ha pronunciato la seguente 
 
                              Sentenza 
 
nel giudizio di legittimita' costituzionale  dell'articolo  10  della
legge della Regione Umbria 20  luglio  2011,  n.  6  (Disciplina  per
l'attribuzione degli incarichi di struttura nelle  Aziende  sanitarie
regionali.  Ulteriori  modificazioni  ed  integrazioni   alla   legge
regionale 20 gennaio 1998, n. 3 - Ordinamento del  sistema  sanitario
regionale - e abrogazione della legge regionale 23 febbraio 2005,  n.
15), che aggiunge gli articoli 12-bis e 12-ter alla  legge  regionale
20 gennaio 1998, n. 3, promosso  dal  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, con ricorso notificato il 26-29 settembre 2011,  depositato
in cancelleria il 29 settembre  2011,  ed  iscritto  al  n.  109  del
registro ricorsi 2011. 
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  18  aprile  2012  il  Giudice
relatore Alessandro Criscuolo; 
    udito l'avvocato dello Stato Enrico De Giovanni per il Presidente
del Consiglio dei ministri. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1. - Il Presidente del Consiglio dei  ministri,  rappresentato  e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con  ricorso  consegnato
per la notifica il 26 settembre 2011, ricevuto dall'ente destinatario
il 29 settembre 2011 e depositato in pari  data,  ha  promosso  -  in
riferimento agli articoli 33, sesto  comma,  117,  terzo  comma,  118
della Costituzione, in relazione all'art. 4,  comma  2,  del  decreto
legislativo 21 dicembre 1999, n. 517  (Disciplina  dei  rapporti  tra
Servizio sanitario nazionale ed Universita' a norma  dell'articolo  6
della legge 30 novembre 1998, n. 419), nonche' al principio di  leale
collaborazione tra Universita' e Regione - questioni di  legittimita'
costituzionale  concernenti  «l'art.  12-bis,  commi  1  e   2,   che
disciplinano le modalita' di  nomina  del  direttore  generale  delle
Aziende sanitarie, e l'art. 12-ter, commi 1, 4 e  6,  riguardante  la
valutazione dell'attivita' del direttore generale, della legge  della
Regione Umbria n. 6 del 20  luglio  2011»,  recante  «Disciplina  per
l'attribuzione degli incarichi di struttura nelle  Aziende  sanitarie
regionali.  Ulteriori  modificazioni  ed  integrazioni   alla   legge
regionale 20 gennaio 1998, n. 3 (Ordinamento  del  sistema  sanitario
regionale) e abrogazione della legge regionale 23 febbraio  2005,  n.
15». 
    2. - Il ricorrente deduce che l'art. 12-bis, commi 1 e  2,  della
legge regionale n.3 del 1998 disciplina le modalita'  di  nomina  del
direttore generale delle Aziende sanitarie, prevedendo che la  nomina
stessa avvenga  nell'ambito  di  un  elenco  di  candidati  idonei  a
ricoprire il suddetto ruolo, predisposto dalla Giunta regionale (art.
12-bis, comma 1). 
    L'art. 12-bis, comma 2, definisce poi i criteri per  la  verifica
dei requisiti necessari alla designazione, con facolta' di  prevedere
ulteriori  titoli  e   attestazioni   comprovanti   una   qualificata
formazione  ed  attivita'  professionale  di  direzione   tecnica   o
amministrativa rispetto all'incarico da ricoprire. 
    Tali disposizioni regionali,  nella  parte  in  cui  disciplinano
anche   la   nomina   dei   direttori    generali    delle    aziende
ospedaliero-universitarie,   senza   prevedere   alcuna   forma    di
coinvolgimento delle strutture  universitarie  nella  predisposizione
dell'elenco dei candidati idonei alla nomina di direttore generale di
tali aziende, circoscriverebbero la facolta' di scelta  del  Rettore,
prevista  dal  comma  3  dell'art.  12,  ad  una  rosa  di  candidati
previamente  individuati  dalla   sola   Regione,   con   conseguente
violazione del principio stabilito dall'art. 4, comma 2,  del  d.lgs.
n. 517 del 1999, alla stregua del quale il direttore  generale  delle
aziende  ospedaliero-universitarie   e'   nominato   dalla   Regione,
«acquisita l'intesa con il rettore dell'universita'». 
