ha pronunciato la seguente 
 
                              Sentenza 
 
nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 1, commi da 5
a 9, 5 e 10, comma 2, come integrato dalla nota informativa  allegata
sub G, della legge  della  Regione  Campania  15  marzo  2011,  n.  5
(Bilancio di previsione della Regione  Campania  per  l'anno  2011  e
bilancio di previsione  per  il  triennio  2011-2013),  promosso  dal
Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso  notificato  il  13
maggio 2011, depositato in cancelleria il 23 maggio 2011 ed  iscritto
al n. 50 del registro ricorsi 2011. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione Campania; 
    udito nell'udienza pubblica del 6 marzo 2012 il Giudice  relatore
Aldo Carosi; 
    uditi  l'avvocato  dello  Stato  Maria  Letizia  Guida   per   il
Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Beniamino Caravita
di Toritto per la Regione Campania. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1. - Con ricorso notificato in data 13 maggio 2011  e  depositato
nella cancelleria della Corte in data 23 maggio 2011,  il  Presidente
del Consiglio dei Ministri, rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura
generale dello Stato, ha sollevato, in  riferimento  agli  artt.  81,
quarto comma, 117, secondo  comma,  lettera  e),  con  riguardo  alla
materia del sistema contabile dello Stato, e 117, terzo comma,  della
Costituzione, con riguardo ai principi fondamentali di  coordinamento
della finanza  pubblica,  questioni  di  legittimita'  costituzionale
dell'articolo l, commi 5, 6, 7, 8 e 9, nonche' dell'art. 5, anche  in
riferimento alla nota informativa di cui all'art. 10, comma 2,  della
legge della Regione  Campania  15  marzo  2011,  n.  5  (Bilancio  di
previsione della Regione Campania  per  l'anno  2011  e  bilancio  di
previsione per il triennio 2011-2013), pubblicata nel  B.U.R.  n.  18
del 16 marzo 2011. 
    1.1. - L'art. 1, comma  5,  autorizza  l'iscrizione  della  somma
complessiva di euro 260.000.000,00 nelle seguenti unita' previsionali
di  base  (UPB):  1.82.227,  denominata  «Contributi   per   concorso
nell'ammortamento  di  mutui»  per  euro  200.000.000,00   e   1.1.5,
denominata «Acquedotti e disinquinamenti» per euro 60.000.000,00. Per
la copertura finanziaria e' stabilito che si faccia fronte con  quota
parte del risultato di amministrazione - avanzo di amministrazione  a
destinazione vincolata. 
    L'art. 1, comma 6,  autorizza  l'iscrizione  nella  UPB  7.28.64,
denominata  «Fondi  di  riserva  per  spese  obbligatorie  e  per  il
pagamento dei residui passivi colpiti da perenzione amministrativa  e
reclamati dai creditori», della somma di euro 300.000.000,00  per  il
pagamento degli impegni di  spesa  di  parte  corrente  ed  in  conto
capitale regolarmente assunti negli esercizi  precedenti,  caduti  in
perenzione alla chiusura dell'esercizio precedente a  quello  cui  si
riferisce la legge regionale n. 5 del 2011, e  che  si  prevedeva  di
pagare nel corso dell'esercizio 2011. Per la copertura finanziaria e'
stabilito che si faccia fronte  con  quota  parte  del  risultato  di
amministrazione - avanzo di amministrazione. 
    L'art. 1, comma 7,  autorizza  l'iscrizione  nella  UPB  6.23.57,
denominata «Spese generali, legali, amministrative e diverse»,  della
somma di  euro  75.000.000,00  per  il  pagamento  dei  debiti  fuori
bilancio. Per la copertura finanziaria e'  stabilito  che  si  faccia
fronte con quota parte del risultato di amministrazione -  avanzo  di
amministrazione. 
    L'art. 1, comma 8,  autorizza  l'iscrizione  nella  UPB  4.15.38,
denominata «Assistenza Sanitaria», della somma di euro  25.000.000,00
per  «ricapitalizzazione  Aziende   sanitarie   locali   ed   Aziende
ospedaliere ex art. 2, comma 1, della legge regionale 27 agosto 2002,
n. 17  -  piano  decennale  -  annualita'  2011».  Per  la  copertura
finanziaria e' previsto che si faccia  fronte  con  quota  parte  del
risultato di amministrazione - avanzo di amministrazione. 
    L'art. 1, comma 9, autorizza l'iscrizione della somma complessiva
di euro 189.000.000,00 cosi' come da elenco allegato sotto la lettera
A. Per la copertura finanziaria e' previsto che si faccia fronte  con
quota parte delle economie di cui al precedente comma. 
    Con  riguardo  alle  predette  disposizioni,  il  Presidente  del
Consiglio dei ministri deduce che non era  stata  ancora  certificata
l'effettiva  disponibilita'  dell'avanzo   di   amministrazione   con
l'approvazione del rendiconto per l'esercizio finanziario 2010, cosi'
come invece sancito dall'art. 44, comma 3, della legge della  Regione
Campania 30 aprile 2002, n. 7 (Ordinamento  contabile  della  Regione
Campania articolo 34, comma 1, D.Lgs. 28 marzo 2000, n. 76). Per tale
ragione,  lo  stanziamento  delle  somme  di  cui  alle  disposizioni
impugnate risulterebbe privo della necessaria copertura  finanziaria,
in violazione dell'art. 81, quarto comma, Cost.  e  della  competenza
legislativa statale in materia di ordinamento contabile  dello  Stato
(art. 117, secondo comma, lettera e, Cost.) e di  determinazione  dei
principi fondamentali di coordinamento della finanza  pubblica  (art.
117, terzo comma, Cost.). 
    L'art. 1, comma 6, della predetta legge della Regione Campania n.
5 del 2011 e' ulteriormente censurato dal  Presidente  del  Consiglio
dei ministri per violazione dell'art. 81,  quarto  comma,  Cost.,  in
quanto si  osserva  che,  a  fronte  di  uno  stanziamento,  in  esso
indicato, di euro 300.000.000,00, l'ammontare dei residui perenti  al
31 dicembre 2008, ultimo dato ufficiale disponibile, era stato pari a
circa euro 3.700.000.000,00. In proposito, sottolinea  la  ricorrente
che l'entita' di tale stanziamento non appare improntata a criteri di
prudenzialita', in quanto, cosi' come anche sostenuto dalla Corte dei
Conti,  Sezione  delle  Autonomie  (delibera  n.  14/AUT/2006),   per
apprestare   una   sufficiente   garanzia   di   assolvimento   delle
obbligazioni assunte, la dotazione del fondo residui perenti dovrebbe
avere una consistenza tale da assicurare un margine di copertura pari
al 70% degli stessi. 
    L'art. 5, commi 1 e 2, della legge della Regione  Campania  n.  5
del 2011 autorizza il ricorso al mercato finanziario per  l'esercizio
2011, nel limite complessivo di euro 58.450.000,00, ai  sensi  e  per
gli effetti dei commi 4 e 5 dell'art. 3 e  dell'art.  9  della  legge
della Regione Campania  n.  7  del  2002,  per  la  realizzazione  di
investimenti e per partecipare  a  societa'  che  svolgano  attivita'
strumentali rispetto agli obiettivi  della  programmazione  regionale
(allegato C). Il Presidente del Consiglio dei ministri  censura  tale
norma per violazione dell'art. 81, quarto comma,  Cost.,  in  quanto,
non  prevedendo  essa  il  dettaglio  dei  capitoli  e  delle  unita'
previsionali di base (UPB), non consentirebbe  di  verificare  se  la
somma derivante dal ricorso al  mercato  finanziario  sia  utilizzata
effettivamente per finanziare spese di investimento,  in  conformita'
con quanto stabilito «dall'art. 3, commi da 16 a 21-bis  della  legge
n. 350 del 2008, convertito nella legge n.  133  del  2008»,  [recte:
dall'art. 3, commi da 16 a 21-bis, della legge 24 dicembre  2003,  n.
350  (Disposizioni  per  la  formazione  del   bilancio   annuale   e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004), nonche'  dall'art.
62 del decreto-legge 23 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per
lo sviluppo economico,  la  semplificazione,  la  competitivita',  la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria),
convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n.  133],  che
costituiscono principi fondamentali di  coordinamento  della  finanza
pubblica a cui le Regioni devono attenersi. 
    Riguardo poi al pagamento degli oneri di  ammortamento  in  conto
interessi  e  in  conto  capitale  derivanti  dalle   operazioni   di
indebitamento gia' realizzate dalla Regione (art. 5, comma 4), rileva
la difesa erariale che gli stessi non sono quantificati e non vengono
neanche indicate le  correlate  UPB  di  copertura  finanziaria,  sia
riguardo al bilancio annuale  di  previsione  2011  che  al  bilancio
pluriennale 2011-2013. Cosi'  disponendo,  il  legislatore  regionale
violerebbe l'art. 81, quarto comma, Cost., per la  mancata  copertura
finanziaria, nonche' l'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., in
materia di sistema tributario e contabile dello Stato. 
    L'art. 10, comma 2, della legge della Regione Campania n.  5  del
2011 prevede come allegato al bilancio,  ai  sensi  degli  artt.  58,
comma 1, e 62, comma 8, del citato decreto-legge  n.  112  del  2008,
convertito, con modificazioni, in legge n.  133  del  2008,  la  nota
informativa sugli oneri e  gli  impegni  finanziari  derivanti  dagli
strumenti finanziari derivati o dai contratti  di  finanziamento  che
includono una componente derivata sottoscritti dalla Regione. 
    Osserva il Presidente del Consiglio dei ministri che  dalla  nota
informativa in questione, allegata al bilancio sotto  la  lettera  G,
risulta  che  la  Regione  Campania  ha  assunto  oneri  ed   impegni
finanziari relativi a strumenti finanziari, anche  derivati,  per  un
ammontare  stimato  per  l'esercizio   2011   in   complessivi   euro
260.000.000,00, di cui euro 200.000.000,00 da indebitamento  a  tasso
fisso ed euro 60.000.000,00  per  indebitamento  a  tasso  variabile.
