CONSIGLIO DI STATO 
                            Sezione Prima 
 
    Adunanza di Sezione dell'8 novembre 2023 
    Numero affare 00284/2022. 
    Oggetto: Ministero della giustizia. 
    Ricorso straordinario al  Presidente  della  Repubblica  proposto
dalle sig.re Mariangela Caria, Annalisa Muscarello e  Sharon  Dinasta
contro il Ministero della  giustizia  e  nei  confronti  dei  signori
Renato Maria Vinassa e  Giovanni  Li  Calsi  per  l'annullamento  del
decreto del direttore generale del  personale  e  delle  risorse  del
dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del  Ministero  della
giustizia  dell'11  novembre  2021   recante   l'approvazione   della
graduatoria definitiva  del  concorso  interno  per  691  posti  (606
uomini; 85 donne) della qualifica iniziale degli ispettori del  Corpo
di Polizia penitenziaria, limitatamente al ruolo  maschile,  e  degli
atti presupposti. 
 
                             LA SEZIONE 
 
    Vista  la  nota  di  trasmissione  della   relazione   prot.   n.
0089178.E-2022 in data 16 dicembre 2022 con  la  quale  il  Ministero
della  giustizia  ha  chiesto  il  parere  del  Consiglio  di   Stato
sull'affare consultivo in oggetto; 
    Esaminati gli atti e udito il relatore, presidente ff Paola  Alba
Aurora Puliatti; 
 
       Premesso in fatto e considerato in diritto quanto segue 
 
1. - Esposizione sommaria dell'oggetto della controversia e dei fatti
rilevanti. 
    1.1. - Con ricorso straordinario al Presidente della  Repubblica,
notificato al  Ministero  della  giustizia  il  24  febbraio  2022  e
presentato direttamente, ex art.  11  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  n.  1199/1971,  in  data  7  marzo  2022,  le  ricorrenti
impugnano, denunciandone l'illegittimita': 
        il decreto dell'11  novembre  2021,  pubblicato  in  data  12
novembre, con cui il direttore generale del personale e delle risorse
del dipartimento  dell'amministrazione  penitenziaria  del  Ministero
della giustizia ha approvato la graduatoria definitiva  del  concorso
interno a 606 posti della qualifica iniziale del  ruolo  maschile  di
ispettori di polizia penitenziaria,  pubblicato  in  data  17  maggio
2021; 
        il provvedimento di estremi  sconosciuti  con  cui  e'  stato
disposto l'aumento dei  posti  da  182  a  241  (solo  per  il  ruolo
maschile) della  graduatoria  aliquota  b),  riservata  al  personale
maschile proveniente dal ruolo degli agenti assistenti, rilevante per
le ricorrenti; 
        il presupposto decreto del direttore generale del personale e
delle risorse del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del
Ministero della giustizia, in data 12 maggio 2020, col  quale  veniva
indetto il concorso interno per la qualifica  iniziale  di  ispettore
del Corpo di Polizia penitenziaria per un totale di 691 posti,  nella
parte in cui distingueva 606 posti per il ruolo maschile e  85  posti
per il ruolo femminile e, in particolare, per  quanto  di  interesse,
nella parte relativa all'aliquota  b)  per  posti  207,  di  cui  182
riservati al ruolo maschile e 25 riservati al ruolo femminile; 
        il  decreto  ministeriale  2  ottobre  2017  con  cui  veniva
adottata la nuova ripartizione della dotazione organica del Corpo  di
Polizia penitenziaria di cui alle tabelle A e B, nella parte  in  cui
si prevede  nel  ruolo  degli  ispettori  la  distinzione  tra  ruolo
maschile e ruolo femminile; 
    ogni atto connesso, presupposto e conseguenziale. 
    1.2. - Le ricorrenti prestano servizio in qualita' di  assistenti
nel Corpo di Polizia penitenziaria presso diverse sedi e hanno  preso
parte alla procedura concorsuale per l'aliquota b)  (posti  riservati
al personale del ruolo degli assistenti  e  agenti)  che  prevede  un
totale di 207 posti, di cui 182  riservati  agli  uomini  e  25  alle
donne. 
    1.3. - Il ricorso e' affidato ai seguenti motivi: 
        I. violazione e falsa applicazione di legge: art.  44,  comma
10, decreto legislativo n. 95 del 29 maggio 2017; eccesso  di  potere
per difetto di motivazione; difetto di presupposto; sviamento. 
    La norma rubricata, in esecuzione della quale e' stato indetto il
concorso, non prevede distinzione tra uomini e donne e disciplina una
procedura straordinaria per la promozione al  ruolo  degli  ispettori
specificando solo le aliquote riservate al personale proveniente  dal
ruolo dei sovrintendenti ed al personale proveniente dal ruolo  degli
assistenti,   per   cui    l'amministrazione    avrebbe    introdotto
illegittimamente la distinzione dei ruoli maschile e femminile. 
        II. violazione e falsa applicazione di legge: art.  8,  comma
1, lettera a), legge n. 125 del 6 agosto 2015 e art. 6, legge n.  395
del 15 dicembre 1990. 
    L'art. 8 della legge n. 125 del 2015 aveva delegato il governo ad
attuare le disposizioni finalizzate  al  riallineamento  ovvero  alla
piena equiparazione delle  forze  armate,  attraverso  una  revisione
della disciplina in materia di reclutamento e  progressione,  tenendo
conto del merito e  delle  professionalita',  prevedendo  l'eventuale
unificazione, soppressione dei ruoli, nonche' rideterminazione  delle
relative dotazioni organiche. 
    Il decreto ministeriale impugnato non ha dato piena attuazione ai
principi e obiettivi indicati dalla legge delega. 
    L'unica deroga al criterio della parita'  di  genere  e'  dettata
dall'art. 6, comma 2, della legge n. 395  del  1990  che  prevede  la
distinzione in  relazione  all'assegnazione  a  servizi  di  istituto
all'interno di sezioni femminili o maschili di detenuti. 
    Tenuto conto che il personale a stretto contatto con  i  detenuti
e'  solo  appartenente  al  ruolo  degli  agenti  e  assistenti,   la
riproposta ripartizione tra ruolo maschile e  femminile  relativa  al
personale diverso da quello appartenente  al  ruolo  degli  agenti  e
assistenti non ha ragione di esistere. 
    In realta', i sovrintendenti e gli ispettori non svolgono compiti
esecutivi all'interno delle  sezioni;  alla  data  del  provvedimento
impugnato l'amministrazione aveva gia' preso atto  della  irrilevanza
della  distinzione  di  genere  in  relazione  al  ruolo  unico   dei
funzionari - che svolgono in gran parte compiti affidati in passato a
sovrintendenti e istruttori - istituito con  decreto  legislativo  n.
146 del 21 maggio 2000. 
