ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'articolo  1,
della  legge  della  Regione  Calabria  10   agosto   2011,   n.   30
(Disposizioni  transitorie  in  materia  di  assegnazioni   di   sedi
farmaceutiche) promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con
ricorso notificato il 10 - 13 ottobre 2011, depositato in cancelleria
il 18 ottobre 2011 ed iscritto al n. 121 del registro ricorsi 2011. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione Calabria; 
    udito nell'udienza pubblica del  18  settembre  2012  il  Giudice
relatore Paolo Grossi; 
    uditi l'avvocato dello Stato Diana Ranucci per il Presidente  del
Consiglio dei ministri e l'avvocato Teresina Macri'  per  la  Regione
Calabria. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ricorso notificato il 10 ottobre  2011  e  depositato  il
successivo 18 ottobre, il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
rappresentato e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  ha
impugnato, in riferimento agli articoli  97,  ultimo  comma,  e  117,
terzo comma, della Costituzione, 1'articolo 1, comma 1,  della  legge
della  Regione  Calabria  10  agosto  2011,   n.   30   (Disposizioni
transitorie  in  materia  di  assegnazioni  di  sedi   farmaceutiche)
[pubblicata nel Suppl. ord. n. 4 al B.U.R. n. 14 del 10 agosto  2011]
- che prevede che «I farmacisti che, alla data di entrata  in  vigore
della  presente  legge,  gestiscono  da  almeno  tre  anni   in   via
provvisoria  una  sede  farmaceutica,  attribuita  ai   sensi   della
legislazione vigente in materia, hanno diritto di conseguire per  una
sola  volta  la  titolarita'  della  farmacia»  -  nonche'  i  «commi
successivi al comma 1, in quanto ad esso collegati e dipendenti». 
    Osserva il  ricorrente  che  la  disciplina  transitoria  dettata
dall'impugnato articolo 1 (che costituisce in realta' l'intero  corpo
normativo  della  legge  de  qua)  eccede  le  competenze  regionali,
contenendo una palese deroga al principio generale (ribadito anche da
questa Corte nella sentenza n. 177 del 1988) dell'assegnazione  della
titolarita' delle farmacie in base ad  un  concorso  pubblico,  posto
dalla legislazione statale di  riferimento,  rappresentata  dall'art.
48,  comma  29,  del  decreto-legge  30  settembre   2003,   n.   269
(Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e  per  la  correzione
dell'andamento dei conti pubblici),  convertito,  con  modificazioni,
nella legge 24 novembre 2003, n.  326:  in  tale  disposizione  viene
infatti  sancito  che,  «salvo  diversa  disciplina  regionale»,   il
conferimento delle sedi  farmaceutiche  resesi  vacanti  o  di  nuova
istituzione ha luogo a seguito della vincita di un concorso,  bandito
ogni quattro anni dalla  regione,  e  consistente  in  una  selezione
basata sulla valutazione di  titoli  professionali  e  su  una  prova
attitudinale espletata attraverso quiz, il superamento  del  70%  dei
quali fa conseguire 1'idoneita', in base al disposto del decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  30  marzo  1994,  n.  268.
Pertanto, l'assegnazione del servizio farmaceutico, in ragione  della
finalita' pubblica che esso e' destinato a svolgere  a  tutela  della
salute, necessita del pubblico concorso, per  oggettive  esigenze  di
buon funzionamento dello stesso. E cio', per la difesa erariale,  non
contrasta con  l'incipit  dell'art.  48  («Salvo  diversa  disciplina
regionale»),  che  puo'  essere  letto  nel  senso  di  lasciare   al
legislatore regionale la facolta' di derogare alla natura  precettiva
della disposizione (che, contenendo una  normativa  di  principio  di
ordine generale valida su tutto il territorio nazionale, e'  nel  suo
nucleo centrale inderogabile) quanto alle modalita' esecutive ad essa
connesse. 
