Ordinanza 
 
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo 11, commi 1
e 1-bis, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia del
14 giugno 2007, n. 14, recante «Disposizioni per l'adempimento  degli
obblighi    della    Regione    Friuli-Venezia    Giulia    derivanti
dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'  europee.  Attuazione
degli articoli 4, 5 e 9 della  direttiva  79/409/CEE  concernente  la
conservazione  degli  uccelli  selvatici  in  conformita'  al  parere
motivato della Commissione delle Comunita' europee C(2006)  2683  del
28  giugno  2006  e   della   direttiva   92/43/CEE   relativa   alla
conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della  flora  e
della  fauna  selvatiche  (Legge  comunitaria  2006)»,  promosso  dal
Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia  Giulia  nel
procedimento vertente tra la Lega per l'Abolizione della Caccia (LAC)
- Onlus e la Regione autonoma  Friuli-Venezia  Giulia  ed  altri  con
ordinanza del 13  gennaio  2011,  iscritta  al  n.  60  del  registro
ordinanze 2011 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 16, prima serie speciale, dell'anno 2011. 
    Visto   l'atto   di   costituzione   della    Regione    autonoma
Friuli-Venezia Giulia; 
    udito nell'udienza pubblica  del  14  febbraio  2012  il  Giudice
relatore Giuseppe Frigo; 
    udito l'avvocato Giandomenico  Falcon  per  la  Regione  autonoma
Friuli-Venezia Giulia. 
    Ritenuto che, con ordinanza del 13  gennaio  2011,  il  Tribunale
amministrativo regionale per il Friuli-Venezia  Giulia  ha  sollevato
questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 11, commi 1  e
1-bis, della legge della Regione autonoma  Friuli-Venezia  Giulia  14
giugno 2007, n. 14, recante  «Disposizioni  per  l'adempimento  degli
obblighi    della    Regione    Friuli-Venezia    Giulia    derivanti
dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'  europee.  Attuazione
degli articoli 4, 5 e 9 della  direttiva  79/409/CEE  concernente  la
conservazione  degli  uccelli  selvatici  in  conformita'  al  parere
motivato della Commissione delle Comunita' europee C(2006)  2683  del
28  giugno  2006  e   della   direttiva   92/43/CEE   relativa   alla
conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della  flora  e
della  fauna  selvatiche  (Legge  comunitaria  2006)»,  deducendo  la
violazione degli artt. 41 e 117, secondo comma, lettera e),  e  terzo
comma della Costituzione, dell'art. 4,  primo  comma,  dello  statuto
speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia (legge costituzionale 31
gennaio 1963, n. 1), nonche' dell'art. 6, primo comma, numero 3), del
medesimo  statuto   (parametro,   quest'ultimo,   evocato   solo   in
motivazione); 
        che il giudice a quo premette di essere investito del ricorso
proposto dalla Lega per l'Abolizione della Caccia (LAC) -  Onlus  per
l'annullamento del provvedimento del 24 giugno 2008, con il quale, al
fine di prevenire danni alle colture, e' stato consentito, in  deroga
ai  vigenti  divieti  in  materia,  l'abbattimento  di  ottantacinque
cinghiali in Provincia di Pordenone, autorizzando alla sua esecuzione
gli agenti  di  vigilanza  venatori  provinciali,  con  l'ausilio  di
«cacciatori di cui all'art. 7, comma 6», della  legge  della  Regione
Friuli-Venezia Giulia n. 14 del 2007, iscritti  nell'apposito  elenco
provinciale istituito con delibera della Giunta  regionale  6  agosto
2007, n. 1963; 
        che,  unitamente   ad   altri   motivi   che   investono   il
provvedimento impugnato nel suo complesso,  la  parte  ricorrente  ha
censurato, in modo particolare, il fatto che siano stati  autorizzati
all'esecuzione dell'abbattimento in deroga anche i «cacciatori»,  cui
detto compito non potrebbe essere, di contro, demandato in base  alle
previsioni dell'art. 19, comma 2, della legge 11  febbraio  1992,  n.
