ha pronunciato la seguente 
 
                              Sentenza 
 
nel giudizio di legittimita' costituzionale degli articoli  4,  comma
1, e 15, commi 1 e 2, della legge della Regione Veneto 18 marzo 2011,
n. 7 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011), promosso dal
Presidente del Consiglio dei ministri  con  ricorso  spedito  per  la
notifica il 23 maggio 2011, depositato in cancelleria  il  31  maggio
2011 ed iscritto al n. 53 del registro ricorsi 2011. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione Veneto; 
    udito nell'udienza pubblica del 6 marzo 2012 il Giudice  relatore
Luigi Mazzella; 
    uditi l'avvocato dello Stato Luca Ventrella per il Presidente del
Consiglio dei ministri e gli avvocati Andrea Manzi e Daniela  Palumbo
per la Regione Veneto. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1. - Con ricorso notificato il  23  maggio  2011,  depositato  in
cancelleria il 31 maggio 2011 ed  iscritto  al  n.  53  del  registro
ricorsi dell'anno 2011, il Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
rappresentato e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  ha
promosso questioni di legittimita' costituzionale degli  articoli  4,
comma 1, e 15, commi 1 e 2, della legge della Regione Veneto 18 marzo
2011, n. 7 (Legge finanziaria regionale  per  l'esercizio  2011),  in
riferimento agli artt. 41 e 117 della Costituzione. 
    1.1. - Il ricorrente deduce che l'art. 4, comma  1,  della  legge
reg. Veneto n. 7 del 2011 dispone che, nelle more dell'emanazione del
decreto del Ministero dello sviluppo economico  di  cui  all'articolo
8-bis  del  decreto-legge  30   dicembre   2008,   n.   208   (Misure
straordinarie  in  materia  di  risorse  idriche  e   di   protezione
dell'ambiente), convertito in legge dall'art. 1, comma 1, della legge
27 febbraio  2009,  n.  13,  e  dell'approvazione  di  uno  specifico
stralcio del Piano energetico regionale di cui all'art. 2 della legge
della  Regione  Veneto  27  dicembre  2000,  n.  25  (Norme  per   la
pianificazione energetica regionale, l'incentivazione  del  risparmio
energetico  e  lo  sviluppo  delle  fonti  rinnovabili  di  energia),
relativo alla produzione di energia da fonti  rinnovabili,  da  parte
del Consiglio regionale, e comunque non oltre il  31  dicembre  2011,
non possono essere rilasciate autorizzazioni  alla  realizzazione  ed
all'esercizio di impianti fotovoltaici a terra in  area  agricola  di
potenza di picco superiore a 200kWp, di  impianti  di  produzione  di
energia alimentati da  biomassa  di  potenza  elettrica  superiore  a
500kWe, nonche' di quelli alimentati a biogas e bioliquidi di potenza
elettrica superiore a 1000kWe. 
    Ad avviso della difesa dello Stato, tale norma viola l'art.  117,
primo comma, Cost., perche' prevede  un  limite  alla  produzione  di
energia da fonti rinnovabili sul territorio regionale,  in  contrasto
con le norme internazionali contenute nel Protocollo di Kyoto  e  con
la  normativa  comunitaria  -  in  particolare  con  l'art.  3  della
direttiva 27 settembre 2001 n. 2001/77/CE (Direttiva  del  Parlamento
europeo e  del  Consiglio  sulla  promozione  dell'energia  elettrica
prodotta  da  fonti  energetiche  rinnovabili  nel  mercato   interno
dell'elettricita') e con la direttiva 23 aprile  2009  n.  2009/28/CE
(Direttiva del Parlamento Europeo e del  Consiglio  sulla  promozione
dell'uso  dell'energia  da  fonti  rinnovabili,  recante  modifica  e
successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE)  -  i
quali incentivano,  invece,  lo  sviluppo  delle  suddette  fonti  di
energia, individuando soglie minime di produzione che ogni  Stato  si
impegna a raggiungere entro un determinato periodo di tempo. 
    Il Presidente del Consiglio dei ministri aggiunge che  l'art.  4,
comma 1, della legge reg. Veneto n. 7 del 2011 lede anche l'art. 117,
terzo  comma,  Cost.,  che  attribuisce  allo  Stato  la   competenza
legislativa  concorrente  in  materia  di  produzione,  trasporto   e
distribuzione  nazionale  dell'energia.  In  particolare,  la   norma
contrasterebbe con il  principio  fondamentale  posto  dall'art.  12,
comma  10,  del  decreto  legislativo  29  dicembre  2003,   n.   387
(Attuazione  della  direttiva  2001/77/CE  relativa  alla  promozione
dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili  nel
mercato  interno  dell'elettricita'),  il  quale  stabilisce  che  le
Regioni possono procedere alla individuazione di aree non idonee alla
realizzazione di impianti da fonti rinnovabili, in attuazione  e  nel
rispetto delle Linee Guida nazionali e  dall'art.  17  (in  combinato
disposto con l'allegato 3) delle Linee Guida adottate con decreto del
Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010 (Linee guida  per
l'autorizzazione degli impianti  alimentati  da  fonti  rinnovabili).