Poiche' la nota informativa non indica le relative UPB di pertinenza,
sostiene il  ricorrente  che  tale  spesa  deve  ritenersi  priva  di
copertura finanziaria  in  violazione  dell'art.  81,  quarto  comma,
Cost., ai sensi del quale ogni legge che  importa  nuove  o  maggiori
spese deve indicare i mezzi per farvi fronte. 
    2. - Si e' costituita la Regione Campania in data 27 giugno 2011,
eccependo  l'inammissibilita'  e  l'infondatezza  delle   prospettate
censure. 
    In seguito, la Regione, con memoria  depositata  il  14  febbraio
2012, ha illustrato i motivi per i quali ha chiesto  che  le  censure
del Governo siano dichiarate infondate. 
    2.1. - La difesa regionale oppone innanzi tutto di aver  iscritto
in bilancio l'avanzo di amministrazione presunto secondo  criteri  di
prudenzialita', desunti dai  precedenti  dati  "storici"  formalmente
accertati dalle leggi di approvazione dei rendiconti, depurati  delle
economie di spese di cui all'art. 44, comma 1, lettere b), c) ed  e),
della  legge  della  Regione  Campania  n.  7  del  2002;  dati   che
attesterebbero nell'ultimo quinquennio la presenza  di  avanzi  molto
superiori a quello presunto iscritto nel bilancio di  previsione  per
l'esercizio finanziario 2011. 
    La Regione Campania evidenzia inoltre che  sarebbe  imminente  la
votazione  da  parte  del  Consiglio   regionale   della   legge   di
approvazione del rendiconto generale per l'anno di esercizio  2010  e
che i dati che da essa emergono, desumibili gia' dalla delibera della
Giunta regionale 4 ottobre 2011, n. 511 (Approvazione del progetto di
rendiconto generale per l'anno 2010  e  relativo  disegno  di  legge.
Provvedimenti),   renderebbero    palese    l'adeguata    consistenza
dell'avanzo  di  amministrazione   a   copertura   delle   contestate
iscrizioni di risorse per le diverse  unita'  previsionali  di  base.
Piu'   dettagliatamente,   essi   evidenzierebbero   un   avanzo   di
amministrazione   al   31   dicembre   2011   ammontante   ad    euro
1.820.000.000,00. 
    Osserva ulteriormente la difesa  regionale  che  l'iscrizione  in
bilancio  preventivo  dell'avanzo  presunto  di  amministrazione   e'
certamente consentita  dall'art.  18,  comma  6,  della  legge  della
Regione Campania n. 7 del 2002. Come inoltre prevede l'art. 44, comma
2, della medesima legge regionale, con l'approvazione del  rendiconto
si provvedera' poi  ad  accertare  il  risultato  di  amministrazione
(avanzo o disavanzo di amministrazione). Conseguentemente,  ai  sensi
dell'art. 29, comma 2, lettera d), della predetta legge regionale  n.
7 del 2002, con la legge di assestamento si renderanno  definitivi  i
dati previsti in via presuntiva dalla legge di  bilancio,  disponendo
se  del  caso  le  variazioni   degli   stanziamenti   delle   unita'
previsionali di base che risultassero necessarie. 
    Sarebbe quindi giustificabile un utilizzo, modesto  e  fortemente
contenuto, ed in ogni caso subordinato al  suo  formale  accertamento
attraverso l'approvazione del  rendiconto  generale,  dell'avanzo  di
amministrazione sussistente al 31 dicembre 2010, pensato come  misura
contabile di supporto per far fronte  alle  esigenze  di  spesa  piu'
impellenti. Sono richiamate  in  proposito,  in  senso  conforme,  le
deliberazioni della Corte dei Conti, Sezione regionale  di  controllo
per la Lombardia, 16 marzo 2011, n. 133 e n. 134. 
    Con particolare riguardo  all'impugnato  art.  1,  comma  9,  che
recava  l'autorizzazione  di  varie  spese   per   complessivi   euro
189.000.000,00, la difesa regionale osserva che quella previsione era
originariamente volta ad assicurare copertura finanziaria a specifici
interventi  regionali  analiticamente   dettagliati   nel   prospetto
allegato al bilancio, individuati nell'allegato A della  legge  della
Regione Campania n. 5 del 2011. 
    Nondimeno, con la  successiva  legge  della  Regione  Campania  4
agosto 2011, n. 15 (Variazioni al bilancio di previsione  per  l'anno
finanziario  2011),  si  e'  proceduto  alla  soppressione  di   tale
previsione di spesa, come risulterebbe dalla  Tabella  A  allegata  a
tale legge, che reca  una  variazione  di  segno  negativo  per  euro
189.000.000,00, relativa alla UPB  di  entrata  15.49.90,  denominata
«avanzo di amministrazione». 
    2.1.1. - Relativamente all'ulteriore censura rivolta all'art.  1,
comma 6, in riferimento all'ammontare del fondo iscritto nel bilancio
2011  per   il   pagamento   dei   residui   caduti   in   perenzione
amministrativa, stimato  dal  ricorrente  troppo  esiguo  rispetto  a
quanto sostenuto dalla Corte  dei  Conti,  Sezione  Autonomie,  nella
delibera  n.  141/AUT/2006  (secondo  la  quale  e'   necessaria   la
previsione nei bilanci degli Enti di un margine di copertura pari  al
70% dei residui  caduti  in  perenzione),  la  difesa  della  Regione
Campania  evidenzia  innanzi  tutto  la   mancanza   di   un'espressa
previsione normativa al riguardo.  Inoltre,  sulla  premessa  che  la
previsione in bilancio di risorse destinate alla  ricostituzione  dei
residui passivi perenti non possa  che  ancorarsi  a  stime  relative
all'analisi di dati storici, costituiti dalle richieste di  pagamento
da parte degli aventi diritto, e quindi ad una razionale  e  prudente
proiezione statistica dei dati medi riscontrati, tale  da  assicurare
una garanzia di assolvimento media, la Regione evidenzia che la somma
di euro 300.000,00 stanziata nella UPB 7.28.64, denominata «Fondi  di
riserva per spese obbligatorie e per il pagamento dei residui passivi
colpiti da perenzione amministrativa e reclamati dai  creditori»,  e'
pienamente in linea con la  media  dei  pagamenti  occorsi  per  tali
ragioni negli esercizi precedenti, pari ad euro 279.000.000,00. 
    2.2. - Relativamente  all'impugnativa  dell'art.  5  della  legge
della Regione Campania n. 5 del 2011, nella parte in cui autorizza il
ricorso al mercato finanziario per l'esercizio 2011 entro  il  limite
di euro 58.450.000,00 per la  realizzazione  di  investimenti  e  per
partecipare a societa' che svolgano  attivita'  strumentali  rispetto
agli obiettivi della programmazione  regionale,  poiche'  mancherebbe
l'indicazione del dettaglio dei capitoli e delle unita'  previsionali
di base, la Regione Campania ritiene che  la  censura  derivi  da  un
evidente equivoco, in quanto nell'allegato C alla impugnata legge  e'
indicata  la  UPB  pertinente  e,  precisamente,  la  UPB  22.84.245,
denominata «2007/2013 - Fondo unico  UE/Stato/Regione  per  spese  di
investimento». 
    2.3. - Parimenti, riguardo al comma 4 dell'art. 5 concernente  il
pagamento degli oneri di ammortamento in conto interessi ed in  conto
capitale derivanti dalle operazioni di indebitamento gia'  realizzate
dalla Regione, che secondo il Presidente del Consiglio  dei  ministri
integrerebbe la violazione dell'art. 81, quarto comma, Cost., per  la
mancata copertura finanziaria, nonche' dell'art. 117, secondo  comma,
lettera e), Cost., in materia di sistema tributario e contabile dello
Stato, in  quanto  detti  oneri  non  sarebbero  quantificati  e  non
verrebbero  neanche  indicate   le   correlate   UPB   di   copertura
finanziaria, sia riguardo al bilancio di previsione annuale 2011  che
al bilancio pluriennale 2011-2013, obbietta la Regione  Campania  che
gli oneri di ammortamento di cui trattasi sono riportati in bilancio,
segnatamente, alle pagine 40  e  42,  rispettivamente  della  tabella
SPESA - Bilancio annuale a legislazione  vigente  2011/2013  e  della
tabella  SPESA  -  Bilancio  pluriennale   a   legislazione   vigente
2011/2013, tabelle che costituiscono  parti  integranti  della  legge
della Regione Campania n. 5 del 2011 e  dalle  quali  si  evincono  i
suddetti dati (UPB 7.25.46, denominata «Rimborso prestiti e mutui»). 
    2.4. - Con riguardo, infine, all'ultima questione prospettata con
il di ricorso - con cui viene eccepita la  violazione  dell'art.  81,
quarto comma, Cost. in relazione alla nota  informativa  allegata  al
bilancio di previsione per l'esercizio 2011 sotto la lettera G,  come
previsto dall'art. 10, comma 2, della legge della Regione Campania n.
5  del  2011,  in  quanto  tale  nota  non  indicherebbe  le  UPB  di
pertinenza,  con  la  conseguenza  che  la  spesa  sarebbe  priva  di
copertura finanziaria - osserva la difesa regionale che gli oneri per
interessi derivanti dall'indebitamento  a  tasso  fisso,  stimati  in
circa euro 200.000.000, 00 (quinto capoverso della  nota  informativa
di cui all'allegato G), nonche' quelli per  l'indebitamento  a  tasso
variabile (sesto capoverso della medesima  nota),  si  riferiscono  a
tutte le posizioni debitorie della Regione Campania. 