157 (Norme per la protezione della fauna omeoterma e per il  prelievo
venatorio); 
        che, secondo il giudice a  quo,  il  provvedimento  impugnato
sarebbe stato adottato in «corretta applicazione» dell'art. 11  della
legge regionale n. 14 del 2007 e degli  ulteriori  articoli  da  esso
richiamati, sicche' il ricorso dovrebbe essere rigettato; 
        che  il  rimettente  dubita,  tuttavia,  della   legittimita'
costituzionale dei commi 1 e 1-bis del citato art. 11; 
        che il giudice a  quo  rileva  come  l'art.  11  della  legge
regionale estenda ai mammiferi selvatici le modalita'  stabilite  dai
precedenti articoli per  l'adozione  delle  deroghe  concernenti  gli
uccelli, previste in attuazione dell'art. 9 della direttiva 2  aprile
1979, n. 79/409/CEE; 
        che, a fronte di cio', i soggetti cui  puo'  essere  affidata
l'esecuzione degli  abbattimenti  verrebbero  ad  essere  individuati
dall'art. 7 della medesima legge regionale, che, al comma 6,  include
fra essi anche i titolari di licenza per l'esercizio venatorio; 
        che, per converso, l'art. 19, comma 2, della legge n. 157 del
1992   -   qualificabile   come   norma   fondamentale   di   riforma
economico-sociale, secondo la  giurisprudenza  costituzionale  -  non
attribuisce alle  Regioni  la  facolta'  di  individuare  i  soggetti
abilitati  all'attuazione  dei  piani  di  abbattimento  a  fini   di
controllo  della  fauna  nociva,  ma  ne  fornisce  una   elencazione
tassativa (guardie venatorie provinciali e, se in possesso di licenza
di caccia, proprietari o conduttori dei  fondi  interessati,  guardie
forestali o comunali): elencazione nella quale,  come  gia'  chiarito
nella sentenza di questa Corte n. 392 del 2005, non possono ritenersi
compresi i cacciatori; 
        che, conseguentemente, il legislatore regionale  non  avrebbe
osservato i limiti della potesta'  legislativa  integrativo-attuativa
in materia di protezione della fauna,  previsti  dall'art.  6,  primo
comma, numero 3), dello statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia; 
        che si  e'  costituita  la  Regione  autonoma  Friuli-Venezia
Giulia, la  quale  ha  chiesto  che  la  questione  venga  dichiarata
inammissibile o infondata; 
        che, nella memoria illustrativa, la Regione ha  eccepito,  in
particolare,   l'inammissibilita'   della   questione   per   erronea
individuazione delle disposizioni censurate; 
        che, infatti, secondo  la  stessa  ordinanza  di  rimessione,
l'individuazione dei soggetti abilitati ad effettuare il prelievo  in
deroga sarebbe operata non dall'art. 11, commi 1 e 1-bis, bensi'  dal
precedente art. 7, comma 6, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n.
14 del 2007, che consente a persone gia' in possesso di  licenza  per
l'esercizio venatorio di partecipare, a determinate condizioni,  agli
abbattimenti:  con  la  conseguenza  che  l'ipotizzata  lesione   dei
principi costituzionali dipenderebbe da una disposizione  diversa  da
quelle sottoposte a censura; 
        che, in ogni caso, del tutto inconferente  sarebbe  il  comma
1-bis dell'art. 11, che non si occupa affatto dei soggetti  abilitati
agli abbattimenti in deroga, ma si  limita  a  stabilire,  in  alcune
ipotesi, la competenza delle province per il rilascio delle deroghe; 
        che, nel merito, la questione sarebbe comunque infondata; 
        che l'art.  11,  comma  1,  della  legge  regionale  estende,
infatti, ai mammiferi selvatici le disposizioni del  Capo  III  della
medesima legge in  relazione,  non  gia'  all'«esecuzione»,  ma  solo
all'«adozione» dei provvedimenti di deroga, ossia con riferimento  ai
presupposti  delle  deroghe,  ai  loro  contenuti  e  alle   relative
procedure (artt. 5 e 6 della legge reg. n. 14 del 2007); 
        che, pertanto, in assenza di indicazioni normative  di  segno
contrario, il giudice  rimettente  avrebbe  dovuto  fare  ricorso  al
criterio    ermeneutico    dell'interpretazione    costituzionalmente
conforme: criterio alla luce del  quale  -  ove  si  ritenga  che  le
disposizioni  di  cui  all'art.  19  della  legge  n.  157  del  1992
