LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DEL PIEMONTE Sezione 1 Riunita in udienza l'11 dicembre 2023 alle ore 15,30 con la seguente composizione collegiale: Giusta Maurizia, Presidente; Rinaldi Ettore, relatore; Leotta Ferdinando Francesco, Giudice; in data 11 dicembre 2023 ha pronunciato la seguente ordinanza sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 479/2023; proposto da Seminario Vescovile di Novara - 00215640038; difeso da: Lorenzo Bertaggia - BRTLNZ47H08D337N; Filippo Lattanzio - LTTFPP82P11F952R; Davide Maggi - MGGDVD65T20F952Y; ed elettivamente domiciliato presso avvlorenzobertaggia@pec.ordineavvocatinovara.it; contro: Comune di Novara, elettivamente domiciliato presso rovetta.lorena@cert.comune.novara.it; Avente ad oggetto l'impugnazione di: pronuncia sentenza n. 195/2015 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Novara - Sezione 1 e pubblicata il 15 giugno 2015. Atti impositivi: avviso di accertamento n. 161 I.C.I.; avviso di accertamento n. 161 I.C.I. 2007; avviso di accertamento n. 309 I.C.I. 2008; avviso di accertamento n. 164 I.C.I. 2009; avviso di accertamento n. 121 I.C.I. 2010; avviso di accertamento n. 57 I.C.I. 2011; ingiunzione PAG n. 55 I.C.I. 2006; ingiunzione PAG n. 55 I.C.I. 2007; ingiunzione PAG n. 55 I.C.I. 2008; ingiunzione PAG n. 55 I.C.I. 2009; ingiunzione PAG n. 55 I.C.I. 2010; ingiunzione PAG n. 55 I.C.I. 2011; sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 488/2023, proposto da Seminario Vescovile di Novara - 00215640038; difeso da: Lorenzo Bertaggia - BRTLNZ47H08D337N; Filippo Lattanzio - LTTFPP82P11F952R; Davide Maggi - MGGDVD65T20F952Y: ed elettivamente domiciliato presso avvlorenzobertaggia@pec.ordineavvocatinovara.it; contro: Comune di Novara, elettivamente domiciliato presso rovetta.lorena@cert.comune.novara.it Avente ad oggetto l'impugnazione di: pronuncia sentenza n. 371/2014 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Novara e pubblicata il 2 dicembre 2014. Atti impositivi: avviso di accertamento n. 89 I.C.I. 2005; avviso di accertamento n. 108 I.C.I. 2006; a seguito di discussione in pubblica udienza. Elementi in fatto e diritto Conclusioni ricorso in riassunzione In via pregiudiziale: visto l'art. 134 della Costituzione e l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, accertare e dichiarare rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli articoli 2 e 7, del decreto legislativo n. 504/1992, per contrasto con l'art. 7, comma 3, dell'Accordo di modifica al Concordato Lateranense, ratificato con il relativo protocollo addizionale del 18 febbraio 1984 dalla Repubblica italiana, con la legge 24 marzo 1985, n. 121, nella misura in cui gli articoli 2 e 7 del decreto legislativo n. 504/1992, in combinato disposto tra di loro, siano interpretati in modo tale da sottoporre ad ICI immobili o parti di immobili effettivamente destinati alla religione e al culto, anche in ipotesi di loro unitario accatastamento, in violazione degli obblighi assunti dalla Repubblica italiana con la ratifica dell'Accordo di modifica al Concordato Lateranense, ai sensi degli articoli 7 e 117, comma 1, della Costituzione della Repubblica italiana, e per l'effetto, sospendere il presente procedimento, e trasmettere gli atti del giudizio alla Corte costituzionale per le declaratorie di competenza, previa notifica dell'ordinanza di rimessione alle parti del presente giudizio e al Presidente del Consiglio dei ministri, e contestuale comunicazione dell'ordinanza di rimessione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento, ai sensi dell'art. 23, legge n. 87/1953. Nel merito: qualora Codesta Ill.ma Corte ritenga invece possibile procedere ad un interpretazione conforme a Costituzione, ovvero agli obblighi internazionali assunti dalla Repubblica italiana con la ratifica dell'Accordo di modifica al Concordato Lateranense, ai sensi degli articoli 7 e 117, comma 1, della Costituzione della Repubblica italiana, accertare e dichiarare la violazione e/o falsa applicazione delle norme tributarie oggetto della materia del contendere, e per l'effetto annullare gli avvisi di accertamento ICI nonche' l'ingiunzione ICI emessi dal Comune di Novara nei confronti del Seminario Vescovile, nonche' ogni altro atto connesso, prodromico o successivo, nella parte in cui pretendono di sottoporre ad