IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA sezione penale in composizione monocratica In persona del giudice Simone Spina, all'udienza del 14 febbraio 2024, ha pronunciato la presente ordinanza resa ai sensi degli articoli 134 Cost. 1, l. cost. 9 febbraio 1948 n. 1 e 23 l. 11 marzo 1953 n. 87 nell'ambito del procedimento penale di primo grado iscritto ai numeri di registro in epigrafe indicati nei confronti d D. L. M. , nato il. a. ; detenuto per altra causa presso la Casa circondariale di. ; assistito e difeso, di fiducia, degli Avvocati Giustino Ferraro e Carmelo Miceli, del Foro di Palermo; Imputato in ordine al seguente fatto-reato: a) del reato di cui all'art. 341-bis cod. pen. perche', trovandosi recluso presso la Casa circondariale di Siena, e dunque in luogo aperto al pubblico, in presenza di piu' persone, e segnatamente dei detenuti delle celle attigue, offendeva l'onere ed il prestigio del pubblico ufficiale agente di Polizia penitenziaria V. D. F. mentre compiva un atto del proprio ufficio ed a causa dell'esercizio delle sue funzioni. In particolare, proferiva le seguenti frasi: «vaffanculo, chi cazzo ti ha chiamato, vattene nella tua fogna e non scassare il cazzo, moccioso di merda... vattene da dove sei venuto, in quella fogna di citta', che solo li' puoi dare ordini... fammi rapporto e non rompere il cazzo... vattene a fanculo, tanto tra poco esco e ti faccio vedere, che ci vediamo fuori... poi vediamo cosa succede» e cantava: «a morte il secondino! a morte il secondino di merda!. In ., il . Con la recidiva reiterata e infraquinquennale. Ritenuto che, con decreto di citazione a giudizio emesso in data. , il Pubblico Ministero ha tratto a giudizio l'imputato M. D. L. ., elevando nei suoi confronti l'accusa innanzi trascritta e fissando, contestualmente, l'udienza di comparizione predibattimentale per il giorno. ; che, in applicazione delle disposizioni previste nella Tabella di organizzazione del Tribunale di Siena, e' stato individuato lo scrivente quale giudice incaricato dello svolgimento della predetta udienza di comparizione predibattimentale, frssata per il giorno . ; che, dopo un primo rinvio di udienza disposto in ragione dell'impedimento a comparire dell'imputato, alla successiva udienza di comparizione predibattimentale del . lo scrivente ha disposto che il giudizio, in assenza di richieste di definizioni alternative, proseguisse davanti a un giudice diverso, individuato sempre secondo i criteri di assegnazione degli affari previsti nella Tabella di organizzazione dell'Ufficio, e ha percio' fissato per il dibattimento l'udienza del .; che all'udienza del , in ragione della temporanea assenza del diverso giudice designato per il dibattimento, e' stato disposto, da parte di altro giudice, il rinvio del processo all'odierna udienza dibattimentale del . : che, a decorrere dal . , lo scrivente e' stato infatti destinato a svolgere, per un semestre, compiti di supplenza sull'intero ruolo del diverso giudice gia' designato a partecipare al presente processo con funzioni di Giudice del dibattimento, in ragione della sopravvenuta applicazione di quest'ultimo ad altro Ufficio giudiziario del distretto; che il giudice destinato a svolgere compiti di supplenza subentra nelle funzioni giurisdizionali svolte dal magistrato sostituito ed e', quindi, incaricato della trattazione degli affari a quest'ultimo assegnati e della partecipazione alle udienze che questi avrebbe dovuto tenere; che lo scrivente, pur avendo in precedenza fissato l'udienza del. per la prosecuzione del giudizio davanti ad un giudice diverso, e' ora incaricato della trattazione del presente processo ed e' tenuto a partecipare all'odierna udienza con funzioni di Giudice del dibattimento, nella cui veste e' quindi chiamato ad assumere una «decisione di merito», dopo avere gia' adottato una decisione concernente il «contenuto» stesso dell'ipotesi accusatoria, nonche' fondata, al contempo, su una valutazione di atti