Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio 
                       (Sezione Terza Quater) 
 
    ha pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro generale 13541  del  2022,  integrato  da  motivi  aggiunti,
proposto  da  Servizi  Ospedalieri  S.p.a.,  in  persona  del  legale
rappresentante pro tempore, rappresentata  e  difesa  dagli  avvocati
Massimo Luciani, Piermassimo Chirulli,  Patrizio  Ivo  D'Andrea,  con
domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia  e  domicilio
eletto  presso  lo  studio  Massimo  Luciani  in  Roma,   Lungotevere
Raffaello Sanzio, n. 9; 
    contro Ministero della salute, Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, Presidenza del Consiglio dei ministri, Conferenza permanente
dei rapporti tra Stato regioni e Provincie autonome, in  persona  dei
legali   rappresentanti   pro   tempore,   rappresentati   e   difesi
dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma,
via dei Portoghesi, 12; 
    nei confronti: 
      della Regione Toscana, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata  e  difesa  dagli  avvocati  Sergio  Fidanzia,
Angelo Gigliola, con domicilio digitale come da PEC  da  Registri  di
giustizia; Provincia autonoma  di  Bolzano,  in  persona  del  legale
rappresentante pro tempore, rappresentata  e  difesa  dagli  avvocati
Laura Fadanelli, Alexandra Roilo, Doris Ambach, Gianluigi Tebano, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia; 
      Regione  Veneto,  in  persona  del  legale  rappresentante  pro
tempore, rappresentata  e  difesa  dagli  avvocati  Antonella  Cusin,
Chiara Drago, Luisa Londei, Tito  Munari,  Bianca  Peagno,  Francesco
Zanlucchi,  Giacomo  Quarneti,  Cristina  Zampieri,   con   domicilio
digitale come da PEC da Registri  di  giustizia  e  domicilio  eletto
presso lo studio Luca Mazzeo in Roma, via Eustachio Manfredi, 5; 
      Regione  Abruzzo,  Regione  Campania,  Regione  Emilia-Romagna,
Regione Lazio, Regione Liguria, Regione  Lombardia,  Regione  Marche,
Regione Piemonte, Provincia autonoma di  Trento,  non  costituiti  in
giudizio; 
    Con il ricorso originario: 
      per l'annullamento del decreto  del  Ministro  della  salute  6
luglio 2022, adottato di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale -
n. 216  in  data  15  settembre  2022,  recante  «Certificazione  del
superamento del tetto di  spesa  dei  dispositivi  medici  a  livello
nazionale e regionale per gli anni 2015,  2016,  2017  e  2018»;  del
decreto   del    Ministro    della    salute    6    ottobre    2022,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 251 in data
26 ottobre 2022, recante «Adozione delle  linee  guida  propedeutiche
all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in  tema  di
ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni
2015, 2016, 2017 e 2018», 
      nonche' di ogni atto  presupposto,  consequenziale  o  comunque
connesso, anche allo stato non conosciuto, tra i quali, senza pretesa
di completezza,  la  nota  della  Provincia  autonoma  di  Trento  10
novembre  2022  (prot.  769504)  recante  «Comunicazione   ai   sensi
dell'art. 25 della legge  provinciale  sull'attivita'  amministrativa
(legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23) e degli articoli  7  e  8
della legge n. 241 del 1990 di avvio del procedimento di ripiano  per
il superamento del tetto di spesa per i dispositivi  medici  per  gli
anni 2015, 2016, 2017, 2018 di cui all'art. 9-ter,  comma  9-bis  del
decreto-legge n. 78 del 2015». 
    Con i primi motivi aggiunti 
      per l'annullamento: 
        i) con riferimento alla Provincia autonoma di  Trento,  della
determinazione del dirigente del  Dipartimento  «Salute  e  politiche
sociali»  14  dicembre  2022   (prot.   2022-   D337-00238)   recante
«Definizione dell'elenco  delle  aziende  fornitrici  di  dispositivi
medici e attribuzione degli importi da queste dovuti per  il  ripiano
del superamento del tetto  di  spesa  dei  dispositivi  medici  della
Provincia autonoma di Trento per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, ai
sensi del comma 9-bis dell'art. 9-ter  del  decreto-legge  19  giugno
2015, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2015, n. 125, e successivamente modificato al comma  8  dall'art.  1,
comma 557, della legge 30  dicembre  2018,  n.  145»,  unitamente  ai
relativi elenchi allegati, nella parte in cui si prevede l'importo di
ripiano pretesamente addebitato a Servizi Ospedalieri S.p.a., nonche'
di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque  connesso,  anche
allo stato non conosciuto, tra i quali, senza pretesa di  completezza
e per quanto occorrer possa:  deliberazione  del  direttore  generale
dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari  della  Provincia  di
Trento 16 settembre 2019, n. 499, recante «Ricognizione straordinaria
della  spesa  per  dispositivi  medici   anni   2015-2016-2017-2018»,
unitamente al relativo all. A); fatture nn.  13939  e  14387  del  20
dicembre 2022 emesse dall'Azienda provinciale per i servizi  sanitari
della  Provincia  di  Trento  aventi  per   oggetto   rispettivamente
«Addebito     payback dispositivi medici     - anno      2017»      e
«Addebito payback dispositivi medici   - anno    2018»; modello    CE
consolidato regionale per gli anni  2015,  2016,  2017  e  2018,  con
riguardo alla voce «BA0210 - Dispositivi medici»; ii) con riferimento
alla Regione Toscana,  del  decreto  del  direttore  della  Direzione
«Sanita', welfare e coesione sociale»  14  dicembre  2022  (prot.  n.
