Sentenza 
 
nel giudizio di legittimita' costituzionale degli articoli  1,  commi
4, 5, 6, 7, 8, 9 e 13, e 6, comma 5, della legge della Regione  Lazio
22 aprile 2011,  n.  6,  recante  «Disposizioni  urgenti  in  materia
sanitaria. Modifiche  alla  L.R.  28  dicembre  2007,  n.  26  "Legge
finanziaria regionale per l'esercizio 2008 (art. 11, L.R. 20 novembre
2001, n. 25)" e successive modifiche, alla L.R. 10 agosto 2010, n.  3
"Assestamento del bilancio  annuale  e  pluriennale  2010-2012  della
Regione Lazio" e successive modifiche e alla L.R. 24  dicembre  2010,
n. 9 "Disposizioni collegate alla  legge  finanziaria  regionale  per
l'esercizio finanziario 2011 (art. 12,  comma  1,  L.R.  20  novembre
2001,  n.  25)".  Promozione  della  costituzione  dell'istituto   di
ricovero e cura a  carattere  scientifico  (IRCCS)  di  Tor  Vergata.
Salvaguardia  dei  livelli  occupazionali  nella  sanita'   privata»,
promosso dal  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  con  ricorso
spedito per la notifica il 27 giugno 2011, depositato in  cancelleria
il 5 luglio 2011 ed iscritto al n. 64 del registro ricorsi 2011. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione Lazio; 
    Udito nell'udienza pubblica del 21 febbraio  2012  il  Presidente
Alfonso Quaranta d'intesa con il Giudice relatore Marta Cartabia; 
    Uditi  l'avvocato  dello  Stato  Alessandro  De  Stefano  per  il
Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Renato Marini  per
la Regione Lazio. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1. - Con ricorso notificato il 27 giugno  2011  e  depositato  il
successivo 5  luglio  presso  la  cancelleria  di  questa  Corte,  il
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e   difeso
dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  ha  promosso  questione  di
legittimita' costituzionale degli articoli 1, commi 4, 5, 6, 7, 8,  9
e 13, e 6, comma 5, della legge della Regione Lazio 22 aprile 2011 n.
6, recante «Disposizioni urgenti in materia sanitaria. Modifiche alle
leggi regionali 28 dicembre 2007, n. 26 "Legge finanziaria  regionale
per l'esercizio 2008 (art. 11  l.r.  20  novembre  2001,  n.  25)"  e
successive modifiche, 10 agosto 2010, n. 3 "Assestamento del bilancio
annuale e pluriennale 2010-2012 della  Regione  Lazio"  e  successive
modifiche e 24 dicembre 2010, n. 9 "Disposizioni collegate alla legge
finanziaria regionale per  l'esercizio  finanziario  2011  (art.  12,
comma  1,  l.r.  20  dicembre  2001,  n.   25)".   Promozione   della
costituzione dell'istituto di ricovero e cura a carattere scientifico
(IRCCS) di Tor Vergata. Salvaguardia dei livelli occupazionali  nella
sanita' privata», deducendo  la  violazione  dell'art.  117,  secondo
comma, lettera m), e terzo comma della Costituzione. 
    2. - L'Avvocatura generale dello Stato ha premesso  che,  con  la
legge impugnata, si e' stabilita una nuova disciplina delle procedure
amministrative di autorizzazione  e  accreditamento  delle  strutture
sanitarie e socio-sanitarie,  modificando  sul  punto  le  precedenti
leggi regionali. Il ricorrente ha ritenuto  che,  nel  far  cio',  la
Regione  Lazio  non  abbia   esercitato   la   potesta'   legislativa
concorrente, ad essa spettante in subiecta materia, in conformita' ai
principi fondamentali stabiliti dallo Stato, ne' in modo da garantire
i livelli essenziali delle prestazioni concernenti diritti  civili  e
sociali,  cosi'  violando  l'art.  117   della   Costituzione.   Piu'
precisamente venivano denunciati i seguenti vizi  delle  disposizioni
impugnate con il ricorso. 
