ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 3,  comma
3, e 4, comma 1, della legge della Regione Liguria 29 marzo 2004,  n.
5  (Disposizioni  regionali  in  attuazione  del   decreto-legge   30
settembre 2003, n. 269 «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo
e la correzione dell'andamento dei conti pubblici»,  come  convertito
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326  e  modificato  dalla  legge  24
dicembre 2003, n. 350 «Disposizioni per la  formazione  del  bilancio
annuale  e  pluriennale  dello  Stato  -  legge  finanziaria   2004»,
concernenti   il   rilascio   della    sanatoria    degli    illeciti
urbanistico-edilizi), promosso dal Tribunale amministrativo regionale
per la Liguria, nel procedimento vertente tra P. P.  ed  altri  e  il
Comune di Pontinvrea ed altri, con ordinanza del  17  febbraio  2011,
iscritta al n. 99 del registro  ordinanze  2011  e  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  n.  25,  prima  serie  speciale,
dell'anno 2011. 
    Visti gli atti di costituzione di G. M. e della Regione Liguria; 
    udito nell'udienza pubblica del  18  settembre  2012  il  Giudice
relatore Aldo Carosi; 
    uditi gli avvocati Giovanni Bormioli e Mariano Protto per G. M. e
Gigliola Benghi per la Regione Liguria. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1. - Con ordinanza del 17 febbraio 2011, iscritta al  n.  99  del
registro ordinanze 2011, il Tribunale amministrativo regionale per la
Liguria ha sollevato questione di legittimita'  costituzionale  degli
articoli 3, comma 3, e 4, comma 1 - quest'ultimo  limitatamente  alle
parole «ed in epoca successiva alla imposizione del relativo vincolo»
- della legge della Regione Liguria 29 marzo 2004, n. 5 (Disposizioni
regionali in attuazione del decreto-legge 30 settembre 2003,  n.  269
«Disposizioni urgenti  per  favorire  lo  sviluppo  e  la  correzione
dell'andamento dei conti pubblici», come convertito  dalla  legge  24
novembre 2003, n. 326 e modificato dalla legge 24 dicembre  2003,  n.
350  «Disposizioni  per  la  formazione  del   bilancio   annuale   e
pluriennale dello Stato - legge  finanziaria  2004»,  concernenti  il
rilascio  della  sanatoria   degli   illeciti   urbanistico-edilizi),
denunciandone il contrasto con l'articolo  117,  terzo  comma,  della
Costituzione. 
    Riferisce il TAR ligure che la questione e' sorta nell'ambito  di
un giudizio promosso da alcuni proprietari di  villette  ubicate  nel
comune di Pontinvrea (SV), con il quale e' stato impugnato il  titolo
edilizio in sanatoria rilasciato dal comune di Pontinvrea - ai  sensi
dell'art.  32  del  decreto-legge   30   settembre   2003,   n.   269
(Disposizioni urgenti  per  favorire  lo  sviluppo  e  la  correzione
dell'andamento  dei  conti  pubblici),  convertito  nella  legge   24
novembre 2003, n. 326 - alla societa'  contro-interessata  "El  Chico
Tres di Cecchin S. & C. s.n.c" concernente l'esecuzione di  opere  di
pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, recinzioni, opere
di sistemazione esterna, finalizzate alla realizzazione di una  pista
di go-kart,  nonche'  dell'autorizzazione  comunale  per  l'esercizio
dell'impianto pista Kart "Vittoria". 
    Si  legge  nell'ordinanza  di   rimessione   che   i   ricorrenti
lamentavano che la costruzione e l'esercizio di una pista per go-kart
a motore, oggetto  dei  provvedimenti  impugnati,  fossero  fonte  di
inquinamento acustico ed  atmosferico,  ed  avessero  definitivamente
compromesso la quiete e la tranquillita' della zona  nella  quale  si
trovano i loro immobili. I medesimi sollevavano - in via  preliminare
- eccezione di legittimita' costituzionale della legge  reg.  Liguria
n. 5 del 2004, per violazione - tra l'altro -  dell'art.  117,  terzo
comma, Cost. A detta dei ricorrenti la legislazione regionale  ligure
sul condono, nel definire i limiti  dell'ammissibilita'  a  sanatoria
delle opere abusive, avrebbe ampliato le ipotesi di sanabilita' oltre
i limiti posti dalla norma nazionale di principio (art. 32, comma 27,
lettera d), del d.l. n. 269 del 2003, convertito nella legge  n.  326
del 2003,), rendendo  condonabili  interventi  quali  quello  di  cui
trattasi, realizzato in un'area soggetta ad un  preesistente  vincolo
idrogeologico di carattere meramente relativo (ovvero non comportante
inedificabilita' assoluta). 
    All'esito dell'udienza del 27 gennaio 2011, il TAR per la Liguria
ha sollevato questione di legittimita' costituzionale degli artt.  3,
comma 3, e 4, comma 1, (quest'ultimo, limitatamente alle  parole  «ed
in epoca successiva alla imposizione del  relativo  vincolo»),  della
legge reg. Liguria n. 5 del 2004, per contrasto con l'art. 117, comma
3, Cost., secondo il quale nelle materie di legislazione  concorrente
- quale e' quella del governo del territorio - spetta alle Regioni la
potesta' legislativa, salvo che per la  determinazione  dei  principi
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. 
    Premette in proposito il  giudice  rimettente  che  il  principio
fondamentale dettato dalla legislazione statale in tema di opere  non
suscettibili di sanatoria e' chiaramente  rinvenibile  nell'art.  32,
comma 27, del d.l. n. 269 del 2003, convertito nella legge n. 326 del
2003, a  mente  del  quale  «fermo  restando  quanto  previsto  dagli
articoli 32 e 33 della legge 28 febbraio 1985, n.47 (Norme in materia
di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni,  recupero
e sanatoria delle opere edilizie), le opere abusive non sono comunque
suscettibili di sanatoria, qualora: [...] d) siano  state  realizzate
su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali  e
regionali a  tutela  degli  interessi  idrogeologici  e  delle  falde
acquifere, dei beni ambientali e paesistici,  nonche'  dei  parchi  e
delle  aree  protette  nazionali,  regionali  e  provinciali  qualora
istituiti prima della esecuzione di dette  opere,  in  assenza  o  in
difformita' del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme
urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici». 