24681), recante «Approvazione degli elenchi delle aziende  fornitrici
di dispositivi medici soggette al ripiano  per  ciascuno  degli  anni
2015, 2016, 2017, 2018, ai sensi dell'art.  9-ter,  comma  9-bis  del
decreto-legge n. 78/2015», unitamente agli  elenchi  allegati,  nella
parte in cui si prevede l'importo di ripiano pretesamente  addebitato
a Servizi Ospedalieri  S.p.a.,  nonche'  di  ogni  atto  presupposto,
consequenziale o comunque connesso, anche allo stato non  conosciuto,
tra  i  quali,  per  quanto  occorrer  possa  e  senza   pretesa   di
completezza:  deliberazione  n.  1363  del  30  settembre  2019   del
direttore generale dell'AUSL Toscana Centro; - deliberazione  n.  769
del 5 settembre 2019 del direttore generale  dell'AUSL  Toscana  Nord
Ovest; deliberazione n. 1020 del  16  settembre  2019  del  direttore
generale dell'AUSL Toscana  Sud  Est;  deliberazione  n.  623  del  6
settembre 2019 del direttore generale dell'AOU Pisana;  deliberazione
n. 740 del 30 agosto 2019 del direttore  generale  dell'AOU  Senese; 
deliberazione n. 386 del 27 settembre  2019  del  direttore  generale
dell'ESTAR; nota della  Regione  Toscana  recante  «Comunicazione  di
avvio del procedimento ai sensi degli articoli  7  e  8  della  legge
241/1990 avente ad oggetto l'adozione del decreto del direttore della
Direzione sanita', welfare e  coesione  sociale  con  il  quale  sono
definiti gli elenchi delle aziende fornitrici di  dispositivi  medici
soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai
sensi dell'art. 9-ter, comma 9-bis del decreto-legge 78/2015»  (prot.
«E1_Protocollo_r_toscan_AOOGRT_0433680_2022-11-        14_servizio»),
inviata a mezzo PEC in data 14 novembre 2022;  «Modelli  CE  per  gli
anni 2015-2018 delle Aziende sanitarie e del  Enti  del  Sst»,  tutti
pubblicati      nel      sito       della       Regione       Toscana
https://www.regione.toscana.it/-/payback-suidispositivi-medici;  iii)
con  riferimento  alla  Regione  Abruzzo,  della  determinazione  del
direttore del Dipartimento Sanita' regionale 13 dicembre 2022  (prot.
n.  DPF/121)  recante  «D.M.  6  Luglio  2022   "Certificazione   del
superamento del tetto di  spesa  dei  dispositivi  medici  a  livello
nazionale e regionale  per  gli  anni  2015,  2016,  2017  e  2018" -
Adempimenti attuativi», e  del  relativo  Elenco  sub  All.  A)  alla
medesima determinazione, nella parte in cui si prevede  l'importo  di
ripiano pretesamente addebitato a Servizi Ospedalieri S.p.a., nonche'
di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque  connesso,  anche
allo stato non conosciuto, tra i quali, per quanto occorrer  possa  e
senza pretesa di completezza: nota  prot.  n.  RA/0525691/22  del  12
dicembre 2022 dal  Servizio  programmazione  economico-finanziaria  e
finanziamento del SSR del  Dipartimento  sanita';  deliberazione  del
direttore generale dell'ASL01 di  Avezzano-Sulmona-L'Aquila  n.  1493
del 22 agosto 2019, recante  «Certificazione  costo  dei  dispositivi
medici anni 2015-  2016-2017-e  2018»;  deliberazione  del  direttore
generale dell'ASL01  di  Avezzano-Sulmona-L'Aquila  n.  2110  del  14
novembre 2022, recante  «Ricognizione  fatturato  dispositivi  medici
2015-2018, art. 9-ter, dl 78/2015,  modificato  con  legge  145/2018,
art. 1, comma 557»; deliberazione del direttore  generale  dell'ASL02
Lanciano-Vasto-Chieti  n.  373   del   13   agosto   2019,   recante:
«Adempimenti conseguenti all'art. 9-ter commi 8 e 9 del decreto-legge
n. 78/2015,   convertito   in   legge   n.   125/2015    e successive
modificazioni ed integrazioni -  Certificazione  del  fatturato  anni
2015, 2016, 2017, 2018 per dispositivi medici»  ;  deliberazione  del
direttore generale dell'ASL02 Lanciano-Vasto-Chieti n.  373  n.  1601
del 14 novembre 2022, recante:  «Ricognizione  fatturato  dispositivi
medici 2015- 2018, art. 9-ter, decreto-legge  n. 78/2015,  modificato
con legge n. 145/2018, art. 1, comma 557; deliberazione del direttore
generale dell'ASL03 Pescara n. 1043  del  22  agosto  2019,  recante:
«Ricognizione      fatturato      dispositivi       medici       anni
2015-2018, decreto-legge n. 78/2015, art. 9, cc 8 e 9»; deliberazione
del direttore generale dell'ASL03 Pescara n.  1708  del  14  novembre
2022, recante: «Ricognizione fatturato dispositivi medici  2015-2018,
art. 9-ter, dl 78/2015, modificato con  legge  n. 145/2018,  art.  1,
comma 557»; deliberazione del direttore generale dell'ASL04 Teramo n.