    Le citate disposizioni, dunque, «oltre  a  violare  i  menzionati
principi fondamentali in materia di tutela  della  salute,  riservati
alla legislazione statale dal terzo comma dell'art. 117 Cost., ledono
altresi' l'autonomia universitaria di cui all'art. 33,  sesto  comma,
Cost., nonche' il principio di leale collaborazione tra Universita' e
Regione di cui agli artt. 117 e 118 Cost.». 
    Inoltre, l'art. 12-ter, riguardante la valutazione dell'attivita'
del direttore generale, prevede che la Giunta regionale disciplini le
modalita' e i criteri per tale valutazione (comma 1) e disponga,  con
provvedimento motivato, la conferma dell'incarico  o  la  risoluzione
del contratto (comma 6). La norma stabilisce, altresi', al  comma  4,
che, ai fini della valutazione dell'attivita' compiuta dal  direttore
generale delle aziende ospedaliere, la Giunta regionale acquisisca il
parere della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria  e
socio-sanitaria. 
    Le suddette disposizioni, nella parte in cui  comprendono  tra  i
loro  destinatari  anche   i   direttori   generali   delle   aziende
ospedaliero-universitarie, contrasterebbero con  i  principi  dettati
dal d.lgs. n. 517  del  1999  e,  in  particolare,  con  il  disposto
dell'art.  4,  comma  2,  di  tale  normativa,  secondo  la  quale  i
procedimenti di verifica dei risultati dell'attivita'  dei  direttori
generali  delle  aziende  ospedaliero-universitarie,  e  le  relative
procedure di conferma e  revoca,  «sono  disciplinati  da  protocolli
d'intesa tra regioni ed universita'». 
    Infatti,  le  disposizioni  medesime,  non  rinviando  ai   detti
protocolli d'intesa, ma prevedendo  esclusivamente  il  parere  della
citata Conferenza permanente, non  garantirebbero  la  partecipazione
della componente universitaria alla procedura di valutazione de qua. 
    Pertanto,  anche  tali  norme  regionali,  oltre  a   violare   i
menzionati principi fondamentali in materia di  tutela  della  salute
(art. 117, terzo comma, Cost.),  lederebbero,  altresi',  l'autonomia
universitaria di cui all'art. 33,  sesto  comma,  Cost.,  nonche'  il
principio di leale collaborazione tra Universita' e Regione,  di  cui
agli artt. 117 e 118 Cost. (sono richiamate  le  sentenze  di  questa
Corte nn. 217 e 68 del 2011 e n. 233 del 2006). 
    Il   ricorrente   conclude,   dunque,   per    la    declaratoria
d'illegittimita' costituzionale della normativa censurata. 
    La Regione Umbria non ha svolto attivita' difensiva. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1. - Il Presidente del Consiglio dei  ministri,  rappresentato  e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con il ricorso  indicato
in epigrafe ha impugnato, in  riferimento  agli  articoli  33,  sesto
comma, 117,  terzo  comma,  e  118  della  Costituzione,  nonche'  al
principio di leale collaborazione tra Universita' e  Regione  «l'art.
12-bis, commi 1 e 2, che disciplinano  le  modalita'  di  nomina  del
direttore generale delle Aziende sanitarie e l'art. 12-ter, commi  1,
4 e  6,  riguardante  la  valutazione  dell'attivita'  del  direttore
generale, della legge della Regione Umbria n. 6 del 20 luglio  2011»,
recante «Disciplina per l'attribuzione degli incarichi  di  struttura
nelle  Aziende  sanitarie  regionali.  Ulteriori   modificazioni   ed
integrazioni alla legge regionale 20 gennaio 1998 n.  3  (Ordinamento
del sistema sanitario regionale) e abrogazione della legge  regionale
23 febbraio 2005, n. 15». 
