Sentenza 
 
nel giudizio di legittimita' costituzionale degli  articoli  5  e  30
della legge della Regione Umbria 30 marzo 2011,  n.  4  (Disposizioni
collegate alla manovra di bilancio 2011 in materia di  entrate  e  di
spese), promosso  dal  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  con
ricorso notificato il 3 giugno 2011, depositato nella cancelleria  di
questa Corte il 6 giugno 2011, ed iscritto  al  n.  56  del  registro
ricorsi 2011. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione Umbria; 
    Udito nell'udienza pubblica  del  14  febbraio  2012  il  Giudice
relatore Sabino Cassese; 
    Udito l'avvocato Paola Manuali per la Regione Umbria. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Il Presidente del Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con  ricorso  notificato
il 27 maggio 2011 e depositato nella cancelleria di questa Corte il 6
giugno 2011 (reg. ric. n. 56 del 2011), ha impugnato gli articoli 5 e
30 della legge della Regione Umbria 30 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni
collegate alla manovra di bilancio 2011 in materia di  entrate  e  di
spese), per violazione degli artt.  3,  117,  commi  primo,  secondo,
lettera e), e terzo, della Costituzione. 
    2.-  I  due  articoli  impugnati  prevedono  misure   concernenti
rispettivamente l'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)
e la disciplina del personale sanitario regionale. 
    2.1.- L'art. 5 della legge della Regione Umbria  n.  4  del  2011
detta norme riguardanti agevolazioni in materia di IRAP. Il  comma  1
prevede che, ai  fini  della  determinazione  di  detta  imposta,  «i
soggetti passivi di cui all'articolo 3 [comma 1, lettere a), b), c) e
d)] del decreto legislativo 15 dicembre  1997,  n.  446  (Istituzione
dell'imposta regionale sulle attivita'  produttive,  revisione  degli
scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione
di una addizionale regionale a tale imposta, nonche'  riordino  della
disciplina dei tributi locali) che nell'anno di imposta in  corso  al
31 dicembre 2011 incrementano il numero dei  lavoratori  assunti  con
contratto di lavoro a tempo  indeterminato  rispetto  al  numero  dei
lavoratori assunti  con  il  medesimo  contratto  alla  data  del  31
dicembre 2010, possono dedurre il costo del predetto  personale  come
specificato dal comma 2». Il successivo  comma  2  precisa  che  tale
deduzione «e' pari al cinquanta per cento del  costo  di  ogni  nuovo
dipendente incrementale assunto a tempo  indeterminato,  definito  ai
sensi dell'articolo 2425, primo  comma,  lettera  B),  numero  9  del
codice civile. La deduzione e'  incrementata  al  settantacinque  per
cento nei casi di assunzione di personale dipendente  disoccupato  da
oltre dodici mesi di eta' superiore ad anni quaranta e di  assunzione
di persone di sesso femminile». Ai sensi del comma 4,  «La  deduzione
spetta per l'anno di imposta successivo  a  quello  in  corso  al  31
dicembre 2010 e per i successivi quattro anni». 
    2.2.- L'art. 30  della  legge  impugnata  riguarda  il  personale
sanitario regionale, stabilendo  che  «In  attesa  della  complessiva
ridefinizione della materia e fatti salvi i  principi  contenuti  nel
decreto  legislativo  30  marzo  2011,   n.   165   (Norme   generali
sull'ordinamento del lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni
pubbliche) e nella normativa statale di settore, per il  reclutamento
del  personale  delle  Aziende  sanitarie  regionali  continuano   ad
applicarsi  le  disposizioni  contenute  nella  legge  regionale   23
febbraio 2005, n. 16 (Disposizioni in materia di dotazioni  organiche
e di reclutamento del personale nelle Aziende sanitarie regionali)». 
    3.- Il Presidente del Consiglio dei ministri censura gli artt.  5
e 30 della legge della  Regione  Umbria  n.  4  del  2011  sotto  tre
profili. 