1513  del  22  agosto   2019,   recante:   «Adempimenti   conseguenti
all'applicazione dell'art.  9-ter  commi  8  e  9  del  decreto-legge
n. 78/2015,  convertito   in   legge   n.   125/2015   e   successive
modificazioni ed integrazioni  -  certificazione  del  fatturato  per
dispositivi medici anni  2015-2016-2017-2018»;  -  deliberazione  del
direttore generale dell'ASL04 Teramo n. 1994 del  14  novembre  2022,
recante: «Ricognizione fatturato dispositivi medici  2015-2018,  art.
9-ter, dl 78/2015, modificato con legge n. 145/2018,  art.  1,  comma
557»; modello CE consolidato regionale per gli anni 2015, 2016,  2017
e 2018, con riguardo alla voce «BA0210 - Dispositivi medici»; iv) con
riferimento alla Provincia  autonoma  di  Bolzano,  del  decreto  del
direttore del Dipartimento «Ufficio di Governo  sanitario»  n.  24408
del 2022 recante  «fatturato  e  relativo  importo  del  payback  per
dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi  del
decreto del Ministero della salute 6 ottobre 2022»,  unitamente  alle
Tabelle di cui all'all. A al medesimo decreto, nella parte in cui  si
prevede  l'importo  di  ripiano  pretesamente  addebitato  a  Servizi
Ospedalieri S.p.a., nonche' di ogni atto presupposto,  consequenziale
o comunque connesso, anche allo stato non conosciuto,  tra  i  quali,
per quanto occorrer possa e senza pretesa di completezza: nota  della
Direzione generale dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige  14  agosto
2019 (prot. prov.le n. 0545641);  determina  del  direttore  generale
dell'Azienda  sanitaria  dell'Alto  Adige  10  maggio  .2016   (prot.
2016-A000139);  determina   del   direttore   generale   dell'Azienda
sanitaria dell'Alto  Adige  28  aprile  2017  (prot.  2017-A-000193);
determina del direttore  generale  dell'Azienda  sanitaria  dell'Alto
Adige 27 aprile 2018 (prot. 2018-A-000228); determina  del  direttore
generale dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige 30 aprile 2019 (prot.
2019-A-000244); nota 14 novembre 2022 di comunicazione di  avvio  del
procedimento determina del direttore generale dell'Azienda  sanitaria
dell'Alto Adige 31 novembre 2022 (prot.  2022-A-001321);  modello  CE
consolidato regionale per gli anni  2015,  2016,  2017  e  2018,  con
riguardo alla voce «BA0210 - Dispositivi medici»; v) con  riferimento
alla Regione Veneto, del decreto  del  direttore  generale  dell'Area
«Sanita' e sociale» 13  dicembre  2022,  n.  172,  recante  «Articolo
9-ter,  comma  9-bis,  del  decreto-legge  19  giugno  2015,  n.  78,
convertito con modificazioni dalla  legge  6  agosto  2015,  n.  125.
Ripartizione tra le aziende fornitrici di  dispositivi  medici  degli
oneri di ripiano derivanti dal superamento del  tetto  di  spesa  per
dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017,  2018,  certificato
dal decreto del Ministero della salute di concerto con  il  Ministero
dell'economia e delle finanze del  6  luglio  2022  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022  -  Serie  generale  -  n.  216.
Decreto del Ministero della salute 6 ottobre 2022,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 2022, n. 251.  Definizione  dell'elenco
delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette a  ripiano  e
dei relativi  importi»,  unitamente  all'elenco  di  cui  all.  A  al
medesimo decreto, nella parte in cui si prevede l'importo di  ripiano
pretesamente addebitato a Servizi Ospedalieri S.p.a., nonche' di ogni
atto presupposto, consequenziale  o  comunque  connesso,  anche  allo
stato non conosciuto, tra i quali, per quanto occorrer possa e  senza
pretesa di completezza: nota dell'Area sanita' e sociale 24  novembre
2022  (prot.  regionale  n.  544830);  «Deliberazioni  dei  direttori
generali degli enti del Servizio sanitario regionale, agli atti delle
strutture competenti dell'Area sanita' e sociale, con  cui  e'  stato
validato e certificato il fatturato relativo all'anno di  riferimento
per singola azienda di dispositivi medici», alle quali fa riferimento
il suddetto decreto 13 dicembre 2022; nota di Azienda Zero  prot.  n.
