Sentenza 
 
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo 11, commi 1
e 10, della legge della Regione Molise 24 marzo  2011,  n.  6  (Norme
sull'organizzazione   dell'esercizio   di    funzioni    e    compiti
amministrativi  a  livello  locale.  Soppressione   delle   comunita'
montane), promosso dal Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  con
ricorso notificato il 30 maggio 2011, depositato in cancelleria il 31
maggio 2011, ed iscritto al n. 54 del registro ricorsi 2011. 
    Udito nell'udienza pubblica  del  14  febbraio  2012  il  Giudice
relatore Paolo Maria Napolitano; 
    Udito l'avvocato dello Stato Sergio Fiorentino per il  Presidente
del Consiglio dei ministri. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1. - Con ricorso notificato il 30 maggio  2011  e  depositato  in
cancelleria il successivo 31 maggio, il Presidente del Consiglio  dei
ministri  ha  promosso  questione  di   legittimita'   costituzionale
dell'articolo 11, commi 1 e 10, della legge della Regione  Molise  24
marzo  2011,  n.  6  (Norme  sull'organizzazione  dell'esercizio   di
funzioni e compiti  amministrativi  a  livello  locale.  Soppressione
delle comunita' montane). 
    Ad avviso del  ricorrente  le  dette  disposizioni  sarebbero  in
contrasto con gli artt. 97, 117, commi secondo, lettera l), e  terzo,
della  Costituzione,  nonche'  con   l'art.   17,   comma   10,   del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonche'
proroga di termini), convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  3
agosto 2009, n. 102 (Conversione in  legge,  con  modificazioni,  del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi,
nonche' proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni
internazionali), e con l'art. 30 del  decreto  legislativo  30  marzo
2001,  n.  165  (Norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche). 
    2. - L'art. 11, comma 1, della predetta legge  regionale  prevede
che l'amministrazione regionale e gli  enti  che  dipendono  da  essa
vengano a  ricoprire  i  posti  vacanti  nelle  rispettive  dotazioni
organiche ricorrendo all'istituto della mobilita' sia del personale a
tempo indeterminato che a  quello  impiegato  in  lavori  socialmente
utili  (LSU)  delle  soppresse  Comunita'  montane  in   applicazione
dell'art. 30 del d.lgs. n. 165  del  2001,  nonche'  delle  norme  di
settore  disciplinanti  l'utilizzazione  dei  lavoratori  socialmente
utili. 
    Il citato art.  30,  pero',  precisa  la  difesa  statale,  trova
applicazione solamente per il personale con  contratto  di  lavoro  a
tempo indeterminato e non per personale precario come e'  quello  dei
cosiddetti lavoratori socialmente utili. 
    Pertanto, in tal modo, la disposizione regionale impugnata viene,
in uno con la cessione del contratto, a convertire rapporti di lavoro
a tempo determinato in rapporti a tempo  indeterminato,  operando  la
stabilizzazione  dei  lavoratori  impiegati  nei  LSU  e,  di  fatto,
realizzando un inquadramento riservato. Essa, quindi, procedendo alla
stabilizzazione di personale  precario,  si  porrebbe  in  contrasto,
irragionevolmente, con l'art. 97 della Costituzione,  che  stabilisce
l'obbligatorieta'  dell'espletamento  del   concorso   pubblico   per
accedere alla pubblica amministrazione. 
    In proposito, l'Avvocatura  dello  Stato  rammenta  che,  secondo
consolidata  giurisprudenza  costituzionale,  solo  la  presenza   di
particolari e straordinarie esigenze, non  rinvenibili  nel  caso  di
specie, potrebbe consentire la deroga a tale principio. 
    3. - Secondo il ricorrente, la disposizione regionale in  oggetto
si porrebbe in contrasto, altresi', con l'art.  117,  secondo  comma,
lettera l), della Costituzione. 
    Infatti - prosegue la difesa erariale - il comma 1  dell'art.  11
della citata legge regionale, richiamando l'istituto della  mobilita'
per   il   passaggio   diretto   tra    pubbliche    amministrazioni,
concretizzerebbe una «cessione del contratto» (Corte  di  cassazione,
sezioni unite civili, 9 settembre 2010, n. 19251 e 12 dicembre  2006,
n. 26240), materia che attiene al diritto privato  (sentenza  n.  324
del 2010 della Corte costituzionale). 
