Ordinanza 
 
 nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'articolo  14,  comma
24-bis, ultimo periodo, del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78
(Misure urgenti  in  materia  di  stabilizzazione  finanziaria  e  di
competitivita' economica), convertito in  legge,  con  modificazioni,
dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010,  n.  122,  promossi
dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e dalla Provincia
autonoma di Trento, notificati il 28 settembre  2010,  depositati  in
cancelleria il 6 ottobre 2010, ed iscritti  ai  nn.  104  e  105  del
registro ricorsi 2010. 
    Visti gli atti di costituzione del Presidente del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nell'udienza pubblica  del  22  novembre  2011  il  Giudice
relatore Gaetano Silvestri; 
    uditi gli avvocati Giandomenico  Falcon  e  Luigi  Manzi  per  la
Regione autonoma Trentino-Alto  Adige/Südtirol  e  per  la  Provincia
autonoma di Trento, e l'avvocato dello Stato Antonio Tallarida per il
Presidente del Consiglio dei ministri. 
    Ritenuto che, con ricorso  notificato  il  28  settembre  2010  e
depositato  il  successivo  6  ottobre,  la   Regione   Trentino-Alto
Adige/Südtirol ha promosso questioni di  legittimita'  costituzionale
di numerose disposizioni del decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78
(Misure urgenti  in  materia  di  stabilizzazione  finanziaria  e  di
competitivita' economica), convertito in  legge,  con  modificazioni,
dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122; 
        che, tra le norme impugnate, e'  compreso  l'art.  14,  comma
24-bis, ultimo periodo, in riferimento agli  artt.  4,  primo  comma,
numeri 1) e 3), e 79 del decreto del Presidente della  Repubblica  31
agosto 1972,  n.  670  (Approvazione  del  testo  unico  delle  leggi
costituzionali concernenti lo statuto speciale per  il  Trentino-Alto
Adige), all'art. 117, quarto  comma,  della  Costituzione,  in  forza
dell'art. 10  della  legge  costituzionale  18  ottobre  2001,  n.  3
(Modifiche al titolo V della parte seconda  della  Costituzione),  ed
all'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n.  266  (Norme  di
attuazione  dello  statuto  speciale  per  il   Trentino-Alto   Adige
concernenti  il  rapporto  tra  atti  legislativi  statali  e   leggi
regionali e provinciali, nonche' la potesta' statale di  indirizzo  e
coordinamento); 
        che il citato art.  14,  comma  24-bis,  dispone:  «i  limiti
previsti ai sensi dell'articolo 9, comma 28, possono essere  superati
limitatamente in ragione della proroga dei rapporti di lavoro a tempo
determinato stipulati dalle regioni a statuto speciale, nonche' dagli
enti territoriali facenti parte  delle  predette  regioni,  a  valere
sulle risorse finanziarie aggiuntive appositamente reperite da queste
ultime attraverso apposite misure di  riduzione  e  razionalizzazione
della spesa certificate dagli organi di  controllo  interno.  Restano
fermi, in ogni caso, i vincoli e gli obiettivi previsti ai sensi  del
presente  articolo.  Le  predette  amministrazioni   pubbliche,   per
l'attuazione dei processi  assunzionali  consentiti  ai  sensi  della
normativa vigente, attingono prioritariamente ai lavoratori di cui al
presente comma, salva motivata indicazione concernente gli  specifici
profili professionali richiesti»; 
        che la ricorrente precisa di non aver impugnato la  norma  di
cui al primo periodo del comma 24-bis, in quanto  connessa  a  quella
dell'art. 9, comma 28, del medesimo d.l. n.  78  del  2010,  rispetto
alla quale il primo periodo del comma 24-bis introduce un  regime  di
favore per le Regioni speciali e per gli  enti  territoriali  facenti
parte di esse; 