    3. - In conclusione, la Regione Campania  chiede  preliminarmente
che la  Corte  accordi  un  rinvio  della  trattazione  gia'  fissata
all'udienza pubblica del 6 marzo  2012,  al  fine  di  consentire  il
perfezionamento dell'iter approvativo del rendiconto dell'anno  2010,
circostanza che  priverebbe  di  rilevanza  concreta  le  censure  di
illegittimita' costituzionale mosse avverso la  legge  della  Regione
Campania n. 5 del 2011. 
    In subordine, la  Regione  eccepisce,  per  le  ragioni  esposte,
l'inammissibilita' e l'infondatezza delle questioni  di  legittimita'
costituzionale cosi' come prospettate dallo Stato. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1. -  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  ha  promosso
questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 1, commi  5,  6,
7, 8 e 9, e 5, anche in riferimento  alla  nota  informativa  di  cui
all'art. 10, comma 2, allegato G, della legge della Regione  Campania
15 marzo 2011, n. 5 (Bilancio di previsione  della  Regione  Campania
per l'anno 2011 e bilancio di previsione per il triennio  2011-2013),
pubblicata nel B.U.R. n. 18 del 16 marzo 2011. 
    2. - I commi 5, 6, 7, 8 e 9 dell'art. 1 sono stati  impugnati  in
relazione  all'art.  81,  quarto  comma,  della  Costituzione  ed  ai
principi  generali  sul  sistema  contabile  dello  Stato  ricavabili
dall'art. 117, secondo comma,  lettera  e),  e  terzo  comma,  Cost.,
perche' dispongono che la copertura finanziaria delle somme  iscritte
alle UPB 1.82.277, 1.1.15, 7.28.64, 6.23.57 e 4.15.38  ammontanti  ad
euro 660.000.000,00, nonche' l'iscrizione della somma complessiva  di
euro 189.000.000,00, come da allegato A della legge di bilancio 2011,
sia   realizzata   attraverso    l'utilizzazione    dell'avanzo    di
amministrazione dell'esercizio  precedente,  ancora  in  pendenza  di
accertamento per effetto della mancata  approvazione  del  rendiconto
2010. 
    L'art.  1,  comma  6,   della   predetta   legge   regionale   e'
ulteriormente censurato dal Presidente del Consiglio dei ministri per
violazione dell'art. 81, quarto comma, Cost., in quanto l'entita'  di
tale stanziamento non appare improntata al criterio  della  prudenza,
tenuto conto che l'ammontare dei residui perenti al 31 dicembre 2008,
ultimo  dato  ufficiale  disponibile,   era   pari   a   circa   euro
3.700.000.000,00. 
    In proposito, viene richiamata la delibera della Corte dei conti,
Sezione  delle  Autonomie,  n.  14/AUT/2006,  secondo  la  quale   la
dotazione del  fondo  per  il  pagamento  dei  residui  perenti,  per
assicurare sufficiente garanzia di  assolvimento  delle  obbligazioni
assunte, dovrebbe avere una consistenza pari ad almeno il  70%  delle
somme cancellate dalle scritture contabili per tale causale. 
    L'art. l, comma 5, autorizza l'iscrizione della somma complessiva
di euro 260.000.000,00 nelle seguenti  unita'  previsionali  di  base
(UPB):    1.82.227,    denominata    «Contributi     per     concorso
nell'ammortamento  di  mutui»,  per   euro   200.000.000,00;   1.1.5,
denominata «Acquedotti e disinquinamenti», per euro 60.000.000,00. La
disposizione prevede  altresi'  che  alla  copertura  finanziaria  si
faccia fronte  con  quota  parte  dell'avanzo  di  amministrazione  a
destinazione vincolata. L'art. 1, comma 1, della legge della  Regione
Campania 6 dicembre 2011, n. 21 (Ulteriori  disposizioni  urgenti  in
materia  di  finanza  regionale),  ha  modificato  la  copertura  del
concorso nell'ammortamento mutui, sostituendo il comma 246  dell'art.
1  della  legge  della  Regione  Campania  15  marzo   2011,   n.   4
(Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale   2011   e
pluriennale 2011-2013 della  Regione  Campania  -  legge  finanziaria
regionale 2011),  nel  modo  seguente:  «Nell'ambito  della  politica
regionale finanziata dal fondo  per  le  aree  sottoutilizzate  (FAS)
all'esito dell'approvazione del  programma  attuativo  regionale,  ai
sensi della Del. n. 166 del 2007, come modificata dalla Del. n. 1 del
2009, ed alla piena disponibilita' delle  risorse  programmate,  sono
stanziate, per il triennio 2011-2013, risorse  finanziarie,  pari  ad
euro  200.000.000,00  per  ogni  annualita',  per  complessivi   euro
600.000.000,00, per provvedere al pagamento dei contributi sui  mutui
contratti  entro  il  31  dicembre  2010  da  Enti  locali   per   la
realizzazione di opere pubbliche, ai sensi della legge  regionale  31
ottobre 1978, n. 51 (Normativa regionale per  la  programmazione,  il
finanziamento e la esecuzione  di  lavori  pubblici  e  di  opere  di
pubblico  interesse,  snellimento  delle  procedure   amministrative,
deleghe e attribuzioni agli Enti locali), della  legge  regionale  12
dicembre 1979,  n.  42  (Interventi  regionali  per  la  costruzione,
l'ampliamento, il miglioramento, il  completamento  e  l'acquisto  di
impianti e attrezzature sportive per la promozione  e  la  diffusione
della pratica sportiva), della legge regionale 6 maggio 1985,  n.  50
(Contributo della Regione per opere di edilizia scolastica)  e  della
legge regionale  27  febbraio  2007,  n.  3  (Disciplina  dei  lavori
pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania). La  UPB  1.1.1.
e' incrementata  di  euro  1.100.000,00  per  fronteggiare  la  grave
situazione di  dissesto  idraulico  idrogeologico  che  interessa  il
territorio regionale di cui euro 550.000,00 destinati al consorzio di
bonifica Destra fiume Sele». 
    L'art. 1, comma 2, della citata legge della Regione  Campania  n.
21 del 2011 ha inoltre sostituito l'art.  1,  comma  5,  della  legge
della Regione Campania n. 5 del 2011, che ha conseguentemente assunto
il seguente tenore: «E' autorizzata l'iscrizione della somma di  euro
60.000.000,00   nella   UPB   1.1.5    denominata    "Acquedotti    e
disinquinamenti". Per la copertura finanziaria si fa fronte con quota
parte del risultato di amministrazione - avanzo di amministrazione  a
destinazione vincolata proveniente dalle  risorse  liberate  dal  POR
2000/2006». 
    L'art. 1, comma 6,  autorizza  l'iscrizione  nella  UPB  7.28.64,
denominata  «Fondi  di  riserva  per  spese  obbligatorie  e  per  il
pagamento dei residui passivi colpiti da perenzione amministrativa  e
reclamati dai creditori», della somma di euro 300.000.000,00  per  il
pagamento degli impegni di  spesa  di  parte  corrente  ed  in  conto
capitale regolarmente assunti, ma caduti in perenzione alla  chiusura
dell'esercizio precedente. 
    L'art. 1, comma 7,  autorizza  l'iscrizione  nella  UPB  6.23.57,
denominata «Spese generali, legali, amministrative e diverse»,  della
somma di euro 75.000.000,00 destinata al pagamento dei  debiti  fuori
bilancio. La norma e' stata modificata dall'art. 1,  comma  5,  della
legge della Regione Campania  4  agosto  2011,  n.  14  (Disposizioni
urgenti in materia di finanza regionale), il quale  ha  statuito  che
«Le autorizzazioni di  spesa  di  cui  al  bilancio  per  l'esercizio
finanziario 2011, approvato con legge regionale 15 marzo 2011,  n.  5
(Bilancio di previsione della Regione  Campania  per  l'anno  2011  e
bilancio di previsione per il triennio 2011-2013),  sono  ridotte  in
termini di competenza e cassa  per  complessivi  euro  18.267.000,00,
cosi' come dettagliatamente indicato nell'allegato A». 
    In tale tabella, per effetto del rinvio operato dalla norma, sono
state modificate alcune  autorizzazioni  di  spesa,  tra  cui  quella
relativa alla predetta UPB, diminuita  di  euro  780.000,00  rispetto
allo stanziamento iniziale. 
    L'art. 1, comma 8,  autorizza  l'iscrizione  nella  UPB  4.15.38,
denominata «Assistenza Sanitaria», della somma di euro  25.000.000,00
per  ricapitalizzazione   Aziende   Sanitarie   Locali   ed   Aziende
Ospedaliere ex art. 2, comma 1, della legge della Regione Campania 27
agosto 2002, n.  17  (Provvedimenti  urgenti  per  la  copertura  dei
disavanzi delle aziende sanitarie per l'anno 2001) - piano  decennale
- annualita' 2011. La norma e' stata modificata dall'art. 1, comma 5,
della legge  della  Regione  Campania  n.  14  del  2011,  il  quale,
attraverso il medesimo meccanismo normativo descritto con riguardo al
precedente comma 7, ha modificato l'autorizzazione di spesa,  di  cui
alla predetta UPB, riducendola di  euro  1.690.000,00  rispetto  allo
stanziamento originario. 
    L'art. 1, comma 9, autorizza l'iscrizione della somma complessiva
di euro 189.000.000,00 come da elenco allegato  sotto  la  lettera  A
(detta tabella contempla una serie analitica di spese,  di  cui  euro
177.373.313,39 destinate a spese correnti e obbligatorie), prevedendo
che la copertura finanziaria sia assicurata  con  quota  parte  delle
economie di cui al precedente  comma.  L'art.  1  della  legge  della
Regione Campania 4 agosto 2011, n.  15  (Variazioni  al  bilancio  di
previsione per l'anno finanziario 2011), ha introdotto  modificazioni
nello  stato  di  previsione  dell'entrata,  disponendo  (tabella  A,
colonna competenza) la riduzione della UPB 15.49.90 - parte entrata -
denominata «Avanzo di amministrazione», per euro 189.000.000,00. 
