ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita'  costituzionale  degli  articoli  9,
comma 1, 10, comma 1, 11, commi 1, 2, 3, 4 e 5, e 13, ultimo periodo,
della legge della Regione Puglia 4  gennaio  2011,  n.  1  (Norme  in
materia di  ottimizzazione  e  valutazione  della  produttivita'  del
lavoro  pubblico  e  di  contenimento  dei   costi   degli   apparati
amministrativi nella Regione Puglia),  promosso  dal  Presidente  del
Consiglio dei ministri con  ricorso  notificato  l'8-16  marzo  2011,
depositato in cancelleria il 14 marzo 2011, ed iscritto al n. 22  del
registro ricorsi 2011. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione Puglia; 
    udito  nell'udienza  pubblica  del  9  ottobre  2012  il  Giudice
relatore Luigi Mazzella; 
    uditi l'avvocato dello Stato Federico Basilica per il  Presidente
del Consiglio dei ministri e l'avvocato  Marcello  Cecchetti  per  la
Regione Puglia. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.-  Con  ricorso  notificato  l'8  marzo  2011,  depositato   in
cancelleria il 14 marzo 2011 e iscritto al n. 22 del registro ricorsi
2011, il Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e
difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  ha   promosso,   in
riferimento all'articolo 117, secondo  comma,  lettera  l),  e  terzo
comma, della Costituzione, questioni di  legittimita'  costituzionale
degli articoli 9, comma 1, 10, comma 1, 11, commi 1, 2, 3, 4 e  5,  e
13 della legge della Regione Puglia 4 gennaio 2011, n.  1  (Norme  in
materia di  ottimizzazione  e  valutazione  della  produttivita'  del
lavoro  pubblico  e  di  contenimento  dei   costi   degli   apparati
amministrativi nella Regione Puglia). 
    1.1.- Il ricorrente deduce che l'art. 9, comma 1, della  predetta
legge  pugliese  stabilisce  che  la  disposizione,  da  esso  stesso
dettata, secondo la quale, a partire dal 1° gennaio  2011,  la  spesa
per incarichi di studio e di consulenza non deve essere superiore  al
20 per cento di quella  sostenuta  nel  2009,  non  si  applica  agli
incarichi gravanti su risorse del  bilancio  vincolato  nonche'  agli
incarichi istituzionali di consigliere del Presidente  della  Regione
Puglia.  Cosi'  stabilendo,  la  norma  citata   contrasterebbe   con
l'articolo 6, comma 7,  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78
(Misure urgenti  in  materia  di  stabilizzazione  finanziaria  e  di
competitivita' economica), convertito in  legge,  con  modificazioni,
dall'art. 1 della legge 30 luglio 2010, n. 122, secondo il quale sono
escluse dalla predetta riduzione della spesa per incarichi di  studio
e consulenza  solamente  le  «attivita'  sanitarie  connesse  con  il
reclutamento, l'avanzamento e l'impiego  del  personale  delle  Forze
armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei  vigili  del
fuoco».  La  norma  regionale  sarebbe  dunque  lesiva  dei  principi
fondamentali in  materia  di  coordinamento  della  finanza  pubblica
dettati  dallo  Stato  nell'esercizio  della  competenza  legislativa
concorrente attribuitagli dall'art. 117, terzo comma, Cost.,  poiche'
il  generico  richiamo  al  bilancio  vincolato   non   consente   di
comprendere l'entita' e la portata dell'intervento riduttivo. 
    1.2.- Ad avviso della difesa dello Stato,  anche  gli  artt.  10,
comma 1, e 11, comma 1,  della  legge  reg.  Puglia  n.  1  del  2011
violerebbero l'art. 117, terzo comma, Cost., ponendosi  in  contrasto
con la vigente disciplina in  materia  di  contenimento  della  spesa
delle pubbliche amministrazioni. 
    Infatti, l'art. 10, comma 1, stabilisce che la  disposizione  che
fissa la riduzione al 20 per cento delle spese sostenute nel 2009 per
convegni e sponsorizzazioni non si applica alle spese  per  relazioni
pubbliche, convegni, mostre, pubblicita' e rappresentanza,  a  valere
sulle risorse del bilancio vincolato. 
