ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'articolo  3,
commi  2,  3,  4  e  5  della  legge  della  Regione  autonoma  Valle
d'Aosta/Vallee  d'Aoste   10   maggio   2011,   n.   11   (Disciplina
dell'esercizio delle  funzioni  in  materia  di  medicina  e  sanita'
penitenziaria trasferite alla Regione autonoma  Valle  d'Aosta/Vallee
d'Aoste ai sensi del decreto legislativo 26 ottobre 2012,  n.  192  -
Norme di  attuazione  dello  statuto  speciale  della  Regione  Valle
d'Aosta/Vallee  d'Aoste  recanti  il  trasferimento  di  funzioni  in
materia di medicina e sanita' penitenziaria), promosso dal Presidente
del Consiglio dei ministri con ricorso spedito per la notifica il  21
luglio 2011, depositato in cancelleria il 26 luglio 2011 ed  iscritto
al n. 73 del registro ricorsi 2011. 
    Visto  l'atto  di  costituzione  della  Regione  autonoma   Valle
d'Aosta; 
    udito nella camera di consiglio del 10 ottobre  2012  il  Giudice
relatore Luigi Mazzella. 
    Ritenuto che con ricorso notificato il 21 luglio 2011, depositato
in cancelleria il 26 luglio 2011 e iscritto al  n.  73  del  registro
ricorsi dell'anno 2011 il Presidente del Consiglio  dei  ministri  ha
promosso questioni di  legittimita'  costituzionale,  in  riferimento
agli articoli 4, comma 2,  della  legge  costituzionale  26  febbraio
1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), 117, terzo comma,
e 81 della Costituzione, dell'articolo 3, commi 2, 3, 4  e  5,  della
legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste  10  maggio
2011, n. 11 (Disciplina dell'esercizio delle funzioni in  materia  di
medicina e sanita' penitenziaria  trasferite  alla  Regione  autonoma
Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste ai  sensi  del  decreto  legislativo  26
ottobre 2010, n. 192 - Norme di  attuazione  dello  statuto  speciale
della Regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste recanti  il  trasferimento
di funzioni in materia di medicina e sanita' penitenziaria); 
    che, ai sensi del comma 2 del citato art. 3, i medici addetti  al
servizio integrativo di assistenza sanitaria (SIAS), i quali prestano
servizio   nell'ambito    del    Dipartimento    dell'Amministrazione
penitenziaria,  possono  mantenere  presso  il   servizio   sanitario
regionale il numero delle ore rese all'amministrazione penitenziaria,
mediante un rapporto di lavoro annuale, rinnovabile,  di  continuita'
assistenziale, con il corrispondente trattamento  economico  previsto
dall'accordo collettivo nazionale per la medicina generale; 
    che - secondo il Presidente del Consiglio dei ministri - la norma
in questione (al pari  dei  commi  successivi)  investe  due  diversi
ambiti materiali: coordinamento della finanza pubblica e tutela della
salute, entrambe materie di potesta' legislativa concorrente di Stato
e Regioni ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost.; 
    che l'art. 2, comma 283, della legge 24  dicembre  2007,  n.  244
(Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato - legge finanziaria 2008) -  indicato  dallo  Stato  come
"principio fondamentale" espressamente riconosciuto come tale proprio
in materia di  sanita'  penitenziaria  e  coordinamento  della  spesa
pubblica dalla Corte costituzionale (sentenza n. 149 del 2010)  -  ha
delegato il Presidente del  Consiglio  dei  ministri  a  definire  il
trasferimento al servizio sanitario nazionale di  tutte  le  funzioni
sanitarie,  dei  rapporti  di  lavoro  e  delle  risorse   finanziare
afferenti    alla    sanita'    penitenziaria    e    facenti    capo
all'amministrazione penitenziaria: per  le  Regioni  ordinarie,  tale
trasferimento e' stato effettuato con il decreto del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 1° aprile 2008 (Modalita'  e  criteri  per  il
trasferimento  al  Servizio  sanitario   nazionale   delle   funzioni
sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e  delle
attrezzature e beni strumentali in materia di sanita' penitenziaria);
invece, per le Regioni a statuto speciale, qual e' la Valle  d'Aosta,
come  per  le  Province  autonome  di  Trento  e   di   Bolzano,   il
trasferimento e' disciplinato, ai  sensi  dell'art.  8  dello  stesso
d.P.C.m., con le modalita' previste dai rispettivi  statuti  e  dalle
correlate norme di attuazione; 
    che il decreto legislativo 26 ottobre  2010,  n.  192  (Norme  di
attuazione dello Statuto speciale della Regione Valle  d'Aosta/Vallee
d'Aoste recanti il trasferimento di funzioni in materia di medicina e
sanita' penitenziaria)  ha  disposto  il  trasferimento  alla  stessa
Regione autonoma delle funzioni relative all'assistenza sanitaria  ai
detenuti e agli internati  negli  istituti  penitenziari  svolte  nel
territorio regionale dall'Amministrazione penitenziaria e - sub  art.