    Secondo  il  ricorrente,  dunque,   la   norma   impugnata,   nel
disciplinare il fenomeno della gestione provvisoria  delle  farmacie,
prevedendone  la  sanatoria   tramite   1'assegnazione   al   gestore
provvisorio  della  relativa  titolarita'  (senza  peraltro  che   il
legislatore   regionale   abbia   specificatamente   evidenziato   la
sussistenza di una particolare,  eccezionale  ed  urgente  situazione
tale da necessitare tale intervento normativo), viola innanzitutto il
principio del pubblico concorso di cui all'ultimo comma dell'art.  97
Cost., che e' teso a  «garantire  in  modo  stabile  ed  efficace  il
servizio farmaceutico» sull'intero territorio nazionale,  assicurando
la parita' di trattamento tra farmacisti  ai  fini  del  conferimento
delle sedi vacanti o di nuova istituzione,  attraverso  lo  strumento
piu' idoneo a garantire che gli aspiranti vengano selezionati secondo
criteri oggettivi di professionalita' ed esperienza,  per  l'efficace
ed efficiente erogazione del servizio. 
    Inoltre, data la natura di «principio fondamentale» della  regola
del concorso, aperto alla partecipazione di tutti i soggetti iscritti
all'albo dei farmacisti, viene individuato un  ulteriore  profilo  di
incostituzionalita' per contrasto della norma  in  esame  con  l'art.
117, terzo comma, Cost., giacche' la materia della organizzazione del
servizio farmaceutico deve essere ricondotta al titolo di  competenza
concorrente  «tutela  della  salute»,   in   quanto   «la   complessa
regolamentazione pubblicistica della attivita' economica di rivendita
dei farmaci e'  preordinata  al  fine  di  assicurare  e  controllare
l'accesso dei cittadini ai prodotti medicinali  ed  in  tal  senso  a
garantire la tutela del fondamentale diritto alla salute». 
    2.-  Si  e'  costituita  la  Regione  Calabria,  in  persona  del
Presidente  della  Giunta  regionale  pro   tempore,   chiedendo   la
declaratoria di non fondatezza della questione. 
    In primo luogo, la Regione rileva che quella impugnata non e' una
disposizione di carattere generale, ma e' una norma  tesa  a  sanare,
con il criterio della specialita', la particolare situazione di  quei
farmacisti che, avendo  conseguito  l'idoneita'  all'ultimo  concorso
svolto in materia, hanno avuto assegnata in via provvisoria una  sede
resasi successivamente vacante, gestendola per  almeno  tre  anni.  E
cio'  in  coerenza  con  quanto  in  passato  previsto  dallo  stesso
legislatore nazionale - con l'art. 14 della legge 8 novembre 1991, n.
362 (Norme di riordino del settore farmaceutico),  e,  prima  ancora,
con l'art. 1 della legge 16 marzo 1990, n. 48 (Norma  transitoria  in
materia di gestione delle farmacie urbane) -  che  ha  fatto  ricorso
proprio allo strumento della sanatoria per regolarizzare il  fenomeno
della gestione provvisoria delle farmacie. 
    Inoltre, la Regione osserva che la  clausola  di  salvezza  della
diversa disciplina regionale, apposta (all'inizio della  disposizione
e prima della dettatura della regola) nel richiamato art.  48,  comma
29, del decreto-legge n. 269 del 2003, non puo' che  attribuire  alla
regione una facolta' di  deroga  certamente  piu'  estesa  di  quella
presunta dalla difesa statale, mediante la possibilita' di previsione
-  pur  nel  contesto  del  principio  di  assegnazione  delle   sedi
farmaceutiche per pubblico concorso, da espletare ogni quattro anni -
di una disciplina diversa, sia pure in via eccezionale  e  supportata
da adeguati motivi o finalita' di interesse pubblico. Il tal senso la
Regione richiama le  motivazioni  di  due  decisioni  giurisdizionali
amministrative rispetto a  fattispecie  del  tutto  analoghe  (T.a.r.
