ha pronunciato la seguente 
 
                              Ordinanza 
 
nel giudizio per la correzione di errore  materiale  contenuto  nella
sentenza n. 15 del 23-26 gennaio 2012. 
    Udito nella camera di consiglio  del  7  marzo  2012  il  Giudice
relatore Alessandro Criscuolo. 
    Considerato che nella sentenza n. 15 del 23-26  gennaio  2012  al
quinto capoverso del punto 3.3. del Considerato in diritto,  dopo  la
parola «controparte» e prima del punto, per  mero  errore  materiale,
sono  state  omesse  le  virgolette  di  chiusura  della   parte   di
motivazione iniziata con le virgolette aperte al quinto capoverso del
punto 3.3, del Considerato; 
        che al settimo capoverso del punto 3.3,  del  Considerato  in
diritto, devono  essere  aperte  le  virgolette  prima  della  parola
«Diversamente», in relazione al periodo che si conclude con la parola
«concreto»; 
        ravvisata la necessita' di correggere detti errori materiali. 
    Visto l'art. 32 delle norme integrative  per  i  giudizi  dinanzi
alla Corte costituzionale.