LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DEL PIEMONTE 
                              Sezione 1 
 
    Riunita in udienza l'11 dicembre  2023  alle  ore  15,30  con  la
seguente composizione collegiale: 
      Giusta Maurizia, Presidente; 
      Rinaldi Ettore, relatore; 
      Leotta Ferdinando Francesco, Giudice; 
    in data 11 dicembre 2023 ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza
sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 479/2023; 
    proposto da Seminario Vescovile di Novara - 00215640038; 
    difeso da: 
      Lorenzo Bertaggia - BRTLNZ47H08D337N; 
      Filippo Lattanzio - LTTFPP82P11F952R; 
      Davide Maggi - MGGDVD65T20F952Y; 
    ed           elettivamente           domiciliato           presso
avvlorenzobertaggia@pec.ordineavvocatinovara.it; 
    contro:  Comune  di  Novara,  elettivamente  domiciliato   presso
rovetta.lorena@cert.comune.novara.it; 
    Avente ad oggetto l'impugnazione di: 
      pronuncia  sentenza  n.  195/2015  emessa   dalla   Commissione
Tributaria Provinciale di Novara -  Sezione  1  e  pubblicata  il  15
giugno 2015. 
    Atti impositivi: 
      avviso di accertamento n. 161 I.C.I.; 
      avviso di accertamento n. 161 I.C.I. 2007; 
      avviso di accertamento n. 309 I.C.I. 2008; 
      avviso di accertamento n. 164 I.C.I. 2009; 
      avviso di accertamento n. 121 I.C.I. 2010; 
      avviso di accertamento n. 57 I.C.I. 2011; 
      ingiunzione PAG n. 55 I.C.I. 2006; 
      ingiunzione PAG n. 55 I.C.I. 2007; 
      ingiunzione PAG n. 55 I.C.I. 2008; 
      ingiunzione PAG n. 55 I.C.I. 2009; 
      ingiunzione PAG n. 55 I.C.I. 2010; 
      ingiunzione PAG n. 55 I.C.I. 2011; 
    sull'istanza di riassunzione dell'appello n.  488/2023,  proposto
da Seminario Vescovile di Novara - 00215640038; 
    difeso da: 
      Lorenzo Bertaggia - BRTLNZ47H08D337N; 
      Filippo Lattanzio - LTTFPP82P11F952R; 
      Davide Maggi - MGGDVD65T20F952Y: 
    ed           elettivamente           domiciliato           presso
avvlorenzobertaggia@pec.ordineavvocatinovara.it; 
    contro:  Comune  di  Novara,  elettivamente  domiciliato   presso
rovetta.lorena@cert.comune.novara.it 
    Avente ad oggetto l'impugnazione di: 
      pronuncia  sentenza  n.  371/2014  emessa   dalla   Commissione
Tributaria Provinciale di Novara e pubblicata il 2 dicembre 2014. 
    Atti impositivi: 
      avviso di accertamento n. 89 I.C.I. 2005; 
      avviso di accertamento n. 108 I.C.I. 2006; 
      a seguito di discussione in pubblica udienza. 
 
                     Elementi in fatto e diritto 
 
Conclusioni ricorso in riassunzione 
    In via pregiudiziale:  visto  l'art.  134  della  Costituzione  e
l'art. 23, legge  11  marzo  1953,  n.  87,  accertare  e  dichiarare
rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita'
costituzionale del combinato disposto  degli  articoli  2  e  7,  del
decreto legislativo n. 504/1992, per contrasto con l'art. 7, comma 3,
dell'Accordo di modifica al Concordato Lateranense, ratificato con il
relativo protocollo addizionale del 18 febbraio 1984 dalla Repubblica
italiana, con la legge 24 marzo 1985, n. 121, nella misura in cui gli
articoli 2 e 7 del decreto  legislativo  n.  504/1992,  in  combinato
disposto tra di loro, siano interpretati in modo tale  da  sottoporre
ad ICI immobili o parti di  immobili  effettivamente  destinati  alla
religione  e  al  culto,  anche   in   ipotesi   di   loro   unitario
accatastamento, in violazione degli obblighi assunti dalla Repubblica
italiana con la  ratifica  dell'Accordo  di  modifica  al  Concordato
Lateranense, ai  sensi  degli  articoli  7  e  117,  comma  1,  della
Costituzione della Repubblica italiana, e per  l'effetto,  sospendere
il presente procedimento, e trasmettere gli atti  del  giudizio  alla
Corte  costituzionale  per  le  declaratorie  di  competenza,  previa
notifica  dell'ordinanza  di  rimessione  alle  parti  del   presente
giudizio e al Presidente del Consiglio dei  ministri,  e  contestuale
comunicazione dell'ordinanza di rimessione ai  Presidenti  delle  due
Camere del Parlamento, ai sensi dell'art. 23, legge n. 87/1953. 