ICI immobili e/o parti di immobili beneficiarie dell'esenzione dell'imposta, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera i), decreto legislativo n. 504/1992, per le ragioni meglio esposte nell'atto; annullare o comunque rideterminare in funzione dell'eventuale annullamento parziale degli avvisi di accertamento, le sanzioni tributarie irrogate con gli atti impugnati. Il tutto con il favore delle spese, dei diritti e degli onorari del giudizio. Svolgimento del processo Il presente giudizio verte sulla imponibilita' ICI di un immobile di proprieta' del Seminario Vescovile, sito in Novara, alla via Monte San Gabriele nn. 58/60, storica sede del Seminario diocesano, e destinato, sin dalla sua edificazione, alla formazione dei sacerdoti. Nel corso del tempo, una parte distinta dell'immobile di via Monte San Gabriele, di 687 mq (l'intero edificio ha una superfice catastale complessiva di 12.322 mq) e' stata destinata alle attivita' del Ginnasio-Liceo classico paritario. In epoca successiva due distinte porzioni dell'immobile, di complessivi 913 mq, sono state locate a terzi. Negli avvisi di accertamento impugnati il Comune di Novara ha sottoposto ad ICI l'intero immobile, compresa la porzione (avente una superficie catastale di mq 11409 su complessivi mq 12332) destinata al culto e alla formazione dei religiosi. Sul piano soggettivo, il Seminario Vescovile di Novara e' un Ente ecclesiastico, ai fini tributari, il Seminario Vescovile e' quindi classificato tra gli enti di beneficienza e di istruzione e formazione del clero che svolgono le attivita' di cui alla legge n. 222/1985. Il regime fiscale ICI e' dettato, negli anni accertati, dall'art. 7, comma 1, lett. i), decreto legislativo n. 504/1992, che stabilisce: «sono esenti dall'imposta: i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attivita' assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonche' delle attivita' di cui all'art. 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222 [«agli effetti delle leggi civili si considerano comunque: a) attivita' di religione o di culto quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana»]». Sul piano oggettivo, e' pacifico che negli anni 2005-2011 il compendio immobiliare di via Monte San Gabriele di Novara nn. 58/60, era destinato in via principale alle attivita' di Scuola superiore di Scienze Teologiche, a cui era affiancato un Liceo classico parificato (attivita' poi cessata dall'anno 2008), una parte residuale della struttura, era invece locata alla Dedalo Soc. Coop. a r.l., esercente attivita' di scuola musicale ed alla Emmeffenet s.n.c., esercente attivita' di consulenza informatica. Con gli avvisi di accertamento impugnati dal Seminario Vescovile, il Comune di Novara ha inteso assoggettare ad ICI l'intera superficie dello stabile - compresa la parte destinata al culto e alla formazione dei religiosi. Con distinti ricorsi alla Commissione Tributaria Provinciale di Novara il Seminario ha quindi impugnato gli avvisi notificati dal Comune, contestando la nullita' degli stessi per omessa, carente e/o apparente motivazione, la violazione e falsa applicazione della disciplina sull'ICI, ed in particolare della norma contenuta nell'art. 7, decreto legislativo n. 504/1992, nonche' la illegittima applicazione delle sanzioni tributarie, in violazione di legge. La Commissione Tributaria Provinciale acquisiva dall'Agenzia delle Entrate - Ufficio del Territorio di Novara, una relazione tecnica, richiamata nella sentenza della Commissione, con la quale l'amministrazione ha chiarito quali fossero le consistenze immobiliari destinate alle attivita' didattiche proprie del Seminario e quelle locate a terzi. Con la propria relazione l'Agenzia delle Entrate ha anche chiarito che l'unita' immobiliare di via Monte San Gabriele oggetto del presente contenzioso era frazionata in quattro distinte aree, registrate in banca dati, ancor prima della presentazione della variazione Do.C.Fa. protocollo n. 21626 del 15 febbraio 2012. Con la sentenza n. 371/03/14 depositata il 2 dicembre 2014, la Commissione Tributaria Provinciale di Novara, ha accolto il ricorso (annualita' 2005 e 2006) e per l'effetto limitato il recupero della maggiore ICI alle sole consistenze immobiliari risultate locate a terzi e secondo le rendite catastali comunicate dall'Agenzia del