        che, secondo la ricorrente, l'ultimo periodo del comma 24-bis
limiterebbe la possibilita' di  scelta  in  merito  alle  assunzioni,
violando in modo evidente l'autonomia primaria  della  Regione  nella
materia del personale, stabilita dall'art. 8 (rectius: art. 4), primo
comma, numero 1), dello statuto speciale; 
        che, ad avviso della difesa regionale, in  termini  analoghi,
ma meno specifici, potrebbe ragionarsi con riferimento all'art.  117,
quarto comma, Cost., applicabile in forza dell'art.  10  della  legge
cost. n. 3 del 2001; 
        che  la  norma   impugnata   violerebbe   anche   l'autonomia
finanziaria della Regione, ed in particolare l'art. 79 dello  statuto
speciale, per l'illegittima applicazione  nei  suoi  confronti  delle
misure di contenimento della spesa e  di  coordinamento  finanziario,
dalle quali la Regione e' esonerata in ragione del  regime  specifico
per essa stabilito; 
        che la norma censurata  violerebbe  la  competenza  regionale
nella materia dell'ordinamento  degli  enti  locali  (art.  4,  primo
comma, numero 3, dello statuto speciale); 
        che, infine, sarebbe violato l'art. 2 del d.lgs. n.  266  del
1992,  in  quanto  l'ultimo  periodo   del   comma   24-bis   sarebbe
direttamente applicabile in materie di competenza regionale (art.  4,
primo comma, numeri 1 e 3, dello statuto speciale); 
        che, con ricorso notificato il 28 settembre 2010 e depositato
il successivo 6 ottobre, la Provincia autonoma di Trento ha  promosso
questioni di legittimita' costituzionale di numerose disposizioni del
d.l.  n.  78  del  2010,  convertito  in  legge,  con  modificazioni,
dall'art. 1, comma 1, della legge n. 122 del 2010; 
        che, tra le norme impugnate, e'  compreso  l'art.  14,  comma
24-bis, ultimo periodo, in riferimento agli  artt.  8,  primo  comma,
numero 1), 79 e 80 del d.P.R. n. 670 del 1972, all'art.  117,  quarto
comma, Cost., in forza dell'art. 10 della legge cost. n. 3 del  2001,
all'art. 17, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1992,  n.  268
(Norme di attuazione dello  statuto  speciale  per  il  Trentino-Alto
Adige in materia di finanza regionale e provinciale), ed  all'art.  2
del d.lgs. n. 266 del 1992; 
        che la ricorrente precisa di non aver impugnato la  norma  di
cui al primo periodo del comma 24-bis, in quanto  connessa  a  quella
dell'art. 9, comma 28, del medesimo d.l. n.  78  del  2010,  rispetto
alla quale il primo periodo del comma 24-bis introduce un  regime  di
favore per le Regioni speciali e per gli  enti  territoriali  facenti
parte di esse; 
        che, secondo la ricorrente, l'ultimo periodo del comma 24-bis
limiterebbe la possibilita' di  scelta  in  merito  alle  assunzioni,
violando in modo evidente l'autonomia primaria della Provincia  nella
materia del personale, stabilita dall'art. 8, primo comma, numero 1),
dello statuto speciale; 
        che, ad avviso della difesa provinciale, in termini analoghi,
ma meno specifici, potrebbe ragionarsi con riferimento all'art.  117,
quarto comma, Cost., applicabile in forza dell'art.  10  della  legge
cost. n. 3 del 2001; 
        che  la  norma   impugnata   violerebbe   anche   l'autonomia
finanziaria della  Provincia,  ed  in  particolare  l'art.  79  dello
statuto speciale, per l'illegittima applicazione nei  suoi  confronti
delle  misure  di  contenimento  della  spesa  e   di   coordinamento
finanziario, dalle quali la Provincia e'  esonerata  in  ragione  del
regime specifico per essa stabilito; 
        che la norma  censurata  violerebbe,  con  il  suo  contenuto
dettagliato, la competenza provinciale nella  materia  della  finanza
locale (art. 80 dello statuto speciale e art. 17, comma 3, del d.lgs.
