LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI MILANO Sezione 2 Riunita in udienza il 13 ottobre 2023 alle ore 10,00 con la seguente composizione collegiale: Guidi Paolo, Presidente; Dell'Atti Vittorio, relatore; Pavone Enrico, Giudice; in data 13 ottobre 2023 ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 1344/2023 depositato il 21 marzo 2023; proposto da Sanac Spa in amministrazione straordinaria - 02500860107; difeso da: Raffaella Bonino - BNNRFL75D60I470F; Corrado Maugeri - MGRCRD73S12C773M; ed elettivamente domiciliato presso raffaella.bonino@odcecmilano.it contro: Ag. entrate Direzione provinciale li Di Milano; elettivamente domiciliato presso dp.2milano@pce.agenziaentrate.it Agenzia entrate Direzione regionale Lombardia; elettivamente domiciliato presso dr.lombardia.gtpec@pce.agenziaentrate.it avente ad oggetto l'impugnazione di: Diniego rimborso IRAP 2017; proposto da Sanac Spa in Amministrazione straordinaria - 02500860107; difeso da: Raffaella Bonino - BNNRFL75D60I470F; Corrado Maugeri - MGRCRD73S12C773M; ed elettivamente domiciliato presso raffaella.bonino@odcecmilano.it contro: Ag. entrate Direzione provinciale li Di Milano; elettivamente domiciliato presso dp.2milano@pce.agenziaentrate.it avente ad oggetto l'impugnazione di: Diniego rimborso IRAP 2018; Diniego rimborso IRAP 2019; a seguito di discussione in pubblica udienza. Elementi in fatto e diritto I motivi del ricorso La societa' Sanac S.p.a. in Amministrazione straordinaria, rappresentata e difesa come in atti, ha impugnato - richiedendo contestualmente la discussione in pubblica udienza - il silenzio rifiuto da parte dell'Agenzia delle entrate - Direzione provinciale II di Milano, Ufficio territoriale di Milano - all'istanza, notificata via P.E.C. in data 16 novembre 2021, di rimborso dell'IRAP per il periodo dal 2017 al 2019, derivante dalla indeducibilita' integrale ai fini IRAP dell'IMU e della TASI sugli immobili strumentali. La societa' ricorrente ha versato IMU e TASI per gli anni 2017, 2018 e 2019 - rispettivamente - pari ad euro 332.671, euro 330.399 ed euro 377.174. In ragione della indeducibilita' ai fini IRAP dei suddetti importi, la societa' ha versato una maggiore imposta IRAP per un totale di euro 38.911, somma che e' stata chiesta a rimborso con l'anzidetta istanza del 16 novembre 2021. L'istanza di rimborso si fonda sulla sentenza della Corte costituzionale n. 262 del 4 dicembre 2020 con la quale e' stato dichiarato incostituzionale l'art. 14, comma 1 del decreto legislativo 23/2011, nella parte in cui disponeva l'indeducibilita' dall'imponibile IRES dell'IMU versata in relazione agli immobili strumentali per il periodo d'imposta 2012 per «violazione del principio di coerenza e quindi di ragionevolezza ai sensi degli articoli 3 e 53 della Costituzione». Sostiene la societa' ricorrente che i medesimi profili di illegittimita' evidenziati dalla Consulta nella sentenza 262/20 sussistono anche con riferimento all'indeducibilita' integrale dall'IRAP prevista dallo stesso art. 14, comma 1 del decreto legislativo 23/2011. Il ricorso avverso il silenzio rifiuto, presentato in data 21 marzo 2023, e' affidato alle seguenti motivazioni: strumentalita' all'attivita' d'impresa degli immobili: gli immobili su cui gravano l'IMU e la TASI versate sono funzionali all'attivita' economica dell'impresa e non potrebbero essere utilizzati diversamente senza radicali trasformazioni; ne discende che anche l'IMU versata e riguardante detti immobili debba essere considerata un ordinario fattore della produzione; incostituzionalita' dell'indeducibilita' IMU ai fini IRES: i medesimi profili di legittimita' costituzionale della sentenza 262/20 relativa all'indeducibilita' IMU sugli immobili strumentali dalla base imponibile IRES riguardano anche l'IRAP. In particolare, i giudici costituzionali hanno negato la natura agevolativa della deducibilita' IMU dall'imponibile IRES, affermandone la portata sistematica e strutturale, posta la chiara inerenza di tale costo rispetto all'attivita' d'impresa, alla stregua di quelli sostenuti per gli ordinari fattori della produzione di cui non si puo' precludere la deducibilita' senza compromettere la coerenza del complessivo disegno impositivo. In sostanza, le imprese che abbiano investito i propri utili nell'acquisto della proprieta' di fabbricati si vedrebbero ingiustamente penalizzate rispetto a quelle che, invece, hanno deciso di utilizzare tali immobili in locazione (non essendo queste ultime colpite dalla indeducibilita' dell'IMU); rilevanza anche ai fini IRAP: sebbene la sentenza 262/20 non abbia riguardato anche la previsione di indeducibilita' totale dell'IRAP, poiche' la questione di legittimita' costituzionale era stata sollevata unicamente con riferimento all'IRES, si deve ritenere che le considerazioni effettuate dalla Corte costituzionale debbano essere estese anche all'IRAP. Tale imposta si fonda, infatti, come l'IRES, sul criterio di tassazione al netto dei componenti negativi di reddito e sul