ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nei giudizi di  legittimita'  costituzionale  degli  articoli  1,
commi 1, 2, 3 e 5, 4, comma 3, 5 e 9,  comma  1,  della  legge  della
Regione Calabria 28 settembre 2011, n. 35 (Riconoscimento ex articolo
54, comma 3, della legge regionale 19  ottobre  2004,  n.  25,  della
«Fondazione per la Ricerca e la Cura dei Tumori "Tommaso  Campanella"
Centro Oncologico d'Eccellenza» come  ente  di  diritto  pubblico)  e
degli articoli da 1  a  4  della  legge  della  Regione  Calabria  28
dicembre 2011, n. 50 (Norme di integrazione alla legge  regionale  28
settembre 2011, n. 35), promossi dal  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri con ricorsi notificati il 25 novembre-1° dicembre 2011 e  il
28 febbraio-5 marzo 2012, depositati in cancelleria  il  29  novembre
2011 ed il 5 marzo 2012 ed iscritti al n. 165  del  registro  ricorsi
2011 ed al n. 52 del registro ricorsi 2012. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione Calabria; 
    udito nell'udienza pubblica del 3 luglio 2012 il Giudice relatore
Giorgio Lattanzi; 
    uditi l'avvocato dello Stato Daniela Giacobbe per  il  Presidente
del Consiglio dei ministri e Graziano Pungi' per la Regione Calabria. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ricorso notificato il 25 novembre 2011  e  depositato  il
successivo 29 novembre (reg. ric. n. 165 del 2011) il Presidente  del
Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso   dall'Avvocatura
generale  dello  Stato,  ha  promosso   questione   di   legittimita'
costituzionale degli articoli 1, commi 1, 2, 3 e 5; 4, comma 3;  5  e
9, comma 1, della legge della Regione Calabria 28 settembre 2011,  n.
35 (Riconoscimento ex articolo 54, comma 3, della legge regionale  19
ottobre 2004, n. 25, della «Fondazione per la Ricerca e la  Cura  dei
Tumori "Tommaso Campanella" Centro Oncologico d'Eccellenza» come ente
di diritto pubblico), in riferimento agli articoli 3,  81,  97,  117,
secondo comma, lettera l), e terzo comma, e 120, secondo comma, della
Costituzione. 
    La legge impugnata disciplina  il  riconoscimento  come  ente  di
diritto pubblico della Fondazione per la Ricerca e la Cura dei Tumori
"Tommaso Campanella" Centro Oncologico d'Eccellenza,  gia'  istituita
ai sensi dell'art. 21 della legge regionale  7  agosto  2002,  n.  29
(Approvazione disposizioni normative collegate alla legge finanziaria
regionale relative al Settore Sanita') quale  fondazione  di  diritto
privato. 
    In  particolare:  l'art.  1  dispone  il   riconoscimento   della
Fondazione quale ente pubblico dotato di personalita' giuridica e  di
autonomia  organizzativa,  amministrativa  e  contabile  (comma   1);
stabilisce che la Fondazione e' parte del sistema sanitario regionale
(comma 2); ne definisce gli obiettivi, tra cui quello  di  assicurare
l'integrazione tra il servizio sanitario  regionale  e  l'Universita'
degli Studi "Magna Grecia" di Catanzaro  (comma  3);  ne  dispone  il
provvisorio accreditamento (comma 5); l'art. 4, comma 3,  attribuisce
alla  Giunta  regionale  il  compito  di  emanare  direttive  per  la
definizione delle piante organiche e  l'attribuzione  del  personale;
l'art. 5 indica le fonti di finanziamento della Fondazione; l'art. 9,
comma 1, prevede  che,  al  fine  di  garantire  la  continuita'  del
servizio prestato dalla Fondazione,  il  personale  di  quest'ultima,
nelle  more  dell'espletamento   del   pubblico   concorso   per   il
reclutamento dei dipendenti, svolga la propria  attivita'  stipulando
contratti di lavoro a tempo determinato. 