Territorio. Con la sentenza n. 195/01/15 depositata il 15 giugno 2015, la Commissione Tributaria Provinciale di Novara, prima sezione, ha accolto i ricorsi riuniti annullando gli accertamenti per gli anni dal 2007 al 2011. Avverso tali decisioni presentava appello con distinti atti il Comune di Novara, ribadendo la legittimita' degli avvisi di accertamento e censurando la disapplicazione delle sanzioni. Con la sentenza n. 565/4/17 depositata il 6 aprile 2017 la Commissione Tributaria Regionale di Torino, quarta sezione, in parziale riforma della decisione appellata disponeva il recupero del tributo sulla parte dell'immobile destinata al liceo classico, da calcolarsi sulla rendita catastale di euro 5.603,09 comunicata dall'Agenzia del Territorio, con conseguente rideterminazione delle sanzioni per l'anno 2005, confermando la decisione appellata per il resto, spese compensate. Con la sentenza n. 262/02/18 depositata il 2 marzo 2018, la Commissione Tributaria Regionale di Torino, in parziale riforma della decisione appellata (annualita' 2007/2011), disponeva il recupero del tributo sulla parte dell'immobile destinata al liceo classico, da calcolarsi sulla rendita catastale di euro 5.603,09 comunicata dall'Agenzia del Territorio, con conseguente rideterminazione delle sanzioni sulla base dei soli recuperi d'imposta ammessi, confermando la decisione appellata per il resto, spese compensate. Avverso tali sentenze il Comune di Novara ha proposto ricorso principale per cassazione, articolato su sette motivi, nei quali sostanzialmente contestava, la non imponibilita' ICI delle superfici dell'immobile destinate al culto e alla formazione dei religiosi accertata dalla sentenza impugnata. La Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 4923/2023 (annualita' 2007/2011), pubblicata mediante deposito in data 16 febbraio 2023, ha ritenuto doversi riformare la decisione impugnata anche nella parte in cui aveva escluso l'imponibilita' ICI della porzione dell'immobile destinata al culto e alla formazione dei religiosi, e questo sul presupposto che soltanto con il frazionamento catastale dell'immobile avvenuto nel 2012 si sarebbe potuto individuare le esatte rendite delle porzioni dell'immobile locate, a seguito delle novita' introdotte in materia di IMU dal decreto ministeriale n. 200/2012; mentre, secondo la Corte, nel regime ICI previgente alla specificazione operata con il citato decreto ministeriale n. 200/2012 ai sensi dell'art. 91-bis, decreto-legge n. 1/2012, convertito dalla legge n. 2712012, l'esenzione ICI prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i), decreto legislativo n. 504/1992, non potrebbe trovare applicazione qualora anche una parte residuale della superficie, unitariamente accatastata, fosse destinata ad usi diversi da quelli beneficiari dell'esenzione. Si riporta uno stralcio della motivazione della ordinanza della Suprema Corte n. 4923/2023, che ha disposto il rinvio del giudizio «Diversamente da quanto stabilito dalla Commissione Tributaria Regionale, nelle annualita' in questione vigeva un regime (Ici) che non prevedeva la possibilita' di frazionamento impositivo a seconda della diversa destinazione di singole porzioni ricomprese in un fabbricato unitario per consistenza ed accatastamento (quale, nelle stesse annualita', quello del Seminario). Come si evince dalla sentenza impugnata (anche quanto a rievocazione dei fatti di causa e degli accertamenti istruttori compiuti dai primi giudici), emerge nella presente fattispecie che le singole porzioni del complesso seminariale non rilevavano catastalmente, tanto che la Commissione Tributaria Provinciale diede incarico all'agenzia del territorio di attribuire la rendita catastale "riferita all'anno 2005 di ciascuna delle parti dell'immobile di via Monte San Gabriele 60" proprio perche' - nel 2005 e 2006 - non ne erano dotate in quanto non rilevanti catastalmente [...]