ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di  legittimita'  costituzionale  dell'articolo  13,
comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 186  (Disciplina
sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento CE
n.  1272/2008  relativo  alla  classificazione,  all'etichettatura  e
all'imballaggio di sostanze e miscele,  che  modifica  ed  abroga  le
direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al  regolamento
CE  n.  1907/2006),  promosso  dalla  Regione  Toscana  con   ricorso
notificato il 13-18 gennaio 2012, depositato  in  cancelleria  il  20
gennaio 2012, ed iscritto al n. 16 del registro ricorsi 2012. 
    Visto l'atto di costituzione del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nell'udienza  pubblica  del  7  novembre  2012  il  Giudice
relatore Giuseppe Frigo; 
    uditi l'avvocato Marcello Cecchetti  per  la  Regione  Toscana  e
l'avvocato dello Stato Marina Russo per il Presidente  del  Consiglio
dei ministri. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ricorso notificato a mezzo del  servizio  postale  il  13
gennaio 2012 e  depositato  il  successivo  20  gennaio,  la  Regione
Toscana ha promosso, in riferimento agli articoli 117,  terzo  comma,
118   e   119   della   Costituzione,   questione   di   legittimita'
costituzionale in via  principale  dell'articolo  13,  comma  3,  del
decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 186 (Disciplina sanzionatoria
per la violazione delle disposizioni del regolamento CE n.  1272/2008
relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio di
sostanze e miscele, che modifica ed abroga le direttive 67/548/CEE  e
1999/45/CE e che reca modifica al regolamento CE n. 1907/2006). 
    1.1.-  Il  d.lgs.  n.  186  del  2011   disciplina   il   sistema
sanzionatorio  relativo  alla  violazione  delle  norme  comunitarie,
previste nel Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio  (CE)
del 16 dicembre 2008,  n.  1272,  aventi  ad  oggetto  i  criteri  di
classificazione ed  etichettatura  delle  sostanze  e  delle  miscele
pericolose. 
    L'art. 13, comma 3, impugnato stabilisce che  «I  proventi  delle
sanzioni amministrative pecuniarie previste  per  le  violazioni  del
presente decreto, sono versati all'entrata del bilancio dello  Stato,
per essere successivamente  riassegnati,  con  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero
della salute, allo scopo di incrementare eventualmente  le  attivita'
ispettive nonche' di predisporre eventualmente un piano di iniziative
atte a soddisfare esigenze  formative  ed  informative  primarie  del
sistema pubblico  sulle  tematiche  della  valutazione  del  pericolo
connessi [recte: connesso] agli aspetti chimico-fisici, tossicologici
ed eco tossicologici delle  sostanze  in  quanto  tali  o  in  quanto
componenti di  miscele  per  la  salute  umana  e  ambientale,  anche
attraverso  convenzioni  stipulate  con  l'universita'  ed  enti   di
ricerca». 
    1.2.- Secondo la Regione Toscana, l'art. 13, comma 3, del  d.lgs.
n. 186 del 2011, nella parte in cui  prevede  che  i  proventi  delle
sanzioni amministrative  pecuniarie  disciplinate  dal  decreto  -  e
quindi anche quelli di «competenza regionale»  -  siano  devoluti  al
capitolo del bilancio statale,  lederebbe  gli  articoli  117,  terzo
comma, 118 e 119 Cost. 
    Il  Regolamento  comunitario  cui   si   riferisce   il   sistema
sanzionatorio previsto dal decreto legislativo in  esame  disciplina,
infatti, i criteri di classificazione ed etichettatura delle sostanze
e delle miscele pericolose, al fine  di  assicurare  innanzitutto  un
elevato grado di protezione della salute umana e dell'ambiente. 