Detto  art.  17  dispone  che  le  aree  non  idonee  possono  essere
individuate solo a determinate condizioni,  tassativamente  elencate,
nessuna delle quali ricorre nella norma censurata (in particolare, ai
sensi delle citate linee  guida  ministeriali,  le  aree  non  idonee
possono essere individuate in relazione non a categorie generalizzate
di  aree,  ma  esclusivamente  a   specifici   siti,   con   riguardo
all'installazione solo di determinate  tipologie  e/o  dimensioni  di
impianti, previo espletamento di una  istruttoria  approfondita,  che
individui le specifiche aree particolarmente sensibili o  vulnerabili
all'interno delle tipologie di aree elencate all'allegato 3). 
    L'Avvocatura  dello  Stato   afferma   che   ulteriori   principi
fondamentali sono stati fissati dalla legge 23 agosto  2004,  n.  239
(Riordino del settore energetico, nonche' delega al  Governo  per  il
riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia). 
    Infine, il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 41 Cost. e
del principio di  liberalizzazione  delle  attivita'  di  produzione,
importazione, esportazione, acquisto e vendita di  energia  elettrica
di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.
79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni  per  il
mercato  interno  dell'energia  elettrica),  poiche'  il  divieto  di
rilasciare le autorizzazioni alla costruzione ed all'esercizio  degli
impianti sopra richiamati si traduce  nell'impossibilita',  da  parte
degli operatori del settore,  di  presentare  nuove  istanze  per  il
rilascio dell'autorizzazione in parola. 
    1.2. - Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna  altresi'
i commi 1 e 2 dell'art. 15 della legge reg. Veneto n. 7 del 2011. 
    Il primo dispone che il comma 1 dell'art. 16  della  legge  della
Regione Veneto 27 novembre 1984, n. 58 (Disciplina  degli  interventi
regionali in materia di protezione civile) e' cosi'  sostituito:  «1.
Ferme restando le competenze del Sindaco, nei casi  di  emergenza  di
protezione civile, per gli eventi di cui all'art. 2, lettera b) della
legge 24 febbraio 1992, n. 225 "Istituzione  del  servizio  nazionale
della protezione civile" e successive  modificazioni,  il  presidente
della provincia  e'  autorita'  di  protezione  civile,  responsabile
dell'organizzazione generale dei soccorsi a livello provinciale ed il
Presidente della Giunta regionale e' autorita' di protezione  civile,
responsabile del coordinamento  degli  interventi  organizzati  dalle
province interessate e degli eventuali interventi  diretti  richiesti
in via sussidiaria dai presidenti delle province». 
    Il secondo aggiunge, dopo  il  comma  1  dell'articolo  16  della
menzionata legge reg. Veneto n.  58  del  1984,  il  seguente  comma:
«1-bis. Per consentire il coordinamento e l'adozione degli interventi
di cui all'articolo  2,  lettera  b)  della  legge  n.  225/92  e  al
verificarsi di situazioni di pericolo o di  danno  nei  territori  di
rispettiva competenza, i  sindaci  e  i  presidenti  delle  comunita'
montane forniscono alle sale operative delle province e  le  province
forniscono alla sala operativa regionale tutti gli elementi utili per
la  conoscenza  dell'evento  e  per  l'assunzione  delle   iniziative
necessarie». 
    Il ricorrente sostiene che tali disposizioni violerebbero  l'art.
117, terzo  comma,  Cost.,  che  attribuisce  allo  Stato  competenza
legislativa concorrente in materia  di  protezione  civile,  perche',
attribuendo al Presidente  della  Provincia  la  generale  competenza
dell'organizzazione dei soccorsi a livello provinciale, si porrebbero
in contrasto, anzitutto, con l'art. 14 della legge 24 febbraio  1992,
n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione  civile),
che  assegna  al  Prefetto  la  direzione  unitaria  dei  servizi  di
emergenza da attivare a livello provinciale. Ad avviso  della  difesa
dello Stato, non  puo'  essere  contestata  la  natura  di  principio
fondamentale di tale disposizione, sia perche', a norma dell'art. 12,
comma 4, della legge n. 225 del 1992, le disposizioni contenute nella
predetta legge costituiscono principi della legislazione  statale  in
materia di attivita' regionale di previsione, prevenzione e  soccorso
di protezione civile, cui dovranno conformarsi le leggi regionali  in
materia,  sia  perche'  quanto  previsto  dal  predetto  art.  14  e'
direttamente funzionale alla  tutela  delle  specifiche  esigenze  di
unitarieta' sussistenti nel settore della  protezione  civile,  delle
quali  e'  portatore  lo  Stato  ed  e'  espressione  il  legislatore
nazionale. Inoltre, la norma di cui al citato  art.  14  deve  essere
considerata espressione di un  principio  insuscettibile  di  diversa
regolamentazione nell'esercizio della potesta' legislativa  regionale
concorrente  anche  per  ragioni  di  sussidiarieta'  ascendente   ed
adeguatezza,  essendo  legata  alla  normativa   di   principio,   di
competenza  statale,  da  un  rapporto  di  necessaria  integrazione.
Infatti, la legislazione ordinaria di cui al  citato  art.  14  della
legge n. 225 del 1992 riconosce al Prefetto la direzione unitaria dei
servizi di emergenza da attivare a livello provinciale al verificarsi
di uno degli eventi calamitosi di cui all'art. 2,  comma  1,  lettera
b), della stessa legge n. 225 del 1992, mentre l'art. 108 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle  regioni  ed  agli  enti  locali,  in
attuazione del capo  I  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59),  non
riconosce analoghi compiti di gestione dell'emergenza alla Provincia,
cui e' demandata la vigilanza  sulla  predisposizione,  da  parte  di
strutture provinciali di  protezione  civile,  dei  servizi  urgenti,
anche di natura tecnica, da attivare in caso di eventi calamitosi. 