    3.1.-  In  primo  luogo,  il  ricorrente  impugna  l'art.  5  per
violazione dell'art.  117,  secondo  comma,  lettera  e),  Cost.,  in
materia di «sistema tributario e contabile dello  Stato»,  in  quanto
modificherebbe  la  disciplina  sostanziale  dell'IRAP  «introducendo
un'ulteriore ipotesi di deduzione» rispetto  a  quelle  previste  dal
decreto  legislativo  15   dicembre   1997,   n.   446   (Istituzione
dell'imposta regionale sulle attivita'  produttive,  revisione  degli
scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione
di una addizionale regionale a tale imposta, nonche'  riordino  della
disciplina dei  tributi  locali),  in  assenza  di  disposizioni  che
consentano al legislatore regionale un simile intervento.  Ad  avviso
del ricorrente, la normativa statale prevedrebbe  «esclusivamente  la
facolta'  delle  Regioni  di  variare  le  aliquote,  non  anche   di
introdurre agevolazioni diverse  rispetto  a  quelle  previste  dalle
norme statali». La difesa dello Stato rileva  inoltre  che,  in  base
alla giurisprudenza costituzionale, «l'IRAP si configura come tributo
regionale nel solo senso di tributo  istituzionalmente  destinato  ad
alimentare la finanza della regione nel  cui  territorio  avviene  il
prelievo a carico della  rispettiva  collettivita'»,  non  rientrando
percio' «nella gamma dei tributi regionali "propri" in senso stretto,
i quali potranno essere istituiti dalle regioni, con  propria  legge,
nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza  pubblica  e
del sistema tributario statale». Il  ricorrente  sottolinea,  infine,
che, in ogni caso, «l'intervento agevolativo introdotto dalla Regione
Umbria  nella  forma  di  deduzioni  dalla  base  imponibile,   sara'
consentito solo dal 2013», perche' l'art. 5,  comma  1,  del  decreto
legislativo  6  maggio  2011,  n.  68  (Disposizioni  in  materia  di
autonomia di entrata  delle  regioni  a  statuto  ordinario  e  delle
province, nonche'  di  determinazione  dei  costi  e  dei  fabbisogni
standard  nel  settore  sanitario)  dispone  che  solo  «a  decorrere
dall'anno 2013 ciascuna regione  a  statuto  ordinario,  con  propria
legge,  puo'  ridurre  le  aliquote  dell'imposta   regionale   sulle
attivita' produttive (IRAP) fino ad azzerarle  e  disporre  deduzioni
dalla base  imponibile,  nel  rispetto  della  normativa  dell'Unione
europea  e  degli  orientamenti  giurisprudenziali  della  Corte   di
giustizia dell'Unione europea. Resta in ogni caso fermo il potere  di
variazione dell'aliquota di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto
legislativo n. 446 del 1997». 
    3.2.- In secondo luogo, il  ricorrente  censura  l'art.  5  della
legge impugnata per violazione dell'art.  117,  primo  comma,  Cost.,
«nella parte in cui riconosce la facolta' di dedurre il costo di ogni
nuovo dipendente incrementale assunto a tempo indeterminato,  solo  a
taluni dei  soggetti  passivi  dell'IRAP  introducendo,  quindi,  una
misura selettiva vietata dal diritto  europeo».  La  norma  impugnata
contiene un esplicito  richiamo  ai  soli  soggetti  passivi  di  cui
all'art. 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), del d.lgs. n.  446  del
1997, restando quindi esclusi i soggetti  di  cui  alla  lettera  e),
ovvero «gli enti pubblici e privati diversi dalle societa', residenti
nel territorio dello Stato, che non hanno  per  oggetto  esclusivo  o
principale l'esercizio di attivita' commerciali nonche' le societa' e
gli enti di ogni  tipo,  con  o  senza  personalita'  giuridica,  non
residenti nel territorio dello Stato». Secondo la difesa dello Stato,
tale norma sarebbe in contrasto  con  l'art.  107  del  Trattato  sul
funzionamento dell'Unione europea (TFUE), violando,  di  conseguenza,
l'art.  117,  primo  comma,  Cost.  L'esclusione   dal   novero   dei
beneficiari degli enti di cui alla lettera e) del d.lgs. n.  446  del
1997, considerati dalla legge istitutiva dell'IRAP  soggetti  passivi
dell'imposta,  priverebbe   «l'agevolazione   del   carattere   della
generalita', assumendo la misura  carattere  di  aiuto  di  Stato  ed
integrando cosi' la fattispecie disciplinata dall'art. 107 del TFUE». 
