Sentenza 
 
    nel giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'articolo  1,
comma 1, lettere A) e B), della legge della Regione Liguria 1° giugno
2011,  n.  12  (Calendario  venatorio  regionale  per   le   stagioni
2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014. Modifiche  agli  articoli  6  e  34
della legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 - Norme regionali per  la
protezione della fauna omeoterma e per  il  prelievo  venatorio  -  e
successive modificazioni ed integrazioni),  promosso  dal  Presidente
del Consiglio dei ministri con ricorso spedito per la notifica il  29
luglio 2011, depositato in cancelleria l'8 agosto 2011 ed iscritto al
n. 79 del registro ricorsi 2011. 
    Visti l'atto di costituzione della Regione Liguria nonche' l'atto
di intervento della World Wide Fund for Nature Italia  Onlus  Ong  ed
altri; 
    Udito nell'udienza pubblica  del  21  febbraio  2012  il  Giudice
relatore Giorgio Lattanzi; 
    Uditi l'avvocato dello Stato Vittorio Cesaroni per il  Presidente
del Consiglio dei ministri e l'avvocato Mario Gorlani per la  Regione
Liguria. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ricorso notificato il 29  luglio  2011  e  depositato  il
successivo 8 agosto (reg. ric. n. 79 del  2011),  il  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri  ha  promosso  questione   di   legittimita'
costituzionale dell'articolo 1, comma 1, lettere A) e B), della legge
della Regione Liguria 1° giugno 2011,  n.  12  (Calendario  venatorio
regionale per le stagioni 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014. Modifiche
agli articoli 6 e 34 della legge regionale 1° luglio 1994,  n.  29  -
Norme regionali per la protezione della  fauna  omeoterma  e  per  il
prelievo venatorio - e successive modificazioni ed integrazioni),  in
riferimento all'articolo 117, primo  e  secondo  comma,  lettera  s),
della Costituzione. 
    La disposizione impugnata stabilisce il calendario venatorio  per
le stagioni 2011-2012, 2012-2013 e  2013-2014,  nell'esercizio  della
competenza demandata al sistema regionale dall'art. 18 della legge 11
febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna  selvatica
omeoterma e per il prelievo venatorio). 
    Il ricorrente ritiene anzitutto  lesivo  dell'art.  117,  secondo
comma,  lettera  s),  Cost.  che  tale  atto  abbia   assunto   veste
legislativa, posto che dall'art. 18, comma 4, della legge n. 157  del
1992 si desumerebbe la necessita' di procedere con regolamento. 
    In  secondo  luogo,  il  calendario  venatorio,  pur   prevedendo
modifiche alle specie cacciabili e ai  periodi  aperti  alla  caccia,
sarebbe stato approvato  senza  avere  preventivamente  acquisito  il
parere  dell'Istituto  superiore  per  la  protezione  e  la  ricerca
ambientale (ISPRA), richiesto invece per piu'  profili  dall'art.  18
della legge n. 157 del 1992. 
    Tali rilievi, a parere del ricorrente,  trasmoderebbero  altresi'
in violazione della normativa dell'Unione europea posta a  tutela  di
flora e fauna, rispetto alla quale la disposizione censurata  sarebbe
in difformita', e dunque lederebbe l'art. 117, primo comma, Cost. 
    2.- Si e' costituita in giudizio la  Regione  Liguria,  chiedendo
che il ricorso sia dichiarato inammissibile e comunque non fondato. 
    In via preliminare, la Regione eccepisce  l'inammissibilita'  del
ricorso, poiche' esso non avrebbe neppure allegato un danno che dalla
normativa  impugnata  possa  derivare   alla   fauna:   una   censura
concernente la  forma  dell'atto  con  cui  approvare  il  calendario
venatorio avrebbe dovuto basarsi non sull'art.  117,  secondo  comma,
lettera s), ma sugli artt. 24 e 113 Cost., che non sono stati  invece
dedotti in causa. 
    Inammissibile  sarebbe  altresi'   la   censura   relativa   alla
violazione dell'art. 117, primo comma,  Cost.,  in  quanto  priva  di
motivazione. 
    Nel merito, la Regione contesta che l'art.  18,  comma  4,  della
legge n. 157 del 1992 prescriva l'adozione del  calendario  venatorio
con   atto   amministrativo,    posto    che    rientrerebbe    nella
discrezionalita' regionale la scelta dello  strumento  normativo  con
cui procedere. Ne', in difetto di una riserva di Amministrazione,  vi
sarebbe  alcun  divieto  di  ricorrere,  se   del   caso,   a   leggi
provvedimento. 