    Nel merito: qualora Codesta Ill.ma Corte ritenga invece possibile
procedere ad un interpretazione conforme a Costituzione, ovvero  agli
obblighi internazionali assunti  dalla  Repubblica  italiana  con  la
ratifica dell'Accordo di modifica al Concordato Lateranense, ai sensi
degli articoli 7 e 117, comma 1, della Costituzione della  Repubblica
italiana, accertare e dichiarare la violazione e/o falsa applicazione
delle norme tributarie oggetto della materia del  contendere,  e  per
l'effetto  annullare  gli  avvisi   di   accertamento   ICI   nonche'
l'ingiunzione ICI emessi dal  Comune  di  Novara  nei  confronti  del
Seminario Vescovile, nonche' ogni altro atto connesso,  prodromico  o
successivo, nella parte  in  cui  pretendono  di  sottoporre  ad  ICI
immobili  e/o   parti   di   immobili   beneficiarie   dell'esenzione
dell'imposta, ai sensi dell'art. 7,  comma  1,  lettera  i),  decreto
legislativo n. 504/1992, per le  ragioni  meglio  esposte  nell'atto;
annullare  o  comunque  rideterminare  in   funzione   dell'eventuale
annullamento parziale  degli  avvisi  di  accertamento,  le  sanzioni
tributarie irrogate con gli atti impugnati. Il tutto  con  il  favore
delle spese, dei diritti e degli onorari del giudizio. 
Svolgimento del processo 
    Il presente giudizio verte sulla imponibilita' ICI di un immobile
di proprieta' del Seminario Vescovile, sito in Novara, alla via Monte
San Gabriele nn. 58/60,  storica  sede  del  Seminario  diocesano,  e
destinato, sin dalla sua edificazione, alla formazione dei sacerdoti.
Nel corso del tempo, una parte distinta dell'immobile  di  via  Monte
San Gabriele, di 687 mq (l'intero edificio ha una superfice catastale
complessiva di 12.322 mq)  e'  stata  destinata  alle  attivita'  del
Ginnasio-Liceo classico paritario. In epoca successiva  due  distinte
porzioni dell'immobile, di complessivi 913 mq, sono  state  locate  a
terzi. 
    Negli avvisi di accertamento impugnati il  Comune  di  Novara  ha
sottoposto ad ICI l'intero immobile, compresa la porzione (avente una
superficie catastale di mq 11409 su complessivi mq  12332)  destinata
al culto e alla formazione dei religiosi. 
    Sul piano soggettivo, il Seminario Vescovile di Novara e' un Ente
ecclesiastico, ai fini tributari, il Seminario  Vescovile  e'  quindi
classificato  tra  gli  enti  di  beneficienza  e  di  istruzione   e
formazione del clero che svolgono le attivita' di cui alla  legge  n.
222/1985. 
    Il regime fiscale ICI e' dettato, negli anni accertati, dall'art.
7,  comma  1,  lett.  i),  decreto  legislativo  n.   504/1992,   che
stabilisce: «sono esenti dall'imposta: i) gli immobili utilizzati dai
soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettera  c),  del  testo  unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917  e  successive  modificazioni,
destinati esclusivamente allo svolgimento di attivita' assistenziali,
previdenziali,   sanitarie,   didattiche,    ricettive,    culturali,
ricreative e sportive, nonche' delle attivita' di  cui  all'art.  16,
lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222 [«agli  effetti  delle
leggi civili si considerano comunque: a) attivita' di religione o  di
culto quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime,
alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi  missionari,  alla
catechesi, all'educazione cristiana»]». 
    Sul piano oggettivo, e' pacifico  che  negli  anni  2005-2011  il
compendio immobiliare di via Monte San Gabriele di Novara nn.  58/60,
era destinato in via principale alle attivita' di Scuola superiore di
Scienze Teologiche, a cui era affiancato un Liceo classico parificato
(attivita' poi cessata dall'anno 2008),  una  parte  residuale  della
struttura, era invece locata alla Dedalo Soc. Coop. a r.l., esercente
attivita' di scuola musicale ed  alla  Emmeffenet  s.n.c.,  esercente
attivita' di consulenza informatica. 
    Con gli avvisi di accertamento impugnati dal Seminario Vescovile,
il Comune di Novara ha inteso assoggettare ad ICI l'intera superficie
dello  stabile -  compresa  la  parte  destinata  al  culto  e   alla
formazione dei religiosi. 