anteriormente compiuti e relativi alla medesima res iudicanda, qual e' quella contenuta nel provvedimento pronunciato all'udienza di comparizione predibattimentale del. , con cui e' stata fissata la data per il dibattimento; che l'ordinamento non prevede, per il caso di specie, nessuna ipotesi di incompatibilita' cd. «orizzontale», benche' sia gia' stata svolta un'attivita', per un verso, atta a generare la cd. «forza della prevenzione» e, per altro verso, di natura propriamente «decisoria», in quanto fondata e basata sull'esame del complessivo materiale probatorio raccolto in fase di indagini. preliminari, nonche' riguardante non gia' il semplice «svolgimento del processo» ovvero un aspetto meramente «formale» del procedimento, bensi' il veto e proprio «merito» dell'accusa elevata nei confronti di una persona imputata. Considerato che l'istituto dell'incompatibilita' attiene a situazioni di pregiudizio per l'imparzialita' del giudice che si verificano all'interno dello stesso procedimento (v. Corte cost., ordinanza n. 347 del 2010) ed e' espressivo di valori cardine della giurisdizione, quali la terzieta' e l'imparzialita', a loro volta collegati alla garanzia del giusto processo; che detto istituto e' volto, in concreto, a prevenire l'eccessiva soggettivita' del giudizio e a salvaguardare l'imparzialita' cosi' del giudice come della scelta da questi operata tra ipotesi esplicative concorrenti, garantendo, in tal modo, la stessa possibilita' di un giudizio in cui sia assicurato, al massimo grado, il controllo su tutte le ipotesi e controipotesi in conflitto e discussione; che i referenti costituzionali e sovranazionali dell'istituto dell'incompatibilita' del giudice possono individuarsi negli articoli 111, secondo comma, nonche' 3, 24, secondo comma, 101 e 117 della Costituzione, quest'ultimo in relazione tanto all'articolo 14, primo paragrafo, del Patto internazionale sui diritti civili e politici, adottato a New York il 16 dicembre 1966, entrato in vigore il 23 marzo 1976, ratificato e reso esecutivo con legge 25 ottobre 1977, n. 881, quanto all'articolo 6, primo paragrafo, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali (CEDU), cosi' come interpretato dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo; che il diritto ad un «equo processo», garantito dall'articolo 6, §1 CEDU, esige piu' in particolare che una causa sia esaminata da un tribunale che, oltre ad essere indipendente, sia anche «imparziale» e, in tal modo, implica e postula il riconoscimento del diritto, fondamentale, ad un giudice «imparziale» (Care of. v. , n. 76639/11, §§ 60-65); che l'«imparzialita' giudiziaria», nel quadro convenzionale, corrisponde all'assenza di pregiudizio o di partito preso in capo al giudice e puo' essere valutata in diversi modi, mediante un approccio vuoi (i) «soggettivo», che cerchi di accertare la convinzione o l'interesse personale di un giudice in una determinata causa, vuoi (ii) «oggettivo», che miri invece ad accertare se il giudice offra sufficienti garanzie per escludere, al riguardo, qualsiasi dubbio legittimo sulla sua «imparzialita'» (Grand Chamber, Case of. , v. , n. 17056/06, §93; Grand Chamber, Case of . v. , n. 29369/10, §73); che la questione della mancanza di «imparzialita' giudiziaria»; nel quadro della CEDU, puo' altresi' porsi da un punto di vista (i) o «personale», in quanto correlata al comportamento tenuto da un giudice in una determinata causa, (ii) ovvero «funzionale», perche' relativa ai rapporti gerarchici o di altro tipo tra una persona e un'altra nell'ambito del medesimo processo giudiziario, ovvero all'esercizio di varie funzioni da parte della stessa persona in tale processo (Case of v. n. 73797/01, § 121); che il Giudice di Strasburgo, pur avendo affermato che l'avere gia' preso decisioni prima del processo non puo' essere considerato, per un giudice, un fatto di per se' solo tale da giustificare timori quanto alla sua imparzialita' nel processo (v. affaire c. , n. 