggetto responsabile della distribuzione di
tali  assegnazioni  tra  gli  enti  locali  medesimi,  non  puo'  che
implicare, sul piano logico, prima ancora che su quello giuridico, la
natura «integrata» del sistema degli enti territoriali, ai  fini  del
coordinamento della finanza pubblica. 
    17. In armonia  con  la  normativa  statutaria  e  di  attuazione
statutaria, inoltre, la natura «integrata» di tale  sistema,  affiora
anche dalle norme di  legge  statale  che  disegnano  la  cornice  di
principio dei rapporti tra lo Stato e le Regioni a statuto  speciale,
titolari di potesta' in materia di finanza locale,  nel  settore  del
coordinamento della finanza pubblica. 
    18. A tale riguardo, sovviene, in primo luogo, l'art. 27, legge 5
maggio 2009, n. 42, di attuazione del federalismo  fiscale  ai  sensi
dell'art. 119 Cost., a termini del quale: 
      i) «(l)e regioni a statuto speciale e le province  autonome  di
Trento e di Bolzano, nel rispetto degli statuti speciali,  concorrono
al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarieta' ed
all'esercizio dei diritti e doveri  da  essi  derivanti,  nonche'  al
patto di stabilita' interno e all'assolvimento degli  obblighi  posti
dall'ordinamento comunitario, secondo criteri e  modalita'  stabiliti
da norme di attuazione dei rispettivi statuti, da  definire,  con  le
procedure previste dagli statuti medesimi»: comma 1. 
      ii)  le  disposizioni  di  cui  al  comma  1  «disciplinano  il
coordinamento tra le leggi statali in materia di finanza  pubblica  e
le  corrispondenti  leggi  regionali  e   provinciali   in   materia,
rispettivamente, di  finanza  regionale  e  provinciale,  nonche'  di
finanza locale nei casi in cui questa rientri nella competenza  della
regione a statuto speciale o provincia autonoma»: comma 3, lettera a)
(enfasi aggiunta). 
    Ebbene, e' agevole constatare come  l'art.  27,  legge  5  maggio
2009, n. 42, registri la necessita' di  contemperare  le  istanze  di
coordinamento   della   finanza   pubblica   con   la    salvaguardia
dell'autonomia organizzativa e finanziaria devoluta  alle  Regioni  a
statuto speciale, dando  per  acquisita  la  natura  «integrata»  del
pertinente sistema degli enti territoriali. 
    19. Lo stesso schema si riproduce, poi,  nell'art.  9,  legge  24
dicembre 2012, n. 243, di attuazione del principio dell'equilibrio di
bilancio a norma dell'art. 81 Cost., il quale stabilisce che: 
      i) «(n)el rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge,
al  fine  di   assicurare   il   rispetto   dei   vincoli   derivanti
dall'ordinamento dell'Unione europea, la  legge  dello  Stato,  sulla
base di criteri analoghi a quelli  previsti  per  le  amministrazioni
statali e tenendo conto di parametri di virtuosita',  puo'  prevedere
ulteriori obblighi a carico degli enti di cui al comma 1  in  materia
di concorso al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica  del
complesso delle amministrazioni pubbliche»: comma 5; 
      ii) «(l)e disposizioni di cui al  comma  5  si  applicano  alle
regioni a statuto speciale e alle province autonome di  Trento  e  di
Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con  le
relative norme di attuazione»: comma 6. 
    Con  l'art.  9,  legge  24   dicembre   2012,   n.   243,   anzi,
l'affermazione della struttura «integrata»  del  sistema  degli  enti
territoriali, ai  fini  del  coordinamento  della  finanza  pubblica,
partecipa della natura «rinforzata» di tale atto normativo, vincolato
materialmente alle prescrizioni recate dall'art. 5,  legge  cost.  20
aprile 2012, n. 1, che ne individua il contenuto necessario (cfr., in
particolare, il comma 2, lettera c), il quale dispone che tale  legge
«disciplina altresi': (...) c) le modalita'  attraverso  le  quali  i
Comuni, le  Province,  le  Citta'  metropolitane,  le  Regioni  e  le
Province  autonome  di  Trento   e   di   Bolzano   concorrono   alla
sostenibilita'   del   debito   del   complesso    delle    pubbliche
amministrazioni»); e assistito, sul piano procedurale, dalla garanzia
rappresentata dal quorum qualificato di cui agli articoli  81,  comma
6,  Cost.,  e  1,  comma  2,  della  medesima   legge   (cfr.   Corte
costituzionale, sentt. nn. 88 del 2014, 235 del 2017). 
    20. Di  piu'.  La  natura  «integrata»  del  sistema  degli  enti
territoriali, ai  fini  del  coordinamento  della  finanza  pubblica,
infatti, e' certificata anche dalla prassi  dei  rapporti  finanziari
tra lo Stato e la Regione, la quale, per limitarsi solo  agli  ultimi
anni, risulta caratterizzata  dalla  stipulazione  di  una  serie  di
accordi, successivamente recepiti a livello legislativo, nei quali la
Regione stessa si presenta come interlocutore del  Governo  centrale,
anche in  ordine  ai  rapporti  finanziari  riconducibili  agli  enti
locali. 