Puglia-Bari 4 marzo 2008, n. 483, confermata da Cons. Stato, sez.  V,
8 febbraio 2010, 591)  in  cui  si  evidenzia  che  il  beneficio  in
questione non e' riconosciuto indiscriminatamente a tutti  i  gestori
provvisori, ma solo a quelli che avevano  effettivamente  partecipato
agli  specifici  concorsi  ordinari  per  l'assegnazioni  delle  sedi
farmaceutiche e che erano risultati idonei, cosi' da non  mettere  in
discussione il principio generale del concorso. 
    Ancora, la Regione richiama quanto affermato nella sentenza n. 87
del 2006, in cui (scrutinando l'art. 46 della legge 16 gennaio  2003,
n.3, recante  «Disposizioni  ordinamentali  in  materia  di  pubblica
amministrazione», con il quale il legislatore statale  aveva  dettato
una  disciplina  analoga  a   quella   oggi   censurata,   prevedendo
l'attribuzione in sanatoria di  sedi  farmaceutiche  vacanti)  questa
Corte - ricondotta  la  materia  della  organizzazione  del  servizio
farmaceutico al titolo di competenza concorrente della  tutela  della
salute - ha dichiarato illegittima la disposizione statale, in quanto
contenente norme di dettaglio, escludendo che, dopo  la  riforma  del
titolo V, parte seconda, della Costituzione, possa seguirsi lo stesso
percorso  argomentativo  della  citata  sentenza  n.  177  del  1988,
dovendosi attualmente escludere che l'interesse nazionale (su cui  si
fondava tale pronuncia) possa legittimare uno spostamento del  regime
delle competenze dettato dall'art. 117 Cost. 
    Ribadito  che,  nella  specie,  si  tratta  di   una   disciplina
transitoria, che  non  mette  in  discussione  l'ordinaria  procedura
dell'attribuzione della titolarita' delle farmacie  tramite  pubblico
concorso,  la  Regione  conclude  affermando  che,  alla  luce  delle
considerazioni  espresse  dalla  Corte,  non  sussiste  un  principio
fondamentale che imponga necessariamente la concorsualita' in materia
di assegnazione di  sedi  farmaceutiche  vacanti  e  secondo  cui  la
regolamentazione  della  fattispecie  e'  riservata  al  livello  del
dettaglio normativo. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.1.- Il Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  impugna,  per
violazione degli articoli 97,  ultimo  comma,  e  117,  terzo  comma,
Cost., l'articolo 1, comma 1, della legge della Regione  Calabria  10
agosto  2011,  n.  30  (Disposizioni  transitorie   in   materia   di
assegnazioni di sedi farmaceutiche), nonche' i «commi  successivi  al
comma 1, in quanto ad esso collegati e dipendenti», che costituiscono
l'intero corpo normativo della legge de qua. In particolare, il comma
1 prevede che «I farmacisti che, alla data di entrata in vigore della
presente legge, gestiscono da almeno tre anni in via provvisoria  una
sede farmaceutica, attribuita ai sensi della legislazione vigente  in
materia,  hanno  diritto  di  conseguire  per  una  sola   volta   la
titolarita' della farmacia». Gli altri commi del medesimo articolo  1
prevedono che: « Il termine triennale di cui al comma 1 decorre dalla
data di emanazione del provvedimento amministrativo  di  attribuzione
della gestione»; (comma 2); che « Sono ammesse al beneficio di cui al
comma 1, le sedi farmaceutiche attribuite in gestione  provvisoria  a
seguito dello  scorrimento  di  graduatoria  del  concorso  regionale
bandito nell'anno 1997» (comma 3); che « E' escluso dal beneficio  di
cui al comma 1, il farmacista che, alla data  di  entrata  in  vigore
della presente legge ha gia' ottenuto, da meno di dieci  anni,  altri
benefici o sanatorie o che presenta altre  incompatibilita'  previste
dalla normativa vigente» (comma 4); che «Le  domande  finalizzate  al
conferimento della titolarita' della  sede  farmaceutica  di  cui  al
comma 1 devono pervenire alla Regione Calabria entro e non  oltre  il
sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione della presente  legge
nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria» (comma 5);  che  «La
Regione effettua la verifica dei requisiti di ammissibilita'  di  cui
ai commi 1, 2, 3 e 4 entro sessanta giorni dalla scadenza del termine
di cui al comma 5» (comma 6); che «Ad esito della verifica di cui  al
comma 6, la Regione Calabria bandisce concorso  unico  regionale  per
l'assegnazione della titolarita' delle sedi farmaceutiche» (comma 7);
e che « La presente legge non comporta spese a  carico  del  bilancio
regionale» (comma 8). 