    2.1. - Le censure rivolte all'art. 1, commi 6, 7, 8  e  9,  della
legge regionale n. 5 del 2011 in relazione all'impiego dell'avanzo di
amministrazione 2010 al bilancio 2011 sono fondate. 
    Non e' infatti conforme ai precetti dell'art. 81,  quarto  comma,
Cost.  realizzare  il  pareggio  di  bilancio  in   sede   preventiva
attraverso la contabilizzazione di un avanzo di  amministrazione  non
accertato e verificato a seguito della procedura di approvazione  del
bilancio consuntivo dell'esercizio precedente. 
    Neppure l'effetto delle nuove norme regionali sulle  disposizioni
impugnate  e'  riuscito  a  sanare  il  vizio  originario.  Le  norme
modificative dei commi 7 e 8 hanno ridotto gli stanziamenti  iniziali
coperti con  l'avanzo  di  amministrazione:  quindi  hanno  diminuito
l'entita' complessiva  delle  poste  prive  di  copertura,  lasciando
tuttavia inalterato il problema che ha  dato  luogo  all'impugnazione
del Presidente del Consiglio dei ministri. 
    Analogamente, la modifica  introdotta  dall'art.  1  della  legge
della  Regione  Campania  n.   15   del   2011,   ha   aggravato   la
contraddittorieta' dell'art. 1, comma 9, della  legge  impugnata.  La
norma  originaria  traeva  la   copertura   della   spesa   di   euro
189.000.000,00 dalle economie di spesa del comma precedente, il quale
prevedeva  uno  stanziamento  complessivo   di   euro   25.000.000,00
palesemente inferiore alla spesa programmata. La modifica intervenuta
ha ridotto di pari  importo  l'avanzo  di  amministrazione  presunto,
lasciando immutato  il  comma  9  e  l'allegato  sub  A  comprendente
l'originaria  serie  di  spese,  in  ordine  alle  quali  la  mancata
copertura permane con  maggiore  evidenza  rispetto  alla  precedente
situazione. Peraltro, nell'allegato A sono  presenti  in  percentuale
preponderante spese correnti ed obbligatorie (ivi comprese quelle  di
personale) le quali - per loro intrinseca natura -  vengono  attivate
fin dall'inizio dell'esercizio finanziario. 
    La legge della Regione Campania n. 7 del 2002 stabilisce all'art.
44, commi 2 e 3, che «2. Il risultato di amministrazione e' accertato
con l'approvazione del rendiconto e puo' consistere in un avanzo o in
un disavanzo di amministrazione. Esso  e'  pari  al  fondo  di  cassa
aumentato dei residui attivi e  diminuito  dei  residui  passivi.  3.
L'utilizzo dell'avanzo  di  amministrazione  puo'  avvenire  soltanto
quando   ne   sia   dimostrata   l'effettiva    disponibilita'    con
l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente» 
    L'art. 187, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.
267 (Testo unico delle leggi  sull'ordinamento  degli  enti  locali),
richiamato  in  via  analogica  anche  dalla  difesa  della   Regione
resistente, prescrive che «Nel corso dell'esercizio  al  bilancio  di
previsione  puo'  essere  applicato,  con  delibera  di   variazione,
l'avanzo  di  amministrazione   presunto   derivante   dall'esercizio
immediatamente precedente con la finalizzazione di cui  alle  lettere
a), b) e c) del comma 2. Per tali  fondi  l'attivazione  delle  spese
puo'  avvenire  solo  dopo  l'approvazione   del   conto   consuntivo
dell'esercizio  precedente,  con  eccezione  dei   fondi,   contenuti
nell'avanzo,   aventi   specifica   destinazione   e   derivanti   da
accantonamenti effettuati con l'ultimo consuntivo approvato, i  quali
possono essere immediatamente attivati». 
    Entrambe  le  norme  sono  dunque  preclusive   della   soluzione
legislativa impugnata dal Presidente del Consiglio dei ministri. Quel
che e' piu' importante, esse sono strettamente collegate ai  principi
costituzionali della corretta copertura della spesa  e  della  tutela
degli equilibri di bilancio, consacrati nell'art. 81,  quarto  comma,
Cost. 
    In altre parole, anche se la regola  violata  dalla  Regione  nel
caso di specie non fosse codificata nella pertinente legislazione  di
settore, l'obbligo di  copertura  avrebbe  dovuto  essere  osservato,
attraverso  la  previa  verifica  di  disponibilita'  delle   risorse
impiegate, per assicurare il tendenziale equilibrio  tra  entrate  ed
uscite. E' costante orientamento di questa  Corte,  in  relazione  al
parametro dell'art. 81, quarto comma, Cost., che  la  copertura  deve
essere  credibile,  sufficientemente   sicura,   non   arbitraria   o
irrazionale (sentenze n. 106 del 2011, n. 68 del 2011, n.  141  e  n.
100 del 2010, n. 213 del 2008, n. 384 del 1991 e n. 1 del 1966). 
    Nella memoria e nella discussione orale la Regione resistente  ha
sostenuto che l'avanzo di amministrazione,  ancorche'  non  accertato
attraverso l'approvazione  del  rendiconto,  risulterebbe  del  tutto
attendibile, in considerazione della serie storica dei  risultati  di
amministrazione, la quale sarebbe  costante  nella  prevalenza  delle
attivita' sulle passivita'. Cio'  anche  alla  luce  della  rilevante
massa di residui attivi presenti nel progetto di bilancio  consuntivo
redatto dalla Giunta, ma  non  ancora  approvato  dal  Consiglio.  In
particolare, la Regione ha posto l'attenzione sui diversi concetti di
iscrizione ed utilizzazione dell'avanzo presunto di  amministrazione,
sostenendo che,  nel  caso  di  specie,  si  verterebbe  nella  prima
ipotesi,  la  quale  sarebbe  consentita  dall'ordinamento  contabile
regionale (art. 18, comma 6, della legge regionale n. 7 del 2002).  A
differenza dell'utilizzazione,  l'iscrizione  costituirebbe  un  dato
puramente formale, improduttivo di  effetti  giuridici  negativi  per
l'equilibrio del bilancio. 
    Le considerazioni esposte non sono fondate, ne' con riguardo alla
pretesa di ritenere legittimo il  pareggio  del  bilancio  preventivo
attraverso  l'applicazione  di  un  avanzo  cosi'  stimato,  ne'  con
riguardo all'invocata solidita' storica del bilancio regionale. 
    Nell'ordinamento finanziario delle  amministrazioni  pubbliche  i
principi del pareggio e dell'equilibrio tendenziale fissati nell'art.
81, quarto comma, Cost. si  realizzano  attraverso  due  regole,  una
statica e l'altra dinamica: la  prima  consiste  nella  parificazione
delle  previsioni  di  entrata  e  spesa;  la  seconda,  fondata  sul
carattere autorizzatorio del bilancio  preventivo,  non  consente  di
superare  in  corso  di  esercizio  gli  stanziamenti  dallo   stesso
consentiti. La loro combinazione protegge l'equilibrio tendenziale in
corso di esercizio a condizione che le pertinenti  risorse  correlate
siano effettive e congruenti. 
    La Regione Campania, calcolando nella quantificazione  preventiva
un avanzo presunto ed - in quanto tale - giuridicamente  inesistente,
ha ampliato in modo illegittimo il  ventaglio  di  spesa  autorizzata
attraverso l'iscrizione delle partite previste nell'art. 1, commi  6,
7, 8 e 9. Ne'  in  contrario  puo'  addursi  -  come  fa  la  Regione
resistente - la disposizione contenuta nell'art. 18, comma  6,  della
legge regionale n. 7 del 2002,  la  quale,  prevedendo  che  «Tra  le
entrate o le spese di cui alla lettera b) del comma 3 e' iscritto  il
presunto avanzo o disavanzo di amministrazione, calcolato senza tener
conto delle somme di cui al comma 5», non fa altro  che  ribadire  il
carattere formale dell'eventuale iscrizione dell'avanzo  presunto  di
amministrazione, per sua natura inidoneo a legittimare autorizzazioni
di spesa fino all'approvazione in sede  di  rendiconto.  Una  diversa
interpretazione, ancorche' logicamente incompatibile col gia'  citato
disposto dell'art. 44, comma 3,  della  stessa  legge  regionale,  la
renderebbe costituzionalmente illegittima per evidente contrasto  col
principio di equilibrio del bilancio contenuto nell'art.  81,  quarto
comma, Cost. 
    E'  bene  altresi'  ricordare  che  l'avanzo  di  amministrazione
costituisce una specie della piu' ampia categoria  del  risultato  di
amministrazione, il quale - per effetto  della  somma  algebrica  tra
residui attivi, passivi e fondo di cassa -  puo'  avere  quale  esito
l'avanzo, il disavanzo o il pareggio. 
    Il risultato non ancora  riconosciuto  attraverso  l'approvazione
del rendiconto dell'anno  precedente  viene  denominato,  secondo  la
prassi contabile, "risultato presunto". Esso consiste  in  una  stima
provvisoria, priva di valore giuridico ai fini  delle  corrispondenti
autorizzazioni di spesa. 
    Nessuna spesa puo' essere accesa in poste di  bilancio  correlate
ad un avanzo presunto, se non quella finanziata da fondi vincolati  e
regolarmente stanziati nell'esercizio  precedente.  Il  risultato  di
amministrazione presunto, che a  sua  volta  puo'  concretarsi  nella
stima di un avanzo, di un pareggio o di un disavanzo, consiste in una
previsione ragionevole e prudente, formulata in  base  alla  chiusura
dei conti intervenuta al 31 dicembre, del definitivo esito contabile,
il  quale  sara'  stabilizzato  solo  in  sede  di  approvazione  del
rendiconto. 