    Con distinti ricorsi alla Commissione Tributaria  Provinciale  di
Novara il Seminario ha quindi impugnato  gli  avvisi  notificati  dal
Comune, contestando la nullita' degli stessi per omessa, carente  e/o
apparente motivazione,  la  violazione  e  falsa  applicazione  della
disciplina  sull'ICI,  ed  in  particolare  della   norma   contenuta
nell'art. 7, decreto legislativo n. 504/1992, nonche' la  illegittima
applicazione delle sanzioni tributarie, in violazione di legge. 
    La  Commissione  Tributaria  Provinciale  acquisiva  dall'Agenzia
delle Entrate - Ufficio  del  Territorio  di  Novara,  una  relazione
tecnica, richiamata nella sentenza della Commissione,  con  la  quale
l'amministrazione  ha   chiarito   quali   fossero   le   consistenze
immobiliari destinate alle attivita' didattiche proprie del Seminario
e quelle locate a terzi. Con la  propria  relazione  l'Agenzia  delle
Entrate ha anche chiarito che l'unita' immobiliare di via  Monte  San
Gabriele oggetto del presente contenzioso era frazionata  in  quattro
distinte  aree,  registrate  in  banca  dati,   ancor   prima   della
presentazione della variazione Do.C.Fa. protocollo n.  21626  del  15
febbraio 2012. 
    Con la sentenza n. 371/03/14 depositata il 2  dicembre  2014,  la
Commissione Tributaria Provinciale di Novara, ha accolto  il  ricorso
(annualita' 2005 e 2006) e per l'effetto limitato il  recupero  della
maggiore ICI alle sole consistenze  immobiliari  risultate  locate  a
terzi e secondo le  rendite  catastali  comunicate  dall'Agenzia  del
Territorio. 
    Con la sentenza n. 195/01/15 depositata il  15  giugno  2015,  la
Commissione Tributaria  Provinciale  di  Novara,  prima  sezione,  ha
accolto i ricorsi riuniti annullando gli accertamenti  per  gli  anni
dal 2007 al 2011. 
    Avverso tali decisioni presentava appello con  distinti  atti  il
Comune  di  Novara,  ribadendo  la  legittimita'  degli   avvisi   di
accertamento e censurando la disapplicazione delle sanzioni. 
    Con la sentenza n.  565/4/17  depositata  il  6  aprile  2017  la
Commissione  Tributaria  Regionale  di  Torino,  quarta  sezione,  in
parziale riforma della decisione appellata disponeva il recupero  del
tributo sulla parte dell'immobile destinata  al  liceo  classico,  da
calcolarsi  sulla  rendita  catastale  di  euro  5.603,09  comunicata
dall'Agenzia del Territorio, con conseguente  rideterminazione  delle
sanzioni per l'anno 2005, confermando la decisione appellata  per  il
resto, spese compensate. 
    Con la sentenza n. 262/02/18  depositata  il  2  marzo  2018,  la
Commissione Tributaria Regionale di Torino, in parziale riforma della
decisione appellata (annualita' 2007/2011), disponeva il recupero del
tributo sulla parte dell'immobile destinata  al  liceo  classico,  da
calcolarsi  sulla  rendita  catastale  di  euro  5.603,09  comunicata
dall'Agenzia del Territorio, con conseguente  rideterminazione  delle
sanzioni sulla base dei soli recuperi d'imposta ammessi,  confermando
la decisione appellata per il resto, spese compensate. 
    Avverso tali sentenze il Comune di  Novara  ha  proposto  ricorso
principale per cassazione, articolato  su  sette  motivi,  nei  quali
sostanzialmente contestava, la non imponibilita' ICI delle  superfici
dell'immobile destinate al culto  e  alla  formazione  dei  religiosi
accertata dalla sentenza impugnata. 
    La Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 4923/2023  (annualita'
2007/2011), pubblicata mediante deposito in data 16 febbraio 2023, ha
ritenuto doversi riformare la decisione impugnata anche  nella  parte
in cui aveva escluso l'imponibilita' ICI della porzione dell'immobile
destinata al culto e alla formazione  dei  religiosi,  e  questo  sul
presupposto che soltanto con il frazionamento catastale dell'immobile
avvenuto nel 2012 si sarebbe potuto  individuare  le  esatte  rendite
delle  porzioni  dell'immobile  locate,  a  seguito   delle   novita'
introdotte in materia di IMU dal decreto  ministeriale  n.  200/2012;
mentre,  secondo  la  Corte,   nel   regime   ICI   previgente   alla
specificazione operata con il citato decreto ministeriale n. 200/2012
ai sensi dell'art. 91-bis, decreto-legge n. 1/2012, convertito  dalla
legge n. 2712012, l'esenzione ICI  prevista  dall'art.  7,  comma  1,
lett. i), decreto  legislativo  n.  504/1992,  non  potrebbe  trovare
applicazione qualora anche  una  parte  residuale  della  superficie,
unitariamente accatastata, fosse destinata ad usi diversi  da  quelli
beneficiari dell'esenzione. 
