Ordinanza 
 
nel giudizio di legittimita' costituzionale  del  combinato  disposto
degli  artt.  26,  «comma  1»  [recte:   terzo   comma,   nel   testo
applicabileratione temporis], del d.P.R. 29 settembre  1973,  n.  602
(Disposizioni sulla riscossione delle imposte  sul  reddito),  e  60,
«comma 1» [rectius: «primo comma, alinea e lettera e)], del d.P.R. 29
settembre  1973,  n.  600  (Disposizioni   comuni   in   materia   di
accertamento delle imposte sui redditi),  promosso  dal  giudice  del
lavoro del Tribunale di Padova nel giudizio civile  vertente  tra  la
s.c. a r.l. Cooperativa Quadrifoglio, l'INPS, la s.p.a.  Societa'  di
Cartolarizzazione dei Crediti INPS e la s.p.a.  Equitalia  Polis  con
ordinanza del 26  luglio  2010,  iscritta  al  n.  365  del  registro
ordinanze 2010 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 49, prima serie speciale, dell'anno 2010. 
    Visti gli atti di costituzione dell'INPS e della s.p.a.  Societa'
di Cartolarizzazione dei Crediti INPS, nonche' l'atto  di  intervento
del Presidente del Consiglio dei ministri; 
    Udito nell'udienza  pubblica  del  10  gennaio  2012  il  Giudice
relatore Franco Gallo; 
    Uditi l'avvocato Antonino Sgroi, per l'INPS e la s.p.a.  Societa'
di Cartolarizzazione dei  Crediti  INPS,  e  l'avvocato  dello  Stato
Beatrice Gaia Fiduccia per il Presidente del Consiglio dei ministri. 
    Ritenuto che, nel corso di un giudizio di opposizione  contro  il
ruolo  sotteso  ad  una  cartella  di  pagamento  relativa  a  debiti
previdenziali promosso da una societa' cooperativa a  responsabilita'
limitata  nei  confronti  dell'INPS  e  della  s.p.a.   Societa'   di
Cartolarizzazione dei Crediti INPS (s.p.a. SCCI), ai sensi  dell'art.
24, comma  5,  del  decreto  legislativo  26  febbraio  1999,  n.  46
(Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a  norma
dell'art. 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337),  il  giudice  del
lavoro del Tribunale di Padova, con ordinanza del 26 luglio 2010,  ha
sollevato, in riferimento agli  artt.  3  e  24  della  Costituzione,
questione di legittimita' del  combinato  disposto  degli  artt.  26,
«comma  1»  [recte:  terzo  comma,  nel  testo  applicabile   ratione
temporis], del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602  (Disposizioni  sulla
riscossione delle imposte sul reddito), e  60,  «comma  1»  [rectius:
«primo comma, alinea e lettera e)»], del d.P.R. 29 settembre 1973, n.
600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui
redditi), nella parte in  cui,  individuando  per  i  «casi  previsti
dall'art.  140  del  codice  di  procedura  civile»  il  momento   di
perfezionamento della notificazione della cartella di pagamento  «nel
giorno successivo a quello in cui l'avviso del  deposito  e'  affisso
nell'albo del comune», rende applicabili alla notificazione di  detta
cartella le modalita' di notificazione mediante deposito  nella  casa
comunale ed affissione del relativo  avviso  nell'albo  comunale  non
solo nell'ipotesi in cui nel  Comune  nel  quale  deve  eseguirsi  la
notificazione  non  vi  sia  abitazione,  ufficio   o   azienda   del
destinatario, ma anche nell'ipotesi in  cui  sia  noto  il  luogo  di
residenza, dimora o domicilio del destinatario; 
        che  si  sono  costituite  nel   giudizio   di   legittimita'
costituzionale l'INPS e la s.p.a. SCCI, parti  opposte  nel  giudizio
principale,  deducendo  l'inammissibilita'  e  l'infondatezza   della
sollevata questione; 
        che e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei  ministri,
rappresentato  e  difeso  dell'Avvocatura   generale   dello   Stato,
chiedendo  che  la  questione  sia  dichiarata   inammissibile   (per
aberratio  ictus;  per  omessa  descrizione  della  fattispecie;  per
irrilevanza) o, in via subordinata, manifestamente infondata; 
        che, con memoria depositata  in  prossimita'  della  pubblica
udienza, l'INPS, «in proprio e quale mandatario» della s.p.a SCCI, ha
eccepito  l'inammissibilita'  della  questione  per  il  difetto   di
notificazione  dell'ordinanza  di  rimessione  alla   parte   rimasta
contumace nel giudizio principale, cioe' alla s.p.a. Equitalia Polis,
successivamente incorporata dalla s.p.a Equitalia Sud. 