    Da questa angolazione, estremamente significativo  e'  l'«Accordo
tra il Ministro dell'economia e delle  finanze  e  la  Regione  Valle
d'Aosta/Vallee d'Aoste in materia di finanza pubblica», del 21 luglio
2015, trasfuso nell'art. 8-bis, decreto-legge 19 giugno 2015, n.  78,
convertito, con modificazioni, con legge 6 agosto 2015, n.  125,  nel
cui punto n. 5, rubricato «Patto di stabilita' interno per  gli  enti
locali della Regione», si legge  testualmente  che,  «(a)i  fini  del
concorso al conseguimento dei saldi di finanza  pubblica  la  Regione
definisce per l'anno 2015 il  patto  di  stabilita'  interno  per  il
comparto degli enti locali del territorio della Regione, nel rispetto
delle competenze alla stessa attribuite dallo statuto di autonomia  e
dalle relative norme di attuazione. Ai fini della determinazione  del
saldo obiettivo di ciascun ente  locale  la  Regione  puo'  apportare
all'obiettivo,  individuato  per  ciascun  ente  locale  secondo   le
modalita'  previste  dalla  normativa  nazionale,  un  correttivo  in
riduzione in misura corrispondente ai  trasferimenti  correnti  della
Regione» (doc. n. 1, pp. 2-3, enfasi aggiunta). 
    La  medesima  impostazione,  inoltre,  ispira  l'accordo  del  16
novembre 2018 (doc. n. 2), e quello allegato alla deliberazione della
Giunta regionale n. 1358, del 25 ottobre 2021 (doc. n. 3),  recepiti,
rispettivamente, dall'art. 1, commi da 876 a 879, legge  30  dicembre
2018, n. 145, e dall'art. 1, comma 559, legge 30  dicembre  2021,  n.
234. 
    21. A ben guardare, questa prassi appare - sotto questo profilo -
confermata persino dallo stesso art. 6-ter, comma 4, decreto-legge 29
settembre 2023, n. 132, con riferimento alla previsione  secondo  cui
la  Regione  e'  tenuta  al  versamento  della   quota   dei   comuni
appartenenti al suo territorio.  Il  che  logicamente  presuppone  la
natura «integrata» del sistema degli enti territoriali, ai  fini  del
coordinamento della finanza pubblica. 
    Di qui, per l'appunto, l'illegittimita' costituzionale  dell'art.
6-ter, comma 4, decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, il quale, in
palese  violazione   dell'autonomia   organizzativa   e   finanziaria
garantita  alla  Regione,  investe  quest'ultima  di  un   contributo
ulteriore per i comuni  situati  nel  suo  territorio;  contributo  -
peraltro mai richiesto in passato, ne' sotto la vigenza del patto  di
stabilita' interno, ne' a seguito della revisione dell'art. 81  Cost.
- che, invece (attesa, lo si ribadisce,  la  natura  «integrata»  del
sistema), dovrebbe essere gia'  computato  in  quello  ordinariamente
dovuto dalla Regione stessa, in base all'art. 1, comma 850, legge  30
dicembre 2020, n. 178. 
    22. In questa prospettiva, la lesione provocata dall'art.  6-ter,
comma 4, decreto-legge  29  settembre  2023,  n.  132,  all'autonomia
organizzativa  e  finanziaria  intestata  alla  Regione,  ridonda  in
pregiudizio  anche  del   principio   di   uguaglianza/ragionevolezza
scolpito nell'art. 3 Cost. 
    Se, infatti, si assume che il sistema degli enti territoriali, ai
fini  del  coordinamento  della  finanza   pubblica,   abbia   natura
«integrata», risulta assai difficile comprendere perche'  la  Regione
sia destinataria di un trattamento differenziato  rispetto  a  quello
riservato alla Regione Trentino-Alto  Adige/Südtirol,  alle  Province
autonome di Trento e di Bolzano, e alla Regione Friuli-Venezia Giulia
- parimenti titolari di competenze in  tema  di  finanza  degli  enti
locali -, la quota del cui concorso, come anticipato nella  parte  in
fatto, e'  determinata,  stando  all'art.  1,  comma  852,  legge  30
dicembre 2020, n. 178, avuto riguardo anche ai relativi  enti  locali
(con  disposizioni  che,  peraltro,  sono  meramente  ricognitive  di
previsioni contenute nelle norme che regolano l'autonomia speciale in
materia). 
    23. Da questo punto di vista, a suffragio del vulnus  inferto  al
principio di uguaglianza/ragionevolezza ex art. 3 Cost., non e' privo
di significato  che,  sia  nel  vigore  delle  regole  del  patto  di
stabilita' interno, che successivamente, la posizione  della  Regione
sia stata sempre associata,  dalle  norme  statali  di  coordinamento
della finanza pubblica, a quella delle autonomie speciali suddette. 