    La Corte  costituzionale,  per  le  sanzioni  amministrative,  ha
rimarcato piu' volte che la relativa competenza non si radica in  una
autonoma materia, ma accede alle materie sostanziali (sono citate  le
sentenze n. 361 del 2003, nn. 187, 85 e 28 del 1996, n. 115 del  1995
e n. 60 del 1993). La disciplina delle sanzioni  spetta,  dunque,  al
soggetto competente  a  regolare  la  materia,  la  cui  inosservanza
costituisce l'atto sanzionabile (sono citate anche le sentenze n. 384
del 2005 e n. 12 del 2004).  Infine,  la  Corte,  con  la  richiamata
sentenza n. 384 del 2005, ha specificato che «le ispezioni  sono  una
modalita' di esercizio della vigilanza e questa e' connotata dal  suo
oggetto», onde sarebbe necessario verificare se  detta  attivita'  di
vigilanza verta su materia di competenza statale e/o regionale. 
    Nel caso in esame, la Regione ricorrente ritiene che  il  decreto
legislativo riguardi, secondo il criterio della prevalenza, la tutela
della salute, materia di legislazione concorrente secondo l'art. 117,
terzo comma, Cost. e, quindi, di competenza (anche) regionale. Ve  ne
sarebbe conferma nell'art. 2, comma 2, della normativa in  esame,  ai
sensi  del  quale,  nelle  more  delle  designazioni   dell'autorita'
competente o delle  autorita'  competenti  di  cui  all'art.  43  del
Regolamento  (CE)  n.1272/2008,  si  intende  «Autorita'   competente
nazionale» il Ministero  della  salute  -  Direzione  generale  della
prevenzione sanitaria e si intendono  «Autorita'  competente  [recte:
competenti] locali» quelle che le Regioni e le Province  autonome  di
Trento e di Bolzano  hanno  individuato,  nell'ambito  della  propria
legislazione e organizzazione,  in  applicazione  a  quanto  previsto
all'allegato A, punto 3.3, dell'Accordo Stato-Regioni del 29  ottobre
2009. 
    Parimenti, l'art. 14, comma  3,  prevede  che  le  Regioni  e  le
Province autonome provvedano, nell'ambito delle  proprie  competenze,
alla irrogazione delle relative sanzioni,  dandone  comunicazione  al
Ministero della Salute. 
    La   competenza   regionale   sul   controllo   in   materia   di
classificazione,  etichettatura   ed   imballaggio   delle   sostanze
pericolose troverebbe, infine,  conferma  nell'art.  28  del  decreto
legislativo 23 febbraio  1997,  n.  52  (Attuazione  della  direttiva
92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio  ed  etichettatura
delle sostanze pericolose), richiamato dal d.lgs. n.  186  del  2011,
che sottopone alla vigilanza degli uffici  competenti  in  base  alle
vigenti  disposizioni,  delle  amministrazioni  dello  Stato,   delle
Regioni e degli  enti  locali  l'accertamento  dell'osservanza  delle
norme del decreto. 
    1.3.- Alla luce dei rilievi che precedono, la previsione in  base
alla quale il gettito  di  tutte  le  sanzioni  amministrative  -  e,
quindi, anche quelle di competenza regionale - e' devoluto a capitoli
di bilancio statale, lederebbe la  competenza  legislativa  regionale
concorrente in materia di «tutela della salute». 
    L'art. 13, comma 3, del d.lgs. n. 186  del  2011  contrasterebbe,
inoltre, con il principio espresso dalla combinazione degli artt. 17,
comma 3, e 29,  comma  2,  della  legge  24  novembre  1981,  n.  689
(Modifiche al sistema penale) -  richiamata  espressamente  dall'art.
14, comma 4, del d.lgs. n. 186 del 2011 - secondo il quale i proventi
delle sanzioni relative a materie di competenza  delle  Regioni  o  a
funzioni ad esse delegate spettano alle Regioni. 
    1.4.- La disposizione impugnata lederebbe anche l'art. 118 Cost. 
    Solo  qualora  lo  Stato  avocasse   a   se',   per   motivi   di
sussidiarieta' ed adeguatezza previsti dalla richiamata  disposizione
costituzionale, le funzioni  sanzionatorie  correlate  agli  illeciti
previsti dal decreto in esame potrebbe introitarne anche il  gettito;
viceversa, il decreto legislativo in  esame,  pur  facendo  salve  le
competenze regionali in materia, dispone di incamerare i proventi  di
tutte le sanzioni. 