    Il ricorrente premette che la Regione Calabria si e' vincolata il
17 dicembre 2009, ai sensi dell'art. 1, comma  180,  della  legge  30
dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio
annuale  e  pluriennale  dello  Stato  -  legge  finanziaria   2005),
all'osservanza di un Piano di rientro dal  deficit  della  sanita'  e
che, a causa dell'inadempimento in cui e' incorsa, il  Consiglio  dei
ministri, con delibera del 30 luglio 2010, ha nominato un commissario
ad acta nella persona del Presidente della Giunta, in base all'art. 4
del decreto-legge 1° ottobre 2007,  n.  159  (Interventi  urgenti  in
materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equita'  sociale),
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1  della  legge  29
novembre 2007, n. 222. 
    Per questa ragione, l'art. 1, commi 1, 2, 3 e  5,  lederebbe  gli
artt.  117,  terzo  comma,  e   120,   secondo   comma,   Cost.:   il
riconoscimento della  Fondazione  quale  ente  di  diritto  pubblico,
infatti, determinerebbe una "interferenza" con  le  attribuzioni  del
commissario, fondate sull'art. 120, secondo comma, Cost.  e  previste
dalla lettera a), numero 2), e dalla lettera b)  della  delibera  del
Consiglio dei  ministri  del  30  luglio  2010,  con  cui  lo  si  e'
incaricato di disporre il riassetto della rete ospedaliera regionale,
sospendendo l'apertura di nuove strutture sanitarie pubbliche. 
    Inoltre, tale iniziativa sarebbe in contrasto anche con il  punto
4) della delibera della Giunta regionale 16  dicembre  2009,  n.  845
(Piano di rientro del servizio sanitario regionale della  Calabria  -
Approvazione  di  documento  sostitutivo  di  quello  approvato   con
Delib.G.R. n. 752/2009 - Autorizzazione alla stipula dell'accordo  ex
art. 1, comma 180, L. 311/2004), con cui e' stato approvato l'accordo
recante il Piano di contenimento del disavanzo  finanziario,  ove  la
«ridefinizione  a  regime  dell'assetto  giuridico  della  Fondazione
Campanella» sarebbe subordinata agli  obblighi  di  razionalizzazione
della rete sanitaria e di  riduzione  della  spesa.  Posto  che  tale
accordo deve ritenersi vincolante, ai sensi dell'art. 2, commi  80  e
95, della legge  23  dicembre  2009,  n.  191  (Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato  -  legge
finanziaria 2010), verrebbe leso un principio di coordinamento  della
finanza pubblica espresso ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost. 
    L'art. 4, comma 3, a propria volta, lederebbe l'art.  117,  terzo
comma, Cost., poiche' non vi si  prevede  che  la  Giunta  adegui  le
proprie direttive sulla pianta organica ai  vincoli  del  Piano,  che
verrebbero cosi' elusi. 
    L'art. 5  sarebbe  lesivo  dell'art.  81,  quarto  comma,  Cost.,
poiche', nel prevedere le fonti di  finanziamento  della  Fondazione,
non quantifica i correlati oneri finanziari e non genera  un  «quadro
economicamente coerente tra costi e ricavi». 
    L'art. 9, comma 1,  infine,  consentendo  l'assunzione  di  nuovo
personale in deroga ai limiti previsti dal punto 4) della gia' citata
delibera di Giunta n. 845 del 2009, sarebbe  anch'esso  in  contrasto
con l'art. 117, terzo comma, Cost. Inoltre, esso lederebbe gli  artt.
3 e 97 Cost., consentendo di accedere ad un  pubblico  ufficio  senza
procedura concorsuale e in violazione dei principi di  uguaglianza  e
buon andamento della pubblica amministrazione. 
    Sarebbe leso anche l'art. 117, secondo comma, lettera l),  Cost.,
dal momento che spetta alla legge statale, nell'ambito della  materia
"ordinamento  civile",  regolare  le  modalita'  di  assunzione   per
esigenze temporanee ed eccezionali  della  pubblica  amministrazione,
secondo le forme previste, nella specie,  dall'art.  36  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165  (Norme  generali  sull'ordinamento
del  lavoro  alle  dipendenze   delle   amministrazioni   pubbliche).
