ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di  legittimita'  costituzionale  dell'articolo  13,
commi 3 e 8, del decreto legislativo 25 luglio 1998,  n.  286  (Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina  dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero), come modificato  dall'art.
1 del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241  (Disposizioni  urgenti
in materia di immigrazione), convertito, con modificazioni, dall'art.
1, comma 1, della legge  12  novembre  2004,  n.  271,  promosso  dal
Giudice di pace  di  Ravenna,  con  ordinanza  del  5  novembre  2007
(pervenuta alla Corte costituzionale il 29 febbraio  2012),  iscritta
al n. 34 del registro ordinanze  2012  e  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 12,  prima  serie  speciale,  dell'anno
2012. 
    Udito nella camera di consiglio del  6  giugno  2012  il  Giudice
relatore Gaetano Silvestri. 
    Ritenuto che il Giudice di pace di Ravenna, con ordinanza  del  5
novembre 2007 (pervenuta alla Corte  costituzionale  il  29  febbraio
2012), ha sollevato - in riferimento agli articoli 2,  3,  10,  terzo
comma, 24 e  113  della  Costituzione  -  questioni  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 13, commi 3 ed 8, del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle  disposizioni  concernenti  la
disciplina  dell'immigrazione  e   norme   sulla   condizione   dello
straniero),  come  modificato  dall'art.  1  del   decreto-legge   14
settembre  2004,  n.  241  (Disposizioni  urgenti   in   materia   di
immigrazione), convertito, con modificazioni, dall'art. 1,  comma  1,
della legge 12 novembre 2004, n. 271; 
    che il rimettente censura, in particolare, la disciplina  secondo
cui il decreto prefettizio di espulsione e' immediatamente  esecutivo
«anche se sottoposto a gravame o impugnativa»  (comma  3  del  citato
art. 13), ed e' preclusa al giudice dell'impugnazione la  sospensione
cautelare degli effetti del provvedimento fino alla data della camera
di consiglio (comma  8  dello  stesso  art.  13),  restando  altresi'
inibita, per il caso di  stranieri  espulsi  dopo  il  rigetto  della
richiesta di asilo, la sospensione del decreto espulsivo  «fino  alla
definizione del giudizio di primo grado avanti al Tribunale ordinario
competente»; 
    che il giudice a quo e' investito del  ricorso  proposto  da  uno
straniero contro il decreto di espulsione emesso nei  suoi  confronti
dal Prefetto di Ravenna e contro il provvedimento  del  Questore  che
ordinava il suo accompagnamento alla  frontiera  e,  nelle  more,  il
trattenimento in un centro di  permanenza  temporanea  (provvedimenti
entrambi notificati in data 4 ottobre 2007); 
    che, secondo il rimettente, il carattere immediatamente esecutivo
del provvedimento di espulsione impugnato, dal quale discenderebbe la
preclusione di provvedimenti  giudiziali  di  sospensione  cautelare,
determina una violazione del «fondamentale diritto di  difesa»  dello
straniero, il quale resta esposto ad atti di esecuzione  del  decreto
prima che  ne  venga  accertata  la  legittimita',  in  esito  ad  un
procedimento la cui durata puo'  spingersi  fino  ad  ottanta  giorni
dalla notifica del provvedimento; 
    che  la  questione   assumerebbe   «maggiore   rilevanza»   («con
riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione») in  un  caso,  come
quello di specie, in  cui  l'espulsione  dipende  dal  rigetto  della
richiesta di asilo proposta da uno straniero il quale, nelle more del
procedimento, si sia  perfettamente  inserito  nel  tessuto  sociale,
senza commettere reati e svolgendo regolare attivita' di lavoro; 
    che sarebbe ingiustificata, in particolare, la parificazione  del
trattamento di situazioni siffatte, riguardo all'esecuzione immediata
del provvedimento  espulsivo,  rispetto  alle  procedure  concernenti
stranieri pericolosi per la sicurezza o l'ordine pubblico; 
    che   l'immediata   esecutivita'    del    decreto    prefettizio
contrasterebbe anche con il terzo comma dell'art. 10  Cost.,  poiche'
costringerebbe lo straniero richiedente asilo a rientrare in  patria,
in un contesto di pericolo per la sua incolumita'  e  per  il  libero
esercizio  dei  diritti  fondamentali,  anche  nei  casi  in  cui  la
decisione di rigetto della domanda sia stata  impugnata,  come  nella
specie, innanzi alla competente autorita' giudiziaria; 
    che, infine, il comma 3 dell'art. 13 del d.lgs. n. 286  del  1998
sarebbe illegittimo anche in rapporto agli  artt.  24  e  113  Cost.,
posti a  tutela  del  diritto  di  difesa,  introducendo  «una  grave
limitazione "per categoria di atto" non giustificabile secondo canoni
di ragionevolezza ed imparzialita'»; 
    che tale ultimo  rilievo  varrebbe,  a  maggior  ragione,  quando
l'espulsione riguardi un richiedente asilo,  tutelato  «da  norme  di
pari rango costituzionale»; 
    che, tanto premesso in  motivazione,  con  il  dispositivo  della
propria  ordinanza  il  rimettente  -  nel  «sospendere  ex  lege  la
esecutorieta' del provvedimento impugnato»  -  solleva  questioni  di
legittimita' costituzionale nei termini sopra indicati, separatamente
ordinando  la  «sospensione  del  procedimento  per  pregiudizialita'
costituzionale». 