    Basti pensare, a titolo esemplificativo: 
      i) all'art. 1, comma 723, lettera a), legge 28  dicembre  2015,
n. 208: «In caso di mancato conseguimento del saldo di cui  al  comma
710, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza: 
        a) l'ente locale e' assoggettato ad una riduzione  del  fondo
sperimentale di riequilibrio o del fondo di solidarieta' comunale  in
misura pari all'importo corrispondente allo  scostamento  registrato.
Le province della Regione Siciliana e  della  regione  Sardegna  sono
assoggettate alla riduzione dei trasferimenti erariali  nella  misura
indicata  al  primo  periodo.   Gli   enti   locali   delle   regioni
Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle  province  autonome  di
Trento  e  di  Bolzano  sono  assoggettati  ad  una   riduzione   dei
trasferimenti correnti erogati  dalle  medesime  regioni  o  province
autonome in misura pari all'importo corrispondente  allo  scostamento
registrato. In caso di incapienza  gli  enti  locali  sono  tenuti  a
versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue  presso
la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, al Capo X
dell'entrata del bilancio dello Stato, al capitolo 3509, art.  2.  In
caso di mancato versamento delle  predette  somme  residue  nell'anno
successivo a quello dell'inadempienza, il recupero e' operato con  le
procedure di cui ai commi 128  e  129  dell'art.  1  della  legge  24
dicembre 2012, n. 228 (...)» (enfasi aggiunta); 
      ii) all'art. 1, comma 475, legge 11 dicembre 2016, n. 232:  «Ai
sensi dell'art. 9, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243,  in
caso di mancato conseguimento del saldo  di  cui  al  comma  466  del
presente articolo: 
        a) l'ente locale e' assoggettato ad una riduzione  del  fondo
sperimentale di riequilibrio o del fondo di solidarieta' comunale  in
misura pari all'importo corrispondente allo  scostamento  registrato.
Le province della Regione Siciliana e  della  regione  Sardegna  sono
assoggettate alla riduzione dei trasferimenti erariali  nella  misura
indicata  al  primo  periodo.   Gli   enti   locali   delle   regioni
Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle  province  autonome  di
Trento  e  di  Bolzano  sono  assoggettati  ad  una   riduzione   dei
trasferimenti correnti erogati  dalle  medesime  regioni  o  province
autonome in misura pari all'importo corrispondente  allo  scostamento
registrato. Le riduzioni di cui ai precedenti periodi  assicurano  il
recupero di cui all'art. 9, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n.
243,  e  sono  applicate  nel  triennio  successivo   a   quello   di
inadempienza in quote costanti. In caso di incapienza, per uno o piu'
anni del triennio di riferimento,  gli  enti  locali  sono  tenuti  a
versare all'entrata del bilancio dello  Stato  le  somme  residue  di
ciascuna quota annuale, entro l'anno  di  competenza  delle  medesime
quote, presso la competente sezione di  tesoreria  provinciale  dello
Stato, al capo X dell'entrata del bilancio dello Stato,  al  capitolo
3509, art. 2. In caso di  mancato  versamento  delle  predette  somme
residue nell'anno successivo, il recupero e' operato con le procedure
di cui ai commi 128 e 129 dell'art. 1 della legge 24  dicembre  2012,
n. 228 (...)» (enfasi aggiunta). 
    24. Peraltro, e ragionando in termini puramente teorici, anche  a
voler ritenere che il sistema degli enti territoriali,  ai  fini  del
coordinamento  della  finanza  pubblica,  non  abbia,  nella  Regione
Autonoma Valle d'Aosta/Vallee  d'Aoste,  natura  «integrata»,  l'art.
6-ter, comma 4, decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132,  entrerebbe,
in  ogni  caso,  in  rotta  di  collisione  con   il   principio   di
uguaglianza/ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. 
    Accedendo a questa diversa - e qui  contestata -  tesi,  infatti,
non si riuscirebbe a capire per quale motivo la  Regione  -  esclusa,
per l'appunto, la natura «integrata» del sistema  finanziario  -  non
solo debba farsi carico del contributo dei comuni appartenenti al suo
territorio, ma debba sopportare anche le conseguenze del suo  mancato
versamento, per il tramite della procedura  di  prelievo  forzoso  «a
valere  sulle  somme  a  qualsiasi  titolo  spettanti  alla  medesima
regione», prevista sempre dall'art. 6-ter, comma 4, decreto-legge  29
settembre 2023, n. 132  (su  cui,  cfr.  infra  il  terzo  motivo  di
ricorso). 
    E non puo' certo  dubitarsi  che  tale  previsione,  proprio  nel
momento in cui impone vincoli sulla finanza  regionale,  seppure  per
«sopperire» a inadempimenti degli enti  territoriali,  stia  comunque
incidendo sull'autonomia  finanziaria  della  Regione,  anche  se  si
volesse prescindere dall'assetto («integrato» o  meno)  dei  rapporti
con  gli  enti  territoriali  (cfr.  anche  i  successivi  motivi  di
ricorso). 