    Invece l'art. 11, comma 1, dopo aver stabilito che: «A  decorrere
dal 1° gennaio 2011, non si possono effettuare  spese  per  missioni,
anche all'estero, per un importo superiore al 50 per cento di  quelle
sostenute nel 2009», aggiunge che «Sono escluse  da  tale  limite  di
spesa le missioni a valere su risorse del bilancio vincolato,  quelle
effettuate per lo svolgimento di compiti  ispettivi  e  di  attivita'
della protezione civile  nonche'  le  missioni  connesse  ad  accordi
internazionali ovvero indispensabili per assicurare la partecipazione
a   riunioni   presso   organismi   internazionali,   comunitari    e
interistituzionali. Il limite di spesa stabilito nel  presente  comma
puo' essere superato in  casi  eccezionali.  previa  adozione  di  un
motivato provvedimento della Giunta regionale ovvero dell'ufficio  di
presidenza del Consiglio regionale». 
    1.3.- Il Presidente del  Consiglio  dei  ministri  impugna  anche
l'art. 11, commi 2, 3, 4 e 5 della legge reg. Puglia n. 1  del  2011,
secondo cui, a  decorrere  dal  1°  gennaio  2011,  al  personale  in
distacco in via continuativa presso  le  segreterie  particolari  del
Presidente della Giunta, degli Assessori regionali,  del  Presidente,
dei  vice  Presidenti  e  dei  Consiglieri  segretari  del  Consiglio
regionale e dei  Presidenti  di  commissioni  consiliari  permanenti,
nonche' al personale distaccato  presso  i  gruppi  consiliari,  sono
corrisposti  sia  un  rimborso  forfettario  giornaliero,  per   ogni
giornata di effettiva presenza in servizio e per un  massimo  di  210
giorni in  un  anno,  pari  a  25  centesimi  di  euro  a  chilometro
(assumendo a base di calcolo la distanza chilometrica tra  il  Comune
sede dell'ufficio di appartenenza e quello della sede di lavoro), sia
un rimborso forfettario giornaliero sostitutivo del buono pasto. 
    Ad  avviso  della  difesa  dello  Stato,  tali  disposizioni   si
porrebbero in contrasto con la disciplina contenuta  nel  titolo  III
del decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  (Norme  generali
sull'ordinamento del lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni
pubbliche), in base alle quali il trattamento economico  fondamentale
ed i criteri utilizzati per la sua erogazione debbono essere definiti
in sede di contrattazione collettiva. Le  predette  norme  regionali,
pertanto, violerebbero l'art. 117, secondo comma, lettera l),  Cost.,
il quale riserva alla competenza esclusiva  dello  Stato  la  materia
dell'ordinamento civile. 
    1.4.-  Il  ricorrente  deduce,  infine,  che   l'ultimo   periodo
dell'articolo 13, comma 1, della legge reg.  Puglia  n.  1  del  2011
esclude dall'applicazione  del  limite  di  spesa  per  l'impiego  di
personale  assunto  con  forme  contrattuali  flessibili  e  per   le
collaborazioni coordinate e continuative (stabilito nel primo periodo
dello stesso art. 13, comma 1, e corrispondente al 50 per cento della
spesa sostenuta nel 2009  per  le  stesse  finalita')  le  spese  per
contratti flessibili e collaborazioni coordinate e  continuative  con
oneri a valere sul bilancio vincolato. 
    L'Avvocatura generale dello  Stato  sostiene  che  tale  generico
richiamo  non  permette  di  quantificare  l'entita'  dell'intervento
riduttivo. Pertanto la predetta  norma  pugliese  contrasterebbe  con
l'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010,  il  quale,
con  disposizione  costituente  principio  generale  in  materia   di
coordinamento della finanza pubblica, non consente deroghe al  limite
della  spesa  per  l'utilizzazione  delle   predette   categorie   di
personale. Ne conseguirebbe la violazione dell'art. 117, terzo comma,
Cost., che riconduce  la  materia  del  coordinamento  della  finanza
pubblica tra quelle di legislazione concorrente. 