    Applicandolo, poi, a «lavoratori a tempo determinato» verrebbe  a
modificare, sotto vari  aspetti,  la  regolamentazione  del  rapporto
precario in atto, intervenendo nella materia dell'ordinamento  civile
riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,  di  cui
all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. (sentenza n.  108  del
2011). 
    4. - Anche il comma 10 dell'art. 11  della  legge  regionale  del
Molise n. 6  del  2011,  secondo  il  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri,   sarebbe   costituzionalmente   illegittimo,   in   quanto
violerebbe l'art. 117, terzo comma, della Costituzione, in  relazione
alla materia «coordinamento della finanza pubblica». 
    La disposizione censurata stabilisce che la  Regione  Molise,  in
sede di  manovra  finanziaria  annuale,  venga  a  destinare  risorse
finanziare al fine di promuovere la  stabilizzazione  dei  lavoratori
con contratto LSU in servizio presso le soppresse Comunita'  montane.
Essa, cosi' disponendo, verrebbe a violare l'art. 17, comma  10,  del
d.l. n. 78 del 2009, il quale -  nel  rispetto  della  programmazione
triennale relativa al fabbisogno e  ai  vincoli  finanziari  previsti
dalla normativa vigente in materia di assunzioni  e  di  contenimento
della spesa del personale - non prevede una generale salvaguardia  di
ogni forma di stabilizzazione, ma fissa limiti «qualitativi», nonche'
«quantitativi», al possibile riassorbimento di lavoratori  cosiddetti
precari nel pubblico impiego, limiti che costituiscono - per tutte le
amministrazioni   pubbliche,   Regioni   comprese    -    presupposti
legittimanti   e   non   superabili   per   la   stabilizzazione    o
«ruolizzazione». 
    Il comma 10, pertanto, stabilendo che la Regione  Molise  stanzi,
in sede di manovra finanziaria annuale - al  fine  di  promuovere  la
stabilizzazione dei lavoratori impiegati in LSU in servizio presso le
soppresse Comunita' montane - risorse finanziarie  al  di  fuori  dei
limiti e dei requisiti previsti dalla  norma  statale  ricordata,  si
porrebbe in contrasto con principi fondamentali stabiliti in  materia
di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117, terzo
comma, Cost. 
    5. - La Regione Molise non si e' costituita. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, ha promosso  -  in
riferimento agli artt. 97, 117, commi secondo, lettera l),  e  terzo,
della Costituzione, nonche' all'art. 17, comma 10, del  decreto-legge
1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi,  nonche'  proroga  di
termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto  2009,
n. 102 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1°
luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonche'  proroga
di   termini   e   della   partecipazione   italiana    a    missioni
internazionali), e all'art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze
delle  amministrazioni  pubbliche)  -   questione   di   legittimita'
costituzionale, in via principale, dell'articolo 11, commi  1  e  10,
della  legge  della  Regione  Molise  24  marzo  2011,  n.  6  (Norme
sull'organizzazione   dell'esercizio   di    funzioni    e    compiti
amministrativi  a  livello  locale.  Soppressione   delle   comunita'
montane). 
    2. - La prima delle disposizioni impugnate, l'art. 11,  comma  1,
della   legge   regionale   n.   6   del   2011,    stabilisce    che
«L'amministrazione regionale e gli enti da essa dipendenti  ricoprono
i posti vacanti delle rispettive dotazioni organiche, ricorrendone  i
presupposti di legge, prioritariamente attraverso  la  mobilita'  del
personale a tempo  indeterminato  e  LSU  delle  soppresse  Comunita'
montane, in applicazione dell'articolo 30 del decreto legislativo  30
marzo  2001,  n.  165,  e  delle  norme  di   settore   disciplinanti
l'utilizzazione dei lavoratori socialmente utili». 
    Secondo il Presidente del Consiglio dei  ministri,  la  norma  in
oggetto  sarebbe  in  contrasto  con  l'art.  97  Cost.,  in   quanto
consentirebbe, senza l'espletamento di alcuna procedura  concorsuale,
la stabilizzazione di soggetti titolari di un rapporto di lavoro  non
ricompreso nella normativa  statale  di  principio,  quali  risultano
essere i lavoratori gia' impiegati nei lavori socialmente utili (LSU)
delle soppresse Comunita' montane. 