    Nelle sedi extra moenia  -  tabella  B  relativa  alla  dotazione
organica per le  sedi  dell'amministrazione  diverse  dagli  istituti
penitenziari   -   dove   non   esistono   sezioni    di    detenuti,
illegittimamente viene applicata la disposizione di cui  all'art.  6,
comma 2, della legge n. 395 del 1990  e  viene  riservato  l'80%  dei
posti al personale maschile (per quanto concerne il ruolo  Ispettori,
sono previsti 325 posti  per  il  ruolo  maschile  e  47  per  quello
femminile). 
        III. Violazione e falsa applicazione di legge:  articoli  57,
3, 51 della Costituzione; direttiva CE 76/2007,  art.  3  e  art.  6;
direttiva CE 78/2000, art. 1; Carta di Nizza, art. 21 e Trattato  sul
funzionamento dell'Unione europea (TFUE) art. 10;  legge  9  dicembre
1977, n. 903; legge 10 aprile 1991, n. 125, art. 1 e art. 4, comma 3;
legge 15 dicembre 1990, n. 395, art. 6, comma 2; decreto  legislativo
11 aprile 2006, n. 198, articoli 25 e 48. 
    Il principio di non  discriminazione  e'  derogabile,  alla  luce
della Costituzione e della normativa comunitaria, solo  se  il  sesso
costituisce un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento
dell'attivita'  lavorativa,  se  la  finalita'  e'  legittima  e   il
requisito proporzionato. 
    Le mansioni dell'ispettore (art. 23, decreto legislativo  n.  443
del  1992)  non  giustificano  la  deroga   al   principio   di   non
discriminazione in quanto trattasi  di  compiti  di  concetto  e  non
esecutivi,  di  coordinamento   di   responsabilita'   delle   unita'
operative, ma non di vigilanza all'interno  delle  sezioni  ove  sono
ospitati i detenuti e le  detenute,  che  giustificherebbe,  a  mente
dell'art. 6 della legge n. 395 del 1990, la distinzione  in  base  al
sesso. 
    Ma   vi   e'   di   piu'.   La   dotazione   organica    adottata
dall'amministrazione non riguarda solo gli istituti penitenziali,  ma
l'intera amministrazione penitenziaria comprensiva  di  uffici  extra
moenia ove non e' prevista la presenza di detenuti. 
    Infine, nel  ruolo  dei  funzionari,  la  distinzione  tra  ruolo
maschile e ruolo femminile e' stata abrogata sin dal 2000; mentre  il
decreto legislativo n. 172 del  2019  ha  introdotto  modifiche  alla
legge n. 395 del 1990 ampliando i compiti amministrativi e prevedendo
che i preposti ai singoli servizi  sono  scelti  di  regola  tra  gli
appartenenti ai ruoli degli ispettori e sovrintendenti. 
        IV. Illegittimita' dell'aumento del numero dei posti di ruolo
maschile. 
        L'amministrazione,   nonostante   sia    consapevole    della
ininfluenza della distinzione  fra  uomo  e  donna  nel  ruolo  degli
ispettori e pur avendo  assunto  formalmente  con  le  OO.SS.  ed  il
Comitato per le pari opportunita' l'impegno a  modificare  le  piante
organiche abolendo detta distinzione, ha ritenuto ancora una volta di
favorire  i  candidati  uomini,  malgrado  avessero   conseguito   un
punteggio inferiore alle ricorrenti. 
    1.4. - Con la  relazione  istruttoria,  il  Ministero  eccepisce,
preliminarmente,  la   tardivita'   dell'impugnazione   dei   decreti
presupposti  (bando  e  decreto  del   2017   relativo   alla   nuova
ripartizione della dotazione organica) e, nel merito,  l'infondatezza
del ricorso in quanto  il  bando  e'  conforme  alle  previsioni  del
decreto ministeriale 2  ottobre  2017,  che  distingue  la  dotazione
organica per sesso come previsto dal decreto  legislativo  29  maggio
2017, n. 95 per tutto il personale, ad eccezione dei funzionari. 
    Le  aliquote  differenti,  dunque,  rispecchiano  le  carenze  di
organico  derivanti  dalla   ripartizione   stabilita   dal   decreto
ministeriale 2 ottobre 2017. 
    L'aumento dei posti riservati agli uomini  e'  consequenziale  al
fatto  che  nella  categoria  maschile  i  partecipanti  uomini  sono
risultati in numero inferiore rispetto ai posti messi a concorso  nel
ruolo dei sovrintendenti (cui e' riservato il 70% dei posti) e si  e'
provveduto,  pertanto,  ad  aumentare  i  posti  dell'altra  aliquota
maschile (30% riservati al ruolo agenti e assistenti) come prevede il
decreto legislativo n. 95 del 2017 che ha disciplinato  la  procedura
straordinaria di assunzione. 
    1.5. - In data 28 dicembre 2022 la relazione e'  stata  trasmessa
al legale delle ricorrenti. 
    1.6. - Con parere interlocutorio n. 200 dell'8 febbraio 2022,  la
sezione ha disposto l'integrazione del contraddittorio. 
    1.7. -  La  parte  ricorrente  ha  provveduto  nei  termini  alla
notifica per  pubblici  proclami,  allegando  copia  degli  atti  con
attestazione di conformita' alla memoria del 6 aprile 2023. 
    1.8. - Con la medesima memoria, il  legale  delle  ricorrenti  ha
anche precisato che soltanto la sig.ra Muscarello  Annalisa  conserva
interesse alla decisione del ricorso. 
2. - Questione di legittimita' costituzionale in via incidentale - la
normativa italiana. 
    2.1. - La sezione ritiene che, ai fini della decisione di merito,
sia  rilevante  e  non  manifestamente  infondata,  nei  termini  che
verranno  esposti  di   seguito,   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 44, commi 7, 8, 9, 10 e 11, d.lgs. n. 95 del
29 maggio 2017 (Disposizioni in materia di revisione dei ruoli  delle
Forze di polizia, ai sensi dell'articolo  8,  comma  1,  lettera  a),
della legge 7 agosto 2015, n. 124,  in  materia  di  riorganizzazione
delle amministrazioni pubbliche) e della allegata tabella 37, nonche'
in parte qua della tabella A allegata al decreto legislativo  n.  443
del 30 ottobre 1992 (Ordinamento del personale del Corpo  di  Polizia
penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1, della  l.  n.  395  del
1990), in relazione all'art. 6, comma 2, della legge n. 395 del  1990
(Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria), nella parte in  cui
distinguono, in dotazione organica, secondo la differenza di sesso, i
posti da mettere a concorso nella qualifica iniziale degli  ispettori
del Corpo di Polizia penitenziaria, per contrasto con gli articoli 3,
comma 1, e 117, comma 1, della  Costituzione,  per  il  sospetto  che
violino il principio di parita' e  non  discriminazione  tra  uomo  e
donna  nell'accesso  al  lavoro  e  non  tengano  conto  dei  vincoli
derivanti dall'ordinamento comunitario. 
