Ordinanza 
 
 nel giudizio di legittimita' costituzionale degli articoli  11,  14,
comma 2, lettera a), punto 4, primo e ultimo periodo, punto 6,  e  15
del disegno di legge della  Regione  siciliana  21  giugno  2011,  n.
719-515-673 (Disciplina dei contratti  pubblici  relativi  a  lavori,
servizi e forniture. Recepimento del decreto  legislativo  12  aprile
2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni. Disposizioni  in
materia di organizzazione dell'amministrazione  regionale.  Norme  in
materia di assegnazione degli alloggi. Disposizioni per  il  ricovero
di animali), promosso dal Commissario  dello  Stato  per  la  Regione
siciliana con ricorso notificato il 28  giugno  2011,  depositato  in
cancelleria il 7 luglio 2011  ed  iscritto  al  n.  65  del  registro
ricorsi 2011. 
    Udito nella camera di consiglio del 14 dicembre 2011  il  Giudice
relatore Gaetano Silvestri. 
    Ritenuto che, con ricorso notificato il 28 giugno e depositato il
7 luglio 2011, il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha
proposto questioni di legittimita' costituzionale degli articoli  11,
14, comma 2, lettera a), punto 4, primo e ultimo periodo, punto 6,  e
15 del disegno di legge  n.  719-515-673  (Disciplina  dei  contratti
pubblici relativi a lavori,  servizi  e  forniture.  Recepimento  del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche  ed
integrazioni.   Disposizioni    in    materia    di    organizzazione
dell'amministrazione regionale.  Norme  in  materia  di  assegnazione
degli alloggi. Disposizioni per il ricovero  di  animali),  approvato
dall'Assemblea regionale siciliana con deliberazione  del  21  giugno
2011, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera  e),  e
terzo comma della Costituzione, ed agli artt. 14 e 17  dello  statuto
di autonomia della Regione siciliana; 
        che, in assunto del ricorrente, il provvedimento legislativo,
nella parte in cui recepisce nell'ordinamento  regionale  il  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163  (Codice  dei  contratti  pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle  direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE), violerebbe  le  regole  che  presiedono  al
riparto di competenze tra Stato e Regione siciliana nel settore degli
appalti pubblici,  nonche'  nella  materia  delle  professioni,  come
delineato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale; 
        che, nel ricostruire il quadro normativo e  giurisprudenziale
di  riferimento,  il  ricorrente  richiama  innanzitutto  l'art.  14,
lettera g), dello statuto  della  Regione  siciliana,  approvato  con
regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n.  445,  convertito  dalla
legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.  2,  il  quale  attribuisce
alla Regione stessa la competenza esclusiva  in  materia  di  «lavori
pubblici, eccettuate le grandi opere di interesse nazionale»; 
        che, osserva  ancora  il  ricorrente,  la  citata  previsione
statutaria trova applicazione in base al disposto dell'art. 10  della
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3  (Modifiche  al  Titolo  V
della parte seconda  della  Costituzione),  in  quanto  il  novellato
Titolo V non contempla la materia dei lavori pubblici; 
        che  tuttavia,  come  costantemente  affermato  dalla   Corte
costituzionale (ex plurimis, sentenze n. 114 del 2011; n.  411  e  n.
322 del  2008,  n.  431  del  2007),  le  disposizioni  di  principio
contenute nel d.lgs. n. 163 del 2006 trovano applicazione  anche  nel
territorio della Regione siciliana; 
        che infatti, per un verso, il citato art. 14 dello statuto di
autonomia prevede che la competenza esclusiva della Regione siciliana
debba essere esercitata nei limiti delle leggi costituzionali e senza
pregiudizio delle riforme economiche-sociali, e, per altro verso,  la
giurisprudenza costituzionale ha riconosciuto che le disposizioni  di
principio contenute  nel  d.lgs.  n.  163  del  2006  «devono  essere
ascritte, per il loro stesso contenuto di ordine  generale,  all'area
delle norme fondamentali di riforme economiche-sociali, nonche' delle
norme con  le  quali  lo  Stato  ha  dato  attuazione  agli  obblighi
internazionali  nascenti  dalla   partecipazione   dell'Italia   alla
Comunita' europea» (sentenza n. 114 del 2011); 
        che, nella delineata prospettiva,  verrebbero  in  rilievo  i
limiti  derivanti  dal  rispetto  del  principio  di   tutela   della
concorrenza, in particolare delle disposizioni contenute  nel  d.lgs.
n.  163  del  2006  che  costituiscono   diretta   attuazione   delle
prescrizioni comunitarie; 
        che, stante il disposto dell'art. 117, primo comma, Cost., il
quale vincola le Regioni al rispetto degli obblighi internazionali  -
e tra essi ai principi  generali  del  diritto  comunitario  e  delle
disposizioni contenute nel  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione
europea a tutela della concorrenza  -,  la  disciplina  regionale  in
detta materia  non  puo'  presentare  contenuto  difforme  da  quella
statale; 
        che  il  ricorrente   sottolinea   come   la   giurisprudenza
costituzionale  abbia  ulteriormente  chiarito  che  la  nozione   di
concorrenza di cui all'art. 117, secondo  comma,  lettera  e),  Cost.
