Sentenza 
 
nei giudizi di ammissibilita', ai sensi dell'articolo 2, primo comma,
della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1,  delle  richieste  di
referendum popolare per l'abrogazione totale della legge 21  dicembre
2005, n. 270 (Modifiche alle norme per l'elezione  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica) - giudizio iscritto al n. 156
del registro referendum - e per l'abrogazione  della  medesima  legge
limitatamente alle seguenti parti: 
        art. 1, comma 1, limitatamente alle parole: "1. L'articolo  1
del testo unico delle leggi  recanti  norme  per  la  elezione  della
Camera  dei  deputati,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 30 marzo 1957, n.  361,  e  successive  modificazioni,  di
seguito denominato «decreto del Presidente della  Repubblica  n.  361
del 1957», e' sostituito dal seguente:"; 
        art. 1, comma 2, limitatamente alle parole: "2. L'articolo  4
del decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  361  del  1957  e'
sostituito dal seguente:"; 
        art. 1, comma 3, limitatamente alle parole: "3.  All'articolo
7, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n.  361
del 1957, le parole: «In caso di scioglimento anticipato della Camera
dei deputati» sono sostituite dalle seguenti:"; 
        art. 1, comma 4, limitatamente alle parole: "4.  All'articolo
14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957,  sono
apportate le seguenti modificazioni:"; 
        art.  1,  comma  5,  limitatamente  alle  parole:  "5.   Dopo
l'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361  del
1957, e' inserito il seguente:"; 
        art. 1, comma 6, limitatamente alle  parole:  "6.  L'articolo
18-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e'
sostituito dal seguente:"; 
        art. 1, comma 7, limitatamente alle parole: "7.  All'articolo
19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n.  361  del
1957, il secondo periodo e' sostituito dal seguente:"; 
        art. 1, comma 8, limitatamente alle parole: "8. L'articolo 31
del decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  361  del  1957  e'
sostituito dal seguente:"; 
        art. 1, comma 9, limitatamente alle parole:  "9.  Al  decreto
del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo la  tabella  A,
sono inserite le tabelle A-bis e A-ter di  cui  all'allegato  1  alla
presente legge."; 
        art.  1,  comma   10,   limitatamente   alle   parole:   "10.
All'articolo 58 del decreto del Presidente della  Repubblica  n.  361
del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:"; 
    art. 1, comma 11, limitatamente alle parole: "11.  L'articolo  77
del decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  361  del  1957  e'
sostituito dal seguente:"; 
    art. 1, comma 12, limitatamente alle parole: "12.  L'articolo  83
del decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  361  del  1957  e'
sostituito dal seguente:"; 
    art. 1, comma 13, limitatamente alle parole: "13.  L'articolo  84
del decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  361  del  1957  e'
sostituito dal seguente:"; 
        art. 1, comma 14, limitatamente alle parole: "14.  L'articolo
86 del decreto del Presidente della Repubblica n.  361  del  1957  e'
sostituito dal seguente:"; 
        art. 2; 
        art. 4, comma 1, limitatamente alle parole: "1. L'articolo  1
del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione  del  Senato
della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993,  n.
533, e  successive  modificazioni,  di  seguito  denominato  «decreto
legislativo n. 533 del 1993», e' sostituito dal seguente:"; 
        art. 4, comma 2, limitatamente alle parole: "2. L'articolo  8
del decreto legislativo n. 533 del 1993 e' sostituito dal seguente:"; 
        art. 4, comma 3, limitatamente alle parole: "3. L'articolo  9
del decreto legislativo n. 533 del 1993 e' sostituito dal seguente:"; 
        art. 4, comma 4, limitatamente alle parole: "4.  All'articolo
11 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti
modificazioni:"; 
        art. 4, comma 5: "5. Le tabelle A e  B  allegate  al  decreto
legislativo n. 533 del 1993 sono sostituite dalle tabelle A  e  B  di
cui all'allegato 2 alla presente legge."; 
        art. 4, comma 6, limitatamente alle parole: "6. L'articolo 14
del decreto legislativo n. 533 del 1993 e' sostituito dal seguente:"; 
        art. 4, comma 7, limitatamente alle parole: "7. L'articolo 16
del decreto legislativo n. 533 del 1993 e' sostituito dal seguente:"; 
        art. 4, comma 8, limitatamente alle parole: "8. L'articolo 17
del decreto legislativo n. 533 del 1993 e' sostituito dal seguente:"; 
        art.  4,  comma  9,  limitatamente  alle  parole:  "9.   Dopo
l'articolo 17 del decreto legislativo n. 533 del 1993 e' inserito  il
seguente:"; 
        art. 4, comma 10, limitatamente alle parole: "10.  L'articolo
19 del  decreto  legislativo  n.  533  del  1993  e'  sostituito  dal
seguente:"; 
        art. 5, comma 1, limitatamente alle parole: "1. Il Titolo VII
del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e'  sostituito  dal
seguente:"; 
        art. 6, comma 1, limitatamente alle parole: "1.  All'articolo
15, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica  n.  361
del 1957, le parole: «di cui all'articolo precedente» sono sostituite
dalle seguenti:"; 
        art. 6, comma 2:  "2.  All'articolo  16,  quarto  comma,  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957,  le  parole:
«delle candidature e», ovunque ricorrono, sono soppresse."; 
        art. 6, comma  3:  "3.  All'articolo  17,  primo  comma,  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957,  le  parole:
«delle candidature nei collegi uninominali e» sono soppresse."; 
        art. 6, comma 4: "4. L'articolo 18 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 361 del 1957 e' abrogato."; 
        art. 6, comma 5, limitatamente alle parole: "5.  All'articolo
20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del  1957  sono
apportate le seguenti modificazioni:"; 
        art. 6, comma 6: "6.  All'articolo  21,  secondo  comma,  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957,  le  parole:
«delle  candidature  nei  collegi  uninominali  e»  e:  «a   ciascuna
candidatura nei collegi uninominali e» sono soppresse."; 
        art. 6, comma 7, limitatamente alle parole: "7.  All'articolo
22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del  1957  sono
apportate le seguenti modificazioni:"; 
        art. 6, comma 8: "8. All'articolo 23, primo e secondo  comma,
del decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  361  del  1957  le
parole: «dei candidati nei collegi uninominali e» sono soppresse."; 
        art. 6, comma 9, limitatamente alle parole: "9.  All'articolo
24, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica  n.  361
del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:"; 
        art.  6,  comma   10,   limitatamente   alle   parole:   "10.
All'articolo 25 del decreto del Presidente della  Repubblica  n.  361
del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:"; 
        art. 6, comma 11: "11.  All'articolo  26,  primo  comma,  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del  1957  le  parole:
«di ogni candidato nel collegio uninominale e» sono soppresse."; 
        art.  6,  comma   12,   limitatamente   alle   parole:   "12.
All'articolo 30,  primo  comma,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica   n.   361   del   1957   sono   apportate   le   seguenti
modificazioni:"; 
        art. 6, comma 13: "13.  All'articolo  40,  terzo  comma,  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957,  le  parole:
«dei candidati nei collegi uninominali e» sono soppresse."; 
        art. 6, comma 14: "14.  All'articolo  41,  primo  comma,  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957,  le  parole:
«dei candidati nei collegi uninominali e» sono soppresse."; 
        art.  6,  comma   15,   limitatamente   alle   parole:   "15.
All'articolo 42 del decreto del Presidente della  Repubblica  n.  361
del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:"; 
        art.  6,  comma   16,   limitatamente   alle   parole:   "16.
All'articolo 45 del decreto del Presidente della  Repubblica  n.  361
del 1957, l'ottavo comma e' abrogato."; 
        art.  6,  comma   17,   limitatamente   alle   parole:   "17.
All'articolo 48,  primo  comma,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «e dei candidati  nei  collegi
uninominali» e: «del  collegio  uninominale  o»  sono  soppresse;  le
parole: «del collegio» sono sostituite dalle seguenti:"; 
        art. 6, comma 18: "18.  All'articolo  53,  primo  comma,  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957,  le  parole:
«e dei candidati» sono soppresse."; 
        art. 6, comma  19:  "19.  All'articolo  59  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il  secondo  periodo  e'
soppresso."; 
        art.  6,  comma   20,   limitatamente   alle   parole:   "20.
All'articolo 62 del decreto del Presidente della  Repubblica  n.  361
del 1957, le parole: «le schede» sono sostituite dalle seguenti:"; 
        art.  6,  comma   21,   limitatamente   alle   parole:   "21.