    2.2. - L'Italia ha introdotto le donne nel  Corpo  della  Polizia
penitenziaria con la legge n. 395 del 1990, il cui art. 6,  comma  2,
asserisce che «il personale del corpo  di  Polizia  penitenziaria  da
adibire ai servizi di istituto all'interno delle sezioni deve  essere
dello stesso sesso dei detenuti». 
    L'applicazione della norma ha dato luogo, in fase di  definizione
dell'ordinamento  del  personale  ex  art.  14  della  stessa  legge,
all'adozione di dotazioni organiche distinte a seconda del sesso  dei
dipendenti per tutti i ruoli, anche  per  quelli  che  non  esplicano
mansioni direttamente esecutive all'interno delle sezioni  detentive,
a  diretto  contatto  coi  i  carcerati,  ma  che  si  occupano   del
coordinamento come i sovrintendenti e gli ispettori. 
    2.3. - Si consideri, a tal fine, che l'ordinamento del  personale
del Corpo di Polizia penitenziaria, a norma dell'art.  14,  comma  1,
della legge 15 dicembre 1990, n. 395,  e'  disciplinato  dal  decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 e allegata tabella  A.  L'art.  1
istituisce i ruoli e le dotazioni organiche, definite dalla tabella A
allegata al decreto, che distingue la dotazione  maschile  da  quella
femminile, quest'ultima numericamente inferiore in ragione del numero
inferiore di detenute ristrette nelle carceri. 
    Il decreto legislativo n. 95 del 2017 - che reca norme in materia
di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi della legge 7
agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione  delle  pubbliche
amministrazioni - nel sostituire  l'art.  2,  comma  1,  del  decreto
legislativo n. 443  del  1992,  dispone  che  la  gerarchia  tra  gli
appartenenti  ai  ruoli  del   personale   del   Corpo   di   Polizia
penitenziaria e' determinata come segue: personale della carriera dei
funzionari; ispettori; sovrintendenti; assistenti ed agenti. (art. 37
del decreto legislativo n. 95 del 2017). 
    2.4. - La distinzione in ruoli  maschile  e  femminile  e'  stata
mantenuta anche per il ruolo dei funzionari direttivi fino  al  2000,
allorche' e' stata eliminata con il decreto legislativo  n.  146/2000
mediante l'istituzione di un ruolo unico (tabella  D  -  allegata  al
decreto legislativo). 
    2.5.  -  Da  ultimo,  il  decreto  legislativo  n.  172/2019   ha
introdotto modifiche alla legge n. 395 del 1990 ampliando  i  compiti
amministrativi che possono essere affidati agli appartenenti al Corpo
della Polizia penitenziaria (cfr. art. 5, comma 3, legge n.  395  del
1990, come  modificato  dall'art.  29,  che  introduce  l'impiego  in
«attivita' amministrative di  supporto  e  direttamente  connesse  ai
servizi   di   istituto»,   accanto   alle   tradizionali   attivita'
istituzionali  elencate  al  comma  2,  consistenti   nell'assicurare
l'esecuzione dei provvedimenti restrittivi della liberta' personale e
garantire l'ordine all'interno degli istituti di  pena,  partecipare,
anche nell'ambito di gruppi di lavoro, alle attivita' di osservazione
e  di  trattamento  rieducativo  dei  detenuti  e  degli   internati,
espletare il servizio di traduzione dei detenuti ed internati  ed  il
servizio di piantonamento dei detenuti e verifica del rispetto  delle
prescrizioni  previste  dai  provvedimenti  della   magistratura   di
sorveglianza). 
3. - Questione di legittimita' costituzionale in  via  incidentale  -
rilevanza. 
    3.1.  -   Con   riferimento   al   requisito   della   rilevanza,
preliminarmente,  la  sezione   ritiene   di   dover   affermare   la
tempestivita' dell'impugnazione del bando e degli atti presupposti. 
    L'eccezione  di  tardivita'  sollevata  dall'Amministrazione   e'
infondata. 
    Va rilevato che il bando di concorso ed il decreto ministeriale 2
ottobre 2017 sono stati impugnati quali atti presupposti,  unitamente
al  decreto  di  approvazione  della  graduatoria  nella   quale   le
ricorrenti non risultano utilmente collocate. 
    La lesione dell'interesse  legittimo  e  l'interesse  concreto  e
attuale delle ricorrenti all'impugnazione e'  riconducibile  all'atto
conclusivo  del  concorso,  cosicche'  correttamente  il  termine  di
impugnazione,  anche  per  gli  atti   presupposti,   decorre   dalla
conoscenza della graduatoria finale. 
    Ne'  potrebbe  ritenersi  che  l'onere  di  impugnazione  per  le
ricorrenti risalga al momento della conoscenza del bando di  concorso
argomentando sulla base della considerazione che il bando prevede per
l'aliquota b) un numero di posti a concorso inferiore  per  le  donne
rispetto al numero di posti messi a concorso per gli uomini. 
    L'onere di  immediata  impugnazione  del  bando  di  concorso  va
circoscritto al caso  della  contestazione  di  clausole  riguardanti
requisiti  di  partecipazione  direttamente  ostativi  all'ammissione
dell'interessato e, correlativamente, va escluso nei riguardi di ogni
altra clausola che risulti  dotata  solo  di  astratta  e  potenziale
lesivita', ovvero la cui idoneita' a  produrre  un'effettiva  lesione
puo'  essere  valutata  unicamente  all'esito  della  procedura,  ove
negativo per l'interessato (Consiglio di Stato,  sez.  II,  8  aprile
2022, n. 2634; sez. VI, 25 febbraio 2019,  n.  1266;  T.A.R.  per  il
Lazio, sez. V, 4 aprile 2022, n. 3861). 
    Nella fattispecie, la clausola che determina il numero dei  posti
messi a concorso per il ruolo femminile degli ispettori non  preclude
alle ricorrenti la partecipazione,  ma  ne  condiziona  in  modo  non
prevedibile  ex  ante  l'esito  di   un'eventuale   collocamento   in
graduatoria non utile alla nomina. 
    Ove le stesse ricorrenti fossero,  viceversa,  risultate  tra  le
vincitrici, in relazione al numero dei posti messi a concorso per  il
ruolo  femminile,  non   vi   sarebbe   stato   interesse   personale
all'impugnazione. 
    3.2. -  Tanto  premesso,  si  osserva  che  le  norme  della  cui
costituzionalita'  si  dubita  sono   certamente   applicabili   alla
fattispecie oggetto del giudizio. 
