ha pronunciato la seguente 
 
                              Sentenza 
 
nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti sorto  a  seguito
della decisione n. 36/CONTR/2011 del 30 giugno 2011 della  Corte  dei
conti, sezioni riunite, resa nel  giudizio  sul  rendiconto  generale
della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol  per  l'esercizio
finanziario  2010,  promosso  dalla  Regione  autonoma  Trentino-Alto
Adige/Südtirol, con ricorso notificato il 29 agosto 2011,  depositato
in cancelleria il 6 settembre 2011 ed iscritto al n. 10 del  registro
conflitti tra enti 2011. 
    Visto l'atto di costituzione del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nell'udienza pubblica del 6 marzo 2012 il Giudice  relatore
Sabino Cassese; 
    uditi l'avvocato Giandomenico  Falcon  per  la  Regione  autonoma
Trentino-Alto Adige/Südtirol e l'avvocato dello Stato  Paolo  Gentili
per il Presidente del Consiglio dei ministri. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.  -  La  Regione  autonoma  Trentino-Alto  Adige/Südtirol,  con
ricorso depositato il 6 settembre 2011 (reg. confl. enti  n.  10  del
2011), ha sollevato conflitto di attribuzione tra enti nei  confronti
del Presidente del Consiglio dei ministri, affinche'  sia  dichiarato
che non spettava allo Stato  e,  per  esso,  alla  Corte  dei  conti,
sezioni riunite, adottare la decisione n. 36/CONTR/2011 del 30 giugno
2011, «nella parte in cui essa - pur dichiarando  [...]  regolare  il
rendiconto generale della Regione Trentino-Alto Adige per l'esercizio
finanziario 2010 - ha escluso da tale  dichiarazione  i  capitoli  di
spesa relativi all'esecuzione per l'anno 2010 di  taluni  regolamenti
emanati  con  decreti  del  Presidente  della  Regione  nel   periodo
2006/2009, in quanto tali regolamenti  non  erano  stati  inviati  al
controllo preventivo di legittimita', omettendo cosi' - ed in assenza
di contraddittorio con la  Regione  -  di  svolgere  la  verifica  di
propria competenza, manifestando la pretesa dello Stato di sottoporre
a controllo preventivo di legittimita' i regolamenti  regionali».  La
ricorrente, nel richiedere  l'annullamento  parziale  della  predetta
decisione,  deduce   la   violazione   dell'art.   10   della   legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche  al  titolo  V  della
parte seconda della Costituzione) -  in  collegamento  con  l'art.  7
delle norme di attuazione di cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 15 luglio 1988, n. 305 (Norme di attuazione dello  statuto
speciale per la regione Trentino-Alto Adige per  l'istituzione  delle
sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di  Bolzano  e
per il personale ad esse addetto) -, dell'art. 10, commi 1 e  2,  del
medesimo  d.P.R.  n.  305  del   1988,   del   principio   di   leale
collaborazione e dell'art. 24, primo comma, della Costituzione. 
    2. - La ricorrente censura la predetta decisione della Corte  dei
conti sotto tre profili. 
    2.1. - In primo luogo, la Regione deduce l'inesistenza del potere
rivendicato  dalla  Corte  dei  conti  di  sottoporre   a   controllo
preventivo di  legittimita'  i  suddetti  regolamenti  regionali,  in
quanto tale potere, previsto dall'articolo 7, comma  1,  del  decreto
del Presidente della Repubblica n. 305 del 1988, come sostituito  dal
decreto legislativo 2 ottobre 1997, n. 385 (Norme di attuazione dello
statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recanti  modifiche
al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, in
materia di controllo della Corte dei conti sugli atti della regione e
delle province autonome), sarebbe divenuto  inapplicabile  in  virtu'
dell'articolo 10 della legge cost. n. 3 del 2001,  il  quale  prevede
che «Sino all'adeguamento dei  rispettivi  statuti,  le  disposizioni
della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a
statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per
le parti in cui prevedono forme di autonomia piu'  ampie  rispetto  a
quelle gia' attribuite». 
    2.2. - In secondo luogo, la difesa regionale lamenta la  parziale
omissione dell'esercizio della giurisdizione della Corte  dei  conti,
in ragione del rifiuto di quest'ultima di esaminare le spese ordinate
sulla base dei regolamenti della Regione non inviati al controllo  di
legittimita'. 