All'articolo 63,  primo  comma,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «una scheda»  sono  sostituite
dalle seguenti:"; 
        art.  6,  comma   22,   limitatamente   alle   parole:   "22.
All'articolo 64, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 361 del 1957, le parole: «le urne e le  scatole»  sono  sostituite
dalle seguenti:"; 
        art.  6,  comma   23,   limitatamente   alle   parole:   "23.
All'articolo 64-bis,  comma  1,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 361 del 1957, le parole «delle  urne»  sono  sostituite
dalle seguenti:"; 
        art.  6,  comma   24,   limitatamente   alle   parole:   "24.
All'articolo 67,  primo  comma,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  n.   361   del   1957,   sono   apportate   le   seguenti
modificazioni:"; 
        art.  6,  comma   25,   limitatamente   alle   parole:   "25.
All'articolo 68 del decreto del Presidente della  Repubblica  n.  361
del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:"; 
        art.  6,  comma   26,   limitatamente   alle   parole:   "26.
All'articolo 71 del decreto del Presidente della  Repubblica  n.  361
del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:"; 
        art.  6,  comma   27,   limitatamente   alle   parole:   "27.
All'articolo 72 del decreto del Presidente della  Repubblica  n.  361
del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:"; 
        art.  6,  comma   28,   limitatamente   alle   parole:   "28.
All'articolo 73,  terzo  comma,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «del Collegio» sono sostituite
dalle seguenti:", e alle parole "e  le  parole:  «dei  candidati  nel
collegio uninominale e» sono soppresse."; 
        art.  6,  comma   29,   limitatamente   alle   parole:   "29.
All'articolo 74 del decreto del Presidente della  Repubblica  n.  361
del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:"; 
        art.  6,  comma   30,   limitatamente   alle   parole:   "30.
All'articolo 75 del decreto del Presidente della  Repubblica  n.  361
del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:"; 
        art.  6,  comma   31,   limitatamente   alle   parole:   "31.
All'articolo 79 del decreto del Presidente della  Repubblica  n.  361
del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:"; 
        art.  6,  comma   32,   limitatamente   alle   parole:   "32.
All'articolo 81,  primo  comma,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 361 del 1957, le parole:  «dei  candidati  nei  collegi
uninominali e» sono soppresse."; 
        art.  6,  comma   33,   limitatamente   alle   parole:   "33.
All'articolo 104, sesto  comma,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 361 del 1957, le parole:  «dei  candidati  nei  collegi
uninominali e» sono soppresse."; 
        art.  6,  comma   34,   limitatamente   alle   parole:   "34.
All'articolo 112, primo  comma,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 361 del 1957, le parole:  «dei  candidati  nei  collegi
uninominali e» sono soppresse."; 
        art. 6, comma 35, limitatamente alle parole: "35. Il  decreto
legislativo 20 dicembre 1993, n.  536,  recante  «Determinazione  dei
collegi uninominali della Camera dei deputati» e' abrogato."; 
        art. 8, comma 1, limitatamente alle parole: "1.  All'articolo
2 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le  seguenti
modificazioni:"; 
        art. 8, comma 2: "2. Alla rubrica del Titolo II  del  decreto
legislativo n. 533 del 1993  le  parole:  «circoscrizionali  e»  sono
soppresse."; 
        art. 8, comma 3: "3. L'articolo 6 del decreto legislativo  n.
533 del 1993 e' abrogato."; 
        art. 8, comma 4, limitatamente alle parole:  "4.  La  rubrica
del Titolo III del decreto legislativo n. 533 del 1993 e'  sostituita
dalla seguente:"; 
        art. 8, comma 5, limitatamente alle parole: "5.  All'articolo
10 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti
modificazioni:"; 
        art. 8, comma 6, limitatamente alle parole: "6.  All'articolo
12 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti
modificazioni:"; 
        art. 8, comma 7, limitatamente alle parole: "7.  All'articolo
13 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti
modificazioni:"; 
        art. 8, comma 8: "8. L'articolo 15 del decreto legislativo n.
533 del 1993 e' abrogato"; 
        art. 8, comma 9: "9. L'articolo 16 del decreto legislativo n.
533 del  1993,  come  sostituito  dall'articolo  4,  comma  7,  della
presente  legge,  e'  incluso  nel  Titolo  VI  e  il  Titolo  V   e'
conseguentemente abrogato"; 
        art.  8,  comma   10,   limitatamente   alle   parole:   "10.
All'articolo 18 del decreto legislativo n. 533 del 1993, al  comma  1
e' premesso il seguente:"; 
        art. 8, comma 11: "11. Il  decreto  legislativo  20  dicembre
1993, n. 535, recante «Determinazione  dei  collegi  uninominali  del
Senato della Repubblica» e' abrogato." (giudizio iscritto al  n.  157
del registro referendum). 
    Vista l'ordinanza del 2 dicembre  2011  con  la  quale  l'Ufficio
centrale  per  il  referendum  presso  la  Corte  di  cassazione   ha
dichiarato conformi a legge le richieste; 
    udito nella camera di consiglio dell'11 gennaio 2012  il  Giudice
relatore Sabino Cassese; 
    uditi gli avvocati  Pietro  Adami  per  l'Associazione  Nazionale
Giuristi Democratici, Nicolo' Lipari, Federico Sorrentino, Alessandro
Pace e Vincenzo Palumbo per il Comitato Referendario  per  i  collegi
uninominali - Co.Re.C.u. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1. - Con ordinanza del 2 dicembre 2011, l'Ufficio centrale per il
referendum, costituito  presso  la  Corte  di  cassazione,  ai  sensi
dell'art. 12 della legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui referendum
previsti  dalla  Costituzione  e  sulla  iniziativa  legislativa  del
popolo), e successive  modificazioni,  ha  dichiarato  conformi  alle
disposizioni di legge due richieste di referendum popolare,  entrambe
promosse da ventinove cittadini italiani,  su  due  distinti  quesiti
riguardanti la legge 21 dicembre 2005, n. 270 (Modifiche  alle  norme
per  l'elezione  della  Camera  dei  deputati  e  del  Senato   della
Repubblica), pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 12 luglio  2011,
serie generale, n. 160. 
    1.1. - Il primo quesito (reg. amm. ref. n. 156) e'  il  seguente:
«Volete voi che sia abrogata la  legge  21  dicembre  2005,  n.  270,
Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati  e  del
Senato della Repubblica, come modificata dal  decreto-legge  8  marzo
2006, n. 75, convertito in legge 21 [recte: 20] marzo 2006, n. 121?». 
    Per  tale  richiesta  sono  state  depositate  dai   presentatori
1.210.873  sottoscrizioni.  Di  queste,  il  Centro  elettronico   di
documentazione della  Corte  di  cassazione  ha  verificato  563.241,
accertando  la  regolarita'  di  534.334.   L'Ufficio   centrale   ha
attribuito al quesito il n. 1  e  il  titolo  «Elezioni  Politiche  -
Abrogazione  della  legge  21  dicembre  2005,  n.  270,   contenente
modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati  e  del
Senato della Repubblica». 
    1.2. - Il secondo quesito (reg. amm. ref. n. 157) e' il seguente:
«Volete voi che sia abrogata la  legge  21  dicembre  2005,  n.  270,
Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati  e  del
Senato della Repubblica, limitatamente alle seguenti parti: 
        art. 1, comma 1, limitatamente alle parole: "1. L'articolo  1
del testo unico delle leggi  recanti  norme  per  la  elezione  della
Camera  dei  deputati,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 30 marzo 1957, n.  361,  e  successive  modificazioni,  di
seguito denominato «decreto del Presidente della  Repubblica  n.  361
del 1957», e' sostituito dal seguente:"; 
        art. 1, comma 2, limitatamente alle parole: "2. L'articolo  4
del decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  361  del  1957  e'
sostituito dal seguente:"; 
        art. 1, comma 3, limitatamente alle parole: "3.  All'articolo
7, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n.  361
del 1957, le parole: «In caso di scioglimento anticipato della Camera
dei deputati» sono sostituite dalle seguenti:"; 
        art. 1, comma 4, limitatamente alle parole: "4.  All'articolo
14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957,  sono
apportate le seguenti modificazioni:"; 
        art.  1,  comma  5,  limitatamente  alle  parole:  "5.   Dopo
l'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361  del
1957, e' inserito il seguente:"; 
        art. 1, comma 6, limitatamente alle  parole:  "6.  L'articolo
18-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e'
sostituito dal seguente:"; 
        art. 1, comma 7, limitatamente alle parole: "7.  All'articolo
19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n.  361  del
1957, il secondo periodo e' sostituito dal seguente:"; 
        art. 1, comma 8, limitatamente alle parole: "8. L'articolo 31
del decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  361  del  1957  e'
sostituito dal seguente:"; 
        art. 1, comma 9, limitatamente alle parole:  "9.  Al  decreto
del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo la  tabella  A,
sono inserite le tabelle A-bis e A-ter di  cui  all'allegato  1  alla
presente legge."; 
        art.  1,  comma   10,   limitatamente   alle   parole:   "10.