Parimenti, nel permettere alla  Fondazione  di  bandire  il  concorso
pubblico per l'assunzione del personale prima  che  la  Giunta  abbia
definito la pianta organica, il legislatore regionale avrebbe deviato
dalla regola opposta prevista dall'art. 6, commi 1 e 6, del d.lgs. n.
165 del 2001, invadendo nuovamente la sfera dell'ordinamento civile. 
    Infine, l'art. 9, comma 1, omettendo  di  quantificare  la  spesa
conseguente alle procedure selettive per l'assunzione del personale e
di indicare i mezzi per farvi fronte, sarebbe in contrasto con l'art.
81, quarto comma, Cost. 
    2.-  Nell'imminenza  dell'udienza  pubblica,  l'Avvocatura  dello
Stato  ha  depositato  memoria,  insistendo  per  l'accoglimento  del
ricorso. 
    La memoria si concentra, in particolare, sullo  ius  superveniens
costituito dalla legge della Regione Calabria 28 dicembre 2011, n. 50
(Norme di integrazione alla legge regionale  28  settembre  2011,  n.
35), che ha modificato varie disposizioni della legge reg. n. 35  del
2011. 
    A parere dell'Avvocatura, la legge reg. n. 50 del 2011 non  elide
i profili di illegittimita' costituzionale denunciati. 
    3.- Con successivo ricorso, notificato  il  28  febbraio  2012  e
depositato il 5 marzo (reg. ric. n. 52 del 2012), il  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso   dall'Avvocatura
generale  dello  Stato,  ha  promosso   questione   di   legittimita'
costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 4 della legge  reg.  n.  50  del
2011, in riferimento agli  artt.  3,  81,  97,  117,  secondo  comma,
lettera l), e terzo comma, e 120, secondo comma, della Costituzione. 
    Come si e' gia' detto, la  legge  impugnata  introduce  modifiche
alla legge della Regione Calabria n. 35 del 2011. 
    In particolare: l'art.  1  della  legge  reg.  n.  50  del  2011,
aggiungendo il comma 1-bis all'art. 1 della  legge  reg.  n.  35  del
2011, stabilisce che il riconoscimento della Fondazione quale ente di
diritto pubblico ha effetto dalla data di cancellazione della  stessa
dal registro delle persone giuridiche; l'art. 2, inserendo  il  comma
3-bis nel testo dell'art. 3 della legge reg. n. 35 del 2011, aggiunge
che il Presidente della Giunta provvedera' a  siffatta  cancellazione
nel rispetto di quanto previsto dal punto 4) delle proposte  tecniche
per  l'integrazione/modifica  del  piano   di   razionalizzazione   e
riqualificazione  del  servizio  sanitario  regionale  della  Regione
Calabria; l'art. 3, nel sostituire il comma 1 dell'art. 9 della legge
reg. n. 35 del 2011,  autorizza  la  Fondazione  a  bandire  concorsi
pubblici per l'assunzione di personale, e ad assumere i vincitori nei
limiti della dotazione organica  e  compatibilmente  con  le  risorse
finanziarie assegnate; l'art. 4 posticipa l'abrogazione  della  legge
regionale e delle delibere di  Giunta  istitutive  della  Fondazione,
quale ente di diritto privato,  alla  data  di  trasformazione  della
stessa in ente di diritto pubblico. 
    Il ricorrente ritiene che  queste  modifiche  si  espongano  alle
medesime censure di illegittimita' costituzionale  mosse  avverso  le
norme della legge reg. n. 35  del  2011,  impugnata  con  il  ricorso
iscritto al n. 165 del registro ricorsi del 2011. 