    1.2.-  Il  ricorrente  denuncia  il  contrasto  della   normativa
impugnata con dell'articolo 97, ultimo comma, della Costituzione, per
violazione del principio del pubblico concorso, teso a «garantire  in
modo  stabile  ed  efficace  il  servizio  farmaceutico»  sull'intero
territorio nazionale, assicurando la parita'  di  trattamento  tra  i
farmacisti ai fini del conferimento delle sedi  vacanti  o  di  nuova
istituzione, attraverso lo strumento piu' idoneo a garantire che  gli
aspiranti  vengano   selezionati   secondo   criteri   oggettivi   di
professionalita' ed esperienza, al fine dell'efficace  ed  efficiente
erogazione del servizio (come affermato dalla  sentenza  n.  177  del
1988); e con l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, data la
natura di «principio fondamentale» della regola del concorso,  aperto
alla  partecipazione  di  tutti  i  soggetti  iscritti  all'albo  dei
farmacisti, poiche' (come piu' volte affermato da  questa  Corte,  da
ultimo  nella  sentenza  n.  295   del   2009)   la   materia   della
organizzazione del servizio farmaceutico deve  essere  ricondotta  al
titolo di competenza concorrente «tutela della salute», in quanto «la
complessa regolamentazione pubblicistica della attivita' economica di
rivendita  dei  farmaci  e'  preordinata  al  fine  di  assicurare  e
controllare l'accesso dei cittadini ai prodotti medicinali ed in  tal
senso a garantire la tutela del fondamentale  diritto  alla  salute».
Relativamente a questo secondo  profilo,  la  censura  si  fonda  sul
presupposto  che  la  disciplina  transitoria  impugnata  ecceda   la
competenza regionale, contenendo una  deroga  al  principio  generale
dell'assegnazione della titolarita' delle  farmacie  in  base  ad  un
concorso pubblico, desunto dall'art. 48, comma 29, del  decreto-legge
30 settembre 2003, n.  269  (Disposizioni  urgenti  per  favorire  lo
sviluppo e per la  correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici),
convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n.  326,
il quale prevede che, «Salvo diversa disciplina regionale, a  partire
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto, il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti  o
di  nuova  istituzione  ha  luogo  mediante  l'utilizzazione  di  una
graduatoria regionale dei farmacisti risultati idonei, risultante  da
un  concorso  unico  regionale,  per  titoli  ed  esami,  bandito  ed
espletato dalla Regione ogni quattro anni». E tale  concorso  (sempre
secondo la prospettazione) consiste «in una  selezione  basata  sulla
valutazione di titoli  professionali  e  su  una  prova  attitudinale
espletata attraverso quiz,  il  superamento  del  70%  dei  quali  fa
conseguire 1'idoneita', in base al disposto del d.P.C.M. n.  268  del
30 marzo 1994». 
    2.1.- La questione non e' fondata. 
