LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI MILANO 
 
 
                              Sezione 2 
 
    Riunita in udienza il 13 ottobre  2023  alle  ore  10,00  con  la
seguente composizione collegiale: 
      Guidi Paolo, Presidente; 
      Dell'Atti Vittorio, relatore; 
      Pavone Enrico, Giudice; 
    in data 13 ottobre 2023 ha pronunciato la seguente ordinanza  sul
ricorso n. 1344/2023 depositato il 21 marzo 2023; 
    proposto  da  Sanac  Spa   in   amministrazione   straordinaria -
02500860107; 
    difeso da: 
      Raffaella Bonino - BNNRFL75D60I470F; 
      Corrado Maugeri - MGRCRD73S12C773M; 
      ed          elettivamente          domiciliato           presso
raffaella.bonino@odcecmilano.it 
    contro: 
      Ag. entrate Direzione provinciale li Di Milano; 
        elettivamente               domiciliato                presso
dp.2milano@pce.agenziaentrate.it 
      Agenzia entrate Direzione regionale Lombardia; 
        elettivamente               domiciliato                presso
dr.lombardia.gtpec@pce.agenziaentrate.it 
    avente ad oggetto l'impugnazione di: 
      Diniego rimborso IRAP 2017; 
    proposto  da  Sanac  Spa  in  Amministrazione   straordinaria   -
02500860107; 
    difeso da: 
      Raffaella Bonino - BNNRFL75D60I470F; 
      Corrado Maugeri - MGRCRD73S12C773M; 
      ed          elettivamente          domiciliato           presso
raffaella.bonino@odcecmilano.it 
    contro: 
      Ag. entrate Direzione provinciale li Di Milano; 
        elettivamente               domiciliato                presso
dp.2milano@pce.agenziaentrate.it 
    avente ad oggetto l'impugnazione di: 
      Diniego rimborso IRAP 2018; 
      Diniego rimborso IRAP 2019; 
    a seguito di discussione in pubblica udienza. 
 
                     Elementi in fatto e diritto 
 
I motivi del ricorso 
    La  societa'  Sanac  S.p.a.  in  Amministrazione   straordinaria,
rappresentata e difesa  come  in  atti,  ha  impugnato -  richiedendo
contestualmente la discussione in  pubblica  udienza  -  il  silenzio
rifiuto da parte dell'Agenzia delle entrate -  Direzione  provinciale
II  di  Milano,  Ufficio  territoriale  di  Milano   -   all'istanza,
notificata via P.E.C. in data 16 novembre 2021, di rimborso dell'IRAP
per il periodo dal 2017  al  2019,  derivante  dalla  indeducibilita'
integrale  ai  fini  IRAP  dell'IMU  e  della  TASI  sugli   immobili
strumentali. 
    La societa' ricorrente ha versato IMU e TASI per gli  anni  2017,
2018 e 2019 - rispettivamente - pari ad euro 332.671, euro 330.399 ed
euro 377.174. In ragione  della  indeducibilita'  ai  fini  IRAP  dei
suddetti importi, la societa' ha versato una  maggiore  imposta  IRAP
per un totale di euro 38.911, somma che e' stata chiesta  a  rimborso
con l'anzidetta istanza del 16 novembre 2021. 
    L'istanza  di  rimborso  si  fonda  sulla  sentenza  della  Corte
costituzionale n. 262 del 4 dicembre  2020  con  la  quale  e'  stato
dichiarato  incostituzionale  l'art.  14,   comma   1   del   decreto
legislativo 23/2011, nella parte in cui  disponeva  l'indeducibilita'
dall'imponibile IRES dell'IMU  versata  in  relazione  agli  immobili
strumentali  per  il  periodo  d'imposta  2012  per  «violazione  del
principio di coerenza e  quindi  di  ragionevolezza  ai  sensi  degli
articoli 3 e 53 della Costituzione». 
    Sostiene  la  societa'  ricorrente  che  i  medesimi  profili  di
illegittimita'  evidenziati  dalla  Consulta  nella  sentenza  262/20
sussistono  anche  con  riferimento   all'indeducibilita'   integrale
dall'IRAP  prevista  dallo  stesso  art.  14,  comma  1  del  decreto
legislativo 23/2011. 