34255 del 7 dicembre 2022; modello CE consolidato regionale  per  gli
anni 2015, 2016, 2017  e  2018,  con  riguardo  alla  voce  «BA0210 -
Dispositivi medici»; vi)  con  riferimento  alla  Regione  Lombardia,
della nota della Direzione generale welfare 14 novembre 2022  recante
«Ripiano superamento del tetto di  spesa  dei  dispositivi  medici  a
livello nazionale e regionale per gli anni 2015,2016,2017 e  2018»  e
del relativo allegato, nella parte in cui  si  prevede  l'importo  di
ripiano pretesamente addebitato a Servizi Ospedalieri S.p.a., nonche'
di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque  connesso,  anche
allo stato non conosciuto, tra i quali, senza pretesa di  completezza
e per quanto occorrer possa: DDG  dell'ASST  Ovest  Milanese  n.  250
dell'8 agosto 2019; - DDG dell'ASST dei Laghi n. 513  del  26  agosto
2019; DDG dell'ASST della Valle Olona n. 932 del 26 agosto 2019;  DDG
dell'ASST Lariana n. 793 del 29 agosto 2019; DDG dell'ASST Valtellina
e Alto Lario n. 622 del 22 agosto 2019;  DDG  dell'ASST  Lecco  s.n.;
modello CE consolidato regionale per gli  anni  2015,  2016,  2017  e
2018, con riguardo alla voce «BA0210 - Dispositivi medici». 
    Con i secondi motivi aggiunti 
      per l'annullamento: 
        i) con  riferimento  alla  Regione  Toscana:  dell'elenco  di
fatture inviate da ESTAR a mezzo PEC in data 16 gennaio 2023;   della
nota dell'Azienda USL Toscana Sud-Est 19 gennaio 2023, unitamente  ai
documenti allegati, inviata  a  mezzo  PEC  in  pari  data;  ii)  con
riferimento alla Regione Veneto: della nota 26 gennaio 2023 (prot. n.
18230) dell'Azienda  ULSS  3  Serenissima,  unitamente  ai  documenti
allegati, inviati a mezzo PEC in pari data;  della  nota  25  gennaio
2023 (prot. n. 4643) e della nota 26 gennaio  2023  (prot.  n.  4807)
dell'Azienda  ULSS  4  Veneto  Orientale,  unitamente  ai   documenti
allegati, inviati a mezzo PEC in pari data; iii) con riferimento alla
Regione  Abruzzo:  della  nota  14  febbraio   2023   (prot.   15221)
dell'A.U.S.L. 4 Teramo, unitamente ai documenti allegati,  inviata  a
mezzo PEC in data 17 febbraio 2023. 
    Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Visti gli atti di costituzione in giudizio  del  Ministero  della
salute, del Ministero dell'economia e delle  finanze,  della  Regione
Toscana, della Provincia autonoma di Bolzano, della  Regione  Veneto,
della Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  e  della  Conferenza
permanente dei rapporti tra Stato regioni e Provincie autonome; 
    Relatore nell'udienza pubblica del  giorno  24  ottobre  2023  la
dott.ssa Claudia Lattanzi e uditi  per  le  parti  i  difensori  come
specificato nel verbale; 
1. I fatti di causa. 
    La ricorrente, azienda fornitrice di dispositivi  medici  per  il
Servizio sanitario nazionale (d'ora in poi solo SSN), ha impugnato  i
provvedimenti di cui in epigrafe, con  cui  sono  stati  stabiliti  i
tetti di spesa a livello nazionale e  regionale,  per  le  annualita'
2015-2018, per l'acquisto dei dispositivi medici ed e' stato previsto
che l'eventuale superamento del tetto di spesa regionale e' a  carico
delle aziende fornitrici di dispositivi medici. 
    Con motivi aggiunti, la ricorrente ha impugnato  i  provvedimenti
regionali con i quali, sono stati adottati i provvedimenti  attuativi
dell'art.  9-ter  del  decreto-legge  19  giugno  2015,  n.  78,  per
procedere al ripiano dello sforamento del tetto  di  spesa  a  carico
delle aziende fornitrici. 
    La ricorrente ha dedotto, oltre a plurime censure in via diretta,
anche vari profili di illegittimita' costituzionale. 
    In particolare, l'art. 17, comma 1, lettera c), del decreto-legge
n. 98 del 2011 ha previsto - con decorrenza dal primo gennaio 2013  -
che la spesa sostenuta dal SSN per l'acquisto dei dispositivi  medici
avrebbe dovuto essere fissata entro un tetto a livello nazionale e un
tetto a livello di ogni singola regione. 