    2.- La Regione Puglia si e' costituita in giudizio ed ha concluso
chiedendo che il ricorso sia dichiarato infondato. 
    2.1.- Riguardo agli artt. 9, comma 1, 10, comma 1, 11, comma 1, e
13, comma 1, della legge reg. Puglia n. 1  del  2011,  la  resistente
sostiene che, come ritenuto anche dalla  giurisprudenza  contabile  e
dalla Conferenza delle Regioni, dalla spesa per il personale soggetta
alle limitazioni previste dagli artt. 6, comma 7, e 9, comma 28,  del
decreto-legge n. 78 del 2010 debbano essere escluse le voci di  costo
finanziate con risorse provenienti  dall'Unione  europea  o  da  enti
pubblici o privati estranei all'ente  interessato.  Conseguentemente,
le predette norme regionali impugnate dal ricorrente non violerebbero
l'art. 117, terzo comma, Cost., appunto perche' escludono dai  limiti
di spesa solamente le voci che trovano copertura  nelle  risorse  del
bilancio vincolato. 
    2.2.- Quanto all'art. 11, commi 2, 3, 4 e  5,  della  legge  reg.
Puglia n. 1 del 2011, la difesa regionale deduce che esso e'  oggetto
di un esame finalizzato alla sua modificazione e che,  comunque,  non
incide in misura rilevante sulle finanze pubbliche. 
    3.- Con atto depositato il 20 ottobre  2011,  il  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri  ha   formalizzato   rinuncia   al   ricorso
limitatamente all'impugnazione dell'art. 11, commi 2, 3, 4 e 5, della
legge reg. Puglia n. 1 del 2011,  affermando  che  la  resistente  ha
recepito i suoi rilievi e, con l'articolo 2 della legge della Regione
Puglia  16  giugno  2011,  n.   10   [Esenzione   ticket   assistenza
specialistica per motivi di reddito - Modifiche all'articolo 11 della
legge  regionale  4  gennaio  2011,  n.  1  (Norme  in   materia   di
ottimizzazione e valutazione della produttivita' del lavoro  pubblico
e di contenimento  dei  costi  degli  apparati  amministrativi  nella
Regione Puglia], ha disposto l'abrogazione delle predette norme. 
    4.- In prossimita' dell'udienza pubblica  la  Regione  Puglia  ha
depositato  una  memoria  nella  quale  insiste  affinche'  la  Corte
dichiari  inammissibili  o,  comunque,  infondate,  le  questioni  di
legittimita' costituzionale sollevate dal  Presidente  del  Consiglio
dei ministri. 
    Preliminarmente la difesa regionale eccepisce  l'inammissibilita'
della questione concernente l'art. 10,  comma  1,  della  legge  reg.
Puglia n. 1 del 2011,  poiche'  il  ricorrente  non  ha  indicato  il
parametro legislativo interposto ovvero ne ha indicato uno del  tutto
inconferente. 
    La resistente eccepisce l'inammissibilita' anche della  questione
relativa all'art. 11, comma 1, perche' la delibera del Consiglio  dei
ministri  che  ha  autorizzato  la  proposizione  del  ricorso   reca
l'indicazione solamente formale  della  volonta'  di  impugnare  tale
norma,  senza  fornire  alcuna  ragione  di  contestazione  e,  anzi,
censurando un contenuto  normativo  diverso  e  riferibile  solamente
all'art. 10, comma 1. 
    Ad avviso della difesa regionale, la questione  e'  inammissibile
anche  perche'  nel  ricorso  non   e'   individuato   il   principio
fondamentale della legislazione statale che  dovrebbe  costituire  il
parametro interposto, ne'  sono  indicate  le  ragioni  dell'asserito
contrasto con la disciplina statale. 
    Rispetto alla questione di legittimita' costituzionale  dell'art.
11, commi 2, 3, 4 e 5, della legge reg. Puglia  n.  1  del  2011,  la
resistente, dando atto della sopravvenuta abrogazione di tali  norme,
si rimette alla Corte in ordine  alla  sussistenza  delle  condizioni
perche' sia dichiarata la cessazione della materia del contendere. 