3, comma 2 - ha demandato alla legge regionale la  definizione  delle
modalita'  di  trasferimento  al  servizio  sanitario  regionale  dei
rapporti di lavoro in essere, secondo i principi di  cui  all'art.  3
del citato d.P.C.m. 1° aprile 2008; 
    che dunque, ad avviso del Governo, il censurato comma 2 dell'art.
3 della legge regionale in oggetto - attribuendo al personale  medico
in questione il trattamento economico  previsto  dal  citato  accordo
collettivo nazionale per la medicina generale - applica a tali medici
una disciplina del rapporto di  lavoro  difforme  da  quella  statale
richiamata dalla norma di attuazione (art. 3, comma  4,  d.P.C.m.  1°
aprile 2008 e legge 9 ottobre  1970,  n.  740,  recante  «Ordinamento
delle categorie di  personale  sanitario  addetto  agli  istituti  di
prevenzione   e   pena   non   appartenenti   ai    ruoli    organici
dell'Amministrazione  penitenziaria»)  e  comporta   maggiori   oneri
finanziari, peraltro privi di copertura finanziaria, considerato  che
l'art. 5, comma 1, della legge regionale in esame prevede  che  «alla
determinazione dell'onere  derivante  dall'esercizio  delle  funzioni
trasferite  e  al  suo  finanziamento  si  provvede  con  le  risorse
finanziarie che lo Stato attribuisce  alla  Regione  per  l'esercizio
delle stesse, ai sensi dell'articolo 5 del d.lgs. 192/2010»; 
    che, di conseguenza, la norma regionale  impugnata  si  porrebbe,
innanzitutto, in  contrasto  con  quanto  stabilito  dalle  norme  di
attuazione dello statuto di cui all'art. 3  del  d.lgs.  n.  192  del
2010, violando l'art. 4, comma 2, dello statuto speciale per la Valle
d'Aosta/Vallee d'Aoste, secondo cui la  Regione  deve  esercitare  le
funzioni delegate dallo Stato nell'ambito della delega conferita; 
    che, inoltre, la disposizione regionale medesima, esulando  dalle
competenze  conferite  alla  Regione  autonoma  Valle  d'Aosta/Vallee
d'Aoste dagli artt. 2, 3 e 4 dello Statuto  speciale,  violerebbe  il
principio fondamentale in  materia  di  coordinamento  della  finanza
pubblica contenuto nell'art. 3, comma 4, del d.P.C.m. 1° aprile 2008,
adottato in attuazione dell'art. 2, comma 283, della legge n. 244 del
2007,  secondo  il  quale  il   personale   sanitario   penitenziario
"incaricato" ai sensi della menzionata legge n. 740 del 1970  non  e'
inquadrato  nei  ruoli  del  Servizio  sanitario  regionale,  ma   e'
semplicemente trasferito alle Aziende sanitarie  locali,  continuando
ad essere disciplinato e retribuito  secondo  quanto  previsto  dalla
citata legge statale; 
    che,  in  conclusione,  l'impugnata  disposizione   regionale   -
applicando ai medici addetti al SIAS una disciplina del  rapporto  di
lavoro difforme da quella statale e comportando oneri aggiuntivi  non
quantificati e privi di copertura  finanziaria  -  eccederebbe  dalla
competenza concorrente attribuita alla Regione,  sia  in  materia  di
coordinamento della finanza pubblica, sia in materia di tutela  della
salute, con conseguente lesione dell'art. 117, terzo comma, Cost. 