    2.2.- Questa Corte ha ripetutamente affermato che, «ai  fini  del
riparto delle competenze legislative previsto dall'articolo 117 della
Costituzione,  la  "materia"  della   organizzazione   del   servizio
farmaceutico, non diversamente (cfr. sentenza  n.  61  del  1968)  da
quanto  gia'  avveniva  sotto  il   regime   anteriore   alla   legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche  al  titolo  V  della
parte  seconda  della  Costituzione),  va  ricondotta  al  titolo  di
competenza concorrente della tutela della salute» (sentenza n. 87 del
2006, resa proprio in tema di concorsi  per  l'assegnazione  di  sedi
farmaceutiche);  e  cio'  perche'   la   complessa   regolamentazione
pubblicistica della attivita' economica di rivendita dei  farmaci  e'
preordinata  al  fine  di  assicurare  e  controllare  l'accesso  dei
cittadini ai prodotti medicinali ed  in  tal  senso  a  garantire  la
tutela del fondamentale diritto alla salute, restando solo marginale,
sotto  questo  profilo,  sia  il  carattere  professionale,  sia   la
sostanziale  natura   commerciale   dell'attivita'   del   farmacista
(sentenze n. 150 del 2011, n. 295 del 2009 e n. 430 del 2007). 
    Alla pacifica (e non contestata dalle parti)  riconduzione  della
disciplina  de  qua  a  tale   titolo   di   competenza   concorrente
Stato-Regione, si e' costantemente accompagnata, da parte  di  questa
Corte, l'affermazione della natura di «principio fondamentale»  della
regola del concorso, aperto alla partecipazione di tutti  i  soggetti
iscritti  all'albo  dei  farmacisti,  che  risponde  all'esigenza  di
«garantire in modo stabile  ed  efficace  il  servizio  farmaceutico»
(anche sentenza n. 352 del  1992)  sull'intero  territorio  nazionale
costituendo lo strumento piu' idoneo ad assicurare che gli  aspiranti
vengano selezionati secondo criteri oggettivi di professionalita'  ed
esperienza, a garanzia dell'efficace  ed  efficiente  erogazione  del
servizio. 
    2.3.-  Cio'  premesso,  va  peraltro  rilevato  come  lo   stesso
legislatore statale abbia ritenuto che il principio del concorso  (da
svolgersi,  nella  sua  forma  propria,  per  titoli  ed  esami)  sia
suscettibile di deroga, allorquando si sia in presenza di  situazioni
eccezionali giustificate da motivi o finalita' di interesse pubblico:
in tal senso, si possono ricordare le disposizioni  di  sanatoria  di
pregresse gestioni di fatto di sedi farmaceutiche di cui  all'art.  1
della legge 16 marzo 1990, n. 48 (Norma  transitoria  in  materia  di
gestione delle  farmacie  urbane),  ed  all'art.  14  della  legge  8
novembre 1991, n. 362 (Norme di riordino del  settore  farmaceutico),
nonche' la normativa, sopravvenuta  alla  proposizione  del  presente
giudizio in via principale - contenuta nell'art.  11,  comma  3,  del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n.  1  (Disposizioni  urgenti  per  la
concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e  la  competitivita'),
come sostituito dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27 - che
prevede che le regioni e le province autonome bandiscano un  concorso
straordinario «per soli titoli» per la prima  copertura  delle  nuove
sedi farmaceutiche (istituite in virtu' della legge  medesima)  oltre
che di quelle vacanti, non  oggetto  di  procedure  concorsuali  gia'
espletate o in via di svolgimento. 
    Avendo il ricorrente - in un contesto di competenza concorrente -
evocato il principio fondamentale contenuto nel sopra citato art. 48,
comma 29, del decreto-legge n. 269 del 2003,  si  tratta  dunque,  in
questa  sede,  di  verificare  la  spettanza   (riservata   al   solo
legislatore statale ovvero anche a quello regionale)  del  potere  di
conformare l'ampiezza applicativa di  tale  principio  rispetto  alle
specifiche e contingenti giustificate necessita'  locali,  attraverso
deroghe al principio stesso. 
