TRIBUNALE DI SALERNO I° Sezione Il Giudice istruttore letti gli atti; vista la documentazione acquisita; rilevato che l'art. 35-ter comma 2 della legge n. 375/1975 appare in evidente contrasto con l'art. 117 della Costituzione e con l'art. 3 della Convenzione Europea per i Diritti dell'Uomo; considerato che il Consiglio Superiore della Magistratura, con il parere reso in data 30 luglio 2014, richiamando la dottrina comunitaria (..., art. 3 Cedu e risarcimento da inumana detenzione, in Questione Giustizia online, 2015), ha evidenziato che il legislatore ha previsto di risarcire il danno per un giorno di inumana detenzione con un valore rigidamente quantificato in euro 8,00 (euro otto/00), molto piu' basso del primo punto di invalidita' previsto per le micro-permanenti, ed aggiornato al 5 luglio 2014 in euro 795,91; rilevato che questo valore e' anche molto inferiore al tasso di conversione delle pene pecuniarie in sanzioni sostitutive ex art. 102 legge 24 novembre 1981 n. 689, come interpretato dalla sentenza della Corte costituzionale 12 gennaio 2012, n. 1, pari ad euro 250,00 (euro ducentocinquanta/00), ed e' pure inferiore alla stessa liquidazione dell'indennizzo - e non risarcimento - operata dalla Corte EDU nel caso T., sulla base di un valore superiore ad euro 20,00 (euro venti/00) al giorno; considerato che tutti questi parametri inducono ad interrogarsi sulla ragionevolezza della quantificazione operata dal legislatore, considerato anche che si tratta di danno alla persona in casi di accertata violazione dei diritti dell'uomo protetti dalla CEDU; ritenuta, pertanto, la non manifesta infondatezza della questione di incostituzionalita' sollevata ai sensi e per gli effetti degli articoli 117 della Costituzione e 3 della Convenzione Europea per i Diritti dell'Uomo, in perfetta adesione al parere espresso dal C. S. M. innanzi riportato e che qui si deve ritenere integralmente trascritto, a fondamento della sollevata eccezione.