    Si riporta uno stralcio della motivazione della  ordinanza  della
Suprema Corte n. 4923/2023, che ha disposto il  rinvio  del  giudizio
«Diversamente  da  quanto  stabilito  dalla  Commissione   Tributaria
Regionale, nelle annualita' in questione vigeva un regime  (Ici)  che
non prevedeva la possibilita' di frazionamento impositivo  a  seconda
della diversa destinazione  di  singole  porzioni  ricomprese  in  un
fabbricato unitario per consistenza ed accatastamento  (quale,  nelle
stesse annualita',  quello  del  Seminario).  Come  si  evince  dalla
sentenza impugnata (anche quanto a rievocazione dei fatti di causa  e
degli accertamenti istruttori compiuti  dai  primi  giudici),  emerge
nella presente fattispecie che  le  singole  porzioni  del  complesso
seminariale non rilevavano catastalmente, tanto  che  la  Commissione
Tributaria Provinciale diede incarico all'agenzia del  territorio  di
attribuire la rendita catastale "riferita all'anno 2005  di  ciascuna
delle parti dell'immobile di  via  Monte  San  Gabriele  60"  proprio
perche' - nel 2005 e 2006  -  non  ne  erano  dotate  in  quanto  non
rilevanti catastalmente [...]. E' pur vero che il legislatore  si  e'
poi fatto carico di specificamente  disciplinare  la  fattispecie  di
destinazione   mista   dell'immobile   e   di    sua    proporzionale
imponibilita'; tuttavia, cio' e' accaduto soltanto con l'art.  91-bis
decreto-legge n. 1/12 cit., a  valere  per  annualita'  successive  a
quelle qui dedotte (ancora sottoposte al pregresso regime Ici)». 
    La Corte di Cassazione con  ordinanza  n.  3826/2023,  pubblicata
mediante deposito in data 8 febbraio 2023, per le annualita'  2005  e
2006 ha ritenuto meritevoli di accoglimento le doglianze proposte dal
Comune di Novara con motivazioni identiche a quella  sopra  riportata
per le annualita' 2007/2011. 
    Il Seminario Vescovile di Novara con distinti  atti  di  identico
contenuto  propone  ricorso  in  riassunzione   proponendo   in   via
incidentale questione di illegittimita' costituzionale del  combinato
disposto degli articoli 2 e 7, del decreto legislativo  n.  504/1992,
per contrasto con l'art. 7, comma  3,  dell'Accordo  di  modifica  al
Concordato  Lateranense,  ratificato  con  il   relativo   protocollo
addizionale del 18 febbraio 1984 dalla Repubblica  italiana,  con  la
legge 24 marzo 1985, n. 121, nella misura in cui gli articoli 2  e  7
del decreto legislativo n.  504/1992  si  ritenessero,  in  combinato
disposto tra di loro, sottoporre a  imposizione  tributaria  immobili
destinati ad attivita' di religione  e  di  culto.  Violazione  degli
obblighi  assunti  dalla  Repubblica   italiana   con   la   ratifica
dell'Accordo di modifica al Concordato Lateranense,  ai  sensi  degli
articoli 7 e  117,  comma  1,  della  Costituzione  della  Repubblica
italiana  oltre  che  con  il  principio  di  capacita'  contributiva
affermato  dall'art.  53  della  Costituzione  avendo  l'effetto   di
qualificare come "imponibile" l'intero  immobile  di  proprieta'  del
Seminario Vescovile di Novara, destinato al culto e  alla  formazione
dei  sacerdoti  (per  la  superficie  di  11409  mq  su   12.322   mq
complessivi). 