All'articolo 58 del decreto del Presidente della  Repubblica  n.  361
del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:"; 
        art. 1, comma 11, limitatamente alle parole: "11.  L'articolo
77 del decreto del Presidente della Repubblica n.  361  del  1957  e'
sostituito dal seguente:"; 
        art. 1, comma 12, limitatamente alle parole: "12.  L'articolo
83 del decreto del Presidente della Repubblica n.  361  del  1957  e'
sostituito dal seguente:"; 
        art. 1, comma 13, limitatamente alle parole: "13.  L'articolo
84 del decreto del Presidente della Repubblica n.  361  del  1957  e'
sostituito dal seguente:"; 
        art. 1, comma 14, limitatamente alle parole: "14.  L'articolo
86 del decreto del Presidente della Repubblica n.  361  del  1957  e'
sostituito dal seguente:"; 
        art. 2; 
        art. 4, comma 1, limitatamente alle parole: "1. L'articolo  1
del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione  del  Senato
della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993,  n.
533, e  successive  modificazioni,  di  seguito  denominato  «decreto
legislativo n. 533 del 1993», e' sostituito dal seguente:"; 
        art. 4, comma 2, limitatamente alle parole: "2. L'articolo  8
del decreto legislativo n. 533 del 1993 e' sostituito dal seguente:"; 
        art. 4, comma 3, limitatamente alle parole: "3. L'articolo  9
del decreto legislativo n. 533 del 1993 e' sostituito dal seguente:"; 
        art. 4, comma 4, limitatamente alle parole: "4.  All'articolo
11 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti
modificazioni:"; 
        art. 4, comma 5: "5. Le tabelle A e  B  allegate  al  decreto
legislativo n. 533 del 1993 sono sostituite dalle tabelle A  e  B  di
cui all'allegato 2 alla presente legge."; 
        art. 4, comma 6, limitatamente alle parole: "6. L'articolo 14
del decreto legislativo n. 533 del 1993 e' sostituito dal seguente:"; 
        art. 4, comma 7, limitatamente alle parole: "7. L'articolo 16
del decreto legislativo n. 533 del 1993 e' sostituito dal seguente:"; 
        art. 4, comma 8, limitatamente alle parole: "8. L'articolo 17
del decreto legislativo n. 533 del 1993 e' sostituito dal seguente:"; 
        art.  4,  comma  9,  limitatamente  alle  parole:  "9.   Dopo
l'articolo 17 del decreto legislativo n. 533 del 1993 e' inserito  il
seguente:"; 
        art. 4, comma 10, limitatamente alle parole: "10.  L'articolo
19 del  decreto  legislativo  n.  533  del  1993  e'  sostituito  dal
seguente:"; 
        art. 5, comma 1, limitatamente alle parole: "1. Il Titolo VII
del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e'  sostituito  dal
seguente:"; 
        art. 6, comma 1, limitatamente alle parole: "1.  All'articolo
15, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica  n.  361
del 1957, le parole: «di cui all'articolo precedente» sono sostituite
dalle seguenti:"; 
        art. 6, comma 2:  "2.  All'articolo  16,  quarto  comma,  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957,  le  parole:
«delle candidature e», ovunque ricorrono, sono soppresse."; 
        art. 6, comma  3:  "3.  All'articolo  17,  primo  comma,  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957,  le  parole:
«delle candidature nei collegi uninominali e» sono soppresse."; 
        art. 6, comma 4: "4. L'articolo 18 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 361 del 1957 e' abrogato."; 
        art. 6, comma 5, limitatamente alle parole: "5.  All'articolo
20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del  1957  sono
apportate le seguenti modificazioni:"; 
        art. 6, comma 6: "6.  All'articolo  21,  secondo  comma,  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957,  le  parole:
«delle  candidature  nei  collegi  uninominali  e»  e:  «a   ciascuna
candidatura nei collegi uninominali e» sono soppresse."; 
        art. 6, comma 7, limitatamente alle parole: "7.  All'articolo
22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del  1957  sono
apportate le seguenti modificazioni:"; 
        art. 6, comma 8: "8. All'articolo 23, primo e secondo  comma,
del decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  361  del  1957  le
parole: «dei candidati nei collegi uninominali e» sono soppresse."; 
        art. 6, comma 9, limitatamente alle parole: "9.  All'articolo
24, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica  n.  361
del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:"; 
        art.  6,  comma   10,   limitatamente   alle   parole:   "10.
All'articolo 25 del decreto del Presidente della  Repubblica  n.  361
del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:"; 
        art. 6, comma 11: "11.  All'articolo  26,  primo  comma,  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del  1957  le  parole:
«di ogni candidato nel collegio uninominale e» sono soppresse."; 
        art.  6,  comma   12,   limitatamente   alle   parole:   "12.
All'articolo 30,  primo  comma,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica   n.   361   del   1957   sono   apportate   le   seguenti
modificazioni:"; 
        art. 6, comma 13: "13.  All'articolo  40,  terzo  comma,  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957,  le  parole:
«dei candidati nei collegi uninominali e» sono soppresse."; 
        art. 6, comma 14: "14.  All'articolo  41,  primo  comma,  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957,  le  parole:
«dei candidati nei collegi uninominali e» sono soppresse."; 
        art.  6,  comma   15,   limitatamente   alle   parole:   "15.
All'articolo 42 del decreto del Presidente della  Repubblica  n.  361
del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:"; 
        art.  6,  comma   16,   limitatamente   alle   parole:   "16.
All'articolo 45 del decreto del Presidente della  Repubblica  n.  361
del 1957, l'ottavo comma e' abrogato."; 
        art.  6,  comma   17,   limitatamente   alle   parole:   "17.
All'articolo 48,  primo  comma,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «e dei candidati  nei  collegi
uninominali» e: «del  collegio  uninominale  o»  sono  soppresse;  le
parole: «del collegio» sono sostituite dalle seguenti:"; 
        art. 6, comma 18: "18.  All'articolo  53,  primo  comma,  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957,  le  parole:
«e dei candidati» sono soppresse."; 
        art. 6, comma  19:  "19.  All'articolo  59  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il  secondo  periodo  e'
soppresso."; 
        art.  6,  comma   20,   limitatamente   alle   parole:   "20.
All'articolo 62 del decreto del Presidente della  Repubblica  n.  361
del 1957, le parole: «le schede» sono sostituite dalle seguenti:"; 
        art.  6,  comma   21,   limitatamente   alle   parole:   "21.
All'articolo 63,  primo  comma,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «una scheda»  sono  sostituite
dalle seguenti:"; 
        art.  6,  comma   22,   limitatamente   alle   parole:   "22.
All'articolo 64, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 361 del 1957, le parole: «le urne e le  scatole»  sono  sostituite
dalle seguenti:"; 
        art.  6,  comma   23,   limitatamente   alle   parole:   "23.
All'articolo 64-bis,  comma  1,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 361 del 1957, le parole «delle  urne»  sono  sostituite
dalle seguenti:"; 
        art.  6,  comma   24,   limitatamente   alle   parole:   "24.
All'articolo 67,  primo  comma,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  n.   361   del   1957,   sono   apportate   le   seguenti
modificazioni:"; 
        art.  6,  comma   25,   limitatamente   alle   parole:   "25.
All'articolo 68 del decreto del Presidente della  Repubblica  n.  361
del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:"; 
        art.  6,  comma   26,   limitatamente   alle   parole:   "26.
All'articolo 71 del decreto del Presidente della  Repubblica  n.  361
del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:"; 
        art.  6,  comma   27,   limitatamente   alle   parole:   "27.
All'articolo 72 del decreto del Presidente della  Repubblica  n.  361
del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:"; 
        art.  6,  comma   28,   limitatamente   alle   parole:   "28.
All'articolo 73,  terzo  comma,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «del Collegio» sono sostituite
dalle seguenti:", e alle parole "e  le  parole:  «dei  candidati  nel
collegio uninominale e» sono soppresse."; 
        art.  6,  comma   29,   limitatamente   alle   parole:   "29.