    Considerato che il Giudice di pace di Ravenna ha sollevato  -  in
riferimento agli articoli 2, 3, 10,  terzo  comma,  24  e  113  della
Costituzione - questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 13,
commi 3 ed 8, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286  (Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina  dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero), come modificato  dall'art.
1 del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241  (Disposizioni  urgenti
in materia di immigrazione), convertito, con modificazioni, dall'art.
1, comma 1, della legge 12 novembre 2004, n. 271; 
    che, secondo il rimettente, sarebbe in contrasto con i  parametri
invocati  la  previsione  secondo  cui  il  decreto  prefettizio   di
espulsione e' immediatamente esecutivo «anche se sottoposto a gravame
o impugnativa», previsione dalla quale discenderebbe, sempre a parere
del  rimettente,  la  preclusione  di  provvedimenti   cautelari   di
sospensione ad opera  del  giudice  dell'impugnazione,  anche  quando
l'espulsione  consegua  al  rigetto  di  una  domanda  di  protezione
internazionale, a sua  volta  impugnato  presso  il  diverso  giudice
competente; 
    che, nelle more del procedimento incidentale,  sono  sopravvenute
molteplici variazioni del quadro normativo  di  riferimento,  tra  le
quali la  previsione  del  carattere  ordinariamente  sospensivo  del
ricorso proposto avverso i provvedimenti di reiezione  delle  domande
concernenti lo status di rifugiato o  di  persona  in  condizione  di
protezione sussidiaria (art. 19, comma 4, del decreto legislativo  1°
settembre 2011, n. 150, recante «Disposizioni complementari al codice
di procedura civile in materia di  riduzione  e  semplificazione  dei
procedimenti civili di cognizione, ai sensi  dell'articolo  54  della
legge 18 giugno 2009, n. 69»); 
    che risulta preclusa, tuttavia, ogni possibile valutazione  circa
l'attualita'  delle  condizioni  di   rilevanza   e   non   manifesta
infondatezza della  questione  sollevata,  posto  che  la  stessa  e'
manifestamente  inammissibile   per   una   pluralita'   di   ragioni
concomitanti; 
    che assume rilievo preminente, anzitutto,  la  constatazione  del
carattere oscuro e contraddittorio della domanda  che  il  rimettente
rivolge a questa Corte; 
    che  infatti,  senza   una   chiara   distinzione   fra   opzioni
incompatibili, sembra invocata per un  verso  l'efficacia  sospensiva
dell'impugnazione proposta contro il decreto  di  espulsione,  e  per
altro verso viene sollecitato il conferimento al  giudice  di  poteri
cautelari di sospensione, che avrebbero senso solo in quanto mancasse
un  effetto  sospensivo  dell'impugnazione  (cio'  che  si   nota   a
prescindere da  ogni  rilievo  sul  fondamento  dell'assunto  che  il
giudice difetterebbe, nella materia in esame, dei  poteri  sospensivi
indicati); 
    che la questione, in ogni caso, risulta contraddittoria  e  priva
di rilevanza alla  luce  del  provvedimento  sospensivo  assunto  dal
rimettente con il dispositivo  della  propria  ordinanza,  certamente
riferito agli effetti dell'impugnato decreto di espulsione; 
    che il giudice a quo ha stabilito «ex lege»  la  sospensione  nel
momento stesso in cui lamentava la carenza del corrispondente  potere
cautelare,  riferendosi  per  altro  ad  una   «legge»   non   meglio
specificata; 
    che le circostanze indicate valgono a  determinare  la  manifesta
inammissibilita' della questione. 
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.
87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti  alla
Corte costituzionale.