ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio per la correzione di errore materiale contenuto nella sentenza n. 15 del 23-26 gennaio 2012. Udito nella camera di consiglio del 7 marzo 2012 il Giudice relatore Alessandro Criscuolo. Considerato che nella sentenza n. 15 del 23-26 gennaio 2012 al quinto capoverso del punto 3.3. del Considerato in diritto, dopo la parola «controparte» e prima del punto, per mero errore materiale, sono state omesse le virgolette di chiusura della parte di motivazione iniziata con le virgolette aperte al quinto capoverso del punto 3.3, del Considerato; che al settimo capoverso del punto 3.3, del Considerato in diritto, devono essere aperte le virgolette prima della parola «Diversamente», in relazione al periodo che si conclude con la parola «concreto»; ravvisata la necessita' di correggere detti errori materiali. Visto l'art. 32 delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.