    La  Regione  Puglia  sostiene,   infine,   l'infondatezza   delle
questioni concernenti gli artt. 9, comma 1,  e  13,  ultimo  periodo,
alla luce delle sentenze di questa Corte n. 182 del 2011 e nn. 139  e
211  del  2012,  evidenziando  come   essa   abbia   fatto   puntuale
applicazione degli artt. 6, comma 7, e 9, comma 28, del decreto-legge
n. 78 del 2010, essendosi limitata ad escludere  dalle  riduzioni  di
spesa le spese finanziate  con  risorse  non  gravanti  sul  bilancio
regionale. 
    5.- All'udienza  pubblica  la  difesa  della  Regione  Puglia  ha
depositato  l'accettazione  della  rinuncia   parziale   al   ricorso
proveniente dal Presidente del Consiglio dei ministri. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Il Presidente del Consiglio  dei  ministri  ha  promosso,  in
riferimento all'articolo 117, secondo  comma,  lettera  l),  e  terzo
comma, della Costituzione, questioni di  legittimita'  costituzionale
degli articoli 9, comma 1, 10, comma 1, 11, commi 1, 2, 3, 4 e  5,  e
13 della legge della Regione Puglia 4 gennaio 2011, n.  1  (Norme  in
materia di  ottimizzazione  e  valutazione  della  produttivita'  del
lavoro  pubblico  e  di  contenimento  dei   costi   degli   apparati
amministrativi nella Regione Puglia). 
    1.1.- Ad avviso del ricorrente, l'art. 9, comma  1,  della  legge
reg. Puglia n. 1 del 2011, nella  parte  in  cui  stabilisce  che  la
disposizione secondo la quale, a partire  dal  1°  gennaio  2011,  la
spesa per incarichi  di  studio  e  di  consulenza  non  deve  essere
superiore al 20 per cento di quella sostenuta nel 2009 non si applica
agli incarichi gravanti su risorse  del  bilancio  vincolato  e  agli
incarichi istituzionali di consigliere del Presidente  della  Regione
Puglia, viola l'art. 117, terzo comma, Cost., poiche'  contrasta  con
il principio fondamentale in materia di coordinamento  della  finanza
pubblica espresso dall'art. 6, comma 7, del decreto-legge  31  maggio
2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria
e  di   competitivita'   economica),   convertito   in   legge,   con
modificazioni, dall'art. 1  della  legge  30  luglio  2010,  n.  122,
secondo il quale sono escluse dalla predetta  riduzione  della  spesa
per  incarichi  di  studio  e  consulenza  solamente  le   «attivita'
sanitarie connesse con il reclutamento, l'avanzamento e l'impiego del
personale delle Forze armate, delle Forze  di  polizia  e  del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco». 
    1.2.- La difesa dello Stato aggiunge che ledono l'art. 117, terzo
comma, Cost., poiche' contrastano con la vigente normativa in materia
di contenimento della spesa delle  pubbliche  amministrazioni,  anche
altre due disposizioni contenute nella legge reg.  Puglia  n.  1  del
2011: l'art. 10, comma 1,  nella  parte  in  cui  stabilisce  che  la
disposizione in esso contenuta e secondo la quale, a partire  dal  1°
gennaio 2011, le spese per  relazioni  pubbliche,  convegni,  mostre,
pubblicita' e rappresentanza sono ridotte al 20 per cento  di  quelle
sostenute  nel  2009,  non  si  applica  alle  spese  per   relazioni
pubbliche, convegni, mostre, pubblicita' e rappresentanza a valere su
risorse del bilancio vincolato; l'art. 11, comma 1,  nella  parte  in
cui prevede che sono escluse dal limite da esso stabilito (e  secondo
il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2011, non si possono  effettuare
spese per missioni, anche all'estero, per un importo superiore al  50
per cento di quelle sostenute nel  2009)  le  missioni  a  valere  su
risorse del bilancio vincolato, quelle effettuate per lo  svolgimento
di compiti ispettivi e di attivita' della protezione  civile  nonche'
le missioni connesse ad accordi internazionali ovvero  indispensabili
per  assicurare  la  partecipazione  a  riunioni   presso   organismi
internazionali, comunitari e interistituzionali  e  che  il  predetto
limite di spesa puo' essere  superato  in  casi  eccezionali,  previa
adozione di un motivato provvedimento della Giunta  regionale  ovvero
dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale. 