    L'art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001, infatti, trova applicazione
solamente per personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato
e non per personale precario. 
    3. -  La  norma,  inoltre,  facendo  ricorso  all'istituto  della
mobilita' con conseguente inquadramento  a  tempo  indeterminato  nei
ruoli dall'amministrazione regionale e degli enti da essa  dipendenti
di personale  impiegato  nei  cosiddetti  LSU  e  concretizzando  una
«cessione del contratto» - materia che attiene al diritto  privato  -
verrebbe ad intervenire in un ambito, quello dell'ordinamento civile,
riservato alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. 
    4. - La Regione Molise non si e' costituita in giudizio. 
    5. - La questione e' fondata  sia  con  riferimento  all'art.  97
Cost. sia con riferimento all'art. 117, comma  secondo,  lettera  l),
Cost. 
    5.1. - La giurisprudenza costituzionale ha piu' volte  dichiarato
costituzionalmente illegittime, per violazione dei  principi  di  cui
all'art. 97 Cost., disposizioni regionali che  prevedevano  procedure
di stabilizzazione di personale impegnato in lavori socialmente utili
senza porre limiti percentuali al ricorso a tale tipo  di  assunzione
(sentenze n.  108,  n.  68  e  n.  67  del  2011)  e  «senza  fornire
indicazioni circa la sussistenza dei requisiti  per  poter  ammettere
deroghe  al  principio  del  concorso  pubblico,  vale  a   dire   la
peculiarita' delle funzioni che il personale svolge (sentenze n.  267
e n.  195  del  2010,  n.  293  del  2009)  o  specifiche  necessita'
funzionali dell'amministrazione» (sentenza n. 68 del 2011). 
    5.1.1. - Questa Corte, del resto, ha  ripetutamente  rilevato  la
necessita' del ricorso al concorso  pubblico  sia  nelle  ipotesi  di
nuovo inquadramento di dipendenti gia' in servizio, sia in  quelle  -
come nel caso di specie - «di trasformazione di rapporti non di ruolo
non instaurati ab origine mediante concorso, in rapporti  di  ruolo»,
precisando «i limiti entro i quali puo' consentirsi al legislatore di
disporre procedure  di  stabilizzazione  di  personale  precario  che
derogano al principio del concorso», e  sottolineando,  al  riguardo,
che «non e' in particolare  sufficiente,  a  tal  fine,  la  semplice
circostanza che determinate categorie di dipendenti abbiano  prestato
attivita' a tempo determinato presso l'amministrazione, ne' basta  la
"personale  aspettativa   degli   aspiranti"   ad   una   misura   di
stabilizzazione» (sentenza n. 150 del 2010). 
    5.1.2. - La norma impugnata,  prevedendo  la  stabilizzazione  di
soggetti titolari di meri rapporti precari (e, quindi, una  forma  di
assunzione riservata senza «predeterminazione di criteri selettivi di
tipo concorsuale») e  ponendosi  in  contrasto  con  i  sopraindicati
principi fondamentali stabiliti dal legislatore statale in materia di
impiego pubblico, viola il principio dell'assunzione tramite pubblico
concorso, di cui all'art. 97 Cost. 
    5.2. - Ugualmente fondata e' la questione  relativa  al  medesimo
comma 1 dell'art. 11 della legge regionale censurata con  riferimento
all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. 
    5.2.1.  -  La  disciplina  regionale,  infatti,  consentendo   la
trasformazione di contratti precari di lavoratori LSU in rapporti  di
lavoro a tempo  indeterminato,  «incide  sulla  regolamentazione  del
rapporto precario gia' in atto  (e,  in  particolare,  sugli  aspetti
connessi alla durata  del  rapporto)  e  determina,  al  contempo  la
costituzione di altro rapporto giuridico (il  rapporto  di  lavoro  a
tempo indeterminato, destinato a sorgere proprio  per  effetto  della
stabilizzazione). Una simile disposizione  e'  inquadrabile,  quindi,
nella materia disciplinata dall'art. 117, secondo comma, lettera  l),
della Costituzione, di competenza esclusiva del legislatore  statale.