    Il suo ausilio in sede di impianto e  gestione  del  bilancio  di
previsione - la fisiologia contabile e' nel senso dell'iscrivibilita'
solo in corso di gestione, perche' il termine per l'approvazione  del
bilancio  di  previsione  e'  antecedente  a   quello   di   chiusura
dell'esercizio precedente; tuttavia, nel  caso  in  esame,  la  legge
regionale di approvazione e'  intervenuta  ad  anno  inoltrato  -  e'
soprattutto quello di ripristinare tempestivamente gli  equilibri  di
bilancio nel caso di disavanzo  presunto,  attraverso  l'applicazione
del pertinente valore negativo al bilancio in corso ed il prudenziale
correlato accantonamento di risorse indispensabili nel caso in cui il
rendiconto  palesi  successivamente,  ad  esercizio   inoltrato,   un
risultato negativo certo e piu' difficile da correggere  nel  residuo
arco temporale annuale a disposizione. 
    In buona sostanza, mentre la corretta pratica contabile prescrive
un atteggiamento tempestivo e prudenziale nei confronti del disavanzo
presunto,  il  legislatore   vieta   tassativamente   l'utilizzazione
dell'avanzo presunto per costruire gli  equilibri  del  bilancio,  in
quanto entita' economica di incerta realizzazione e, per cio' stesso,
produttiva di rischi  per  la  sana  gestione  finanziaria  dell'ente
pubblico. 
    Nel caso in esame, peraltro, la situazione di pregiudizio per gli
equilibri di bilancio  viene  aggravata  dalla  natura  corrente  e/o
obbligatoria delle spese  coperte  con  l'avanzo  di  amministrazione
presunto. Detta categoria di passivita' e'  caratterizzata,  per  sua
intrinseca natura, dalla doverosita' e  dalla  scadenza  obbligatoria
dei  pertinenti  esborsi,  assolutamente  irriducibili  ai  tempi  ed
all'alea della procedura di verifica ed approvazione  dell'avanzo  di
amministrazione. 
    La disciplina giuridicamente e temporalmente incomprimibile delle
obbligazioni   passive   correlate   alle   impugnate    disposizioni
autorizzatorie della spesa contrasta  in  radice  la  tesi  regionale
della  semplice  iscrizione  dell'avanzo,  improduttiva  di   effetti
giuridici. 
    Anche l'invocata solidita' storica  del  bilancio  regionale  non
puo' essere condivisa. 
    In relazione ai termini con cui la questione  viene  prospettata,
occorre considerare, in  direzione  argomentativa  opposta  a  quella
della Regione resistente, che la Corte conti, Sezione regionale della
Campania - nell'esercizio della funzione di controllo sul  rendiconto
generale della Regione per  l'esercizio  finanziario  2008  -  ultimo
rendiconto approvato alla data di approvazione del bilancio 2011 - ha
avuto  modo  di  accertare  (delibera  n.  245  del  2011)  rilevanti
criticita'  nella  struttura  e  nell'equilibrio   della   situazione
economico finanziaria della Regione stessa. Esse possono essere cosi'
riassunte: mancata imputazione delle risorse affluite  nei  conti  di
tesoreria, ivi conservate per lunghi periodi si' da  pregiudicare  il
regolare accertamento delle pertinenti entrate;  "superfetazione"  di
residui attivi  e  passivi  attraverso  un  anomalo  passaggio  nelle
partite di giro di somme per molto  tempo  in  attesa  di  definitiva
imputazione; mantenimento di un ingente volume di residui  attivi,  a
fronte dei quali non esiste il correlato credito  per  effetto  della
gia' avvenuta riscossione nelle contabilita' speciali. 
    L'analisi puntuale della Sezione regionale  campana  della  Corte
dei conti in ordine alla precarieta'  degli  equilibri  del  bilancio
consuntivo campano, unitamente al  rilievo  che  la  Regione  risulta
tuttora interessata agli obblighi del piano di rientro sanitario,  la
cui disciplina presuppone la deficitarieta' strutturale di un settore
di spesa il quale rappresenta  una  percentuale  preponderante  delle
uscite regionali, contesta - anche sotto il  profilo  fattuale  -  la
tesi difensiva della Regione Campania. 
    2.2. - In relazione all'insufficiente stanziamento del fondo  per
il pagamento dei residui perenti, la  difesa  della  Regione  ritiene
inconferente il parametro indicato nel  ricorso  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri per censurare la dimensione percentuale  dello
stanziamento destinato a fronteggiare i residui perenti  rispetto  al
complesso delle scritture  di  tale  natura  eliminate  dal  bilancio
consuntivo. Una pronuncia in sede di controllo della Corte dei  conti
(Sezione delle Autonomie -  delibera  n.  14/AUT/2006)  non  potrebbe
infatti costituire riferimento normativo nel giudizio di legittimita'
costituzionale. 
    Quanto all'attendibilita' della stima contenuta nel  bilancio  di
previsione 2011, la Regione produce una serie di riferimenti  storici
inerenti ai pagamenti dei residui perenti, dai quali  emerge  che  lo
stanziamento di euro 300.000.000,00 si colloca in una fascia  mediana
rispetto  a  detti  valori.  Questo  confermerebbe  un  comportamento
diligente e prudenziale nel definire detta partita di spesa. 
    Infine, viene richiamata  la  legge  della  Regione  Campania  27
gennaio 2012, n. 2 (Bilancio di previsione della Regione Campania per
l'anno 2012 e Bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014),  nella
quale  il   pertinente   stanziamento   sarebbe   elevato   ad   euro
500.000.000,00, a  dimostrazione  della  volonta'  della  Regione  di
attenersi ai canoni di sana gestione finanziaria proposti dalla Corte
dei conti. 
    L'assunto della difesa regionale non puo'  essere  condiviso.  La
perenzione amministrativa - come e' noto - consiste nell'eliminazione
dalla contabilita' finanziaria  dei  residui  passivi  non  smaltiti,
decorso un breve  arco  temporale  dall'esercizio  in  cui  e'  stato
assunto il relativo impegno. Essa, fino alla decorrenza  dei  termini
per la prescrizione, non produce pero' alcun effetto sul diritto  del
creditore, la cui posizione e' assolutamente intangibile da parte dei
procedimenti contabili. Per questo motivo l'amministrazione debitrice
deve essere sempre pronta a pagare secondo  i  fisiologici  andamenti
dell'obbligazione  passiva:  le  somme  eliminate,  ma  correlate   a
rapporti obbligatori non quiescenti, devono quindi essere  reiscritte
nell'esercizio successivo a quello in cui e' maturata  la  perenzione
per onorare i debiti alle relative scadenze. 
    L'indefettibile  principio   di   conservazione   delle   risorse
necessarie per onorare il debito della pubblica amministrazione si e'
di recente accentuato attraverso una  piu'  rigorosa  disciplina  dei
tempi di adempimento da parte di quest'ultima  (tra  i  provvedimenti
legislativi  sollecitatori  e'  opportuno   richiamare   il   decreto
legislativo  9  ottobre  2002,  n.  231,  recante  «Attuazione  della
direttiva  2000/35/CE  relativa  alla  lotta  contro  i  ritardi   di
pagamento nelle transazioni commerciali» e la direttiva  16  febbraio
2011, n. 2011/7/UE, recante «Direttiva del parlamento europeo  e  del
Consiglio relativa alla lotta contro i  ritardi  di  pagamento  nella
transazioni commerciali (rifusione)  (Testo  rilevante  ai  fini  del
SEE)». 
    Non puo' essere condivisa l'opinione della Regione resistente, la
quale ricava dall'assenza di una  precisa  disposizione  in  tema  di
rapporti  tra  residui  perenti  e  risorse   destinate   alla   loro
reiscrizione  l'assoluta  irrilevanza  della  censura  formulata  dal
Presidente del Consiglio dei ministri. 
    Caratteristica fondamentale del bilancio di previsione e'  quella
di   riferirsi   alle   operazioni   ipotizzate   nell'esercizio   di
riferimento, le quali - proprio in base al  principio  costituzionale
dell'equilibrio tendenziale tra spese ed entrate di cui all'art.  81,
quarto comma,  Cost.  -  dovrebbero  compensarsi  nel  confronto  tra
attivita' e passivita'. 
    Poiche' dette operazioni compensative sono collegate -  nel  caso
dei  residui  perenti  -  a   rapporti   obbligatori   passivi   gia'
strutturati, e' di tutta evidenza che una  percentuale  di  copertura
cosi' bassa tra risorse destinate alle reiscrizioni e somme afferenti
ad obbligazioni passive pregresse  orienta  la  futura  gestione  del
bilancio verso un inevitabile squilibrio. 
    Neppure convincono i dati storici presentati dalla  difesa  della
resistente circa i pagamenti in  conto  residui  perenti  degli  anni
precedenti: essi non garantiscono affatto l'avvenuta soddisfazione di
tutti i creditori scaduti, i quali nei bilanci consuntivi degli  anni
precedenti sono stimati in misura notevolmente superiore. 
    Quanto al richiamato aumento  dello  stanziamento  specifico  nel
bilancio di previsione 2012, l'argomento e'  inconferente  in  quanto
riferito  ad  un  esercizio  successivo,  condizionato  da   scadenze
obbligatorie temporalmente differenziate. Questa Corte ha gia'  avuto
modo di ricordare che l'obbligo di copertura  deve  essere  osservato
con  puntualita'  rigorosa  nei  confronti  delle   spese   incidenti
sull'esercizio in corso e che deve essere perseguito  il  tendenziale
equilibrio tra entrate ed uscite, valutando gli  oneri  gravanti  sui
pertinenti diversi esercizi (sentenze n. 384 del  1991  e  n.  1  del
1966). 