n. 268 del 1992, in base al quale «le province disciplinano con legge
i criteri  per  assicurare  un  equilibrato  sviluppo  della  finanza
comunale, ivi compresi i limiti all'assunzione di personale»); 
        che, infine, sarebbe violato l'art. 2 del d.lgs. n.  266  del
1992,  in  quanto  l'ultimo  periodo   del   comma   24-bis   sarebbe
direttamente applicabile in materie di competenza provinciale; 
        che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura generale dello  Stato,  si  e'  costituito  in
tutti  i  giudizi  chiedendo  che  le  questioni  prospettate   siano
dichiarate inammissibili o infondate; 
        che la  difesa  statale  svolge  argomentazioni  analoghe  in
entrambi gli atti di costituzione, i quali, pertanto, possono  essere
esaminati congiuntamente; 
        che, secondo il resistente, il comma 24-bis dell'art. 14  non
violerebbe lo statuto speciale della Regione  autonoma  Trentino-Alto
Adige, in quanto porrebbe un principio di riforma  economico-sociale,
a favore dei lavoratori  precari,  difficilmente  contestabile  nella
situazione sociale attuale; 
        che, in  prossimita'  dell'udienza  del  7  giugno  2011,  la
Regione autonoma Trentino-Alto  Adige  e  la  Provincia  autonoma  di
Trento hanno depositato istanza di rinvio a nuovo ruolo,  comunicando
l'esistenza di contatti con la Presidenza del Consiglio dei  ministri
al fine di verificare la possibilita' di una composizione consensuale
del contenzioso; 
        che alle suddette istanze ha  aderito  l'Avvocatura  generale
dello Stato; 
        che,  in  data  9  novembre   2011,   la   Regione   autonoma
Trentino-Alto  Adige  e  la  Provincia  autonoma  di   Trento   hanno
depositato atto di rinuncia al ricorso, in relazione  alle  questioni
prospettate nei confronti dell'art. 14, comma 24-bis, del d.l. n.  78
del 2010; 
        che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  ha  dichiarato   di
accettare l'avvenuta rinuncia. 
    Considerato che la Regione autonoma Trentino-Alto  Adige/Südtirol
e la  Provincia  autonoma  di  Trento  hanno  promosso  questioni  di
legittimita'   costituzionale   di    numerose    disposizioni    del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure  urgenti  in  materia  di
stabilizzazione   finanziaria   e   di   competitivita'   economica),
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma  1,  della
legge 30 luglio 2010, n. 122; 
        che, tra le norme impugnate, e'  compreso  l'art.  14,  comma
24-bis, ultimo periodo, in riferimento agli  artt.  4,  primo  comma,
numeri 1) e 3), 8, primo comma, numero 1), 79 e 80  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione  del
testo  unico  delle  leggi  costituzionali  concernenti  lo   statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige),  all'art.  117,  quarto  comma,
della Costituzione, in forza dell'art. 10 della legge  costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al  titolo  V  della  parte  seconda
della Costituzione), all'art. 17, comma 3, del decreto legislativo 16
marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale  e  provinciale),
ed all'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di
attuazione  dello  statuto  speciale  per  il   Trentino-Alto   Adige
concernenti  il  rapporto  tra  atti  legislativi  statali  e   leggi
regionali e provinciali, nonche' la potesta' statale di  indirizzo  e
coordinamento); 
        che,  in  ragione  della  comunanza  di  materia,  i  giudizi
promossi con i ricorsi de quibus devono  essere  riuniti  per  essere
decisi con unica pronuncia; 
        che,  in  prossimita'  dell'udienza  pubblica,   la   Regione
autonoma Trentino-Alto Adige e la Provincia autonoma di Trento  hanno
depositato atto di rinuncia al ricorso, in relazione  alle  questioni
prospettate nei confronti dell'art. 14, comma 24-bis, ultimo periodo,
del d.l. n. 78 del 2010; 
        che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  ha  dichiarato   di
accettare l'avvenuta rinuncia; 
        che, ai sensi dell'art. 23  delle  norme  integrative  per  i
giudizi dinanzi a questa Corte, la rinuncia al ricorso, accettata  da
tutte le parti costituite, estingue il processo.