    3.3.- In terzo luogo, il ricorrente censura l'art. 30 della legge
della Regione Umbria n. 4 del 2011 per violazione  degli  artt.  3  e
117, terzo comma, Cost., in materia  di  tutela  della  salute  e  di
ordinamento delle professioni. Tale  articolo,  nella  parte  in  cui
proroga gli effetti dell'art. 6 della  legge  regionale  23  febbraio
2005, n. 16 (Disposizioni in materia  di  dotazioni  organiche  e  di
reclutamento  del  personale  nelle  Aziende  sanitarie   regionali),
sarebbe «in contrasto  con  la  disciplina  generale  in  materia  di
accesso alla dirigenza del Servizio sanitario  nazionale  di  cui  al
d.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 (Regolamento  recante  la  disciplina
concorsuale per il  personale  dirigenziale  del  Servizio  sanitario
nazionale)»  e  creerebbe  «disparita'  di  trattamento   in   ambito
nazionale». Ad avviso della difesa dello  Stato,  il  citato  art.  6
della legge regionale n. 16 del 2005, infatti, prevede  che,  per  la
copertura dei posti  vacanti,  «il  cinquanta  per  cento  dei  posti
disponibili della qualifica di dirigente e' riservato  ai  dipendenti
delle  Aziende  sanitarie  regionali  che  bandiscono   il   relativo
concorso», violando in tal modo l'art.  15  del  d.lgs.  30  dicembre
1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421). 
    4.- Con atto depositato il 6 luglio 2011,  si  e'  costituita  in
giudizio la Regione Umbria, chiedendo che il ricorso  sia  dichiarato
infondato. 
    4.1.- Quanto al primo motivo  di  ricorso,  la  difesa  regionale
rileva che il ricorrente «omette  di  considerare  la  portata  della
normativa successiva al d.lgs. n.  446  del  1997».  In  particolare,
l'art.  1,  comma  43,  della  legge  24  dicembre   2007,   n.   244
(Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato - Legge finanziaria 2008) ha  stabilito  che  «In  attesa
della completa attuazione dell'articolo 119 della  Costituzione,  con
particolare riferimento alla individuazione delle regole fondamentali
per assicurare il coordinamento della finanza pubblica e del  sistema
tributario  di  livello  substatuale,   l'imposta   regionale   sulle
attivita' produttive (IRAP) assume la natura di tributo proprio della
regione e, a decorrere dal 1° gennaio 2009, e'  istituita  con  legge
regionale.  [...]  Le  regioni  non  possono   modificare   le   basi
imponibili;  nei  limiti  stabiliti  dalle  leggi  statali,   possono
modificare  l'aliquota,  le  detrazioni  e  le   deduzioni,   nonche'
introdurre speciali agevolazioni». In seguito, l'art.  42,  comma  7,
del decreto-legge 30  dicembre  2008,  n.  207  (Proroga  di  termini
previsti  da  disposizioni  legislative  e  disposizioni  finanziarie
urgenti), convertito nella legge 27 febbraio 2009, n. 14, ha previsto
che «In attesa della approvazione parlamentare del disegno  di  legge
recante delega al  Governo  in  materia  di  federalismo  fiscale  in
attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, il  termine  di  cui
all'articolo 1, comma 43, della legge 24 dicembre 2007,  n.  244,  e'
prorogato al 1° gennaio 2010». Di conseguenza,  la  difesa  regionale
osserva che, maturato il termine  del  1°  gennaio  2010  ed  essendo
intervenuta la legge delega in materia di federalismo fiscale  (legge
5 maggio 2009, n. 42), «l'IRAP puo' essere considerata  come  tributo
"regionale"  in  tutte  quelle  regioni  che  hanno  provveduto  alla
relativa istituzione, avvenuta in Umbria con la legge regionale n. 26
del  2008».  Da  cio'  deriverebbe  il  potere   della   Regione   di
intervenire, oltre che sull'aliquota, anche sulle detrazioni e  sulle
deduzioni, nonche' di introdurre speciali agevolazioni, ai sensi  del
citato art. 1, comma 43, della legge n. 244 del 2007. Ad avviso della
difesa regionale, dunque, la giurisprudenza costituzionale richiamata
dal  ricorrente  sarebbe  inconferente  rispetto   alla   fattispecie
censurata, perche' si riferirebbe a modifiche legislative  effettuate
dalle Regioni sui soggetti passivi o sulla base imponibile dell'IRAP.
Nel caso in esame, invece, la Regione Umbria consente solo deduzioni. 