    Tanto piu' che, per la generalita' dei  comuni,  lo  stesso  art.
6-ter, comma 4, decreto-legge 29 settembre 2023, n.  132,  prescrive,
al contrario che, «(i)n caso di incapienza si applicano le  procedure
previste all'art. 1, commi 128 e 129, della legge 24  dicembre  2012,
n. 228». 
    Ammesso, e non  concesso,  dunque,  che  il  sistema  degli  enti
territoriali, ai fini del coordinamento della finanza  pubblica,  non
abbia natura «integrata», l'art. 6-ter,  comma  4,  decreto-legge  29
settembre 2023, n. 132, urterebbe, comunque, sia con il principio  di
autonomia finanziaria che con  quello  di  uguaglianza/ragionevolezza
racchiuso nell'art. 3 Cost., proprio in considerazione della  diversa
disciplina del contributo dei comuni appartenenti al territorio della
Regione, a fronte  di  quella  del  concorso  della  generalita'  dei
comuni. 
    II.  Illegittimita'  costituzionale  dell'art.  6-ter,  comma  4,
decreto-legge  29  settembre  2023,  n.  132,  per  violazione  degli
articoli 2, comma 1, lettera a) e b), 3, comma  1,  lettera  f),  12,
48-bis  e  50,   dello   Statuto   della   Regione   Autonoma   Valle
d'Aosta/Vallee  d'Aoste,   oltre   che   del   principio   di   leale
collaborazione di cui agli articoli 5 e  120  Cost.,  degli  articoli
117, comma 3, 119, commi 1 e 2, Cost., dell'art. 10, legge  cost.  18
ottobre 2001, n. 3, e degli artt. 1 e 9 legge 24  dicembre  2012,  n.
243, successive modificazioni  ed  integrazioni,  in  relazione  agli
articoli 81 e 97 Cost. e all'art. 5, comma 2, lettera c), legge cost.
20 aprile 2012, n. 1, nonche' all'art. 27, in particolare, commi 1  e
3, lettera a), legge 5 maggio 2009, n. 42. 
    25. La lesione delle competenze legislative e amministrative,  su
cui riposa l'autonomia organizzativa  e  finanziaria  della  Regione,
anche in materia di enti locali, si  riflette  nella  violazione  del
principio di leale collaborazione radicato negli  articoli  5  e  120
Cost., e, in particolare, del  principio  dell'accordo  nei  rapporti
finanziari tra lo Stato e le Regioni  a  statuto  speciale,  che,  di
quella autonomia, rappresenta il risvolto squisitamente procedurale. 
    26. Lo  stretto  collegamento  tra  l'autonomia  organizzativa  e
finanziaria,  nella  fattispecie  anche  con  riferimento  agli  enti
locali, di cui beneficiano  le  Regioni  a  statuto  speciale,  e  il
principio dell'accordo, e' attestato dalla consolidata giurisprudenza
di codesta Ecc.ma Corte, dalla quale si evince,  per  l'appunto,  che
«(i) rapporti finanziari tra lo Stato e le  autonomie  speciali  sono
(...) regolati dal principio dell'accordo,  inteso  come  vincolo  di
metodo (e non gia' di risultato) e declinato nella forma della  leale
collaborazione (sentenze n. 88 del 2014, n. 193 e n. 118  del  2012)»
(cosi', Corte costituzionale, sentenza n. 103 del 2018);  la  tecnica
dell'accordo,  cioe',  identifica  un  vero  e   proprio   «principio
generale» (cosi', Corte costituzionale,  sentenza  n.  82  del  2015;
analogamente, cfr. Corte costituzionale, sentenza n.  82  del  2015),
volto a tutelare  l'autonomia  organizzativa  e  finanziaria  vantata
dalle Regioni a statuto speciale. 
    In definitiva, «(d)etta procedura  pattizia  e'  ormai  diventata
parte integrante della dimensione costituzionale dello Stato riguardo
ai rapporti finanziari con le autonomie speciali,  in  ragione  delle
semplificate e spedite modalita' che rendono flessibile  la  dinamica
delle fonti  costituzionali  in  un  settore  fortemente  influenzato
dall'intrinseca   mutevolezza   della    materia»    (cosi',    Corte
costituzionale, sentenza n. 155 del 2015). 
    27. Nel  dettaglio,  per  quel  che  concerne  la  Regione,  quel
«principio generale» trova un ancoraggio positivo nell'art. 50, comma
5, dello Statuto, il quale attribuisce alla legge  dello  Stato,  «in
accordo  con  la  Giunta  regionale»,  il  compito  di  definire  «un
ordinamento finanziario della Regione».  Come  si  dira'  meglio  nel
terzo  motivo  di  ricorso,  la   sedes   materiae   dell'ordinamento
finanziario della Regione e' costituita dalla legge 26 novembre 1981,
n. 690, cui l'art. 1,  d.  lgs.  22  aprile  1994,  n.  320,  estende
l'operativita'  delle  garanzie  procedimentali  racchiuse  nell'art.
48-bis,  dello  Statuto,  a  presidio  dei  decreti  legislativi   di
attuazione statutaria. 