«non puo' che  riflettere  quella  operante  in  ambito  comunitario»
(sentenza n. 401 del 2007) a proposito della disciplina degli appalti
pubblici, in particolare delle norme che  regolano  le  procedure  di
gara, le quali sarebbero finalizzate  a  garantire  il  rispetto  dei
principi comunitari di libera circolazione  delle  merci,  di  libera
prestazione dei servizi e di liberta' di stabilimento (sono citate le
sentenze n. 320 del 2008 e n. 431 del 2007); 
        che, pertanto, le disposizioni contenute nel  d.lgs.  n.  163
del  2006  sarebbero  riconducibili  all'ambito  della  tutela  della
concorrenza,  che  l'art.  117,  secondo  comma,  lettera  e),  Cost.
attribuisce alla competenza esclusiva del legislatore statale; 
        che,  dopo   aver   ricostruito   il   quadro   normativo   e
giurisprudenziale, il ricorrente procede all'esame delle disposizioni
regionali impugnate; 
        che viene esaminato innanzitutto l'art.  14  del  disegno  di
legge regionale - di recepimento dell'art. 108, commi 3, 4, 5 e 6 del
d.lgs. n. 163 del 2006 in tema di «concorso  di  idee»  -,  il  quale
introduce una procedura di selezione dei concorrenti e di affidamento
difforme da quella statale, nella parte in cui, al comma  2,  lettera
a), punto 4, primo  periodo,  prevede  che  «la  stazione  appaltante
acquisisce in  proprieta'  l'idea  premiata,  con  l'affidamento,  al
vincitore  del  concorso   di   idee,   della   realizzazione   della
progettazione, fino al livello richiesto»; 
        che, diversamente, in base all'art. 108, comma 6, del  d.lgs.
n.  163  del  2006,   l'affidamento   dei   successivi   livelli   di
progettazione al vincitore del concorso di idee,  senza  espletamento
di gara, e' possibile a condizione che tale facolta' sia prevista nel
bando di concorso; 
        che,  allo  stesso  modo,   risulterebbero   difformi   dalla
disciplina  contenuta  nel  citato  art.  108  sia  la   disposizione
regionale  contenuta  nell'ultimo  periodo  del  richiamato  punto  4
dell'art.  14,  a  mente  del  quale   i   requisiti   di   capacita'
tecnico-professionale  ed  economica  possono  essere  acquisiti  dal
vincitore del concorso dopo l'espletamento del concorso  stesso,  sia
la disposizione di cui al punto 6 del medesimo art. 14,  nella  parte
in cui, dopo aver stabilito che «l'idea  premiata,  previa  eventuale
definizione degli assetti tecnici, deve essere posta  a  base  di  un
successivo concorso di progettazione o di un appalto  di  servizi  di
progettazione», esclude che i partecipanti premiati siano  ammessi  a
tale procedura, cosi' ponendo ostacoli all'attuazione  del  principio
della liberta' di concorrenza; 
        che il ricorrente procede poi all'esame  dell'impugnato  art.
15 del disegno di legge regionale, il quale introduce un  sistema  di
qualificazione  delle  imprese  esecutrici  di  lavori  pubblici  per
importo pari o inferiore a 150.000 euro diverso  da  quello  previsto
dall'art. 40, comma 8, del d.lgs. n. 163 del 2006 e dall'art. 90  del
d.P.R.  5  ottobre  2010,  n.  207  (Regolamento  di  esecuzione   ed
attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.  163,  recante
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»), nella  parte
in cui stabilisce che e' sufficiente, ai  fini  dell'ammissione  alle
gare, la sola iscrizione degli operatori economici (imprese artigiane
e societa' cooperative) da almeno un biennio al rispettivo albo; 
        che,  pur  trattandosi  di  lavori   pubblici   «sotto-soglia
comunitaria»,  sarebbe   precluso   al   legislatore   regionale   di
intervenire  modificando  la  disciplina  statale,   giacche',   come
affermato dalla Corte costituzionale, «la distinzione  tra  contratti
sotto-soglia e sopra-soglia non puo' essere,  di  per  se',  invocata
quale criterio utile ai fini della individuazione dello stesso ambito
materiale della tutela della concorrenza» (e' citata la  sentenza  n.
160 del 2009); 
        che, infine, riguardo all'impugnato art. 11  del  disegno  di
legge regionale, il ricorrente rileva come la  predetta  disposizione
intervenga in un ambito materiale estraneo alla competenza regionale,
in quanto fornisce l'interpretazione di una norma  statale  -  l'art.