    A fronte di una simile normativa statale, il  giudice  rimettente
evidenzia che la legge reg. Liguria n.  5  del  2004  avrebbe  invece
ammesso  a  sanatoria  sia  le  opere  abusive  realizzate  in   area
assoggettata a vincolo, ancorche' eseguite «in epoca successiva  alla
imposizione del relativo vincolo» (art. 4, comma 1, ultimo  periodo),
sia  quelle  realizzate  in  area  assoggettata  a  vincolo  soltanto
relativo o di tutela (art. 3, comma  3,  che  esclude  appunto  dalla
condonabilita' soltanto  le  opere  realizzate  su  aree  soggette  a
vincolo di inedificabilita'  assoluta),  ancorche'  le  medesime  non
fossero conformi alle norme urbanistiche ed alle  prescrizioni  degli
strumenti urbanistici. 
    Evidenzia il proposito il TAR che non e' contestato che le  opere
oggetto  di  sanatoria  ricadano  in  un'area  soggetta   a   vincolo
idrogeologico di carattere relativo, e che tale vincolo  preesistesse
alla realizzazione delle relative opere:  tanto  che  la  concessione
edilizia 31 gennaio 2000, n. 14 - sulla base della quale erano  state
eseguite le opere - era stata annullata dalla sentenza del TAR per la
Liguria  n.  105  del  2004,  anche  per  l'assenza  del   nulla-osta
idrogeologico, e lo stesso provvedimento  di  condono  impugnato  nel
giudizio a quo in seguito e' stato  fatto  precedere  dal  nulla-osta
della  Comunita'  montana.  Conseguentemente,  prosegue  il   giudice
rimettente, poiche' nel caso di specie il vincolo idrogeologico e' di
carattere relativo ed esso  preesisteva  all'esecuzione  delle  opere
abusive, ne discenderebbe che le stesse  sarebbero  state  certamente
non sanabili in base alla  normativa  statale  (art.  32,  comma  27,
lettera d), del d.l. n. 269 del 2003), mentre lo  sarebbero  divenute
sulla base di quella regionale, in virtu' del fatto che tale legge ha
ammesso il condono sia per il caso di vincolo soltanto relativo,  che
non comporta cioe' inedificabilita' assoluta (art. 3, comma 3,  della
legge Reg. Liguria n. 5 del 2004), sia per il caso in  cui  le  opere
abusive  siano  state  eseguite  nelle  aree  vincolate   «in   epoca
successiva alla imposizione del relativo vincolo» (art. 4,  comma  1,
ultimo periodo, della medesima legge Reg. Liguria n. 5 del 2004). 
    Con riguardo quindi al profilo della  rilevanza,  il  TAR  ligure
evidenzia che le disposizioni regionali sospettate di  illegittimita'
assumono entrambe il ruolo di parametro dei provvedimenti  impugnati,
talche'  il   giudizio   a   quo   non   potrebbe   essere   definito
indipendentemente dalla risoluzione della questione sollevata. 
    Ne', secondo  il  tribunale  amministrativo  rimettente,  sarebbe
neppure prospettabile in via interpretativa -  stante  il  chiaro  ed
inequivoco tenore delle due disposizioni regionali - una lettura  che
possa rendere conformi le  norme  impugnate  alla  norma  statale  di
principio. 
    In particolare,  non  avrebbe  fondamento  l'eccezione  sollevata
dalla difesa della societa' contro-interessata, secondo la  quale  le
condizioni di sanabilita' delle opere in questione, rientranti  nella
tipologia n. 6 dell'Allegato n. 1 al d.l.  n.  269  del  2003  (cosi'
detti "abusi minori") sarebbero  indicate  non  gia'  dal  comma  27,
lettera d), dell'art. 32 di tale decreto-legge, bensi' dal precedente
comma 26, lettera a), del medesimo articolo. 
    Infatti,  prosegue  il  TAR,  sarebbe  evidentemente  diversa  la
funzione delle due norme: la prima (comma 26, lettera a)  verrebbe  a
delimitare le tipologie di abuso astrattamente sanabili in  relazione
al carattere vincolato o meno del territorio  su  cui  insistono;  la
seconda (comma 27, lettera d) definirebbe "in  concreto"  la  portata
massima del condono edilizio, attraverso  l'indicazione  delle  opere
abusive «comunque» non suscettibili di sanatoria,  in  aggiunta  alle
preclusioni gia' derivanti dalla disciplina di cui agli artt. 32 e 33
della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in  materia  di  controllo
dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero  e  sanatoria
delle opere abusive). 
    Cosicche', se e' vero che  -  in  astratto  -  gli  abusi  minori
(corrispondenti alle tipologie 4, 5 e 6 dell'Allegato n. 1 al d.l. n.
269 del 2003) sono condonabili anche nelle aree vincolate (comma  26,
lettera a), nondimeno essi non lo sono -  in  concreto  -  quando  le
opere abusive siano state realizzate successivamente  all'istituzione
del vincolo, a prescindere dal suo carattere assoluto o  relativo,  e
non siano conformi alla normativa urbanistica (comma 27, lettera d). 
    Secondo   il   rimettente   la   questione   appare   anche   non
manifestamente infondata. 
    L'art. 3, comma 3, della  legge  reg.  Liguria  n.  5  del  2004,
dispone  che  «per  vincoli  imposti   a   tutela   degli   interessi
idrogeologici e dell'assetto idraulico ai sensi  dell'  articolo  32,
comma 27, lettera d), del d.l. 269 del 2003, convertito  dalla  legge
n. 326 del 2003  e  modificato  dalla  legge  n.  350  del  2003,  si
intendono le previsioni di inedificabilita' assoluta dettate da leggi
statali e regionali in tema di difesa del suolo (legge 18 maggio 1989
n. 183 e leggi regionali 28 gennaio 1993, n. 9 e 21 giugno  1999,  n.
18), nonche' dai piani di bacino e piani di bacino stralcio approvati
ai sensi dell'articolo 97 della legge regionale 21 giugno 1999, n. 18
(adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti
locali nelle materie di ambiente, difesa del suolo ed energia)». 
    Ebbene, secondo il rimettente  tale  disposizione  regionale,  in
difformita' dalla norma statale di principio di cui all'articolo  32,
comma 27, lettera d), del  d.l.  n.  269  del  2003,  avrebbe  inteso
rendere condonabili  gli  interventi  in  area  vincolata  quando  il
vincolo abbia carattere meramente relativo, cioe'  non  comporti  una
previsione di inedificabilita' assoluta. 
