ha pronunciato la seguente 


				 
                              Ordinanza 

 
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo 2, comma 2,
della legge della Regione Calabria 7 marzo  2011,  n.  3  (Interventi
regionali di sostegno alle imprese vittime di reati di 'ndrangheta  e
disposizioni in materia di contrasto alle infiltrazioni  mafiose  nel
settore dell'imprenditoria), promosso dal  Presidente  del  Consiglio
dei ministri, con ricorso spedito per la notifica il 13 maggio  2011,
depositato in cancelleria il 17 maggio 2011 ed iscritto al n. 46  del
registro ricorsi 2011. 
    Udito nella camera di consiglio del 15 febbraio 2012  il  Giudice
relatore Luigi Mazzella. 
    Ritenuto che con ricorso  ex  articolo  127  della  Costituzione,
depositato il  17  maggio  2011,  il  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, censura  -  in  relazione  all'articolo  117,  secondo  comma,
lettera l), della Costituzione - l'art. 2, comma 2, della legge della
Regione Calabria 7 marzo 2011, n. 3 (Interventi regionali di sostegno
alle imprese vittime  di  reati  di  'ndrangheta  e  disposizioni  in
materia  di  contrasto  alle  infiltrazioni   mafiose   nel   settore
dell'imprenditoria); 
        che detta norma dispone,  al  comma  1,  che  «Nei  contratti
conclusi dalla Regione Calabria e  dagli  enti,  aziende  e  societa'
regionali, e' sempre inserita una clausola espressa per inadempimento
del contraente privato, ai sensi dell'art. 1456 cod.  civ.,  operante
laddove sia accertata, con la richiesta di rinvio a giudizio  secondo
quanto previsto dall'art. 38, lettera m-ter), del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, la mancata denuncia all'autorita' giudiziaria
di reati di 'ndrangheta, di criminalita', di  estorsione,  di  usura,
ovvero contro la pubblica amministrazione o contro la liberta'  degli
incanti, dei quali il contraente, od  altri  soggetti  facenti  parte
della sua organizzazione imprenditoriale, siano venuti  a  conoscenza
con riferimento alla conclusione od all'esecuzione del contratto  con
l'ente pubblico. Tale clausola e' inserita  anche  nei  contratti  di
subappalto ed opera nei confronti di ogni  impresa  con  la  quale  i
soggetti aggiudicatari possono avere rapporti derivati»; 
        che  il  successivo  comma  2  stabilisce  che  «il   mancato
inserimento della clausola o la sua mancata  attivazione  determinano
la nullita' del contratto e costituiscono  causa  di  responsabilita'
amministrativa e/o disciplinare»; 
        che, secondo il  ricorrente,  quest'ultima  previsione  viola
l'art. 117,  secondo  comma,  lettera  l),  della  Costituzione,  che
attribuisce allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia
di «ordinamento civile»; 
        che la norma censurata, infatti, disponendo  che  al  mancato
inserimento nei contratti pubblici della clausola risolutiva espressa
prevista al comma 1  della  medesima  disposizione,  o  alla  mancata
attivazione della  medesima  clausola,  conseguano  la  nullita'  del
contratto e costituiscano causa di responsabilita' amministrativa e/o
disciplinare,  riguarderebbe  la  fase  di  esecuzione  del  rapporto
contrattuale, nell'ambito del quale l'amministrazione non agisce come
autorita', ma nell'esercizio della sua autonomia negoziale; 
        che,  peraltro,  la  disposizione  regionale   all'esame   si
discosterebbe dalla disciplina dettata dallo Stato con il codice  dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.
163 (Codice dei contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE),  il
cui art. 38, lettera m-ter),  stabilirebbe  (solo)  che  non  possano
concludere  i  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi   e
forniture «i  soggetti  che  pur  essendo  stati  vittime  dei  reati
previsti e puniti dagli  artt.  317  e  629  del  codice  penale  non
risultino avere denunciati i fatti all'autorita' giudiziaria»; 
        che la Regione Calabria non si  e'  costituita  nel  presente
giudizio; 
        che con successivo atto, regolarmente notificato alla Regione
Calabria il 12 dicembre  2011  e  depositato  in  cancelleria  il  16
dicembre 2011, il Presidente del Consiglio, dato  atto  dell'avvenuta
abrogazione  della  disposizione  regionale  impugnata,  per  effetto
dell'art. 1 della legge della Regione Calabria 18 luglio 2011, n.  22
(Modifica alla  legge  regionale  7  marzo  2011,  n.  3  «Interventi
regionali di sostegno alle imprese vittime di reati di 'ndrangheta  e
disposizioni in materia di contrasto alle infiltrazioni  mafiose  nel
settore dell'imprenditoria»), ha rinunciato formalmente  al  ricorso,
dichiarando peraltro come sia venuto meno  ogni  suo  interesse  alla
declaratoria di incostituzionalita' della disposizione. 
    Considerato che, in mancanza di costituzione  in  giudizio  della
parte resistente, la rinuncia al ricorso comporta di  per  se'  -  ai
sensi dell'art. 25 delle norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte  costituzionale  -  l'estinzione  del  processo  (ex  plurimis,
ordinanze n. 199 del 2009, n. 48 del 2009, n. 313 del 2007 e  n.  418
del 2006).