All'articolo 74 del decreto del Presidente della  Repubblica  n.  361
del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:"; 
        art.  6,  comma   30,   limitatamente   alle   parole:   "30.
All'articolo 75 del decreto del Presidente della  Repubblica  n.  361
del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:"; 
        art.  6,  comma   31,   limitatamente   alle   parole:   "31.
All'articolo 79 del decreto del Presidente della  Repubblica  n.  361
del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:"; 
        art.  6,  comma   32,   limitatamente   alle   parole:   "32.
All'articolo 81,  primo  comma,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 361 del 1957, le parole:  «dei  candidati  nei  collegi
uninominali e» sono soppresse."; 
        art.  6,  comma   33,   limitatamente   alle   parole:   "33.
All'articolo 104, sesto  comma,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 361 del 1957, le parole:  «dei  candidati  nei  collegi
uninominali e» sono soppresse."; 
        art.  6,  comma   34,   limitatamente   alle   parole:   "34.
All'articolo 112, primo  comma,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 361 del 1957, le parole:  «dei  candidati  nei  collegi
uninominali e» sono soppresse."; 
        art. 6, comma 35, limitatamente alle parole: "35. Il  decreto
legislativo 20 dicembre 1993, n.  536,  recante  «Determinazione  dei
collegi uninominali della Camera dei deputati» e' abrogato."; 
        art. 8, comma 1, limitatamente alle parole: "1.  All'articolo
2 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le  seguenti
modificazioni:"; 
        art. 8, comma 2: "2. Alla rubrica del Titolo II  del  decreto
legislativo n. 533 del 1993  le  parole:  «circoscrizionali  e»  sono
soppresse."; 
        art. 8, comma 3: "3. L'articolo 6 del decreto legislativo  n.
533 del 1993 e' abrogato."; 
        art. 8, comma 4, limitatamente alle parole:  "4.  La  rubrica
del Titolo III del decreto legislativo n. 533 del 1993 e'  sostituita
dalla seguente:"; 
        art. 8, comma 5, limitatamente alle parole: "5.  All'articolo
10 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti
modificazioni:"; 
        art. 8, comma 6, limitatamente alle parole: "6.  All'articolo
12 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti
modificazioni:"; 
        art. 8, comma 7, limitatamente alle parole: "7.  All'articolo
13 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti
modificazioni:"; 
        art. 8, comma 8: "8. L'articolo 15 del decreto legislativo n.
533 del 1993 e' abrogato"; 
        art. 8, comma 9: "9. L'articolo 16 del decreto legislativo n.
533 del  1993,  come  sostituito  dall'articolo  4,  comma  7,  della
presente  legge,  e'  incluso  nel  Titolo  VI  e  il  Titolo  V   e'
conseguentemente abrogato"; 
        art.  8,  comma   10,   limitatamente   alle   parole:   "10.
All'articolo 18 del decreto legislativo n. 533 del 1993, al  comma  1
e' premesso il seguente:"; 
        art. 8, comma 11: "11. Il  decreto  legislativo  20  dicembre
1993, n. 535, recante «Determinazione  dei  collegi  uninominali  del
Senato della Repubblica» e' abrogato". 
    Per  tale  richiesta  sono  state  depositate  dai   presentatori
1.184.447  sottoscrizioni.  Di  queste,  il  Centro  elettronico   di
documentazione della  Corte  di  cassazione  ha  verificato  563.241,
accertando  la  regolarita'  di  531.081.   L'Ufficio   centrale   ha
attribuito al quesito il n. 2  e  il  titolo  «Elezioni  Politiche  -
Abrogazione  delle  norme  specificamente  indicate  della  legge  21
dicembre 2005, n. 270, contenente modifiche alle norme per l'elezione
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica». 
    2.  -  Il  Presidente  della   Corte   costituzionale,   ricevuta
comunicazione  dell'ordinanza,  ha  fissato,   per   la   conseguente
deliberazione,  la  camera  di  consiglio   dell'11   gennaio   2012,
disponendo che ne fosse  data  comunicazione  ai  presentatori  delle
richieste di referendum e al Presidente del Consiglio  dei  ministri,
ai sensi dell'art. 33, secondo comma, della legge 25 maggio 1970,  n.
352. 
    3. - I  soggetti  presentatori  della  richiesta  di  referendum,
componenti del Comitato Referendario  per  i  collegi  uninominali  -
Co.Re.C.u., hanno depositato presso la cancelleria  di  questa  Corte
memorie  di  costituzione  e  illustrative  in  entrambi  i  giudizi,
chiedendo che i quesiti siano dichiarati ammissibili.  Nelle  memorie
sono evidenziate le «irrazionalita'» e «la pluralita' di  motivi»  di
«illegittimita' costituzionale» che caratterizzerebbero la  legge  n.
270 del 2005, in quanto essa «esclude i voti della Valle  d'Aosta  ai
fini  dell'attribuzione  del   premio   di   maggioranza»,   «prevede
sbarramenti variabili in ragione della partecipazione o meno  ad  una
coalizione», «aggira il principio del suffragio universale e  diretto
attraverso  il  meccanismo  delle  liste  bloccate»  e  «ammette   la
possibilita' di candidarsi in piu' circoscrizioni». 
    3.1. - Con riguardo al quesito  n.  1,  i  soggetti  presentatori
hanno depositato una memoria illustrativa in data 30  dicembre  2011.
La difesa del Comitato sostiene l'ammissibilita' di tale  quesito  in
quanto il  fine  intrinseco  della  richiesta  -  il  recupero  della
legislazione elettorale della Camera dei deputati e del Senato  della
Repubblica anteriore alle modifiche introdotte dalla legge n. 270 del
2005,  della  quale  ultima  si  chiede   l'abrogazione   -   sarebbe
incorporato nella richiesta stessa in modo  evidente  e  perche',  in
caso di approvazione della proposta, sopravvivrebbe una normativa  di
risulta idonea a garantire la continuita' degli organi elettorali. 
    Ad avviso della difesa dei  presentatori,  proprio  la  struttura
della legge n. 270 del  2005  consentirebbe  di  «dare  una  risposta
affermativa al quesito indipendentemente dalla discussa  problematica
della reviviscenza», perche'  «con  l'eliminazione  delle  modifiche,
delle sostituzioni e delle stesse soppressioni di parole,  che  hanno
determinato nei  confronti  della  legislazione  previgente  al  piu'
fattispecie di abrogazioni implicite, si realizza l'espansione  delle
disposizioni sostituite o modificate, con il  ritorno  testuale  alla
formulazione anteriore alla legge n. 270  del  2005  degli  originari
testi unici». Secondo la difesa dei presentatori la possibilita'  che
norme abrogate da disposizioni meramente abrogatrici possano  tornare
a rivivere e' effetto che puo' discendere  non  solo  da  abrogazione
legislativa, ma anche referendaria. 
    Infine, la difesa del Comitato  sostiene  che  -  laddove  questa
Corte non ritenga applicabili, qualora  il  referendum  avesse  esito
favorevole all'abrogazione, le norme anteriori alla legge n. 270  del
2005 - debba  sollevarsi  questione  di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 37, terzo comma, della legge n. 352 del 1970,  nella  parte
in  cui,   allorche'   il   referendum   abbia   ad   oggetto   leggi
costituzionalmente  necessarie,  rende  inammissibile  la   richiesta
referendaria, «poiche' non prevede che  il  Capo  dello  Stato  possa
reiterare, sino all'intervento delle Camere, il  differimento  di  60
giorni dell'entrata in vigore del referendum stesso». 
    3.2. - In data 22 dicembre 2011 e' stata depositata  una  memoria
con riferimento al quesito n. 2. Ad avviso del Comitato promotore, la
tecnica utilizzata da tale quesito -  che  mira  all'abrogazione  dei
soli «alinea» che  introducono  la  sostituzione  delle  disposizioni
della disciplina previgente, e non dei «sottotesti» - intende operare
la rimozione di quelle norme abrogatrici che hanno impedito, dal 2005
in poi, la vigenza della legislazione elettorale introdotta nel 1993,
con  la  conseguenza  che  l'abrogazione  delle   norme   abrogatrici
(identificabili negli alinea delle singole disposizioni  della  legge
n.  270  del  2005),  privando  di  qualsivoglia  funzione  le  norme
materiali poste in essere dalla legge del 2005, «ne  determina  [...]
l'abrogazione tacita essendo venuta meno la norma strumentale che  ne
consentiva l'inserimento nel nostro ordinamento». 