    Il rimettente rammenta che, con riferimento al  condono  edilizio
introdotto con il d.l. n. 269 del 2003, la  Corte  costituzionale  ha
ripetutamente affermato che spetta al legislatore statale determinare
non solo tutto cio'  che  attiene  alla  dimensione  penalistica  del
condono,  ma  anche  la  potesta'  di  individuare  -  in   sede   di
determinazione dei principi fondamentali  nell'ambito  della  materia
legislativa del governo del  territorio  -  la  portata  massima  del
condono edilizio straordinario, attraverso la definizione  sia  delle
opere abusive non suscettibili di sanatoria, sia del limite temporale
massimo  di  realizzazione  delle  opere   condonabili,   sia   delle
volumetrie massime sanabili (vengono richiamate le sentenze di questa
Corte n. 49 del 2006 e n. 70 del 2005; n. 196 del 2004). Ed  inoltre,
con specifico riferimento alla normativa statale di cui all'art.  32,
comma 27, del predetto d.l. n. 269 del 2003, la Corte  costituzionale
avrebbe riconosciuto che  la  previsione  -  ivi  contenuta  -  delle
tipologie di opere comunque insuscettibili di  sanatoria  attiene  ai
limiti massimi di ampiezza del condono  individuati  dal  legislatore
statale (sentenza n. 70 del 2005), sicche'  la  legge  regionale  che
produca l'effetto di ampliare i limiti  applicativi  della  sanatoria
eccederebbe la  competenza  concorrente  della  regione  in  tema  di
governo del territorio. 
    Il  TAR  rammenta  poi  che  la  Corte  costituzionale  ha   gia'
dichiarato l'illegittimita' costituzionale  di  una  legge  regionale
(l'articolo unico della legge della Regione Marche 27 maggio 2008, n.
11,  recante  «Interpretazione  autentica  dell'art.  2  della  legge
regionale 29 ottobre 2004, n. 23 "Norme sulla sanatoria  degli  abusi
edilizi"») che conteneva una disposizione in tutto analoga  a  quella
della regione Liguria, affermando che «e' pacifico che  la  normativa
statale piu' volte richiamata (art. 32, comma  27,  lettera  d),  del
decreto-legge n. 269 del 2003) imponga  l'osservanza  di  vincoli  di
carattere relativo, cui il legislatore regionale non  puo'  apportare
alcuna  deroga  (ordinanza  n.  150  del  2009):  al  contrario,   la
disposizione censurata  ha  l'effetto  inequivocabile  di  vanificare
siffatti limiti ed incorre per tale ragione nel denunciato  vizio  di
legittimita' costituzionale». 
    Considerazioni  in  tutto  analoghe,  secondo  il   TAR   ligure,
dovrebbero valere anche rispetto alla disposizione di cui all'art. 4,
comma 1, della legge reg. Liguria n. 5 del 2004. 
    Infatti tale norma, adottata «ai sensi  dell'articolo  32,  comma
26, del d.l. 269/2003, convertito  dalla  1.  326/2003  e  modificato
dalla  1.  350/2003,  e  ad  integrazione  di  quanto  stabilito  nel
successivo comma 27, lettera d),  relativamente  alle  opere  abusive
realizzate in aree assoggettate ai vincoli di  cui  all'articolo  32,
della legge 28 febbraio 1985 n. 47 (norme  in  materia  di  controllo
dell'attivita' urbanistico - edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria
delle opere edilizie) e successive modificazioni»,  dispone  che  una
serie di interventi, tra i quali (lettera b) le opere o le  modalita'
di esecuzione non valutabili in termini di superficie o di volume  di
cui alla tipologia n. 6 dell'Allegato n. 1 al d.l. n. 269  del  2003,
siano suscettibili  di  sanatoria,  «ancorche'  eseguiti  nelle  aree
vincolate sopraindicate ed in epoca successiva alla  imposizione  del
relativo vincolo». 
    Anche la disposizione in questione, quindi, con l'espressione «ed
in epoca successiva alla imposizione del relativo  vincolo»,  avrebbe
prodotto l'effetto di ammettere a sanatoria  opere  abusive  che,  in
quanto  insistenti  su  aree  vincolate,  ma  realizzate   in   epoca
successiva  all'imposizione  del  relativo  vincolo,  non  dovrebbero
ritenersi invece sanabili sulla base della  disposizione  statale  di
principio (art. 32, comma 27, lettera d, del d.l. n. 269  del  2003).
In tal modo il legislatore regionale avrebbe  esorbitato  dai  limiti
massimi di ampiezza del condono individuati dal  legislatore  statale
con carattere di inderogabilita'. 
    2. - E' intervenuta nel presente giudizio la Regione Liguria,  in
persona del  Presidente  in  carica  pro-tempore,  chiedendo  che  la
questione  venga  respinta  in  quanto   inammissibile   o   comunque
infondata. 
    La Regione eccepisce la mancanza di  riferimenti  specifici  alla
fattispecie concreta che ha dato origine al contenzioso,  e  comunque
evidenzia che l'annullamento dell'autorizzazione comunale n.  26  del
2004 per la conduzione della pista  di  go  -  kart  (atto  impugnato
insieme al titolo edilizio in  sanatoria)  poteva  essere  conseguito
(per motivi attinenti all'interesse alla quiete e tranquillita' della
zona, minacciata  da  inquinamento  acustico  ed  atmosferico)  anche
prescindendo   dall'applicazione   delle    norme    sospettate    di
incostituzionalita'. 
    La   Regione   invoca   poi   l'improcedibilita'    o    comunque
l'inammissibilita' della questione, giacche' il giudice  territoriale
avrebbe omesso di considerare che l'art. 85 della legge della Regione
Liguria 6 giugno 2008, n.  16  (Disciplina  dell'attivita'  edilizia)
avrebbe stabilito che «per vincoli imposti a tutela  degli  interessi
idrogeologici (...) preclusivi della sanatoria  delle  opere  abusive
non  conformi  alla  disciplina  degli   strumenti   urbanistici   si
considerano i vincoli comportanti inedificabilita'  assoluta  (...)»,
quindi, si sostiene, cancellare la  precedente  norma  oggetto  della
questione di legittimita' costituzionale  lascerebbe  sostanzialmente
invariato il quadro normativo regionale cui  il  rimettente  dovrebbe
comunque fare riferimento. 