    2.1. - In primo luogo e' stato impugnato l'art. 1, comma 4, della
legge reg. Lazio n. 6 del 2011, con il quale si  e'  attribuita  alle
ASL, anziche' alla Regione, la legittimazione ad indire la conferenza
dei servizi, necessaria all'acquisizione dei provvedimenti funzionali
all'adozione del provvedimento  di  autorizzazione  o  accreditamento
della struttura sanitaria o sociosanitaria. In tal modo,  secondo  il
ricorrente, si sarebbe violato l'art. 117, secondo comma, lettera m),
Cost., in quanto  la  disposizione  regionale  contrasterebbe  con  i
principi fondamentali stabiliti dagli artt. 14  e  29,  comma  2-ter,
della legge 7  agosto  1990,  n.  241  (Nuove  norme  in  materia  di
procedimento  amministrativo  e  di   accesso   alla   documentazione
amministrativa), che prescrivono come la conferenza  di  servizi  sia
indetta dall'ente competente all'adozione del  provvedimento  finale,
nella specie da individuarsi nella Regione e non nelle ASL. 
    2.2. - E' stato, inoltre, impugnato  l'art.  1,  comma  5,  della
legge reg. Lazio n. 6 del 2011,  con  il  quale  si  consentiva  alle
strutture   sanitarie   e   sociosanitarie   gia'    provvisoriamente
accreditate di presentare le domande  incolpevolmente  omesse,  o  di
integrare quelle incomplete, di  conferma  dell'autorizzazione  e  di
accreditamento definitivo,  oltre  il  termine  fissato  dalla  legge
regionale previgente. In tal modo, secondo il ricorrente, si  sarebbe
violato l'art. 117, terzo comma, Cost., in  quanto,  diversamente  da
quanto previsto dalla legislazione statale  in  materia  -  artt.  8,
comma 4, 8-ter e 8-quater d.lgs. 30 dicembre 1992, n.  502  (Riordino
della disciplina in materia sanitaria,  a  norma  dell'art.  1  della
legge 23 ottobre 1992,  n.  421)  e  d.P.R.  14  gennaio  1997  -  la
disposizione regionale prevedrebbe la possibilita' per  le  strutture
sanitarie  private  di   continuare   ad   operare   in   regime   di
accreditamento provvisorio, per un periodo di tempo indeterminato, in
attesa della eventuale successiva acquisizione  delle  certificazioni
comprovanti il possesso dei requisiti necessari, cosi' da  consentire
alle strutture medesime di  effettuare  prestazioni  in  assenza  dei
requisiti stabiliti dalla legislazione statale. 
    2.3. - L'impugnazione e' stata estesa all'art. 1, comma 13, della
legge reg. Lazio  n.  6  del  2011,  in  base  al  quale,  attraverso
l'introduzione dei commi 16-bis,  16-ter,  e  16-quater  nell'art.  2
della legge della Regione Lazio 24 dicembre 2010, n. 9, si consentiva
alle case di cura, che avessero sottoscritto accordi di riconversione
dei posti letto soppressi, di avviare nuove attivita'  in  regime  di
accreditamento a decorrere dalla data di presentazione delle  domande
di autorizzazione  o  di  accreditamento  definitivo.  In  tal  modo,
secondo il ricorrente, si sarebbe violato l'art.  117,  terzo  comma,
della Costituzione con l'interposizione degli artt. 8, comma 4, 8-ter
e 8-quater, del d.lgs. n. 502 del 1992 e del d.P.R. 14 gennaio  1997,
in quanto la  disposizione  regionale  consentirebbe  alle  strutture
citate di operare in assenza dei  requisiti  minimi  stabiliti  dalla
legislazione statale. 
    2.4. - E' stato parimenti impugnato  l'art.  1,  comma  6,  della
legge reg. Lazio n. 6 del 2011, in base al quale si  consentiva  alle
strutture sanitarie e socio-sanitarie provvisoriamente accreditate di
operare fino al rilascio dei provvedimenti di  conferma  ovvero  fino
all'adozione  del  provvedimento   di   diniego   dell'accreditamento
istituzionale definitivo. In tal  modo,  secondo  il  ricorrente,  si
sarebbe  violato  l'art.  117,  terzo  comma,  Cost.,  in  quanto  la
disposizione regionale contrasterebbe con l'art. 1, comma 796,  della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per  la  formazione  del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2007),
che prevede la cessazione del regime di accreditamento provvisorio  a
partire dal 1° gennaio 2011. 