. E' pur vero che il legislatore si e' poi fatto carico di specificamente disciplinare la fattispecie di destinazione mista dell'immobile e di sua proporzionale imponibilita'; tuttavia, cio' e' accaduto soltanto con l'art. 91-bis decreto-legge n. 1/12 cit., a valere per annualita' successive a quelle qui dedotte (ancora sottoposte al pregresso regime Ici)». La Corte di Cassazione con ordinanza n. 3826/2023, pubblicata mediante deposito in data 8 febbraio 2023, per le annualita' 2005 e 2006 ha ritenuto meritevoli di accoglimento le doglianze proposte dal Comune di Novara con motivazioni identiche a quella sopra riportata per le annualita' 2007/2011. Il Seminario Vescovile di Novara con distinti atti di identico contenuto propone ricorso in riassunzione proponendo in via incidentale questione di illegittimita' costituzionale del combinato disposto degli articoli 2 e 7, del decreto legislativo n. 504/1992, per contrasto con l'art. 7, comma 3, dell'Accordo di modifica al Concordato Lateranense, ratificato con il relativo protocollo addizionale del 18 febbraio 1984 dalla Repubblica italiana, con la legge 24 marzo 1985, n. 121, nella misura in cui gli articoli 2 e 7 del decreto legislativo n. 504/1992 si ritenessero, in combinato disposto tra di loro, sottoporre a imposizione tributaria immobili destinati ad attivita' di religione e di culto. Violazione degli obblighi assunti dalla Repubblica italiana con la ratifica dell'Accordo di modifica al Concordato Lateranense, ai sensi degli articoli 7 e 117, comma 1, della Costituzione della Repubblica italiana oltre che con il principio di capacita' contributiva affermato dall'art. 53 della Costituzione avendo l'effetto di qualificare come "imponibile" l'intero immobile di proprieta' del Seminario Vescovile di Novara, destinato al culto e alla formazione dei sacerdoti (per la superficie di 11409 mq su 12.322 mq complessivi). Nel nuovo assetto dei reciproci rapporti tra la Repubblica italiana e la Santa Sede previsto da questo Accordo, lo Stato italiano e la Santa Sede hanno concordato di escludere da qualsiasi imposizione fiscale le attivita' di religione e di culto. E' precisamente l'art. 7, comma 3, dell'Accordo di modifica al Concordato Lateranense a disporre in merito alla neutralita' fiscale delle attivita' di religione e di culto: «Agli effetti tributari gli enti ecclesiastici aventi fine di religione o di culto, come pure le attivita' dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione. Le attivita' diverse da quelle di religione o di culto, svolte dagli enti ecclesiastici, sono soggette, nel rispetto della struttura e della finalita' di tali enti, alle leggi dello Stato concernenti tali attivita' e al regime tributario previsto per le medesime». Tale previsione, recepita sul piano interno in forza dell'ordine di esecuzione contenuto nella legge n. 121/1985 di ratifica del predetto Accordo, e' chiarissima nell'escludere da qualsiasi imposizione fiscale le attivita' di religione e di culto, equiparate alle attivita' di beneficienza. Secondo le previsioni dell'Accordo, sono le attivita' diverse da quelle di religione e di culto ad essere sottoposte alla ordinaria disciplina prevista dalle leggi nazionali, sia sul piano civile che, per quanto rileva ai nostri fini, sul piano tributario. Dunque, in base alle previsioni di un trattato internazionale, quale l'Accordo di modifica dei Patti Lateranensi, ratificato con legge n. 121/1985, recante ordine di esecuzione del trattato stesso, enti ed attivita' di religione o di culto sono inequivocabilmente sottratti ad imposte e tasse da parte dello Stato. Il rango dei trattati nel diritto interno. Prima della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 la conformita' delle leggi ordinarie alle norme di diritto internazionale convenzionale - ovvero, i trattati - era suscettibile di controllo da parte della Corte costituzionale soltanto entro i limiti posti dagli articoli 7, 10 e 11 della Costituzione. L'art. 3, n. 1, della legge di riforma costituzionale del 2001, ha stabilito una volta per tutte che la legislazione statale deve esercitarsi «nel rispetto dei vincoli internazionali». In tal modo, viene riconosciuta e garantita la preminenza sulla legislazione ordinaria degli obblighi internazionali, e quindi anche degli obblighi derivanti dai trattati internazionali. A chiarimento della portata di tale riforma sono intervenute due sentenze della Corte costituzionale, le cosiddette «sentenze gemelle», del 22 ottobre 2007, n. 348 e 349. Queste, da un lato, hanno confermato quanto stabilito dall'art. 117, comma 1 della Costituzione riformato, dunque, la prevalenza degli obblighi internazionali sulla legislazione ordinaria, e, dall'altro, hanno mantenuto accentrato il controllo di costituzionalita' sulle