    I  provvedimenti   amministrativi   impugnati   (la   graduatoria
definitiva del concorso interno a 606 posti della qualifica  iniziale
del ruolo di ispettori di  polizia  penitenziaria  e  il  presupposto
bando di concorso) sono stati adottati in  applicazione  delle  norme
che disciplinano la procedura concorsuale straordinaria alla quale le
ricorrenti hanno partecipato (art. 44,  commi  7,  8,  9,  10  e  11,
decreto legislativo n. 95 del 2017 e allegata tabella 37). 
    3.3. - L'applicazione che il Ministero ha  fatto  di  tali  norme
risulta corretta, atteso che  non  esistono  spazi  per  una  diversa
interpretazione, conforme  alla  Costituzione,  dal  momento  che  il
decreto legislativo n. 95 del 2017,  la  tabella  37  allegata  e  il
decreto ministeriale 2 ottobre 2017 ripetono la distinzione  presente
nella dotazione organica della Polizia penitenziaria nel ruolo  degli
ispettori secondo il requisito di genere, come delineata dal  decreto
legislativo n. 443 del 1992, tabella A. 
    3.4. - L'eventuale  dichiarazione  di  incostituzionalita'  delle
norme denunciate avrebbe  cosi'  l'effetto  di  rimuovere  l'ostacolo
normativo alla partecipazione delle ricorrenti  al  concorso  di  cui
trattasi in condizioni di parita'. 
4.  -  Questione  di   costituzionalita'   in   via   incidentale   -
considerazioni preliminari circa la non manifesta infondatezza. 
    4.1. - Sotto il profilo della non  manifesta  infondatezza  della
questione  di  legittimita'  costituzionale,   occorre   evidenziare,
preliminarmente,  le  ragioni  della  scelta  di   adire   la   Corte
costituzionale, nonostante la pluralita' dei  rimedi  giurisdizionali
esperibili nei confronti di leggi  nazionali  nell'area  dei  diritti
fondamentali ed affette da vizi rispetto, ad  un  tempo,  al  diritto
europeo   e   a   quello   costituzionale   interno   (c.d.    doppia
pregiudizialita', cfr. Corte costituzionale  n.  67  dell'8  febbraio
2022). 
    Nel caso in esame, si versa, infatti, in una ipotesi di diritti e
principi fondamentali per i quali  sussiste  una  sovrapposizione  di
garanzie: per un verso, il principio di uguaglianza rientra  in  quel
nucleo costitutivo dell'«identita' costituzionale»  della  Repubblica
che e' rimessa agli strumenti  di  intervento  propri  del  sindacato
sulla costituzionalita' delle leggi; per altro  verso,  il  principio
della parita' di trattamento tra uomini e donne e' ormai  consolidato
da un consistente corpo  di  norme  comunitarie,  gia'  presenti  nel
Trattato sull'Unione europea e successivamente declinato, per  quanto
attiene in particolare alla parita'  nell'accesso  al  lavoro,  dalla
direttiva 76/2007/CEE del Consiglio  del  9  febbraio  1976  e  dalla
direttiva 2000/78/CEE del Consiglio del 27 novembre 2000. 
    La sezione ritiene opportuno, se non doveroso, nel caso in esame,
sollecitare  il  pronunciamento  della   Corte   costituzionale   che
assicura,  mediante  decisioni  efficaci  erga   omnes,   la   tutela
dell'eguaglianza e della certezza del diritto. 
    4.2. - Si consideri che il T.A.R.  per  il  Lazio,  sez.  V,  con
sentenza del  22  aprile  2022,  n.  4608,  divenuta  definitiva,  ha
respinto l'impugnazione avverso la medesima graduatoria impugnata con
il ricorso straordinario  in  esame,  proposta  da  altre  candidate,
affermando che «al di la' delle  funzioni  svolte  concretamente  nel
Corpo di Polizia penitenziaria  si  distinguono  coloro  a  cui  sono
assegnati compiti operativi da coloro a cui  sono  assegnati  compiti
direttivi.» 
    E nella prima categoria, rientrano gli ispettori. 
    Tuttavia, ad avviso della sezione, alla luce dei criteri indicati
dalla Corte di Giustizia in casi analoghi, al fine di individuare  le
discriminazioni  nell'accesso  al  lavoro  non   giustificate   dalle
caratteristiche  intrinseche  ed  essenziali  della  prestazione   in
relazione al legittimo scopo perseguito ed al  fine  di  valutare  la
proporzionalita'  e  ragionevolezza   del   requisito   discriminante
rispetto al detto scopo, occorrerebbe  tenere  conto  non  tanto  dei
«ruoli» (direttivi e  operativi)  quanto  degli  effettivi  contenuti
mansionistici della qualifica attribuita sulla base  della  normativa
nazionale (Corte di giustizia U.E. sez. VII, 17  novembre  2022,  VT,
C-304/21). 
    Tali contenuti mansionistici della qualifica di  ispettore,  come
e'  venuta  evolvendosi  nella   piu'   recente   legislazione,   che
differenzia  nell'ambito  della  categoria   c.d.   «operativa»   gli
ispettori  dagli  assistenti  e  agenti,  fanno  propendere  per   la
conclusione che il diverso  trattamento  di  accesso  alla  qualifica
iniziale degli ispettori per le donne e gli  uomini  possa  ritenersi
ingiustificato e discriminatorio,  in  contrasto  sia  col  principio
della prevalenza del diritto comunitario di cui all'art.  117,  comma
1, Cost., sia con il principio di  uguaglianza  di  cui  all'art.  3,
comma 1, Cost.  e  non  idoneo  a  configurare  l'eccezione,  di  cui
all'art. 4, comma 2, della legge 10 aprile 1991, n. 125 e all'art. 4,
paragrafo 1  della  direttiva  CEE  78/2000  del  27  novembre  2000,
giustificata  solo  dalla  natura  dell'attivita'  lavorativa  e  dal
contesto in cui viene espletata. 
    4.3. - Vi e', dunque, l'esigenza di certezza  del  diritto  e  di
assicurare erga omnes la tutela del diritto fondamentale alla parita'
di genere e non discriminazione nell'accesso al lavoro. 
    Un simile risultato non e' ovviamente  perseguibile  mediante  il
rimedio della disapplicazione della legge anti-europea, che,  essendo
limitato   al   singolo   caso,   lascia   sopravvivere   la    legge
anticomunitaria  nell'ordinamento,   rimettendone   le   sorti   alle
decisioni diverse dei giudici. 
    4.4. - Neppure il rinvio pregiudiziale alla  Corte  di  giustizia
sembra,  in  tale  caso,  giustificato  dalla  esistenza   di   dubbi
interpretativi. 