    Gli artt. 1 e 2 della legge reg. n. 50 del  2011,  a  parere  del
ricorrente,  «presuppongono  e   ribadiscono   il   contenuto   delle
disposizioni»  della  legge  reg.  n.  35  del  2011  in   punto   di
trasformazione della  Fondazione  in  ente  di  diritto  pubblico,  e
pertanto violano anch'esse l'art. 120, secondo  comma,  Cost.  (nella
parte in cui  interferiscono  con  le  attribuzioni  del  commissario
straordinario), e l'art. 117, terzo comma, Cost. (nella parte in  cui
non rispettano i vincoli  di  coordinamento  della  finanza  pubblica
imposti dal Piano di rientro dal disavanzo  per  spesa  sanitaria,  e
resi cogenti dall'art. 2, commi 80 e  95,  della  legge  n.  191  del
2009). 
    L'art. 3 della legge reg. n. 50 del 2011 sarebbe lesivo anzitutto
del disposto dell'art. 117, terzo  comma,  Cost.,  sotto  il  profilo
appena svolto a proposito degli artt. 1 e 2, poiche' l'assunzione  di
personale non rispetterebbe i vincoli previsti dal Piano di rientro. 
    Inoltre, sarebbe violato  l'art.  81,  quarto  comma,  Cost.,  in
ragione dell'omessa quantificazione della spesa e dei relativi  mezzi
di copertura. 
    In terzo luogo, sarebbero lesi gli artt. 3 e  97  Cost.,  poiche'
sarebbe possibile bandire i concorsi per reclutare il personale prima
della definizione della pianta organica, precostituendo  "aspettative
di assunzione" in capo ai vincitori, che potrebbero venire  frustrate
successivamente. Il medesimo  profilo  determinerebbe  la  violazione
anche dell'art. 117, secondo comma, lettera l),  Cost.,  dal  momento
che l'art. 6, commi 1 e 6, del d.lgs. n. 165  del  2001  porrebbe  la
regola, propria dell'ordinamento  civile,  secondo  cui  il  concorso
pubblico  non  puo'  essere  indetto  prima  delle  «verifiche  degli
effettivi fabbisogni». 
    In quarto luogo, verrebbe aggirato il blocco del  turn  over  del
personale del settore sanitario,  imposto  dall'art.  1,  comma  174,
della legge n. 311 del 2004,  con  violazione  dell'art.  117,  terzo
comma, Cost. 
    Infine, sarebbe  violato  l'art.  117,  terzo  comma,  Cost.,  in
relazione all'art. 8 del d.lgs. n. 165 del 2001, poiche' il  concorso
non sarebbe preceduto  dalla  stima  del  costo  del  lavoro  che  le
conseguenti assunzioni implicherebbero. 
    L'art. 4 sarebbe lesivo  dell'art.  120,  secondo  comma,  Cost.,
«subordinando  l'abrogazione  di  una  norma   ad   un   evento   (la
trasformazione  della  Fondazione  Campanella  in  ente  di   diritto
pubblico) la cui previsione e' incostituzionale». 
    4.- Nel secondo giudizio si e' costituita  la  Regione  Calabria,
chiedendo che il ricorso sia dichiarato «irricevibile», inammissibile
e comunque non fondato. 
    La Regione ritiene che le censure relative agli artt. 1 e 2 della
legge impugnata siano infondate, poiche' l'art.  9,  comma  2,  della
legge reg. n. 35 del 2011 assegna al commissario  ad  acta,  nominato
nella persona del Presidente della Giunta,  le  attivita'  necessarie
alla trasformazione della Fondazione in  ente  di  diritto  pubblico,
cosi' escludendo ogni interferenza con le attribuzioni di tale organo
dello Stato. 
    Inoltre, andrebbe esclusa la violazione del Piano di rientro  dal
disavanzo, nella parte in cui si prevede che il commissario  sospenda
l'apertura di nuove strutture sanitarie pubbliche, posto che le norme
impugnate non istituirebbero un nuovo ente,  ma  modificherebbero  la
natura di un ente gia' attivo, i cui costi gia' gravano sul  bilancio
regionale.  Ne  verrebbe  conferma  dal  rilievo  che  la  Fondazione
Campanella e' gia' stata oggetto di alcuni decreti del commissario ad
acta, sul presupposto  che  essa  sia  parte  integrante  della  rete
ospedaliera  oggetto  di  riordino.  In  questo  contesto,  la  spesa
correlata alla Fondazione non solo non sarebbe aumentata, ma  sarebbe
stata progressivamente ridotta, con il passaggio da 150  a  35  posti
letto. 