    1.3.- Il Presidente del Consiglio dei ministri sostiene, poi, che
l'art. 11, commi 2, 3, 4 e 5, della legge reg. Puglia n. 1 del  2011,
stabilendo che a decorrere dal  1°  gennaio  2011,  al  personale  in
distacco in via continuativa presso  le  segreterie  particolari  del
Presidente della Giunta, degli Assessori regionali,  del  Presidente,
dei  vice  Presidenti  e  dei  Consiglieri  segretari  del  Consiglio
regionale e dei  Presidenti  di  commissioni  consiliari  permanenti,
nonche' al  personale  distaccato  presso  i  gruppi  consiliari  sia
corrisposto un rimborso forfettario giornaliero, per ogni giornata di
effettiva presenza in servizio e per un massimo di 210 giorni  in  un
anno, pari a 25 centesimi di euro a chilometro, assumendo a  base  di
calcolo la distanza chilometrica tra il Comune sede  dell'ufficio  di
appartenenza e quello sede di lavoro, nonche' un rimborso forfettario
giornaliero sostitutivo del buono pasto, viola  l'art.  117,  secondo
comma, lettera l),  Cost.,  che  riserva  alla  competenza  esclusiva
statale la materia dell'ordinamento civile,  ponendosi  in  contrasto
con le disposizioni contenute nel titolo III del decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165 (Norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), in base alle  quali
il trattamento economico fondamentale ed i criteri utilizzati per  la
sua erogazione debbono essere  definiti  in  sede  di  contrattazione
collettiva. 
    1.4.- Infine, e' censurato  anche  l'art.  13  della  legge  reg.
Puglia n. 1 del 2011, il quale esclude dal limite di spesa  stabilito
per il personale assunto con forme contrattuali flessibili e  per  le
collaborazioni coordinate e continuative (pari al 50 per cento  della
spesa sostenuta per le  medesime  finalita'  nel  2009)  i  contratti
flessibili e le collaborazioni coordinate e continuative con oneri  a
valere  sul  bilancio  vincolato.  Ad  avviso  del  ricorrente,  tale
disposizione lede l'art. 117, terzo comma, Cost.,  poiche'  contrasta
con il principio  fondamentale  in  materia  di  coordinamento  della
finanza pubblica espresso dall'art. 9, comma 28, del decreto-legge n.
78 del 2010, il quale non consente  deroghe  al  predetto  limite  di
spesa. 
    2.- Occorre preliminarmente dichiarare,  ai  sensi  dell'art.  23
delle  norme  integrative  per  i   giudizi   davanti   alla   Corte,
l'estinzione   del   giudizio   relativamente   alla   questione   di
legittimita' costituzionale dell'art. 11, commi 2, 3, 4  e  5,  della
legge reg. Puglia n. 1 del 2011. 
    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha  depositato  rinuncia
all'impugnazione  di  tali  disposizioni  e  la  Regione  Puglia   ha
accettato la rinuncia. 
    3.- La questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  9,
comma 1,  della  legge  reg.  Puglia  n.  1  del  2011,  promossa  in
riferimento all'art.117, terzo comma, Cost. e' fondata. 
    La predetta disposizione regionale, pur riproducendo il contenuto
dell'art. 6, comma 7, del decreto-legge  n.  78  del  2010  quanto  a
percentuale di riduzione  della  spesa  per  incarichi  di  studio  e
consulenza, si differenzia da  questa  per  il  fatto  che,  nel  suo
secondo periodo, esclude dal computo della spesa da  tagliare  quella
corrispondente agli  incarichi  gravanti  su  risorse  del  «bilancio
vincolato»  e  agli  «incarichi  istituzionali  di  consigliere   del
Presidente della Regione Puglia», in tal modo violando  il  principio
fondamentale di coordinamento della  finanza  pubblica  espresso  dal
citato art. 6 del decreto-legge n. 78 del 2010. 