    Il valore assoluto dell'onere a carico del SSN per l'acquisto dei
dispositivi medici, a  livello  nazionale  e  per  ciascuna  regione,
avrebbe dovuto essere  annualmente  determinato  dal  Ministro  della
salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le
regioni avrebbero  dovuto  monitorare  l'andamento  della  spesa  per
acquisto dei dispositivi medici: l'eventuale superamento del predetto
valore sarebbe stato recuperato interamente a  carico  della  regione
attraverso misure di contenimento della spesa sanitaria  regionale  o
con  misure  di  copertura  a  carico  di  altre  voci  del  bilancio
regionale. 
    Successivamente, l'art. 9-ter del decreto-legge n. 78 del 2015 ha
stabilito,  per  quanto  di  interesse  in  questa  sede,   che   «9.
L'eventuale superamento del tetto di spesa regionale di cui al  comma
8, come certificato dal decreto ministeriale ivi previsto, e' posto a
carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici per  una  quota
complessiva pari al 40 per cento nell'anno  2015,  al  45  per  cento
nell'anno 2016 e al 50 per cento a decorrere dall'anno 2017. Ciascuna
azienda fornitrice concorre alle predette quote di ripiano in  misura
pari all'incidenza percentuale del proprio fatturato sul totale della
spesa per l'acquisto di dispositivi  medici  a  carico  del  Servizio
sanitario  regionale.  Le  modalita'  procedurali  del  ripiano  sono
definite, su  proposta  del  Ministero  della  salute,  con  apposito
accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano». 
    Il decreto-legge n.  115  del  2022  ha  introdotto,  nell'ambito
dell'art. 9-ter di cui, il comma 9-bis, per il quale «In deroga  alle
disposizioni di cui all'ultimo periodo del comma 9 e limitatamente al
ripiano dell'eventuale superamento del tetto di spesa  regionale  per
gli anni 2015, 2016, 2017  e  2018  dichiarato  con  il  decreto  del
Ministro della salute di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze di cui al comma 8, le regioni e  le  province  autonome
definiscono con proprio  provvedimento,  da  adottare  entro  novanta
giorni dalla data di pubblicazione del predetto decreto ministeriale,
l'elenco delle aziende fornitrici soggette  al  ripiano  per  ciascun
anno, previa verifica della documentazione  contabile  anche  per  il
tramite degli enti del servizio sanitario regionale. Con decreto  del
Ministero della  salute  da  adottarsi  d'intesa  con  la  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano entro trenta  giorni  dalla  data  di
pubblicazione del decreto ministeriale di cui al primo periodo,  sono
adottate  le  linee   guida   propedeutiche   alla   emanazione   dei
provvedimenti regionali e provinciali». 
    Il Ministero della salute, con decreto  del  6  luglio  2022,  ha
individuato i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per
gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, fissando per ciascuno dei  predetti
anni il predetto tetto per tutte le regioni al  4,4%  del  fabbisogno
sanitario regionale standard. 
    Infine, con decreto  del  6  ottobre  2022,  il  Ministero  della
salute, a seguito dell'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, ha
adottato le linee propedeutiche per  l'emanazione  dei  provvedimenti
regionali di  recupero  dei  relativi  importi  nei  confronti  delle
singole aziende fornitrici. 
    L'esecutivita'  dei  provvedimenti  impugnati  nel   ricorso   in
trattazione  e'  stata  sospesa,  in  via  interinale,  con  apposita
ordinanza cautelare i  cui  effetti  si  intendono  confermati  nella
presente sede,  nelle  more  della  delibazione  della  questione  di
costituzionalita'. 
2. - La rilevanza della questione. 
    E'  opinione  del  Tribunale  amministrativo  regionale  che  sia
rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 9-ter del decreto-legge n. 78 del 2015,  per
contrasto con gli articoli 3, 23, 41 e 117 della Costituzione. 
    La norma in questione, per la  sua  chiarezza  testuale,  non  si
presta a interpretazioni  adeguatrici,  comportando  il  rigetto  del
ricorso, con conseguente obbligo di parte ricorrente di provvedere al
ripianamento del tetto di spesa con pagamento delle  somme  richieste
dalle regioni. 
3. - La non manifesta infondatezza della questione. 
    3.1. La Corte costituzionale  si  e'  gia'  pronunciata,  con  la
sentenza n. 70 del 2017, sulla  legittimita'  dell'istituto  del  pay
back con riferimento ai farmaci, escludendo il contrasto con l'art. 3
della Costituzione  in  quanto  la  ratio  della   disposizione   «e'
espressamente individuata nella finalita' di favorire lo  sviluppo  e
la disponibilita' dei farmaci innovativi, in un contesto  di  risorse
limitate»  con  la   conseguenza   che   «la   compartecipazione   al
ripianamento  della   spesa   per   l'innovazione   farmaceutica   e'
suscettibile di  tradursi  in  un  incentivo  ad  investire  in  tale
innovazione». 
    Nel caso in esame, invece,  il  legislatore  non  ha  individuato
alcuna finalita' precisa che legittima la disposizione  impugnata  se
non quella di ripianare il disavanzo sanitario. 
