ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita'  costituzionale  degli  articoli  2,
comma 1, e 27, comma 1, della legge della Regione Veneto  16  gennaio
2012, n. 5 (Norme per l'elezione del Presidente della  Giunta  e  del
Consiglio regionale),  promosso  dal  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, con ricorso notificato il  22  marzo  2012,  depositato  in
cancelleria il 30 marzo 2012  ed  iscritto  al  n.  62  del  registro
ricorsi 2012. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione Veneto; 
    udito nell'udienza  pubblica  del  15  gennaio  2013  il  Giudice
relatore Sabino Cassese; 
    uditi l'avvocato dello Stato Paolo Gentili per il Presidente  del
Consiglio dei ministri e gli avvocati Mario Bertolissi e Andrea Manzi
per la Regione Veneto. 
    Ritenuto  che,  con  ricorso  notificato  il  22  marzo  2012   e
depositato il successivo 30 marzo, il Presidente  del  Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, ha impugnato gli articoli 2, comma 1, e  27,  comma  1,  della
legge  della  Regione  Veneto  16  gennaio  2012,  n.  5  (Norme  per
l'elezione del Presidente della Giunta e  del  Consiglio  regionale),
per  violazione  degli  articoli  117,  terzo  comma,  e  134   della
Costituzione,  nonche'  dell'art.  14,  comma  1,  lettera  a),   del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la
stabilizzazione finanziaria  e  per  lo  sviluppo),  convertito,  con
modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148 (Conversione  in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011,  n.  138,
recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e
per lo sviluppo. Delega al  Governo  per  la  riorganizzazione  della
distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari); 
    che l'art. 2, comma 1, della impugnata legge regionale n.  5  del
2012, nel testo originario, prevede che  il  numero  dei  consiglieri
regionali sia determinato  in  ragione  della  popolazione  residente
nella Regione, nella misura di uno  ogni  centomila,  con  esclusione
della parte frazionaria del quoziente ottenuto; 
    che l'art. 27, comma 1, della medesima legge detta una disciplina
transitoria, prevedendo che, in sede di prima applicazione, il numero
dei consiglieri sia stabilito nel numero di quarantanove; 
    che l'art. 14, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 138  del
2011,  convertito  nella  legge  n.  148  del   2011   e   richiamato
dall'Avvocatura generale  dello  Stato  quale  norma  interposta,  ha
previsto che,  «[p]er  il  conseguimento  degli  obiettivi  stabiliti
nell'ambito del coordinamento della  finanza  pubblica»,  le  Regioni
adeguano,  nell'ambito   della   propria   autonomia   statutaria   e
legislativa, i rispettivi ordinamenti ad una serie di parametri,  tra
i quali, in particolare, il numero massimo dei consiglieri regionali,
che, ad esclusione del Presidente della Giunta regionale, deve essere
«uguale o inferiore a 20 per le Regioni con popolazione  fino  ad  un
milione di abitanti; a 30 per le Regioni con popolazione fino  a  due
milioni di abitanti; a 40 per  le  Regioni  con  popolazione  fino  a
quattro milioni di abitanti; a 50 per le Regioni con popolazione fino
a sei milioni di abitanti; a 70 per le Regioni con  popolazione  fino
ad otto milioni di abitanti; a 80  per  le  Regioni  con  popolazione
superiore ad otto milioni di abitanti. La riduzione  del  numero  dei
consiglieri regionali  rispetto  a  quello  attualmente  previsto  e'
adottata da ciascuna Regione entro sei mesi dalla data di entrata  in