    Ad avviso del ricorrente, i commi 1 e 2 dell'art. 15 della  legge
reg. Veneto n. 7 del 2011 contrasterebbero  anche  con  il  principio
fondamentale in materia di protezione  civile  dettato  dall'art.  5,
comma 4, del decreto-legge 7 settembre  2001,  n.  343  (Disposizioni
urgenti per assicurare il  coordinamento  operativo  delle  strutture
preposte alle attivita' di protezione  civile  e  per  migliorare  le
strutture logistiche nel settore della difesa civile), convertito  in
legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 9 novembre 2001, n.
401, che conferma l'attribuzione al Prefetto delle funzioni  relative
alle  attivita'  tecnico-operative  volte  ad  assicurare   i   primi
interventi al verificarsi degli eventi calamitosi, da  effettuarsi  a
cura degli organi statali in concorso con le Regioni e cio', sia  con
riferimento alla direzione  unitaria  dei  servizi  di  emergenza  da
attivare a livello  provinciale  attraverso  l'adozione  di  tutti  i
provvedimenti ritenuti necessari, sia vigilando  sull'attuazione,  da
parte delle strutture provinciali di protezione civile,  dei  servizi
urgenti, anche di natura tecnica. 
    Infine, il Presidente del  Consiglio  dei  ministri  denuncia  la
lesione l'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., che attribuisce
allo  Stato  la  competenza  legislativa  esclusiva  in  materia   di
determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i
diritti  civili  e  sociali,   perche'   prevede   la   generalizzata
attribuzione al  Presidente  della  Provincia  della  responsabilita'
dell'organizzazione  dei  soccorsi  a  livello   provinciale,   senza
circoscrivere il potere di intervento ai compiti ed alle funzioni  di
sua spettanza (volontariato, viabilita' provinciale, ecc.). 
    2.  -  La  Regione  Veneto  si  e'  costituita  nel  giudizio  di
costituzionalita' ed ha eccepito  preliminarmente  l'inammissibilita'
del ricorso in quanto tardivamente proposto. 
    Al riguardo, la difesa regionale evidenzia che la legge reg. n. 7
del 2011 e' stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale  della  Regione
Veneto del 22 marzo 2011,  n.  23;  conseguentemente,  il  termine  a
disposizione dello Stato per proporre l'impugnazione  scadeva  il  21
maggio 2011; invece il ricorso e' stato consegnato all'agente postale
per la notifica solamente il 23 maggio 2011. 
    2.1. - Nel merito, la Regione  Veneto  deduce  che  le  questioni
sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri sono infondate. 
    2.1.1. - Circa l'art. 4, comma 1, della legge reg.  Veneto  n.  7
del 2011,  la  resistente  eccepisce  anzitutto  la  genericita'  del
riferimento al Protocollo di Kyoto. 
    Quanto,  invece,  alla  normativa  comunitaria   menzionata   dal
ricorrente,  la  difesa  regionale   afferma   che   la   limitatezza
dell'orizzonte  temporale  di  validita'   della   norma   impugnata,
destinata ad esplicare i propri effetti non  oltre  la  data  del  31
dicembre 2011, consente di attribuire ad essa  una  rilevanza  minima
rispetto alla cronologia espressa invece dalla normativa comunitaria,
la quale impone una programmazione degli obiettivi su base decennale. 
    L'art. 4, comma 1, della legge reg. Veneto  n.  7  del  2011  non
contrasterebbe, poi, neppure con  l'art.  117,  terzo  comma,  Cost.,
poiche'  esso  non  individua  genericamente  ed  astrattamente  zone
inidonee alla realizzazione e all'esercizio  degli  impianti  diretti
alla produzione di energia da  fonti  rinnovabili,  ma  si  limita  a
posticipare  logicamente  e  cronologicamente   il   rilascio   delle
autorizzazioni all'emanazione degli atti di pianificazione prodromici
alla tutela degli altri  interessi  ambientali  e  paesaggistici.  La
norma impugnata, cioe', non impedisce sine die l'installazione  degli
impianti in questione, ma si limita a  differire  il  rilascio  delle
autorizzazioni necessarie affinche' esso avvenga in  conformita'  con
gli strumenti normativi  statali  e  pianificatori  regionali.  Essa,
quindi, sarebbe il frutto del  corretto  esercizio  delle  competenze
costituzionalmente riconosciute alla Regione, poiche' e' coerente con
le previsioni della normativa statale in materia. Infatti,  il  Piano
energetico regionale e' previsto dall'art. 2 della legge reg.  Veneto
n. 25 del 2000, in conformita'  con  quanto  disposto  dall'art.  31,
comma  2,  del  d.  lgs.  n.  112  del  2008,  che  attribuisce  alla
pianificazione regionale  il  compito  di  determinare  le  linee  di
indirizzo e coordinamento per l'esercizio a livello provinciale delle
funzioni    relative    all'autorizzazione    all'installazione     e
all'esercizio di produzione di energia da fonti  rinnovabili.  L'art.