rappresentino un limite invalicabile anche per l'autonomia  normativa
della Regione Friuli-Venezia  Giulia  e  che  l'art.  7  della  legge
regionale  infranga  detto  limite  -  si  dovrebbe  concludere   che
l'esecuzione  delle  deroghe  vada  effettuata  nel  rispetto   delle
previsioni del citato art.  19  della  legge  statale,  ivi  comprese
quelle relative al novero dei soggetti abilitati; 
        che, da ultimo e in via subordinata, la Regione assume che la
scelta operata dall'art. 7, comma 6, della legge  regionale,  di  far
partecipare anche i titolari  di  licenza  di  caccia  all'esecuzione
dell'attivita' oggetto di deroga, risulterebbe pienamente ragionevole
e, anzi, oggettivamente necessitata; 
        che tale disposizione sarebbe stata, infatti, introdotta dopo
aver constatato come le Province,  con  il  loro  personale,  fossero
riuscite ad eseguire solo  in  minima  percentuale  gli  abbattimenti
previsti dai precedenti provvedimenti di deroga; 
        che,   d'altra   parte,   le   specie   animali    cosiddette
«problematiche» costituirebbero ormai una vera  e  propria  emergenza
dal punto di vista naturalistico, invadendo gli spazi di altre specie
fino a soppiantarle del tutto e recando gravi danni  all'agricoltura:
sicche' l'intervento di soggetti abilitati all'esercizio della caccia
rappresenterebbe la sola alternativa alla costituzione  di  un  corpo
permanente specializzato, peraltro difficilmente  immaginabile  nelle
attuali condizioni della finanza pubblica. 
    Considerato che il  Tribunale  amministrativo  regionale  per  il
Friuli-Venezia Giulia dubita, in riferimento agli  artt.  41  e  117,
secondo comma, lettera e), e terzo comma, della Costituzione  e  agli
artt. 4, primo comma, e 6, primo  comma,  numero  3),  dello  statuto
speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia (legge costituzionale 31
gennaio 1963, n. 1), della legittimita' costituzionale  dell'articolo
11,  commi  1  e  1-bis,   della   legge   della   Regione   autonoma
Friuli-Venezia Giulia 14 giugno 2007, n.  14,  recante  «Disposizioni
per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli-Venezia  Giulia
derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'   europee.
Attuazione degli  articoli  4,  5  e  9  della  direttiva  79/409/CEE
concernente la conservazione degli uccelli selvatici  in  conformita'
al parere motivato della Commissione delle Comunita' europee  C(2006)
2683 del 28 giugno 2006 e della  direttiva  92/43/CEE  relativa  alla
conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della  flora  e
della fauna selvatiche (Legge comunitaria 2006)»; 
        che il  Tribunale  rimettente  censura,  in  specie,  che  le
disposizioni  denunciate  -  tramite  un   richiamo   normativo   che
abbraccerebbe, a suo avviso, anche l'art. 7, comma  6,  della  citata
legge regionale - includano tra i soggetti cui puo' essere  demandato
l'abbattimento di mammiferi selvatici, in deroga ai vigenti  divieti,
anche i semplici titolari di licenza per  l'esercizio  venatorio,  in
contrasto con le tassative indicazioni dell'art. 19, comma  2,  della
legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione  della  fauna
selvatica  omeoterma  e  per  il  prelievo  venatorio),   costituenti
principio fondamentale della materia atto  a  vincolare  la  potesta'
legislativa regionale, secondo quanto affermato dalla sentenza n. 392
del 2005 di questa Corte; 
        che la questione e' manifestamente inammissibile; 
        che l'art. 11,  comma  1,  della  legge  reg.  Friuli-Venezia
Giulia n. 14 del  2007  prevede,  in  effetti,  che  le  disposizioni
contenute nel medesimo capo della legge regionale (ossia il Capo III)
si applichino «anche per l'adozione delle deroghe ai divieti  e  alle
limitazioni disposte dalla normativa nazionale e regionale in materia
ai fini della tutela delle specie di mammiferi selvatici»; mentre  il
successivo  comma  1-bis  stabilisce  che,  in  alcune  ipotesi,   la
competenza al rilascio  dell'autorizzazione  in  deroga  spetti  alle
province; 
        che le disposizioni del Capo III della legge  regionale,  cui
e' riferibile il richiamo, disciplinano le deroghe previste dall'art.