16, lettere l) ed m), del regio decreto  11  febbraio  1929,  n.  274
(Regolamento  per  la  professione  di  geometra)  -,   discostandosi
peraltro dalla consolidata  giurisprudenza  formatasi  sull'argomento
(sono citate, ex plurimis, Corte costituzionale, sentenza n. 199  del
1993; Consiglio di Stato, sezione V, decisione  3  ottobre  2002,  n.
5208; Corte di cassazione, sezione III, sentenza 16 ottobre 1996,  n.
10125); 
        che la disposizione regionale si porrebbe  in  contrasto  con
l'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto  il  legislatore  regionale
non avrebbe rispettato  il  principio  secondo  cui  l'individuazione
delle figure professionali, con i relativi profili, titoli abilitanti
e  competenze,  e'  riservata  allo  Stato,  al  fine  di   garantire
l'uniformita' della disciplina sul piano nazionale e la coerenza  con
i principi dell'ordinamento comunitario (e' richiamata la sentenza n.
222 del 2008 della Corte costituzionale); 
        che   infatti,    come    costantemente    affermato    dalla
giurisprudenza costituzionale, la competenza regionale nella  materia
delle professioni ha ad oggetto la disciplina di quegli  aspetti  che
presentano uno  specifico  collegamento  con  la  realta'  regionale,
laddove la disposizione in  esame,  nell'individuare  l'ambito  delle
opere edilizie di modeste dimensioni, interviene sulle competenze dei
geometri, ampliandole, in difformita' dalla normativa  statale  e  da
quanto  affermato  nella  sentenza  n.  199  del  1993  della   Corte
costituzionale; 
        che la Regione siciliana non si e' costituita nel giudizio di
legittimita' costituzionale; 
        che,  successivamente  alla  proposizione  del  ricorso,   la
delibera legislativa impugnata e' stata promulgata e pubblicata  come
legge della Regione siciliana 12 luglio 2011, n. 12  (Disciplina  dei
contratti  pubblici  relativi  a   lavori,   servizi   e   forniture.
Recepimento  del  decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163  e
successive modifiche ed integrazioni e del d.P.R. 5 ottobre 2010,  n.
207 e successive modifiche ed integrazioni. Disposizioni  in  materia
di organizzazione dell'Amministrazione regionale. Norme in materia di
assegnazione  degli  alloggi.  Disposizioni  per  il  ricovero  degli
animali), con omissione di tutte le disposizioni oggetto di censura. 
    Considerato  che  il  Commissario  dello  Stato  per  la  Regione
siciliana ha proposto -  in  riferimento  all'articolo  117,  secondo
comma, lettera e), e terzo comma della Costituzione, e agli artt.  14
e 17 dello statuto di autonomia della Regione siciliana  -  questioni
di legittimita' costituzionale degli artt. 11, 14, comma  2,  lettera
a), punto 4, primo e ultimo periodo, punto 6,  nonche'  dell'art.  15
del  disegno  di  legge  n.  719-515-673  (Disciplina  dei  contratti
pubblici relativi a lavori,  servizi  e  forniture.  Recepimento  del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche  ed
integrazioni.   Disposizioni    in    materia    di    organizzazione
dell'amministrazione regionale.  Norme  in  materia  di  assegnazione
degli alloggi. Disposizioni per il ricovero  di  animali),  approvato
dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 21 giugno 2011; 
        che,  successivamente  alla  proposizione  del  ricorso,   la
delibera legislativa impugnata e' stata promulgata e pubblicata  come
legge della Regione siciliana 12 luglio 2011, n. 12  (Disciplina  dei
contratti  pubblici  relativi  a   lavori,   servizi   e   forniture.
Recepimento  del  decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163  e
successive modifiche ed integrazioni e del d.P.R. 5 ottobre 2010,  n.
207 e successive modifiche ed integrazioni. Disposizioni  in  materia
di organizzazione dell'Amministrazione regionale. Norme in materia di
assegnazione  degli  alloggi.  Disposizioni  per  il  ricovero  degli
animali), con omissione di tutte le disposizioni oggetto di censura; 
        che,  come  costantemente  affermato  da  questa  Corte,   la
promulgazione parziale del testo approvato  dall'Assemblea  regionale
siciliana realizza «l'esaurimento del  potere  promulgativo,  che  si
esercita necessariamente in modo unitario e contestuale  rispetto  al
testo deliberato  dall'Assemblea  regionale»,  cio'  che,  sul  piano
processuale, «preclude definitivamente la possibilita' che  le  parti
della legge impugnate ed omesse in sede di promulgazione acquistino o
esplichino una qualsiasi efficacia,  privando  cosi'  di  oggetto  il
giudizio di legittimita' costituzionale» (ex plurimis,  ordinanze  n.
166, n. 76, n. 2 del 2011; n. 183 del 2010); 
        che deve  essere  pertanto  dichiarata  la  cessazione  della
materia del contendere.