    In data 4 gennaio 2012, i soggetti presentatori hanno  depositato
una memoria illustrativa, a sostegno dell'ammissibilita' del quesito.
La difesa del Comitato rileva che l'indicazione dei soli alinea  come
oggetto della richiesta referendaria favorirebbe l'incorporazione del
fine intrinseco all'atto abrogativo nel quesito stesso,  garantendone
la chiarezza. Grazie alla sua particolare  formulazione,  il  quesito
avrebbe  per  oggetto  esclusivamente  norme  abrogatrici   e,   piu'
specificamente, derogatorie, sicche' in caso di esito positivo  della
consultazione non si determinerebbe alcuna reviviscenza  delle  norme
abrogate, ma una loro «riespansione». Tale effetto si produrrebbe non
solo in ragione del carattere derogatorio  delle  disposizioni  della
legge n. 270 del 2005, ma anche a causa della loro  «irrazionalita'»:
poiche' il principio di ragionevolezza e' ineliminabile  nello  Stato
di  diritto,  ne  conseguirebbe  che   «l'abrogazione   delle   norme
derogatorie di tale principio, aventi un  determinato  oggetto  e  un
dato contenuto [...], implicherebbe l'automatica  riespansione  delle
norme, aventi lo stesso oggetto ma un diverso (opposto) contenuto, da
esse precedentemente  derogate».  Inoltre,  i  soggetti  presentatori
osservano che, anche laddove si trattasse di  reviviscenza  in  senso
stretto, nel caso in specie essa dovrebbe essere ammessa,  in  quanto
rientrerebbe nelle ipotesi «nelle quali l'intento del  legislatore  o
della richiesta referendaria sia quello [...] nel quale l'abrogazione
della norma abrogante sia strumentale alla reviviscenza ex nunc delle
norme  abrogate».  Infine,  la  difesa  del   Comitato   rileva   che
l'abrogazione delle norme strumentali, che  conseguirebbe  dall'esito
positivo   della   consultazione   relativa   al   secondo   quesito,
determinerebbe l'abrogazione implicita delle  norme  materiali  della
legge n. 270  del  2005,  e  che,  di  conseguenza,  il  quesito  non
difetterebbe di chiarezza, univocita' e omogeneita'. 
    4. - In data 30 dicembre 2011 ha depositato memorie per  entrambi
i quesiti l'Associazione Nazionale  Giuristi  Democratici,  deducendo
l'ammissibilita' delle richieste referendarie e chiedendo alla Corte,
in  via  pregiudiziale,  di  sollevare  questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 37, terzo comma, della legge 25 maggio 1970,
n. 352. 
    5. - Nella camera di consiglio dell'11 gennaio  2012  sono  stati
sentiti,  per  i  soggetti  presentatori,   gli   avvocati   Federico
Sorrentino e Nicolo' Lipari con  riguardo  al  primo  quesito  e  gli
avvocati Alessandro Pace e Vincenzo Palumbo con riguardo  al  secondo
quesito.  E'  stato  altresi'  ammesso  a  illustrare   gli   scritti
presentati  l'avvocato  Pietro  Adami  per  l'Associazione  Nazionale
Giuristi Democratici. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1. -  Le  due  richieste  di  referendum  abrogativo,  dichiarate
conformi alle disposizioni di  legge  dall'Ufficio  centrale  per  il
referendum  con  ordinanza  del  2  dicembre  2011,   riguardano   la
disciplina elettorale dettata dalla legge 21 dicembre  2005,  n.  270
(Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e  del
Senato della Repubblica). Poiche'  le  due  richieste  concernono  la
stessa legge, perseguono identico  fine  e  presentano  identita'  di
oggetto, e' opportuno riunire i relativi giudizi di ammissibilita'  e
deciderli con un'unica sentenza. 
    2. - In via preliminare e in conformita' alla  giurisprudenza  di
questa  Corte,  debbono  essere  ritenuti  ammissibili  gli   scritti
presentati da soggetti diversi da  quelli  contemplati  dall'art.  33
della legge 25 maggio 1970, n. 352  (Norme  sui  referendum  previsti
dalla  Costituzione  e  sulla  iniziativa  legislativa  del  popolo),
interessati  alla  decisione   sull'ammissibilita'   del   referendum
(sentenze nn. 28 e 24 del 2011, nn. 16 e 15 del 2008 e  nn.  49,  48,
47, 46 e 45 del 2005). 
    3. - Entrambi i quesiti hanno ad oggetto  la  legge  n.  270  del
2005, che ha modificato il  sistema  di  elezione  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica. 
    Tale legge, in particolare, e' intervenuta  su  quattro  distinti
atti legislativi. Per quanto riguarda la Camera dei deputati, essa ha
modificato il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo  1957,
n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la
elezione  della  Camera  dei  deputati)  e  ha  abrogato  il  decreto
legislativo 20 dicembre 1993,  n.  536  (Determinazione  dei  collegi
uninominali  della  Camera  dei  deputati).  Per  il   Senato   della
Repubblica, la predetta legge  n.  270  del  2005  ha  modificato  il
decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (Testo unico delle leggi
recanti norme per  l'elezione  del  Senato  della  Repubblica)  e  ha
abrogato  il  decreto  legislativo   20   dicembre   1993,   n.   535
(Determinazione dei collegi uninominali del Senato della Repubblica).
Le modifiche sono state effettuate  mediante  interventi  di  diversa
natura: sostituzione di interi articoli,  commi,  singole  frasi  e/o
parole; inserimento di nuovi articoli o commi e di  nuove  frasi  e/o
parole;  abrogazione  espressa  di  disposizioni  e  di  interi  atti
legislativi (i citati decreti legislativi nn. 535 e  536  del  1993);
soppressione di singole frasi e/o parole. 
    La legge n. 270 del 2005 ha cosi' introdotto  una  nuova  formula
elettorale  per  la  Camera  dei  deputati  e  per  il  Senato  della
Repubblica, basata su un criterio proporzionale di riparto dei  seggi
tra liste bloccate, corretto da diverse soglie  di  sbarramento,  con
premio di maggioranza nazionale (per la Camera) e regionale  (per  il
Senato) a favore della coalizione di liste o della lista piu' votata,
indipendentemente dalla percentuale dei voti riportati. Tale  formula
ha sostituito quella prima in  vigore,  prevista  nel  1993,  fondata
invece su un meccanismo di attribuzione dei seggi di tipo misto:  per
tre quarti, con criterio di tipo maggioritario, sulla base di collegi
uninominali a turno unico; per il restante quarto,  con  criterio  di
tipo proporzionale. 
    La difesa del Comitato ha evidenziato quelli che ritiene siano  i
punti problematici e le «irrazionalita'» che  caratterizzerebbero  la
legge n. 270 del 2005: l'attribuzione dei premi di maggioranza  senza
la  previsione  di  alcuna  soglia  minima  di  voti  e/o  di  seggi;
l'esclusione dei  voti  degli  elettori  della  Valle  d'Aosta/Vallee
d'Aoste e degli elettori della «circoscrizione  Estero»  nel  computo
della maggioranza ai fini del conseguimento del premio; il meccanismo
delle cosiddette  liste  bloccate;  la  difformita'  dei  criteri  di
assegnazione dei premi di  maggioranza  tra  Camera  dei  deputati  e
Senato  della  Repubblica;  la  possibilita'  di   presentarsi   come
candidato in piu' di una circoscrizione. 
    Come rilevato anche dalla difesa dei soggetti  presentatori,  non
spetta a questa Corte - fuori di un giudizio di  costituzionalita'  -
esprimere valutazioni su tali aspetti (sentenze nn. 16 e 15 del  2008
e nn. 48, 47, 46  e  45  del  2005).  Gia'  nel  2008,  nel  decidere
sull'ammissibilita'  di  due   richieste   referendarie   riguardanti
disposizioni modificate e/o introdotte dalla legge n. 270  del  2005,
e' stato escluso - in conformita' a una costante giurisprudenza - che
in sede di controllo di ammissibilita' dei referendum possano  venire
in rilievo  profili  di  illegittimita'  costituzionale  della  legge
oggetto della richiesta referendaria o della normativa di risulta  (e
cio' vale anche in caso  di  quesito  riguardante  una  intera  legge
elettorale).      D'altronde,      gia'      in      quell'occasione,
nell'«impossibilita'  di  dare  [...]  un  giudizio   anticipato   di
legittimita' costituzionale», fu segnalata al Parlamento  «l'esigenza
di  considerare  con  attenzione  gli  aspetti  problematici»   della
legislazione   prevista   nel   2005,   con   particolare    riguardo
all'attribuzione di un premio di maggioranza,  sia  alla  Camera  dei
deputati che al Senato della Repubblica, senza che sia raggiunta  una
soglia minima di voti e/o di seggi (sentenze nn. 16 e 15 del 2008). 