9 della direttiva 2 aprile 1979, n. 79/409/CEE - attualmente trasfuso
nell'art. 9 della  direttiva  30  novembre  2009,  n.  2009/147/CE  -
concernenti gli uccelli selvatici; 
        che, cio' posto, appare evidente come la disposizione di  cui
al comma 1-bis dell'art. 11 della legge reg. n. 14 del 2007  sia  del
tutto inconferente rispetto all'oggetto della censura, limitandosi  a
prevedere  la  competenza  provinciale  al  rilascio  di  determinate
autorizzazioni     in     deroga,     senza     affatto     occuparsi
dell'identificazione dei soggetti incaricati di attuarle; 
        che quanto, poi, al comma 1 dell'art. 11, il  giudice  a  quo
da' per scontato che il richiamo  alle  precedenti  disposizioni  del
Capo III, ivi contenuto, ricomprenda anche l'art. 7, che individua  i
soggetti abilitati all'esecuzione dell'attivita' oggetto  di  deroga,
includendo segnatamente tra essi -  qualora  la  deroga  riguardi  le
specie elencate  nell'art.  3  della  legge  della  Regione  autonoma
Friuli-Venezia Giulia 17 giugno 1996, n.  24  (Norme  in  materia  di
specie cacciabili e periodi di attivita' venatoria ed ulteriori norme
modificative ed integrative  in  materia  venatoria  e  di  pesca  di
mestiere) - anche le «persone in possesso di licenza per  l'esercizio
venatorio» (comma 6); 
        che il rimettente  ha  omesso,  tuttavia,  di  verificare  la
praticabilita' di una diversa interpretazione della norma  censurata,
atta a superare il dubbio di costituzionalita' prospettato; 
        che l'art. 11, comma 1,  estende,  infatti,  l'applicabilita'
delle  norme  del  Capo  III  della  legge  regionale  con   riguardo
all'«adozione» delle deroghe relative ai mammiferi  selvatici,  senza
fare menzione dell'«esecuzione» delle medesime; 
        che, nell'ambito del Capo III, le due fasi -  adozione  delle
deroghe e loro esecuzione - risultano distintamente disciplinate,  la
prima dagli artt. 5 e 6, la seconda dagli artt. 7 e seguenti; 
        che, a fronte di tale dato testuale,  il  giudice  rimettente
avrebbe   dovuto,   quindi,   preventivamente   interrogarsi    sulla
possibilita'  di  ritenere  che  il  richiamo  operato  dalla   norma
censurata resti limitato  alle  sole  disposizioni  che  prevedono  i
presupposti, i contenuti e le procedure per l'adozione delle deroghe,
senza  estendersi  a  quella  che  identifica  i  soggetti  abilitati
all'esecuzione degli abbattimenti; e, conseguentemente,  di  ritenere
che - anche al fine di evitare il vulnus costituzionale denunciato  -
l'individuazione di detti soggetti, quando si tratti di  abbattimenti
di mammiferi selvatici, debba avvenire nel rispetto delle indicazioni
al riguardo contenute nell'art. 19, comma 2, della legge n.  157  del
1992; 
        che, a prescindere da ogni ulteriore  possibile  rilievo,  la
mancata   preventiva   verifica   della   praticabilita'    di    una
interpretazione conforme a Costituzione  della  disciplina  censurata
comporta, per giurisprudenza di questa  Corte,  l'inammissibilita'  -
nella specie manifesta - della questione (ex plurimis,  ordinanze  n.
212, n. 103 e n. 101 del 2011).