ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 5,  comma
1, e 9, comma 1, della legge della Regione Abruzzo 2  dicembre  2011,
n. 42 (Nuova disciplina del Parco Naturale regionale Sirente Velino),
promosso dal  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  con  ricorso
notificato il 1° - 3 febbraio 2012, depositato in  cancelleria  il  9
febbraio 2012 ed iscritto al n. 22 del registro ricorsi 2012. 
    Udito nell'udienza pubblica del 20 novembre  2012  il  Presidente
Alfonso Quaranta, in luogo e con l'assenso del Giudice relatore  Aldo
Carosi; 
    udito l'avvocato dello Stato Angelo Venturini per  il  Presidente
del Consiglio dei ministri. 
    Ritenuto che, con ricorso notificato il 1° - 3  febbraio  2012  e
depositato il  9  febbraio  2012  il  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, ha promosso - in riferimento all'articolo 117, secondo  comma,
lettera  s),  e  terzo  comma,  della  Costituzione  -  questioni  di
legittimita' costituzionale degli artt. 5, comma 1,  e  9,  comma  1,
della legge della Regione Abruzzo  2  dicembre  2011,  n.  42  (Nuova
disciplina del Parco Naturale regionale Sirente  Velino),  pubblicata
nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 73 del  7  dicembre
2011; 
    che le disposizioni impugnate, nel testo vigente al momento della
proposizione del ricorso, prevedevano rispettivamente che  il  «Piano
del Parco» - da adottarsi ad opera della Regione ex art. 4, comma  1,
della stessa legge - avesse valore di piano  paesistico  e  di  piano
urbanistico,  sostituendo  «i  piani   paesistici,   territoriali   e
urbanistici di qualsiasi livello» (art.  5,  comma  1),  ed,  in  via
transitoria,  che  all'interno  del  Parco  naturale  regionale   del
Sirente-Velino fossero «consentiti, in attesa  dell'approvazione  del
Piano per il Parco, gli interventi  previsti  dai  Piani  paesistici»
(art. 9, comma 1); 
    che, ad avviso del Presidente del Consiglio, le  norme  impugnate
erano in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera s),  Cost.,
che riserva allo Stato la competenza  a  dettare  la  disciplina  dei
parchi  naturali  quanto  ai  profili  di  tutela  del  paesaggio   e
dell'ambiente, e con il terzo comma del medesimo art. 117 Cost.,  per
il mancato rispetto del principio fondamentale in materia di  governo
del territorio e valorizzazione dei beni culturali espresso dall'art.
145, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42  (Codice
dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo  10  della
L. 6 luglio 2002, n. 137),  secondo  cui,  per  quanto  attiene  alla
tutela  del  paesaggio,  le  disposizioni  dei  piani   paesaggistici
prevalgono sulle disposizioni contenute negli atti di  pianificazione
ad incidenza territoriale previsti dalle normative  di  settore,  ivi
compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette; 
    che la Regione Abruzzo non si e' costituita in giudizio; 
    che, con atto depositato il 19 giugno  2012,  il  Presidente  del
Consiglio, preso atto che con legge della Regione  Abruzzo  29  marzo
2012, n. 14, recante «Modifiche alla L.R.  2  dicembre  2011,  n.  42
(Nuova disciplina del Parco Naturale  Regionale  "Sirente-Velino")  e
alla L.R. 2 dicembre 2011, n. 40 (Norme per  l'organizzazione  ed  il
funzionamento del Comitato Regionale Tecnico Amministrativo - Sezione
LL.PP.)», le norme impugnate sono state modificate in senso  conforme
ai rilievi formulati in ricorso,  ha  rinunciato  allo  stesso,  alla
stregua della delibera del Consiglio dei ministri del 30 maggio 2012. 
    Considerato che il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  ha
promosso - in riferimento all'articolo 117,  secondo  comma,  lettera
s), e terzo comma, della Costituzione  -  questioni  di  legittimita'
costituzionale degli articoli 5, comma 1, e 9, comma 1,  della  legge
della Regione Abruzzo 2 dicembre 2011, n. 42  (Nuova  disciplina  del
Parco Naturale regionale Sirente Velino) 
    che la Regione Abruzzo non si e' costituita in giudizio; 
    che successivamente il ricorrente ha rinunciato al ricorso; 
    che,  in  mancanza  di  costituzione  in  giudizio  della   parte
resistente, la rinuncia al ricorso comporta, ai  sensi  dell'art.  23
delle  norme  integrative  per   i   giudizi   davanti   alla   Corte
costituzionale, l'estinzione del processo (ex plurimis, ordinanze  n.
98, n. 83 e n. 29 del 2012).