    Nel  merito,  con  riguardo  alla  prima  questione,  la  Regione
sostiene che la disposizione introdotta con il d.l. n. 269  del  2003
debba  essere  riguardata  nel  suo  complesso  e  nel  contesto  del
decreto-legge medesimo, nonche' all'interno del quadro  normativo  di
riferimento, e dunque (almeno) insieme agli artt. 31, 32 e  33  della
legge n. 47 del 1985. 
    Ed in proposito, prosegue la Regione Liguria, devesi tenere conto
che l'art. 32 della legge n. 47 del 1985, nell'individuare  le  opere
ammesse al condono, faceva salve «le fattispecie  previste  dall'art.
33». L'art. 33 (opere non suscettibili di sanatoria)  di  tale  legge
escludeva dalla  sanatoria  le  opere  in  contrasto  con  i  vincoli
illustrati sub a, b e c «qualora questi comportino inedificabilita' e
siano stati imposti prima dell'esecuzione delle opere», nonche' «ogni
altro vincolo che comporti la inedificabilita' delle  aree»  (lettera
d). Ne  conseguirebbe,  secondo  l'interpretazione  propugnata  dalla
Regione, che l'art. 33 in questione si poneva come norma  eccezionale
rispetto al precedente art. 32, e quindi resterebbero suscettibili di
sanatoria tutte quelle opere,  pur  vincolate,  che,  nondimeno,  non
erano assoggettate  a  vincoli  assoluti  di  inedificabilita',  come
escluso dall'art. 33. 
    Su tale disciplina - prosegue la Regione  Liguria  -  si  sarebbe
innestata (considerati anche gli espressi richiami) la  nuova  regola
recata dal d.l. n. 269 del 2003. Ed in proposito, si osserva che,  se
da un canto il comma 27 dell'art. 32 del d.l. n. 269 del 2003, «fermo
restando quanto previsto dagli  articoli  32  e  33  della  legge  28
febbraio 1985, n. 47 (...)», nega l'accesso  alla  sanatoria  per  le
opere abusive  realizzate  «(...)  su  immobili  soggetti  a  vincoli
imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela di interessi
idrogeologici  e  delle  falde  acquifere,  dei  beni  ambientali   e
paesistici, nonche' dei  parchi  e  delle  aree  protette  nazionali,
regionali e provinciali qualora istituiti  prima  dell'esecuzione  di
dette opere, in assenza  o  in  difformita'  del  titolo  abilitativo
edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e  alle  prescrizioni
degli  strumenti  urbanistici»  (lettera  d),  dall'altro  canto,  il
precedente comma 26  del  medesimo  articolo  32,  ammette  invece  a
sanatoria gli interventi "minori" realizzati  in  aree  «soggette  ai
vincoli di cui all'art. 32 della legge 28 febbraio 1985,  n.  47»,  e
quindi non soggette a vincoli di  inedificabilita'  assoluta  di  cui
all'art. 33 della medesima legge. In  sostanza,  secondo  la  Regione
Liguria, il legislatore del d.l. n. 269 del 2003 avrebbe mantenuto  e
confermato la validita' della precedente distinzione tra  vincoli  di
inedificabilita'   assoluta   e   vincoli   non   comportanti    tale
inedificabilita', senza punto innovare l'impianto della legge  n.  47
del 1985 o, meglio, senza introdurre un'ulteriore e diversa eccezione
alla regola di cui all'art. 32 della legge n. 47 del 1985. 
    In definitiva dunque, secondo la Regione, le norme oggetto  della
questione  di  legittimita'  costituzionale,  in  realta',  piu'  che
specificare  ed  articolare  quella  statale   si   limiterebbero   a
circoscriverla, poiche' l'art.  3  riduce  le  ipotesi  di  sanatoria
(nelle zone soggette a vincolo "relativo" di tipo idrogeologico),  ad
alcune specifiche fattispecie, individuate alle lettere a, b, c e  d;
mentre  l'art.  4  contempla  solo  fattispecie  di  rilievo  davvero
minimale. 
    Con riguardo alla seconda questione,  la  Regione  si  limita  ad
osservare che  la  norma  regionale  riprende  la  descrizione  della
fattispecie di cui al combinato disposto dei commi 26 e 27  dell'art.
32 del d.l. n. 269 del 2003, come chiarita  quanto  alla  distinzione
tra  zone  a  vincolo  "relativo"  e  zone  presidiate   da   vincolo
comportante  inedificabilita'  assoluta,   come   sopra   illustrata.
L'inciso  sulla   preesistenza   del   vincolo   deriverebbe   quindi
esclusivamente dal riprendere la norma statale in questione (art. 32,
comma 27, lettera d). 
    3. - Si e' costituito in giudizio  anche  il  sig.  M.  G.,  gia'
ricorrente nel giudizio a quo, con memoria in data 23 giugno 2011, ed
in seguito ha depositato con ulteriore memoria  depositata  in  vista
dell'udienza pubblica. 
    Nei suddetti  atti  la  parte  privata  ha  svolto  argomenti  ad
adiuvandum delle motivazioni  contenute  nell'ordinanza  del  giudice
rimettente,  nonche'  ha  replicato  alle  deduzioni  della   Ragione
Liguria. 
    Con riguardo all'eccezione della Regione Liguria secondo la quale
la questione difetterebbe di rilevanza, il  sig.  G.  ricorda  che  i
ricorrenti hanno  impugnato  tutti  i  provvedimenti  di  concessione
edilizia ed  autorizzazione  all'esercizio  della  pista  di  go-kart
rilasciati dal Comune di Pontinvrea.  Tali  atti  sono  stati  quindi
annullati. Gli unici provvedimenti ancora in essere, e che consentono
anche attualmente alla societa' contro-interessata di  continuare  ad
esercitare la propria attivita',  sono  la  concessione  edilizia  n.
2C/04 e l'autorizzazione al suo esercizio. Tale concessione  edilizia
ha la finalita' di mantenere l'impianto e  quindi  l'annullamento  di
tale concessione e' fondamentale per la tutela  degli  interessi  dei
ricorrenti. Ma, prosegue  la  parte  privata,  tale  concessione  non
potrebbe  essere  piu'  annullata  perche'  conforme  alla  normativa
contenuta negli art. 3, comma 3, e  4,  comma  1,  della  legge  reg.
Liguria n. 5 del 2004. 
