ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo 5, comma 2, lettera b), numero 1), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, promosso dalla Regione Toscana con ricorso notificato l'8-12 settembre 2011, depositato in cancelleria il 14 settembre 2011, ed iscritto al n. 89 del registro ricorsi 2011. Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 5 giugno 2012 il Giudice relatore Giuseppe Tesauro; uditi l'avvocato Marcello Cecchetti per la Regione Toscana e l'avvocato dello Stato Alessandro De Stefano per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto che, con ricorso, spedito per la notifica l'8 settembre 2011, ricevuto il successivo 12 settembre e depositato presso la cancelleria di questa Corte il successivo 14 settembre, la Regione Toscana ha promosso questione di legittimita' costituzionale, in via principale, dell'articolo 5, comma 2, lettera b), numero 1), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, per violazione degli articoli 117, terzo e quarto comma, e 118, anche sotto il profilo della violazione del principio di leale collaborazione, nonche' dell'articolo 120 della Costituzione; che la ricorrente premette che la citata norma ha modificato solo formalmente il comma 3 dell'art. 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), introdotto dall'art. 49, comma 3, in specie lettera b), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, confermando il meccanismo semplificato per superare il dissenso tra amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumita', espresso in sede di conferenza di servizi, gia' introdotto dal predetto decreto-legge n. 78 del 2010, in base al quale, quando il dissenso e' espresso da una amministrazione regionale in relazione ad una propria competenza, la questione e' sempre risolta con deliberazione del Consiglio dei ministri che si pronuncia in sessanta giorni, previa intesa con la Regione (se il dissenso e' tra un'amministrazione statale e regionale) o previa intesa con la Regione e gli enti locali interessati (se il dissenso e' tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra piu' enti locali), mentre, se l'intesa non e' raggiunta entro trenta giorni, il Consiglio dei ministri puo' decidere comunque, essendo il Presidente della Regione, in tale ipotesi, chiamato solo a partecipare al Consiglio dei ministri; che, infatti, il citato art. 5, comma 2, lettera b), del d.l. n. 70 del 2011 e' intervenuto a modificare solo l'ultimo periodo dell'art. 49, comma 3, lettera b), del d.l. n. 78 del 2010, come convertito dalla legge n. 122 del 2010, il quale, nella versione originaria, prevedeva testualmente «Se l'intesa non e' raggiunta nei successivi trenta giorni, la deliberazione del Consiglio dei Ministri puo' essere comunque adottata», sostituendo le parole «nei successivi trenta giorni», con le parole «entro trenta giorni», ed ha quindi lasciato inalterata la disciplina da un punto di vista sostanziale; che, pertanto, la ricorrente ritiene di dover ribadire di fronte a questa Corte le censure di illegittimita' costituzionale gia' formulate con altro precedente ricorso proposto avverso l'art. 49, comma 3, lettera b), del d.l. n. 78 del 2010; che, infatti, la norma impugnata contrasterebbe con gli artt. 117 e 118 Cost., anche sotto il profilo della violazione del principio di leale collaborazione, in quanto, pur incidendo su molteplici competenze regionali, quali il governo del territorio, la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali e la tutela della salute, il turismo ed il commercio, consentirebbe una decisione unilaterale governativa, in caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro trenta giorni, svilendo il carattere necessariamente "forte" della predetta intesa fra Governo, Regione ed enti locali e ponendo la Regione in una posizione subordinata rispetto a quella statale; che la citata norma, prevedendo, nell'ipotesi di mancato raggiungimento dell'intesa entro trenta giorni, che la decisione e' comunque rimessa al Consiglio dei ministri anche nel caso in cui vi sia contrasto fra un'amministrazione regionale ed un'amministrazione degli enti locali, "esproprierebbe" la Regione di proprie competenze, in assenza di qualsiasi indicazione utile a giustificare la necessita' di una simile avocazione decisionale; che, infine, la disposizione impugnata contemplerebbe un'ipotesi di potere sostitutivo straordinario del Governo al di fuori dei limiti costituzionali indicati dall'art. 120 Cost., per il quale e' necessario il previo verificarsi di un inadempimento dell'ente sostituito rispetto ad un'attivita' ad esso imposta come obbligatoria; che nel giudizio si e' costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile e comunque respinto, in quanto la predetta norma sarebbe volta a garantire tempi certi per la conclusione dei procedimenti che altrimenti, ove procrastinati, rischierebbero di recare ulteriori pregiudizi, anche di carattere economico, alla comunita' nazionale. Considerato che la Regione Toscana ha promosso questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 5, comma 2, lettera b), numero 1), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, il quale ha modificato solo formalmente il comma 3 dell'art. 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), introdotto dall'art. 49, comma 3, in specie lettera b), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, cosi' confermando il meccanismo semplificato di cui al predetto art. 49, comma 3, lettera b), previsto per superare il dissenso tra amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumita', espresso in sede di conferenza di servizi; che il predetto meccanismo violerebbe gli artt. 117 e 118 Cost. ed in specie il principio di leale collaborazione, in quanto consentirebbe una decisione unilaterale governativa, in caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro trenta giorni, anche in relazione a materie di competenza regionale, svilendo il carattere necessariamente "forte" della predetta intesa fra Governo, Regione ed enti locali; che esso determinerebbe una illegittima compressione delle competenze regionali, nella parte in cui demanda al Consiglio dei ministri la decisione in ordine al superamento del dissenso espresso in sede di conferenza di servizi anche nel caso in cui vi sia contrasto fra un'amministrazione regionale ed un'amministrazione degli enti locali, in assenza di qualsiasi fondamento giustificativo di una simile avocazione decisionale; che, comunque, la disposizione impugnata contemplerebbe un'ipotesi di potere sostitutivo straordinario del Governo al di fuori dei limiti costituzionali indicati dall'art. 120 Cost.; che, con sentenza n. 179 del 2012, successiva alla proposizione del ricorso, questa Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 49, comma 3, lettera b), del d.l. n. 78 del 2010, nel testo risultante dalla modifica realizzata dall'art. 5 comma 2, lettera b), numero 1), del decreto-legge n. 70 del 2011, recante il predetto meccanismo di superamento del dissenso espresso in sede di conferenza di servizi; che, di conseguenza, la questione di legittimita' costituzionale oggi in esame e' divenuta priva di oggetto e va quindi dichiarata manifestamente inammissibile.