    2.5. - E' stato, quindi, impugnato l'art. 1, comma 7, della legge
reg. Lazio n. 6 del  2011,  in  base  al  quale  si  consentiva  alle
strutture sanitarie e socio-sanitarie provvisoriamente accreditate di
continuare  ad  operare,  anche  in  caso  di  accertata  difformita'
rispetto all'oggetto dell'autorizzazione e anche nelle ipotesi in cui
le  modifiche  necessarie  ad  adeguare  la  struttura  ai  requisiti
autorizzativi  vigenti  fossero   state   realizzate   senza   alcuna
comunicazione e in assenza di autorizzazione regionale. In tal  modo,
secondo il ricorrente, si sarebbe violato l'art.  117,  terzo  comma,
Cost. con l'interposizione dell'art. 8-ter del d.lgs. n. 502 del 1992
e dell'art. 193, del r.d. 27 luglio 1934, n. 1265  (Approvazione  del
testo  unico  delle  leggi  sanitarie),  in  quanto  la  disposizione
regionale contrasterebbe con i principi fondamentali stabiliti  dalla
legislazione statale, che subordina il  rilascio  dell'autorizzazione
al possesso dei requisiti stabiliti per legge. 
    2.6. - Ancora e' stato impugnato l'art. 1, commi  8  e  9,  della
legge reg. Lazio n. 6 del 2011, in base al quale si  consentiva  alle
strutture private provvisoriamente accreditate di mantenere, in corso
di istruttoria, lo stato di accreditamento anche per i posti letto in
numero superiore a quelli oggetto di formale autorizzazione  e  anche
per attivita'  non  ancora  formalmente  autorizzate.  In  tal  modo,
secondo il ricorrente si sarebbe violato  l'art.  117,  terzo  comma,
Cost., in relazione all'art. 8-quater del d.lgs. n. 502 del 1992,  in
quanto, la disposizione regionale  contrasterebbe  con  la  normativa
statale che subordina lo stato  di  accreditamento  al  possesso  dei
requisiti di qualita' ed organizzativi per l'esercizio dell'attivita'
sanitaria. 
    2.7. - L'impugnazione e' stata infine proposta contro  l'art.  6,
comma 5, della legge reg. Lazio n. 6 del 2011, con  il  quale  veniva
abrogata la disposizione che prevedeva la  verifica  triennale  sugli
esiti della sperimentazione gestionale stabilita  con  il  protocollo
d'intesa stipulato tra la Regione e l'Universita' degli Studi di Roma
Tor Vergata. In tal modo, secondo  il  ricorrente,  verrebbe  violato
l'art. 117, terzo comma,  Cost.,  in  quanto  la  citata  abrogazione
contrasterebbe con l'art. 9-bis, comma 3, del d.lgs. n. 502 del 1992,
che espressamente impone una fase di verifica per le  sperimentazioni
gestionali. 
    3. - La Regione Lazio si costituiva  con  memoria  depositata  in
data 3 agosto 2011, chiedendo che il  ricorso  venisse  integralmente
rigettato, in quanto infondato per le ragioni di seguito esposte. 
    3.1. - In particolare,  con  riferimento  alle  censure  relative
all'art. 1, comma 4, della legge reg. Lazio n. 6 del 2011, la  difesa
della Regione ha  osservato  che  l'individuazione  della  ASL  quale
soggetto legittimato ad indire la conferenza dei  servizi  costituiva
una modalita' operativa attraverso la  quale  la  Regione  ha  inteso
ottemperare   alla   finalita'   di    semplificazione    dell'azione
amministrativa stabilita dal  legislatore  statale,  coinvolgendo  un
proprio ente strumentale che avrebbe garantito  una  piu'  tempestiva
acquisizione dei provvedimenti amministrativi richiesti, senza che la
Regione medesima venisse comunque meno al suo ruolo  di  vigilanza  e
controllo  nei  confronti  delle  ASL  stesse.  Pertanto,  anche   in
considerazione   della   competenza   regionale   in    materia    di
organizzazione  amministrativa,   si   trattava   comunque   di   una
disposizione che garantiva una maggiore semplificazione, a  beneficio
dei cittadini e delle imprese, senza diminuire le  garanzie  previste
dalla disposizione statale e senza pregiudicare i livelli  essenziali
delle prestazioni concernenti i diritti civili e  sociali.  Per  tali
ragioni la questione sollevata veniva ritenuta infondata. 