4, comma 1, della legge reg. Veneto n. 7 del 2011, dunque,  manifesta
esclusivamente l'esigenza di predisporre correttamente gli  strumenti
disciplinatori  regionali  indispensabili  ai  fini  dell'istruttoria
delle istanze di autorizzazione in questione. In questa  prospettiva,
esso sarebbe legittimo anche perche' diretto ad assicurare un maggior
livello di tutela ambientale, di carattere piu' rigoroso rispetto  al
mero provvedimento di valutazione di impatto ambientale. 
    In riferimento alla dedotta violazione  dell'art.  41  Cost.,  la
resistente richiama la sentenza di questa Corte n. 166 del  2009,  la
quale ha affermato che  l'indicazione  dei  presupposti  legittimanti
l'amministrazione al rilascio del provvedimento autorizzativo,  anche
qualora  si  rinvii  alla  successiva  pianificazione  regionale   di
settore, non e' lesivo della predetta norma costituzionale,  ove  non
si determini un blocco senza  termine  e  generalizzato  al  rilascio
delle autorizzazioni medesime (com'e' appunto il  caso  dell'art.  4,
comma 1, della legge veneta n. 7 del 2011). 
    Del  tutto  generica  sarebbe,  poi,  la  censura  formulata   in
riferimento  alla  violazione  del  principio   di   liberalizzazione
economica  connessa  all'attivita'   di   produzione,   importazione,
acquisto e vendita di energia elettrica. 
    2.1.2. - A proposito delle  disposizioni  dettate  dall'art.  15,
commi 1 e 2, della legge reg. Veneto n. 7  del  2011,  la  resistente
sostiene che esse trovano fondamento nella necessita'  di  affiancare
al coordinamento istituzionale riconosciuto al Prefetto  dalla  legge
n. 225 del 1992 un assetto organizzativo dei  mezzi  disponibili  sul
territorio e dei  rappresentanti  locali  che,  in  applicazione  del
principio di sussidiarieta', garantisca un  razionale  impiego  delle
risorse. 
    Pertanto non sussisterebbe alcuna violazione dell'art. 117, terzo
comma, Cost., poiche' l'attribuzione al  Presidente  della  Provincia
del potere di coordinare i soccorsi per talune  categorie  di  eventi
calamitosi  non  esclude,  ne'  limita  le   competenze   prefettizie
stabilite dalla normativa statale. Al riguardo  la  difesa  regionale
menziona la sentenza di questa Corte n.  327  del  2003,  secondo  la
quale la mancata indicazione, da parte  della  legge  regionale,  dei
limiti alla competenza regionale contenuti nelle norme interposte non
implica un'automatica espansione delle competenze regionali, restando
tali limiti vincolanti. 
    Per le stesse ragioni non sussisterebbe, ad avviso della  Regione
Veneto, neppure un contrasto con l'art. 117, secondo  comma,  lettera
m), Cost., appunto perche' la tutela  dei  livelli  essenziali  delle
prestazioni e' assicurata dal fatto che le  attribuzioni  prefettizie
in  materia  di  protezione  civile  rimangono  immutate,  la   legge
regionale non incidendo in alcun modo su di esse. 
    Infine, la difesa regionale menziona norme di altre  Regioni  che
prevedono il riconoscimento in capo ai Presidenti delle  Province  di
poteri analoghi a quelli menzionati nell'art. 15, commi 1 e 2,  della
legge reg. Veneto n. 7 del 2011, e,  precisamente,  l'art.  11  della
legge della Regione Piemonte 14 aprile 2003, n.  7  (Disposizioni  in
materia di protezione civile) e l'art. 7 della  legge  della  Regione
Lombardia 22 maggio 2004,  n.  16  (Testo  unico  delle  disposizioni
regionali in materia di protezione civile). 
    3. - In prossimita' dell'udienza di  discussione,  il  Presidente
del Consiglio dei ministri ha depositato una memoria nella  quale  ha
insistito nelle conclusioni gia' rassegnate nel ricorso. 
    3.1. - Circa l'eccezione di tardivita'  della  notificazione  del
ricorso, l'Avvocatura generale dello Stato deduce che  il  21  maggio
2011 era sabato e che pertanto, in virtu' del combinato disposto  dei
commi quarto e quinto dell'art. 155 del codice di  procedura  civile,
la notificazione poteva essere eseguita il primo giorno seguente  non
festivo. Tale disciplina codicistica deve, poi, ritenersi applicabile
- secondo la difesa statale -anche  ai  giudizi  davanti  alla  Corte
costituzionale, in conformita' della  consolidata  giurisprudenza  di
questa Corte. 
    In via subordinata, la difesa dello Stato sostiene  che,  ove  la
Corte dovesse esprimere un avviso diverso, l'errore compiuto in  sede
di notificazione  del  ricorso  dovrebbe  essere  ritenuto  scusabile
perche' determinato dal legittimo  affidamento  che  essa  difesa  ha
riposto  nell'applicabilita',  anche  ai  giudizi   di   legittimita'
costituzionale, della regola generale della posticipazione  al  primo
giorno  seguente  non  festivo  del  termine  che  scade  di  sabato,
affidamento ingenerato dal fatto che questa Corte, in casi del  tutto
simili a quello presente, ma nei quali la parte resistente non  aveva
eccepito la  tardivita'  della  notificazione  del  ricorso,  non  ha
ritenuto di rilevare d'ufficio la pretesa tardivita' dei ricorsi  (il
ricorrente cita, al riguardo, i giudizi decisi dalle sentenze n.  323
del 2011 e n. 357 del 2010). 