    2.3. - In terzo  luogo,  la  Regione  autonoma  sostiene  che  il
giudizio di parificazione di cui alla citata  decisione  della  Corte
dei conti si e' svolto in assenza  di  contraddittorio,  poiche'  non
risulta che sia  stato  dato  un  termine  alla  Regione  stessa  per
replicare alla memoria, ne' che sia stato udito alcun  rappresentante
di questa. 
    3. - Con atto depositato presso la cancelleria di questa Corte il
10 ottobre 2011, si e'  costituito  in  giudizio  il  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso   dall'Avvocatura
generale dello Stato, chiedendo l'inammissibilita' o il  rigetto  del
ricorso. 
    3.1. - Quanto all'inammissibilita', l'Avvocatura  generale  dello
Stato eccepisce che la Regione avrebbe «fatto ricorso al conflitto di
attribuzione in assenza dei  necessari  presupposti»,  poiche'  nella
decisione impugnata non vi sarebbe  alcuna  rivendicazione  da  parte
della Corte dei conti, che si e' invece  «limitata  ad  adottare  una
decisione che pacificamente le compete, vale a dire di esercitare  il
giudizio sulla regolarita' del rendiconto regionale». Ad avviso della
difesa statale, la ricorrente non  farebbe  altro  che  censurare  in
diritto la correttezza nel merito della  decisione  della  Corte  dei
conti. 
    3.2. - Quanto al merito, si sostiene l'infondatezza del  ricorso,
sotto il profilo che l'intervenuta abrogazione espressa  dell'art.  7
del d.P.R. n. 305 del 1988 ad opera dell'art. 1, comma 5, del decreto
legislativo 14 settembre 2011, n.  166  (Norme  di  attuazione  dello
Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche
ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15  luglio
1988, n.  305,  in  materia  di  controllo  della  Corte  dei  conti)
dimostrerebbe che tale disposizione non  era  stata  resa  inoperante
dall'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001. 
    3.3. - La  difesa  statale  eccepisce  l'infondatezza  anche  del
secondo motivo del ricorso, sostenendo la  legittimita'  del  rifiuto
della Corte dei conti di parificare le spese connesse ai  regolamenti
non sottoposti al suo controllo preventivo: in quanto «fondate su  un
titolo   (il   regolamento    non    preventivamente    controllato),
giuridicamente inefficace», esse  costituirebbero  spese  irregolari,
come tali non sottoponibili a rendiconto. 
    3.4. - Infine, l'Avvocatura generale dello Stato afferma  che  il
contraddittorio non sarebbe stato omesso, come dimostrerebbe il fatto
che la Regione ha potuto illustrare il rendiconto. 
    4. -  Con  memoria  depositata  l'8  febbraio  2012,  la  Regione
autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, oltre a ribadire gli argomenti
prospettati nel ricorso,  ha  replicato  alle  considerazioni  svolte
dall'Avvocatura generale dello Stato. 
    4.1. -  Con  riguardo  all'ammissibilita',  la  difesa  regionale
osserva che la motivazione prospettata dalla difesa  dello  Stato  si
riferisce solo al primo motivo del ricorso - l'inesistenza del potere
della  Corte  dei  conti  di  sottoporre  a  giudizio  preventivo  di
legittimita'  -,  ma  non   agli   altri   due,   ovvero   all'omessa
parificazione e all'assenza di contraddittorio. 
    4.2. - Nel merito, la Regione riafferma che la Corte  dei  conti,
adottando una deliberazione di parificazione parziale, ha manifestato
la pretesa di esercitare sui regolamenti regionali un potere che  non
le  spetta;  che  la  Corte  dei  conti  ha  parzialmente  omesso  di
esercitare la propria giurisdizione;  che  vi  e'  stata  una  totale
assenza di contraddittorio. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.  -  La  Regione  autonoma  Trentino-Alto  Adige/Südtirol,  con
ricorso depositato il 6 settembre 2011 (reg. confl. enti  n.  10  del
2011), ha sollevato  conflitto  di  attribuzione  nei  confronti  del
Presidente del Consiglio dei ministri, affinche' sia  dichiarato  che
non spettava allo Stato, e per esso alla  Corte  dei  conti,  sezioni
riunite, «adottare la decisione n. 36/CONTR/2011 del 30 giugno  2011,
che ha dichiarato  regolare  il  rendiconto  generale  della  Regione
Trentino-Alto Adige per l'esercizio finanziario 2010,  ad  esclusione
dei capitoli di spesa relativi all'esecuzione dei regolamenti emanati
con decreti del Presidente della Regione nel periodo 2006/2009 e  non
inviati al controllo preventivo di legittimita',  cosi'  manifestando
la pretesa dello  Stato  di  sottoporre  a  controllo  preventivo  di
legittimita' i regolamenti regionali, ed omettendo - ed in assenza di
contraddittorio con la Regione - di svolgere la verifica  di  propria
competenza. La ricorrente ha conseguentemente richiesto di  annullare
la predetta decisione, nella parte in cui esclude i capitoli di spesa
relativi all'esecuzione  dei  regolamenti  emanati  con  decreti  del
Presidente della Regione nel  periodo  2006/2009  e  non  inviati  al
controllo preventivo di legittimita'». 