    3.2. - In riferimento alle censure sull'art. 1,  commi  5  e  13,
della legge reg. Lazio n. 6 del 2011, la Regione ha osservato che  la
questione di costituzionalita' era stata sollevata sulla base di  una
erronea interpretazione  della  disciplina  regionale:  quest'ultima,
infatti, si proponeva soltanto di  non  pregiudicare  la  continuita'
dell'offerta sanitaria e di agevolare,  al  contempo,  la  tempestiva
regolarizzazione delle  strutture  sanitarie  e  socio-sanitarie.  Al
riguardo si e' rimarcato come la possibilita' di  integrazione  della
domanda fosse prevista entro termini temporali precisi e ravvicinati,
cosi' da consentire alla Regione la verifica dei requisiti di cui  al
decreto  del  Commissario  ad  acta  del  10  novembre  2011,   senza
pregiudicare  gli  standard  di  sicurezza  e  qualita'  dei  servizi
sanitari. Analogamente, la possibilita' di presentare  fuori  termine
la domanda di conferma della autorizzazione era prevista solo  per  i
casi in cui l'omissione fosse dovuta a fatti non imputabili  a  colpa
del richiedente, sul quale incombeva l'onere  della  relativa  prova.
Anche in questo caso  era  poi  previsto  un  termine  finale  certo.
Dovendosi, pertanto, ritenere che la disciplina  regionale  fosse  in
realta' conforme ai principi fondamentali stabiliti dalla  disciplina
statale, la Regione ha insistito perche' venisse dichiarata infondata
la denunciata violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. 
    3.3. - In riferimento alle censure sull'art. 1,  comma  6,  della
legge reg. Lazio n. 6 del 2011, la difesa regionale ha osservato come
l'iniziale termine del 1° gennaio 2010, stabilito  per  il  passaggio
all'accreditamento definitivo, fosse stato successivamente  prorogato
dal legislatore statale al 1° gennaio 2011 (con l'art. 2, comma  100,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, legge finanziaria per il  2010)
e poi, per le sole strutture non  ospedaliere  e  non  ambulatoriali,
fino al 1° gennaio 2013 (con la legge 26 febbraio  2011,  n.  10,  di
conversione del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, cd. decreto -
mille proroghe). Rispetto a tale evoluzione legislativa  statale,  il
legislatore regionale si sarebbe limitato a prevedere l'applicazione,
in via transitoria, di  un  regime  (vigente  al  30  dicembre  2010)
secondo il quale erano previsti termini certi  per  il  rilascio  dei
provvedimenti   di   conferma    dell'autorizzazione    all'esercizio
dell'attivita'  sanitaria  e  di  accreditamento  istituzionale,   da
ritenersi pienamente rispettosi dei principi fondamentali  posti  dal
legislatore statale. 
    3.4. - Le censure relative all'art. 1, commi 7 e 8,  della  legge
reg. Lazio n. 6 del 2011, erano da ritenersi basate  su  una  erronea
interpretazione  della   legislazione   regionale,   in   quanto   le
disposizioni  impugnate  in   realta'   subordinavano   comunque   la
possibilita' di prosecuzione dell'attivita' sanitaria al possesso dei
requisiti minimi stabiliti  dalle  disposizioni  vigenti,  nel  pieno
rispetto  percio'   dei   principi   fondamentali   stabiliti   dalla
legislazione statale in materia. Conseguentemente anche  le  predette
questioni sono state ritenute tutte infondate dalla difesa regionale. 