    In  riferimento  all'art.  3  impugnato,  la  Regione   contesta,
anzitutto, che  i  concorsi  pubblici  ivi  previsti  possano  venire
banditi prima della determinazione della  pianta  organica  da  parte
della Giunta, ai sensi dell'art. 4 della legge reg. n. 35 del 2011, e
comunque prima che sia cessato il blocco del turn over del personale,
peraltro  derogabile  ai  sensi  dell'art.  1,  comma   23-bis,   del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la
stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito in  legge,
con modificazioni, dall'art. 1, comma 1,  della  legge  14  settembre
2011, n. 148. 
    Chiarito tale punto, la difesa regionale osserva che la procedura
concorsuale non implichera'  alcun  onere  finanziario  aggiuntivo  a
carico del bilancio regionale, su cui grava  gia'  il  costo  di  240
dipendenti  della  Fondazione:  questo  numero,   piuttosto,   verra'
progressivamente ridotto, secondo quanto gia'  previsto  dal  decreto
del commissario ad acta n. 136 del 2011, che ha disposto il "rientro"
di parte del personale presso l'Azienda ospedaliera Mater Domini. 
    Con riguardo all'art. 4,  la  Regione  osserva  che,  esclusa  la
fondatezza delle precedenti censure, verrebbe meno anche quella della
"illegittimita' derivata", avanzata dallo Stato. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Il Presidente del Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di
legittimita' costituzionale degli articoli 1, commi 1, 2, 3 e  5;  4,
comma 3; 5 e 9, comma  1,  della  legge  della  Regione  Calabria  28
settembre 2011, n. 35 (Riconoscimento ex articolo 54, comma 3,  della
legge regionale 19 ottobre 2004, n.  25,  della  «Fondazione  per  la
Ricerca e la Cura dei Tumori "Tommaso Campanella"  Centro  Oncologico
d'Eccellenza» come ente di diritto  pubblico),  in  riferimento  agli
articoli 3, 81, 97, 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma,  e
120, secondo comma, della Costituzione (reg. ric. n. 165 del 2011). 
    La legge impugnata disciplina  il  riconoscimento  come  ente  di
diritto pubblico della Fondazione per la Ricerca e la Cura dei Tumori
"Tommaso Campanella" Centro Oncologico d'Eccellenza,  gia'  istituita
ai sensi dell'art. 21 della legge regionale  7  agosto  2002,  n.  29
(Approvazione disposizioni normative collegate alla legge finanziaria
regionale relative al Settore Sanita') quale  fondazione  di  diritto
privato. 
    In  particolare,  l'art.  1  dispone  il   riconoscimento   della
Fondazione quale ente pubblico dotato di personalita' giuridica e  di
autonomia  organizzativa,  amministrativa  e  contabile  (comma   1);
stabilisce che la Fondazione e' parte del sistema sanitario regionale
(comma 2); ne definisce gli obiettivi, tra cui quello  di  assicurare
l'integrazione tra servizio sanitario regionale e l'Universita' degli
Studi  "Magna  Grecia"  di  Catanzaro  (comma  3);  ne   dispone   il
provvisorio accreditamento (comma 5). 
    Con cio', a parere  del  ricorrente,  il  legislatore  regionale,
assumendo  un'iniziativa  di   spesa,   avrebbe   interferito   nelle
attribuzioni del commissario ad acta, nominato per  l'attuazione  del
Piano di rientro  dal  disavanzo  finanziario  in  materia  sanitaria
stipulato tra lo Stato e la Regione, e avrebbe inoltre  contravvenuto
a quanto previsto da tale  Piano,  in  violazione  degli  artt.  120,
secondo comma, e 117, terzo comma, Cost. 