    4.2.- In relazione  al  secondo  motivo  di  ricorso,  la  difesa
regionale  osserva  che,  contrariamente  a  quanto   sostenuto   dal
Presidente del Consiglio dei ministri, l'agevolazione prevista  dalla
norma impugnata non configurerebbe «alcun  obbligo  di  notificazione
preventiva» alla Commissione europea, ai sensi di quanto stabilito in
materia di aiuti di Stato dall'art. 108, comma 3, del TFUE. 
    4.3.- Infine, quanto al  terzo  motivo  di  ricorso,  la  Regione
Umbria ne deduce  l'infondatezza,  ritenendolo  «frutto  di  evidente
equivoco». La difesa regionale precisa  che  l'art.  31  della  legge
impugnata abroga l'art. 6 della legge regionale n. 16 del 2005,  vale
a dire la norma che il ricorrente indica per  argomentare  l'asserita
violazione degli artt. 3 e  117,  terzo  comma,  Cost.  Tale  rilievo
sarebbe percio' assorbente anche rispetto  «alla  infondatezza  della
censura di contrasto con l'art.  15  del  d.lgs.  n.  502  del  1992,
considerato che l'ormai abrogato art. 6 della legge regionale  n.  16
del 2005, con riferimento alla riserva del 50 per cento di  posti  di
qualifica di dirigente delle Aziende sanitarie  regionali  richiamava
espressamente l'art. 2, comma 4, della legge  29  dicembre  2001,  n.
401, a sua volta riferito solo al personale di ruoli  amministrativo,
tecnico e professionale»: la riserva di cui al citato  art.  6  della
legge regionale n. 16 del 2005, quindi, mai sarebbe  stata  applicata
alla dirigenza medica. 
    5.- Successivamente al ricorso, l'art. 9, comma  2,  della  legge
della Regione Umbria  24  novembre  2011,  n.  14  (Assestamento  del
bilancio di previsione per l'esercizio  finanziario  2011,  ai  sensi
della legge regionale di contabilita' 28  febbraio  2000,  n.  13  di
contabilita', artt. 45 e 82, e provvedimenti collegati in materia  di
entrata  e  di  spesa  -  Modificazioni  ed  integrazioni  di   leggi
regionali)ha modificato l'art. 5, comma  1,  della  legge  impugnata,
sostituendo le parole «i soggetti  passivi  di  cui  all'articolo  3,
comma 1, lettere a), b), c) e d)»  con  «per  il  settore  privato  i
soggetti passivi di cui all'articolo 3». 
    6.- In data 17 gennaio 2012,  la  Regione  Umbria  ha  depositato
presso la cancelleria di questa Corte una  memoria  illustrativa,  in
cui sono ribadite le argomentazioni a sostegno della infondatezza del
primo e del terzo motivo di ricorso. Quanto  al  secondo  motivo,  la
difesa  regionale  rileva  che  l'intervenuta  modifica   legislativa
realizzata con l'art. 9, comma 2, della legge  regionale  n.  14  del
2011, farebbe venir meno la censura riferita  all'art.  5,  comma  1,
della legge regionale n. 4 del 2011  per  violazione  dell'art.  117,
primo comma, Cost., cosi' determinando la  cessazione  della  materia
del contendere. Cio' anche in quanto la norma impugnata  non  avrebbe
avuto applicazione, perche' «i benefici ivi previsti avranno  effetto
per la prima volta solo al momento della dichiarazione IRAP  relativa
all'anno 2011». 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Il Presidente del Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con  ricorso  notificato
il 27 maggio 2011 e depositato presso la cancelleria di questa  Corte
il 6 giugno 2011 (reg. ric. n. 56 del 2011), ha impugnato gli artt. 5
e  30  della  legge  della  Regione  Umbria  30  marzo  2011,  n.   4
(Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2011 in  materia  di
entrate e di spese), per violazione degli artt. 3, 117, commi  primo,
secondo, lettera e), e terzo, della Costituzione. 
    Le  questioni  sottoposte  all'esame   della   Corte   concernono
l'adozione di misure in materia di imposta regionale sulle  attivita'
produttive (IRAP) e il reclutamento  del  personale  sanitario  nella
Regione Umbria. 