14396/88, § 30; affaire c. , n. 12981/87, § 32; affaire c. n. 13924/88, § 33), ha precisato e chiarito che, al fine di valutare il rispetto del principio di «imparzialita' giudiziaria» previsto dall'art. 6 §1 CEDU, assumono rilievo dirimente la «portata» e «natura» dei provvedimenti adottati dal giudice prima del processo (v. sempre affaire c. n. 14396/88, § 30; affaire c. , n. 12981/87, § 32; affaire c. n. 13924/88, § 33); che delle ipotesi di esercizio, nell'ambito del medesimo processo, di varie funzioni da parte della stessa persona si occupa, piu' in particolare, l'articolo 34 cod. proc. pen., recante disciplina, al primo comma, dell'incompatibilita' cd. «verticale» e, al secondo comma, dell'incompatibilita' cd. «orizzontale»; che, ove considerata nella sua dimensione «orizzontale», l'incompatibilita' attiene alla relazione tra la fase del giudizio e quella che immediatamente la precede, presupponendo una relazione tra due termini, ossia tra (i) la cd. «attivita' pregiudicante», costituita da un'attivita' giurisdizionale atta a generare la cd. «forza della prevenzione», e (ii) la cd. «sede pregiudicata», costituita da un compito decisorio cui non risulta piu' idoneo il giudice che abbia posto in essere la cd. «attivita' pregiudicante» (v. Corte cost., sentenza n. 16 del 2022); che per quanto attiene alla cd. «sede pregiudicata», la Corte costituzionale ha posto in evidenza, sin dalle sue prime pronunce in materia, come per «giudizio» debba intendersi ogni processo che, in base a un esame di «prove», pervenga ad una «decisione di merito» (v. Corte cost., sentenze n. 16 del 2022, n. 155 e n. 131 del 1996, n. 453 del 1994, n. 439 del 1993, n. 261, n. 186 e n. 124 del 1992); che la nozione di «decisione di merito» comprende, di tutta evidenza, il giudizio dibattimentale; che compito decisorio del Giudice del dibattimento, infatti, e' propriamente quello di saggiare tutte le concorrenti ipotesi esplicative introdotte in un processo svoltosi nel contraddittorio tra parti poste in condizioni di parita' (v. art. 111 cpv. Cost.), accettando come "vera" l'ipotesi accusatoria soltanto se provata «al di la' di ogni ragionevole dubbio» (v. art. 533 cod. proc. pen.), e non accettandola come tale, in base al criterio del favor rei, sia nel caso in cui, all'esito dell'istruttoria dibattimentale, essa e' risultata contraddetta anche da una soltanto delle prove assunte nel corso dell'istruttoria dibattimentale, sia nel caso in cui non sono risultate smentite tutte le contro-ipotesi prospettate e prospettabili come ad essa ragionevolmente alternative (v. art. 530 cpv. cod. proc. pen.); che l'ipotesi accusatoria, piu' in particolare, per essere accettata e dichiarata come "vera" deve (i) essere confermata da piu' prove assunte nel contraddittorio tra le parti; (ii) risultare non smentita o confutata da nessuna controprova introdotta dalla Difesa e (iii) prevalere su tutte le possibili controipotesi dalla medesima Difesa prospettate come con essa in conflitto, purche' queste ultime siano compatibili con almeno taluna delle prove assunte nel contraddittorio tra le parti, nonche' capaci di fornire spiegazioni alternative rispetto all'ipotesi accusatoria e siano, al contempo, ritenute ragionevoli in quanto concretamente plausibili; che il giudizio dibattimentale e', dunque, la sede elettiva di messa alla prova dell'ipotesi accusatoria, mediante la sua pubblica esposizione alle confutazioni e controprove veicolate nel giudizio da una Difesa posta in condizione di effettiva parita' con l'Accusa; che, per quanto attiene alla cd. «attivita' pregiudicante», la Corte costituzionale ha, per altro verso, da tempo precisato le condizioni in presenza delle quali la previsione dell'incompatibilita' del giudice deve ritenersi costituzionalmente necessaria (v. sempre Corte cost., sentenza n. 16 del 2022); che tali condizioni corrispondono (i) alla preesistenza di valutazioni che cadono sulla medesima res iudicanda, (ii) all'essere