    Invero, le  disposizioni  comunitarie  richiamate  hanno  formato
oggetto piu' volte di interpretazione da parte  della  Corte  che  ha
risolto  in  punto  di  diritto  questioni  analoghe,  anche  se  non
identiche a quella in esame, enunciando tra l'altro il principio che,
caso per caso, dal giudice del rinvio va verificato  se  le  mansioni
attribuite  al  dipendente  richiedano  quel  determinato   requisito
essenziale discriminante e se il diverso trattamento  riservato  alle
categorie di concorrenti sia il mezzo funzionale e  proporzionato  al
raggiungimento di un legittimo obiettivo. 
    4.5. - Inoltre, la pronuncia  di  illegittimita'  costituzionale,
pur in presenza di situazioni consolidate per effetto  del  giudicato
formatosi sulla richiamata sentenza del T.A.R. per il Lazio  n.  4608
del  2022,  potrebbe  costituire  valido   motivo   per   l'esercizio
dell'autotutela da parte dell'Amministrazione. 
5.  -  Questione  di  costituzionalita'  in  via  incidentale  -  non
manifesta infondatezza. 
    5.1.  -  La  sezione  ritiene  non  manifestamente  infondata  la
questione di legittimita' delle norme denunciate che disciplinano  la
procedura concorsuale della quale si controverte  per  contrasto  con
gli articoli 3 e 117, comma 1, Cost. 
    5.2. - Si e' detto che il principio della parita' di  trattamento
tra uomini e donne e' ormai consolidato nell'ordinamento comunitario. 
    In particolare dalla direttiva 76/2007/CEE del  Consiglio  del  9
febbraio 1976, relativa all'attuazione del principio della parita' di
trattamento fra gli uomini e le donne per quanto  riguarda  l'accesso
al lavoro, alla formazione  e  alla  promozione  professionali  e  le
condizioni di lavoro e dalla direttiva 2000/78/CEE del Consiglio  del
27 novembre 2000, la quale  stabilisce  un  quadro  generale  per  la
parita' di trattamento in materia di occupazione e di  condizioni  di
lavoro. 
    5.3. - Gia' l'art.  3,  paragrafo  2,  del  Trattato  sull'Unione
europea disponeva che l'Unione «promuove»  la  parita'  tra  donne  e
uomini e confermava un tale impegno nelle sue «azioni»  (art.  8  del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea firmato a Roma  il  25
marzo 1957 -TFUE). 
    5.4. - Anche l'art.  21  della  Carta  dei  diritti  fondamentali
dell'Unione europea vieta «qualsiasi forma di discriminazione fondata
[...] sul sesso», mentre l'art. 23 della stessa Carta dispone che «La
parita' tra donne e uomini deve essere assicurata in tutti  i  campi,
compreso in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione». 
    5.5. - Entrambe queste norme, come riconosciuto  dalla  Corte  di
giustizia, hanno  efficacia  diretta,  con  la  conseguenza  che  non
trovano applicazione le disposizioni in conflitto con il principio di
parita' di trattamento,  previo  ricorso,  se  del  caso,  al  rinvio
pregiudiziale, ove ritenuto necessario, al  fine  di  interrogare  la
medesima Corte di  giustizia  sulla  corretta  interpretazione  delle
pertinenti disposizioni del diritto dell'Unione e,  quindi,  dirimere
eventuali residui dubbi in ordine all'esistenza del conflitto. 
    5.6. -  In  particolare,  il  principio  di  non  discriminazione
«diretta» e  «indiretta»  fissato  dalla  direttiva  2000/78/CEE  del
Consiglio   del   27   novembre   2000,   comporta   che    qualsiasi
discriminazione  basata  su  religione   o   convinzioni   personali,
handicap, eta' o tendenze sessuali dovrebbe essere proibita in  tutta
la Comunita' (paragrafo 12 dei considerando) allo  scopo  di  rendere
effettivo  negli  Stati  membri  il  principio   della   parita'   di
trattamento. 
    5.7. - Tuttavia, la stessa direttiva 2000/78/CEE precisa  che  il
principio di  «non  discriminazione»  non  puo'  avere  l'effetto  di
costringere  le  Forze  armate  nonche'   i   servizi   di   polizia,
penitenziari o di soccorso ad  assumere  o  mantenere  nel  posto  di
lavoro persone che non possiedano i requisiti necessari per  svolgere
l'insieme delle funzioni che possono essere chiamate  ad  esercitare,
in  considerazione  dell'obiettivo  legittimo  di  salvaguardare   il
carattere  operativo  di   siffatti   servizi   (paragrafo   18   dei
considerando). 
    5.8. - La direttiva, inoltre, stabilisce che il principio di «non
discriminazione» subisce deroghe solo alle condizioni di cui all'art.
4, paragrafo 1, il  quale  prevede  che  «gli  Stati  membri  possono
stabilire  che  una  differenza  di   trattamento   basata   su   una
caratteristica  correlata  a  uno  qualunque  dei   motivi   di   cui
all'articolo 1 (tra cui il  sesso)  non  costituisca  discriminazione
laddove, per la natura di un'attivita' lavorativa o per  il  contesto
in cui essa  viene  espletata,  tale  caratteristica  costituisca  un
requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell'attivita'
lavorativa,  purche'  la  finalita'  sia  legittima  e  il  requisito
proporzionato». 
    5.9. - La giurisprudenza comunitaria ha  costantemente  affermato
l'illegittimita' di un requisito previsto dalla  procedura  selettiva
per l'accesso al pubblico impiego  che  svantaggi  una  categoria  di
concorrenti, ove il detto requisito non risulti idoneo  e  necessario
per conseguire il legittimo obiettivo che essa persegue  (cfr.  Corte
giustizia UE sez. I, 18 ottobre 2017, Maria Eleni Kalliri,  C-409/16,
in  tema  di  statura  minima  identica  per  uomini  e   donne   per
l'arruolamento alla scuola di polizia) e, piu' in generale, allorche'
la diversita' di trattamento dei lavoratori non sia  giustificata  da
«fattori oggettivi ed estranei a  qualsiasi  discriminazione  fondata
sul sesso» (Corte giustizia UE sez. II, 30  giugno  2022,  C-625,  in
tema di discriminazione indiretta nel regime previdenziale). 
    Recentemente, la Corte  ha  affermato  che  cio'  che  giustifica
l'introduzione di un diverso trattamento, senza che si configuri  una
«discriminazione» per la  partecipazione  ad  un  concorso  ai  sensi
dell'art. 4, paragrafo 1, della direttiva CEE  n.  78/2000,  sono  le
funzioni   effettivamente   e   prevalentemente   esercitate    nello
svolgimento delle mansioni  ordinarie  da  assegnare  in  esito  alla
procedura concorsuale,  secondo  la  normativa  nazionale  (Corte  di
giustizia U.E. sez. VII, 17 novembre 2022, VT, C-304/21  in  tema  di
limite massimo di 30 anni  per  la  partecipazione  al  concorso  per
Commissario dei ruoli della Polizia di Stato). 