    2.- Per quanto riguarda  le  agevolazioni  in  materia  di  IRAP,
successivamente al ricorso, l'art. 9,  comma  2,  della  legge  della
Regione Umbria 24 novembre 2011, n. 14 (Assestamento del bilancio  di
previsione per l'esercizio finanziario 2011,  ai  sensi  della  legge
regionale di contabilita' 28 febbraio 2000, n.  13  di  contabilita',
artt. 45 e 82, e provvedimenti collegati in materia di entrata  e  di
spesa  -  Modificazioni  ed  integrazioni   di   leggi   regionali)ha
modificato l'art. 5, comma 1, della legge impugnata,  prevedendo  che
«le parole: "i soggetti passivi  di  cui  all'articolo  3,  comma  1,
lettere a), b), c) e d)" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "per  il
settore privato i soggetti passivi di cui all'articolo 3"». 
    Lo  ius  superveniens  ha  ad  oggetto  esclusivamente   l'ambito
soggettivo di applicazione della  ipotesi  di  deduzione  dalla  base
imponibile IRAP prevista dall'art. 5 della legge della Regione Umbria
n. 4 del 2011. Nulla e' mutato con riguardo alla ipotesi di deduzione
in  se',  la  cui  introduzione  e'  censurata  dal  ricorrente   per
violazione dell'art.  117,  secondo  comma,  lettera  e),  Cost.,  in
materia di «sistema tributario e contabile dello Stato», in quanto la
disciplina legislativa statale dell'IRAP non prevedrebbe «la facolta'
delle Regioni [...] di introdurre  agevolazioni  diverse  rispetto  a
quelle previste dalle norme statali». 
    Tale censura deve essere considerata per prima. 
    2.1.- La questione e' fondata. 
    Questa Corte ha gia' precisato che  l'IRAP,  anche  dopo  la  sua
«regionalizzazione», non e' divenuta «"tributo proprio"  regionale  -
nell'accezione  di  tributo  la   cui   disciplina   e'   liberamente
modificabile da parte delle Regioni (o Province autonome) − ma  resta
un tributo disciplinato dalla legge statale in alcuni  suoi  elementi
strutturali e, quindi, in questo senso, "erariale"», e che  lo  Stato
«continua a regolare compiutamente la materia e a  circoscrivere  con
precisione  gli  ambiti  di  intervento  del  legislatore  regionale»
(sentenze n. 357 del  2010  e  n.  216  del  2009).  La  legislazione
statale, infatti, dapprima ha disposto che,  «per  i  tributi  propri
derivati, istituiti e regolati da leggi statali, il  cui  gettito  e'
attribuito alle regioni» - come l'IRAP -  «le  regioni,  con  propria
legge,  possono  modificare  le  aliquote   e   disporre   esenzioni,
detrazioni e deduzioni nei limiti e  secondo  criteri  fissati  dalla
legislazione statale e  nel  rispetto  della  normativa  comunitaria»
(art. 7, comma 1, lettere b, numero 1, e  c,  della  legge  5  maggio
2009, n. 42, "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in
attuazione dell'articolo 119 della Costituzione"); poi, ha  stabilito
che «A decorrere dall'anno 2013 ciascuna regione a statuto ordinario,
con propria legge, puo' ridurre le  aliquote  dell'imposta  regionale
sulle attivita'  produttive  (IRAP)  fino  ad  azzerarle  e  disporre
deduzioni  dalla  base  imponibile,  nel  rispetto  della   normativa
dell'Unione europea  e  degli  orientamenti  giurisprudenziali  della
Corte di giustizia dell'Unione europea. Resta in ogni caso  fermo  il
potere di variazione dell'aliquota di cui all'articolo 16,  comma  3,
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446» (art. 5 del decreto
legislativo  6  maggio  2011,  n.  68  "Disposizioni  in  materia  di
autonomia di entrata  delle  regioni  a  statuto  ordinario  e  delle
province, nonche'  di  determinazione  dei  costi  e  dei  fabbisogni
standard nel settore sanitario"). 
    Fino al 2013, dunque, in materia di IRAP le Regioni «non  possono
modificare le basi  imponibili;  nei  limiti  stabiliti  dalle  leggi
statali, possono modificare l'aliquota, le detrazioni e le deduzioni,
nonche' introdurre speciali agevolazioni» (art. 1,  comma  43,  della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, "Disposizioni per la  formazione  del
bilancio annuale  e  pluriennale  dello  Stato  -  legge  finanziaria
2008"). 