    2. - Il ricorso e' inammissibile sotto tutti e tre i  profili  di
censura prospettati dalla Regione autonoma. 
    2.1. - La ricorrente, innanzitutto, sostiene  che  la  Corte  dei
conti, con la decisione n. 36/CONTR/2011 del 30 giugno 2011,  avrebbe
illegittimamente rivendicato il potere di esercitare il controllo  di
legittimita' preventiva sugli atti della Regione. 
    La Corte dei conti, pero', aveva  gia'  rivendicato  a  se'  tale
potere con precedenti atti, tra cui  la  nota  dell'11  maggio  2011,
prot. 0000670, e la lettera del 24 giugno 2011, prot. 0000754. Con la
prima, essa ha richiesto la trasmissione  di  due  regolamenti  della
Regione autonoma emanati con decreti del Presidente della Regione  n.
2/L e n. 3/L del 12 aprile 2011,  in  modo  da  poter  esercitare  il
controllo preventivo di legittimita'; con la seconda,  ha  comunicato
alla Regione di aver convocato l'adunanza della sezione di  controllo
per deliberare sulla opposizione dell'ente  regionale  all'invio  dei
due regolamenti per il controllo preventivo di legittimita'. 
    La decisione  con  cui  la  Corte  dei  conti  ha  escluso  dalla
dichiarazione  di  regolarita'   i   capitoli   di   spesa   relativi
all'esecuzione per l'anno  2010  dei  decreti  del  presidente  della
Regione non inviati al controllo preventivo di legittimita'  consegue
alla nota dell'11 maggio - non a caso richiamata dalla Relazione  sul
rendiconto  generale  che  accompagna  la  decisione   impugnata   n.
36/CONTR/2011 - e alla lettera  del  24  giugno  2011,  entrambe  non
impugnate dalla Regione. Con il ricorso relativo  alla  decisione  n.
36/CONTR/2011 del 30 giugno 2011, la Regione  censura  in  realta'  i
precedenti atti con cui la Corte dei conti ha rivendicato  il  potere
di esercitare il controllo preventivo di legittimita' e  tenta  cosi'
«in modo surrettizio, di contestare giudizialmente l'atto  [...]  per
il quale e' gia' inutilmente spirato il termine» entro cui il ricorso
doveva essere presentato (sentenza n. 369 del 2010). 
    Il  ricorso,  depositato  il  6   settembre   2011,   e'   dunque
inammissibile perche'  proposto  oltre  il  termine  decadenziale  di
sessanta giorni di cui all'art. 39, secondo  comma,  della  legge  11
marzo 1953, n. 87 - che decorre dalla notificazione  o  pubblicazione
ovvero dall'avvenuta conoscenza  dell'atto  con  il  quale  e'  stata
manifestata la volonta' di ledere l'altrui competenza (sentenza n. 84
del 1976)  -  e  il  conflitto  con  esso  sollevato  difetta  «degli
essenziali requisiti dell'originarieta' e dell'attualita'» in  quanto
si riferisce a un atto - la decisione n. 36/CONTR/2011 del 30  giugno
2011 - che conferma e attua il  contenuto  di  precedenti  atti,  non
impugnati, con i quali  era  stata  gia'  rivendicata  la  competenza
contestata (sentenza n. 206 del 1975). 
    2.2. - La Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, inoltre,
sostiene che la parziale parificazione del rendiconto da parte  della
Corte dei conti si tradurrebbe in un atto  concretamente  lesivo  per
essa quale omesso esercizio di giurisdizione. 