    In effetti, dall'art. 50, comma 5, dello Statuto - cosi' come  da
analoghe previsioni valevoli per altre Regioni ad autonomia  speciale
-, la giurisprudenza di codesta Ecc.ma Corte ha  tratto  l'esistenza,
«per le disposizioni in materia  finanziaria»,  di  «una  particolare
disciplina, la quale consente che le norme statutarie possano  essere
modificate attraverso una legge finanziaria ordinaria statale, il cui
contenuto sia stato oggetto di accordo tra  lo  Stato  e  l'autonomia
speciale» (cosi', Corte costituzionale, sentenza n. 155 del 2015). 
    28.  Oltre  che  in  sede  statutaria,  il  «principio  generale»
dell'elaborazione consensuale dei rapporti finanziari tra lo Stato  e
le  Regioni  ad  autonomia  speciale,  viene  declinato   anche   dal
menzionato art. 27, legge 5 maggio 2009, n.  42,  di  attuazione  del
federalismo fiscale a norma dell'art. 119 Cost., la cui finalita'  e'
proprio  quella  di  implementare  il  modello   concertativo   della
regolamentazione dei rapporti finanziari tra lo Stato e le Regioni  a
statuto speciale. 
    Per parte sua, la  giurisprudenza  di  codesta  Ecc.ma  Corte  ha
rimarcato che «l'art. 27 della legge n. 42 del 2009 -  ancorche'  non
goda di rango costituzionale - e' disposizione assolutamente coerente
con l'ordinamento finanziario»  delle  Regioni  a  statuto  speciale,
poiche' «dispone 'una vera e  propria'  riserva  di  competenza  alle
norme di attuazione degli statuti» speciali  per  la  modifica  della
disciplina  finanziaria  degli  enti   ad   autonomia   differenziata
(sentenza n. 71 del 2012),  cosi'  da  configurarsi  quale  autentico
presidio procedurale della  specialita'  finanziaria  di  tali  enti»
(sentenza n. 241 del 2012)» (cosi', Corte costituzionale, sentenza n.
155 del 2015, enfasi aggiunta). 
    Del  resto,  tale   «presidio   procedurale»   e'   ulteriormente
«irrigidito», potendosi avvalere della  copertura  discendente  anche
dal citato art. 9, legge 24 dicembre 2012, n. 243, di attuazione  del
principio dell'equilibrio di bilancio ex art. 81 Cost.,  per  effetto
della natura «rinforzata» della medesima. 
    29.   In   questa   cornice,   non   e'    difficile    avvedersi
dell'illegittimita'  costituzionale   dell'art.   6-ter,   comma   4,
decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, il quale, in  contrasto  con
il fondamentale  principio  dell'accordo,  grava  unilateralmente  la
Regione di un contributo aggiuntivo rispetto a quello gia' dovuto, in
virtu' dell'art. 1, comma 850, legge 30 dicembre  2020,  n.  178,  in
difetto  di  qualsiasi  strumento  di  coinvolgimento  della  Regione
stessa. 
    Come messo in risalto  dalla  giurisprudenza  di  codesta  Ecc.ma
Corte, «(s)e tale accordo non puo' incidere  sull'an  del  contributo
finanziario, che rientra nei poteri di coordinamento  spettanti  allo
Stato (...) sicuramente esso svolge un ruolo essenziale in  relazione
al  quantum  ed  al  quomodo  del  contributo  gravante  su  ciascuna
autonomia speciale» (cosi', Corte costituzionale, sentenza n. 103 del
2018). 
    30. Ne', sia detto per puro tuziorismo,  si  puo'  sostenere  che
tale strumento di  coinvolgimento  sia  approntato  dall'art.  6-ter,
comma 4, decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, allorche' statuisce
che il decreto del Ministro dell'interno, riguardante il riparto  del
concorso dei comuni, sia emesso «previa intesa in sede di  Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali»; e cio', per il semplice motivo che
la Regione non partecipa a tale organo. 
    31. La violazione del principio  pattizio,  perpetrata  dall'art.
6-ter, comma 4, decreto-legge 29  settembre  2023,  n.  132,  diviene
ancora piu' lampante, ove si  tenga  conto  che  la  disposizione  in
questa sede impugnata impinge sull'assetto  dei  rapporti  finanziari
tra  lo  Stato  e  la  Regione,   quale   tratteggiato   dall'accordo
sottoscritto in data  16  novembre  2018  (doc.  n.  2),  di  cui  il
successivo accordo allegato alla deliberazione della Giunta regionale
n. 1358, del 25 ottobre 2021 (doc. n. 3), ha prolungato la  validita'
sino all'anno 2025,  e,  quindi,  per  lo  stesso  periodo  di  tempo
interessato proprio dall'art. 6-ter, comma 4. 
    E' bensi' vero che, in base all'accordo  del  16  novembre  2018,
«(e') fatta salva la facolta' da parte dello Stato di modificare  per
un periodo di tempo definito i predetti  contributi  posti  a  carico
della regione per far fronte ad  eventuali  eccezionali  esigenze  di
finanza pubblica (...)». 