    Nel nuovo  assetto  dei  reciproci  rapporti  tra  la  Repubblica
italiana e la  Santa  Sede  previsto  da  questo  Accordo,  lo  Stato
italiano e la Santa Sede hanno concordato di escludere  da  qualsiasi
imposizione  fiscale  le  attivita'  di  religione  e  di  culto.  E'
precisamente  l'art.  7,  comma  3,  dell'Accordo  di   modifica   al
Concordato Lateranense a disporre in merito alla neutralita'  fiscale
delle attivita' di religione e di culto: «Agli effetti tributari  gli
enti ecclesiastici aventi fine di religione o di culto, come pure  le
attivita' dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi  fine
di beneficenza o di istruzione. Le attivita'  diverse  da  quelle  di
religione o di culto, svolte dagli enti ecclesiastici, sono soggette,
nel rispetto della struttura e della finalita'  di  tali  enti,  alle
leggi dello Stato concernenti tali attivita' e al  regime  tributario
previsto per  le  medesime».  Tale  previsione,  recepita  sul  piano
interno in forza dell'ordine di esecuzione contenuto nella  legge  n.
121/1985  di  ratifica   del   predetto   Accordo,   e'   chiarissima
nell'escludere da  qualsiasi  imposizione  fiscale  le  attivita'  di
religione e di culto, equiparate alle attivita' di beneficienza. 
    Secondo le previsioni dell'Accordo, sono le attivita' diverse  da
quelle di religione e di culto ad essere  sottoposte  alla  ordinaria
disciplina prevista dalle leggi nazionali, sia sul piano civile  che,
per quanto rileva ai nostri fini, sul piano  tributario.  Dunque,  in
base alle previsioni di un trattato internazionale,  quale  l'Accordo
di modifica dei Patti Lateranensi, ratificato con legge n.  121/1985,
recante ordine di esecuzione del trattato stesso, enti  ed  attivita'
di religione o di culto sono inequivocabilmente sottratti ad  imposte
e tasse da parte dello Stato. 
    Il rango dei trattati nel  diritto  interno.  Prima  della  legge
costituzionale 18 ottobre 2001,  n.  3  la  conformita'  delle  leggi
ordinarie  alle  norme  di  diritto  internazionale   convenzionale -
ovvero, i trattati - era suscettibile di  controllo  da  parte  della
Corte costituzionale soltanto entro i limiti posti dagli articoli  7,
10 e 11 della Costituzione. L'art. 3, n. 1, della  legge  di  riforma
costituzionale del 2001, ha stabilito una  volta  per  tutte  che  la
legislazione statale  deve  esercitarsi  «nel  rispetto  dei  vincoli
internazionali». In tal  modo,  viene  riconosciuta  e  garantita  la
preminenza    sulla    legislazione    ordinaria    degli    obblighi
internazionali, e quindi anche degli obblighi derivanti dai  trattati
internazionali. A chiarimento della  portata  di  tale  riforma  sono
intervenute due sentenze della Corte  costituzionale,  le  cosiddette
«sentenze gemelle», del 22 ottobre 2007, n. 348 e 349. Queste, da  un
lato, hanno confermato quanto stabilito dall'art. 117, comma 1  della
Costituzione  riformato,  dunque,  la   prevalenza   degli   obblighi
internazionali sulla legislazione  ordinaria,  e,  dall'altro,  hanno
mantenuto accentrato il controllo di  costituzionalita'  sulle  norme
internazionali   quando   queste   si   ritengano   contrarie    alla
Costituzione. La Corte costituzionale riconosce infatti al Giudice la
competenza ad interpretare le norme interne  in  modo  conforme  alle
norme internazionali, ma, con la  sentenza  n.  349/2007,  impone  il
rinvio al Consulta «quando il  Giudice  dubiti  della  compatibilita'
della norma interna con la disposizione  convenzionale»,  ovvero  sia
quando non sia possibile applicare la norma  interna  in  conformita'
alla  previsione  del  trattato  internazionale.  Le  norme  pattizie
assumono cosi' il rango di norme «interposte» tra legge  ordinaria  e
Costituzione, diventando parametro di costituzionalita'  delle  leggi
nei limiti del rispetto della Costituzione, ai sensi  dell'art.  117,
comma  1,  della  Costituzione.  La  riconducibilita'  degli  impegni
assunti dallo Stato sul piano internazionale in  via  pattizia  nello
spettro dei «vincoli derivanti  dagli  obblighi  internazionali»,  e'
stato infine confermata dalla legge 5 giugno 2003, n. 131, intitolata
«Disposizioni per  l'adeguamento  dell'ordinamento  della  Repubblica
alla legge costituzionale 18 ottobre 2001,  n.  3».  Il  primo  comma
dell'art. 1 dispone infatti che «costituiscono vincoli alla  potesta'
legislativa dello Stato e delle  Regioni,  ai  sensi  dell'art.  117,
primo comma, della Costituzione,  quelli  derivanti  dalle  norme  di
diritto internazionale generalmente riconosciute di cui  all'art.  10
della Costituzione, da accordi di reciproca limitazione di sovranita'
di cui all'art. 11 della Costituzione, dall'ordinamento comunitario e
dai trattati internazionali». In conclusione, le norme  del  trattato
internazionale, una volta recepite  nel  diritto  interno  attraverso
l'ordine di esecuzione contenuto nella legge di ratifica del trattato
internazionale (ai sensi dell'art. 80 della Costituzione),  finiscono
per collocarsi nel sistema delle fonti in  una  posizione  intermedia
tra norme costituzionali e norme legislative ordinarie. 