    Come gia' affermato da questa Corte (sentenze n. 182 del  2011  e
n. 139 del  2012),  infatti,  la  predetta  norma  statale,  pur  non
imponendo alle Regioni di adottare i puntuali tagli alle singole voci
di spesa da essa considerate, richiede che esse, anche attraverso una
diversa  modulazione  delle  percentuali  di  riduzione,   conseguano
comunque, nel complesso, un risparmio pari a quello  che  deriverebbe
dall'applicazione di quelle percentuali. 
    L'art. 9, comma 1, della legge reg. Puglia n. 1 del 2011, si pone
quindi  in  contrasto  con  la  vigente  disciplina  in  materia   di
contenimento della spesa delle pubbliche amministrazioni proprio  per
effetto della violazione dell'art. 6 del decreto-legge n. 78 del 2010
considerato nel suo complesso. 
    Spettava  infatti  alla  Regione  indicare  le  ulteriori  misure
contenute nella legge reg. Puglia n. 1 del 2011  dirette  ad  operare
tagli ad altre uscite, compensativi delle minori riduzioni  di  spesa
derivanti dall'esclusione, dal novero delle spese  da  contrarre,  di
quelle corrispondenti  agli  incarichi  gravanti  sulle  risorse  del
«bilancio vincolato» e agli «incarichi istituzionali  di  consigliere
del Presidente della regione Puglia», in maniera tale  da  assicurare
il  rispetto  del  saldo  complessivo  risultante   dall'applicazione
dell'art. 6 del decreto-legge n. 78 del 2010.  La  Regione  nulla  ha
dedotto al riguardo. La questione sollevata dal ricorrente e'  dunque
fondata,  perche'  la  norma  impugnata  non  rispetta  il  principio
generale enunciato dal predetto art. 6. 
    Va quindi dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 9,
comma 1, secondo periodo, della legge reg. Puglia n. 1 del 2011. 
    4.- Anche  l'analoga  questione  di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 10, comma 1, della medesima  legge  pugliese,  promossa  in
riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., e' fondata. 
    La norma oggetto della presente questione stabilisce la riduzione
delle spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicita'  e
rappresentanza in misura identica a quella imposta  dall'art.  6  del
decreto-legge n. 78 del 2010  (nel  suo  comma  8)  e  tuttavia,  nel
secondo periodo, esclude  dall'ambito  della  sua  applicabilita'  le
spese gravanti su risorse del bilancio vincolato. 
    Il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 117,  terzo  comma,
Cost., rinviando  ai  motivi  esposti  a  proposito  della  questione
precedente, denunciando in tal modo il  contrasto  con  il  principio
fondamentale in  materia  di  coordinamento  della  finanza  pubblica
espresso dal citato art. 6. 
    Effettivamente  la  genericita'   dell'esclusione   delle   spese
gravanti sulle risorse del bilancio  vincolato,  unita  alla  mancata
indicazione,  da  parte  della  Regione,  dell'adozione   di   misure
compensative, impongono di dichiarare l'illegittimita' costituzionale
dell'art. 10, comma 1, secondo periodo, della legge reg. Puglia n.  1
del 2011. 
    5.- La questione di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  11,
comma 1, della medesima legge regionale  e'  fondata  nei  limiti  di
seguito precisati. 
    La norma oggetto della presente questione stabilisce la riduzione
delle  spese  per  missioni  in  misura  identica  a  quella  imposta
dall'art. 6 del decreto-legge n. 78 del 2010  (al  comma  12).  Anche
rispetto ad essa il Presidente del Consiglio dei ministri lamenta che
la Regione ha illegittimamente escluso dall'ambito di  applicabilita'
le spese per le missioni gravanti su risorse del  bilancio  vincolato
e, inoltre, quelle effettuate per lo svolgimento di compiti ispettivi
e di attivita' della protezione civile nonche' le  missioni  connesse
ad accordi internazionali ovvero  indispensabili  per  assicurare  la
partecipazione a riunioni presso organismi internazionali, comunitari
e interistituzionali. Il ricorrente si duole anche  della  previsione
secondo la quale il predetto limite di spesa puo' essere superato  in
casi eccezionali, previa adozione di un motivato provvedimento  della
Giunta regionale ovvero  dell'Ufficio  di  presidenza  del  Consiglio
regionale. 