    E'  altrettanto  vero,  pero',  che  tali   esigenze   non   sono
esplicitate dall'art. 6-ter,  comma  4,  decreto-legge  29  settembre
2023, n. 132, ne', tanto meno, possono essere genericamente desunte -
per le ragioni che saranno meglio  illustrate  nel  terzo  motivo  di
ricorso - dal riferimento al processo  di  «definizione  delle  nuove
regole della governance economica  europea»,  inserito  nell'art.  1,
comma 850, legge 30 dicembre 2020, n. 178, dal comma 2  del  medesimo
art. 6-ter. 
    III.  Illegittimita'  costituzionale  dell'art  6-ter,  comma  4,
decreto-legge  29  settembre  2023,  n.  132,  per  violazione  degli
articoli 2, comma 1, lettera a) e b), 3, comma  1,  lettera  f),  12,
48-bis e 50 dello Statuto della Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallee
d'Aoste, degli articoli da 2 a 8, legge 26 novembre 1981, n.  690,  e
1, d. lgs. 22 aprile 1994, n. 320, oltre che del principio  di  leale
collaborazione di cui agli articoli 5 e  120  Cost.,  degli  articoli
117, comma 3, 119, commi 1 e 2, Cost., dell'art. 10, legge  cost.  18
ottobre 2001, n. 3, e degli articoli 1 e 9 legge 24 dicembre 2012, n.
243, ss. mm. ii., in relazione agli articoli 81 e 97 Cost. e all'art.
5, comma 2, lettera c), legge cost. 20 aprile  2012,  n.  1,  nonche'
all'art. 27, in particolare, commi 1 e 3, lettera a), legge 5  maggio
2009, n. 42. 
    32. Infine, la Regione contesta  la  legittimita'  costituzionale
dell'art. 6-ter, comma 4, decreto-legge 29 settembre  2023,  n.  132,
anche nella  parte  in  cui  prevede  che,  nell'ipotesi  di  mancato
versamento della quota del concorso dei comuni situati nel territorio
della  Regione,   «tale   importo   e'   trattenuto   dal   Ministero
dell'economia e delle finanze a valere sulle somme a qualsiasi titolo
spettanti alla regione». 
    33. Da questo  angolo  visuale,  le  ragioni  dell'illegittimita'
costituzionale dell'art. 6-ter, comma 4, decreto-legge  29  settembre
2023, n. 132, si annidano, anzitutto, nella peculiare disciplina, che
contraddistingue l'ordinamento finanziario della Regione. 
    Come  gia'  accennato  nel  secondo  motivo  di   ricorso,   tale
disciplina si rinviene nella legge 26 novembre 1981, n. 690, la quale
ha innovato il quadro dei rapporti  finanziari  tra  lo  Stato  e  la
Regione, fissando la misura della compartecipazione  di  quest'ultima
al gettito dei tributi erariali (cfr., in particolare,  gli  articoli
da 2 a 8). 
    La legge 26 novembre 1981, n. 690, e' stata adottata in  ossequio
all'art. 12, dello Statuto, a mente del quale,  «(o)ltre  il  gettito
delle entrate proprie della Valle,  sara'  dallo  Stato,  sentito  il
Consiglio della Valle, attribuita alla stessa una quota  dei  tributi
erariali»; e all'art. 50, comma 5, dello  Statuto  medesimo,  secondo
cui, lo si ripete, la legge dello Stato, «in accordo  con  la  Giunta
regionale», stabilisce «un ordinamento finanziario della Regione». 
    Il regime giuridico della legge 26  novembre  1981,  n.  690,  e'
assimilato a quello dei decreti legislativi di attuazione statutaria,
in virtu' dell'art. 1, d. lgs. 22 aprile 1994, n. 320, il quale cosi'
recita: «Le norme di attuazione dello statuto speciale della  regione
Valle d'Aosta (...), nonche' l'ordinamento finanziario della  regione
stabilito, ai sensi dell'art. 50, comma 3,  dello  statuto  speciale,
con la legge 26 novembre 1981, n. 690, e con l'art. 8, comma 4, della
legge 23 dicembre 1992, n. 498, possono essere modificati solo con il
procedimento di cui all'art. 48-bis del medesimo statuto speciale». 
    In particolare, a mente dell'art. 48-bis, comma 2, dello Statuto,
«(g)li  schemi  dei  decreti  legislativi  sono  elaborati   da   una
commissione   paritetica   composta   da   sei    membri    nominati,
rispettivamente, tre dal Governo e tre dal consiglio regionale  della
Valle d'Aosta e sono sottoposti al parere del consiglio stesso». 
    In sintesi, come spiegato dalla giurisprudenza di codesta  Ecc.ma
Corte, «le modifiche dell'ordinamento finanziario della Regione Valle
d'Aosta devono avvenire con il procedimento previsto dall'art. 48-bis
dello Statuto, prescritto per l'approvazione dei decreti  legislativi
di attuazione  statutaria,  e  quindi  a  seguito  dei  lavori  della
commissione paritetica  e  del  parere  del  Consiglio  della  Valle»
(cosi', Corte costituzionale, sentenza n. 133 del 2010). 