    che, inoltre, la norma in questione  -  assegnando  al  personale
medico  trasferito  il  trattamento  economico  previsto  dal  citato
accordo collettivo nazionale per la medicina  generale  -  violerebbe
l'art. 81 Cost., comportando oneri economici non quantificati e privi
di copertura finanziaria; 
    che i successivi commi 3, 4 e 5 dell'art. 3 in esame prevedono la
possibilita' per l'Azienda  USL  di  attribuire,  secondo  i  criteri
previsti dall'accordo collettivo nazionale di lavoro per la  medicina
generale, nuovi incarichi annuali, a tempo determinato, rinnovabili e
con il trattamento economico di cui al comma 2; 
    che, secondo il ricorrente, anche per tale categoria  dei  medici
incaricati a termine, come per quelli di cui al precedente comma 2, i
relativi oneri, peraltro non quantificati, non troverebbero copertura
nelle risorse che lo Stato attribuisce  alla  Regione.  Le  censurate
norme  regionali   -   analogamente   al   precedente   comma   2   -
introdurrebbero, quindi, una disciplina dei rapporti di lavoro  e  un
trattamento economico difformi da  quanto  disposto  dalla  normativa
statale (di cui al menzionato d.P.C.m. 1°  aprile  2008),  richiamata
dalla  norma  di  attuazione  e,  comportando  oneri  aggiuntivi  non
quantificati e privi di copertura  finanziaria,  eccederebbero  dalla
competenza  concorrente  attribuita  alla  Regione  in   materia   di
coordinamento della finanza pubblica e tutela della salute,  violando
al contempo l'art. 117, terzo comma, e l'art. 81 Cost.; 
    che con memoria depositata il 4 agosto 2011 si e'  costituita  in
giudizio la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste,  rilevando
l'inammissibilita' e l'infondatezza del ricorso avversario; 
    che, secondo la resistente, il trattamento economico  dei  medici
di sanita' penitenziaria e'  definito  provvisoriamente  dalla  legge
regionale  impugnata,  nelle  more  della  definizione   di   profili
specifici per la medicina penitenziaria  in  sede  di  contrattazione
collettiva nazionale. Sicche', il citato art. 3, commi 2, 3, 4  e  5,
della legge regionale in oggetto non comporterebbe alcuna  violazione
dei principi generali  statali  in  materia  di  coordinamento  della
finanza pubblica, in quanto l'art. 5, comma 3, della  medesima  legge
regionale  ha  espressamente  stabilito  che  gli   eventuali   oneri
aggiuntivi derivanti dalle predette  disposizioni  avrebbero  trovato
copertura negli stanziamenti posti dalla Regione a carico del proprio
bilancio, ove i fondi trasferiti dallo Stato  non  fossero  risultati
sufficienti a garantire l'esercizio delle suddette funzioni; 
    che in data 22  giugno  2012  il  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, essendo venute meno le motivazioni del  ricorso  a  seguito
dello  ius  superveniens  di  cui  alla  legge  della  Regione  Valle
d'Aosta/Vallee d'Aoste 27 marzo 2012, n. 11,  recante  «Modificazione
alla legge regionale 10 maggio 2011, n. 11: Disciplina dell'esercizio
delle  funzioni  in  materia  di  medicina  e  sanita'  penitenziaria
trasferite alla Regione  autonoma  Valle  d'Aosta/Vallee  d'Aoste  ai
sensi del decreto legislativo 26  ottobre  2010,  n.  192  (Norme  di
attuazione dello Statuto speciale della Regione Valle  d'Aosta/Vallee
d'Aoste recanti il trasferimento di funzioni in materia di medicina e
sanita' penitenziaria)», che  ha  sostituito  l'art.  3  della  legge
regionale n. 11 del 2011, ha depositato atto di  rinuncia,  chiedendo
l'estinzione del giudizio; 
    che con atto depositato il 28 giugno 2012 la Regione autonoma  ha
accettato la rinuncia. 
    Considerato  che  la  rinuncia   al   ricorso   accettata   dalla
controparte costituita determina, ai sensi dell'art. 23  delle  norme
integrative  per  i  giudizi  davanti  alla   Corte   costituzionale,
l'estinzione del giudizio.