    Inoltre,  diversamente  da  quanto  avviene  per  il   pay   back
farmaceutico, l'acquisto dei dispositivi medici - il cui  fabbisogno,
e quindi l'entita' della fornitura, e' determinato in via unilaterale
da parte dell'amministrazione - avviene all'esito di gare pubbliche e
il prezzo e' il risultato della libera concorrenza tra le aziende che
vi partecipano. 
    3.2. Nella vicenda di cui trattasi, si dubita del contrasto della
disposizione normativa in questione con l'art. 41 della Costituzione,
ritenendosi che sia stato delineato  un  sistema  nel  suo  complesso
irragionevole,  in  quanto   comprime   l'attivita'   imprenditoriale
attraverso prescrizioni eccessive, non considerando  che  le  imprese
hanno  partecipato  a  gare  pubbliche  ove  vige  un   criterio   di
sostenibilita' dell'offerta in base  al  quale  i  ribassi  proposti,
proprio al  fine  di  assicurare  la  serieta'  dell'offerta,  devono
risultare sostenibili in termini di margine di guadagno. 
    In particolare, il sistema, per come delineato dalla normativa di
cui trattasi, prevede che: 
      le regioni, nonostante vi sia la  fissazione  di  un  tetto  di
spesa regionale predeterminato sulla base  di  criteri  indicati  dal
legislatore, possono acquistare i dispositivi medici anche  superando
il predetto tetto di spesa; 
      le aziende fornitrici dei dispositivi  medici  non  partecipano
alla determinazione  del  predetto  tetto  di  spesa  e  non  possono
controllare in alcun modo un eventuale superamento di questo da parte
delle regioni; 
      il   fabbisogno   dei   dispositivi   medici    e'    stabilito
unilateralmente  dagli  enti  del  SSR  che  bandiscono  le  gare   e
aggiudicano la fornitura all'esito di una procedura concorrenziale; 
      le aziende fornitrici sono chiamate a ripianare  pro  quota  lo
scostamento  dal  tetto  di  spesa  regionale   per   l'acquisto   di
dispositivi medici che e' stato fissato a distanza di anni; 
      le aziende fornitrici hanno calcolato il prezzo da proporre  in
sede di gara in base ai costi di produzione e  al  margine  di  utile
atteso, senza poter preventivamente quantificare in  concreto  e  nel
suo  esatto  ammontare  l'impatto   economico   che   avrebbe   avuto
l'applicazione della normativa sul pay back. 
    In tal modo vengono  erosi  gli  utili,  senza  la  garanzia  che
permanga un minimo ragionevole margine di utile e  addirittura  senza
che siano coperti i costi  (atteso  che  la  norma,  per  determinare
l'ammontare del ripiano, fa riferimento al fatturato e non invece  al
margine di utile). 
    Inoltre, il legislatore ha fissato il tetto  regionale  di  spesa
annuale per l'acquisito dei dispositivi medici, con riferimento  agli
anni 2015, 2016, 2017 e 2018, solo  con  il  decreto  ministeriale  6
luglio 2022 e, pertanto, quando il periodo di riferimento era  oramai
interamente decorso. 
    Le regioni hanno, quindi,  acquistato  i  dispositivi  medici  in
questione senza poter  avere  come  riferimento  un  tetto  di  spesa
regionale predefinito, mentre le aziende  fornitrici  di  dispositivi
medici hanno partecipato  alle  gare  indette  dalle  amministrazioni
regionali  senza  poter  prevedere  quale  sarebbe  stato   l'impegno
economico loro richiesto in conseguenza del pay back  e  senza  poter
formulare in alcun modo un'offerta economica che tenesse conto  degli
effettivi  costi  da  sostenere  con  riferimento  a   ogni   singola
fornitura. 
    Tutto cio' determina un ingiustificato sacrificio dell'iniziativa
economica privata, la cui  limitazione  puo'  considerarsi  legittima
solo se il bilanciamento tra lo svolgimento dell'iniziativa economica
privata e la salvaguardia dell'utilita' sociale risponde ai  principi
di ragionevolezza e proporzionalita' e non e' perseguita  con  misure
incongrue. 
    E' stato infatti precisato che «gli interventi  del  legislatore,
pur potendo incidere sull'organizzazione  dell'impresa  privata,  non
possono perseguire l'utilita'  sociale  con  prescrizioni  eccessive,
tali da  "condizionare  le  scelte  imprenditoriali  in  grado  cosi'
elevato   da   indurre    sostanzialmente    la    funzionalizzazione
dell'attivita' economica [...], sacrificandone le opzioni di fondo  o
restringendone in rigidi confini lo spazio e l'oggetto  delle  stesse
scelte organizzative"  (sentenza  n.  548  del  1990)  o  in  maniera
arbitraria  e  con  misure  palesemente  incongrue»  (sentenza  Corte
costituzionale n. 113 del 2022). 