    34.  In  questo  ordito  normativo,  l'art.   6-ter,   comma   4,
decreto-legge  29  settembre  2023,  n.  132,  e'  costituzionalmente
illegittimo, in quanto, per l'ipotesi di mancato versamento, ad opera
della Regione,  della  quota  del  concorso  ascrivibile  ai  comuni,
prefigura un prelievo forzoso da parte dello Stato,  suscettibile  di
influire  anche  sull'entita'  delle  compartecipazioni  ai   tributi
erariali, destinate alla Regione stessa proprio ai sensi della  legge
26 novembre 1981, n. 690. 
    In  altri  termini,  l'art.  6-ter,  comma  4,  decreto-legge  29
settembre 2023, n.  132,  si  risolve  in  una  modifica  unilaterale
dell'ordinamento finanziario  della  Regione,  non  consentita  dagli
articoli 48-bis, dello Statuto, e 1, d. lgs. 22 aprile 1994, n.  320,
i quali, per converso, postulano che tale modifica  si  verifichi  in
maniera concertata. 
    Anche per  questo  aspetto,  peraltro,  l'art.  6-ter,  comma  4,
decreto-legge  29  settembre  2023,  n.  132,   lede   il   principio
dell'accordo nei rapporti finanziari tra lo  Stato  e  le  Regioni  a
statuto  speciale,  quale  manifestazione  del  principio  di   leale
collaborazione cristallizzato negli articoli 5 e 120 Cost. 
    35. In ogni  caso,  ferma  restando  la  violazione  dei  vincoli
procedimentali  prescritti  dal  combinato  disposto  degli  articoli
48-bis, dello Statuto, e 1, d. lgs. 22 aprile 1994, n. 320,  in  tema
di modifiche dell'ordinamento finanziario della Regione, deve  essere
avvertito come l'illegittimita' costituzionale dell'art. 6-ter, comma
4, decreto-legge 29 novembre 2023, n. 132, possa essere colta, su  un
piano piu' generale, proprio per la posizione rivestita  dai  decreti
legislativi di attuazione statutaria - cui, come detto, e' assimilata
la legge 26 novembre 1981, n. 690 - nel sistema delle fonti. 
    Sul punto, sempre la giurisprudenza di codesta  Ecc.ma  Corte  ha
osservato che, «(a) tali norme di attuazione, spetta  una  competenza
di "carattere riservato e separato" (sentenze nn. 137  del  1998,  85
del 1990, 160 del 1985, 237 del 1983 e 180 del 1980) e finalizzata  a
dare vita, in corrispondenza ai  contenuti  e  agli  obiettivi  degli
statuti stessi, a una disciplina  che,  nell'unita'  dell'ordinamento
giuridico (sentenze nn. 212 del  1984  e  136  del  1969),  concilii,
armonizzandoli,  tanto   l'esercizio   dei   diritti   potenzialmente
confliggenti (...), quanto l'organizzazione delle autonomie regionali
con quella dei pubblici poteri e delle  pubbliche  funzioni»  (cosi',
Corte costituzionale, sentenza n. 213 del 1998). 
    In altre parole, i decreti legislativi di  attuazione  statutaria
sono contrassegnati da una particolare forza e  valore,  di  talche',
anche in  mancanza  di  un'espressa  clausola  di  salvaguardia,  non
possono essere ne' modificati, ne' abrogati, ne' derogati ad opera di
norme di legge ordinaria. 
    Indipendentemente dalle garanzie procedimentali predisposte dagli
articoli 48-bis, dello Statuto, e 1, d. lgs. 22 aprile 1994, n.  320,
pertanto, e' la qualificazione  stessa  dei  decreti  legislativi  di
attuazione statutaria come fonti a «competenza separata e riservata»,
a precludere alla legge dello Stato qualsiasi margine di azione nelle
materie rimesse, in via esclusiva, ai decreti suddetti. 
    Nel caso di specie, invece,  non  e'  revocabile  in  dubbio  che
l'art. 6-ter, comma 4, decreto-legge 29 settembre 2023, n.  132,  sia
idoneo a interferire sull'ordinamento finanziario della  Regione,  e,
in particolare, sulla misura delle compartecipazioni di  quest'ultima
ai tributi erariali; materia,  la  quale  rientra  nella  «competenza
separata e riservata» della  legge  26  novembre  1981,  n.  690,  in
quanto, lo si rammenta, fonte equiparata ai  decreti  legislativi  di
attuazione statutaria. 
    36. Oltretutto, il prelievo forzoso contemplato dall'art.  6-ter,
comma 4, decreto-legge  27  settembre  2023,  n.  132,  non  potrebbe
nemmeno essere giustificato, chiamando in causa la giurisprudenza  di
codesta Ecc.ma Corte, la quale ha ammesso forme di accantonamento del
contributo richiesto alle Regioni  a  statuto  speciale,  proprio  «a
valere» sulle compartecipazioni ai tributi erariali. 