    Eventuali questioni di legittimita' costituzionale della legge n.
270  del  2005,  a  prescindere  dalla  valutazione  sulla  loro  non
manifesta infondatezza, non sono pregiudiziali alla  definizione  dei
presenti   giudizi,   che   hanno    ad    oggetto    il    controllo
dell'ammissibilita' delle due richieste referendarie. In questa sede,
la  Corte,  nel  rigoroso  esercizio  della  propria  funzione,  deve
accertare la conformita' della  richiesta  ai  requisiti  fissati  in
materia dall'art. 75 Cost. e dalla propria giurisprudenza,  potendosi
spingere solo «sino a valutare  un  dato  di  assoluta  oggettivita',
quale la permanenza di una  legislazione  elettorale  applicabile,  a
garanzia della stessa  sovranita'  popolare,  che  esige  il  rinnovo
periodico degli organi rappresentativi»,  e  le  e'  quindi  preclusa
«ogni ulteriore considerazione» (sentenze nn. 16 e 15  del  2008;  si
veda anche la sentenza n. 25 del 2004). 
    4.  -  Le  due  richieste  referendarie  hanno  lo  stesso  fine:
l'abrogazione della legge n. 270 del 2005, allo scopo  di  restituire
efficacia  alla  legislazione  elettorale  in   precedenza   vigente,
introdotta nel 1993. Tale obiettivo - non espressamente indicato  nei
quesiti, in cui non vi e' alcuna menzione della  normativa  che  essi
mirano a ripristinare - e' perseguito con tecniche diverse: il  primo
quesito propone l'abrogazione totale della legge n. 270 del 2005;  il
secondo   quesito   propone,   invece,   l'abrogazione   delle   piu'
significative   disposizioni   della   medesima   legge,   cosi'   da
configurare, sostanzialmente, un effetto abrogativo totale. 
    Le  due  richieste  non  soddisfano  i  requisiti   costantemente
individuati da questa Corte per i referendum in materia elettorale  e
sono, pertanto, inammissibili. 
    In primo luogo, le leggi elettorali, che possono  essere  oggetto
di referendum  abrogativi,  rientrano  nella  categoria  delle  leggi
ritenute dalla giurisprudenza  della  Corte  come  costituzionalmente
necessarie, l'esistenza e la vigenza delle quali sono  indispensabili
per  assicurare  il  funzionamento  e  la  continuita'  degli  organi
costituzionali e a  rilevanza  costituzionale  della  Repubblica  (da
ultimo, sentenze nn. 16  e  15  del  2008).  L'ammissibilita'  di  un
referendum su norme contenute in una  legge  elettorale  e'  pertanto
assoggettata «alla duplice condizione che i quesiti»  che  dovrebbero
essere sottoposti agli elettori «siano omogenei e riconducibili a una
matrice  razionalmente  unitaria»,  e  che  «risulti   una   coerente
normativa residua, immediatamente applicabile, in guisa da garantire,
pur   nell'eventualita'   di   inerzia   legislativa,   la   costante
operativita' dell'organo» (sentenza  n.  32  del  1993,  nonche',  da
ultimo, sentenze nn. 16 e 15 del 2008). 
    In secondo luogo, i quesiti  referendari  in  materia  elettorale
«non  possono  avere  ad  oggetto  una  legge  elettorale  nella  sua
interezza, ma devono necessariamente riguardare parti di essa, la cui
ablazione lasci in vigore una  normativa  complessivamente  idonea  a
garantire il rinnovo, in  ogni  momento,  dell'organo  costituzionale
elettivo», e debbono percio' essere  «necessariamente  parzial[i]»  e
mirati «ad espungere dal corpo  della  legislazione  elettorale  solo
alcune disposizioni, tra loro collegate e non indispensabili  per  la
perdurante operativita' dell'intero sistema» (sentenze nn.  16  e  15
del 2008). 
    5.  -  Il  quesito  n.  1,  dal  titolo  «Elezioni  Politiche   -
Abrogazione  della  legge  21  dicembre  2005,  n.  270,   contenente
modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati  e  del
Senato della Repubblica», e' inammissibile perche' riguarda una legge
elettorale nella sua interezza e, ove il referendum avesse  un  esito
positivo, determinerebbe la mancanza  di  una  disciplina  «operante»
costituzionalmente necessaria. 
    5.1. - La richiesta mira all'abrogazione totale  della  legge  n.
270 del 2005. Tale  legge,  come  gia'  evidenziato,  ha  introdotto,
mediante una copiosa serie di modifiche normative, una nuova  formula
elettorale  per  la  Camera  dei  deputati  e  per  il  Senato  della
Repubblica.  L'abrogazione  totale  della  legge  n.  270  del   2005
riguarderebbe l'attuale metodo di scelta  dei  componenti  dei  detti
organi costituzionali nel suo complesso. 
    Di conseguenza, il referendum, ove  avesse  un  esito  favorevole
all'abrogazione,    produrrebbe    l'assenza     di     una     legge
costituzionalmente   necessaria,   che   deve   essere   operante   e
auto-applicabile, in ogni momento, nella sua interezza (sentenze  nn.
16  e  15  del  2008).  Gli  organi  costituzionali  o  di  rilevanza
costituzionale non possono  essere  esposti  neppure  temporaneamente
alla eventualita'  di  paralisi  di  funzionamento,  «anche  soltanto
teorica»  (sentenza  n.  29  del  1987).  Tale   principio   «postula
necessariamente,  per  la  sua  effettiva  attuazione,  la   costante
operativita' delle leggi elettorali relative a tali organi» (sentenza
n. 5  del  1995).  Ne  discende  che  la  questione  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 37, terzo comma,  della  legge  n.  352  del
1970, prospettata dalla difesa  del  Comitato,  nella  parte  in  cui
prevede che il Presidente della Repubblica possa ritardare  una  sola
volta l'entrata in vigore dell'abrogazione, non puo' superare l'esame
preliminare di non manifesta infondatezza: l'eventuale  dichiarazione
di illegittimita' costituzionale che  consenta  la  reiterazione  del
differimento - oltre a rimettere alla mera volonta' dei  parlamentari
in carica  la  determinazione  del  momento  in  cui  si  produrrebbe
l'efficacia  stessa  del  referendum,  ove  questo  avesse  un  esito
positivo - potrebbe comportare, in caso di inerzia del legislatore  e
di ripetute reiterazioni, una grave incertezza che esporrebbe  organi
costituzionali a una paralisi di funzionamento anche solo  teorica  e
temporanea, ipotesi esclusa dalla costante giurisprudenza  di  questa
Corte (da ultimo, sentenze nn. 16 e 15 del 2008). Viene percio'  meno
«uno dei presupposti perche' la Corte possa  accogliere  la  proposta
istanza   di   autorimessione    della    relativa    questione    di
costituzionalita'» (sentenza n. 304 del 2007). 
    Una condizione perche' un referendum elettorale  sia  ammissibile
e' «la cosiddetta auto-applicativita'  della  normativa  di  risulta,
onde consentire in  qualsiasi  momento  il  rinnovo  delle  assemblee
rappresentative» (sentenze nn. 16 e 15 del 2008 e n. 13 del 1999). Il
quesito n. 1, proponendo l'abrogazione totale della legge n. 270  del
2005, non soddisfa questa condizione. 
    5.2. - Non puo' quindi affermarsi,  come  sostengono  i  soggetti
presentatori, che, laddove l'esito del  referendum  fosse  favorevole
all'abrogazione, sarebbe  automaticamente  restituita  in  vigore  la
precedente legislazione elettorale.  L'abrogazione  referendaria,  in
tal  modo,  produrrebbe  la  reviviscenza  degli   atti   legislativi
modificati e abrogati dalla legge n. 270  del  2005,  nella  versione
precedente  all'approvazione  di   quest'ultima:   il   decreto   del
Presidente della Repubblica n. 361 del  1957,  nel  testo  previgente
alla legge n. 270 del 2005, e il decreto legislativo n. 536 del 1993,
per la Camera dei deputati; i decreti legislativi n. 533 - nel  testo
anteriore alla legge n. 270 del 2005 - e n.  535  del  1993,  per  il
Senato della Repubblica. 