    3.2. - A proposito della questione concernente l'art. 4, comma 1,
della legge reg. Veneto n. 7 del 2011, il  Presidente  del  Consiglio
dei ministri afferma che la limitata validita' temporale della  norma
impugnata (destinata ad esaurire i  propri  effetti  il  31  dicembre
2011)  non  la   rende   per   cio'   solo   tollerabile   da   parte
dell'ordinamento giuridico. 
    L'Avvocatura generale dello Stato ribadisce, poi,  che  la  norma
regionale censurata contrasta sia con il  primo  comma,  sia  con  il
terzo comma dell'art. 117 della Costituzione. 
    Quanto al primo, essa rischia di compromettere il raggiungimento,
da   parte   dello   Stato   italiano,   degli   obiettivi    imposti
dall'ordinamento comunitario in materia di energia prodotta da  fonti
rinnovabili,  anche  perche',  non  risultando  ancora  ultimata   la
pianificazione prevista dalla legge reg. Veneto n. 59  del  2000,  la
Regione potrebbe, in base  all'asserita  temporaneita'  insita  nella
legge finanziaria, reiterare la dilazione prevista dall'art. 4, comma
1, della legge reg. Veneto n. 7 del 2011, con successive leggi  dello
stesso tipo. 
    Quanto all'art. 117, terzo comma, Cost., il ricorrente  ribadisce
che la norma censurata, vietando in maniera assoluta e indiscriminata
il rilascio delle autorizzazioni alle installazioni degli impianti di
produzione  di  energia  da  fonti  rinnovabili,  contrasta  con   la
normativa statale di principio che consente alle  Regioni  di  negare
tali  autorizzazioni  solamente  quando  i  siti  individuati   siano
considerati non idonei in base  ai  requisiti  puntualmente  indicati
nelle linee guida di cui  al  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
economico 10 settembre 2010. 
    Il Presidente del Consiglio dei ministri sostiene,  poi,  che  il
differimento operato dall'art. 4, comma 1, della legge reg. Veneto n.
7 del 2011 si pone in contrasto anche con l'art. 41 Cost.,  limitando
la liberta' di iniziativa economica nel settore energetico. 
    3.3.  -  Circa  la  questione  di   legittimita'   costituzionale
dell'art. 15, commi 1 e 2, della legge  veneta  n.  7  del  2011,  il
ricorrente afferma che l'argomento difensivo della  Regione,  secondo
cui le disposizioni impugnate, prevedendo forme di  coordinamento  in
materia di protezione civile che si esaurirebbero a  livello  locale,
non comporterebbero un'invasione  delle  competenze  demandate  dalla
legislazione statale al Prefetto, e' smentito  dal  tenore  letterale
della norma censurata che fa esplicita menzione  di  una  «competenza
generale» del Presidente della Provincia. 
    L'Avvocatura   generale   dello   Stato   sottolinea    che    le
particolarita'  proprie  della  materia   della   protezione   civile
comportano il necessario rispetto delle indicazioni poste  a  livello
nazionale, sia al  fine  di  evitare  sovrapposizioni  di  competenze
particolarmente  intollerabili  in  frangenti  che   esigono   invece
un'azione rapida e  tempestiva  da  parte  dell'amministrazione,  sia
perche'  solamente  la  conformita'  alle  indicazioni  statali  puo'
garantire  l'uniformita'  dei  livelli  essenziali  dei  servizi,  in
ossequio a quanto stabilito dall'art. 117, secondo comma, lettera m),
della Costituzione. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1. -  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  ha  promosso
questioni di legittimita' costituzionale degli articoli 4, comma 1, e
15, commi 1 e 2, della legge della Regione Veneto 18 marzo 2011, n. 7
(Legge finanziaria regionale per l'esercizio  2011),  in  riferimento
agli artt. 41 e 117 della Costituzione. 