principio di inerenza delle spese e degli oneri. In conclusione, parte ricorrente ha chiesto di accertare e dichiarare il diritto al rimborso della maggiore IRAP indebitamente versata pari ad euro 38.911, oltre interessi sino alla data del rimborso, ovvero di sollevare la questione di legittimita' costituzionale innanzi la Corte costituzionale per contrasto dell'art. 14, comma 1, del decreto legislativo n. 23 del 14 marzo 2011 con gli articoli 3 e 53 della Costituzione, con vittoria di spese, diritti e compensi. Con memoria del 2 ottobre 2023, parte ricorrente e' tornata sulle proprie motivazioni insistendo per l'incostituzionalita' dell'indeducibilita' IMU dalla base imponibile IRAP e rilevando la mancata difesa da parte dell'ufficio in ordine alla indeducibilita' della TASI. Le ragioni dell'Ufficio L'Agenzia delle entrate - Direzione regionale della Lombardia, Ufficio contenzioso e riscossione - si e' costituita in giudizio con controdeduzioni trasmesse in data 22 settembre 2023, richiedendo il rigetto del ricorso poiche': la normativa di riferimento sancisce chiaramente la indeducibilita' dell'IMU ai fini IRAP a prescindere dalla tipologia di immobile posseduto a cui si riferisce; ne consegue che l'ufficio ha operato correttamente nel negare il rimborso richiesto; in merito all'eccepita illegittimita' costituzionale, l'ufficio ritiene che rientri nella discrezionalita' del legislatore disciplinare la determinazione della base imponibile di un'imposta e che tale discrezionalita' non sia sindacabile da parte del Giudice delle leggi, se non nei limiti della ragionevolezza. In definitiva, l'Ufficio insiste per ritenere l'indeducibilita' dell'IMU ai fini IRAP come una valutazione di opportunita' del legislatore nell'ambito della propria discrezionalita' amministrativa, non sussistendo alcuna necessitata deducibilita' dell'IMU ai fini IRAP. La questione di legittimita' costituzionale Il Collegio ritiene la questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 14, comma 1, del decreto legislativo 14 maggio 2011, n. 23, come sostituito dall'art. 1, comma 715, legge 27 dicembre 2012, n. 147, secondo cui «L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali e' deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del 20%. La medesima imposta e' indeducibile ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive», rilevante e non manifestamente infondata per contrasto con gli articoli 3, 41 e 53 della Costituzione, trattandosi, peraltro, di questione gia' sottoposta da altre Corti di Giustizia Tributaria all'attenzione della Corte costituzionale. Secondo questa Corte e' evidente la pregiudizialita' della questione di legittimita' costituzionale rispetto alla decisione del giudizio in oggetto; il ricorso risulta, infatti, fondato, posta l'incontestata natura strumentale degli immobili per la cui indeducibilita' IMU e' stato richiesto il rimborso IRAP. La decisione sul punto non puo' prescindere dal vaglio di legittimita' della sopramenzionata norma, atteso che il diritto al rimborso sarebbe riconosciuto ove la questione di legittimita' costituzionale fosse accolta e sarebbe negato ove la stessa questione venisse respinta. La questione non e' manifestamente infondata. La disposizione di cui all'art. 14, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nella formulazione applicabile alla fattispecie in discussione, contrasta: i) con il principio di capacita' contributiva di cui all'art. 53 della Costituzione. Per effetto della norma impugnata l'IRAP non colpisce piu' il reddito netto prodotto dall'impresa, bensi' una grandezza diversa - ossia il reddito al lordo delle imposte indeducibili - e non rappresentativa di una forza economica concreta. La norma in questione contrasta, inoltre, con il divieto di doppia imposizione di cui all'art. 53 della Costituzione poiche' il presupposto della proprieta' di un bene immobile, da un lato, determina l'obbligo di versare l'IMU e, dall'altro, determina l'impossibilita' di dedurre tale costo; ii) con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione e con la liberta' di iniziativa economica privata, tutelata dall'art. 41 della Costituzione. Pertanto, l'indeducibilita' ai fini IRAP dell'IMU conduce a un'ingiustificata disparita' di trattamento tra societa' che hanno investito parte del proprio capitale o dei propri utili nell'acquisto di immobili strumentali, rendendo ingiustificatamente piu' economiche - sotto il profilo tributario - altre scelte di investimento degli utili, senza che sia rinvenibile un motivo ragionevole. Tale disparita' di trattamento non appare giustificata da differenze qualitative apprezzabili del costo dell'IMU rispetto ad altri costi deducibili, ponendosi cosi' in contrasto con l'art. 3, primo comma, della Costituzione. Non sussiste, infatti, alcuna ragione per gravare le societa' che hanno investito negli immobili strumentali di un carico fiscale maggiore rispetto a quelle che hanno, invece, deciso di non dare agli utili la medesima destinazione.