    Il ricorso avverso il silenzio rifiuto,  presentato  in  data  21
marzo 2023, e' affidato alle seguenti motivazioni: 
      strumentalita'  all'attivita'  d'impresa  degli  immobili:  gli
immobili su cui gravano l'IMU  e  la  TASI  versate  sono  funzionali
all'attivita'  economica  dell'impresa  e   non   potrebbero   essere
utilizzati diversamente senza radicali  trasformazioni;  ne  discende
che anche l'IMU versata e riguardante  detti  immobili  debba  essere
considerata un ordinario fattore della produzione; 
      incostituzionalita' dell'indeducibilita' IMU ai  fini  IRES:  i
medesimi profili di legittimita' costituzionale della sentenza 262/20
relativa all'indeducibilita' IMU  sugli  immobili  strumentali  dalla
base imponibile IRES  riguardano  anche  l'IRAP.  In  particolare,  i
giudici costituzionali  hanno  negato  la  natura  agevolativa  della
deducibilita'  IMU  dall'imponibile  IRES,  affermandone  la  portata
sistematica e strutturale, posta la chiara  inerenza  di  tale  costo
rispetto all'attivita' d'impresa, alla stregua  di  quelli  sostenuti
per gli  ordinari  fattori  della  produzione  di  cui  non  si  puo'
precludere la  deducibilita'  senza  compromettere  la  coerenza  del
complessivo disegno impositivo. In sostanza, le imprese  che  abbiano
investito i propri utili nell'acquisto della proprieta' di fabbricati
si  vedrebbero  ingiustamente  penalizzate  rispetto  a  quelle  che,
invece, hanno deciso di utilizzare tali immobili  in  locazione  (non
essendo queste ultime colpite dalla indeducibilita' dell'IMU); 
      rilevanza anche ai fini IRAP: sebbene la  sentenza  262/20  non
abbia  riguardato  anche  la  previsione  di  indeducibilita'  totale
dell'IRAP, poiche' la questione di  legittimita'  costituzionale  era
stata sollevata unicamente con riferimento all'IRES, si deve ritenere
che le considerazioni effettuate dalla Corte  costituzionale  debbano
essere estese anche all'IRAP. Tale imposta si  fonda,  infatti,  come
l'IRES, sul criterio di tassazione al netto dei  componenti  negativi
di reddito e sul principio di inerenza delle spese e degli oneri. 
    In conclusione,  parte  ricorrente  ha  chiesto  di  accertare  e
dichiarare il diritto al rimborso della maggiore  IRAP  indebitamente
versata pari ad euro 38.911,  oltre  interessi  sino  alla  data  del
rimborso,  ovvero  di  sollevare   la   questione   di   legittimita'
costituzionale  innanzi  la  Corte   costituzionale   per   contrasto
dell'art. 14, comma 1, del decreto legislativo n.  23  del  14  marzo
2011 con gli articoli 3 e 53  della  Costituzione,  con  vittoria  di
spese, diritti e compensi. 
    Con memoria del 2 ottobre 2023, parte ricorrente e' tornata sulle
proprie    motivazioni    insistendo    per     l'incostituzionalita'
dell'indeducibilita' IMU dalla base imponibile IRAP  e  rilevando  la
mancata difesa da parte dell'ufficio in ordine  alla  indeducibilita'
della TASI. 
Le ragioni dell'Ufficio 
    L'Agenzia delle entrate - Direzione  regionale  della  Lombardia,
Ufficio contenzioso e riscossione - si e' costituita in giudizio  con
controdeduzioni trasmesse in data 22 settembre 2023,  richiedendo  il
rigetto del ricorso poiche': 
      la   normativa   di   riferimento   sancisce   chiaramente   la
indeducibilita' dell'IMU ai fini IRAP a prescindere  dalla  tipologia
di immobile posseduto a cui si riferisce; ne consegue  che  l'ufficio
ha operato correttamente nel negare il rimborso richiesto; 
      in merito all'eccepita illegittimita' costituzionale, l'ufficio
ritiene  che   rientri   nella   discrezionalita'   del   legislatore
disciplinare la determinazione della base imponibile di un'imposta  e
che tale discrezionalita' non sia sindacabile da  parte  del  Giudice
delle leggi, se non nei limiti della ragionevolezza.  In  definitiva,
l'Ufficio insiste per ritenere  l'indeducibilita'  dell'IMU  ai  fini
IRAP come una valutazione di opportunita' del legislatore nell'ambito
della propria discrezionalita' amministrativa, non sussistendo alcuna
necessitata deducibilita' dell'IMU ai fini IRAP. 