    2.3. - La questione di legittimita' costituzionale  dell'art.  1,
comma 5, e' fondata con riguardo  sia  alla  denunciata  formulazione
originaria sia a quella  risultante  dalle  modifiche  apportate  dal
comma 2 dell'art. 1 della legge della  Regione  Campania  n.  21  del
2011. In particolare, detto ius superveniens presenta gli stessi vizi
censurati nel ricorso dello Stato e, pertanto, in forza del principio
di effettivita' della tutela costituzionale delle parti nel  giudizio
in via di azione (ex plurimis, sentenza n. 40 del 2010), deve  essere
assoggettato a scrutinio e dichiarato costituzionalmente illegittimo. 
    La fattispecie dell'art. 1, comma 5, e' diversa da  quella  degli
altri commi impugnati: viene infatti invocato dal legislatore campano
un vincolo di destinazione sia delle somme originariamente  stanziate
sia di quelle risultanti  dalla  precitata  novella  intervenuta  nel
dicembre 2011. 
    E' necessario premettere che  i  vincoli  di  destinazione  delle
risorse confluenti a fine esercizio nel risultato di  amministrazione
permangono anche se quest'ultimo non e' capiente a sufficienza  o  e'
negativo: in questi casi  l'ente  deve  ottemperare  a  tali  vincoli
attraverso il reperimento delle risorse  necessarie  per  finanziarie
gli obiettivi, cui sono dirette le  entrate  vincolate  rifluite  nel
risultato di amministrazione negativo o incapiente. 
    A ben vedere, questa eccezione non e'  riconducibile  alla  ratio
intrinseca dell'istituto del risultato presunto (la cui disciplina e'
preordinata piuttosto alla  prudente  cautela  nella  gestione  delle
uscite), bensi' alla  clausola  generale  in  materia  contabile  che
garantisce l'esatto impiego delle risorse  stanziate  per  specifiche
finalita' di legge. 
    Ferma  restando  questa  regola  eccezionale   in   ordine   alla
utilizzazione dell'avanzo di amministrazione presunto  vincolato,  la
legge di approvazione del bilancio di previsione e le note a  corredo
dello stesso devono tuttavia individuare  con  esattezza  le  ragioni
normative dei fondi vincolati, nel rispetto dei principi di chiarezza
e di verificabilita' dell'informazione. 
    Come e' stato sottolineato anche dalla Corte dei  conti,  Sezione
regionale della Campania, nella richiamata  relazione  al  rendiconto
2008, la Regione non ha mai compilato l'apposito allegato al bilancio
previsto dall'art. 18, comma 11, lettera a), della legge regionale di
contabilita' n. 7 del 2002 per il confronto tra  entrate  e  spese  a
destinazione  vincolata  il  quale,  invece,   deve   costituire   un
indefettibile   strumento   di   controllo   per    la    costruzione
dell'equilibrio del bilancio. All'assenza della nota  prevista  dalla
legge di contabilita'  regionale  si  accompagna  il  silenzio  della
Regione circa i presupposti normativi dell'utilizzazione in deroga al
principio  generale  del  previo  accertamento   del   risultato   di
amministrazione complessivo. 
    Con riguardo  alla  spesa  in  esame,  non  e'  possibile  dunque
ricavare da alcuna fonte informativa gli estremi  delle  disposizioni
inerenti  allo  specifico  vincolo  di  cui  alla   somma   di   euro
60.000.000,00 destinata  ad  acquedotti  e  disinquinamento,  essendo
stato inserito  nella  modifica  intervenuta  nel  dicembre  2011  un
semplice  riferimento  al   programma   operativo   regionale   (POR)
2000-2006. Peraltro, alcuni elementi sintomatici in  senso  contrario
all'esistenza del vincolo si possono  ricavare  sia  dalla  tipologia
delle spese  finanziate  con  detto  avanzo  sia  dalle  osservazioni
formulate dalla Corte dei conti nella relazione sul rendiconto 2008. 
    L'art. 1, comma 5, della legge regionale n. 5 del  2011  dispone:
«e'  autorizzata  l'iscrizione  della  somma  complessiva   di   euro
260.000.000,00 nelle seguenti  unita'  previsionali  di  base  (UPB):
1.82.227 denominata 'Contributi  per  concorso  nell'ammortamento  di
mutui' per euro  200.000.000,00  e  1.1.5  denominata  'Acquedotti  e
disinquinamenti' per euro 60.000.000,00. Per la copertura finanziaria
si fara' fronte con quota parte del risultato  di  amministrazione  -
avanzo di amministrazione a destinazione vincolata». 
    La norma in questione ha subito modificazioni dirette e indirette
per effetto della successiva legge della Regione Campania n.  21  del
2011, il cui  art.  1,  commi  1  e  2,  recita:  «1.  Il  comma  246
dell'articolo  1  della  legge  regionale  15  marzo   2011,   n.   4
(Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale   2011   e
pluriennale 2011 - 2013 della Regione Campania  -  Legge  finanziaria
regionale 2011), e' sostituito dal seguente: "246. Nell'ambito  della
politica regionale finanziata dal fondo per le  aree  sottoutilizzate
(FAS) all'esito dell'approvazione del programma attuativo  regionale,
ai sensi della delibera CIPE n. 166 del 2007, come  modificata  dalla
delibera CIPE n. 1 del  2009,  ed  alla  piena  disponibilita'  delle
risorse programmate,  sono  stanziate,  per  il  triennio  2011-2013,
risorse finanziarie, pari ad euro 200.000.000,00 per ogni annualita',
per complessivi euro 600.000.000,00, per provvedere al pagamento  dei
contributi sui mutui contratti entro il  31  dicembre  2010  da  Enti
locali per la realizzazione di opere pubbliche, ai sensi della  legge
regionale  31  ottobre  1978,  n.  51  (Normativa  regionale  per  la
programmazione, il finanziamento e la esecuzione di lavori pubblici e
di  opere  di  pubblico  interesse,   snellimento   delle   procedure
amministrative, deleghe e attribuzioni agli Enti locali), della legge
regionale 12 dicembre  1979,  n.  42  (Interventi  regionali  per  la
costruzione, l'ampliamento,  il  miglioramento,  il  completamento  e
l'acquisto di impianti e attrezzature sportive per la promozione e la
diffusione della pratica sportiva), della legge  regionale  6  maggio
1985,  n.  50  (Contributo  della  Regione  per  opere  di   edilizia
scolastica)  e  della  legge  regionale  27  febbraio  2007,   n.   3
(Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi  e  delle  forniture  in
Campania). La UPB 1.1.1 e'  incrementata  di  euro  1.100.000,00  per
fronteggiare la grave situazione di dissesto idraulico  idrogeologico
che  interessa  il  territorio  regionale  di  cui  euro   550.000,00
destinati al consorzio di bonifica Destra fiume Sele. 2. Il  comma  5
dell'articolo 1 della legge regionale 15 marzo 2011, n.  5  (Bilancio
di previsione della Regione Campania per l'anno 2011  e  bilancio  di
previsione per il triennio 2011-2013), e'  sostituito  dal  seguente:
"5. E' autorizzata l'iscrizione della  somma  di  euro  60.000.000,00
nella UPB 1.1.5 denominata "Acquedotti  e  disinquinamenti".  Per  la
copertura finanziaria si fa fronte con quota parte del  risultato  di
amministrazione - avanzo di amministrazione a destinazione  vincolata
proveniente dalle risorse liberate dal POR 2000/2006». 
    Il primo comma mira ad assicurare alla prima tipologia  di  spesa
una  nuova  copertura,  mentre  il  secondo  aggiunge  al  precedente
generico  richiamo  del  vincolo  un  semplice  riferimento  al   POR
2000-2006. 
    Il POR e' - come noto -  un  programma  operativo  regionale,  il
quale definisce obiettivi specifici all'interno di "assi"  prioritari
su base pluriennale, per realizzare i quali e' consentito far ricorso
a fondi strutturali dell'Unione Europea. Nell'arco di  programmazione
2000-2006 (scadente di regola  nel  2008)  il  POR  Campania  avrebbe
dovuto raggiungere obiettivi di  sviluppo,  adeguamento  strutturale,
riconversione  socioeconomica  ed  ammodernamento   di   sistemi   di
istruzione, formazione e occupazione.  Nella  norma  impugnata  e  in
quella modificativa non v'e'  alcun  riferimento,  ne'  all'eventuale
proroga afferente  all'utilizzazione  dei  fondi  2000-2006,  ne'  al
preteso rapporto di specie tra le partite di spesa inserite nella UPB
1.1.5 ed il contenuto del vincolo normativo  alla  utilizzazione  dei
fondi.  Anzi,  alcune  tipologie  di  spesa  di  natura  corrente  ed
obbligatoria, comprese nel dettaglio  della  predetta  UPB,  appaiono
connotate da obiettivi elementi di incompatibilita' con  l'esecuzione
di un progetto finalizzato. 
    Elementi indiretti di conferma circa l'insussistenza del  vincolo
si ricavano anche dalla menzionata relazione al rendiconto  del  2008
della Corte dei conti, Sezione regionale della  Campania,  ove  viene
censurata l'eccessiva frequenza di fenomeni di utilizzazione  diversa
dal pertinente scopo di fondi vincolati, poiche' questa prassi espone
la Regione  al  rischio  di  non  poter  piu'  ricostituire  i  mezzi
necessari a fronteggiare le finalita' di  legge  correlate  ai  fondi
stessi. 
    Anche l'art. 1, comma 2, della legge regionale  n.  21  del  2011
viola dunque il principio della copertura per omessa indicazione  del
vincolo  normativo,  che  legittimerebbe  la  deroga  al  divieto  di
utilizzazione    dell'avanzo     di     amministrazione     presunto.
Conseguentemente  esso  produce  gli  stessi  effetti   della   norma
originaria. 
    Dalla dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 5,
comma 1, deriva, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953,  n.