    3.1.- Sul punto, va sottolineato che questa Corte  -  chiamata  a
scrutinare una disposizione di legge statale (l'art. 46  della  legge
16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia
di pubblica amministrazione»),  che  (in  senso  speculare  a  quello
odierno)  prevedeva  una  ulteriore  sanatoria  del  fenomeno   della
gestione provvisoria  delle  farmacie  con  assegnazione  al  gestore
provvisorio  della  relativa   titolarita'   -   ne   ha   dichiarato
l'illegittimita' costituzionale, sul rilievo del contenuto di estremo
dettaglio di tale normativa, ritenuta inidonea a rivestire natura  di
normativa di principio,  poiche'  concernente  «statuizioni  al  piu'
basso grado di astrattezza, che, per il  loro  carattere  di  estremo
dettaglio, non solo sono insuscettibili di sviluppi o di  svolgimenti
ulteriori, ma richiedono, ai fini della loro  concreta  applicazione,
soltanto un'attivita' di materiale esecuzione» (sentenza  n.  87  del
2006). 
    E, sotto altro profilo, va ricordato che  identica  pronuncia  di
incostituzionalita' ha riguardato norme della Regione  siciliana  che
attribuivano ai titolari delle farmacie rurali sussidiate delle isole
minori il beneficio della riserva del  dieci  per  cento  delle  sedi
vacanti o di nuova istituzione (commi 1 e 2 dell'art. 32 della  legge
reg. 16 aprile 2003,  n.  4,  recante  «Disposizioni  transitorie  in
materia di assegnazioni di sedi farmaceutiche»), in ragione del fatto
che, in tal modo,  esse  determina(va)no  un  meccanismo  di  «deroga
permanente»  alla  regola  del  concorso  per  titoli  ed  esami  per
l'assegnazione  delle  farmacie  nel  territorio  della   Sicilia   a
beneficio di una sola categoria di farmacisti, giacche' la previsione
della «graduatoria  riservata  per  soli  titoli»  sottrae  sempre  e
comunque al concorso un certo numero di sedi farmaceutiche vacanti  o
di nuova istituzione, a beneficio di soggetti cui  viene  consentito,
in  sostanza,  di  scegliere  una  sede   farmaceutica   fra   quelle
disponibili, senza partecipare, in  condizioni  di  parita'  con  gli
altri  farmacisti,  ad  una  selezione  concorsuale  e,   anzi,   con
preferenza rispetto  ai  farmacisti  che  partecipano  agli  ordinari
concorsi (sentenza n. 448  del  2006).  Tale  seconda  decisione,  in
particolare - pur ribadendo (come detto) che la regola  del  concorso
pubblico risponde all'esigenza  di  «garantire  in  modo  stabile  ed
efficace il servizio farmaceutico» sull'intero  territorio  nazionale
ed assume quindi anche per la Regione siciliana natura  di  principio
fondamentale -, risulta incentrata  non  gia'  su  una  pregiudiziale
affermazione della incompetenza del legislatore regionale a prevedere
deroghe  al  predetto  principio   fondamentale,   quanto   piuttosto
sull'assunto della illegittimita' della  norma  censurata  in  quanto
contenente una "deroga permanente" alla regola della assegnazione con
le prescritte modalita' concorsuali, dettata in via permanente,  solo
per una particolare categoria di farmacisti. 
    3.2.- In coerenza con quanto precedentemente detto, questa  Corte
ritiene che la problematica dedotta nell'odierno giudizio  non  debba
necessariamente  risolversi  (come  richiesto  nel  ricorso)  con  la
affermazione di una rigida ripartizione di competenze, che porti alla
negazione aprioristica della sussistenza di una potesta'  legislativa
regionale in ordine alla previsione di eventuali deroghe al principio
del pubblico concorso. Oltretutto, una soluzione  in  tale  senso  si
porrebbe  in  insanabile  contraddizione  con  l'inequivoco   incipit
dell'art. 48, comma 29, del decreto-legge n. 269  del  2003  (evocato
dal ricorrente quale espressione del principio fondamentale di cui si
assume la  violazione  da  parte  della  normativa  impugnata),  che,
facendo  salva  una  «diversa  disciplina  regionale»,  evidentemente
intende riconoscere e salvaguardare una competenza della  regione  in
ordine alla  regolamentazione  del  concorso.  Segno  che  (fermo  il
principio fondamentale di "concorsualita'" delle assegnazioni), nelle
intenzioni  dello  stesso  legislatore   statale,   detto   principio
(normalmente basato  su  una  selezione  per  titoli  ed  esami)  sia
destinato a costituire la modalita' ordinaria di  assegnazione  delle
sedi vacanti, non essendo purtuttavia escluso che  le  regioni  o  le
province  autonome,  in  considerazione  di  specifiche  e   concrete
necessita' contingenti (quali, ad esempio, quelle di sanare pregresse
situazioni  di  precariato),  possano  prevedere  deroghe  per   casi
determinati ed in via meramente transitoria. 