    Con riferimento poi alla difesa esposta dalla Regione, secondo la
quale sussisterebbe la possibilita'  di  sanare  gli  "abusi  minori"
realizzati su area vincolata ex art. 27, lettera a), del d.l. n.  269
del  2003,  il  sig.  G.  rileva  in  contrario  che  l'ordinanza  di
rimessione del TAR ligure ha ben motivato la ragione secondo la quale
tale tesi non ha fondamento. Infatti, si sostiene  che  correttamente
il giudice rimettente ha argomentato che «se e' vero che in  astratto
gli abusi minori sono condonabili anche nelle aree  vincolate  (comma
26, lettera a), nondimeno non lo sono -  in  concreto  -  qualora  le
opere abusive siano state realizzate dopo l'istituzione del  vincolo,
a prescindere dal suo carattere  assoluto  o  relativo  e  non  siano
conformi alla normativa urbanistica (comma 27, lettera  d)».  Quindi,
in tale prospettiva, si prosegue, anche nella denegata ipotesi in cui
l'intervento oggetto della concessione in  sanatoria  rilasciata  dal
Comune nel 2004 fosse inquadrabile tra quelli elencati  nell'allegato
1 del d.l. n. 269 del 2003, come  sostenuto  dalla  Regione  Liguria,
l'opera non sarebbe comunque assentibile. 
    Con riferimento alla seconda questione, laddove viene prospettata
l'illegittimita' dell'art. 4, comma 1, della legge reg. Liguria n.  5
del 2004, il sig. G. osserva che la Regione si  limita  ad  affermare
che «l'inciso sulla preesistenza del  vincolo  deriva  esclusivamente
dal riprendere la norma statale in lettura (art. 32, comma 27,  lett.
d)». Ma, egli prosegue, mentre l'art. 4, comma 1,  della  legge  reg.
Liguria n. 5 del 2004 stabilisce che le «opere abusive realizzate  in
aree  assoggettate  ai  vincoli  sono  suscettibili   di   sanatoria,
ancorche' eseguite nelle aree vincolate  sopraindicate  ed  in  epoca
successiva alla imposizione del relativo vincolo (...) », l'art.  32,
comma 27, lettera d), del d.l. n. 269 del 2003 stabilisce invece  che
le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria, qualora
siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli istituiti prima
della esecuzione di dette opere. Ne deriverebbe quindi,  conclude  la
parte privata, che mentre per la legge regionale un'opera abusiva  e'
sanabile anche se  il  vincolo  e'  stato  imposto  prima  della  sua
realizzazione, per la legge nazionale tali opere  non  sono  in  ogni
caso sanabili. 
    4. - La Regione Liguria,  con  ulteriore  memoria  depositata  in
prossimita' dell'udienza pubblica ha ulteriormente evidenziato che le
opere abusive oggetto del provvedimento  di  condono  rilasciato  nel
2004 dovrebbero comunque ritenersi ascrivibili al novero degli "abusi
minori", e segnatamente tra quelle previste al n. 6  dell'Allegato  1
al   d.l.   n.   269   del   2003   («opere   di   minore   incidenza
urbanistico-edilizia, quali  quelle  di  manutenzione  straordinaria,
nonche' opere o modalita' di esecuzione non valutabili in termini  di
superficie o di volume»); esse sarebbero inoltre conformi alle  norme
tecniche di attuazione del piano regolatore comunale  del  tempo,  ed
erano  state  anche  regolarizzate   con   riferimento   al   vincolo
idrogeologico, avendo ottenuto il  parere  positivo  della  Comunita'
montana. Per tali motivi quindi, sostiene la Regione, esse  sarebbero
state comunque passibili di sanatoria secondo quanto prescritto dalla
stessa disciplina statale, cosi' come previsto dal comma 26 dell'art.
32 del d.l. n. 269 del 2003, in combinato disposto con gli artt.  32,
comma. 1, e 33 della legge n. 47 del 1985. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1. - Il Tribunale amministrativo regionale per la Liguria dubita,
in riferimento all'articolo 117,  terzo  comma,  della  Costituzione,
della legittimita' costituzionale degli artt. 3, comma 3, e 4,  comma
1, (quest'ultimo limitatamente alle parole «ed  in  epoca  successiva
alla imposizione del relativo vincolo»), della  legge  della  Regione
Liguria 29 marzo 2004, n. 5 (Disposizioni regionali in attuazione del
decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269  «Disposizioni  urgenti  per
favorire  lo  sviluppo  e  la  correzione  dell'andamento  dei  conti
pubblici», come convertito dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326  e
modificato dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350 «Disposizioni per  la
formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato  -  legge
finanziaria 2004», concernenti  il  rilascio  della  sanatoria  degli
illeciti urbanistico-edilizi). 
    Il giudice a quo muove dalla  premessa  che  le  norme  impugnate
consentirebbero di sanare tipologie di abusi edilizi non  contemplate
dalla disciplina statale di principio contenuta nel decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo
e la correzione dell'andamento dei conti pubblici), ed in particolare
nell'art. 32, commi 26 e 27, esorbitando in tal modo  dal  limite  di
competenza della Regione. 
    La questione e' sorta nell'ambito di un  giudizio  amministrativo
promosso da alcuni proprietari di  villette  ubicate  nel  comune  di
Pontinvrea (SV), che si dolevano della costruzione  e  dell'esercizio
di una pista per go-kart a motore realizzata nei  pressi  delle  loro
abitazioni. I medesimi avevano gia' impugnato ed  ottenuto  nel  2004
dal TAR per la  Liguria  l'annullamento  dell'originaria  concessione
edilizia rilasciata nel 2000 e dell'autorizzazione all'esercizio. 
    La societa' realizzatrice del circuito e gerente l'impianto aveva
in seguito chiesto ed ottenuto  dal  Comune  un  titolo  edilizio  in
sanatoria, rilasciato ai sensi dell'art. 32 del d.l. n. 269 del  2003
e delle norme regionali impugnate. 
    Contro questi due  provvedimenti  (la  concessione  in  sanatoria
dell'"esecuzione  di  opere   finalizzate   alla   realizzazione   di
pavimentazione stradale, recinzioni, opere di  sistemazione  esterna,
opere non valutabili in termini di superficie  o  di  volume  ad  uso
ricreativo" e l'autorizzazione per  l'esercizio  dell'impianto  pista
go-kart "Vittoria"), si erano nuovamente  rivolti  al  TAR  ligure  i
proprietari delle villette circostanti, prospettando  preliminarmente
anche  la  questione  di  legittimita'  costituzionale  delle   norme
regionali che avevano reso possibile il rilascio della concessione in
sanatoria. 