    L'indicazione della normativa censurata non e'  precisa,  perche'
gli artt. 12-bis (commi 1 e 2) e 12-ter (commi 1, 4 e 6)  sono  stati
inseriti dall'art. 10 della legge  della  Regione  Umbria  20  luglio
2011,  n.  6  (Disciplina  per  l'attribuzione  degli  incarichi   di
struttura nelle Aziende sanitarie regionali. Ulteriori  modificazioni
ed integrazioni  alla  legge  regionale  20  gennaio  1998,  n.  3  -
Ordinamento del sistema sanitario regionale  -  e  abrogazione  della
legge regionale 23 febbraio 2005, n. 5), dopo l'art. 12 della  citata
legge regionale 20  gennaio  1998,  n.  3  (Ordinamento  del  sistema
sanitario regionale), della quale dunque sono parte. 
    Tale imprecisione,  tuttavia,  non  si  riflette  sulla  corretta
individuazione  delle  norme  impugnate,  e,   quindi,   non   incide
sull'ammissibilita'  dell'impugnazione,  perche'  dette  norme   sono
riportate con chiarezza nel  ricorso,  il  cui  testuale  tenore  non
lascia dubbi al riguardo (ex multis: sentenze n. 67 del 2011 e n. 307
del 2009). 
    2. - L'art. 12-bis della normativa in esame dispone nel  comma  1
che «La  Giunta  regionale  istituisce,  entro  il  31  maggio  2012,
l'elenco regionale dei candidati  idonei  alla  nomina  di  direttore
generale delle aziende sanitarie regionali. L'elenco degli idonei  e'
aggiornato ogni due anni ed e' pubblicato nel  sito  internet  e  nel
Bollettino ufficiale della Regione». Il comma 2 aggiunge che «Ai fini
dell'inserimento  nell'elenco  dei  candidati   idonei,   la   Giunta
regionale definisce con specifico atto i criteri per la verifica  dei
requisiti di cui all'articolo 3-bis del d.lgs.  n.  502/1992  e  puo'
prevedere specifici titoli e attestazioni comprovanti una qualificata
formazione  ed  attivita'  professionale  di  direzione   tecnica   o
amministrativa rispetto all'incarico da ricoprire». 
    Ad avviso del ricorrente, tali disposizioni, nella parte  in  cui
disciplinano anche la nomina dei  direttori  generali  delle  aziende
ospedaliero-universitarie,   senza   prevedere   alcuna   forma    di
coinvolgimento delle strutture  universitarie  nella  predisposizione
dell'elenco dei candidati idonei alla nomina di direttore generale di
tali aziende, circoscriverebbero la facolta' di scelta ad  opera  del
Rettore,  stabilita  dall'art.  12,  comma  3,  della  citata   legge
regionale n. 3  del  1998,  ad  una  rosa  di  candidati  previamente
individuati  dalla  sola  Regione,  con  conseguente  violazione  del
principio dettato dall'art. 4, comma 2, del  decreto  legislativo  21
dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario
nazionale e universita', a  norma  dell'articolo  6  della  legge  30
novembre 1998, n. 419). ai sensi  del  quale  il  direttore  generale
delle aziende ospedaliero-universitarie e'  nominato  dalla  Regione,
acquisita l'intesa con il rettore dell'universita'. 
    Pertanto le disposizioni indicate, oltre a violare  i  menzionati
principi fondamentali in materia di tutela  della  salute,  riservati
alla  legislazione  statale  dall'art.  117,  terzo   comma,   Cost.,
lederebbero, altresi', l'autonomia universitaria di cui all'art.  33,
sesto comma, Cost., nonche' il principio di leale collaborazione  tra
Universita' e Regione, di cui agli artt. 117 e 118 Cost. 
    2.1. - La questione, nei limiti in cui e' proposta, e' fondata. 
    Le norme  impugnate  disciplinano  le  modalita'  di  nomina  dei
direttori generali delle  aziende  sanitarie,  comprendendo  in  tale
espressione   anche    i    direttori    generali    delle    aziende
ospedaliero-universitarie. 
