ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita'  costituzionale  degli  articoli  1,
commi 1, 2 e 9, 2, 3, 4, 5, 7, comma 2, e 8,  del  disegno  di  legge
828-563-824 (Misure in materia di personale della Regione siciliana e
di contenimento della spesa), promosso dal  Commissario  dello  Stato
per la Regione siciliana con ricorso notificato il 27 dicembre  2011,
depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il 5  gennaio
2012 ed iscritto al n. 1 del registro ricorsi 2012. 
    Udito nella camera di consiglio del  9  maggio  2012  il  Giudice
relatore Marta Cartabia. 
    Ritenuto che, con  ricorso  notificato  il  27  dicembre  2011  e
depositato il 5 gennaio 2012,  il  Commissario  dello  Stato  per  la
Regione   siciliana   ha   proposto   questioni    di    legittimita'
costituzionale degli articoli 1, commi 1, 2 e 9, 2, 3, 4, 5, 7, comma
2, e 8 del disegno di legge n.  828-563-824  (Misure  in  materia  di
personale della Regione siciliana e  di  contenimento  della  spesa),
approvato dall'Assemblea regionale siciliana con deliberazione del 22
dicembre 2011, in riferimento agli articoli 3,  51,  97,  81,  quarto
comma, e 117, terzo comma, della Costituzione; 
    che,  in  assunto  del  ricorrente,  tale  delibera   legislativa
all'art. 1, commi 1  e  2,  attivando  procedimenti  e  programmi  di
reclutamento del  personale,  violerebbe  l'art.  81,  comma  quarto,
Cost., per mancanza di idonea copertura finanziaria; 
    che il comma 1, prevedendo di rispettare i limiti  imposti  dagli
obiettivi di finanza pubblica di cui all'art.  1,  comma  557,  della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per  la  formazione  del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato-Legge finanziaria 2007), e
successivamente modificato, include il  processo  di  stabilizzazione
del personale precario della regione di  cui  all'art.  1,  comma  2,
della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 24 (Proroga di  interventi
per l'esercizio  finanziario  2011.  Misure  di  stabilizzazione  dei
rapporti di lavoro a tempo determinato), e i concorsi di cui all'art.
42,  comma  2,  della  legge  regionale  12  maggio   2010,   n.   11
(Disposizioni  programmatiche  e   correttive   per   l'anno   2010),
all'interno  del  piano  triennale  del  personale  per  il  triennio
2012-2014; 
    che, inoltre, il comma 2 dell'articolo censurato dispone  che  la
Regione attivi il reclutamento del personale,  anche  utilizzando  le
necessarie procedure speciali; 
    che l'art. 1, comma 9,  sarebbe  costituzionalmente  illegittimo,
poiche', disponendo in materia  di  indennita',  compensi  e  gettoni
spettanti  al  personale  dirigenziale,  invaderebbe  la   competenza
statale in materia di ordinamento civile, di cui all'art. 117,  comma
secondo, lettera l), Cost.; 
    che, sempre secondo il ricorrente, incorrerebbero nella  medesima
censura di mancanza di copertura finanziaria ex  art.  81  Cost.  gli
articoli 2 e 3 del predetto disegno di legge; 
    che, l'art. 2 stabilisce che il Presidente della Regione,  previa
delibera della  Giunta  regionale,  adotti  il  piano  triennale  del
fabbisogno del personale per il  triennio  2012-2014,  tenendo  conto
delle gravi emergenze di cui soffrirebbero l'ambiente e il territorio
regionale, mentre l'art. 3 autorizza il Dipartimento regionale  della
funzione pubblica e del personale ad avviare le relative procedure di
reclutamento, stabilendo  una  riserva  di  posti  e  prevedendo  che
vengano individuati i criteri  e  gli  elementi  di  valutazione  dei
titoli  che  tengano  conto  della   valorizzazione   dell'esperienza
professionale   maturata   nei   servizi   comunque   prestati    per
l'amministrazione del personale; 
    che, osserva ancora il ricorrente, l'art.  4  sarebbe  ugualmente
costituzionalmente illegittimo ai sensi dell'art. 81,  comma  quarto,
Cost.,  per  ragioni  profondamente  connesse  ai  punti  precedenti,
poiche' tale articolo individua  le  risorse  per  fare  fronte  alle
iniziative di reclutamento sopramenzionate agli articoli 1,  2  e  3,
istituendo un apposito fondo destinato alle nuove assunzioni; 
    che, secondo il ricorrente, tale articolo non sarebbe attendibile
nella quantificazione delle risorse disponibili per  tale  programma,
in  particolare  perche'  fa  riferimento  ad  attese  cessazioni  di