    5.10. - Fatta tale premessa, ad avviso del collegio, nel caso  di
specie, sembra plausibile ritenere che il requisito della  differenza
di  genere  per  l'accesso   all'impiego   pubblico   nella   polizia
penitenziaria con la qualifica di ispettore costituisca una forma  di
discriminazione in contrasto con le richiamate  direttive  europee  e
pronunce  della  Corte  di  giustizia  UE,  che  conduce  a  ritenere
sussistente la violazione dell'art. 117, comma 1, Cost.,  che  impone
il rispetto dei vincoli posti dall'ordinamento comunitario. 
    5.11. - Sotto  il  profilo  della  violazione  del  principio  di
uguaglianza formale di cui all'art. 3, comma 1,  della  Costituzione,
la giurisprudenza della Corte costituzionale e' da tempo  consolidata
nell'affermare il generale divieto di arbitrarie  discriminazioni  in
materia di accesso al  lavoro  fondate  sulla  differenza  di  genere
(sentenza n. 173 del 16 giugno 1983; sentenza n.  225  dell'8  maggio
1990; ordinanza n. 172 del 31 maggio 2001). 
    Dalle pronunce emerge che  l'esclusione  dall'accesso  al  lavoro
sulla base della sola  valutazione  del  genere  di  appartenenza  e'
lesivo del principio di uguaglianza ed e'  priva  di  alcun  tipo  di
ragionevole giustificazione. 
    Anche in tema di divieto  di  discriminazioni  indirette  di  cui
all'art. 4 della legge n. 125 del 10 aprile  1991,  la  Corte  si  e'
pronunciata (con sentenza n. 163 del  15  aprile  1993  che  dichiara
illegittima la norma di cui  all'art.  4,  n.  2  della  legge  delle
Provincia di Trento n. 3 del  1980)  affermando  la  contrarieta'  al
divieto della previsione di una statura  minima  indifferenziata  per
uomini e donne tra i requisiti per l'accesso alle carriere  direttiva
e di  concetto  del  ruolo  tecnico  del  servizio  antincendi  della
Provincia di Trento. 
    5.12.  -  Ad  avviso  della  sezione,  anche  la  discriminazione
nell'accesso alla qualifica di  ispettore  di  polizia  penitenziaria
fondata  sulla  differenza  di   sesso   appare   ingiustificata   ed
arbitraria. 
    Le mansioni da attribuire agli ispettori, come meglio si illustra
di seguito, non richiedono necessariamente la distinzione  uomo/donna
ai fini del raggiungimento degli scopi del servizio da  espletare  e,
astrattamente, la differenza di genere  non  sembra  si  ponga  quale
«requisito essenziale e determinante allo svolgimento  del  servizio»
dell'ispettore di polizia penitenziaria, ma, al contrario,  eccedente
rispetto allo scopo. 
    Tuttavia, la  dotazione  organica  del  personale  del  Corpo  di
Polizia penitenziaria e' improntata  a  tale  differenza  di  genere,
sulla base dell'art. 6, comma 2, della legge  n.  395  del  1990  che
attribuisce  genericamente  rilevanza  a  detta  differenza  per   il
personale penitenziario impiegato nelle sezioni. 
    Viceversa, la distinzione del personale maschile e femminile  non
addetto a mansioni di stretto contatto con i detenuti,  come  normata
dai decreti legislativi delegati adottati ai sensi dell'art. 14 della
legge n. 395 del 1990, e da ultimo con il  d.lgs.  n.  95  del  2017,
sembra contrastare non solo con le richiamate norme europee, ma anche
con la norma costituzionale di cui all'art. 3, comma 1. 
    5.13. - Va aggiunto, per completezza, con riguardo alla normativa
europea piu' specificamente  concernente  il  personale  appartenente
alla polizia penitenziaria, che  la  raccomandazione  R  (2006)2  del
Consiglio d'Europa, Comitato dei ministri, rivolta agli Stati  membri
sulle «Regole penitenziarie  europee»  (Adottata  dal  Consiglio  dei
ministri l'11 gennaio 2006, in occasione della 952esima riunione  dei
delegati dei ministri) ha disposto che: 
        «82. Il personale deve essere selezionato e nominato su  base
egualitaria e senza nessuna discriminazione  fondata  in  particolare
sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le  opinioni
politiche o altre, l'origine nazionale o sociale,  l'appartenenza  ad
una  minoranza  nazionale,  la  fortuna,  la  nascita  o  ogni  altra
situazione.» 
        «85. Uomini e  donne  devono  essere  rappresentati  in  modo
equilibrato nel personale penitenziario.» 
    Per quanto concerne le mansioni, le regole penitenziarie  europee
raccomandano soltanto che le  perquisizioni  personali  dei  detenuti
siano effettuate da personale dello stesso sesso. 
    Di  fatto,  molti  Paesi  europei  (Austria,  Belgio,  Danimarca,
Finlandia, Spagna, Portogallo,  Regno  Unito,  Francia  e  Germania),
attenendosi a tale unica  regola,  hanno  riformato  gli  ordinamenti
penitenziari ammettendo anche le donne  nelle  sezioni  maschili  dei
Penitenziari,  con  la  sola  limitazione  dell'effettuazione   delle
perquisizioni personali  dei  detenuti,  riservate  ad  agenti  dello
stesso sesso. 
    5.14.   -   Le   specifiche   mansioni    dell'ispettore,    piu'
analiticamente riportate di seguito, non giustificano  la  deroga  al
principio di «non discriminazione», in quanto trattasi di compiti  di
concetto e non esecutivi, di coordinamento, di responsabilita'  delle
unita'  operative,  per   le   quali   l'idoneita'   psico/fisica   e
l'attitudine  non  richiedono  caratteristiche  attribuibili  all'uno
piuttosto che all'altro sesso, ne' comportano  uno  stretto  contatto
con i detenuti e le detenute, come i compiti  di  sorveglianza  e  di
perquisizione personale. 
    La  sezione  ritiene  che,  alla  luce  della  evoluzione   della
normativa concernente l'organizzazione del servizio penitenziario dal
1990 ad oggi, non essendo attribuiti agli ispettori esclusivamente  o
prevalentemente compiti «operativi» diretti di  vigilanza,  custodia,
sorveglianza all'interno delle sezioni ove sono ospitati i detenuti e
le detenute, per  i  quali  sarebbe  ipotizzabile  astrattamente  una
diversa capacita' fisica e psicologica tra uomini  e  donne  (sebbene
anche questa discutibile, alla luce delle diverse esperienze  europee
e  della  raccomandazione  di  riservare  solo   alle   perquisizioni
personali l'impiego  di  agenti  di  sesso  diverso),  il  differente
impiego degli ispettori uomini  e  donne  appare  ingiustificatamente
discriminatorio, logicamente poco ragionevole e non proporzionato  al
raggiungimento dei fini del servizio penitenziario. 