    3.3. Le disposizioni normative di cui trattasi appaiono, inoltre,
violare anche gli articoli 3 e  117,  comma  1,  della  Costituzione,
quest'ultimo in relazione all'art. 1 del Protocollo addizionale  alla
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
liberta' fondamentali  (CEDU),  sotto  il  profilo  dell'affidamento,
della ragionevolezza e dell'irretroattivita', in quanto la previsione
dei tetti regionali di spesa e la conseguente  quantificazione  della
quota complessiva di ripiano posta a carico delle aziende  fornitrici
determinano  una  compromissione  sostanziale  dell'utile   calcolato
dall'azienda al momento della partecipazione alle gare indette  dalle
regioni, potendo anche causare l'azzeramento di detto utile. 
    L'art. 9- ter  non  ha  consentito  alle  aziende  fornitrici  di
individuare in modo chiaro e preciso la  prestazione  economica  loro
richiesta in concreto in sede di gara, in  quanto  non  solo  non  e'
stato previamente determinato il tetto regionale  di  spesa,  ma  non
sono state indicate puntualmente neanche le modalita' di  calcolo  di
questo, determinandosi di conseguenza  un'incertezza  del  sinallagma
contrattuale. 
    La giurisprudenza della Corte di  giustizia  dell'Unione  europea
afferma costantemente che il principio  della  certezza  del  diritto
esige che una normativa che possa comportare conseguenze svantaggiose
per i privati sia chiara e precisa e  che  la  sua  applicazione  sia
prevedibile per  gli  amministrati  (Corte,  Terza  sezione,  del  12
dicembre 2013, Test Claimants in the Franked Investment Income  Group
Litigation, in C- 362/12 e Corte, Grande Sezione, del 7 giugno  2005,
Vereniging voor Energie, Milieu en  Waterin,  in  C-17/03,  ma  anche
Corte, Terza Sezione, sentenza 10 settembre 2009,  Plantanol  GmbH  &
comma KG, in C-201/08). 
    E' poi da rilevare, che il comma 8  dell'art.  9-ter,  nella  sua
versione originaria, vigente sino al 31 dicembre 2018, disponeva  che
«Con decreto del Ministro della salute, di concerto con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30  settembre  di
ogni anno, e' certificato in via provvisoria l'eventuale  superamento
del tetto di spesa a livello nazionale e regionale di cui al comma 1,
lettera b), per l'acquisto di dispositivi medici, sulla base dei dati
di consuntivo relativi all'anno precedente, rilevati dalle specifiche
voci  di  costo  riportate  nei  modelli  di  rilevazione   economica
consolidati regionali CE, di cui al decreto del Ministro della salute
15 giugno 2012, pubblicato nel supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, salvo conguaglio da  certificare
con  il  decreto  da  adottare  entro  il  30   settembre   dell'anno
successivo,  sulla  base  dei  dati  di   consuntivo   dell'anno   di
riferimento». 
    Tuttavia, tale disposizione e' rimasta lettera morta  atteso  che
sino al 2022 non e' stata effettuata alcuna  verifica  sui  tetti  di
spesa, circostanza che ha comportato l'inserimento  del  comma  9-bis
per il quale «In deroga alle disposizioni di cui  all'ultimo  periodo
del comma 9 e limitatamente al ripiano dell'eventuale superamento del
tetto di spesa regionale  per  gli  anni  2015,  2016,  2017  e  2018
dichiarato con il decreto del Ministro della salute di  concerto  con
il Ministro dell'economia e delle finanze  di  cui  al  comma  8,  le
regioni e le province autonome definiscono con proprio provvedimento,
da adottare entro novanta giorni  dalla  data  di  pubblicazione  del
predetto decreto  ministeriale,  l'elenco  delle  aziende  fornitrici
soggette  al  ripiano  per  ciascun  anno,  previa   verifica   della
documentazione contabile anche per il tramite degli enti del servizio
sanitario regionale.  Con  decreto  del  Ministero  della  salute  da
adottarsi d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro
trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale di
cui al primo periodo, sono adottate le linee guida propedeutiche alla
emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali». 
    Tale  previsione  normativa,  intervenuta  nel  2022  e  volta  a
definire il tetto di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017  e
2018,  appare   violativa   dei   profili   dell'affidamento,   della
ragionevolezza e dell'irretroattivita', atteso che va ad incidere  su
rapporti contrattuali gia' chiusi, le cui condizioni contrattuali  si
erano cristallizzate nei contratti gia'  da  tempo  conclusi  tra  le
parti. 
    3.4. La norma  in  esame  appare  altresi'  in  contrasto  con  i
parametri costituzionali di cui all'art. 23 della Costituzione. 
    Il  prelievo  economico  disposto  sul  fatturato  delle  aziende
fornitrici  puo'  essere  inquadrato  nel  genus  delle   prestazioni
patrimoniali imposte  per  legge  senza  la  volonta'  della  persona
destinataria, di cui  all'art.  23  della  Costituzione,  non  avendo
invece natura tributaria. 
    La  destinazione  difatti  resta  quella  sanitaria  atteso   che
garantisce il mantenimento dei  prelievi  economici  -disposti  anche
attraverso la compensazione - all'interno  del  SSR  (cfr.  il  comma
9-bis dell'art. 9-ter del decreto-legge n.  78  del  2015,  conv.  in
legge n. 125 del 2015, introdotto dal decreto-legge n. 115  del  2022
che dispone che «Le regioni e  le  province  autonome  effettuano  le
conseguenti iscrizioni sul bilancio del settore sanitario 2022... »). 