    Piu' in particolare la Regione  Liguria  afferma  di  essersi  da
alcuni anni orientata verso l'approvazione di  calendari  pluriennali
mediante legge, fermo restando che  eventuali  modifiche  imposte  da
mutamenti delle circostanze possono essere introdotti  dal  Consiglio
regionale su proposta della Giunta ai sensi dell'art. 5  della  legge
impugnata. 
    Tale  tecnica,  con  riferimento  al  carattere  pluriennale  del
calendario, avrebbe peraltro ottenuto l'avallo dell'ISPRA,  reso  con
il parere del 25 maggio 2006, n. 4185/T-A11. 
    Per quanto concerne l'asserita mancanza del parere dell'ISPRA, la
Regione sostiene che invece esso sarebbe stato richiesto  e  ottenuto
con nota dell'Istituto del 4 aprile  2011.  Per  gli  anni  seguenti,
l'art. 5 della legge impugnata, sostituendo l'art. 34, comma 4, della
legge della Regione Liguria 1° luglio 1994, n.  29  (Norme  regionali
per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio),
garantirebbe che eventuali modifiche siano in ogni caso precedute dal
parere dell'ISPRA. 
    3.- Sono intervenuti in giudizio, con un  unico  atto,  il  World
Wide Fund for Nature Italia Onlus Ong,  l'Ente  nazionale  protezione
animali ENPA Onlus, la Lega anti-vivisezione LAV Onlus ente morale  e
la Lega italiana protezione degli  uccelli  -  LIPU  Birdlife  Italia
Onlus, aderendo al ricorso e chiedendo che esso sia accolto. 
    A parere degli intervenienti, la legge impugnata implicherebbe un
nocumento al regime di tutela della fauna prescritto  dall'ISPRA  con
nota del 29 luglio  2010,  la  cui  osservanza  sarebbe  imposta  dal
diritto dell'Unione europea. 
    4.- Nell'imminenza dell'udienza pubblica la  Regione  Liguria  ha
depositato una memoria, senza aggiungere nuovi argomenti e  chiedendo
l'accoglimento delle conclusioni gia' rassegnate. 
    In particolare, la Regione esclude che la legge  dello  Stato  le
possa precludere il ricorso a leggi-provvedimento, con  cui  attrarre
al  legislatore  la  disciplina  amministrativa  in   questione:   si
tratterebbe, infatti, di un profilo  affidato  alla  discrezionalita'
della Regione stessa. 
    5.- A propria volta l'Avvocatura dello Stato  ha  depositato  una
memoria, ribadendo che la normativa impugnata  attiene  alla  materia
"tutela dell'ambiente e dell'ecosistema": entro tale ambito l'impiego
del procedimento amministrativo, anziche' della legge regionale,  per
approvare il calendario venatorio verrebbe  imposto  dalla  normativa
statale e si accorderebbe con la necessita' che, in caso di  dissenso
rispetto al parere dell'ISPRA, vi sia una congrua motivazione, di cui
la legge e' priva. 
    Inoltre, la  legge  impugnata  determinerebbe  un  deterioramento
degli  standard  di  tutela  della  fauna   richiesti   dal   diritto
dell'Unione europea, violando cosi' anche l'art.  117,  primo  comma,
Cost. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Il Presidente del Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di
legittimita' costituzionale dell'articolo 1, comma 1,  lettere  A)  e
B),  della  legge  della  Regione  Liguria  1°  giugno  2011,  n.  12
(Calendario venatorio regionale per le stagioni 2011/2012,  2012/2013
e 2013/2014. Modifiche agli articoli 6 e 34 della legge regionale  1°
luglio 1994, n. 29 - Norme regionali per la  protezione  della  fauna
omeoterma e per il prelievo venatorio - e successive modificazioni ed
integrazioni), in riferimento all'art. 117, primo  e  secondo  comma,
lettera s), della Costituzione. 
    Con la disposizione impugnata, la Regione Liguria ha stabilito il
calendario  venatorio  per  le  stagioni   2011-2012,   2012-2013   e
2013-2014, nell'esercizio della competenza demandatale dall'art.  18,
comma 4,  della  legge  11  febbraio  1992,  n.  157  (Norme  per  la
protezione  della  fauna  selvatica  omeoterma  e  per  il   prelievo
venatorio). 
    Il ricorrente ritiene che  la  Regione,  nel  provvedere  a  tale
attivita' mediante  legge,  anziche'  mediante  atto  amministrativo,
abbia leso la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia
di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema (art. 117,  secondo  comma,
lettera s,  Cost.)  e,  in  ragione  del  contrasto  con  il  diritto
dell'Unione europea, anche l'art. 117, primo comma, Cost. 
    In secondo luogo, la  Regione  avrebbe  omesso  di  acquisire  il
parere  dell'Istituto  superiore  per  la  protezione  e  la  ricerca
ambientale (ISPRA), richiesto dall'art. 18, comma 4, della  legge  n.