    Ne', d'altronde - anche in ragione delle argomentazioni contenute
nelle  richiamate  sentenze  n.  87  e  448  del   2006   -   risulta
condivisibile la riduttiva lettura del menzionato incipit datane  dal
ricorrente (secondo cui,  «fermo  l'obbligo  dell'assegnazione  delle
sedi farmaceutiche mediante procedura concorsuale, cio' che  potrebbe
al piu' ritenersi non vincolante sono le modalita' esecutive ad  essa
connesse»), giacche' e' di  tutta  evidenza  che,  nelle  materie  di
competenza concorrente, la produzione della normativa di dettaglio e'
attribuita alle Regioni per Costituzione, e quindi (ove  si  seguisse
l'interpretazione auspicata) la  clausola  di  salvezza  sarebbe  del
tutto pleonastica. 
    Ed altrettanto inconferente, ai fini del decidere, e' il richiamo
contenuto nel ricorso alle argomentazioni di cui alla sentenza n. 177
del  1988  -  svolte  a   sostegno   del   rigetto   dei   dubbi   di
costituzionalita' sollevati dalle Regioni allora ricorrenti (a  causa
del contenuto di dettaglio delle norme statali  impugnate,  prive  di
qualsivoglia funzione di coordinamento) nei confronti della sanatoria
prevista e disciplinata dagli artt. 1,  2  e  3  della  legge  n.  22
dicembre  1984,  n.  892  (Norme  concernenti  la  gestione  in   via
provvisoria di farmacie rurali e modificazioni delle leggi  2  aprile
1968, n. 475 e 28 febbraio 1981, n. 34) -  che  risultano  incentrate
sulla affermazione  della  natura  eccezionale  e  provvisoria  della
deroga  statale  al  principio   generale   dell'assegnazione   della
titolarita' di farmacie in base a un  concorso,  per  cui  i  profili
normativi  lesivi   delle   competenze   concorrenti   regionali   (o
provinciali)    trovavano    giustificazione    nella     sussistenza
dell'interesse nazionale, inteso quale fondamento  di  legittimazione
del potere normativo statale esercitato. Infatti (come  espressamente
sottolineato  nella  sopra  richiamata  sentenza  n.  87  del   2006)
«nell'assetto costituzionale delineato dalla  riforma  del  titolo  V
della  parte  seconda  della   Costituzione   deve   escludersi   che
l'interesse nazionale possa legittimare uno  spostamento  del  regime
delle competenze normative regolato  dal  nuovo  articolo  117  della
Costituzione». 
    4.1.- Nemmeno risulta configurabile l'ulteriore sollevato profilo
di  incostituzionalita',  riferito  alla  asserita   violazione   del
principio stabilito nell'ultimo comma dell'art. 97 Cost. 