    Nello specifico, secondo  la  giurisprudenza  di  codesta  Ecc.ma
Corte, «l'accantonamento delle quote di compartecipazione e' il mezzo
procedurale attraverso  il  quale  le  autonomie  speciali  assolvono
tempestivamente gli obblighi di partecipazione al  risanamento  delle
finanze pubbliche»,  il  quale  si  regge  «sul  presupposto  che  le
relative somme appartengano agli enti territoriali, come previsto dai
rispettivi statuti speciali: da questo punto  di  vista,  non  vi  e'
alcuna  sostituzione  dello  Stato  alle  autonomie  speciali   nella
titolarita' del gettito» (cosi', Corte costituzionale, sentenza n. 82
del 2015; negli stessi termini, cfr. Corte  costituzionale,  sentenza
n. 77 del 2015). 
    Nondimeno, quella stessa  giurisprudenza  ha  puntualizzato  che,
«affinche' esso non  si  tramuti  in  una  definitiva  sottrazione  e
appropriazione di risorse regionali da parte dello stato, occorre che
tale  modalita'  non  si  protragga  senza  limite»   (cosi',   Corte
costituzionale, sentenza n.  82  del  2015,  enfasi  aggiunta;  negli
stessi termini, cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 77 del 2015). 
    Nel solco di queste fondamentali coordinate ermeneutiche, dunque,
la giurisprudenza di codesta Ecc.ma Corte  ha  reputato  legittimi  i
meccanismi  di  accantonamento  apprestati   dalla   legge   statale,
argomentando che: 
      i) «nell'attuale contesto emergenziale, ove e'  particolarmente
forte l'esigenza di obbligare le Regioni a contenere  la  spesa,  una
simile tecnica  non  viola  i  parametri  dedotti  dalle  ricorrenti,
giacche' si risolve nell'omessa erogazione, in  via  transitoria,  di
somme che queste ultime non avrebbero potuto comunque  impiegare  per
incrementare il livello della spesa»  (cosi',  Corte  costituzionale,
sentenza n. 77 del 2015, enfasi aggiunta); 
      ii) «(l)a disposizione impugnata si configura (...) come misura
transitoria, necessaria per  assicurare  il  conseguimento  effettivo
degli  obiettivi  di  coordinamento  finanziario,  nell'ambito  della
particolare contingenza nella  quale  si  inseriva  il  decreto-legge
impugnato, anche in  relazione  alle  indicazioni  provenienti  dalle
istituzioni europee» (cosi', Corte costituzionale, sentenza n. 82 del
2015, enfasi aggiunta). 
    Sono di immediata percezione, tuttavia, le differenze strutturali
intercorrenti tra l'art. 6-ter, comma 4, decreto-legge  27  settembre
2023, n. 132, e le fattispecie normative scrutinate da codesta Ecc.ma
Corte nei precedenti menzionati. 
    Diversamente da queste ultime, infatti,  nell'economia  dell'art.
6-ter, comma 4, decreto-legge 27 settembre 2023, n. 132, le quote  di
compartecipazione ai tributi  erariali  non  sono  «transitoriamente»
sottratte all'immediata disponibilita' della Regione, onde assicurare
il raggiungimento tempestivo degli obiettivi finanziari nazionali, ma
sono oggetto di appropriazione «definitiva»  da  parte  dello  Stato,
come rimedio  per  il  caso  in  cui  la  Regione  stessa  ometta  di
corrispondere il contributo per conto  dei  comuni  situati  nel  suo
territorio. 
    37. D'altra parte, nel caso di specie,  non  si  ravvisa  nemmeno
quel «contesto emergenziale», parimenti evocato dalla  giurisprudenza
di codesta Ecc.ma Corte come  fattore  legittimante  l'accantonamento
delle compartecipazioni ai tributi erariali. 
    Infatti, il processo di «definizione  delle  nuove  regole  della
governance economica europea», cui allude l'art. 1, comma 850,  legge
30 dicembre 2020, n. 172, nell'enunciare i presupposti e le finalita'
del contributo  imposto  agli  enti  territoriali  della  Repubblica,
rimonta  a  un'esigenza  di  adeguamento  sistemico,  apprezzabile  a
livello normativo, e non fattuale, che, per sua  natura,  non  e'  in
grado di esibire quei connotati di «attualita'» e «concretezza»,  sui
quali dovrebbe essere calibrata la valutazione circa  la  sussistenza
di un «contesto emergenziale». 
    Comunque sia, anche opinando diversamente, l'art 6-ter, comma  4,
decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, sarebbe lesivo del principio
di  uguaglianza/ragionevolezza  codificato  dall'art.  3  Cost.,  dal
momento che tale presunto  «contesto  emergenziale»  si  riverberebbe
solo sulla Regione, e non sulle altre a  statuto  speciale,  che,  al
pari della prima, godono di autonomia  organizzativa  e  finanziaria,
anche in tema di enti locali.