    Nella fattispecie odierna qualora il disposto degli articoli 2  e
7 del decreto legislativo n. 504/1992 fosse interpretato in modo tale
da sottoporre ad ICI immobili  o  parti  di  immobile  effettivamente
destinate alla religione o al culto, anche in ipotesi - ed a motivo -
del loro unitario accatastamento, l'applicazione  pratica  di  queste
disposizioni  contrasterebbe  con  la  previsione   dell'Accordo   di
modifica dei Patti Lateranensi del 18 febbraio  1984,  ratificato  ed
eseguito  dalla  Repubblica  italiana  con  la  legge  n.   121/1985.
Diversamente opinando, allo Stato italiano sarebbe infatti consentito
rendersi inadempiente rispetto ad un obbligo internazionale rilevante
sul piano interno. La circostanza che soltanto con l'art. 91-bis  del
decreto-legge n. 1/2012, a valere per annualita' successive a  quelle
oggetto degli avvisi impugnati, il legislatore si sia  effettivamente
fatto  carico  di  specificamente  disciplinare  la  fattispecie   di
"destinazione   mista"   dell'immobile   e   di   sua   proporzionale
imponibilita', non vale  certamente  a  giustificare  l'imponibilita'
degli immobili per gli anni di imposta precedenti:  altrimenti,  allo
Stato sarebbe consentito giovarsi di un proprio inadempimento, ovvero
di un difettoso coordinamento tra la normativa fiscale e  il  diritto
internazionale  pattizio,  che  e'  pero'  sovraordinato  alla  norma
interna. 
    Ai fini della rilevanza della questione, si consideri infine come
in  punto   di   fatto   sia   incontroversa   (in   quanto   provata
documentalmente e/o  nemmeno  contestata  dal  Comune  di  Novara  la
qualifica di  ente  religioso  del  Seminario  Vescovile  di  Novara,
nonche'  la  destinazione  della  quasi  totalita'  della  superficie
dell'immobile  (mq  11409  su  complessivi  mq   12.322   dell'intera
struttura) di proprieta' del Seminario alla formazione del  clero  ed
al culto della religione cristiana (mai contestata dal Comune). 
    In conclusione, al ragionamento sin qui condotto, nell'ipotesi in
cui si ritenesse che gli articoli 2 e 7 del  decreto  legislativo  n.
504/1992, in combinato disposto tra loro, debbano interpretarsi  come
tali da sottoporre ad ICI immobili o parti di immobile effettivamente
destinate alla  religione  o  al  culto,  anche  a  motivo  del  loro
accatastamento, si confida che Codesta III.ma Corte vorra'  accertare
il contrasto di tale normativa interna con le previsioni dell'art. 7,
comma 3, dell'Accordo di modifica dei  Patti  Lateranensi  ratificato
dalla legge n. 121/1985 che esenta da ogni tributo enti ed  attivita'
destinate alla religione e al culto, e per  l'effetto  sospendere  il
presente giudizio e rimetterne gli atti  alla  Corte  costituzionale,
affinche'  accerti  e  dichiari  l'illegittimita'   della   normativa
interna, ai sensi degli articoli 7 e 117 comma 1, della  Costituzione
della Repubblica italiana. 
    Il Comune di Novara non e' costituito in giudizio. 
    Alla pubblica udienza di trattazione  dell'11  dicembre  2023  il
difensore  del  Seminario  illustra  la  questione  di   legittimita'
costituzionale  e  insiste   per   l'accoglimento   dei   motivi   di
riassunzione sul merito. 
    La Corte di Giustizia  tributaria  di  II°  grado  ha  riunito  i
procedimenti relativi alle  diverse  annualita'  e  ha  riservato  la
decisione. 
    All'esito della camera di consiglio del 15 gennaio 2024 e'  stata
depositata la seguente  ordinanza  sulla  questione  di  legittimita'
costituzionale. 