    1.1. - Ad avviso del ricorrente, l'art. 4, comma 1, della  citata
legge regionale,  disponendo  che,  nelle  more  dell'emanazione  del
decreto del Ministero dello sviluppo economico  di  cui  all'articolo
8-bis  del  decreto-legge  30   dicembre   2008,   n.   208   (Misure
straordinarie  in  materia  di  risorse  idriche  e   di   protezione
dell'ambiente), convertito in legge dall'art. 1, comma 1, della legge
27 febbraio  2009,  n.  13,  e  dell'approvazione  di  uno  specifico
stralcio del Piano energetico regionale di cui all'art. 2 della legge
della  Regione  Veneto  27  dicembre  2000,  n.  25  (Norme  per   la
pianificazione energetica regionale, l'incentivazione  del  risparmio
energetico  e  lo  sviluppo  delle  fonti  rinnovabili  di  energia),
relativo alla produzione di energia da fonti  rinnovabili,  da  parte
del Consiglio regionale, e comunque non oltre il  31  dicembre  2011,
non possono essere rilasciate autorizzazioni  alla  realizzazione  ed
all'esercizio di impianti fotovoltaici a terra in  area  agricola  di
potenza di picco superiore a 200kWp, di  impianti  di  produzione  di
energia alimentati da  biomassa  di  potenza  elettrica  superiore  a
500kWe, nonche' di quelli alimentati a biogas e bioliquidi di potenza
elettrica superiore a 1000kWe, viola: a)  l'art.  117,  primo  comma,
Cost., perche' prevede un limite alla produzione di energia da  fonti
rinnovabili sul territorio  regionale,  in  contrasto  con  le  norme
internazionali contenute nel Protocollo di Kyoto e con  la  normativa
comunitaria che incentivano, invece, lo sviluppo delle suddette fonti
di energia, individuando soglie minime di produzione che  ogni  Stato
si impegna a raggiungere entro un determinato periodo  di  tempo;  b)
l'art. 117, terzo comma, Cost., che attribuisce allo Stato competenza
legislativa  concorrente  in  materia  di  produzione,  trasporto   e
distribuzione  nazionale  dell'energia,  perche'  contrasta  con   il
principio fondamentale posto dall'art.  12,  comma  10,  del  decreto
legislativo 29 dicembre 2003,  n.  387  (Attuazione  della  direttiva
2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia  elettrica  prodotta
da   fonti    energetiche    rinnovabili    nel    mercato    interno
dell'elettricita'),  il  quale  stabilisce  che  le  Regioni  possono
procedere alla individuazione di aree non idonee  alla  realizzazione
di impianti da fonti rinnovabili, in attuazione e nel rispetto  delle
Linee Guida nazionali e  dell'art.  17  (in  combinato  disposto  con
l'allegato 3) delle Linee Guida adottate  con  decreto  del  Ministro
dello sviluppo economico 10 settembre 2010; detto decreto dispone che
le aree non idonee possono  essere  individuate  solo  a  determinate
condizioni, tassativamente  elencate,  nessuna  delle  quali  ricorre
nelle disposizioni censurate; c) l'art. 41 Cost. e  il  principio  di
liberalizzazione  delle  attivita'   di   produzione,   importazione,
esportazione, acquisto e vendita di energia elettrica di cui all'art.
1, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79  (Attuazione
della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato  interno
dell'energia  elettrica),  poiche'  il  divieto  di   rilasciare   le
autorizzazioni alla costruzione ed all'esercizio degli impianti sopra
richiamati si traduce in pratica nell'impossibilita', da parte  degli
operatori del settore, di presentare nuove istanze  per  il  rilascio
dell'autorizzazione in parola. 
    1.2. - Il Presidente del Consiglio  dei  ministri  impugna  anche
l'art. 15, commi 1 e 2, della legge reg. Veneto n. 7 del 2011. 
    Tali norme dispongono, rispettivamente, che il comma 1  dell'art.
16  della  legge  della  Regione  Veneto  27  novembre  1984,  n.  58
(Disciplina degli  interventi  regionali  in  materia  di  protezione
civile), e' cosi' sostituito: «1. Ferme restando  le  competenze  del
Sindaco, nei casi di emergenza di protezione civile, per  gli  eventi
di cui all'art. 2, lettera b) della legge 24 febbraio  1992,  n.  225
"Istituzione  del  servizio  nazionale  della  protezione  civile"  e
successive modificazioni, il presidente della provincia e'  autorita'
di protezione civile, responsabile dell'organizzazione  generale  dei
soccorsi  a  livello  provinciale  ed  il  Presidente  della   Giunta
regionale  e'  autorita'  di  protezione  civile,  responsabile   del
coordinamento degli interventi organizzati dalle province interessate
e degli eventuali interventi diretti richiesti in via sussidiaria dai
presidenti  delle  province»  (comma  1)  e  che  dopo  il  comma   1
dell'articolo 16 della legge reg. Veneto n. 58 del 1984  e'  aggiunto
il  seguente  comma:  «1-bis.  Per  consentire  il  coordinamento   e
l'adozione degli interventi di cui all'articolo 2, lettera  b)  della
legge n. 225/92 e al verificarsi di situazioni di pericolo o di danno
nei territori di rispettiva competenza,  i  sindaci  e  i  presidenti
delle comunita' montane forniscono alle sale operative delle province
e le province forniscono alla  sala  operativa  regionale  tutti  gli
elementi utili per la conoscenza dell'evento e per l'assunzione delle
iniziative necessarie». 
    Il ricorrente sostiene che le norme regionali in oggetto  violano
l'art. 117,  terzo  comma,  Cost.,  che  attribuisce  allo  Stato  la
competenza legislativa concorrente in materia di  protezione  civile,
perche',  assegnando  al  Presidente  della  Provincia  la   generale
competenza dell'organizzazione dei soccorsi a livello provinciale, si
pongono in contrasto con i principi fondamentali  previsti  dall'art.
14 della legge 24 febbraio 1992, n.  225  (Istituzione  del  Servizio
nazionale della  protezione  civile),  che  assegna  al  Prefetto  la
direzione unitaria dei servizi di emergenza  da  attivare  a  livello
provinciale e dall'art. 5, comma 4,  del  decreto-legge  7  settembre
2001, n. 343 (Disposizioni urgenti per  assicurare  il  coordinamento
operativo delle  strutture  preposte  alle  attivita'  di  protezione
civile e per migliorare le strutture  logistiche  nel  settore  della
difesa civile), convertito in legge, con modificazioni,  dall'art.  1
della legge 9 novembre 2001, n. 401, che conferma  l'attribuzione  al
Prefetto delle funzioni  relative  alle  attivita'  tecnico-operative
volte ad assicurare i primi interventi al  verificarsi  degli  eventi
calamitosi, da effettuarsi a cura degli organi  statali  in  concorso
con le Regioni. Cio', sia con riferimento alla direzione unitaria dei
servizi di emergenza da attivare  a  livello  provinciale  attraverso
l'adozione di tutti i provvedimenti ritenuti necessari, sia vigilando
sull'attuazione, da parte delle strutture provinciali  di  protezione
civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica. 