Come questa Corte ha avuto di recente modo di chiarire,  infatti,  la
disciplina della fase costitutiva del contratto di lavoro, cosi' come
quella del rapporto sorto per effetto  dello  stesso,  si  realizzano
mediante la stipulazione  di  un  contratto  di  diritto  privato  e,
pertanto,  appartengono   alla   materia   dell'ordinamento   civile»
(sentenza n. 69 del 2011; nello stesso senso sentenze n. 108 e n.  68
del 2011, n. 354 del 2010). 
    6. - L'altra disposizione impugnata - l'art. 11, comma 10,  della
legge  regionale  del  Molise  n.  6  del  2011,   che   prevede   la
destinazione, da parte della Regione in sede di  manovra  finanziaria
annuale,  di  risorse   finanziare   al   fine   di   promuovere   la
stabilizzazione dei lavoratori con contratto LSU in  servizio  presso
le soppresse Comunita' montane - viola, secondo il ricorrente, l'art.
117, terzo comma, della Costituzione, in quanto si pone in  contrasto
con principi fondamentali stabiliti in materia di coordinamento della
finanza pubblica dall'art. 17, comma 10, del d.l.  n.  78  del  2009,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009. 
    6.1. - Quest'ultimo - stabilendo che «Nel triennio 2010-2012,  le
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 [...] possono bandire concorsi  per
le assunzioni a tempo indeterminato con una  riserva  di  posti,  non
superiore al 40  per  cento  dei  posti  messi  a  concorso,  per  il
personale  non  dirigenziale  in  possesso  dei  requisiti   di   cui
all'articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
e all'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n.  244»  -
oltre a prevedere procedure concorsuali per le possibili  assunzioni,
fissa  limiti  «qualitativi»,  nonche'  «quantitativi»  al  possibile
riassorbimento di lavoratori cosiddetti precari nel pubblico impiego,
limiti che costituiscono, per  tutte  le  amministrazioni  pubbliche,
presupposti legittimanti e non superabili per la stabilizzazione. 
    Il  comma  10  dell'art.  11,  diversamente,   non   prevederebbe
procedure selettive, ma bensi' la stabilizzazione  generalizzata  dei
lavoratori impiegati in LSU in servizio presso le soppresse Comunita'
montane, senza stabilire, quindi, i requisiti di cui devono essere in
possesso questi ultimi e, comunque, al di fuori dei  limiti  previsti
dal  legislatore  statale  per  il   possibile   riassorbimento   del
precariato nel pubblico impiego. 
    7.1. - La questione e' fondata. 
    7.1.1. - Premesso che questa Corte ha gia' precisato che tutte le
Regioni sono soggette ai vincoli legislativi derivanti  dal  rispetto
dei principi di coordinamento della finanza pubblica (sentenze n.  30
del 2012, n. 229 del 2011 e n. 120 del 2008), va sottolineato che  la
giurisprudenza costituzionale ha  qualificato  le  norme  statali  in
materia di  stabilizzazione  dei  lavoratori  precari  come  principi
fondamentali di coordinamento della finanza pubblica,  in  quanto  le
stesse perseguono la finalita' del  contenimento  della  spesa  nello
specifico settore del personale (ex plurimis, sentenze n. 108, n.  69
e n. 68 del 2011). E' stato  altresi'  precisato  che  tra  le  norme
espressive di un principio di coordinamento della  finanza  pubblica,
volto al contenimento della spesa, e' senz'altro da ascrivere  l'art.
17, comma 10, del decreto-legge  n.  78  del  2009,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009 (sentenze n. 30 del  2012,
n. 310 e n. 69 del 2011). 
    7.1.2. - L'art. 11, comma 10, delle legge regionale del Molise n.
6 del 2011, disponendo la destinazione di risorse finanziarie al fine
di promuovere una stabilizzazione generalizzata di personale precario
- senza procedure concorsuali o selettive e/o attitudinali  di  alcun
tipo, ne' limiti a tale tipo di assunzione - difformemente da  quanto
previsto dall'art. 17,  comma  10,  del  d.l.  n.  78  del  2009,  e'
costituzionalmente illegittimo, in  quanto  lesivo  della  competenza
legislativa statale concorrente in  materia  di  coordinamento  della
finanza  pubblica,  di  cui  all'art.   117,   terzo   comma,   della
Costituzione.