    In via preliminare, occorre osservare che la pronuncia avente per
oggetto il rendiconto  delle  Regioni  a  statuto  speciale  «non  si
differenzia  dal  giudizio  sul  rendiconto  generale  dello   Stato»
(sentenza n. 121 del 1966). La funzione di tale  decisione  consiste,
secondo quanto disposto dall'art. 39  del  regio  decreto  12  luglio
1934, n. 1214 (Approvazione del testo unico delle leggi  sulla  Corte
dei conti), nel verificare se le entrate  riscosse  e  versate  ed  i
resti da riscuotere e da  versare  risultanti  dal  rendiconto  siano
conformi ai dati esposti nei conti periodici e nei riassunti generali
trasmessi alla Corte dei conti; se le spese ordinate e pagate durante
l'esercizio concordino con le scritture tenute  o  controllate  dalla
Corte stessa; nonche' nell'accertare i residui passivi in  base  alle
dimostrazioni allegate agli atti di impegno e  alle  scritture.  Alla
decisione della  Corte  dei  conti,  fa  seguito  l'approvazione  del
rendiconto annuale da parte dell'organo  legislativo,  che  non  puo'
«significare ingerenza nell'opera di  riscontro  giuridico  espletata
dalla Corte dei conti» e costituisce esercizio di «autonoma  funzione
politica» (sentenza n. 121 del 1966). 
    Con riguardo al rendiconto, quindi, le sfere di competenza  della
Regione e  della  Corte  dei  conti  si  presentano  distinte  e  non
confliggenti. Ne' puo' dirsi che  l'esercizio  dell'attivita'  di  un
organo di  rilevanza  costituzionale  dotato  di  indipendenza  possa
essere suscettibile di invadere la sfera di attivita' della  Regione,
se - come nel caso - si accompagna a «osservazioni  intorno  al  modo
con cui l'amministrazione interessata si e' conformata alle  leggi  e
suggerisce le variazioni o le riforme che  ritenga  opportuno»  (art.
10, comma 2, del d.P.R. n. 305 del 1988). Ne  discende  l'inidoneita'
«a  ledere  le  attribuzioni   costituzionalmente   garantite   della
ricorrente e l'inesistenza dell'interesse a ricorrere»  (sentenza  n.
137 del 1988). 
    In  conclusione,  non  si   puo'   ritenere   che   la   parziale
parificazione  del  rendiconto  da  parte  della  Corte   dei   conti
rappresenti un  atto  concretamente  lesivo  per  la  Regione  e,  di
conseguenza, il ricorso e' inammissibile anche sotto  questo  secondo
profilo. 
    2.3.  -  La   difesa   della   Regione   autonoma   Trentino-Alto
Adige/Südtirol, infine, afferma che la delibera della Corte dei conti
n. 36/CONTR/2011 violerebbe il principio di  leale  collaborazione  e
l'art.  24  Cost.,  in  quanto  non  sarebbe   stato   garantito   il
contraddittorio nel giudizio di parificazione. 
    Questa Corte, pur ammettendo  che  il  conflitto  intersoggettivo
possa riguardare atti giurisdizionali (sentenza n. 195 del 2007),  ha
stabilito che esso non puo' risolversi in un improprio  strumento  di
sindacato  del  modo  di  esercizio  della  funzione  giurisdizionale
(sentenza n. 276 del 2003). In particolare, gli atti  giurisdizionali
«sono suscettibili  di  essere  posti  a  base  di  un  conflitto  di
attribuzione tra enti (oltre che tra poteri dello Stato) solo  quando
sia  radicalmente  contestata  la  riconducibilita'   dell'atto   che
determina il conflitto  alla  funzione  giurisdizionale,  ovvero  sia
messa in questione l'esistenza stessa del potere giurisdizionale  nei
confronti del soggetto ricorrente» (sentenza n.  130  del  2009).  In
questo caso, la Regione non contesta  l'esistenza  del  potere  della
Corte  dei  conti  di  sottoporre  a  parificazione   il   rendiconto
regionale, ma il modo in cui tale potere  e'  stato  esercitato.  Nel
rilevare l'assenza di  contraddittorio  (ma  anche  la  parificazione
parziale, eccepita quale secondo motivo del ricorso),  la  ricorrente
mira a utilizzare il conflitto tra  enti  quale  mezzo  improprio  di
censura dell'esercizio della funzione giurisdizionale e a trasformare
il giudizio presso questa Corte «in un nuovo grado  di  giurisdizione
avente portata tendenzialmente generale» (sentenza n. 27 del 1999). 
    Il ricorso e', quindi, inammissibile  anche  sotto  questo  terzo
profilo. 
    3. - In conclusione, il conflitto di attribuzione promosso  dalla
Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol,  nei  confronti  dello
Stato, e per  esso  della  Corte  dei  conti,  e'  inammissibile  con
riferimento a tutti e tre i  profili  di  censura  prospettati  dalla
ricorrente.