    La  tesi  della  reviviscenza  di  disposizioni  a   seguito   di
abrogazione referendaria non puo' essere accolta, perche' si fonda su
una visione «stratificata» dell'ordine giuridico, in cui le norme  di
ciascuno strato,  pur  quando  abrogate,  sarebbero  da  considerarsi
quiescenti e sempre pronte a ridiventare vigenti. Ove  fosse  seguita
tale tesi, l'abrogazione, non  solo  in  questo  caso,  avrebbe  come
effetto il ritorno in vigore di disposizioni da tempo soppresse,  con
conseguenze imprevedibili per lo stesso legislatore,  rappresentativo
o  referendario,  e  per  le  autorita'  chiamate  a  interpretare  e
applicare tali norme, con ricadute negative in  termini  di  certezza
del diritto; principio che e' essenziale per il sistema delle fonti e
che, in materia elettorale, e' «di  importanza  fondamentale  per  il
funzionamento dello Stato democratico» (sentenza n. 422 del 1995). 
    E' vero che  i  referendum  elettorali  sono  «intrinsecamente  e
inevitabilmente "manipolativi", nel  senso  che,  sottraendo  ad  una
disciplina complessa e interrelata singole disposizioni o  gruppi  di
esse,  determinano,   come   effetto   naturale   e   spontaneo,   la
ricomposizione del tessuto normativo rimanente, in modo da rendere la
regolamentazione elettorale successiva  all'abrogazione  referendaria
diversa da quella prima esistente» (sentenze nn. 16 e 15  del  2008).
Nel caso in esame, pero', ove l'esito del referendum fosse favorevole
all'abrogazione,  non  si  avrebbe  alcuna   «ricomposizione»   della
normativa di risulta, perche' la lacuna legislativa  dovrebbe  essere
colmata mediante il ricorso a  una  disciplina  ne'  compresente  ne'
co-vigente  con  quella   oggetto   del   referendum:   l'abrogazione
referendaria non avrebbe l'effetto - che il quesito n. 1 presuppone -
di ripristinare automaticamente una legislazione non piu' in  vigore,
che ha gia' definitivamente esaurito i propri effetti. 
    5.3.  -  Anche  recentemente  questa  Corte  ha   affermato   che
«l'abrogazione, a seguito dell'eventuale accoglimento della  proposta
referendaria, di una disposizione  abrogativa  e'  [...]  inidonea  a
rendere nuovamente operanti norme che,  in  virtu'  di  quest'ultima,
sono state gia' espunte dall'ordinamento» (sentenza n. 28 del  2011),
precisando che all'abrogazione referendaria «non conseguirebbe alcuna
reviviscenza delle norme abrogate» dalla legge oggetto di referendum,
«reviviscenza [...] costantemente esclusa in  simili  ipotesi»  dalla
giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 24 del  2011,  n.  31  del
2000 e n. 40 del 1997).  Inoltre,  l'ipotesi  della  reviviscenza  di
norme a seguito di abrogazione referendaria e' stata negata da questa
Corte con specifico riguardo alla materia elettorale: quando essa  ha
stabilito che una richiesta di  referendum  avente  per  oggetto  una
legislazione elettorale nel suo complesso non  puo'  essere  ammessa,
perche' l'esito favorevole del referendum  produrrebbe  l'assenza  di
una legge costituzionalmente necessaria,  ha  implicitamente  escluso
che, per effetto dell'abrogazione referendaria, possa  «rivivere»  la
legislazione  elettorale  precedentemente  in  vigore   (da   ultimo,
sentenze nn. 16 e 15 del 2008). 
    Il fenomeno della reviviscenza di  norme  abrogate,  dunque,  non
opera in via generale e automatica e puo' essere ammesso soltanto  in
ipotesi tipiche e  molto  limitate,  e  comunque  diverse  da  quella
dell'abrogazione referendaria in esame. Ne e' un esempio l'ipotesi di
annullamento di norma espressamente abrogatrice da parte del  giudice
costituzionale, che viene individuata come caso a se' non solo  nella
giurisprudenza di questa Corte  (peraltro,  in  alcune  pronunce,  in
termini di «dubbia ammissibilita'»: sentenze n. 294 del 2011,  n.  74
del 1996 e n. 310 del 1993; ordinanza n. 306 del 2000)  e  in  quella
ordinaria e amministrativa,  ma  anche  in  altri  ordinamenti  (come
quello austriaco  e  spagnolo).  Tale  annullamento,  del  resto,  ha
«effetti  diversi»  rispetto  alla  abrogazione   -   legislativa   o
referendaria - il cui «campo [...] e' piu' ristretto, in confronto di
quello della illegittimita' costituzionale» (sentenza n. 1 del 1956). 
    Ne'  l'ipotesi  di  reviviscenza  presupposta   dalla   richiesta
referendaria in esame e' riconducibile a  quella  del  ripristino  di
norme   a   seguito   di   abrogazione   disposta   dal   legislatore
rappresentativo, il quale puo' assumere per relationem  il  contenuto
normativo della legge precedentemente abrogata. Cio' puo' verificarsi
nel  caso  di  norme  dirette  a  espungere  disposizioni   meramente
abrogatrici, perche' l'unica finalita' di  tali  norme  consisterebbe
nel rimuovere il precedente effetto abrogativo: ipotesi differente da
quella in esame, in quanto la legge n. 270 del 2005 non  e'  di  sola
abrogazione  della  previgente   legislazione   elettorale,   ma   ha
introdotto una nuova e diversa normativa in materia. Peraltro, sia la
giurisprudenza della Corte di cassazione e del  Consiglio  di  Stato,
sia la scienza giuridica ammettono il ripristino  di  norme  abrogate
per via legislativa solo come fatto eccezionale  e  quando  cio'  sia
disposto in modo espresso. Per questo le  «Regole  e  raccomandazioni
per la formulazione tecnica dei testi legislativi» della  Camera  dei
deputati e del  Senato  della  Repubblica  stabiliscono  che  «se  si
intende far rivivere una disposizione abrogata o  modificata  occorre
specificare espressamente tale intento» (punto 15, lettera  d,  delle
circolari del Presidente della Camera dei deputati e  del  Presidente
del Senato della Repubblica, entrambe del  20  aprile  2001;  analoga
disposizione e'  prevista  dalla  «Guida  alla  redazione  dei  testi
normativi» della Presidenza del Consiglio dei ministri,  circolare  2
maggio 2001, n. 1/1.1.26/10888/9.92). E anche  in  altri  ordinamenti
(quali ad esempio quello britannico, francese, spagnolo, statunitense
e  tedesco)  il  ripristino  di  norme  a  seguito   di   abrogazione
legislativa non e' di regola  ammesso,  salvo  che  sia  dettata  una
espressa previsione in tal senso: cio' in quanto l'abrogazione non si
limita a sospendere gli effetti di una legge, ma toglie  alla  stessa
efficacia sine die. 
    Ne',  infine,  nel  caso  in  esame  si  verificherebbe,  ove  il
referendum avesse un esito favorevole all'abrogazione, la  cosiddetta
riespansione, che si ha, ad esempio, nel rapporto tra due  discipline
delle quali una generale, l'altra speciale,  per  cui  la  disciplina
generale produce i propri effetti  sulle  fattispecie  in  precedenza
regolate dalla disciplina speciale abrogata. La legge n. 270 del 2005
ha introdotto una nuova legislazione elettorale, alternativa a quella
previgente e, rispetto a quest'ultima, ne' derogatoria ne' legata  da
un rapporto di specialita'. 
    5.4. -  La  volonta'  di  far  «rivivere»  norme  precedentemente
abrogate, d'altra parte, non puo' essere attribuita, nemmeno  in  via
presuntiva,  al   referendum,   che   ha   carattere   esclusivamente
abrogativo, quale «atto libero e sovrano  di  legiferazione  popolare
negativa» (sentenza  n.  29  del  1987),  e  non  puo'  «direttamente
costruire» una (nuova o vecchia) normativa (sentenze nn. 34 e 33  del
2000). La finalita' incorporata in  una  richiesta  referendaria  non
puo' quindi andare oltre il limite dei possibili  effetti  dell'atto.