    Considerato che, in base all'art. 23, quarto comma,  della  legge
11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione  ed  il  funzionamento
della  Corte  costituzionale),  l'ordinanza  di  rimessione  va:   a)
«notificata,  quando  non  se  ne  sia  data  lettura  nel   pubblico
dibattimento, alle parti in causa ed al Pubblico Ministero quando  il
suo intervento sia obbligatorio, nonche' al Presidente del  Consiglio
dei ministri od al Presidente della Giunta regionale  a  seconda  che
sia in questione una legge o un atto  avente  forza  di  legge  dello
Stato o di una Regione»; b) «comunicata  [...]  anche  ai  Presidenti
delle due  Camere  del  Parlamento  o  al  Presidente  del  Consiglio
regionale interessato»; 
        che nella specie, con riguardo  al  giudizio  principale,  il
ricorso in opposizione proposto dalla s.c. a r.l. e' diretto non solo
all'INPS ed alla s.p.a. Societa'  di  Cartolarizzazione  dei  Crediti
INPS, ma anche alla s.p.a Equitalia Polis, «quale concessionario  del
servizio  riscossioni  per  la  Provincia  di  Venezia»,  e   risulta
ritualmente notificato a  quest'ultima  societa'  con  plico  postale
spedito dall'ufficiale giudiziario il 17 novembre 2009 e ricevuto  il
19 novembre successivo; 
        che, pertanto, la s.p.a Equitalia Polis e' parte del giudizio
principale e rientra tra le «parti in causa» alle quali - siano  esse
costituite in giudizio o no - deve essere notificata  l'ordinanza  di
rimessione ai sensi del citato art. 23, quarto comma, della legge  n.
87 del 1953; 
        che l'ordinanza di rimessione  non  risulta  notificata  alla
predetta s.p.a Equitalia Polis; 
        che questa Corte ha varie  volte  affermato  che  la  mancata
notificazione dell'ordinanza di rimessione ad alcuna delle  parti  in
causa comporta la violazione di un adempimento  essenziale,  tale  da
integrare la violazione del contraddittorio e la lesione del  diritto
di difesa della parte  pretermessa,  con  conseguente  necessita'  di
dichiarare la manifesta inammissibilita' della  questione  (ordinanze
n. 377 e n. 13 del 2006; n. 104 del 1999;  n.  202  del  1983;  nello
stesso  senso,  ma  con   riferimento   all'ipotesi   della   mancata
notificazione  dell'ordinanza  di  rimessione  ai  soggetti  indicati
dall'art. 23, quarto comma, della legge n. 87 del 1953 diversi  dalle
«parti in causa»: ordinanze n. 395 del 1997 e n. 372 del 1995); 
        che, tuttavia, in una meno recente pronuncia questa Corte  ha
ritenuto  che,  una   volta   rilevata   la   mancata   notificazione
dell'ordinanza di rimessione ad una delle parti in causa, va disposta
la restituzione degli atti  al  giudice  rimettente  affinche'  venga
eseguita la notificazione alla parte pretermessa (ordinanza n. 81 del
1964); 
        che tale pronuncia e' meritevole di essere seguita,  perche':
a) l'art. 23, quarto comma, della legge n. 87 del  1953,  almeno  per
quanto attiene alle «parti in  causa»,  e'  diretto  a  salvaguardare
l'integrita' del contraddittorio  nel  giudizio  davanti  alla  Corte
costituzionale,  prevedendo  un  caso  speciale   di   litisconsorzio
necessario (di tipo processuale); b) pertanto, tale disposizione deve
essere preferibilmente interpretata in armonia  con  le  disposizioni
del processo civile, tributario e amministrativo in base  alle  quali
la  mancata  instaurazione  del  giudizio   nei   confronti   di   un
litisconsorte necessario comporta  non  l'inammissibilita'  dell'atto
introduttivo,  ma  solo  la  necessita'   che   il   giudice   ordini
l'integrazione del contraddittorio, a nulla rilevando che in  base  a