    Ad avviso della difesa dello Stato, i commi 1 e  2  dell'art.  15
della legge reg. Veneto n. 7  del  2011  violano  anche  l'art.  117,
secondo comma, lettera m),  Cost.,  che  attribuisce  allo  Stato  la
competenza legislativa esclusiva in materia  dei  determinazione  dei
livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti  civili  e
sociali, perche' prevede la generalizzata attribuzione al  Presidente
della  Provincia  della   responsabilita'   dell'organizzazione   dei
soccorsi a livello provinciale,  senza  circoscrivere  il  potere  di
intervento ai compiti ed alle funzioni di sua spettanza. 
    2. - La Regione Veneto ha eccepito preliminarmente la  tardivita'
della notificazione del ricorso. 
    In effetti, il  termine  di  sessanta  giorni  stabilito  per  la
notificazione del ricorso scadeva il  21  maggio  2011,  che  era  un
sabato, e l'Avvocatura generale dello Stato ha consegnato il  ricorso
all'agente postale per la notifica il successivo  lunedi'  23  maggio
2011, invocando il principio enunciato dall'art. 155,  quinto  comma,
del codice di procedura civile,  secondo  il  quale,  se  un  termine
processuale scade nella giornata di  sabato,  esso  e'  prorogato  al
primo giorno seguente non festivo. 
    Tale principio  deve  ritenersi  applicabile  anche  nei  giudizi
davanti a questa Corte. 
    A norma dell'art. 22 della legge 11 marzo 1953, n.  87,  in  tali
procedimenti si osservano, in quanto applicabili, anche le norme  del
regolamento per la procedura innanzi al Consiglio di  Stato  in  sede
giurisdizionale. I procedimenti giurisdizionali davanti al  Consiglio
di  Stato  sono  disciplinati,   ora,   dal   Codice   del   processo
amministrativo, approvato  dall'art.  1  del  decreto  legislativo  2
luglio 2010, n. 104  (Attuazione  dell'articolo  44  della  legge  18
giugno 2009, n. 69, recante delega al governo  per  il  riordino  del
processo amministrativo), il quale, all'art. 52, comma 5,  detta  una
regola identica a quella espressa dal citato art. 155, quinto  comma,
del codice di procedura civile. 
    Pertanto tale regola si applica anche  ai  giudizi  davanti  alla
Corte costituzionale, sia - ai sensi dell'art. 22 della legge  n.  87
del  1953  -  perche'  enunciata   nella   vigente   disciplina   dei
procedimenti giurisdizionali  innanzi  al  Consiglio  di  Stato,  sia
perche' - essendo espressa dal  codice  di  procedura  civile  e  dal
codice del processo amministrativo - costituisce ormai  un  principio
generale dell'ordinamento processuale. 
    3. - Nel merito,  la  questione  di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 4, comma 1, della legge reg. Veneto n. 7 del 2011, promossa
in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., e' fondata. 
    Questa Corte ha gia' rilevato  che  la  normativa  internazionale
(Protocollo  di  Kyoto  addizionale  alla  Convenzione-quadro   delle
Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato l'11 dicembre 1997,
ratificato e reso esecutivo con legge  1°  giugno  2002,  n.  120)  e
quella comunitaria (direttiva 27  settembre  2001,  n.  2001/77/CE  e
direttiva 23 aprile 2009, n. 2009/28/CE) manifestano un favor per  le
fonti energetiche rinnovabili al fine di eliminare la dipendenza  dai
carburanti     fossili;     ha,     conseguentemente,      dichiarato
l'illegittimita', per violazione dell'art. 117, primo  comma,  Cost.,
di  una  disposizione  regionale   che   prevedeva   limiti   massimi
autorizzabili di potenza di energia da fonti rinnovabili (sentenza n.
124 del 2010). 
    Anche l'art. 4, comma 1, della legge reg. Veneto n. 7  del  2011,
vietando  il  rilascio  di  autorizzazioni   alla   realizzazione   e
all'esercizio di impianti da fonti rinnovabili di potenza superiore a
determinati limiti per un consistente lasso di tempo,  contrasta  con
le norme internazionali e comunitarie che incentivano  il  ricorso  a
tali fonti di energia. 
    Ne' rileva il fatto che il  periodo  di  durata  del  divieto  di
rilascio  delle  autorizzazioni  stabilito  dalla   norma   impugnata
(scadendo il 31 dicembre  2011)  sia  ormai  esaurito,  perche'  tale
circostanza  non  esclude  che  la   norma   abbia   avuto   comunque
applicazione (sentenza n. 124 del 2010). 
    Deve dunque  essere  dichiarata  l'illegittimita'  costituzionale
dell'art. 4, comma 1, della legge reg. Veneto  n.  7  del  2011,  per
violazione dell'art. 117, primo comma, della Costituzione. 
    Gli altri profili di illegittimita' costituzionale sollevati  dal
ricorrente restano assorbiti. 
