ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale  dell'art.  1,  comma
4-quater, del decreto-legge 25 settembre 2009, n.  134  (Disposizioni
urgenti per garantire  la  continuita'  del  servizio  scolastico  ed
educativo per l'anno 2009-2010), convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2009, n. 167, promosso dal Tribunale di Modena, nel
procedimento vertente tra  P.M.A.  e  il  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca ed altri, con ordinanza dell'8 marzo
2011, iscritta al n. 97 del  registro  ordinanze  2012  e  pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  22,  prima   serie
speciale, dell'anno 2012. 
    Visto l'atto di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nella camera di consiglio del 24 ottobre  2012  il  Giudice
relatore Sergio Mattarella. 
    Ritenuto che il Tribunale di Modena, in funzione di  giudice  del
lavoro, con ordinanza dell'8 marzo 2011, ha  sollevato  questione  di
legittimita' costituzionale, in riferimento agli  articoli  4,  primo
comma, 51, primo comma, 97, primo comma, e 117,  primo  comma,  della
Costituzione, dell'art.  1,  comma  4-quater,  del  decreto-legge  25
settembre 2009,  n.  134,  (Disposizioni  urgenti  per  garantire  la
continuita'  del  servizio  scolastico  ed   educativo   per   l'anno
2009-2010), convertito, con modificazioni, dalla  legge  24  novembre
2009, n. 167; 
    che il giudice a quo premette, in fatto, che il ricorso e'  stato
proposto a seguito del diniego dell'Amministrazione sulla  richiesta,
presentata dalla ricorrente, di  trasferimento  ad  altra  classe  di
concorso,  nelle  graduatorie  per  l'insegnamento,   del   punteggio
derivante  dall'abilitazione   conseguita   presso   la   scuola   di
specializzazione all'insegnamento secondario; 
    che,  in  ordine  alla  rilevanza,  il  rimettente  richiama   la
disposizione del punto A4 dell'allegato al d.l. n. 97  del  2004,  il
quale prevede il riconoscimento di un  punteggio  aggiuntivo  per  il
conseguimento  dell'abilitazione  presso  le  menzionate  scuole   di
specializzazione; 
    che, quanto alla non  manifesta  infondatezza,  il  Tribunale  di
Modena, richiamando genericamente l'art. 6 della Convenzione  europea
dei diritti dell'uomo «nell'interpretazione fornita  dalla  Corte  di
Strasburgo», prospetta la  violazione  dell'art.  117,  primo  comma,
Cost., affermando che appare irrazionale, oltre che in contrasto  con
il diritto d'accesso al pubblico impiego e con il principio del  buon
andamento  della  pubblica   amministrazione,   non   consentire   lo
spostamento  del  punteggio,  facendo,  quindi  riferimento  ad   una
«possibile violazione degli articoli 4, primo comma, 51, primo comma,
97, primo comma della Costituzione»; 
    che e' intervenuto in giudizio il Presidente  del  Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, chiedendo che la questione sia  dichiarata  inammissibile  per
carenze dell'ordinanza di rimessione, sia in punto di  rilevanza  che
di non manifesta infondatezza, o comunque  infondata,  in  quanto  le
graduatorie,  rispetto  alle  quali  si  chiede  lo  spostamento  del
punteggio, sono graduatorie cosiddette ad esaurimento, rispetto  alle
quali il legislatore ha espresso una scelta di merito  nel  senso  di
cristallizzare la posizione degli insegnanti in tali graduatorie. 
    Considerato che il Tribunale di Modena, in  funzione  di  giudice
del lavoro, dubita, in riferimento agli articoli 4, primo comma,  51,
primo comma, 97, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione,
della legittimita' costituzionale dell'art. 1,  comma  4-quater,  del
decreto-legge 25 settembre 2009, n.  134  (Disposizioni  urgenti  per
garantire la continuita' del servizio  scolastico  ed  educativo  per
l'anno 2009-2010), convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
novembre 2009, n. 167; 
    che la disposizione censurata dispone  che  nelle  operazioni  di
integrazione e di aggiornamento delle graduatorie permanenti  di  cui
all'art. 1 del decreto-legge  7  aprile  2004,  n.  97  (Disposizioni
urgenti  per  assicurare  l'ordinato   avvio   dell'anno   scolastico
2004-2005, nonche' in materia di esami di Stato  e  di  Universita'),
convertito, con modificazioni, dalla legge 4  giugno  2004,  n.  143,
trasformate in graduatorie ad esaurimento  dall'art.  1,  comma  605,
lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato  -  legge
finanziaria 2007), da disporre con decorrenza dal 1°  settembre  2009
per il biennio scolastico 2009-2010 e 2010-2011,  non  e'  consentito
modificare  la  scelta  gia'  precedentemente  effettuata  in  merito
all'attribuzione del punteggio per i servizi prestati in relazione ad
una o piu' specifiche graduatorie; 
    che l'ordinanza di rimessione e'  affetta  da  gravi  difetti  di
motivazione, sia in ordine alla  rilevanza  che  alla  non  manifesta
infondatezza della questione; 
    che sulla rilevanza vi e' solo il  riferimento  alla  circostanza
che «la ricorrente si doleva del rifiuto degli organi  deputati  alle
operazioni di aggiornamento delle graduatorie de quibus di trasferire
il proprio punteggio derivante dall'abilitazione conseguita presso la
scuola di specializzazione all'insegnamento secondario»; 
    che non vi e', dunque,  alcun  elemento  in  fatto,  relativo  al
momento di proposizione della domanda di  inserimento  del  punteggio
relativo  alla  scuola  di  specializzazione,   alle   modalita'   di
determinazione dello stesso  adottate  al  momento  dell'inserimento,
all'anno scolastico in cui e' stato richiesto lo  spostamento,  anche
in relazione alle differenti discipline succedutesi nel tempo per  le
modalita' di calcolo e di inserimento di tali punteggi; 
    che la giurisprudenza di questa Corte e' costante nel ritenere la
manifesta  inammissibilita'  della  questione  di   costituzionalita'
quando l'ordinanza  di  rimessione  presenti  carenze  relative  alla
descrizione della fattispecie  concreta  ed  alla  motivazione  sulla
rilevanza, tali da precludere lo scrutinio nel merito delle questioni
(ordinanze n. 267 e n. 252 del 2011); 
    che la motivazione dell'ordinanza di rimessione e' carente  anche
sulla non manifesta infondatezza della questione; 
    che,  infatti,  quanto  alla   violazione   dell'art.   6   della
Convenzione  europea  dei  diritti  dell'uomo,  il  Tribunale  si  e'
limitato a richiamare genericamente  la  norma  «nell'interpretazione
fornita  dalla  Corte  di   Strasburgo»,   senza   alcuno   specifico
riferimento a tale interpretazione e ai principi enucleati da  quella
Corte; 
    che sono genericamente  richiamati  nell'ordinanza,  altresi',  i
principi del diritto di  accesso  al  pubblico  impiego  e  del  buon
andamento della pubblica amministrazione, senza  che  sia  denunciata
una specifica violazione; 
    che la giurisprudenza della Corte richiede, in  ordine  alla  non
manifesta infondatezza, che i parametri non siano  solo  invocati  in
maniera apodittica e generica, ma che siano specificati i motivi  per
cui si ritenga verificata la violazione delle  norme  costituzionali,
traducendosi    tale    mancanza    nella    conseguente    manifesta
inammissibilita' della questione proposta (ordinanze n. 180 e  n.  31
del 2011); 
    che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente
inammissibile. 
    Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,
n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per  i  giudizi  davanti
alla Corte costituzionale.