    Il presente giudizio di rinvio e' vincolato quanto alle questioni
principali devolute (natura commerciale dell'attivita'  didattica  di
liceo e imponibilita' dell'intera superficie del seminario in  quanto
non destinata esclusivamente alla formazione del clero e a  attivita'
di culto, in quanto non applicabile la  nuova  disciplina  IMU  sulla
conduzione di attivita' miste) al principio di diritto  espresso  con
la sentenza rescindente e risultando pertanto inibito al giudice  del
rinvio di adottare una interpretazione diversa  della  norma  di  cui
all'art. 7, decreto legislativo n.  504/1992  quand'anche  risultasse
costituzionalmente orientata. 
    La  prospettata  questione  di  legittimita'  costituzionale   da
ritenersi  rilevante  e  non  manifestamente  infondata  sfugge  alle
preclusioni tipiche del giudizio di  rinvio,  in  tale  senso  si  e'
pronunciata la Corte costituzionale con la sentenza 24  ottobre  2007
n. 349 che testualmente afferma: "Inoltre, in virtu' di un  principio
che va confermato, la questione di legittimita'  costituzionale  puo'
avere ad oggetto anche l'interpretazione risultante dal «principio di
diritto» enunciato dalla Corte  di  cassazione  (che  vincola  questa
stessa nel giudizio di impugnazione  della  sentenza  pronunciata  in
sede di rinvio), in quanto il regime delle  preclusioni  proprio  del
giudizio di rinvio non impedisce di censurare la  norma  dalla  quale
detto principio e' stato tratto (sentenze n. 78 del 2007, n.  58  del
1995, n. 257 del 1994, n. 138 del 1993; ordinanza n. 501 del 2000)." 
    Parte ricorrente in riassunzione  ha  dedotto  la  illegittimita'
costituzionale dell'art. 7, comma 1, lettera i), decreto  legislativo
n. 504/1992 «sono esenti dall'imposta: i) gli immobili utilizzati dai
soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettera  c),  del  testo  unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917  e  successive  modificazioni,
destinati esclusivamente allo svolgimento di attivita' assistenziali,
previdenziali,   sanitarie,   didattiche,    ricettive,    culturali,
ricreative e sportive, nonche' delle attivita' di  cui  all'art.  16,
lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222 [«agli  effetti  delle
leggi civili si considerano comunque: a) attivita' di religione o  di
culto quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime,
alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi  missionari,  alla
catechesi, all'educazione cristiana»], per contrasto  con  l'art.  7,
comma  3,  dell'Accordo  di  modifica  al   Concordato   Lateranense,
ratificato con la legge 24 marzo 1985, n. 121, nella  misura  in  cui
gli  articoli  2  e  7  del  decreto  legislativo  n.   504/1992   si
ritenessero,  in  combinato  disposto  tra  di  loro,  sottoporre   a
imposizione tributaria immobili destinati ad attivita' di religione e
di culto. 
    Nel nuovo  assetto  dei  reciproci  rapporti  tra  la  Repubblica
italiana e la Santa Sede l'art. 7, comma 3, dell'Accordo di  modifica
al Concordato Lateranense dispone in merito alla neutralita'  fiscale
delle attivita' di religione e di culto: «Agli effetti tributari  gli
enti ecclesiastici aventi fine di religione o di culto, come pure  le
attivita' dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi  fine
di beneficenza o di istruzione. Le attivita'  diverse  da  quelle  di
religione o di culto, svolte dagli enti ecclesiastici, sono soggette,
nel rispetto della struttura e della finalita'  di  tali  enti,  alle
leggi dello Stato concernenti tali attivita' e al  regime  tributario
previsto per le medesime». 
    Secondo il ricorrente in  riassunzione  tale  norma  esprime  con
sufficiente chiarezza che solo le  attivita'  diverse  da  quelle  di
religione e culto sono soggette  a  imposizione  fiscale  secondo  le
leggi tributarie nazionali, nessun limite viene posto alla  esenzione
per le attivita' religiose come descritte nell'art.  16,  lettera  a)
legge  20  maggio  1985  peraltro  espressamente   richiamate   nella
normativa ICI (art. 7, comma  1,  lett.  I)  decreto  legislativo  n.
504/1992). 
    L'Accordo di modifica del Trattato Lateranense e' stato  adottato
secondo la procedura prevista dall'art. 7, comma  2,  Costituzione  e
costituisce quindi esplicazione diretta di norma costituzionale e  in
ogni caso e' da  considerarsi  trattato  internazionale.  Per  quanto
dispone l'art. 117, comma 1, Costituzione secondo  cui  «La  potesta'
legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle  Regioni  nel  rispetto
della Costituzione nonche'  dei  vincoli  derivanti  dall'ordinamento
comunitario e dagli obblighi internazionali» vi e' un preciso obbligo
per il legislatore ordinario di conformare la normativa  nazionale  e
per il giudice di adeguare la interpretazione delle  leggi  nazionali
ai principi risultanti dai trattati internazionali. In tale senso  si
e' gia' espressa la Corte costituzionale con la gia' citata  sentenza
24 ottobre 2007, n. 349 «Al giudice  comune  spetta  interpretare  la
norma interna in  modo  conforme  alla  disposizione  internazionale,
entro i limiti nei quali cio' sia permesso  dai  testi  delle  norme.