stata operata, da parte del giudice, una valutazione di atti anteriormente compiuti, strumentale all'assunzione di una decisione, nonche' (iii) all'attenere tale decisione al «merito» dell'ipotesi accusatoria e non gia' al mero «svolgimento del processo», le valutazioni implicate da tale decisione concernendo non gia' un aspetto «formale» del procedimento, bensi' il «contenuto» stesso dell'ipotesi accusatoria; che, alla luce di quanto previsto dagli artt. 553 e 554-ter cod. proc. pen., per come rispettivamente modificati e interpolati dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, il compito decisorio spettante al Giudice dell'udienza di comparizione predibattimentale non e', d'altronde, quello di assumere prove nel contraddittorio tra parti poste in condizioni di parita', ne' di consentire l'esplicazione, alla Difesa, del diritto di infirmare l'ipotesi descritta nell'imputazione, mediante l'introduzione in giudizio di controprove compatibili con ipotesi prospettate come ragionevolmente alternative all'ipotesi accusatoria, ne' e' tantomeno quello di saggiare ipotesi esplicative concorrenti con quella accusatoria e con essa in conflitto e contrasto; che al Giudice dell'udienza di comparizione predibattimentale spetta, piuttosto, il compito di compiere valutazioni e assumere decisioni «sulla base degli atti» trasmessi dal Pubblico Ministero, costituiti dal «fascicolo del dibattimento... unitamente al fascicolo del pubblico ministero» (v. art. 553 cod, proc. pen.), operando un approfondito vaglio e controllo sul materiale probatorio raccolto, nella precedente fase delle indagini preliminari, da altro organo di Giustizia, qual e' il Pubblico Ministero, in capo al quale soltanto si concentra la potesta' investigativa, correlata al dovere, per lo stesso, di approfondire tutti i possibili aspetti e profili di una notizia di reato, nell'ottica di una completa ed esaustiva ricostruzione dei fatti e del "vero", svolgendo altresi' «accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta ad indagini» (v. art. 358 cod. proc. pen.); che tale vaglio e controllo, demandati al Giudice dell'udienza di comparizione predibattimentale, corrispondono ad una valutazione non «formale», ma «contenutistica» della consistenza dell'ipotesi accusatoria, fondata sull'analisi dei complessivi risultati delle indagini preliminari; che siffatta valutazione, piu' in particolare, involge la sussistenza delle condizioni necessarie perche' il processo, gia' incardinato nei confronti di una persona imputata, possa proseguire «davanti ad un giudice diverso» (v, art. 554-ter co. 3 cod. proc. pen.), innanzi al quale siano poi assunte, nel contraddittorio tra parti poste in condizione di reciproca parita', prove a conferma dell'ipotesi accusatoria e nell'ambito del quale sia al contempo garantita la possibilita', per la Difesa, sia di assumere prove a smentita dell'ipotesi d'accusa, sia di introdurre e prospettare, in sede di discussione, ipotesi esplicative del materiale probatorio assunto nell'istruttoria dibattimentale diverse da quella accusatoria e ad essa alternative; che le condizioni necessarie e sufficienti affinche' il giudizio possa proseguire davanti ad un giudice diverso sono state normativamente descritte, ad opera del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, in termini negativi, le stesse congiuntamente identificandosi tanto nell'insussistenza delle «condizioni per pronunciare sentenza di non luogo a procedere», quanto nella «assenza di definizioni alternative» del giudizio (v. art. 554-ter co. 3 cod. proc. pen.); che di particolare rilievo sono, nella presente sede, le «condizioni per pronunciare sentenza di non luogo a procedere», alla cui ritenuta insussistenza e' correlato l'obbligo, per il Giudice dell'udienza di comparizione predibattimentale, di disporre la prosecuzione del giudizio e di fissare la data per l'udienza dibattimentale, che dovra' tenersi davanti ad un giudice diverso; che le «condizioni