    Aggiunge il  ricorrente  che  l'art.  4,  comma  3,  della  legge
impugnata nell'attribuire alla Giunta regionale il compito di emanare
direttive per la definizione delle piante organiche e  l'attribuzione
del personale, senza  contestualmente  prescrivere  l'osservanza  del
Piano, sarebbe in contrasto con l'art. 117, terzo comma, Cost. 
    Inoltre, l'art. 5, nell'indicare le fonti di finanziamento  della
Fondazione, senza quantificare la spesa e indicare i mezzi per  farvi
fronte, lederebbe l'art. 81, quarto comma, Cost. 
    Infine, l'art. 9, comma 1, sarebbe in contrasto con  varie  norme
della Costituzione, poiche' prevede che,  al  fine  di  garantire  la
continuita' del servizio prestato dalla Fondazione, il  personale  di
quest'ultima, nelle more dell'espletamento del pubblico concorso  per
il reclutamento dei dipendenti, da bandirsi immediatamente, svolga la
propria  attivita'  lavorativa  con  contratti  di  lavoro  a   tempo
determinato. 
    A parere del ricorrente,  l'omessa  quantificazione  della  spesa
collegata alla procedura concorsuale e alle conseguenti assunzioni, e
la mancata indicazione della copertura,  comporterebbe  anzitutto  la
violazione dell'art. 81, quarto comma, Cost. 
    Sarebbero altresi' violati gli artt. 3 e 97  Cost.,  giacche'  il
personale della Fondazione  accederebbe  al  pubblico  impiego  senza
concorso; l'art. 117,  secondo  comma,  lettera  l),  Cost.,  poiche'
spetterebbe alla  competenza  esclusiva  dello  Stato,  a  titolo  di
ordinamento  civile,  definire  le  modalita'  di  reclutamento   del
personale, che puo' avvenire solo previa determinazione della  pianta
organica; l'art. 117,  terzo  comma,  Cost.,  poiche'  non  sarebbero
osservati ne' il blocco del turn over del  personale  della  sanita',
prescritto dalla normativa dello Stato, ne' i vincoli alle assunzioni
specificati dal Piano di rientro dal disavanzo sanitario. 
    2.-  Successivamente  alla  proposizione  del  ricorso  e'  stata
approvata la legge della Regione Calabria 28  dicembre  2011,  n.  50
(Norme di integrazione alla legge regionale  28  settembre  2011,  n.
35). 
    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questioni di
legittimita' costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 4 di tale legge, in
riferimento agli artt. 3, 81, 97, 117, secondo comma, lettera  l),  e
terzo comma, e 120, secondo comma, Cost. (reg. ric. n. 52 del 2012). 
    L'art. 1 della legge regionale n. 50  del  2011,  aggiungendo  il
comma 1-bis all'art. 1 della legge reg. n. 35  del  2011,  stabilisce
che il riconoscimento della Fondazione quale ente di diritto pubblico
ha effetto dalla data di  cancellazione  della  stessa  dal  registro
delle persone giuridiche. 
    L'art. 2, inserendo il comma 3-bis nel testo  dell'art.  3  della
legge reg. n. 35 del 2011, stabilisce che il Presidente della  Giunta
provvedera' a siffatta cancellazione nel rispetto di quanto  previsto
dal punto 4) delle proposte tecniche per l'integrazione/modifica  del
piano di razionalizzazione e riqualificazione del servizio  sanitario
regionale della Regione Calabria. 
    L'art. 3, nel sostituire il comma 1 dell'art. 9 della legge  reg.
n. 35 del 2011, autorizza la Fondazione a bandire  concorsi  pubblici
per l'assunzione di personale, e ad assumere i vincitori, nei  limiti
della dotazione organica e compatibilmente con le risorse finanziarie
assegnate. 
    L'art. 4 posticipa l'abrogazione della legge  regionale  e  delle
delibere di Giunta istitutive della Fondazione, quale ente di diritto
privato, alla data di trasformazione della stessa in ente di  diritto
pubblico. 
    Il ricorrente ritiene che queste modifiche normative non solo non
abbiano carattere satisfattivo delle censure svolte con il ricorso n.