norme internazionali quando queste si ritengano contrarie alla Costituzione. La Corte costituzionale riconosce infatti al Giudice la competenza ad interpretare le norme interne in modo conforme alle norme internazionali, ma, con la sentenza n. 349/2007, impone il rinvio al Consulta «quando il Giudice dubiti della compatibilita' della norma interna con la disposizione convenzionale», ovvero sia quando non sia possibile applicare la norma interna in conformita' alla previsione del trattato internazionale. Le norme pattizie assumono cosi' il rango di norme «interposte» tra legge ordinaria e Costituzione, diventando parametro di costituzionalita' delle leggi nei limiti del rispetto della Costituzione, ai sensi dell'art. 117, comma 1, della Costituzione. La riconducibilita' degli impegni assunti dallo Stato sul piano internazionale in via pattizia nello spettro dei «vincoli derivanti dagli obblighi internazionali», e' stato infine confermata dalla legge 5 giugno 2003, n. 131, intitolata «Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3». Il primo comma dell'art. 1 dispone infatti che «costituiscono vincoli alla potesta' legislativa dello Stato e delle Regioni, ai sensi dell'art. 117, primo comma, della Costituzione, quelli derivanti dalle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute di cui all'art. 10 della Costituzione, da accordi di reciproca limitazione di sovranita' di cui all'art. 11 della Costituzione, dall'ordinamento comunitario e dai trattati internazionali». In conclusione, le norme del trattato internazionale, una volta recepite nel diritto interno attraverso l'ordine di esecuzione contenuto nella legge di ratifica del trattato internazionale (ai sensi dell'art. 80 della Costituzione), finiscono per collocarsi nel sistema delle fonti in una posizione intermedia tra norme costituzionali e norme legislative ordinarie. Nella fattispecie odierna qualora il disposto degli articoli 2 e 7 del decreto legislativo n. 504/1992 fosse interpretato in modo tale da sottoporre ad ICI immobili o parti di immobile effettivamente destinate alla religione o al culto, anche in ipotesi - ed a motivo - del loro unitario accatastamento, l'applicazione pratica di queste disposizioni contrasterebbe con la previsione dell'Accordo di modifica dei Patti Lateranensi del 18 febbraio 1984, ratificato ed eseguito dalla Repubblica italiana con la legge n. 121/1985. Diversamente opinando, allo Stato italiano sarebbe infatti consentito rendersi inadempiente rispetto ad un obbligo internazionale rilevante sul piano interno. La circostanza che soltanto con l'art. 91-bis del decreto-legge n. 1/2012, a valere per annualita' successive a quelle oggetto degli avvisi impugnati, il legislatore si sia effettivamente fatto carico di specificamente disciplinare la fattispecie di "destinazione mista" dell'immobile e di sua proporzionale imponibilita', non vale certamente a giustificare l'imponibilita' degli immobili per gli anni di imposta precedenti: altrimenti, allo Stato sarebbe consentito giovarsi di un proprio inadempimento, ovvero di un difettoso coordinamento tra la normativa fiscale e il diritto internazionale pattizio, che e' pero' sovraordinato alla norma interna. Ai fini della rilevanza della questione, si consideri infine come in punto di fatto sia incontroversa (in quanto provata documentalmente e/o nemmeno contestata dal Comune di Novara la qualifica di ente religioso del Seminario Vescovile di Novara, nonche' la destinazione della quasi totalita' della superficie dell'immobile (mq 11409 su complessivi mq 12.322 dell'intera struttura) di proprieta' del Seminario alla formazione del clero ed al culto della religione cristiana (mai contestata dal Comune). In conclusione, al ragionamento sin qui condotto, nell'ipotesi in cui si ritenesse che gli articoli 2 e 7 del decreto legislativo n. 504/1992, in combinato disposto tra loro, debbano interpretarsi come tali da sottoporre ad ICI immobili o parti di immobile effettivamente destinate alla religione o al culto, anche a motivo del loro accatastamento, si confida che Codesta III.ma Corte vorra' accertare il contrasto di tale normativa interna con le previsioni dell'art. 7, comma 3, dell'Accordo di modifica dei Patti Lateranensi ratificato dalla legge n. 121/1985 che esenta da ogni tributo enti ed attivita' destinate