    Il TAR, trattenuta la causa  in  decisione,  ritiene  che,  sulle
censure formulate dai ricorrenti nel giudizio a quo in  relazione  al
dettato dell'art. 32, commi 26 e  27,  del  d.l.  n.  269  del  2003,
interferiscono  -  ai  fini  della  risoluzione  della  causa  -   le
disposizioni regionali di dettaglio, le  quali  consentirebbero  cio'
che e' vietato dalla legislazione statale di principio contenuta  nel
citato art. 32. Non sarebbe prospettabile, ad avviso del  rimettente,
una  lettura  capace  di  rendere  congruente  i  precetti  contenuti
nell'art. 32, commi 26 e 27, del d.l. n.  269  del  2003  con  quelli
ricavabili dalle due norme impugnate. 
    In questa prospettiva,  l'art.  3,  comma  3,  della  legge  reg.
Liguria n. 5 del 2004  ridurrebbe  le  fattispecie  di  insanabilita'
degli abusi, tassativamente elencate nell'art. 32, comma 27, del d.l.
n. 269 del 2003,  attraverso  l'interpretazione  che  circoscrive  il
concetto  normativo  statale  di  «vincoli  imposti  a  tutela  degli
interessi  idrogeologici   e   dell'assetto   idraulico»   a   quello
d'inedificabilita' assoluta previsto «da leggi statali e regionali in
tema di difesa del suolo» e di «piani di bacino  e  piani  di  bacino
stralcio». In tal modo l'illecito  dedotto  dai  ricorrenti  verrebbe
derubricato ad illecito sanabile, essendo fuor di  dubbio  la  natura
relativa del vincolo. L'art.  4,  comma  1,  invece,  amplierebbe  il
dettato dell'art. 32, comma 27 (la norma regionale precisa che quanto
disposto vale anche  «...ad  integrazione  di  quanto  stabilito  nel
successivo comma 27, lettera  d)[...]»),  estendendo  la  sanabilita'
agli  abusi  perpetrati  nelle  aree  vincolate   alle   ipotesi   di
realizzazione successiva all'imposizione del vincolo anche quando gli
stessi siano stati vincolati posteriormente alla stessa. 
    Secondo il rimettente, poiche' nel caso oggetto del  giudizio  il
vincolo idrogeologico e' di carattere relativo  e  preesistente  alla
esecuzione delle opere abusive, ne discenderebbe che queste sarebbero
certamente non sanabili in base  alla  normativa  statale  (art.  32,
comma  27,  lettera  d)  del  d.l.  n.  269  del  2003),  mentre   lo
diverrebbero sulla base di quella regionale, in virtu' del fatto  che
essa ammette il condono sia per il caso di vincolo relativo  che  non
comporti inedificabilita' assoluta (art.  3,  comma  3,  della  legge
regionale n. 5 del 2004), sia per il caso in  cui  le  opere  abusive
siano state eseguite nelle aree vincolate «in epoca  successiva  alla
imposizione del relativo vincolo» (art. 4, comma 1,  ultimo  periodo,
della medesima legge regionale n. 5 del 2004). 
    La  Regione  formula  in  via  preliminare   tre   eccezioni   di
inammissibilita' della questione incidentale. La prima inerisce  alla
rilevanza della stessa sotto il  profilo  della  sua  propedeuticita'
rispetto al provvedimento richiesto al TAR dai ricorrenti privati: le
loro istanze  ben  avrebbero  potuto  essere  soddisfatte  attraverso
l'annullamento  dell'autorizzazione  all'attivita'  sportiva,  lesiva
degli interessi alla quiete  ed  alla  tranquillita',  minacciate  da
inquinamento acustico ed atmosferico. 
    La  seconda  attiene  alla  pretesa   inutilita'   dell'eventuale
accoglimento, argomentata in  relazione  alla  vigenza  dell'art.  85
della successiva legge regionale 6 giugno  2008,  n.  16  (Disciplina
dell'attivita'   edilizia),   il   quale   avrebbe    sostanzialmente
riprodotto,  in  forma  di  interpretazione  autentica,  il  precetto
sottoposto a sindacato di legittimita' costituzionale. 
    La terza si fonda  sulla  pretesa  irrilevanza  della  disciplina
regionale con riguardo al caso concreto, dal momento  che  la  stessa
pratica sarebbe stata  definita  positivamente  in  riferimento  alla
tipologia sub 6 dell'Allegato 1 al d.l. n. 269 del 2003. 
    Nel merito la Regione sostiene che i limiti della  sanatoria  non
sarebbero superati sulla base di una peculiare lettura dell'art.  32,
commi 26 e 27, del d.l. n. 269 del 2003, la quale legittimerebbe  sia
la  sanabilita'  senza  eccezioni  delle  opere  realizzate  su  aree
soggette a vincoli idrogeologici di natura relativa, sia l'estensione
di  detta   prerogativa   alle   opere   realizzate   successivamente
all'apposizione del vincolo. 
    2. - Le eccezioni di  inammissibilita'  formulate  dalla  Regione
Liguria non sono fondate. 
    La prima muove dal rilievo che l'annullamento dell'autorizzazione
comunale n. 26 del 2004 alla gestione della pista  di  go-kart  (atto
impugnato insieme al titolo  edilizio  in  sanatoria)  poteva  essere
conseguito per motivi attinenti all'interesse  alla  quiete  ed  alla
tranquillita' della zona,  minacciate  da  inquinamento  acustico  ed
atmosferico, prescindendo dall'applicazione delle norme sospettate di
incostituzionalita'. L'assunto non e'  condivisibile:  sebbene  siano
distinti i motivi per i quali i ricorrenti hanno impugnato davanti al
TAR il titolo edilizio  in  sanatoria  e  l'autorizzazione  comunale,
l'impugnazione del titolo in  sanatoria  assume  natura  propedeutica
rispetto alla  seconda  questione  del  ricorso  giurisdizionale,  in
quanto logicamente e funzionalmente precedente. L'annullamento  della
concessione  in  sanatoria  costituisce  condizione  necessaria   per
rimuovere  il   titolo   idoneo   a   consentire   la   continuazione
dell'attivita' economica oggetto dell'impugnativa e cio' determina la
rilevanza della questione per la definizione  del  giudizio  pendente
davanti al giudice amministrativo. 
