ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale  degli  articoli  54,
comma 6, 55, comma 3, 65, comma 1, 70, comma 1, 72, 73, 87, comma  1,
89, comma 3, 91, comma 2, 124, comma 1, e 136, comma 1,  della  legge
della  Regione  Umbria  16  settembre  2011,  n.  8  (Semplificazione
amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale  e  degli  Enti
locali territoriali),  promosso  dal  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri con ricorso notificato il 21-23 novembre 2011, depositato in
cancelleria il 28 novembre 2011 ed iscritto al n.  163  del  registro
ricorsi 2011. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione Umbria; 
    udito nell'udienza pubblica  del  3  luglio  2012  il  Presidente
Alfonso Quaranta, in luogo e con l'assenso del Giudice relatore Paolo
Maria Napolitano; 
    udito l'avvocato dello Stato Barbara Tidore per il Presidente del
Consiglio dei ministri. 
    Ritenuto che con ricorso spedito per la notifica il  21  novembre
2011 e depositato  il  successivo  28  novembre,  il  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso   dall'Avvocatura
generale  dello  Stato,  ha  promosso   questione   di   legittimita'
costituzionale di numerose disposizioni  della  legge  della  Regione
Umbria 16 settembre 2011,  n.  8  (Semplificazione  amministrativa  e
normativa   dell'ordinamento   regionale   e   degli   Enti    locali
territoriali); 
    che, in particolare,  il  ricorrente  ritiene  costituzionalmente
illegittime le norme impugnate nei termini di seguito specificati: 
    - articolo 54, comma 6, che introduce il comma 10-bis nell'art. 5
della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme  per  l'attivita'
edilizia),  per  violazione  dell'art.  117,   terzo   comma,   della
Costituzione, in materia di governo del territorio; 
    - art. 55, comma 3, nella parte in cui aggiunge il comma 7-octies
all'art. 6 della legge  regionale  n.  1  del  2004,  per  violazione
dell'art. 117, commi primo e secondo, lettera s), Cost.; 
    - art. 65,  comma  1,  che  sostituisce  l'art.  17  della  legge
regionale n. 1 del 2004, limitatamente al comma 12 del novellato art.
17, ed all'art. 70, comma l, che sostituisce l'art.  21  della  legge
regionale n. 1 del 2004, limitatamente al comma 8 del novellato  art.
21, per violazione dell'art. 117, comma secondo, lettera s), Cost.; 
    - art. 72, che sostituisce l'art. 22 della legge regionale  n.  1
del  2004,  limitatamente  ai  commi  2,  3  e  4,   per   violazione
dell'art.117, comma secondo, lettera s), Cost.; 
    - art. 73, nella parte in cui inserisce l'art.  22-ter  e  l'art.
22-quinquies nella legge regionale n.  1  del  2004,  per  violazione
dell'art.117, comma secondo, lettera s), Cost.; 
    - art. 87, comma 1, che inserisce l'articolo  8-bis  nella  legge
regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (Norme in materia  di  governo  del
territorio:  pianificazione  urbanistica  comunale),  per  violazione
del1'art. 117, comma secondo, lettera s), Cost.; 
    - art. 89, comma 3, che sostituisce  il  comma  11  dell'art.  24
della legge regionale n. 11 del 2005, per violazione  dell'art.  117,
comma secondo, lettera s), Cost.; 
    - art. 91, comma 2, che aggiunge il comma 9-bis all'art. 28 della
legge regionale n. 11 del 2005, per violazione dell'art.  117,  commi
primo e secondo, lettera s), Cost.; 
    - art. 124, comma  1,  che  aggiunge  l'art.  71-bis  alla  legge
regionale  24  marzo  2000,  n.  27  (Norme  per  la   pianificazione
urbanistica  territoriale),  per   violazione   dell'art.117,   comma
secondo, lettera s), Cost.; 
    - art. 136, comma 1, che inserisce il  comma  4-bis  nell'art.  3
della legge regionale 16 febbraio 2010,  n.  12,  recante  «Norme  di
riordino e  semplificazione  in  materia  di  valutazione  ambientale
strategica  e  valutazione  di  impatto  ambientale,  in   attuazione
dell'articolo 35 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme
in materia ambientale) e successive modificazioni  ed  integrazioni»,
per violazione dell'art. l17, commi  primo  e  secondo,  lettera  s),
Cost.; 
    che  si  e'  costituita  la  Regione  Umbria,  in  persona  della
Presidente  pro  tempore  della  giunta   Regionale,   chiedendo   la
declaratoria di non fondatezza; 
    che la difesa regionale premette che, nella seduta  della  Giunta
Regionale del  16  dicembre  del  2011,  l'Assessore  competente  per
materia ha evidenziato l'opportunita' di  adeguarsi  ai  rilievi  del
Governo relativamente alle norme  impugnate,  con  l'unica  eccezione
relativa all'art. 124, comma  1,  della  legge  regionale  censurata,
relativamente al quale la Giunta Regionale ha deciso  di  costituirsi
in giudizio per difenderne la legittimita' costituzionale; 
    che, invece, prosegue  la  resistente,  per  le  restanti  norme,
oggetto  di  impugnazione,   si   e'   deciso   di   procedere   alla
predisposizione di una nuova formulazione delle stesse e  di  inviare
il testo stesso al Consiglio Regionale  sotto  forma  di  disegno  di
legge, per la successiva approvazione; 
    che,  infatti,  le  norme  impugnate  sono   state   oggetto   di
abrogazione e/o modifica nel senso indicato dal Governo con gli artt.