alla religione e al culto, e per l'effetto sospendere il presente giudizio e rimetterne gli atti alla Corte costituzionale, affinche' accerti e dichiari l'illegittimita' della normativa interna, ai sensi degli articoli 7 e 117 comma 1, della Costituzione della Repubblica italiana. Il Comune di Novara non e' costituito in giudizio. Alla pubblica udienza di trattazione dell'11 dicembre 2023 il difensore del Seminario illustra la questione di legittimita' costituzionale e insiste per l'accoglimento dei motivi di riassunzione sul merito. La Corte di Giustizia tributaria di II° grado ha riunito i procedimenti relativi alle diverse annualita' e ha riservato la decisione. All'esito della camera di consiglio del 15 gennaio 2024 e' stata depositata la seguente ordinanza sulla questione di legittimita' costituzionale. Il presente giudizio di rinvio e' vincolato quanto alle questioni principali devolute (natura commerciale dell'attivita' didattica di liceo e imponibilita' dell'intera superficie del seminario in quanto non destinata esclusivamente alla formazione del clero e a attivita' di culto, in quanto non applicabile la nuova disciplina IMU sulla conduzione di attivita' miste) al principio di diritto espresso con la sentenza rescindente e risultando pertanto inibito al giudice del rinvio di adottare una interpretazione diversa della norma di cui all'art. 7, decreto legislativo n. 504/1992 quand'anche risultasse costituzionalmente orientata. La prospettata questione di legittimita' costituzionale da ritenersi rilevante e non manifestamente infondata sfugge alle preclusioni tipiche del giudizio di rinvio, in tale senso si e' pronunciata la Corte costituzionale con la sentenza 24 ottobre 2007 n. 349 che testualmente afferma: "Inoltre, in virtu' di un principio che va confermato, la questione di legittimita' costituzionale puo' avere ad oggetto anche l'interpretazione risultante dal «principio di diritto» enunciato dalla Corte di cassazione (che vincola questa stessa nel giudizio di impugnazione della sentenza pronunciata in sede di rinvio), in quanto il regime delle preclusioni proprio del giudizio di rinvio non impedisce di censurare la norma dalla quale detto principio e' stato tratto (sentenze n. 78 del 2007, n. 58 del 1995, n. 257 del 1994, n. 138 del 1993; ordinanza n. 501 del 2000)." Parte ricorrente in riassunzione ha dedotto la illegittimita' costituzionale dell'art. 7, comma 1, lettera i), decreto legislativo n. 504/1992 «sono esenti dall'imposta: i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attivita' assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonche' delle attivita' di cui all'art. 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222 [«agli effetti delle leggi civili si considerano comunque: a) attivita' di religione o di culto quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana»], per contrasto con l'art. 7, comma 3, dell'Accordo di modifica al Concordato Lateranense, ratificato con la legge 24 marzo 1985, n. 121, nella misura in cui gli articoli 2 e 7 del decreto legislativo n. 504/1992 si ritenessero, in combinato disposto tra di loro, sottoporre a imposizione tributaria immobili destinati ad attivita' di religione e di culto. Nel nuovo assetto dei reciproci rapporti tra la Repubblica italiana e la Santa Sede l'art. 7, comma 3, dell'Accordo di modifica al Concordato Lateranense dispone in merito alla neutralita' fiscale delle attivita' di religione e di culto: «Agli effetti tributari gli enti ecclesiastici aventi fine di religione o di culto, come pure le attivita' dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione. Le attivita' diverse da quelle di religione o di culto, svolte dagli enti ecclesiastici, sono soggette, nel rispetto della struttura e della finalita' di tali enti, alle leggi dello Stato concernenti tali attivita' e al regime tributario previsto per le medesime». Secondo il ricorrente in riassunzione tale norma esprime con sufficiente chiarezza che solo le attivita' diverse da quelle di religione e culto sono soggette a imposizione fiscale secondo le leggi tributarie nazionali, nessun limite viene posto alla esenzione per le attivita' religiose come descritte nell'art. 16, lettera a) legge 20 maggio 1985 peraltro espressamente richiamate nella normativa ICI (art. 7, comma 1, lett. I) decreto legislativo