    Occorre  preliminarmente  precisare  che  alcune  delle  predette
esclusioni sono contemplate anche dalla normativa statale. Si tratta,
precisamente,  delle  spese  per   missioni   connesse   ad   accordi
internazionali ovvero indispensabili per assicurare la partecipazione
a riunioni presso organismi  internazionali  e  comunitari.  Inoltre,
anche la norma statale  consente  che  il  limite  di  spesa  per  le
missioni possa essere superato in casi eccezionali,  previa  adozione
di  un  motivato  provvedimento  adottato  dall'organo   di   vertice
dell'amministrazione. 
    Le eccezioni  previste  dalla  norma  pugliese  che  non  trovano
corrispondenza nell'art. 6 del decreto-legge n.  78  del  2010  sono,
quindi, solamente quelle relative: a)  alle  missioni  le  cui  spese
gravano su risorse del bilancio vincolato; b) alle  missioni  per  lo
svolgimento di compiti ispettivi; c) alle missioni per l'assolvimento
di compiti di protezione civile;  d)  alle  missioni  necessarie  per
assicurare   la   partecipazione   a   riunioni   presso    organismi
interistituzionali. 
    Entro  questi  limiti  la  questione  deve  essere  accolta   per
violazione  dell'art.  117,  terzo  comma,  Cost.,  per  effetto  del
contrasto con il principio fondamentale in materia  di  coordinamento
della finanza pubblica espresso dall'art. 6 del decreto-legge  n.  78
del 2010. Infatti, la Regione non ha indicato le ulteriori misure  di
risparmio contenute nella legge reg. Puglia n. 1 del 2011 che possano
consentire di ritenere rispettato  il  saldo  complessivo  risultante
dall'applicazione delle percentuali di riduzione cosi' come  previste
dalla citata norma statale. 
    Va quindi dichiarata  l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.
11, comma 1, secondo periodo, della legge reg. Puglia n. 1 del  2011,
nella parte in cui esclude dal limite di spesa  stabilito  nel  primo
periodo le missioni a valere sulle risorse  del  bilancio  vincolato,
quelle effettuate per  lo  svolgimento  di  compiti  ispettivi  e  di
attivita'  della  protezione  civile,   quelle   indispensabili   per
assicurare   la   partecipazione   a   riunioni   presso    organismi
interistituzionali. 
    6.- La questione di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  13,
comma  1,  della  legge  reg.  Puglia  n.  1  del  2011  promossa  in
riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., e' fondata. 
    La norma oggetto della presente questione  applica  alla  Regione
Puglia la medesima riduzione della spesa per i  contratti  di  lavoro
flessibili e per quelli di collaborazione coordinata  e  continuativa
stabilita dall'art. 9, comma 28, del decreto-legge n.  78  del  2010.
Tuttavia anche questa norma pugliese  (al  secondo  periodo)  esclude
dall'applicabilita' del limite di spesa cosi' introdotto i  contratti
flessibili e le collaborazioni coordinate e continuative con oneri  a
valere sul bilancio vincolato. 
    Come gia' affermato da questa Corte (sentenza n. 173  del  2012),
l'art. 9, comma 28,  del  decreto-legge  n.  78  del  2010  detta  un
principio fondamentale in  materia  di  coordinamento  della  finanza
pubblica e la norma pugliese impugnata dal Presidente  del  Consiglio
dei ministri,  nell'escludere  dalla  riduzione  della  spesa  per  i
contratti  di  lavoro  flessibili  e  per  quelli  di  collaborazione
coordinata e continuativa alcune categorie di quei contratti, si pone
in diretto contrasto con esso. 
    Va quindi dichiarata  l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.
13, comma 1, secondo periodo, della legge reg. Puglia n. 1 del 2011.