Ordinanza 
 
nel giudizio di legittimita'  costituzionale  dell'articolo  6  della
delibera  legislativa  dell'Assemblea  regionale  siciliana  che   ha
approvato nella seduta del 29 giugno 2011 il disegno di legge n.  729
(Norme in materia di aiuti alle imprese e all'inserimento  al  lavoro
di soggetti svantaggiati. Norme in materia di  vigilanza  sugli  enti
cooperativi e di personale  dell'E.A.S.),  promosso  dal  Commissario
dello Stato per la Regione siciliana, con  ricorso  notificato  il  6
luglio 2011, depositato in cancelleria il 12 luglio 2011, ed iscritto
al n. 69 del registro ricorsi 2011. 
    Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio  2012  il  Giudice
relatore Luigi Mazzella. 
    Ritenuto che il Commissario dello Stato per la Regione siciliana,
con ricorso in via principale  ritualmente  notificato  e  depositato
(reg. ric. n. 69 del 2011), ha  promosso  questioni  di  legittimita'
costituzionale dell'articolo 6 della delibera legislativa in data  29
giugno 2011 dell'Assemblea  regionale  siciliana,  con  la  quale  la
stessa ha approvato il disegno di legge n. 729 (Norme in  materia  di
aiuti  alle  imprese  e  all'inserimento  al   lavoro   di   soggetti
svantaggiati. Norme in materia di vigilanza sugli enti cooperativi  e
di personale dell'E.A.S.), per violazione degli articoli  81,  quarto
comma, e 97 della Costituzione; 
        che la Regione siciliana non si e' costituita nel giudizio di
legittimita' costituzionale; 
        che l'art. 6, comma 1, della delibera legislativa n. 729  del
2011 (d'ora in avanti «art. 6»), stabilisce  che  «Per  le  finalita'
dell'articolo 23, comma 2-quinquies e 2-sexies, della legge regionale
27 aprile 1999, n.  10  e  successive  modifiche  ed  integrazioni  e
dell'articolo l, comma 5-bis, della legge regionale 31  maggio  2004,
n.  9  e  successive  modifiche  ed   integrazioni,   con   esclusivo
riferimento ai debiti nei confronti del personale, e' autorizzata per
l'esercizio finanziario 2011 la spesa di 31.360 migliaia di euro, cui
si provvede a  valere  sulle  disponibilita'  delle  seguenti  unita'
previsionali di base del bilancio della Regione per l'anno 2011,  per
gli importi di fianco specificati: 
          -U.P.B. 2.2.1.3.7- 1.531 migliaia di euro; 
          -U.P.B. 4.2.1.5.3- 16.730 migliaia di euro; 
          -U.P.B. 7.2.1.1.1- 4.729 migliaia di euro; 
          -U.P.B. 7.2.1.2.1- 5.907 migliaia di euro; 
          -U.P.B. 9.2.1.3.5- 2.326 migliaia di euro; 
          -U.P.B. 10.3.1.3.2- 137 migliaia di euro.»; 
        che, ad avviso del Commissario dello Stato, l'art.  6  viola,
anzitutto, l'art. 81, quarto comma, Cost., perche' le  previsioni  di
spesa ivi  contenute,  laddove  rimandano  a  dotazioni  di  capitoli
attualmente indisponibili (segnatamente a quelle di cui  alle  U.P.B.
4.2.1.5.3 e U.P.B. 7.2.1.2.1),  sono  sostanzialmente  sprovviste  di
copertura finanziaria; 
        che l'art. 6 lederebbe, inoltre, l'art.  97  Cost.,  perche',
con  l'incerta  definizione  delle  obbligazioni   da   ammettere   a
contributo regionale desumibile dal generico riferimento  «ai  debiti
nei confronti del personale», pregiudicherebbe seriamente, alla  luce
della natura pluriennale  della  disposizione  legislativa,  il  buon
andamento dell'amministrazione. 
    Considerato che, successivamente  all'impugnazione,  la  predetta
delibera legislativa e' stata pubblicata  (nella  Gazzetta  Ufficiale
della Regione siciliana del 29 luglio 2011, n. 32) come  legge  della
Regione siciliana 20 luglio 2011, n. 15 (Norme in  materia  di  aiuti
alle imprese e all'inserimento al lavoro  di  soggetti  svantaggiati.
Norme in materia di vigilanza sugli enti cooperativi e  di  personale
dell'E.A.S.), con omissione della disposizione oggetto di censura; 
        che l'intervenuto esaurimento del potere promulgativo, che si
esercita necessariamente in modo unitario e contestuale  rispetto  al
testo  deliberato  dall'Assemblea  regionale   siciliana,   «preclude
definitivamente la possibilita' che le parti della legge impugnate ed
omesse in sede di promulgazione acquistino o esplichino  una  qualche
efficacia, privando cosi' di  oggetto  il  giudizio  di  legittimita'
costituzionale» (ex plurimis, ordinanze nn. 11 e 12 del 2012, nn. 2 e
57 del 2011, nn. 74, 155 e 212 del 2010, n. 186 del 2009, n. 304  del
2008, nn. 229 e 358 del 2007, n. 410 del 2006); 
        che, pertanto, in conformita' alla giurisprudenza  di  questa
Corte, deve dichiararsi cessata la materia del contendere.