    1.5.- Sarebbe, infine, violato l'art. 119 Cost., in quanto, prima
dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 186 del 2011, e,  quindi,  sotto
la vigenza del d.lgs. n. 52 del 1997, i proventi  delle  sanzioni  in
materia di violazione delle disposizioni relative a  classificazione,
etichettatura ed imballaggio di sostanze  pericolose,  di  competenza
regionale, erano devoluti ai rispettivi bilanci regionali. 
    Il diverso regime introdotto dal decreto  in  esame  produrrebbe,
invece, da un lato, un  rilevante  aggravio  per  il  bilancio  della
Regione, perche' gli uffici regionali dovrebbero  gestire  l'iter  di
irrogazione della sanzione e  l'eventuale  fase  contenziosa,  senza,
d'altro  lato,   poter   disporre   dei   relativi   proventi.   Cio'
comporterebbe anche una difformita' rispetto a quanto previsto  dallo
stesso art. 13, comma 1, secondo il quale dall'attuazione del decreto
non dovrebbero derivare nuovi o maggiori oneri alla finanza pubblica. 
    2.- Si e' costituita la Presidenza del Consiglio dei ministri, la
quale  ha  eccepito,  in  via  preliminare,  l'inammissibilita'   del
ricorso. 
    La   Regione   ricorrente   non   avrebbe,   infatti,   censurato
l'esorbitanza, da parte della legislazione statale, del limite  della
determinazione dei principi fondamentali imposto dall'art. 117, terzo
comma, Cost., bensi' il merito della scelta legislativa, in  asserito
contrasto con il principio generale  dell'ordinamento  per  il  quale
l'ente  che  irroga  la  sanzione  dovrebbe  altresi'  percepirne   i
proventi. 
    2.1.- Il ricorso sarebbe, comunque, non fondato. 
    In relazione alla dedotta violazione dell'art. 117, terzo  comma,
Cost.,  la  Presidenza   del   Consiglio   dei   ministri   contesta,
innanzitutto, l'ascrivibilita'  del  d.lgs.  n.  186  del  2011  alla
materia di legislazione concorrente della tutela della  salute.  Come
emerge dai  lavori  preparatori,  infatti,  l'impianto  sanzionatorio
previsto dal d.lgs. n. 186 del 2011 atterrebbe ai livelli  essenziali
delle prestazioni (art. 117, secondo comma,  lettera  m,  Cost.),  in
quanto finalizzato a garantire livelli di tutela della salute umana e
dell'ambiente  su  tutto  il  territorio  nazionale.  Esso,  inoltre,
tenderebbe a realizzare una concorrenza leale a livello  aziendale  e
ad  incrementare  la   competitivita'   a   livello   europeo   nella
commercializzazione  delle  sostanze  chimiche   e   delle   miscele.
Sarebbero quindi coinvolti titoli di  competenza  esclusiva  statale,
quali la tutela della concorrenza (art. 117, secondo  comma,  lettera
e, Cost.), i livelli essenziali di  prestazioni  (art.  117,  secondo
comma, lettera m, Cost.) e la tutela dell'ambiente (art. 117, secondo
comma, lettera s, Cost.). 
    2.2.- L'individuazione dell'ambito materiale attinto  dal  d.lgs.
nella sfera della legislazione esclusiva statale, nei  termini  sopra
individuati,  comporterebbe  anche  il  superamento   della   censura
relativa alla violazione dell'art. 118 Cost., secondo il quale, nelle
materie di competenza concorrente, lo Stato dovrebbe  avocare  a  se'
sia le funzioni  amministrative  che  la  destinazione  dei  relativi
proventi. 
    2.3.- Sarebbe infine superata anche la deduzione della violazione
dell'art. 119 Cost. per aver realizzato un aggravio  per  le  finanze
regionali, su cui peserebbero i procedimenti  sanzionatori  senza  il
beneficio dei relativi proventi. 