10, 11, 13 e 19 della legge della Regione Umbria 4 aprile 2012, n.  7
(Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2012 in  materia  di
entrate  e  di  spese.  Modificazioni  ed   integrazioni   di   leggi
regionali); 
    che con atto depositato nella cancelleria di questa Corte  il  13
giugno 2012, l'Avvocatura dello Stato, per conto del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, ha  dichiarato  di  rinunciare  integralmente
all'impugnazione della legge della Regione Umbria n. 8 del 2011,  per
sopravvenuta carenza di interesse, allegando estratto della  delibera
del Consiglio dei ministri del 7 giugno 2012; 
    che tale rinuncia e' stata formalmente  accettata  dalla  Regione
Umbria in data 18 giugno 2012. 
    Considerato  che  il  Presidente  del  Consiglio  dei   ministri,
rappresentato e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  ha
promosso  questione  di  legittimita'  costituzionale   di   numerose
disposizioni della legge della Regione Umbria 16 settembre 2011, n. 8
(Semplificazione   amministrativa   e   normativa    dell'ordinamento
regionale e  degli  Enti  locali  territoriali),  specificamente  dei
seguenti articoli: 54, comma 6; 55, comma 3; 65, comma 1;  70,  comma
1; 72; 73; 87, comma 1; 89, comma 3; 91, comma 2;  124,  comma  1,  e
136, comma 1, in riferimento  all'art.  117,  commi  primo,  secondo,
lettera s), e terzo, della Costituzione, nonche' dell'art. 20,  comma
4, della legge 7 agosto 1990, n.  241;  dell'art.  94  del  d.P.R.  6
giugno 2001, n. 380 (Testo unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia edilizia); degli artt. 2, 3, numeri 2  e  3,
della  direttiva  CE  del  27  giugno  2001,  n.  42  (Direttiva  del
Parlamento europeo e del Consiglio concernente la  valutazione  degli
effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente); degli  artt.
142, commi 2 e 4, 146, commi da 1 a 5, 9, 11,  e  dell'art.  157  del
d.lgs. 22 gennaio 2004, n.  42  (Codice  dei  beni  culturali  e  del
paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6  luglio  2002,  n.
137); all'art. 4, comma 16, lettera e), numero 6, e all'art. 5, comma
3, lettera c), del decreto-legge 13  maggio  2011,  n.  70  (Semestre
Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia), convertito, con
modificazioni, nella legge 12 luglio 2011, n.  106;  degli  artt.  5,
lettere p) e q); 6, commi 2 e 3, da 11 a  15,  del  d.lgs.  3  aprile
2006, n. 152 (Norme in materia ambientale); delle direttive CE del  5
aprile 2006, n. 12 (Direttiva del Parlamento europeo e del  Consiglio
relativa ai rifiuti), e del 19 novembre 2008, n.  98  (Direttiva  del
Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e  che  abroga
alcune direttive - Testo rilevante ai fini del SEE); e della sentenza
Corte di giustizia 22 settembre 2011, in causa C-295/10; 
    che, successivamente alla proposizione del  ricorso,  la  Regione
Umbria, con  legge  regionale  4  aprile  2012,  n.  7  (Disposizioni
collegate alla manovra di bilancio 2012 in materia di  entrate  e  di
spese.  Modificazioni  ed  integrazioni  di  leggi   regionali),   in
particolare con gli artt. 10, 11, 13 e 19, ha abrogato e/o modificato
nel senso indicato dal Governo le disposizioni impugnate; 
    che, proprio in considerazione delle  modifiche  apportate  dalla
Regione  alle  norme  impugnate,  il  ricorrente,  con  delibera  del
Consiglio dei ministri  in  data  7  giugno  2012,  depositata  nella
cancelleria di questa Corte il 13 giugno e  notificata  alla  Regione
Umbria, nella persona del Presidente, in  data  15  giugno  2012,  ha
rinunciato  al  ricorso,  affermando   che   tali   modifiche   hanno
sostanzialmente recepito le censure proposte; 
    che tale rinuncia e' stata formalmente  accettata  dalla  Regione
Umbria con la delibera della giunta regionale  del  18  giugno  2012,
depositata presso la cancelleria di questa Corte a mezzo  fax  il  20
giugno 2012 e a mezzo posta il 27 giugno 2012; 
    che, ai sensi dell'art. 25 delle norme integrative per i  giudizi
davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia  al  ricorso,  seguita
dall'accettazione  della  controparte,  comporta   l'estinzione   del
processo.