    Anche a prescindere dalla (pur dirimente) considerazione che tale
principio appare quantomeno eccentrico  rispetto  al  fenomeno  della
assegnazione di farmacie (che, comunque lo si voglia qualificare, non
costituisce conferimento di impiego nella  pubblica  amministrazione,
giacche' le farmacie, nonostante  il  carattere  pubblicistico  della
loro  disciplina,  determinato  da  esigenze  inerenti  alla   tutela
sanitaria, restano imprese private sia  pure  sottoposte  a  rigorosi
controlli: sentenza n. 68 del 1961), quello che non e'  condivisibile
e' l'assunto (che appare evidentemente sotteso, nella prospettazione,
alla evocazione del citato parametro) di una non spiegata coincidenza
quanto a presupposti e  ad  ambiti  di  applicazione,  del  principio
fondamentale di cui all'art. 48, comma 29, del decreto-legge  n.  269
del  2003,  dettato  con  riferimento  alla  materia  in  esame   dal
legislatore ordinario statale, con quello imposto (anch'esso peraltro
«salvo  i  casi  stabiliti  dalla  legge»,  e  non  in   termini   di
inderogabile necessita') dalla  norma  costituzionale  per  l'accesso
agli   impieghi   nelle   pubbliche   amministrazioni.   La    stessa
giurisprudenza di questa Corte non esclude la facolta' di  introdurre
deroghe  al  pubblico  concorso  (anche  al  fine  di  consentire  il
consolidamento di  pregresse  esperienze  lavorative  maturate  nella
pubblica amministrazione), seppure con il limite che  detta  facolta'
puo' essere considerata  legittimamente  utilizzata  solo  quando  le
deroghe siano funzionali esse stesse alle esigenze di buon  andamento
dell'amministrazione e quando  ricorrano  peculiari  e  straordinarie
esigenze di interesse pubblico idonee  a  giustificarle  (da  ultimo,
sentenze n. 299 del 2011 e n. 30 del 2012). 
    Orbene - escluso che nella specie si possa configurare una deroga
permanente al  principio  concorsuale  (come  tale  sanzionata  nella
sentenza  n.  448  del  2006)  -  la  norma  regionale  impugnata  si
caratterizza (per stessa denominazione dell'atto legislativo, recante
«Disposizioni  transitorie  in  materia  di  assegnazioni   di   sedi
farmaceutiche») per la  eccezionalita'  e  la  precisa  delimitazione
temporale dell'intervento di sanatoria ed individuazione  del  numero
dei soggetti che ne possono beneficiare, in  rapporto  alla  espressa
esistenza nel territorio regionale di  esigenze  di  regolarizzazione
e/o stabilizzazione  di  gestioni  precarie  o  provvisorie  di  sedi
farmaceutiche protrattesi nel tempo, evidentemente a scapito  di  una
corretta tenuta del servizio farmaceutico finalizzata alla tutela del
diritto fondamentale dei cittadini alla salute. 
    4.2.-  D'altra  parte,  non   puo'   non   assumere   particolare
significato  che  il  beneficio  medesimo  non  e'  riconosciuto  dal
legislatore  calabrese  indiscriminatamente   a   tutti   i   gestori
provvisori di sedi farmaceutiche,  ma  solo  a  quelli  che  (per  un
congruo lasso di tempo) hanno gestito  in  via  provvisoria  la  sede
farmaceutica, loro attribuita ai sensi della legislazione vigente  in
materia (art. 1, comma 1); e che le sedi farmaceutiche  in  questione
sono quelle «attribuite  in  gestione  provvisoria  a  seguito  dello
scorrimento di graduatoria del concorso regionale  bandito  nell'anno
1997» (art. 1, comma  3).  Sicche',  anche  sotto  tale  profilo,  la
normativa censurata appare compatibile con il generale  principio  di
concorsualita', come  espressione  del  piu'  generale  principio  di
imparzialita' della  pubblica  amministrazione,  poiche'  i  soggetti
assegnatari  vengono  scelti  non   gia'   in   maniera   arbitraria,
trattandosi comunque di  farmacisti  risultati  idonei  all'esito  di
precedente prova concorsuale regolarmente sostenuta, e  tuttavia  non
collocati utilmente in graduatoria per l'assegnazione di sedi vacanti
e successivamente beneficiati di assegnazione a titolo provvisorio.