per pronunciare sentenza di non luogo a procedere» sono state, di contro, normativamente descritte in termini positivi, da parte del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, le stesse identificandosi tanto nelle ipotesi in cui «sussiste una causa che estingue il reato o per la quale l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita», ovvero in cui «risulta che fatto non e' previsto dalla legge come reato ovvero che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che fatto non costituisce reato o che l'imputato non e' punibile per qualsiasi causa», quanto nei casi in cui «gli elementi acquisiti non consentono una - ragionevole previsione di condanna» (v. art. 554-ter coi co. 1. proc. pen.); che la disciplina normativa nel complesso descritta dall'art. 554-ter co.1 cod. proc. pen. configura l'udienza di comparizione predibattimentale come sede destinata alla valutazione sull'effettiva consistenza del materiale probatorio raccolto in fase di indagini preliminari, nell'ottica di un'anticipata verifica circa la concreta portata e solidita' dell'onere, incombente sull'Accusa nella successiva sede dibattimentale, di produrre dati o fatti probatori che abbiano il valore di conferme necessariamente conseguenti dall'ipotesi accusatoria e da generalizzazioni o «massime d'esperienza» che ad essa li colleghino; che il Giudice dell'udienza di comparizione predibattimentale e', quindi, tenuto a valutare l'insieme dei dati probatori raccolti in sede di indagini preliminari, cosi' come la loro capacita' di offrire coerenti conferme all'ipotesi accusatoria descritta nell'imputazione, sulla scorta del loro numero, del grado di credibilita' soggettiva accordato a ciascuno di essi e delle interazioni inferenziali che possono essere istituite tra i medesimi, nonche' della loro rilevanza e forza induttiva, intesa quale loro idoneita' a generare, nel complesso, una spiegazione plausibile e verosimile del fatto descritto nel capo d'accusa e contestato alla singola persona imputata; che la' dove in capo al Giudice dell'udienza di comparizione predibattimentale si formi, all'esito di tale valutazione, il convincimento che tali elementi probatori non siano tali da fondare, in sede di loro «ripetizione» dibattimentale (v. art. 512 cod. proc. pen.), una «ragionevole previsione di condanna» della persona imputata, dovra' allora essere pronunciata sentenza di non luogo a procedere (v. art. 554-ter co.1 cod. proc. pen.); che il compito decisorio affidato al Giudice dell'udienza di comparizione predibattimentale impone, in definitiva, l'esercizio di intensi poteri di controllo connotati da ampi margini di discrezionalita' decisoria, che coinvolgono direttamente cosi' la fondatezza stessa dell'accusa elevata nei confronti di una persona imputata, come la correttezza delle determinazioni assunte dal Pubblico Ministero in ordine all'azione penale da quest'ultimo gia' esercitata, implicando cosi' una stringente attivita' di verifica sul «merito» stesso dell'ipotesi accusatoria; che l'udienza di comparizione predibattimentale, la' dove sia stata disposta la prosecuzione del giudizio davanti ad un giudice diverso e sia stata cosi' fissata, innanzi a quest'ultimo, la data dell'udienza dibattimentale, e' sede e luogo di un'attivita' giurisdizionale, in ultima analisi, atta a generare la cd. «forza della prevenzione», per il Giudice dell'udienza di comparizione, predibattimentale; che l'omessa previsione dell'incompatibilita', per il Giudice dell'udienza di comparizione predibattimentale che ha in precedenza fissato la data dell'udienza dibattimentale davanti ad un giudice diverso, per la prosecuzione del medesimo giudizio, si pone pertanto in aperto contrasto con i fondamentali valori della terzieta' e imparzialita' della giurisdizione, collegati alla garanzia del giusto processo, nonche' in palese violazione dei referenti costituzionali e sovranazionali innanzi richiamati, oltre che con il principio-valore di eguaglianza