87  (Norme  sulla  costituzione  e  sul  funzionamento  della   Corte
costituzionale),  l'illegittimita'   costituzionale   del   comma   1
dell'art. 1 di detta legge reg. Campania n. 21 del  2011,  il  quale,
pur  non  incidendo  direttamente  sul  comma  1  dell'art.   5,   ne
costituisce modificazione non testuale.  Tale  comma  1  dell'art.  1
della legge reg. Campania n. 21 del 2011 e' finalizzato a sanare - al
termine dell'esercizio 2011 - la copertura della  spesa  inerente  al
pagamento dei contributi sui mutui contratti  entro  il  31  dicembre
2010 da enti locali per  la  realizzazione  di  opere  pubbliche.  E'
evidente che per sua intrinseca natura  detta  spesa  ha  avuto  gia'
attuazione prima della novella regionale del  dicembre  2011  e,  per
questo motivo, anche la  nuova  norma  non  appare  satisfattiva  del
principio di copertura  di  cui  all'art.  81,  quarto  comma,  Cost.
Peraltro, per  la  destinazione  vincolata  del  fondo  per  le  aree
sottoutilizzate (FAS) si presenta analogo problema rispetto  al  POR,
dal momento che lo stesso e' uno strumento di  finanziamento  statale
per le aree sottoutilizzate del Paese, attraverso raccolta di risorse
aggiuntive da sommarsi a quelle ordinarie ed a quelle  comunitarie  e
nazionali di cofinanziamento. Esso  per  sua  natura  ha  quindi  una
finalita' strategica e innovativa che - in assenza di apposita  norma
di riferimento - non  appare  congruente  con  la  destinazione  alla
copertura di piani di ammortamento inerenti  a  prestiti  degli  enti
locali gia' perfezionati alla data del  31  dicembre  2010  e  quindi
correlati ad iniziative  gia'  avviate  antecedentemente  alla  legge
della Regione Campania n. 21 del 2011. 
    3. - L'art. 5 e' stato censurato, in riferimento agli  artt.  81,
quarto comma, 117, secondo comma, lettera e), e terzo  comma,  Cost.,
nella parte in cui autorizza il ricorso al  mercato  finanziario  per
l'esercizio 2011, entro il  limite  di  euro  58.450.000,00,  per  la
realizzazione di  investimenti  e  per  partecipare  a  societa'  che
svolgano  attivita'  strumentali  rispetto   agli   obiettivi   della
programmazione, nonche' per il pagamento degli oneri di  ammortamento
in conto interessi ed in conto capitale derivanti dalle operazioni di
indebitamento gia' realizzate. 
    Secondo il ricorrente tale norma, non contenendo il dettaglio dei
capitoli e delle unita' previsionali di base (UPB), non consentirebbe
di  verificare  se  la  somma  derivante  dal  ricorso   al   mercato
finanziario sia utilizzata effettivamente per spese di investimento e
per questo sarebbe in contrasto con «l'art. 3, commi 16-21-bis, della
legge statale n. 350/2003, convertito nella legge  n.  133/2008,  che
costituiscono norme  di  principio  di  coordinamento  della  finanza
pubblica a cui le regioni devono attenersi». 
    La relazione tecnica del Ministro per i rapporti con le regioni e
per la coesione territoriale, assunta a  supporto  istruttorio  della
decisione del Consiglio dei Ministri, individua piu' correttamente il
parametro interposto nell'art. 3, commi da 16 a 21-bis,  della  legge
24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004),  nonche'
nell'art. 62 del decreto-legge 23 giugno 2008, n.  112  (Disposizioni
urgenti  per  lo   sviluppo   economico,   la   semplificazione,   la
competitivita',  la  stabilizzazione  della  finanza  pubblica  e  la
perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, in  legge  6
agosto 2008, n. 133. 
    Per quel che concerne il pagamento degli oneri di ammortamento in
conto interessi ed in conto capitale derivanti  dalle  operazioni  di
indebitamento  gia'  realizzate,  il  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri si duole che gli stessi non siano quantificati e non vengano
neanche indicate le correlate UPB di copertura  finanziaria,  sia  in
relazione al bilancio di previsione  annuale  2011  che  al  bilancio
pluriennale 2011-2013. Cosi'  disponendo,  il  legislatore  regionale
violerebbe non solo il principio di copertura  di  cui  all'art.  81,
quarto comma, Cost., ma anche l'art. 117, secondo comma, lettera  e),
Cost., in materia di sistema tributario e contabile. 
    La difesa della Regione eccepisce la manifesta infondatezza della
questione,  dal  momento  che  la  norma  non  disciplina  oneri   di
ammortamento di prestiti gia' perfezionati. 
    L'art. 5 e' poi censurato in correlazione all'art. 10,  comma  2,
ed al pertinente allegato G, ove e' allocata la nota informativa  che
evidenzia gli oneri e gli impegni scaturenti da contratti relativi  a
strumenti  finanziari  derivati  e  da  contratti  di   finanziamento
comprendenti  una  componente  derivata,  secondo   quanto   previsto
dall'art. 62, comma 8, del decreto-legge n. 112 del 2008,  convertito
in legge n. 133 del 2008, come integrato dall'articolo  3,  comma  1,
della legge 22 dicembre 2008, n. 203 (Disposizioni per la  formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato  -  legge  finanziaria
2009). 
    Secondo il Presidente del Consiglio, gli oneri  conseguenti  alle
posizioni debitorie relative ai contratti derivati  sottoscritti  nel
2003 e nel 2006 dalla Regione non sarebbero correlati ad  alcuna  UPB
di  pertinenza,  rimanendo  in   tal   modo   violato   il   precetto
costituzionale dell'art. 81, quarto comma, Cost. 
    3.1. - E' fondata la censura inerente all'assenza  del  dettaglio
dei  capitoli  e   delle   UPB   finanziate   dalle   operazioni   di
indebitamento, in relazione  all'art.  81,  quarto  comma,  Cost.  ed
all'art. 117, terzo comma, Cost. 
    La difesa della Regione eccepisce  che  la  tesi  dell'Avvocatura
sarebbe priva di  fondamento  e  trarrebbe  origine  da  un  equivoco
perche'  il  ricorso   al   mercato   finanziario,   pari   ad   euro
58.450.000,00,  sarebbe   corredato   da   sufficienti   informazioni
nell'allegato C all'impugnata legge regionale  n.  5  del  2011,  ove
viene indicata la UPB 22.84.245, denominata «2007/2013 - Fondo  unico
UE/Stato/Regione per spese di investimento». 
    L'eccezione non e' fondata perche' la sinteticita'  del  richiamo
non consente di verificare se la Regione abbia osservato le regole ed
i limiti previsti dall'art. 1, commi da 16 a 19, della legge  n.  350
del 2003 (legge finanziaria 2004). 
    Dette disposizioni - come modificate dall'art. 62, comma  9,  del
decreto-legge n. 112 del  2008,  convertito,  con  modificazioni,  in
legge n. 133 del  2008,  -  sono  cosi'  articolate:  «16.  Ai  sensi
dell'articolo 119, sesto comma,  della  Costituzione,  le  regioni  a
statuto ordinario, gli enti locali, le aziende e gli organismi di cui
agli articoli 2, 29 e 172, comma 1, lettera b), del  testo  unico  di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ad eccezione delle
societa' di capitali costituite per l'esercizio di servizi  pubblici,
possono ricorrere all'indebitamento  solo  per  finanziare  spese  di
investimento. Le regioni a statuto  ordinario  possono,  con  propria
legge, disciplinare l'indebitamento delle aziende sanitarie locali ed
ospedaliere e degli enti e  organismi  di  cui  all'articolo  12  del
decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, solo per  finanziare  spese
di investimento. 17. Per gli enti di cui al  comma  16  costituiscono
indebitamento, agli effetti dell'articolo  119,  sesto  comma,  della
Costituzione,  l'assunzione  di  mutui,   l'emissione   di   prestiti
obbligazionari, le cartolarizzazioni di flussi futuri di entrata  non
collegati   a   un'attivita'   patrimoniale   preesistente    e    le
cartolarizzazioni con corrispettivo  iniziale  inferiore  all'85  per
cento   del   prezzo   di   mercato   dell'attivita'    oggetto    di
cartolarizzazione valutato da un'unita' indipendente e specializzata.
Costituiscono,    inoltre,    indebitamento    le    operazioni    di
cartolarizzazione accompagnate da garanzie fornite da amministrazioni
pubbliche e le cartolarizzazioni e le  cessioni  di  crediti  vantati
verso altre amministrazioni pubbliche nonche', sulla base dei criteri
definiti in sede  europea  dall'Ufficio  statistico  delle  Comunita'
europee (EUROSTAT),  l'eventuale  premio  incassato  al  momento  del
perfezionamento  delle   operazioni   derivate.   Non   costituiscono
indebitamento, agli effetti del citato articolo  119,  le  operazioni
che non comportano risorse aggiuntive,  ma  consentono  di  superare,
entro il limite massimo stabilito dalla  normativa  statale  vigente,
una momentanea carenza di liquidita' e di  effettuare  spese  per  le
quali e' gia' prevista idonea copertura di bilancio. 18. Ai  fini  di
cui all'articolo 119, sesto comma, della Costituzione,  costituiscono
investimenti: a) l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e la
manutenzione straordinaria di beni immobili, costituiti da fabbricati
sia  residenziali  che  non  residenziali;  b)  la  costruzione,   la
demolizione, la  ristrutturazione,  il  recupero  e  la  manutenzione
straordinaria  di  opere  e  impianti;  c)  l'acquisto  di  impianti,
macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di  trasporto  e
altri beni mobili ad utilizzo pluriennale;  d)  gli  oneri  per  beni
immateriali ad  utilizzo  pluriennale;  e)  l'acquisizione  di  aree,
espropri e servitu' onerose;  f)  le  partecipazioni  azionarie  e  i
conferimenti di capitale, nei limiti della facolta' di partecipazione
concessa ai singoli enti mutuatari dai rispettivi ordinamenti;  g)  i
trasferimenti  in  conto  capitale  destinati   specificamente   alla
realizzazione degli investimenti a cura di un altro ente od organismo
appartenente  al  settore  delle  pubbliche  amministrazioni;  h)   i
trasferimenti in conto capitale in favore di  soggetti  concessionari
di lavori pubblici o di proprietari o gestori di impianti, di reti  o
di dotazioni funzionali  all'erogazione  di  servizi  pubblici  o  di
soggetti che erogano servizi pubblici, le cui concessioni o contratti
di servizio prevedono la retrocessione degli investimenti  agli  enti
committenti alla loro scadenza, anche anticipata. In tale fattispecie
rientra l'intervento finanziario a favore del concessionario  di  cui
al comma 2 dell'articolo 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109;  i)
gli interventi contenuti  in  programmi  generali  relativi  a  piani
urbanistici attuativi, esecutivi, dichiarati di preminente  interesse
regionale  aventi  finalita'  pubblica  volti  al  recupero  e   alla
valorizzazione del territorio. 19. Gli enti e gli organismi di cui al
comma 16 non possono ricorrere all'indebitamento per il finanziamento
di conferimenti rivolti alla ricapitalizzazione di aziende o societa'
finalizzata  al  ripiano  di  perdite.   A   tale   fine   l'istituto
finanziatore, in sede istruttoria, e' tenuto ad  acquisire  dall'ente
l'esplicazione   specifica   sull'investimento   da   finanziare    e
l'indicazione  che  il  bilancio  dell'azienda   o   della   societa'
partecipata,  per  la  quale  si  effettua   l'operazione,   relativo
all'esercizio finanziario precedente l'operazione di conferimento  di
capitale, non presenta una perdita di esercizio». 