n. 504/1992). L'Accordo di modifica del Trattato Lateranense e' stato adottato secondo la procedura prevista dall'art. 7, comma 2, Costituzione e costituisce quindi esplicazione diretta di norma costituzionale e in ogni caso e' da considerarsi trattato internazionale. Per quanto dispone l'art. 117, comma 1, Costituzione secondo cui «La potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali» vi e' un preciso obbligo per il legislatore ordinario di conformare la normativa nazionale e per il giudice di adeguare la interpretazione delle leggi nazionali ai principi risultanti dai trattati internazionali. In tale senso si e' gia' espressa la Corte costituzionale con la gia' citata sentenza 24 ottobre 2007, n. 349 «Al giudice comune spetta interpretare la norma interna in modo conforme alla disposizione internazionale, entro i limiti nei quali cio' sia permesso dai testi delle norme. Qualora cio' non sia possibile, ovvero dubiti della compatibilita' della norma interna con la disposizione convenzionale "interposta", egli deve investire questa Corte della relativa questione di legittimita' costituzionale rispetto al parametro dell'art. 117, primo comma». Nella fattispecie concreta questo giudice di rinvio e' vincolato alla interpretazione fornita dalla Corte di Cassazione secondo cui la esenzione ICI e' possibile solo se l'immobile in cui l'ente ecclesiastico svolge la sua attivita' propria di formazione del clero e' esclusivamente adibito a tale attivita' con la conseguenza che se parte dell'immobile (come e' pacifico che sia avvenuto) sia destinato ad una attivita' diversa, qualificabile come commerciale, l'intero immobile deve essere assoggettato ad imposta statuendo altresi' che non sia consentito di pervenire aduno scorporo delle superfici adibite alla diversa attivita' (come effettuato dai giudici di merito) in quanto operazione possibile solo a decorrere dall'anno 2013 per effetto dell'art. 91-bis, commi 2 e 3, decreto-legge n. 1/2012 che ha regolamentato la conduzione mista di attivita'. Questo giudice di rinvio e' tuttavia anche tenuto, come richiede il Seminario ricorrente, alla verifica della compatibilita' di tale interpretazione con gli obblighi derivanti dalle norme internazionali prima descritte, in quanto si perverebbe alla imponibilita' ICI di un fabbricato, unitariamente accatastato, pacificamente adibito in misura di gran lunga prevalente ad una attivita' religiosa (formazione del clero) e cio' nonostante che il giudice di merito abbia accertato tramite l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territorio - quali fossero le porzioni del fabbricato effettivamente destinate ad attivita' diverse. In considerazione che la norma di esenzione ICI (art. 7, decreto legislativo n. 504/1992) si applica a fattispecie di attivita' diverse (assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive) richiedendo la destinazione esclusiva dell'immobile a tali attivita', assimilando poi espressamente ad esse l'attivita' religiosa degli enti ecclesiastici che in virtu' della norma concordataria (art. 7 Accordo del 1985) gia' godeva di tale esenzione e introducendo quindi un requisito restrittivo (quello del l'esclusivita') che nella applicazione concreta (fabbricato unitariamente accatastato come quello del Seminario) porta alla sostanziale disapplicazione della norma concordataria di rango legislativo superiore che peraltro prevedeva espressamente che le attivita' diverse svolte dagli enti ecclesiastici fossero soggette alla imposizione fiscale nazionale, restando queste le sole attivita' tassabili a cui non fa eccezione l'imposta ICI. Questo giudice di rinvio pertanto dubita della costituzionalita' dell'art. 7, comma 1, lett. i), decreto legislativo n. 504/1992, nella parte in cui, riferendosi ad immobile esclusivamente utilizzato per finalita' religiose, non consentirebbe lo scorporo delle superfici adibite ad attivita' diverse, ponendosi in contrasto con l'art. 117, comma 1, della Costituzione circa l'osservanza dei vincoli derivanti da obblighi internazionali da identificarsi nelle norme concordatarie di cui all'art. 7, comma 3, dell'Accordo di modifica al Concordato Lateranense, ratificato con la legge 24 marzo 1985, n. 121, che in via convenzionale escludono ogni imposizione tributaria per le attivita' religiose degli enti ecclesiastici.