165 del 2011, ma si espongano ai medesimi profili  di  illegittimita'
costituzionale mossi avverso le norme della  legge  reg.  n.  35  del
2011. 
    3.- I  ricorsi  sono  connessi  e  i  relativi  giudizi  meritano
pertanto di essere riuniti, per  poter  essere  decisi  con  un'unica
pronuncia. 
    4.- E' opportuno esaminare, anzitutto, le censure  relative  alla
violazione dell'art. 81, quarto comma, Cost. 
    Come si e' visto, esse concernono sia l'art. 5 della  legge  reg.
n. 35 del 2011, che ha per oggetto le fonti  di  finanziamento  dalle
quali la Fondazione, una volta riconosciuta  quale  ente  di  diritto
pubblico, dovra' trarre la provvista per le sue attivita', sia l'art.
9, comma 1,  che,  tanto  nel  testo  originario,  quanto  in  quello
vigente, riguarda  le  procedure  di  reclutamento  del  personale  a
seguito di pubblico concorso. 
    La questione di costituzionalita' vertente sull'art. 9, comma  1,
della legge reg. n. 35 del 2011, promossa con il ricorso n.  165  del
2011, va peraltro trasferita sul testo introdotto dall'art.  3  della
legge reg. n. 50 del 2011, che ha integralmente sostituito  la  norma
originaria, in senso non satisfattivo  rispetto  alle  doglianze  del
ricorrente (sentenza n. 30 del 2012). 
    Il Presidente del Consiglio dei ministri afferma che entrambe  le
leggi impugnate implicano una nuova o maggiore spesa, che  non  viene
quantificata e che non trova idonea copertura. 
    E' appena il caso di precisare che lo scrutinio della Corte  deve
basarsi sul testo vigente dell'art. 81 Cost.,  poiche'  la  revisione
introdotta  con  la  legge  costituzionale  20  aprile  2012,  n.   1
(Introduzione del principio del  pareggio  di  bilancio  nella  Carta
costituzionale) si applica  a  decorrere  dall'esercizio  finanziario
relativo all'anno 2014. 
    5.- Le questioni sono fondate. 
    Per apprezzare la censura formulata dal ricorrente, questa  Corte
e' chiamata a stabilire se le leggi impugnate  comportino  una  spesa
pubblica; se essa sia  nuova,  ovvero  maggiore,  rispetto  a  quella
prevista dalla  previgente  normativa  sostanziale;  se  siano  stati
indicati idonei mezzi per farvi fronte. 
    6.-  Non  e'  dubbio  che  entrambe  le  leggi  impugnate   siano
generatrici di spesa pubblica. Lo stesso art. 5 della legge  reg.  n.
35  del  2011,  nell'elencare  le  fonti   di   finanziamento   della
Fondazione, non  manca  di  annoverare  tra  di  esse  "finanziamenti
pubblici" (art. 5, comma 1, lettera c) e "finanziamenti  straordinari
regionali" (art. 5, comma  1,  lettera  b).  E'  percio'  proprio  il
legislatore regionale a prevedere, peraltro  in  accordo  con  quanto
generalmente accade, che  la  Fondazione,  una  volta  conseguito  il
riconoscimento come ente pubblico,  non  possa  operare  se  non  con
l'apporto  economico  che  le  derivera'  dalla   Regione,   al   cui
ordinamento viene ad appartenere, in base  all'art.  54  della  legge
della Regione Calabria 19 ottobre 2004, n. 25 (Statuto della  Regione
Calabria). 
    7.-  Va  parimenti  rilevato  che  la   spesa   determinata   dal
riconoscimento della Fondazione quale ente pubblico  ha  i  caratteri
della novita'. 
