ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato
sorto a seguito della deliberazione del Senato della  Repubblica  del
30 novembre 2011, relativa alla insindacabilita', ai sensi  dell'art.
68,  primo  comma,  Cost.,  delle   opinioni   espresse   dall'allora
parlamentare Raffaele Iannuzzi  nei  confronti  del  dott.  Giancarlo
Caselli,  promosso  dal  Giudice  per  le  indagini  preliminari  del
Tribunale ordinario di Milano, con ricorso depositato in  cancelleria
il 3 agosto 2012 ed iscritto al  n.  5  del  registro  conflitti  tra
poteri dello Stato 2012, fase di ammissibilita'. 
    Udito nella camera di consiglio del 16 gennaio  2013  il  Giudice
relatore Sabino Cassese. 
    Ritenuto che, con ricorso del 30 luglio  2012,  depositato  nella
cancelleria di questa Corte il 3  agosto  2012,  il  Giudice  per  le
indagini preliminari del Tribunale ordinario di  Milano  ha  promosso
conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato in riferimento  alla
deliberazione del 30 novembre 2011 (approvazione del  doc.  IV-quater
n. 6), con la quale il Senato della Repubblica ha  affermato  che  le
dichiarazioni  rese  da  Raffaele  (detto  Lino)  Iannuzzi,  senatore
all'epoca dei fatti, nei confronti del dott. Gian Carlo Caselli - per
le quali pende procedimento penale - concernono opinioni espresse  da
un  membro  del  Parlamento  nell'esercizio  delle  sue  funzioni   e
ricadono,  pertanto,  nella  garanzia  di  insindacabilita'  di   cui
all'articolo 68, primo comma, della Costituzione; 
    che,  secondo  quanto  riportato  dal  giudice  ricorrente,   nel
procedimento penale innanzi a esso  pendente,  Raffaele  Iannuzzi  e'
imputato  del  delitto  di  diffamazione  a  mezzo  stampa   previsto
dall'art.  595,  terzo  comma,  del  codice  penale,   perche',   con
l'articolo dal  titolo  «Criticare  la  magistratura  e'  un  reato»,
pubblicato il 14 settembre 2006 sul settimanale «Panorama», «abusando
del diritto di critica e cronaca e  in  violazione  dei  principi  di
correttezza, obiettivita' e verita' delle informazioni, offendeva  la
reputazione professionale di Gian  Carlo  Caselli,  magistrato,  gia'
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo»; 
    che, in data 7 luglio 2010, il Giudice  dell'udienza  preliminare
sospendeva il processo, in attesa della decisione  del  Senato  della
Repubblica, al quale l'imputato  aveva  chiesto  di  pronunciarsi  in
merito  alla  sindacabilita'   delle   opinioni   da   lui   espresse
nell'articolo indicato; 
    che,  riferisce  ancora  il   ricorrente,   con   la   richiamata
deliberazione il Senato della Repubblica - recependo  le  conclusioni
contenute  nella  relazione  della  Giunta  delle  elezioni  e  delle
immunita'  parlamentari,  ad  avviso   della   quale   il   contenuto
dell'articolo scritto dall'ex senatore Iannuzzi  sarebbe  «certamente
coerente con la sua attivita' strettamente parlamentare», in  ragione
del  suo  noto  impegno  politico  e  parlamentare  sui  temi   della
giustizia, e rappresenterebbe quindi «una prosecuzione  della  stessa
all'esterno» - ha dichiarato l'insindacabilita', ai  sensi  dell'art.
68, primo comma, Cost., di quelle opinioni; 
    che, secondo  il  medesimo  giudice,  non  sussisterebbero  nella
specie i presupposti della prerogativa di insindacabilita' deliberata
dal Senato della Repubblica, in quanto dalla relazione  della  Giunta
delle elezioni e delle  immunita'  parlamentari  e  dalla  successiva
deliberazione del Senato della Repubblica  non  risulterebbe  -  come
espressamente riconosciuto dal relatore in  Assemblea  -  alcun  atto
parlamentare riferibile a Raffaele Iannuzzi che  possa  far  ritenere
esistente tra esso e le opinioni  espresse  nell'articolo  il  «nesso
funzionale»  richiesto  dalla   giurisprudenza   costituzionale   per
l'applicabilita' dell'art. 68, primo comma, Cost.; 
    che  il  giudice  ricorrente   asserisce   l'ammissibilita'   del
conflitto sia sotto il profilo soggettivo, in quanto il  giudice  per
le  indagini  preliminari  «e'  l'organo   competente   a   decidere,
nell'ambito  delle   funzioni   giurisdizionali   attribuite,   sulla
fondatezza dell'ipotesi  delittuosa  ascritta  all'indagato  e  sulla
procedibilita'/punibilita'   -   decidendo   sulla    richiesta    di
archiviazione  presentata  dal  Pubblico  Ministero»;  sia  sotto  il
profilo oggettivo, perche' il conflitto riguarda  i  presupposti  per
l'applicazione dell'art. 68, primo comma, Cost. e  la  lesione  della
sfera di attribuzioni giurisdizionali, costituzionalmente  garantite,
del ricorrente; 
    che il ricorrente medesimo chiede a questa  Corte  di  dichiarare
che non spettava al Senato della  Repubblica  deliberare  che  quelle
manifestate dall'allora senatore  Iannuzzi  nell'articolo  di  stampa
menzionato   costituissero   opinioni   espresse   dal   parlamentare
nell'esercizio delle sue funzioni ai sensi dell'art. 68, primo comma,
Cost.,  e,  conseguentemente,  di  annullare  la   deliberazione   di
insindacabilita'. 
    Considerato che in questa fase del giudizio,  a  norma  dell'art.
37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo  1953,  n.  87  (Norme
sulla costituzione e sul funzionamento della  Corte  costituzionale),
la Corte e' chiamata  a  deliberare,  senza  contraddittorio,  se  il
ricorso sia ammissibile in quanto vi sia «materia di un conflitto  la
cui  risoluzione  spetti  alla  sua  competenza»,   sussistendone   i
requisiti soggettivo ed  oggettivo  e  restando  impregiudicata  ogni
ulteriore questione, anche in punto di ammissibilita'; 
    che, sotto il profilo del requisito soggettivo,  va  riconosciuta
la legittimazione del Giudice per le indagini preliminari  presso  il
Tribunale ordinario di Milano a promuovere conflitto di  attribuzione
tra  poteri  dello  Stato,  in  quanto  organo  giurisdizionale,   in
posizione di indipendenza costituzionalmente garantita, competente  a
dichiarare    definitivamente,    nell'esercizio    delle    funzioni
attribuitegli, la volonta' del  potere  cui  appartiene  (da  ultimo,
ordinanza n. 142 del 2011); 
    che, parimenti, deve essere riconosciuta  la  legittimazione  del
Senato della Repubblica ad essere parte del presente conflitto, quale
organo competente a dichiarare in modo definitivo la propria volonta'
in ordine all'applicazione dell'art. 68, primo comma, Cost.; 
    che, per quanto  attiene  al  profilo  oggettivo,  il  ricorrente
lamenta   la   lesione   della   propria   sfera   di   attribuzione,
costituzionalmente garantita, in conseguenza di un esercizio ritenuto
illegittimo, per inesistenza dei  relativi  presupposti,  del  potere
spettante al Senato della Repubblica di dichiarare l'insindacabilita'
delle opinioni espresse da un membro di quel ramo del  Parlamento  ai
sensi dell'art. 68, primo comma, Cost.; 
    che, dunque, esiste la materia di un conflitto la cui risoluzione
spetta alla competenza di questa Corte.