    3.5. In riferimento all'art. 6, comma 5, della legge  reg.  Lazio
n. 6 del 2011, la  Regione  ha  osservato  che,  l'abrogazione  della
previgente disposizione regionale che prevedeva la verifica triennale
sugli esiti della sperimentazione gestionale,  era  conseguente  alla
trasformazione,   contestualmente   stabilita,    della    fondazione
Policlinico-Tor Vergata in Istituto di ricovero e  cura  a  carattere
scientifico (IRCCS), posto che per quest'ultima forma  giuridica  non
e'  prevista  alcuna   verifica   triennale   della   sperimentazione
gestionale. Ad avviso della difesa  regionale,  inoltre,  la  censura
ometteva di considerare che lo stesso legislatore statale  (art.  19,
comma 2-bis, del d.lgs.  n.  502  del  1992  -  come  modificato  dal
decreto-legge  18   settembre   2001,   n.   347,   convertito,   con
modificazioni, nella legge 16 novembre 2001, n. 405) aveva  stabilito
espressamente che i criteri e  i  requisiti  per  le  sperimentazioni
gestionali non costituivano principi fondamentali  della  materia  ai
sensi dell'art. 117, terzo  comma,  della  Costituzione,  cosi'  come
trascurava  l'ampliamento  delle  competenze  legislative   regionali
conseguenti  alla  revisione  costituzionale  del  2001.  La  censura
governativa sul punto, infine, e' stata  considerata  dal  resistente
talmente  succinta,  da   evidenziare   una   assoluta   carenza   di
motivazione. Per tutte le considerazioni precedentemente  sviluppate,
secondo la  difesa  regionale  anche  quest'ultima  questione  doveva
comunque considerarsi infondata. 
    4. - Nelle more  del  procedimento  interveniva  la  legge  della
Regione Lazio 13 agosto 2011,  n.  12  (Disposizioni  collegate  alla
legge di  assestamento  del  bilancio  2011-2013),  che  fra  l'altro
stabiliva: l'abrogazione dei commi 6, 7, 8, 9 e 13 dell'art. 1  della
legge Regione Lazio n. 6 del 2011; l'abrogazione dell'art.  6,  comma
5, della legge Regione Lazio n. 6 del 2011, con  espressa  previsione
della reviviscenza della  normativa  previgente  che  contemplava  la
verifica della sperimentazione gestionale; la modifica dei commi 4  e
5  dell'art.  1  della  legge  Regione  Lazio  n.  6  del  2011,  con
soppressione della legittimazione della ASL ad indire  la  conferenza
dei  servizi  e  con  previsione  dell'immediata  attivazione   delle
verifiche  sulla  sussistenza  dei  requisiti  per   l'accreditamento
definitivo in capo agli istanti. 
    5. - Con atto depositato in data 29 novembre 2011,  il  difensore
della Regione Lazio rinunciava al mandato. Successivamente,  in  data
30 gennaio 2012, veniva depositato atto di nomina di nuovo  difensore
per la stessa Regione Lazio. 
    6. - Il ricorrente, previa delibera del Consiglio dei ministri in
data 20 gennaio 2012,  ha  notificato  alla  Regione  Lazio  atto  di
rinuncia parziale al ricorso in data 25 gennaio 2012, successivamente
depositato presso la cancelleria di questa Corte il 31 gennaio  2012.
In particolare lo Stato, preso  atto  della  parziale  abrogazione  e
modifica delle norme oggetto di impugnazione  da  parte  della  legge
della Regione Lazio n.  12  del  2011,  successiva  al  deposito  del
ricorso, rinunciava  all'impugnazione  limitatamente  alle  questioni
sollevate in relazione agli artt. 1, commi 5, 6, 7, 8, 9 e 13,  e  6,
comma 5, della legge reg. Lazio n. 6 del 2011,  affermando  che  tali
modifiche recepivano sostanzialmente le censure proposte e insistendo
invece per l'incostituzionalita' dell'art. 1,  comma  5,  legge  reg.
cit.. 
    7. - In un secondo momento, a seguito di delibera  del  Consiglio
dei ministri in data 14 febbraio 2012, il  ricorrente  ha  notificato
alla Regione Lazio un secondo atto di rinuncia parziale al ricorso in
data  15  febbraio  2012,  successivamente   depositato   presso   la
cancelleria di questa  Corte  il  20  febbraio  2012,  relativo  alla
residua questione sollevata con  riferimento  all'art.  1,  comma  5,
della legge reg. Lazio n. 6 del 2011. 