servizio che non terrebbero conto,  tra  l'altro,  dei  piu'  recenti
sviluppi normativi in materia di pensionamento; 
    che,  a   termini   del   ricorso,   sarebbe   costituzionalmente
illegittimo  l'art.  5,  poiche'  stabilisce  il   prolungamento   di
contratti gia'  prorogati,  riguardanti  personale  assunto  a  tempo
determinato dall'amministrazione regionale, prevedendo  la  copertura
di tali proroghe attraverso la mera iscrizione a bilancio di voci  di
spesa inferiori nell'ammontare rispetto al passato,  determinando  la
violazione dell'art. 81, comma quarto, Cost.; 
    che l'art. 7, comma 2, sarebbe in contrasto con l'art. 81,  comma
quarto, Cost., poiche', consentendo la proroga di contratti  a  tempo
determinato del personale  dei  consorzi  di  bonifica,  assunto  con
contratto stipulato ai sensi dell'art. 3  della  legge  regionale  30
ottobre 1995, n. 76 (Norme per il personale dell'assistenza  tecnica,
dell'ESA, dei consorzi di bonifica e degli Enti  parco.  Disposizioni
varie in materia di agricoltura), non individuerebbe precisamente gli
strumenti di  copertura,  limitandosi  ad  iscrivere  a  bilancio  un
ammontare inferiore per alcune altre voci di spesa; 
    che l'art. 8, infine, sarebbe censurabile  per  violazione  degli
artt. 3, 51 e 97 Cost., poiche' consente la prosecuzione di contratti
di lavoro a tempo determinato del personale impiegato dai consorzi di
bonifica per funzioni amministrative nel triennio 2007-2009; 
    che, cosi' facendo, costituirebbe un privilegio nei confronti  di
soggetti che vedrebbero consolidarsi  la  situazione  di  precariato,
alimentandone l'aspettativa di una  stabilizzazione,  e  pertanto  si
porrebbe  in  contrasto   con   gli   articoli   della   Costituzione
sopracitati, che impongono i canoni di buon andamento e imparzialita'
alla  pubblica  amministrazione,  attraverso  un  uguale  diritto  di
accesso ai pubblici uffici attraverso la selezione pubblica; 
    che la Regione siciliana non si e'  costituita  nel  giudizio  di
legittimita' costituzionale; 
    che, successivamente alla proposizione del ricorso,  la  delibera
legislativa impugnata e' stata promulgata  e  pubblicata  come  legge
della Regione siciliana 16 gennaio 2012, n. 9 (Misure in  materia  di
personale della Regione siciliana e di contenimento della spesa), con
omissione di tutte le disposizioni oggetto di censura; 
    che, con nota depositata nella cancelleria della Corte il  giorno
17 febbraio 2012, il Commissario dello Stato per la regione Siciliana
ha preso atto della promulgazione del testo approvato  dall'Assemblea
regionale siciliana, con espunzione delle parti impugnate. 
    Considerato  che  il  Commissario  dello  Stato  per  la  Regione
siciliana ha proposto - in riferimento agli articoli 3,  51,  97,  81
quarto comma, e 117, terzo comma, della Costituzione -  questioni  di
legittimita' costituzionale degli articoli 1, commi 1, 2 e 9,  2,  3,
4, 5, 7, comma 2, e 8 del disegno di  legge  828-563-824  (Misure  in
materia di personale della Regione siciliana e di contenimento  della
spesa),   approvato   dall'Assemblea    regionale    siciliana    con
deliberazione del 22 dicembre 2011; 
    che, successivamente alla proposizione del ricorso,  la  delibera
legislativa impugnata e' stata promulgata  e  pubblicata  come  legge
della Regione siciliana 16 gennaio 2012, n. 9 (Misure in  materia  di
personale della Regione siciliana e di contenimento della spesa), con
omissione di tutte le disposizioni oggetto di censura; 
    che,  come  costantemente   affermato   da   questa   Corte,   la
promulgazione parziale del testo approvato  dall'Assemblea  regionale
siciliana realizza «l'esaurimento del  potere  promulgativo,  che  si
esercita necessariamente in modo unitario e contestuale  rispetto  al
testo deliberato» dalla medesima Assemblea; 
    che dunque tale promulgazione  sul  piano  processuale  «preclude
definitivamente la possibilita' che le parti della legge impugnate ed
omesse in sede di promulgazione acquistino o esplichino una qualsiasi
efficacia, privando cosi' di  oggetto  il  giudizio  di  legittimita'
costituzionale» (ex plurimis, ordinanze n. 11 del 2012,  n.  166,  n.
76, n. 2 del 2011; n. 183 del 2010); 
    che deve essere pertanto dichiarata la cessazione  della  materia
del contendere.