    Non vale a smentire questa asserzione il rilievo secondo cui fino
ad oggi  la  Fondazione,  pur  costituendo  un  soggetto  di  diritto
privato, grava in  larga  parte  sul  bilancio  regionale,  ai  sensi
dell'art. 4 del suo statuto, approvato  con  la  deliberazione  della
Giunta regionale 25 ottobre 2004, n. 798. E' vero, infatti, che  sono
iscritti in bilancio, alla voce "privato-ospedaliero", fondi a favore
della Fondazione,  ma  la  novita'  della  spesa  va  apprezzata  con
riguardo alla legislazione sostanziale che la prevede e sotto  questo
profilo e' risolutivo considerare che, ai  sensi  dell'art.  5  della
legge della Regione Calabria 30  aprile  2009,  n.  11  (Ripiano  del
disavanzo di esercizio per l'anno 2008 ed accordo con lo Stato per il
rientro  dai  disavanzi  del  servizio   sanitario   regionale),   la
Fondazione, ove non riconosciuta quale Istituto di ricovero e cura  a
carattere scientifico (IRCCS) entro il 30 dicembre 2010 (termine  poi
prorogato al 30 settembre 2011 dall'art. 1 della  legge  regionale  6
aprile 2011, n. 8), avrebbe  dovuto  essere  posta  in  liquidazione.
L'art. 10, comma 1, della legge reg. n. 35 del 2011 ha pero' abrogato
l'art. 5 della legge reg. n. 11  del  2009,  sicche',  allo  stato  e
proprio per effetto delle  leggi  impugnate,  e'  stato  reintrodotto
nell'ordinamento giuridico, e in particolare  nella  legislazione  di
spesa, l'onere per la finanza pubblica derivante dall'attivita' della
Fondazione, che si sarebbe invece dovuto esaurire con lo spirare  del
termine del 30 settembre 2011. 
    8.- Infine, le norme impugnate sono  prive  dell'indicazione  dei
mezzi per far fronte alle spese che esse introducono. Si tratta di un
obbligo costituzionale al quale il legislatore, quand'anche regionale
(ex plurimis, sentenza n. 68 del 2011), non puo' sottrarsi, ogni qual
volta esso preveda attivita' che non possano realizzarsi se  non  per
mezzo  di  una  spesa,  e  quest'ultima  possa,   e   debba,   venire
quantificata  secondo  una  stima  effettuata  «in  modo   credibile»
(sentenza n. 115 del 2012). 
    Spetta  infatti  alla  legge  di  spesa,  e  non  agli  eventuali
provvedimenti che vi diano attuazione  (sentenza  n.  141  del  2010;
sentenza n. 9 del 1958),  determinare  la  misura,  e  la  copertura,
dell'impegno  finanziario  richiesto  perche'  essa  possa   produrre
effetto, atteso che, in tal modo, viene altresi' definito, in una sua
componente essenziale, «il contenuto stesso della decisione  politica
assunta tramite l'adozione, con  effetti  immediatamente  vincolanti,
della disposizione» che sia fonte  di  spesa  (sentenza  n.  386  del
2008). 
    Sotto  tale  aspetto,  questa  Corte  ha   infatti   recentemente
dichiarato l'illegittimita' costituzionale di disposizioni  che,  nel
dare vita o nel riorganizzare (sentenza n. 115  del  2012)  strutture
amministrative, avevano omesso di indicare «il relativo organico e la
disponibilita'  dei  mezzi  necessari  per  il  loro   funzionamento»
(sentenza n. 106 del 2011; inoltre, sentenza n. 141 del 2010), in tal
modo sottraendosi all'obbligo di stabilire l'entita' e la conseguente
copertura della spesa. 
    Omettendo di  provvedere  in  tal  senso,  anche  le  norme  oggi
impugnate hanno violato l'art. 81, quarto comma, Cost., e  ne  deriva
l'illegittimita' costituzionale di esse, e,  in  via  consequenziale,
dell'intero testo delle leggi regionali n. 35 del 2011 e  n.  50  del
2011 (sentenza n. 131 del 2012). 
    Infatti, come questa Corte ha gia' affermato (sentenza n. 106 del
2011), un simile vizio, investendo la  componente  finanziaria  della
legge di spesa, non puo',  se  sussistente,  che  estendersi  in  via
consequenziale alle disposizioni sostanziali generatrici della spesa. 
    9.-  Le  ulteriori  questioni  di   legittimita'   costituzionale
promosse dal ricorrente restano assorbite.