    La  seconda  eccezione  imputa  al  giudice  rimettente  l'omessa
considerazione della  sopravvenuta  norma  consistente  nell'art.  85
della legge reg. Liguria n. 16 del 2008, il quale prescrive che: «per
vincoli  imposti  a  tutela  degli  interessi   idrogeologici   [...]
preclusivi della sanatoria delle  opere  abusive  non  conformi  alla
disciplina degli  strumenti  urbanistici  si  considerano  i  vincoli
comportanti inedificabilita' assoluta individuati nell'art. 3,  comma
3» dell'impugnata disposizione regionale. 
    Secondo la Regione,  dichiarare  incostituzionale  la  precedente
norma qui in esame lascerebbe  sostanzialmente  invariato  il  quadro
normativo  regionale  cui  il  rimettente  dovrebbe   comunque   fare
riferimento. Impregiudicata ogni analisi nel merito  della  norma  di
interpretazione autentica cui si collega, la  seconda  eccezione  non
tiene conto che l'art. 85 non  riveste  valore  precettivo  autonomo,
bensi' mira a chiarire - con efficacia retroattiva -  il  significato
della  disposizione  interpretata.  Per  questo  motivo   l'eventuale
dichiarazione  di  illegittimita'  della  norma  impugnata,  e  cosi'
autenticamente interpretata, farebbe venir  meno  gli  effetti  della
stessa interpretazione autentica. 
    La terza eccezione  si  fonda  sulla  pretesa  conformita'  della
fattispecie concreta alle norme tecniche di  attuazione  del  vigente
P.R.G. A dimostrazione  di  cio',  la  Regione  invoca  l'intervenuto
parere positivo dell'autorita' preposta alla tutela del vincolo e  ne
ricava la conformita' alla tipologia edilizia sub n. 6  dell'Allegato
1 al d.l. n. 269 del 2003 («..opere o  modalita'  di  esecuzione  non
valutabili in termini di superficie o di volume»). 
    In disparte ogni considerazione sulla  asserita  riconducibilita'
della fattispecie agli abusi non valutabili in termini di  superficie
o di volume, e' da sottolineare come la  presente  eccezione  non  si
limiti a difendere la fattispecie astratta disegnata dal  legislatore
regionale ma proponga una ricostruzione di  quella  concreta  oggetto
del giudizio  a  quo,  al  fine  di  dimostrare  l'irrilevanza  della
questione   di   legittimita'   costituzionale.    Questo    percorso
argomentativo non puo' essere condiviso perche'  il  sindacato  sulla
rilevanza deve essere effettuato in relazione all'atto  introduttivo,
con cui viene sollevata la questione incidentale. E' l'ordinanza  che
deve contenere - in via autonoma - tutti  gli  elementi  necessari  a
consentire a  questa  Corte  l'esame  del  processo  logico-deduttivo
attraverso cui si e' pervenuti alla  rimessione.  Cio'  comporta  che
essa non possa essere riletta, proprio sulla base  del  principio  di
autosufficienza, attraverso una delibazione  alternativa  degli  atti
del giudizio a quo (ex multis ordinanze n. 29 del 2007,  n.  463  del
2006, n. 203 del 2006, n. 164 del 2006, n. 453 del 2005, n.  423  del
2005, n. 312 del 2005, n. 59  del  2004,  n.  212  del  1982).  Nella
fattispecie in esame l'atto introduttivo del giudizio appare completo
e sufficiente nella definizione dei profili essenziali richiesti  per
la proposizione del ricorso. 
    3. - Le questioni proposte involgono i  rapporti  tra  competenza
legislativa statale e regionale per quel che specificamente  riguarda
la disciplina del condono edilizio. A tal proposito questa  Corte  ha
avuto modo di affermare che nella  disciplina  del  condono  edilizio
convergono la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia
di sanzionabilita' penale e la competenza legislativa concorrente  in
tema di governo del territorio di  cui  all'art.  117,  terzo  comma,
Cost. (sentenze n. 49 del 2006 e n. 70 del 2005). Cio'  comporta  che
«alcuni  limitati  contenuti  di  principio  di  questa  legislazione
possono  ritenersi  sottratti  alla  disponibilita'  dei  legislatori
regionali, cui spetta il potere concorrente di cui al nuovo art.  117
Cost. (ad esempio certamente la  previsione  del  titolo  abilitativo
edilizio in sanatoria di cui al  comma  1  dell'art.  32,  il  limite
temporale  massimo  di  realizzazione  delle  opere  condonabili,  la
determinazione delle volumetrie massime  condonabili).  Per  tutti  i
restanti profili e'  invece  necessario  riconoscere  al  legislatore
regionale un ruolo rilevante [...].di articolazione e  specificazione
delle disposizioni dettate dal legislatore statale in tema di condono
sul versante amministrativo» (sentenza n. 196 del 2004). In  coerenza
con  questa  impostazione,  e'   stato,   tra   l'altro,   dichiarato
costituzionalmente illegittimo il comma 25 dell'art.  32  del  citato
decreto-legge sul condono edilizio, nella parte in cui non  prevedeva
che  la  legge  regionale  potesse  determinare  limiti   volumetrici
inferiori a quelli indicati nella medesima disposizione. 
    Al contrario, e' stata ritenuta di  stretta  interpretazione,  in
quanto espressione di principio generale afferente  ai  limiti  della
sanatoria, l'individuazione da parte della legge  dello  Stato  delle
fattispecie ad essa assoggettabili, di modo che le stesse non possono
essere  comunque  ampliate  o   interpretate   estensivamente   dalla
legislazione regionale. Per questo motivo risulta pienamente conforme
al dettato costituzionale l'art. 32, comma 27, del d.l.  n.  269  del
2003, contenente la previsione tassativa  delle  tipologie  di  opere
insuscettibili di sanatoria, la quale determina, in pratica, i limiti
del condono, entro il cui invalicabile perimetro puo' esercitarsi  la
discrezionalita' del legislatore regionale (sentenza n. 70 del 2005). 
    4. - Alla  luce  del  vigente  quadro  normativo  e  dell'attuale
orientamento giurisprudenziale, le questioni sono fondate. 
    Nella fattispecie concreta e' incontestato che le  opere  oggetto
di sanatoria ricadano in area soggetta  a  vincolo  idrogeologico  di
carattere   relativo   (inedificabilita'   condizionata   al   parere
favorevole dell'autorita' preposta alla tutela  del  vincolo)  e  che
tale vincolo sia preesistente alla loro realizzazione. 