    Tuttavia si tratta di  un'imposizione  patrimoniale  adottata  in
assenza della  previsione  a  livello  legislativo  di  «specifici  e
vincolanti   criteri   direttivi,   idonei    ad    indirizzare    la
discrezionalita'  amministrativa  nella  fase  di  attuazione   della
normativa primaria» (sentenza Corte costituzionale n. 83 del 2015). 
    In  particolare,  rimangono  indeterminati  i  criteri   per   la
fissazione da parte delle  amministrazioni  dei  tetti  regionali  di
spesa; inoltre sono del tutto assenti criteri idonei a considerare la
molteplicita' e la diversita' dei dispositivi medici da ricomprendere
nel calcolo dell'ammontare complessivo della spesa rilevante ai  fini
del pay  back  di  cui  trattasi  e  conseguentemente  della  diversa
tipologia dei destinatari dell'imposizione. 
    Inoltre, l'indeterminatezza sui criteri concreti da  seguire  per
la fissazione del tetto regionale e'  ancora  piu'  evidente  ove  si
consideri che il mercato  dei  dispositivi  medici  e'  vastissimo  e
ricomprende  beni  tra  loro  notevolmente  diversi  e  tipologie  di
fornitura disparate, tanto da far ritenere di essere in  presenza  di
mercati  diversi,  in  quanto  rispondenti  a  dinamiche  e   logiche
differenti. 
    Di tale diversita' il legislatore non si e', tuttavia, curato  in
alcun  modo  lasciando  conseguentemente   in   maniera   del   tutto
irragionevole un amplissimo potere all'amministrazione  al  riguardo,
la quale, a sua volta, non si e' preoccupata di calibrarlo in ragione
della diversita' dei beni forniti. 
    La giurisprudenza costituzionale ha precisato che la  prestazione
patrimoniale  imposta  puo'  ritenersi  costituzionalmente  legittima
anche quando la legge non ne stabilisce compiutamente gli estremi, ma
ne demanda la determinazione al potere esecutivo, purche', in  questo
caso, indichi i criteri e i limiti idonei a circoscrivere l'esercizio
di tale potere. La norma contenuta nell'art. 23  della  Costituzione,
infatti, essendo stabilita a garanzia  della  liberta'  e  proprieta'
individuale, esige che la stessa disposizione legislativa, che impone
la prestazione, indichi i criteri limitativi  della  discrezionalita'
del potere esecutivo (in tal senso sentenza Corte  costituzionale  n.
70 del 1960). E cio', come si e' visto, nel  caso  in  esame  non  e'
invece avvenuto. 
    Deve poi rilevarsi che la norma in questione dovrebbe trovare  la
sua ratio nella corresponsabilizzazione delle aziende fornitrici  che
traggono vantaggio dalle forniture agli enti del  SSN  attraverso  la
loro compartecipazione agli oneri derivanti dal superamento dei tetti
regionali di spesa. 
    Tuttavia, la norma in questione per determinare  l'ammontare  del
ripiano fa riferimento  al  fatturato  e  non  al  margine  di  utile
colpendo in questo modo l'intero reddito dell'impresa,  mancando  del
tutto la predisposizione di un meccanismo  che  consenta  di  tassare
separatamente e piu' severamente solo l'eventuale  parte  di  reddito
suppletivo  connessa  alla  posizione   privilegiata   dell'attivita'
esercitata con la pubblica amministrazione. 
    Per altro verso, anche la stessa previsione in quanto operante  a
regime e pertanto senza che alcun limite temporale sia stato posto al
sistema di contribuzione cosi' introdotto si pone in contrasto con la
previsione di cui all'art. 23 della Costituzione. 
    Infatti, la richiamata giurisprudenza della Corte  costituzionale
e'  costante  nel  giustificare  temporanei   interventi   impositivi
differenziati,  volti  a   richiedere   un   particolare   contributo
solidaristico a soggetti privilegiati, in circostanze eccezionali. 
    Invece la norma censurata non e' contenuta in un  arco  temporale
predeterminato, ne' il legislatore  ha  provveduto  a  corredarla  di
strumenti finalizzati a verificare il perdurare della  necessita'  di
una   siffatta   compartecipazione,   determinando   conseguentemente
un'imposizione strutturale, da applicarsi a partire dal  2015,  senza
limiti di tempo. 
4. Conclusioni. 
    Il presente giudizio va  quindi  sospeso,  con  trasmissione,  ai
sensi dell'art. 23 della legge n.  87/1953,  degli  atti  alla  Corte
costituzionale, affinche'  decida  della  questione  di  legittimita'
costituzionale che, con la  presente  ordinanza,  incidentalmente  si
pone. Devono essere infine ordinati gli adempimenti di  notificazione
e di comunicazione della presente ordinanza, nei modi e  nei  termini
indicati nel dispositivo.