    5.15. - L'art. 4 del decreto legislativo n. 443/1992,  nel  testo
modificato dal  richiamato  decreto  legislativo  n.  95/2017,  cosi'
descrive le mansioni del personale appartenente al ruolo degli agenti
e degli assistenti del Corpo: «mansioni  esecutive,  a  supporto  dei
ruoli superiori, con il margine di iniziativa e  di  discrezionalita'
inerente alle qualifiche possedute; vigila sulle attivita' lavorative
e  ricreative  organizzate  negli  istituti  per  i  detenuti  e  gli
internati;   indica   elementi   di   osservazione   sul   senso   di
responsabilita' e correttezza nel comportamento del personale e nelle
relazioni  interpersonali  interne,  utili   alla   formulazione   di
programmi  individuali  di  trattamento.  Agli  assistenti  ed   agli
assistenti capo possono essere  conferiti  compiti  di  coordinamento
operativo di piu' agenti in servizio di istituto,  nonche'  eventuali
incarichi  specialistici.  3.  Il  personale  delle   qualifiche   di
assistente  e  di  assistente  capo,   previo   apposito   corso   di
specializzazione, potra' svolgere, in relazione alla professionalita'
posseduta, compiti  di  addestramento  del  personale  del  Corpo  di
Polizia penitenziaria.». 
    5.16. - Di  contro,  ben  diverse  le  mansioni  attribuite  agli
ispettori e assistenti. 
    L'art. 22 del citato decreto legislativo n. 443/1992,  nel  nuovo
testo introdotto dal decreto legislativo n. 95 del 2017, dispone  che
«Il ruolo degli ispettori del Corpo  di  polizia  penitenziaria,  con
carriera a sviluppo direttivo, e' articolato  in  cinque  qualifiche,
che  assumono  le  seguenti  denominazioni:  a)  vice  ispettore;  b)
ispettore; c) ispettore capo; d) ispettore  superiore;  e)  sostituto
commissario.» 
    Per  quanto  concerne  le  mansioni,  l'art.   23   del   decreto
legislativo n. 443 del 1992 dispone che al personale del ruolo  degli
ispettori «sono  attribuite  funzioni  che  richiedono  una  adeguata
preparazione  professionale  e  la  conoscenza  dei  metodi  e  della
organizzazione  del  trattamento  penitenziario  nonche'   specifiche
funzioni  nell'ambito  dei  servizi   istituzionali   della   Polizia
penitenziaria  secondo  le  direttive  e  gli  ordini  impartiti  dal
direttore dell'area sicurezza comandante di reparto  dell'istituto  o
della scuola ovvero dal  funzionario  del  Corpo  responsabile;  sono
altresi' attribuite funzioni di coordinamento di una  o  piu'  unita'
operative dell'area della sicurezza, dei  nuclei  e  degli  uffici  e
servizi ove  sono  incardinati  nonche'  la  responsabilita'  per  le
direttive e le istruzioni impartite nelle predette attivita' ....  Il
personale  del  ruolo  degli  ispettori  svolge  in  relazione   alla
professionalita' posseduta, compiti di formazione o di istruzione del
personale di Polizia penitenziaria.». 
    5.17. - Ad ulteriore chiarimento del tipo di mansioni  attribuite
agli ispettori, va aggiunto che l'art. 39, comma 2,  del  regolamento
di servizio di cui al decreto del Presidente della Repubblica  n.  82
del 1999 prevede che sono scelti di regola tra  gli  appartenenti  ai
ruoli degli ispettori  e  sovrintendenti  i  dipendenti  preposti  ai
singoli servizi  d'istituto  (tra  i  cui  compiti  sono  ricompresi:
fornire collaborazione ai superiori  nello  svolgimento  dei  compiti
propri di questi ultimi; distribuire ed  illustrare  il  servizio  al
personale dipendente; eseguire frequenti controlli sullo  svolgimento
del servizio e disporre, nei casi di necessita', la sostituzione  del
personale,  richiedendone  l'altro  occorrente;   osservare   e   far
osservare al personale  dipendente  scrupolosamente  le  disposizioni
contenute nell'ordine di servizio). 
    Ed ancora, l'art. 33  del  detto  regolamento  di  servizio,  che
attribuisce agli ispettori  e  sovrintendenti  la  preposizione  alle
unita' operative dei  servizi,  specifica  che  le  unita'  operative
comprendono   uno   o   piu'   complessi   funzionali    concernenti,
principalmente: «a) la predisposizione dei turni di servizio; 
        b) l'ordine e la sicurezza, ivi compresa la vigilanza armata; 
        c)  la  ricezione  e  la  dimissione  dei  detenuti  e  degli
internati  ed  altri  adempimenti  connessi,  nonche'   comunicazioni
informatiche e successivi aggiornamenti; 
        d) le  traduzioni  dei  detenuti  e  degli  internati  ed  il
piantonamento dei medesimi quando sono ricoverati in  luoghi  esterni
di cura; 
        e) l'armamento, l'equipaggiamento, il vestiario uniforme  del
personale del Corpo di polizia penitenziaria; 
        f) i mezzi di trasporto del Corpo di Polizia penitenziaria.». 
    5.18. - A tutto cio' va  aggiunto,  e  non  da  ultimo,  che  gli
ispettori  potrebbero  essere  destinati  ad  uffici  diversi   dagli
istituti penitenziari. 
    Difatti, la dotazione organica dell'amministrazione,  attualmente
distinta in due ruoli maschile e femminile,  non  riguarda  solo  gli
istituti  penitenziali,  ma  l'intera  amministrazione  penitenziaria
comprensiva di sedi diverse dagli istituti di reclusione, ove non  e'
prevista la presenza di detenuti e detenute. 
    Si tratta delle  sedi  elencate  nella  tabella  B)  allegata  al
decreto  ministeriale  2  ottobre  2017,  che  ripartisce  la   nuova
dotazione definita con decreto legislativo n. 95 del 2017;  trattasi,
segnatamente,    degli    uffici    dell'amministrazione     centrale
(Dipartimento amministrazione penitenziaria, Direzione  generale  del
personale,  Direzione  generale  dei  detenuti  e  del   trattamento,
Direzione generale della formazione), dei Reparti operativi e  Gruppo
sportivo (Ufficio per la  sicurezza  personale  e  vigilanza,  Nucleo
investigativo centrale, Specializzazioni - Unita' cinofile  -  Unita'
ippomontane - settore navale,  Centrale  operativa  nazionale,  Banda
musicale del corpo, gruppo sportivo Fiamme azzurre), degli uffici dei
provveditorati   regionali   dell'amministrazione   penitenziaria   e
presidi,  delle  Scuole  di  formazione  e  aggiornamento,  di   sedi
genericamente definite  «diverse  dagli  istituti  penitenziari».  In
nessuna delle unita' operative «extra moenia» sopra ricordate  vi  e'
alcuna evidenza di mansioni che richiedano funzionalmente  di  essere
correlate  alla  differenza  di  genere  dei  dipendenti,  tanto   da
configurare   una   caratteristica   essenziale   della   prestazione
giustificativa della discriminazione di accesso al lavoro. 