    4. - Anche la questione di legittimita' costituzionale  dell'art.
15, commi 1 e 2, della legge reg. Veneto n. 7 del 2011,  promossa  in
riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., e' fondata. 
    Il Presidente del Consiglio dei ministri lamenta che le  predette
disposizioni regionali contrastano con il principio  fondamentale  in
materia di protezione civile espresso dall'art. 14 della legge n. 225
del 1992, che assegna al Prefetto la direzione unitaria  dei  servizi
di emergenza da attivare a livello provinciale e dall'art.  5,  comma
4, del decreto-legge n. 343 del 2001, che conferma l'attribuzione  al
Prefetto delle funzioni  relative  alle  attivita'  tecnico-operative
volte ad assicurare i primi interventi al  verificarsi  degli  eventi
calamitosi, da effettuarsi a cura degli organi  statali  in  concorso
con le Regioni e cio', sia con riferimento  alla  direzione  unitaria
dei servizi di emergenza da attivare a livello provinciale attraverso
l'adozione di tutti i provvedimenti ritenuti necessari, sia vigilando
sull'attuazione, da parte delle strutture provinciali  di  protezione
civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica. 
    In effetti, l'art. 2, comma  1,  della  legge  n.  225  del  1992
ripartisce  gli  eventi  calamitosi,  ai   fini   dell'attivita'   di
protezione civile, in tre categorie: a)  quelli  che  possono  essere
fronteggiati  mediante  interventi  attuabili  dai  singoli  enti   e
amministrazioni competenti in via ordinaria; b) quelli che  per  loro
natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di piu'  enti
o amministrazioni competenti in via ordinaria;  c)  quelli  che,  per
intensita' ed estensione, debbono essere  fronteggiati  con  mezzi  e
poteri straordinari. 
    Il successivo art. 14 della stessa legge  n.  225  stabilisce  le
competenze del Prefetto, prevedendo che, al verificarsi di un  evento
calamitoso di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'art. 2, esso,
tra l'altro, predispone il  piano  per  fronteggiare  l'emergenza  su
tutto il territorio della Provincia, ne cura l'attuazione e assume la
direzione unitaria dei servizi di emergenza  da  attivare  a  livello
provinciale, coordinandoli con gli interventi dei sindaci dei  comuni
interessati e vigilando sulla loro l'attuazione. 
    E' successivamente intervenuto il decreto-legge n. 343 del  2001,
il quale,  all'art.  5,  comma  1,  dispone  che  il  Presidente  del
Consiglio dei Ministri determina le politiche di  protezione  civile,
detiene i poteri  di  ordinanza  nella  stessa  materia,  promuove  e
coordina le attivita' delle amministrazioni  centrali  e  periferiche
dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei  Comuni,  degli  enti
pubblici nazionali e territoriali e  di  ogni  altra  istituzione  ed
organizzazione pubblica e privata presente sul territorio  nazionale,
finalizzate alla tutela dell'integrita' della vita, dei  beni,  degli
insediamenti e dell'ambiente  dai  danni  o  dal  pericolo  di  danni
derivanti da calamita' naturali, da  catastrofi  e  da  altri  grandi
eventi, che determinino situazioni di grave rischio. 
    Il comma 4 dello stesso art. 5 stabilisce che il  Presidente  del
Consiglio dei Ministri si avvale del  Dipartimento  della  protezione
civile che promuove,  tra  l'altro,  «l'attivita'  tecnico-operativa,
volta ad assicurare i primi interventi, effettuati in concorso con le
regioni e da queste in raccordo con  i  prefetti  e  con  i  Comitati
provinciali di protezione  civile,  fermo  restando  quanto  previsto
dall'articolo 14 della legge 24 febbraio 1992, n. 225». 
    Orbene, l'art. 15, commi 1 e 2, della legge reg. Veneto n. 7  del
2011, prevedendo che, per gli eventi di  cui  all'art.  2,  comma  1,
lettera b), della  legge  n.  225  del  1992,  «il  presidente  della
provincia   e'   autorita'   di   protezione   civile,   responsabile
dell'organizzazione generale dei soccorsi a  livello  provinciale»  e
che, per consentire il coordinamento e l'adozione degli interventi in
questione,  i  sindaci  e  i  presidenti  delle   comunita'   montane
forniscono alle sale operative delle Province gli elementi utili  per
la  conoscenza  dell'evento  e  per  l'assunzione  delle   iniziative
necessarie, configura la competenza del Presidente della Provincia in
termini ampi e generali, tale da comprendere  anche  le  attribuzioni
riservate al Prefetto dalla normativa statale. 
    Conseguentemente   deve   essere   dichiarata    l'illegittimita'
dell'art. 15, commi 1 e 2, della legge reg. Veneto  n.  7  del  2011,
nella parte in cui, nel sostituire l'art. 16, comma  1,  della  legge
reg. Veneto n. 58 del 1984 e nell'introdurre nel medesimo art. 16  il
comma 1-bis, prevede che il Presidente della Provincia sia  autorita'
di protezione civile, responsabile dell'organizzazione  generale  dei
soccorsi a livello provinciale, nei casi di emergenza  di  protezione
civile per gli eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera  b),  della
legge n. 225 del 1992. 
    Resta assorbito l'altro profilo di illegittimita' prospettato dal
ricorrente.