    8. - Le rinunce parziali sono state formalmente  accettate  dalla
Regione Lazio,  con  delibera  della  Giunta  regionale  in  data  17
febbraio 2012 e depositata presso la cancelleria di questa  Corte  in
data 21 febbraio 2012. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1. - Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  con  ricorso
notificato il 27 giugno 2011 e depositato il successivo 5 luglio,  ha
promosso questioni di legittimita' costituzionale degli  articoli  1,
commi 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 13, e 6, comma 5, della legge della  Regione
Lazio 22 aprile 2011 n. 6, recante «Disposizioni urgenti  in  materia
sanitaria. Modifiche alle leggi regionali 28  dicembre  2007,  n.  26
"Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2008 (art.  11  l.r.  20
novembre 2001, n. 25)" e successive modifiche, 10 agosto 2010,  n.  3
"Assestamento del bilancio  annuale  e  pluriennale  2010-2012  della
Regione Lazio" e successive  modifiche  e  24  dicembre  2010,  n.  9
"Disposizioni  collegate  alla  legge   finanziaria   regionale   per
l'esercizio finanziario 2011 (art. 12,  comma  1,  l.r.  20  dicembre
2001,  n.  25)".  Promozione  della  costituzione  dell'istituto   di
ricovero e cura a  carattere  scientifico  (IRCCS)  di  Tor  Vergata.
Salvaguardia  dei  livelli  occupazionali  nella  sanita'   privata»,
deducendo la violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera  m),  e
terzo comma, della Costituzione. 
    1.1. - In particolare il Presidente del  Consiglio  dei  ministri
ritiene che l'art. 1, comma 4, della legge reg. Lazio n. 6 del  2011,
che attribuisce alle ASL, anziche' alla Regione, la legittimazione ad
indire   la   conferenza   dei   servizi   per   l'autorizzazione   o
l'accreditamento delle strutture sanitarie  o  sociosanitarie,  violi
l'art.  117,  secondo  comma,  lettera  m),  Cost.,  in   quanto   la
disposizione regionale contrasterebbe le norme statali concernenti la
conferenza di servizi, che dovrebbe sempre essere convocata dall'ente
competente all'adozione del provvedimento finale. 
    1.2.  -  In  secondo  luogo,  l'art.  1,  comma  5,  della  legge
impugnata, con il quale viene consentito alle strutture  sanitarie  e
sociosanitarie gia'  provvisoriamente  accreditate  di  presentare  o
integrare  le  domande   di   conferma   dell'autorizzazione   e   di
accreditamento definitivo entro il termine di 15 giorni dalla entrata
in vigore della legge  stessa,  violerebbe,  secondo  il  ricorrente,
l'art. 117, terzo comma, Cost., in  quanto,  diversamente  da  quanto
previsto dai principi  fondamentali  della  legislazione  statale  in
materia, consentirebbe alle strutture sanitarie private di continuare
ad operare in regime di accreditamento provvisorio, per un periodo di
tempo  indeterminato,  anche   in   mancanza   delle   certificazioni
comprovanti il possesso  dei  requisiti  necessari,  stabiliti  dalla
legislazione statale. 
    1.3. - Per analoghi motivi l'impugnazione viene  estesa  all'art.
1, comma 13, della medesima legge regionale,  in  base  al  quale  si
consente alle case di cura che sottoscrivono accordi di riconversione
dei posti letto soppressi, di avviare nuove attivita'  in  regime  di
accreditamento a decorrere dalla data di presentazione delle  domande
di autorizzazione o di accreditamento definitivo. 
    1.4. - Anche l'art. 1, comma 6, della legge regionale  impugnata,
permettendo    alle    strutture    sanitarie    e    socio-sanitarie
provvisoriamente  accreditate  di  operare  fino  al   rilascio   dei
provvedimenti di conferma ovvero fino all'adozione del  provvedimento
di diniego dell'accreditamento istituzionale  definitivo,  violerebbe
l'art. 117, terzo comma, Cost.,  dato  che  i  principi  fondamentali
della legislazione statale stabiliscono la cessazione del  regime  di
accreditamento provvisorio a partire dal 1° gennaio 2011 (almeno  per
le strutture ospedaliere ed ambulatoriali). 
    1.5. - Simile e' anche la censura prospettata dal Presidente  del
Consiglio in riferimento all'art. 1, comma 7,  della  medesima  legge
regionale, in quanto  la  disposizione  impugnata,  contrariamente  a
quanto previsto dai principi fondamentali delle leggi dello Stato,  e
quindi in violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., consente alle
strutture sanitarie e socio-sanitarie provvisoriamente accreditate di
continuare ad operare anche in caso di accertata difformita' rispetto
all'oggetto dell'autorizzazione e  anche  nelle  ipotesi  in  cui  le
modifiche  necessarie  ad  adeguare   la   struttura   ai   requisiti
autorizzativi   vigenti   siano   state   realizzate   senza   alcuna
comunicazione e in assenza di autorizzazione regionale. 