    L'art. 3, comma 3, della legge reg.  Liguria  n.  5  del  2004  -
attraverso   l'estrapolazione   delle   aree   soggette   a   vincolo
idrogeologico di carattere relativo dai  tassativi  casi  di  divieto
dell'art. 32, comma 27, lettera d),  del  d.l.  n.  269  del  2003  -
trasferisce la fattispecie che  ha  dato  luogo  al  giudizio  a  quo
dall'area delle opere «comunque» insanabili  a  quella  del  condono;
l'art. 4, comma 1,  della  medesima  legge  -  attraverso  l'indebita
omologazione alle fattispecie dell'art. 32, comma 26, del d.l. n. 269
del 2003 - raggiunge analogo effetto, estendendo la sanabilita'  alle
opere realizzate dopo l'apposizione del vincolo  di  inedificabilita'
relativa. 
    La Regione - attraverso una peculiare lettura  dell'articolo  32,
commi 26 e 27, del d.l. n. 269 del 2003 - sostiene che i limiti della
sanatoria non sarebbero superati. Pur riconoscendo che  il  comma  26
delinea  l'ambito  oggettivo  della  sanatoria  mentre  il  comma  27
prescrive le fattispecie  di  insanabilita'  assoluta,  l'intervenuta
sostiene che l'incipit dello stesso comma 27, contenente la locuzione
«fermo restando quanto previsto dagli articoli 32 e 33 della legge 28
febbraio 1985, n. 47, le opere abusive non sono comunque suscettibili
di  sanatoria»,  integrerebbe  in  riduzione  il  dettato  normativo,
consentendo  di  estendere  alla  disciplina  del  nuovo  condono  la
distinzione contenuta nella legge 28 febbraio 1985, n. 47  (Norme  in
materia di controllo dell'attivita'  urbanistico-edilizia,  sanzioni,
recupero e sanatoria delle opere edilizie)  tra  vincoli  assoluti  e
vincoli   relativi   in   materia    idrogeologica    e    sottraendo
conseguentemente nel loro complesso questi  ultimi  al  regime  della
insanabilita'. In tale opzione  interpretativa  l'art.  4,  comma  1,
della legge  regionale  impugnata  non  costituirebbe  altro  che  un
corollario  applicativo  di  detta  regola  generale,  la  quale  non
precluderebbe il condono in presenza di vincolo  di  inedificabilita'
relativa antecedente alla realizzazione delle opere. 
    L'interpretazione della Regione collide in modo  patente  con  la
ratio ed il significato letterale dei commi 26 e 27 dell'art. 32  del
d.l. n. 269 del 2003: il  primo  comma  individua  tassativamente  le
fattispecie sanabili sulla base della nuova legge sul condono, mentre
il secondo enuclea quelle non sanabili. Il richiamo  alla  precedente
distinzione tra inedificabilita' relativa ed assoluta contenuta negli
artt. 32 e 33 della legge n. 47 del 1985  viene  effettuato  al  solo
fine di coordinare la vecchia disciplina della sanatoria  con  quella
sopravvenuta,  mentre  non  risulta   dirimente   nella   definizione
dell'ambito oggettivo del condono del 2003 che viene  in  discussione
in questa sede. La sua estensione al nuovo  condono  non  e'  infatti
compatibile col dettato del comma 26 e delle ivi richiamate tipologie
di cui ai numeri 4, 5 e 6 dell'Allegato 1 al d.l.  n.  269  del  2003
(fattispecie  sanabili),  ove  non  e'  contemplata  alcuna   ipotesi
congruente con la fattispecie astrattamente enucleata dal legislatore
regionale (infatti il comma 26 e le richiamate tipologie  di  cui  ai
numeri  4,  5  e  6   si   riferiscono   non   all'intera   categoria
dell'inedificabilita' relativa, ma  soltanto  ad  alcune  fattispecie
minori tassativamente elencate) ne' con  quello  del  comma  27,  che
vieta espressamente (lettera d) la sanatoria di abusi  realizzati  su
aree di tale natura, vincolate antecedentemente all'esecuzione  delle
opere, in assenza o in difformita' dal titolo abilitativo edilizio  o
dalle norme e prescrizioni in materia urbanistica. 
    Questa Corte ha avuto modo di precisare che il condono di cui  al
d.l. n. 269 del 2003 e' caratterizzato da un  ambito  oggettivo  piu'
circoscritto rispetto a quello  del  1985,  per  effetto  dei  limiti
ulteriori contemplati dal precitato comma 27, i quali «si  aggiungono
a quanto previsto negli artt. 32 e 33 della legge  n.  47  del  1985»
(sentenza  n.  196  del  2004)  e  non   sono   racchiusi   nell'area
dell'inedificabilita' assoluta (ordinanza n. 150 del 2009). 
    Sia l'art. 3,  comma  3,  (attraverso  un'applicazione  riduttiva
all'art. 32, comma  27,  lettera  d),  del  d.l.  n.  269  del  2003,
consistente nella circoscrizione delle fattispecie  di  insanabilita'
ai soli vincoli idrogeologici di  natura  assoluta),  sia  l'art.  4,
comma  1  (che  estende  la   sanabilita'   alle   opere   realizzate
successivamente  all'apposizione  del  vincolo),  della  legge   reg.
Liguria n. 5 del 2004 esorbitano  -  ponendo  in  essere  un  effetto
integrato - dalla competenza regionale attribuita in subiecta materia
dall'art. 117, terzo comma, Cost., violando  in  tal  modo  i  limiti
fissati dalla normativa statale di principio. 
    Le  disposizioni  censurate  nel  presente  giudizio  contrastano
dunque con la ratio e con la funzione dell'articolo 32  del  d.l.  n.
269 del 2003 perche' non conformi - rispettivamente  in  addizione  e
riduzione - ai  principi  contenuti  nei  commi  26  e  27  di  detta
disposizione,  ampliando  la  prescrizione  delle  opere  sanabili  e
simmetricamente limitando quella delle  fattispecie  insanabili.  Per
questo motivo deve essere dichiarata l'illegittimita'  costituzionale
degli artt. 3, comma 3, e 4, comma 1, quest'ultimo limitatamente alle
parole  «ed  in  epoca  successiva  alla  imposizione  del   relativo
vincolo», della legge reg. Liguria n.  5  del  2004,  in  riferimento
all'art. 117, terzo comma, Cost.