vigore del presente  decreto  e  deve  essere  efficace  dalla  prima
legislatura regionale successiva a quella della data  di  entrata  in
vigore del presente decreto. Le Regioni che, alla data di entrata  in
vigore  del  presente  decreto,  abbiano  un  numero  di  consiglieri
regionali inferiore a quello previsto  nella  presente  lettera,  non
possono aumentarne il numero»; 
    che la Regione Veneto, con  ricorso  depositato  il  23  novembre
2011, ha impugnato, tra  gli  altri,  l'articolo  14,  comma  1,  del
decreto-legge n. 138 del 2011; 
    che, ad avviso dell'Avvocatura generale dello Stato,  la  Regione
Veneto, avendo approvato la legge regionale n. 5 del 2012  dopo  aver
impugnato l'art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 138 del  2011,  ma
prima che la Corte costituzionale si pronunciasse su detta questione,
successivamente dichiarata non fondata con sentenza n. 198 del  2012,
avrebbe violato l'art. 134  Cost.,  perche'  «la  Regione  che  abbia
denunciato avanti a codesta Corte l'invasione da parte di  una  legge
dello Stato di una propria presunta sfera di autonomia normativa  non
puo' vanificare la decisione a cui essa stessa ha chiamato  la  Corte
adottando  un  intervento  normativo   che   anticipa   i   contenuti
dell'auspicata sentenza di accoglimento»; 
    che,  inoltre,  la  difesa  dello  Stato  lamenta  la  violazione
dell'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto la legge regionale n.  5
del 2012, collegando la composizione del Consiglio regionale in  modo
proporzionale all'andamento demografico della popolazione  residente,
prevedrebbe un numero di consiglieri variabile, in contrasto  con  il
principio di coordinamento finanziario introdotto dall'art. 14, comma
1, lettera a), del decreto-legge n. 138 del 2011, che  impone  invece
la determinazione di un numero fisso, non superiore ad un massimo  da
venti a ottanta secondo la popolazione regionale complessiva; 
    che nel giudizio dinanzi alla Corte si e' costituita  la  Regione
Veneto, chiedendo che il  ricorso  sia  dichiarato  inammissibile  e,
comunque, non fondato; 
    che    la    difesa     regionale     sostiene,     innanzitutto,
l'inammissibilita' della censura relativa all'art. 27, comma 1, della
legge regionale n. 5  del  2012,  dato  che  le  motivazioni  addotte
dall'Avvocatura generale dello Stato sarebbero riferite al solo  art.
2, comma 1, della predetta legge; 
    che, in relazione all'asserita violazione dell'art. 134 Cost., la
Regione Veneto sostiene che, nell'emanare la legge regionale n. 5 del
2012, essa «si e' limitata ad esercitare, nell'ambito  della  propria
autonomia statutaria costituzionalmente riconosciuta, le  prerogative
in materia elettorale del pari sancite in Costituzione»; 
    che infine, ad avviso della  difesa  regionale,  le  disposizioni
impugnate non violerebbero ne' l'art. 117, terzo  comma,  Cost.,  ne'
l'art. 14, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 138 del 2011, in
quanto il numero di consiglieri  che  risulterebbe  dall'applicazione
del criterio  di  proporzionalita'  previsto  dalla  norma  regionale
sarebbe rispettoso delle soglie dettate dalla disciplina  statale,  e
perche'  la  normativa  regionale,  determinando   «il   numero   dei
consiglieri regionali in rapporto alla popolazione residente»  e  con
cio'   «garantendo   un   buon   rapporto   tra   rappresentanti    e
rappresentati», rispetterebbe il principio, contenuto  nel  parametro
interposto, che «il numero  dei  seggi  in  Consiglio  regionale  sia
parametrato alla popolazione residente nel territorio regionale». 