Qualora cio' non sia possibile, ovvero  dubiti  della  compatibilita'
della norma interna con la disposizione  convenzionale  "interposta",
egli  deve  investire  questa  Corte  della  relativa  questione   di
legittimita' costituzionale  rispetto  al  parametro  dell'art.  117,
primo comma». 
    Nella fattispecie concreta questo giudice di rinvio e'  vincolato
alla interpretazione fornita dalla Corte di Cassazione secondo cui la
esenzione  ICI  e'  possibile  solo  se  l'immobile  in  cui   l'ente
ecclesiastico svolge la sua attivita' propria di formazione del clero
e' esclusivamente adibito a tale attivita' con la conseguenza che  se
parte dell'immobile (come e' pacifico che sia avvenuto) sia destinato
ad una attivita' diversa, qualificabile  come  commerciale,  l'intero
immobile deve essere assoggettato ad imposta statuendo  altresi'  che
non sia  consentito  di  pervenire  aduno  scorporo  delle  superfici
adibite alla  diversa  attivita'  (come  effettuato  dai  giudici  di
merito) in quanto operazione possibile  solo  a  decorrere  dall'anno
2013 per effetto dell'art. 91-bis, commi  2  e  3,  decreto-legge  n.
1/2012 che ha regolamentato la conduzione mista di attivita'. 
    Questo giudice di rinvio e' tuttavia anche tenuto, come  richiede
il Seminario ricorrente, alla verifica della compatibilita'  di  tale
interpretazione con gli obblighi derivanti dalle norme internazionali
prima descritte, in quanto si perverebbe alla imponibilita' ICI di un
fabbricato,  unitariamente  accatastato,  pacificamente  adibito   in
misura  di  gran  lunga  prevalente  ad   una   attivita'   religiosa
(formazione del clero) e cio' nonostante che  il  giudice  di  merito
abbia accertato tramite l'Agenzia delle Entrate - Ufficio  Territorio
- quali fossero le porzioni del fabbricato  effettivamente  destinate
ad attivita' diverse. 
    In considerazione che la norma di esenzione ICI (art. 7,  decreto
legislativo n.  504/1992)  si  applica  a  fattispecie  di  attivita'
diverse   (assistenziali,   previdenziali,   sanitarie,   didattiche,
ricettive,  culturali,  ricreative   e   sportive)   richiedendo   la
destinazione esclusiva dell'immobile a  tali  attivita',  assimilando
poi  espressamente  ad  esse   l'attivita'   religiosa   degli   enti
ecclesiastici che in virtu' della norma concordataria (art. 7 Accordo
del 1985) gia' godeva di tale  esenzione  e  introducendo  quindi  un
requisito  restrittivo  (quello   del   l'esclusivita')   che   nella
applicazione  concreta  (fabbricato  unitariamente  accatastato  come
quello del Seminario) porta alla  sostanziale  disapplicazione  della
norma concordataria  di  rango  legislativo  superiore  che  peraltro
prevedeva espressamente che le attivita' diverse  svolte  dagli  enti
ecclesiastici fossero soggette alla  imposizione  fiscale  nazionale,
restando queste le sole attivita' tassabili a cui  non  fa  eccezione
l'imposta ICI. 
    Questo giudice di rinvio pertanto dubita della  costituzionalita'
dell'art. 7, comma 1, lett.  i),  decreto  legislativo  n.  504/1992,
nella parte in cui, riferendosi ad immobile esclusivamente utilizzato
per  finalita'  religiose,  non  consentirebbe  lo   scorporo   delle
superfici adibite ad attivita' diverse, ponendosi  in  contrasto  con
l'art. 117,  comma  1,  della  Costituzione  circa  l'osservanza  dei
vincoli derivanti da obblighi internazionali da  identificarsi  nelle
norme concordatarie di cui  all'art.  7,  comma  3,  dell'Accordo  di
modifica al Concordato Lateranense, ratificato con la legge 24  marzo
1985, n. 121, che in via  convenzionale  escludono  ogni  imposizione
tributaria per le attivita' religiose degli enti ecclesiastici.