Se cosi' non fosse, le disposizioni  precedentemente  abrogate  dalla
legge oggetto di abrogazione referendaria rivivrebbero per effetto di
una volonta' manifestata presuntivamente dal corpo elettorale. In tal
modo, pero', il referendum, perdendo la  propria  natura  abrogativa,
diventerebbe  approvativo  di  nuovi  principi  e   «surrettiziamente
propositivo» (sentenze n. 28 del 2011, n. 23 del 2000  e  n.  13  del
1999):  un'ipotesi  non  ammessa  dalla  Costituzione,   perche'   il
referendum non puo' «introdurre una nuova statuizione, non ricavabile
ex se dall'ordinamento» (sentenza n. 36 del 1997). 
    Il quesito n. 1, per l'effetto che intende  produrre,  ha  natura
deliberativa: esso non mira alla mera demolizione di una  disciplina,
ma alla sostituzione di una legislazione elettorale con un'altra.  La
richiesta referendaria e'  diretta  a  introdurre  -  senza  peraltro
indicarlo in modo esplicito - un dato sistema elettorale, tra i tanti
possibili, per di piu' complesso e frutto di ibridazione tra  sistemi
diversi. Il quesito non consente quindi agli elettori la  scelta  tra
la sopravvivenza di una disciplina  e  la  sua  eliminazione  e  cela
diverse intenzionalita', cio' che mette in discussione  la  chiarezza
del quesito. Le  norme  elettorali  di  organi  costituzionali  o  di
rilevanza costituzionale, del resto,  possono  «essere  abrogate  nel
loro insieme esclusivamente con una  nuova  disciplina,  compito  che
solo il legislatore rappresentativo e'  in  grado  di  assolvere.  Il
referendum popolare  abrogativo  si  palesa  nella  specie  strumento
insufficiente, in quanto idoneo a produrre un mero effetto abrogativo
sine ratione» (sentenza n. 29 del 1987). 
    5.5. - Ne' infine puo' essere  condivisa  la  tesi  per  cui,  in
materia elettorale, la reviviscenza della legislazione precedente,  a
seguito di abrogazione referendaria, sarebbe  imposta  proprio  dalla
circostanza  che   la   legge   elettorale   sia   costituzionalmente
necessaria. Questo ragionamento tramuta un limite dell'ammissibilita'
della richiesta  referendaria  in  un  fondamento  della  sua  stessa
ammissibilita': in  caso  di  abrogazione  di  una  legge  elettorale
abrogatrice di una legge precedente, non rivive  la  legge  prima  in
vigore  in  quanto  e'  costituzionalmente  necessaria;   e'   invece
costituzionalmente necessaria la legge elettorale piu'  recente  che,
quindi, non puo' essere espunta dall'ordinamento tramite referendum. 
    Ne' e'  possibile,  al  riguardo,  postulare  la  vigenza  di  un
principio di continuita' delle leggi elettorali, tale da garantire in
ogni  momento  l'esistenza  di  un  sistema  elettorale   funzionante
mediante l'implicita ultrattivita' della  legge  abrogata  fino  alla
piena operativita' di quella nuova. Dal principio  della  continuita'
funzionale degli organi costituzionali, posto alla base  di  istituti
come  la  proroga  e  la  supplenza,  non   puo'   farsi   conseguire
«l'ultrattivita'   della   normativa    elettorale    degli    organi
costituzionali, in deroga ai principi  che  regolano  la  successione
delle leggi nel tempo; [...] "cio'  non  puo'  non  valere  anche  in
ordine  ai  rapporti  tra  abrogazione   referendaria   e   normativa
sottoposta a referendum"» (sentenze n. 26 del 1997 e n. 5 del 1995). 
    5.6. - Escluso, dunque, che l'abrogazione proposta possa produrre
effetti di ripristino o di riespansione della legislazione elettorale
previgente, si puo' concludere che il quesito n. 1 e'  inammissibile,
perche', ove avesse un esito positivo, determinerebbe  l'eliminazione
di una disciplina  costituzionalmente  necessaria,  che  deve  essere
operante e auto-applicabile, in ogni momento, nella sua interezza. 
    6.  -  Il  quesito  n.  2,  dal  titolo  «Elezioni  Politiche   -
Abrogazione  delle  norme  specificamente  indicate  della  legge  21
dicembre 2005, n. 270, contenente modifiche alle norme per l'elezione
della  Camera  dei  deputati  e  del  Senato  della  Repubblica»,  e'
inammissibile,  oltre  che  per  le  medesime  ragioni  esposte   con
riferimento al quesito n. 1, per contraddittorieta' e per assenza  di
chiarezza. 
    Anche questa richiesta concerne l'attuale formula elettorale, pur
non  riguardando  tutta  la  legge  n.  270  del  2005,  ma   singole
disposizioni di essa. Il quesito propone  l'abrogazione  dell'art.  2
della legge n. 270 del 2005 e di 71 alinea - cioe' le frasi  iniziali
di  ognuno  dei  commi  oggetto  della  richiesta,   che   dispongono
l'abrogazione o la  sostituzione  delle  norme  elettorali  prima  in
vigore - contenuti negli artt. 1, 4, 5, 6 e 8 della medesima legge. 
    Negli  alinea  sono  presenti  quattro   diverse   formule:   «e'
sostituita»  o  «sono  sostituite»;  «sono  apportate   le   seguenti
modificazioni»;  «sono  soppresse»;  «e'  abrogata».   Tutte   queste
espressioni hanno efficacia  abrogatrice,  ma  in  alcuni  casi  esse
provvedono anche a sostituzioni e modificazioni. 
    Sono oggetto del quesito  solo  gli  enunciati  che  ordinano  la
sostituzione, e non i «sottotesti», vale a dire le  disposizioni  che
sono poste in luogo  delle  norme  abrogate.  La  richiesta  riguarda
percio' solo le norme che prevedono o ordinano la sostituzione  delle
precedenti  disposizioni,  non  quelle  che  a   queste   ultime   si
sostituiscono.  Un  referendum  comporta  pero',  in  caso  di  esito
positivo, l'abrogazione di disposizioni, non di norme:  esso  produce
la cessazione non dell'efficacia della norma  pro  futuro,  ma  della
vigenza della disposizione. In questo caso,  l'eventuale  abrogazione
delle disposizioni che contengono gli «ordini  di  sostituzione»  non
implica  anche  l'abrogazione  delle  norme   che   sostituiscono   o
modificano quelle abrogate, mentre la volonta' del legislatore si  e'
espressa non solo con le prime (ossia  gli  alinea),  ma  anche  -  e
principalmente - con le seconde (ossia i «sottotesti»); non a caso e'
su queste ultime che si  e'  svolto  il  dibattito  parlamentare.  Il
quesito n. 2, quindi,  non  e'  idoneo  a  realizzare  l'effetto  cui
vorrebbe giungere perche', contraddittoriamente,  non  determinerebbe
l'abrogazione  proprio  delle  norme  sostitutive  della   precedente
legislazione elettorale. 
    I «sottotesti»,  non  espunti  dall'ordinamento,  in  molti  casi
avrebbero  essi  stessi  -  per  il  proprio   contenuto   oggettivo,
incompatibile con le norme precedenti - efficacia abrogativa, mentre,
nei rimanenti casi, sarebbero di difficile  interpretazione,  potendo
cosi' produrre effetti inconciliabili con l'intento referendario.  Ne
discende l'assenza di chiarezza del quesito non solo perche'  non  e'
evidente quali norme gli  elettori  siano  in  concreto  chiamati  ad
abrogare con il referendum, ma  anche  perche'  l'effetto  abrogativo
prodotto  dalla   eliminazione   degli   alinea   e'   di   difficile
interpretazione. Cio' non puo' ammettersi in una materia come  quella
delle fonti del diritto,  regolata  da  leges  strictae,  in  cui  e'
assente,  o  comunque  minimo,   lo   spazio   per   l'interposizione
dell'interprete che trae dalla  disposizione  la  norma.  Inoltre,  i
dubbi interpretativi circa l'applicabilita' delle norme contenute nei
«sottotesti» esporrebbero gli organi costituzionali della  Repubblica
alla  eventualita',  anche   soltanto   teorica,   di   paralisi   di
funzionamento. E, quand'anche si ritenesse che sia gli alinea  sia  i
«sottotesti» siano oggetto di abrogazione  referendaria,  il  quesito
presupporrebbe  la   reviviscenza   della   legislazione   elettorale
precedente alla legge n. 270 del 2005 e sarebbe percio' inammissibile
per le stesse ragioni precisate con riguardo al primo quesito. 
    In conclusione, la seconda richiesta di  referendum  popolare  e'
inammissibile per contraddittorieta'  e  per  assenza  di  chiarezza,
oltre che per le medesime ragioni  di  inammissibilita'  esposte  con
riferimento al quesito n. 1.