e ragionevolezza; che, sotto quest'ultimo profilo, altresi' foriera di evidenti e palesi disparita' di trattamento appare l'omessa previsione di un'ipotesi di incompatibilita', qual e' quella qui denunciata, ove confrontata e paragonata, invece, con la previsione espressa dell'incompatibilita' a «partecipare al giudizio» per «il giudice che ha emesso il provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare» (v. 34 cpv. cod. proc. pen.); che del tutto identici appaiono, piu' in particolare, i compiti decisori cosi' del Giudice dell'udienza preliminare, come del Giudice dell'udienza di comparizione predibattimentale, in punto di latitudine del vaglio circa la fondatezza dell'accusa elevata nei confronti di una persona imputata, tali organi essendo, infatti, entrambi soggetti alla medesima regola di giudizio volta ad individuare i casi di «oggettiva non superfluita' del processo» (v. Corte cost., sentenza n. 88 del 1991), regola oggi condensata nella formula secondo cui «il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere» quando «gli elementi acquisiti non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna» (v. artt. 425 co.3 e 554-ter cod. proc. pen.); che, d'altra parte, le singole ipotesi di astensione, previste per la presenza di situazioni che possano pregiudicare la terzieta' e l'imparzialita' del giudice, restano affidate ai soli casi tassativamente previsti dagli articoli 34 e 36 cod. proc. pen., senza che le stesse possano essere ampliate o applicate in via analogica, ad opera dell'interprete (cosi', ex plurimis, v. Corte di cassazione, sezione quinta penale, sentenza 11 febbraio-17 marzo 2021, n. 10328); che tali casi rispondono alla funzione di apprestare una forma di tutela e garanzia del fondamentale principio di imparzialità-terzieta' del giudice e costituiscono, di riflesso, uno specifico presidio posto a salvaguardia del «giusto processo», la cui attuazione e' messa in pericolo da tutte quelle situazioni che contribuiscono a far sorgere la figura del cd. «iudex suspectus», per la cd. «forza della prevenzione» originata dal fatto di avere, quest'ultimo, precedentemente compiuto determinati atti del procedimento implicanti una valutazione di «merito» sulla res iudicanda, ossia di natura non gia' meramente «formale», bensi' propriamente «contenutistica»; che, in ragione del carattere eccezionale e tassativo di tali casi, non e' dunque concretamente praticabile alcun tentativo volto a sanare la rilevata lacuna, mediante estensioni analogiche o altre operazioni ermeneutiche in grado di elidere i profili di contrasto e attrito con i fondamentali valori della terzieta' e imparzialita' del giudice, dovendosi di contro invocare l'intervento additivo della Corte costituzionale, onde cosi' ampliare, anche al caso di specie, l'elenco delle ipotesi di operativita' dell'istituto della cd. incompatibilita' «orizzontale»; che si nutrono, in conclusione, seri dubbi in ordine alla conformita' a Costituzione di una disciplina, qual e' quella tassativamente delineata dall'articolo 34 cpv. cod. proc. pen., in cui non e' prevista l'incompatibilita' a partecipare al successivo giudizio dibattimentale per il Giudice dell'udienza di comparizione predibattimentale che ha in precedenza fissato, per la prosecuzione del medesimo giudizio, la data dell'udienza dibattimentale davanti ad un giudice diverso, in ragione del contrasto di tale vulnus normativo con l'articolo 111, secondo comma, nonche' con gli articoli 3, 24, secondo comma, 101 e 117 della Costituzione, quest'ultimo in relazione tanto all'articolo 6, primo paragrafo, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali (CEDU), firmata a Roma ii 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, quanto all'articolo 14, primo paragrafo, del Patto internazionale sui diritti civili e politici, adottato a New York il 16 dicembre 1966, entrato in vigore il 23 marzo 1976, ratificato e reso esecutivo con legge 25 ottobre 1977, n. 881.