    1.6. - Anche i commi 8 e 9, dell'art.  1  della  legge  impugnata
contrasterebbero  con  i  principi  fondamentali  della  legislazione
statale, in quanto permettono alle strutture private provvisoriamente
accreditate di mantenere,  in  corso  di  istruttoria,  lo  stato  di
accreditamento anche per posti letto in  numero  superiore  a  quelli
oggetto di formale autorizzazione e anche per  attivita'  non  ancora
formalmente autorizzate. 
    1.7. - Infine, ad avviso del Presidente del Consiglio, l'art.  6,
comma 5, della legge impugnata, che ha abrogato la verifica triennale
della sperimentazione gestionale stabilita con il protocollo d'intesa
stipulato tra la Regione e l'Universita'  degli  Studi  di  Roma  Tor
Vergata, sarebbe in contrasto con l'art. 117, terzo comma, Cost.,  in
quanto  confliggerebbe  con  la  legislazione  statale   che   impone
espressamente una fase di verifica per le sperimentazioni gestionali. 
    2. - La Regione Lazio si e' costituita con memoria depositata  in
data 3 agosto  2011,  chiedendo  che  il  ricorso  sia  integralmente
rigettato e affermando che la legge regionale impugnata,  espressione
della potesta' legislativa concorrente in  materia  di  tutela  della
salute, ex art. 117, terzo comma, Cost., e  rispettosa  dei  principi
della legislazione statale di riferimento, si e' resa necessaria  per
garantire continuita' al servizio sanitario, anche  alla  luce  della
situazione di grave emergenza in cui versa la sanita'  nella  Regione
stessa. 
    3. - Dopo la presentazione del ricorso, la  legge  della  Regione
Lazio 13 agosto 2011, n. 12 (Disposizioni  collegate  alla  legge  di
assestamento del bilancio 2011-2013) ha abrogato l'art. 1,  commi  6,
7, 8, 9 e 13, e l'art. 6, comma 5, della legge regionale impugnata  e
ha modificato l'art. 1, commi 4 e 5, della medesima legge. 
    A seguito di cio', il ricorrente, previa delibera  del  Consiglio
dei ministri del 20 gennaio 2012, ha ritualmente depositato  atto  di
rinuncia parziale al ricorso, limitatamente alle questioni  sollevate
in relazione agli artt. 1, commi 4, 6, 7, 8, 9 e 13, e  6,  comma  5,
della legge reg. Lazio n. 6 del 2011, affermando che la  legislazione
sopravvenuta ha sostanzialmente recepito i rilievi governativi, fermi
restando, invece, i dubbi di illegittimita'  costituzionale  relativi
all'art. 1, comma 5, della medesima legge regionale. 
    In un secondo momento, su delibera del Consiglio dei ministri del
14 febbraio 2012, il ricorrente ha ritualmente depositato un  secondo
atto di rinuncia al ricorso, relativo alla residua  questione  avente
ad oggetto l'art. 1, comma 5, della legge reg. Lazio n. 6  del  2011,
osservando che con la legge regionale 13 agosto  2011,  n.  12,  sono
state introdotte  modifiche  e  abrogazioni  tali  da  consentire  di
ritenere superate tutte le censure di  illegittimita'  costituzionale
prospettate dal Governo. 
    Considerati nel loro insieme, i due atti governativi  configurano
una rinuncia totale al ricorso, motivata alla  luce  delle  modifiche
apportate alla legge regionale  impugnata.  Infatti,  ad  avviso  del
ricorrente, con la legge n. 12 del  2011,  la  Regione  Lazio  si  e'
adeguata ai rilievi  governativi  e  avrebbe  conformato  la  propria
disciplina a quella statale di riferimento. 
    La rinuncia totale al  ricorso  e'  stata  formalmente  accettata
dalla Regione Lazio, con delibera della Giunta regionale,  depositata
presso la cancelleria di questa Corte in data 21 febbraio 2012. 
    4. - Dall'avvenuta accettazione della rinuncia totale al  ricorso
consegue l'estinzione del processo, ai sensi dell'art. 23 delle norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale,  secondo
cui «la rinuncia al ricorso, qualora sia accettata da tutte le  parti
costituite, estingue il processo».