    L'art. 5 della legge della Regione Umbria n. 4 del  2011  prevede
che, «per l'anno di imposta  successivo  a  quello  in  corso  al  31
dicembre 2010 e per i successivi quattro anni» (comma 4), le  imprese
che nell'anno di  imposta  in  corso  al  31  dicembre  2011  abbiano
incrementato rispetto al 2010 il numero dei  lavoratori  assunti  con
contratto di lavoro a tempo indeterminato possano dedurre dalla  base
imponibile IRAP il cinquanta per cento  -  o  il  settantacinque  per
cento, nel caso di assunzione di personale dipendente disoccupato  da
oltre dodici mesi di eta' superiore ad anni quaranta o di persone  di
sesso femminile - del costo di  ogni  nuovo  dipendente  incrementale
assunto a tempo indeterminato. L'art. 11, comma 4-quater, del decreto
legislativo  15  dicembre  1997,  n.  446  (Istituzione  dell'imposta
regionale sulle  attivita'  produttive,  revisione  degli  scaglioni,
delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef  e  istituzione  di  una
addizionale  regionale  a  tale  imposta,  nonche'   riordino   della
disciplina dei tributi locali), invece, ha riconosciuto alle  imprese
la deducibilita' del costo - per un importo annuale non  superiore  a
20.000 euro per ciascun nuovo dipendente - per il personale assunto a
tempo indeterminato fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre
2008. 
    L'art. 5 della legge impugnata, pertanto, introduce  una  ipotesi
di deduzione dalla base imponibile IRAP che  non  e'  prevista  dalla
legislazione statale e che, in quanto riferita agli anni 2011 e 2012,
e' in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.,  in
materia di sistema tributario e contabile dello Stato. 
    2.2.- Per quanto attiene ai  profili  di  censura  non  assorbiti
dalla  declaratoria   di   illegittimita'   costituzionale   parziale
dell'art. 5 della legge della Regione  Umbria  n.  14  del  2011,  va
dichiarata cessata la  materia  del  contendere  con  riferimento  al
giudizio concernente il comma 1 del medesimo articolo. Il  ricorrente
ha impugnato tale comma lamentando la mancata inclusione, nell'ambito
di applicazione dell'agevolazione in materia di IRAP, dei soggetti di
cui alla lettera e) dell'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 446 del 1997,
in  quanto  essa  priverebbe  «l'agevolazione  del  carattere   della
generalita', assumendo la misura  carattere  di  aiuto  di  stato  ed
integrando  cosi'  la  fattispecie  disciplinata  dall'art.  107  del
Trattato sul funzionamento dell'Unione  europea  (TFUE)».  A  seguito
delle modifiche introdotte con l'art. 9, comma 2, della  legge  della
Regione Umbria n. 14 del 2011, l'ipotesi di  deduzione  prevista  dal
legislatore regionale - che si applichera' a decorrere dall'anno 2013
- riguarda per il settore privato tutti i  soggetti  passivi  di  cui
all'art. 3 del d.lgs. n. 446 del 1997. 
    3.- Con riguardo al personale sanitario regionale, il  Presidente
del Consiglio dei ministri censura l'art. 30 della legge impugnata in
quanto esso, prorogando gli effetti della legge della Regione  Umbria
23 febbraio  2005,  n.  16  (Disposizioni  in  materia  di  dotazioni
organiche e di reclutamento del  personale  nelle  Aziende  sanitarie
regionali), violerebbe gli artt. 3 e  117,  terzo  comma,  Cost.,  in
materia di tutela della salute e di ordinamento delle professioni. 
    La questione non e' fondata. 
    Il ricorrente muove dall'assunto che la norma  impugnata  sarebbe
illegittima perche'  la  proroga  degli  effetti  della  legge  della
Regione Umbria n. 16  del  2005  implicherebbe  anche  l'applicazione
dell'art. 6 di tale legge, il quale prevede una riserva di posti  del
cinquanta per cento per i dipendenti delle aziende  sanitarie  locali
che bandiscono concorsi per il reclutamento del personale. Il  citato
art. 6, pero', e' stato abrogato  dall'art.  31  della  stessa  legge
della Regione Umbria n. 4 del  2011,  entrato  in  vigore  lo  stesso
giorno dell'art. 30 impugnato. Ammesso che la  norma  abrogata  fosse
applicabile al personale dirigente sanitario, vengono meno le ragioni
poste dal ricorrente a fondamento della censura.