    Ne' in tali sedi, le  mansioni  affidate  sono  correlabili  alla
diversita' di  genere  dei  detenuti,  l'unica  che  giustifichi  una
distinzione in ruoli maschile e femminile della dotazione organica ai
sensi dell'art. 6, comma 2, della legge n. 395 del 1990; e cio' vale,
soprattutto, per il personale del ruolo degli ispettori. 
6. - Conclusioni. 
    6.1. - Il bando di concorso qui impugnato  e'  stato  emanato  in
conformita' alla normativa dettata dall'art. 44, commi 7, 8,  9,  10,
11, del decreto legislativo n. 95 del  29  maggio  2017,  concernente
l'ampliamento  della  dotazione   organica   dei   sovrintendenti   e
ispettori, e alla tabella  37  allegata  che  non  ha  modificato  la
ripartizione per genere della dotazione preesistente ed  ha  disposto
le modalita' di copertura dei posti, in fase di  prima  applicazione,
mediante concorso straordinario per titoli riservato al personale  in
servizio alla data di indizione del bando, con modalita' semplificate
e con una distinzione per 2 aliquote dei posti  riservati  (una  agli
assistenti capo e l'altra riservata  al  personale  del  ruolo  degli
agenti e assistenti) prescrivendo il possesso di alcuni requisiti  di
servizio. 
    E' previsto che  i  posti  rimasti  scoperti  in  una  delle  due
aliquote siano devoluti  all'altra  fino  alla  data  di  inizio  del
relativo corso di formazione. 
    Gli   eventuali   posti   residuali   vanno   ad   aumentare   la
corrispondente   aliquota    relativa    alla    procedura    annuale
immediatamente successiva. 
    Rispetto a  tale  disciplina,  la  distinzione  di  genere  nella
dotazione del ruolo degli ispettori appare irragionevole e sprovvista
di una sostanziale giustificazione e, come tale, in contrasto con uno
dei corollari del principio di uguaglianza di cui all'art.  3,  comma
1, Cost., ovvero con il principio di ragionevolezza della legge. 
    Non pare ravvisarsi, infatti, una idonea ragione  giustificatrice
che possa essere addotta a  sostegno  della  differente  dotazione  e
della differente possibilita' di  accesso  al  ruolo  nella  qualita'
delle mansioni che non rivestono carattere di stretta prossimita' con
i detenuti. 
    La  scelta  legislativa   appare   illegittima,   sbilanciata   e
sproporzionata,  perche'  il  legislatore  non  si   fa   carico   di
considerare le implicazioni negative che  derivano  alla  parita'  di
genere  nell'accesso  al  lavoro,  ne'  il  mancato  rispetto   della
normativa comunitaria in materia. 
    6.2. - Per quanto sin qui argomentato,  appare  rilevante  e  non
manifestamente infondata la questione di legittimita'  costituzionale
dell'art. 44, commi 7, 8, 9 e 10 del decreto legislativo  n.  95  del
2017 e della allegata tabella 37 - cui il bando del  concorso  si  e'
attenuto - nella parte in cui distingue il numero dei posti  messi  a
concorso per l'accesso alla qualifica iniziale di ispettore  in  base
al sesso dei concorrenti, ripetendo una  distinzione  presente  nella
dotazione organica a partire dal decreto legislativo n. 443 del 1992,
e prevede la  devoluzione  dei  posti  rimasti  scoperti  secondo  la
medesima discriminazione in base alla differenza sessuale. 
    6.3. - Ne' il principio di «non discriminazione» cosi'  declinato
produrrebbe  l'effetto  (non  consentito   dal   paragrafo   18   dei
considerando della direttiva CEE 78/2000) di costringere  la  Polizia
penitenziaria ad assumere persone  che  non  possiedono  i  requisiti
necessari per svolgere l'insieme delle funzioni  che  possono  essere
chiamate ad esercitare, venendo meno ai principi del buon andamento e
dell'efficienza di cui all'art. 97 della Costituzione. 
    6.4. - Appare, all'evidenza, infatti, che il requisito di genere,
in applicazione dei principi di  ragionevolezza  e  proporzionalita',
non debba considerarsi indispensabile, per il ruolo degli  ispettori,
ad assicurare  il  buon  funzionamento  dell'insieme  delle  funzioni
operative proprie della polizia penitenziaria, ovvero «a garantire il
coordinamento  e  la  responsabilita'  a  supporto   dei   funzionari
direttivi  nell'esecuzione  delle  misure   penali   disposte   dalla
magistratura, nonche'  l'ordine  e  la  sicurezza  all'interno  degli
istituti di detenzione e l'attivita' di  osservazione  e  trattamento
rieducativo dei detenuti», tanto piu' allorche' gli ispettori vengono
impiegati nell'ambito  di  alcuni  servizi  «extra  moenia»,  cui  e'
estraneo il contatto diretto con detenuti di diverso sesso. 
    In tali servizi e' palese che il requisito sia eccedente rispetto
allo scopo. 
    6.5. - Pertanto, ai sensi  dell'art.  23,  secondo  comma,  della
legge  11  marzo  1953,  n.   87,   ritenendola   rilevante   e   non
manifestamente  infondata,  questa  sezione  solleva   questione   di
legittimita' costituzionale dell'art. 44, commi 7, 8,  9,  10  e  11,
decreto legislativo n. 95 del  2017  e  della  allegata  tabella  37,
nonche' in parte qua della tabella A allegata al decreto  legislativo
n. 443 del 1992, in relazione all'art. 6, comma 2, della legge n. 395
del 1990, per contrasto con gli articoli 3  e  117,  comma  1,  della
Costituzione, secondo i profili e per le ragioni sopra indicate,  con
sospensione  del  parere  fino  alla  pubblicazione  nella   Gazzetta
Ufficiale della  Repubblica  italiana  della  decisione  della  Corte
costituzionale sulle questioni indicate, ai sensi e per  gli  effetti
di cui agli articoli 79 e 80 c.p.a. e 295 c.p.c. 
    6.6. - La sezione riserva al parere definitivo ogni decisione  in
rito e nel merito.