tali disposizioni l'ordine debba  esser  eseguito  entro  un  termine
perentorio, non previsto per il giudizio costituzionale (art. 102 del
codice di procedura  civile;  art.  14  del  decreto  legislativo  31
dicembre 1992, n. 546, recante «Disposizioni sul processo  tributario
in attuazione della delega al Governo contenuta  nell'art.  30  della
legge  30  dicembre  1991,  n.  413»;  artt.  27  e  49  del  decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante «Attuazione  dell'articolo
14 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al  governo  per
il riordino del processo amministrativo»);  c)  l'art.  2,  comma  1,
delle  norme  integrative  per   i   giudizi   davanti   alla   Corte
costituzionale,  nello  stabilire  che  il  Presidente  della   Corte
costituzionale «accertata, sulla base delle verifiche effettuate  dal
cancelliere   [...],   la   regolarita'   dell'ordinanza   e    delle
notificazioni dispone che l'ordinanza stessa sia  pubblicata  [...]»,
gli attribuisce il potere-dovere di verificare la  regolarita'  delle
notificazioni   dell'ordinanza    di    rimessione    e,    pertanto,
implicitamente  gli   consente,   in   caso   di   rilevata   mancata
notificazione ad una delle «parti di causa», di  non  procedere  alla
pubblicazione  ufficiale  (nella  Gazzetta  della  Repubblica  o  nel
Bollettino  regionale,  a  seconda  dei  casi)  dell'ordinanza  e  di
restituire il fascicolo d'ufficio al giudice rimettente affinche'  la
sua cancelleria provveda alla notificazione ed alla successiva  nuova
trasmissione degli  atti  alla  Corte;  d)  non  sarebbe  ragionevole
ritenere che  l'intero  Collegio  della  Corte  costituzionale,  solo
perche' il difetto di notificazione dell'ordinanza ad una  parte  sia
stato riscontrato in pubblica udienza o nella riunione in  camera  di
consiglio, non possa esercitare (in luogo del Presidente della Corte)
quel potere di restituire gli atti al  rimettente  per  integrare  il
contraddittorio   che,   prima    della    pubblicazione    ufficiale
dell'ordinanza di rimessione, sicuramente compete al Presidente della
Corte; 
        che alla restituzione degli atti non osta  neppure  l'art.  1
delle citate norme  integrative,  il  quale,  data  la  sua  generica
formulazione, non fissa alcun termine,  tantomeno  decadenziale,  per
l'integrazione del contraddittorio («L'ordinanza  [...]  deve  essere
trasmessa alla Corte costituzionale insieme con gli  atti  e  con  la
prova delle notificazioni e delle comunicazioni prescritte  nell'art.
23 della legge» n. 87 del 1953); 
        che  la  restituzione  degli  atti  al  rimettente  risponde,
infine, a criteri di evidente economia processuale, perche'  ad  essa
consegue una meno onerosa  procedura  per  sottoporre  nuovamente  la
questione al vaglio della Corte; 
        che  infatti,   mentre   nel   caso   di   dichiarazione   di
inammissibilita', il giudice a quo  -  ove  intenda  adire  la  Corte
costituzionale  -  dovra'  riproporre  la  questione  con  una  nuova
ordinanza di rimessione, alla quale seguiranno nuove notificazioni  a
tutte le parti ed una nuova  pubblicazione  ufficiale;  nel  caso  di
restituzione degli atti, invece, sara' sufficiente che il cancelliere
del giudice rimettente provveda  alla  notificazione  dell'originaria
ordinanza  al  litisconsorte  pretermesso  ed  a   ritrasmettere   il
fascicolo alla Corte; 
        che in conclusione, nella specie, va ordinata la restituzione
degli atti  al  rimettente,  affinche'  provveda  alla  notificazione
dell'ordinanza di rimessione alla s.p.a Equitalia Polis.