    Cio'  si  evince  in  modo  chiaro  dall'ampiezza  della  formula
adottata,  che  non  prevede  alcuna  esclusione  per  gli  enti  ora
menzionati. Il dettato normativo, poi, rende  palese  che  la  nomina
(affidata al Presidente della Giunta dall'art. 9 della  stessa  legge
regionale n. 6 del 2011, norma che  ha  sostituito  l'art.  12  della
legge regionale n. 3 del 1998) deve avere  luogo  nell'ambito  di  un
elenco di candidati idonei a ricoprire il suddetto  ruolo,  istituito
dalla medesima Giunta regionale (art. 12-bis, comma 1),  alla  quale,
ai fini della formazione di tale elenco, e' demandata la  definizione
dei criteri necessari, con la facolta' di prevedere specifici  titoli
e attestazioni comprovanti una qualificata  formazione  ed  attivita'
professionale  di  direzione  tecnica   o   amministrativa   rispetto
all'incarico da ricoprire (art. 12-bis, comma 2). 
    La normativa qui richiamata, nella parte in cui si  applica  alla
nomina dei direttori generali di  aziende  ospedaliero-universitarie,
va ricondotta nell'ambito della competenza legislativa concorrente in
materia di tutela  della  salute  (art.  117,  terzo  comma,  Cost.),
sicche' deve rispettare i  principi  fondamentali  determinati  dalla
legge statale (sentenza n. 233 del 2006). 
    Al riguardo, l'art. 4, comma  2,  del  d.lgs.  n.  517  del  1999
dispone,  tra  l'altro,  che  il  direttore  generale  delle  aziende
ospedaliero-universitarie  e'  nominato  dalla   Regione,   acquisita
l'intesa con il Rettore dell'Universita'. Inoltre, l'art. 1, comma 1,
del  citato  decreto  legislativo  n.  517  del  1999   dispone   che
«L'attivita' assistenziale necessaria per lo svolgimento dei  compiti
istituzionali delle  universita'  e'  determinata  nel  quadro  della
programmazione nazionale  e  regionale  in  modo  da  assicurarne  la
funzionalita' e la coerenza con le esigenze della didattica  e  della
ricerca,  secondo  specifici  protocolli  d'intesa  stipulati   dalla
Regione con le Universita' ubicate  nel  proprio  territorio»;  e  il
comma 2 aggiunge che tali protocolli sono stipulati in conformita' ad
apposite linee guida contenute in atti  d'indirizzo  e  coordinamento
emanati nelle forme previste dalla  norma  stessa,  che  detta  anche
appositi criteri e principi direttivi. 
    Orbene, la normativa qui censurata disciplina in modo autonomo ed
unilaterale le modalita' di nomina dei direttori generali di  aziende
ospedaliero-universitarie, senza prevedere alcun coinvolgimento della
componente universitaria e restringendo il procedimento d'intesa  con
il Rettore (pure previsto dall'art. 12, comma 3,  della  legge  della
Regione Umbria n. 3 del 1998) soltanto ai  nominativi  dei  candidati
idonei, contenuti in un elenco predisposto  in  via  esclusiva  dalla
Giunta regionale, cui e',  altresi',  demandata  la  definizione  dei
criteri per la verifica dei requisiti necessari. 
    Detta normativa, dunque, da un lato, si e' posta in contrasto con
i  citati  principi  fondamentali  della  legislazione   statale   e,
dall'altro, ha leso l'autonomia universitaria garantita dall'art. 33,
sesto  comma,  Cost.,  sottraendo  all'Universita'  ogni   forma   di
effettiva partecipazione alla nomina  dei  direttori  generali  delle
aziende ora indicate, con violazione altresi' del principio di  leale
collaborazione tra Regione e Universita' stessa (sentenze n. 217 e n.
68 del 2011). 
    Pertanto, deve essere dichiarata l'illegittimita'  costituzionale
dell'art. 12-bis, commi 1 e 2, della legge della Regione Umbria n.  3
del 2008, aggiunto dall'art. 10 della legge regionale n. 6 del  2011,
nella parte in  cui  si  applica  anche  alla  nomina  dei  direttori
generali di aziende ospedaliero-universitarie. 