    Il sintetico richiamo dell'allegato non garantisce,  dunque,  che
il nuovo ricorso all'indebitamento sia esente  da  vizi  poiche'  non
fornisce il dettaglio delle tipologie  di  investimento  in  concreto
programmate. 
    Queste prescrizioni  costituiscono  contemporaneamente  norme  di
coordinamento della finanza pubblica ai sensi  dell'art.  117,  terzo
comma,  Cost.  (in  quanto  servono  a  controllare   l'indebitamento
complessivo  delle  amministrazioni  nell'ambito   della   cosiddetta
finanza allargata,  nonche'  il  rispetto  dei  limiti  interni  alla
disciplina  dei  prestiti  pubblici)  e  principi   di   salvaguardia
dell'equilibrio del bilancio ai sensi  dell'art.  81,  quarto  comma,
Cost.  Pertanto,  la  mancata   dimostrazione   del   loro   rispetto
nell'impostazione   del   bilancio   di   previsione    2011    rende
costituzionalmente illegittima in parte qua la legge n. 5 del 2011. 
    3.2.  -  E'  altresi'  fondata   la   questione   inerente   alla
legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 5 e 10
dell'impugnata  legge  regionale,  anche  in  riferimento  alla  nota
informativa allegata al bilancio ai sensi dell'art. 62, comma 8,  del
decreto-legge n. 112 del 2008, convertito in legge n. 133 del 2008. 
    Dalla nota si ricava che la Regione ha assunto oneri  ed  impegni
relativi a strumenti finanziari, anche  derivati,  per  un  ammontare
stimato, relativamente al 2011, in complessivi  euro  260.000.000,00,
di cui euro 200.000.000,00 per indebitamento a tasso  fisso  ed  euro
60.000.000,00 per indebitamento a tasso variabile. 
    L'Avvocatura dello Stato lamenta che non  sarebbero  indicate  le
relative  UPB  di  imputazione  della  spesa,   risultando   pertanto
quest'ultima priva della copertura  finanziaria  richiesta  dall'art.
81, quarto comma, Cost. 
    La questione e' se l'art. 62, comma 8, del decreto-legge  n.  112
del 2008, convertito, con modificazioni, in legge n. 133 del 2008 sia
riconducibile al parametro  costituzionale  invocato  e  se  la  nota
corrisponda al suo dettato. 
    Questa Corte - sia pure con riguardo a fattispecie diversa  -  ha
avuto modo di affermare (sentenza n.  52  del  2010)  che  l'art.  62
dell'evocato decreto-legge ha, tra l'altro, la finalita' di garantire
che le modalita' di accesso ai  contratti  derivati  da  parte  delle
Regioni e degli enti locali siano accompagnate da cautele in grado di
prevenire l'accollo da parte degli enti pubblici di oneri impropri  e
non prevedibili all'atto della stipulazione. Cio'  in  considerazione
della natura di questa tipologia di contratti, aventi caratteristiche
fortemente aleatorie, tanto piu' per le finanze di un'amministrazione
pubblica. 
    Per questo motivo e' stato affermato trattarsi di una  disciplina
«che, tutelando il mercato e il risparmio, assicura anche  la  tutela
del patrimonio dei soggetti pubblici» (sentenza n. 52 del 2010). 
    In definitiva,  proprio  le  peculiari  caratteristiche  di  tali
strumenti  hanno  indotto  il  legislatore   statale   a   prevedere,
limitatamente alle contrattazioni in cui siano parte le Regioni e gli
enti locali, una  specifica  normativa  non  solo  per  l'accesso  al
relativo  mercato  mobiliare,  ma  anche  per  la  loro  gestione   e
rinegoziazione, che presentano, parimenti, ampi profili  di  spiccata
aleatorieta' in grado di pregiudicare  il  complesso  «delle  risorse
finanziarie  pubbliche  utilizzabili  dagli  enti   stessi   per   il
raggiungimento  di  finalita'  di  carattere,  appunto,  pubblico  e,
dunque, di generale interesse per la collettivita'» (sentenza  n.  52
del 2010). 
    La censura proposta dall'Avvocatura generale dello Stato si fonda
proprio sul mancato adempimento sostanziale  dei  precetti  contenuti
nella norma interposta poiche' la  sintetica  compilazione  regionale
non e' idonea ad assolverne le  finalita'  di  ridurre  -  attraverso
precise ad aggiornate informazioni sulla storia, sullo stato e  sugli
sviluppi di  tali  tipologie  negoziali  -  i  rischi  connessi  alla
gestione e alla rinegoziazione e  prevenire  e  ridurre  gli  effetti
negativi che possono essere prodotti da  clausole  contrattuali  gia'
vigenti  e  da  altre   eventualmente   inserite   nelle   successive
transazioni novative. 
    La norma, nel disporre che «Gli enti di cui al comma  2  allegano
al  bilancio  di  previsione  e  al  bilancio  consuntivo  una   nota
informativa  che  evidenzi  gli  oneri  e  gli  impegni   finanziari,
rispettivamente stimati e sostenuti, derivanti da contratti  relativi
a strumenti finanziari derivati o da contratti di  finanziamento  che
includono una  componente  derivata»,  non  si  limita  a  richiedere
un'indicazione sommaria e sintetica dei derivati stipulati  dall'ente
pubblico,  ma  pretende  l'analitica  definizione  degli  oneri  gia'
affrontati e la stima  di  quelli  sopravvenienti  sulla  base  delle
clausole   matematiche   in   concreto   adottate   con   riferimento
all'andamento dei mercati finanziari. 
    In  questa  prospettiva,  la  salvaguardia  degli  equilibri   di
bilancio ex art. 81, quarto comma, Cost. (parametro invocato) risulta
inscindibilmente connessa al  coordinamento  della  finanza  pubblica
perche', da un lato, i richiesti  elementi,  di  carattere  non  solo
finanziario  ma  anche  economico  (valore  del  contratto  nel   suo
complesso), costituiscono indefettibili informazioni  al  fine  della
definizione  dell'indebitamento   pubblico   in   ambito   nazionale;
dall'altro  -  e  cio'  inerisce  alla  censura  formulata   -   sono
finalizzati  a  verificare  che  l'impostazione  e  la  gestione  del
bilancio siano conformi alle regole di sana amministrazione. 
    Nella situazione in  esame,  queste  consistono  in  un'esplicita
estensione  della  salvaguardia   dell'equilibrio   tendenziale   del
bilancio preventivo alla gestione in corso ed agli  esercizi  futuri,
in considerazione del forte impatto che questi contratti  aleatori  e
pluriennali possono avere sugli elementi  strutturali  della  finanza
regionale.  Cio'  soprattutto  in  relazione  alla   prevenzione   di
possibili decisioni improprie, le quali  potrebbero  essere  favorite
dall'assenza di precisi ed invalicabili parametri di riferimento. 
    La forza espansiva dell'art. 81, quarto comma, Cost. nei riguardi
delle fonti di spesa  di  carattere  pluriennale,  aventi  componenti
variabili e complesse, e'  frutto  di  un  costante  orientamento  di
questa Corte (sentenze n. 68 del 2011, n. 141 e n. 100 del  2010,  n.
213 del 2008, n. 384 del 1991, n. 283 del 1991, n. 69 del 1989, n. 17
del 1968, n. 47 del 1967 e n. 1 del 1966). 
    Per questo motivo la redazione della nota in termini sintetici ed
incompleti  e  la  mancata   indicazione   analitica   delle   unita'
previsionali di base e dei capitoli, sui quali  ricade  materialmente
la gestione dei contratti, appaiono pregiudizievoli  degli  equilibri
dell'esercizio in corso e di quelli futuri, nella misura in  cui  non
determinano le modalita' di  copertura  degli  oneri  nascenti  dallo
sviluppo attuativo dei contratti derivati stipulati e non  forniscono
appropriate informazioni per adottare coerenti  opzioni  contrattuali
ed efficaci procedure di verifica. 
    3.3. - Per effetto  della  dichiarazione  di  incostituzionalita'
dell'art. 5, rimane assorbita  la  questione  inerente  alla  censura
della predetta disposizione con riguardo alla mancata quantificazione
degli oneri di ammortamento in conto interessi ed in conto  capitale,
derivanti  da  operazioni  di  indebitamento  gia'  realizzate  dalla
Regione Campania.