    Secondo l'Avvocatura generale dello Stato, il  sistema  delineato
dal  d.lgs.  n.  186  del  2011  sarebbe  connotato  da   neutralita'
finanziaria, atteso che, ai sensi degli artt.  12,  comma  3,  e  13,
commi 1 e 2,  le  Regioni  devono  far  fronte  all'espletamento  dei
compiti  ad  esse  demandati  attraverso  le  risorse  disponibili  a
legislazione vigente. Del resto, le «Autorita' competente[i]  locali»
vengono identificate dal d.lgs. in esame (art. 2, comma 2) con quelle
che le Regioni hanno gia' individuato nell'accordo Stato-Regioni  del
29 ottobre 2009, allegato A punto 3.3., per il sistema dei  controlli
ufficiali e le linee di indirizzo per  l'attuazione  del  Regolamento
(CE) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, n.
1907/2006 vertente sulla medesima area di cui al  Regolamento  CE  n.
1272/08. 
    2.4.- Con successiva memoria  il  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri ha ribadito le precedenti argomentazioni, precisando che  la
disposizione  impugnata  lascerebbe  impregiudicato  quanto  previsto
dalla legge n. 689 del 1981, in base  alla  quale  nelle  materie  di
competenza regionale i proventi  delle  sanzioni  spetterebbero  alle
Regioni. 
    Ha quindi concluso  per  l'accoglimento  delle  conclusioni  gia'
rassegnate. 
    Anche la Regione Toscana ha depositato ulteriore memoria  in  cui
ha replicato alle deduzioni avversarie, insistendo per l'accoglimento
del ricorso introduttivo. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- La Regione Toscana  ha  promosso  questione  di  legittimita'
costituzionale in via  principale  dell'articolo  13,  comma  3,  del
decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 186 (Disciplina sanzionatoria
per la violazione delle disposizioni del regolamento CE n.  1272/2008
relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio di
sostanze e miscele, che modifica ed abroga le direttive 67/548/CEE  e
1999/45/CE e che  reca  modifica  al  regolamento  CE  n.  1907/2006)
deducendo la violazione degli articoli 117, terzo comma,  118  e  119
della Costituzione. 
    La disposizione impugnata prescrive che i proventi delle sanzioni
amministrative pecuniarie previste per le violazioni di detto decreto
sono  devoluti  all'entrata  del   bilancio   statale,   per   essere
successivamente riassegnati allo stato di  previsione  del  Ministero
della salute. 
    La Regione ritiene che detto decreto devolva al bilancio  statale
anche i proventi delle  sanzioni  di  «competenza  regionale»,  delle
quali la Regione gestisce l'iter procedurale di irrogazione. 
    Sul presupposto in base al quale  la  disciplina  delle  sanzioni
amministrative  non  costituisce  una  materia  a  se',  ma   rientra
nell'ambito materiale cui  le  sanzioni  stesse  si  riferiscono  (da
ultimo,  sentenza  n.  206  del  2009),  la  disposizione   impugnata
violerebbe,  innanzitutto,  l'articolo  117,   terzo   comma,   della
Costituzione che attribuisce alla competenza concorrente  la  materia
della tutela della salute e della  correlata  potesta'  sanzionatoria
amministrativa. 
    Essa violerebbe, inoltre, l'art. 118 Cost., perche' l'allocazione
delle funzioni  amministrative  spetterebbe  alla  Regione,  titolare
della potesta' legislativa concorrente in  materia  di  tutela  della
salute. 
    Infine,  l'attribuzione  di  competenze,   senza   corrispondente
specifica copertura della spesa, aggravando  il  bilancio  regionale,
lederebbe conseguentemente l'art. 119 Cost. 
    2.- Preliminarmente, l'eccezione  di  inammissibilita'  sollevata
dall'Avvocatura dello Stato non e' fondata. 
    A differenza di quanto sostenuto dalla difesa del Presidente  del
Consiglio dei ministri, la Regione  Toscana  censura  non  il  merito
della scelta compiuta dal legislatore  statale  con  la  disposizione
impugnata, bensi' la lesione, da parte di quest'ultima, del  criterio
di riparto di  competenze,  come  individuato  dall'art.  117,  terzo
comma, Cost., in materia di tutela della salute, nonche' degli  artt.