157 del 1992, con cio' esponendosi sotto altro profilo alle  medesime
censure di illegittimita' costituzionale. 
    2.- In via preliminare, va  dichiarata  l'inammissibilita'  degli
interventi spiegati, con un unico  atto,  dal  World  Wide  Fund  for
Nature Italia Onlus Ong, dall'Ente nazionale protezione animali  ENPA
Onlus, dalla Lega anti-vivisezione LAV Onlus  ente  morale,  e  dalla
Lega italiana protezione degli uccelli - LIPU Birdlife Italia  Onlus,
che hanno insistito per  l'accoglimento  del  ricorso.  Infatti,  «il
giudizio di costituzionalita' delle leggi in via d'azione  si  svolge
esclusivamente tra soggetti titolari di potesta'  legislativa,  fermi
restando, per i soggetti privi di tale potesta', i  mezzi  di  tutela
delle  rispettive  posizioni  soggettive,  anche  costituzionali,  di
fronte ad altre istanze giurisdizionali  ed  eventualmente  anche  di
fronte a questa Corte in via incidentale» (ex plurimis,  sentenza  n.
33 del 2011). 
    3.- La censura  basata  sulla  violazione  dell'art.  117,  primo
comma, Cost. e' inammissibile, poiche' non supportata dalla  «precisa
indicazione delle norme»  dell'Unione  europea  che  sarebbero  state
violate (sentenza n. 227 del 2011), ossia da un elemento del quale la
motivazione del ricorso, in questi casi, non puo' essere priva. 
    4.- La questione  di  legittimita'  costituzionale  sollevata  in
riferimento  all'art.  117,  secondo  comma,  lettera  s),  Cost.  e'
fondata, con riferimento all'approvazione  del  calendario  venatorio
con legge, anziche' con provvedimento amministrativo. 
    Come questa Corte ha recentemente affermato, «appare evidente che
il legislatore statale, prescrivendo la pubblicazione del  calendario
venatorio  e   contestualmente   del   "regolamento"   sull'attivita'
venatoria  e  imponendo  l'acquisizione   obbligatoria   del   parere
dell'ISPRA, e dunque esplicitando la natura tecnica  del  provvedere,
abbia inteso realizzare un procedimento  amministrativo,  al  termine
del  quale  la  Regione  e'  tenuta  a  provvedere  nella  forma  che
naturalmente ne  consegue,  con  divieto  di  impiegare,  invece,  la
legge-provvedimento» (sentenza n. 20 del 2012). 
    L'art. 18, comma 4, della legge n. 157 del 1992, nella  parte  in
cui esige che il calendario venatorio sia approvato con  regolamento,
esprime una scelta compiuta dal legislatore statale che attiene  alle
modalita' di protezione della fauna e si ricollega, per tale ragione,
alla  competenza  esclusiva  dello  Stato  in   materia   di   tutela
dell'ambiente  e  dell'ecosistema  (sentenza  n.  536  del  2002;  in
seguito,  con  riferimento   alla   determinazione   della   stagione
venatoria, sentenze n. 165 del 2009, n. 313  del  2006,  n.  393  del
2005, n. 391 del 2005, n. 311 del 2003  e  n.  226  del  2003).  Tale
competenza, contrariamente a quanto osservato  dalla  difesa  ligure,
viene percio' esattamente posta a base della censura. 
    Il legislatore ligure, viceversa, non  solo  ha  illegittimamente
attratto a se' la competenza provvedimentale, cio'  che  e'  in  ogni
caso precluso, ma si e' spinto fino a irrigidire  nella  forma  della
legge il calendario per tre stagioni, indebolendone ulteriormente  il
"regime di  flessibilita'"  (sentenza  n.  20  del  2012),  che  deve
assicurarne  un  pronto   adattamento   alle   sopravvenute   diverse
condizioni di fatto. 
    5.- Il  vizio  di  legittimita'  costituzionale  appena  indicato
colpisce non solo l'impugnato art. 1, comma 1, lettere A) e B), della
legge  della  Regione  Liguria  n.  12   del   2011,   ma,   in   via
consequenziale, l'intero testo dell'art. 1, con l'eccezione del comma
1, lettera D),  numero  2):  infatti,  quest'ultima  previsione,  nel
rimettere  alle  Province  l'approvazione  dei   piani   annuali   di
abbattimento in  forma  selettiva  degli  ungulati,  non  attiene  al
calendario venatorio, al contrario delle restanti  norme  di  cui  si
compone l'art. 1, che riguardano il medesimo e non avrebbero  percio'
potuto essere adottate con legge. 
    6.- Resta assorbita l'ulteriore censura  relativa  all'art.  117,
secondo comma, lettera s), Cost., concernente la mancanza del  parere
dell'ISPRA.