La questione di legittimita' costituzionale 
    Il Collegio ritiene la questione di illegittimita' costituzionale
dell'art. 14, comma 1, del decreto legislativo 14 maggio 2011, n. 23,
come sostituito dall'art. 1, comma 715, legge 27  dicembre  2012,  n.
147, secondo cui «L'imposta municipale propria relativa agli immobili
strumentali e' deducibile ai fini della determinazione del reddito di
impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e  professioni
nella misura del 20%. La medesima imposta  e'  indeducibile  ai  fini
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive», rilevante  e  non
manifestamente infondata per contrasto con gli articoli 3,  41  e  53
della  Costituzione,  trattandosi,  peraltro,   di   questione   gia'
sottoposta da altre  Corti  di  Giustizia  Tributaria  all'attenzione
della Corte costituzionale. 
    Secondo  questa  Corte  e'  evidente  la  pregiudizialita'  della
questione di legittimita' costituzionale rispetto alla decisione  del
giudizio in oggetto; il  ricorso  risulta,  infatti,  fondato,  posta
l'incontestata  natura  strumentale  degli  immobili   per   la   cui
indeducibilita' IMU e' stato richiesto il rimborso IRAP. La decisione
sul punto non puo'  prescindere  dal  vaglio  di  legittimita'  della
sopramenzionata norma, atteso che  il  diritto  al  rimborso  sarebbe
riconosciuto ove la questione di  legittimita'  costituzionale  fosse
accolta e sarebbe negato ove la stessa questione venisse respinta. 
    La questione non e' manifestamente infondata. 
    La  disposizione  di  cui  all'art.  14,  comma  1,  del  decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nella formulazione applicabile alla
fattispecie in discussione, contrasta: 
      i) con il principio di capacita' contributiva di  cui  all'art.
53 della Costituzione. Per effetto della norma impugnata  l'IRAP  non
colpisce piu' il reddito  netto  prodotto  dall'impresa,  bensi'  una
grandezza  diversa  -  ossia  il  reddito  al  lordo  delle   imposte
indeducibili - e non rappresentativa di una forza economica concreta.
La norma in questione contrasta, inoltre, con il  divieto  di  doppia
imposizione  di  cui  all'art.  53  della  Costituzione  poiche'   il
presupposto della  proprieta'  di  un  bene  immobile,  da  un  lato,
determina  l'obbligo  di  versare  l'IMU  e,  dall'altro,   determina
l'impossibilita' di dedurre tale costo; 
      ii) con il principio di uguaglianza di  cui  all'art.  3  della
Costituzione e con  la  liberta'  di  iniziativa  economica  privata,
tutelata dall'art. 41 della Costituzione. 
    Pertanto, l'indeducibilita'  ai  fini  IRAP  dell'IMU  conduce  a
un'ingiustificata disparita' di trattamento tra  societa'  che  hanno
investito parte del proprio capitale o dei propri utili nell'acquisto
di   immobili   strumentali,   rendendo   ingiustificatamente    piu'
economiche -  sotto  il  profilo  tributario  -   altre   scelte   di
investimento  degli  utili,  senza  che  sia  rinvenibile  un  motivo
ragionevole. Tale disparita' di trattamento non  appare  giustificata
da differenze qualitative apprezzabili del costo dell'IMU rispetto ad
altri costi deducibili, ponendosi cosi' in contrasto  con  l'art.  3,
primo  comma,  della  Costituzione.  Non  sussiste,  infatti,  alcuna
ragione per gravare le societa' che hanno  investito  negli  immobili
strumentali di un carico  fiscale  maggiore  rispetto  a  quelle  che
hanno,  invece,  deciso  di  non  dare   agli   utili   la   medesima
destinazione.