118 e 119 Cost. 
    3.- Nel merito, la questione e' fondata. 
    Il decreto legislativo in esame e' stato adottato  in  attuazione
della previsione dell'art.  3  della  legge  7  luglio  2009,  n.  88
(Disposizioni    per    l'adempimento    di    obblighi     derivanti
dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'   europee   -   Legge
comunitaria  2008),  che  delega  il  Governo  ad  adottare   decreti
legislativi relativi alla disciplina sanzionatoria  da  applicare  in
caso di violazione delle disposizioni di regolamenti comunitari per i
quali non sono gia' previste sanzioni penali o  amministrative.  Esso
e', infatti, finalizzato a dettare la  disciplina  sanzionatoria,  di
nuova  istituzione,   delle   violazioni   delle   disposizioni   del
Regolamento (CE) del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  16
dicembre   2008,   n.   1272,    relativo    alla    classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele. 
    Il d.lgs. n. 186 del 2011 verte, oltre che in materia  di  tutela
della  salute,  di  legislazione  concorrente,  anche  nelle  materie
riservate  alla  competenza  esclusiva  statale  della  tutela  della
concorrenza  (art.  117,  secondo  comma,   lettera   m,   Cost.)   e
dell'ambiente (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.). 
    Come posto in evidenza dai  lavori  preparatori,  con  il  d.lgs.
richiamato, infatti, si realizza «una  concorrenza  leale  a  livello
aziendale e si incrementa  la  competitivita'  del  paese  a  livello
europeo nella commercializzazione delle  sostanze  chimiche  e  delle
miscele. In altri termini, si  persegue  l'obiettivo  prioritario  di
proteggere la salute pubblica e l'ambiente e  assicurare  la  lealta'
delle operazioni commerciali». 
    Nell'ambito delle proprie competenze (determinazione dei principi
fondamentali nella materia della tutela della  salute  di  competenza
statale secondo l'art. 117, terzo comma,  Cost.;  ambiente  e  tutela
della concorrenza, riservate allo Stato dall'art. 117, secondo comma,
Cost.) lo Stato ha regolato le sanzioni amministrative  in  questione
ed ha corrispondentemente allocato le funzioni amministrative secondo
i criteri indicati nell'art. 118 Cost. 
    Tuttavia,  nel  prevedere  che  i  proventi  di  dette   sanzioni
amministrative spettino indiscriminatamente al bilancio dello  Stato,
ha violato  l'art.  119,  primo  comma,  Cost.,  con  riferimento  al
principio di autonomia finanziaria di spesa. 
    La disposizione impugnata, infatti, va  letta  alla  stregua  del
dettato del successivo art. 14, comma 3, in base al quale «Le Regioni
e le Province autonome di Trento e  Bolzano  provvedono,  nell'ambito
delle proprie competenze, alla irrogazione delle relative sanzioni». 
    Da cio' deriva che, provvedendo la Regione alla irrogazione delle
sanzioni nell'ambito delle proprie competenze,  i  relativi  proventi
devono afferire al rispettivo bilancio, in applicazione del principio
generale affermato dall'art. 29 della legge 24 novembre 1981, n.  689
(Modifiche al sistema penale), in base  al  quale  nelle  materie  di
competenza regionale i proventi spettano alle Regioni. 
    Si tratta niente piu' che dell'applicazione del comune  principio
in base al quale  l'importo  della  sanzione  afferisce  al  soggetto
competente  all'irrogazione.  Il  che  nella  specie  non  e'   stato
disposto; in particolare non si e' espressamente previsto che solo  i
proventi  delle  sanzioni  amministrative  pecuniarie  di  competenza
statale siano versati all'entrata del bilancio dello Stato. 
    Dunque,  dev'essere  dichiarata  l'illegittimita'  costituzionale
dell'art. 13, comma 3, del d.lgs. n. 186 del 2011, nella parte in cui
non prevede che i proventi delle sanzioni  amministrative  pecuniarie
da versare all'entrata del bilancio dello Stato siano solo quelli  di
competenza statale.