    3. - L'art. 12-ter della normativa in  esame,  sotto  la  rubrica
«Valutazione dell'attivita'  del  direttore  generale»,  prevede  nel
comma 1 che la Giunta regionale disciplini le modalita' e  i  criteri
per tale  valutazione,  in  riferimento  alla  garanzia  dei  livelli
essenziali di assistenza, con cadenza annuale; nel comma  4,  dispone
che  la  Giunta  regionale,  ai  fini  della  valutazione   medesima,
acquisisca preventivamente i pareri  di  cui  all'art.  5,  comma  4,
lettera  c),  della  legge  della  Regione  Umbria  n.  3  del  1998,
precisando che per le aziende ospedaliere il  parere  e'  reso  dalla
Conferenza  permanente  per  la  programmazione  sanitaria  e   socio
sanitaria regionale; nel comma  6  stabilisce  che,  all'esito  della
verifica, la Giunta regionale disponga, con  provvedimento  motivato,
la conferma dell'incarico o la risoluzione del contratto. 
    La difesa dello Stato sostiene che tale normativa, nella parte in
cui   comprende   anche   i   direttori   generali   delle    aziende
ospedaliero-universtarie, contrasti con i principi fissati dal d.lgs.
n. 517 del  1999  e,  in  particolare,  con  la  statuizione  dettata
dall'art. 4, comma 2, secondo la quale i procedimenti di verifica dei
risultati  dell'attivita'  dei  direttori  generali  e  le   relative
procedure di  conferma  e  revoca  sono  disciplinati  da  protocolli
d'intesa tra Regioni e Universita'. 
    Infatti, le suddette disposizioni, non  rinviando  ai  protocolli
d'intesa, ma prevedendo esclusivamente  il  parere  della  Conferenza
permanente per la programmazione  sanitaria  e  socio-sanitaria,  non
garantirebbero la partecipazione della componente universitaria  alla
procedura di valutazione in  questione,  con  conseguente  violazione
degli artt.  33,  sesto  comma,  e  117,  terzo  comma,  nonche'  del
principio di leale collaborazione. 
    3.1. - Anche tale questione e' fondata. 
    Richiamate le considerazioni in precedenza svolte  (punto  2.1.),
si deve qui ribadire che la  disciplina  dei  rapporti  tra  Servizio
sanitario nazionale e Universita', regolata dal  d.lgs.  n.  517  del
1999 (che detta principi fondamentali  in  materia  di  tutela  della
salute, spettante alla competenza legislativa concorrente tra Stato e
Regioni, ai sensi dell'art. 117, comma terzo, Cost.), e' affidata  ai
protocolli  d'intesa  stipulati  dalla  Regione  con  le  Universita'
ubicate nel proprio territorio (sentenza n. 233 del 2006, punto  12.1
del Considerato in diritto). Si deve  poi  aggiungere  che,  a  norma
dell'art. 4, comma 2, ultimo periodo, del citato decreto  legislativo
«I protocolli d'intesa  tra  regioni  e  universita'  disciplinano  i
procedimenti di verifica dei risultati dell'attivita'  dei  direttori
generali e le relative procedure di conferma e revoca, sulla base dei
principi di cui all'art. 3-bis del decreto  legislativo  30  dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni». 
    In contrasto con tali disposizioni, la normativa censurata affida
in  modo  sostanzialmente  esclusivo   alla   Giunta   regionale   il
procedimento di valutazione, conferma dell'incarico o risoluzione del
contratto  per  i  direttori  generali,  prevedendo  per  le  aziende
ospedaliere soltanto un parere della  Conferenza  permanente  per  la
programmazione sanitaria  e  socio-sanitaria  regionale,  laddove  il
procedimento  stesso  doveva  essere  definito   in   uno   specifico
protocollo d'intesa tra gli enti interessati. 
    Sussistono, dunque, le  denunziate  violazioni  degli  artt.  33,
sesto comma, e 117, terzo comma,  Cost.,  nonche'  del  principio  di
leale collaborazione tra Universita' e Regione. 
    Ne  consegue  che   deve   essere   dichiarata   l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 12-ter, commi 1, 4 e 6,  della  legge  della
Regione Umbria n. 3 del 1998, aggiunto dall'art. 10 della legge della
Regione Umbria n. 6 del 2011, nella parte in cui si applica anche  ai
direttori generali di aziende ospedaliero-universitarie. 
    Ogni altro profilo di censura resta assorbito.