    Considerato che, successivamente alla  proposizione  del  ricorso
con  il  quale  sono  state  promosse  le   presenti   questioni   di
legittimita' costituzionale, e' stata  approvata  ed  e'  entrata  in
vigore la  legge  della  Regione  Veneto  21  dicembre  2012,  n.  47
(Disposizioni per la riduzione e il  controllo  delle  spese  per  il
funzionamento  delle  istituzioni   regionali,   in   recepimento   e
attuazione del decreto legge 10 ottobre 2012,  n.  174  "Disposizioni
urgenti  in  materia  di   finanza   e   funzionamento   degli   enti
territoriali, nonche' ulteriori disposizioni  in  favore  delle  zone
terremotate nel maggio  2012",  convertito  con  modificazioni  dalla
legge 7 dicembre 2012, n. 213 e istituzione e disciplina del Collegio
dei revisori dei  conti  della  Regione  del  Veneto),  la  quale  ha
modificato l'articolo 2, comma 1, della legge della Regione Veneto 16
gennaio 2012, n. 5 (Norme per l'elezione del Presidente della  Giunta
e del Consiglio regionale); 
    che, nella nuova formulazione, l'art. 2,  comma  1,  della  legge
regionale n. 5  del  2012  prevede  che  il  numero  dei  consiglieri
regionali sia determinato «in conformita'  a  quanto  previsto  dallo
Statuto  e  dalla  normativa  statale»  nella  seguente  misura:  «a)
diciannove, in caso di  popolazione  residente  non  superiore  a  un
milione di abitanti; b) ventinove, in caso di  popolazione  residente
non superiore a due milioni di abitanti; c) trentanove,  in  caso  di
popolazione residente non superiore a quattro milioni di abitanti; d)
quarantanove, in caso di popolazione residente non  superiore  a  sei
milioni di abitanti; e) sessanta, in caso  di  popolazione  residente
superiore a sei milioni di abitanti», e  che  ne  facciano  parte  di
diritto il Presidente della Giunta  regionale  e  il  candidato  alla
carica di Presidente che ha  conseguito  un  numero  di  voti  validi
immediatamente inferiore a quello  del  candidato  proclamato  eletto
Presidente; 
    che l'art. 2, comma 1, della legge della Regione Veneto n. 5  del
2012 stabilisce un numero di consiglieri che,  anche  aggiungendo  il
Presidente della Giunta regionale e il primo  candidato  non  eletto,
non e' superiore ai limiti massimi indicati dall'art.  14,  comma  1,
lettera a), del decreto-legge n. 138 del 2011; 
    che, quindi, la Regione Veneto ha regolato  la  composizione  del
proprio Consiglio regionale in modo conforme a quanto previsto  dalla
normativa statale; 
    che tale sopravvenienza normativa e' satisfattiva  delle  pretese
avanzate dal Governo e che la disposizione  impugnata  non  ha  avuto
medio tempore applicazione; 
    che va dichiarata, dunque, cessata la materia del contendere  con
riguardo alla questione riferita all'art. 2,  comma  1,  della  legge
della Regione Veneto n. 5 del 2012 (ex multis, sentenza  n.  325  del
2011 e ordinanza n. 238 del 2011); 
    che resta da definire la questione  relativa  all'art.  27  della
legge regionale n. 5 del  2012,  non  modificato  dalla  legge  della
Regione Veneto n. 47 del 2012; 
    che, innanzitutto, va respinta  l'eccezione  di  inammissibilita'
prospettata dalla Regione Veneto per difetto assoluto di motivazione,
in quanto le argomentazioni svolte dall'Avvocatura generale di  Stato
consentono di individuare i motivi di gravame e i parametri cui  essi
si riferiscono; 
    che, nel merito, l'art. 27, comma 1, della  legge  della  Regione
Veneto n. 5 del 2012, nel prevedere che il numero dei consiglieri sia
pari a quarantanove - cui vanno aggiunti, secondo le disposizioni del
nuovo Statuto del Veneto (Legge della Regione Veneto 17 aprile  2012,
n. 1), il Presidente della Giunta e il primo candidato non  eletto  -
rispetta il tetto previsto dall'art. 14, comma  1,  lettera  a),  del
decreto-legge n. 138 del 2011, convertito  nella  legge  n.  148  del
2011, sulla cui legittimita' costituzionale questa Corte si  e'  gia'
pronunciata con la sentenza n. 198 del 2012; 
    che,  di  conseguenza,  le  censure  riferite   alla   violazione
dell'art. 117, comma terzo, Cost., e dell'art. 14, comma 1, lett. a),
del decreto-legge n. 138 del 2011 sono manifestamente infondate; 
    che, infine, anche la censura relativa alla violazione  dell'art.
134 Cost. e' manifestamente infondata, per inconferenza del parametro
invocato (ordinanze n. 84 del 2011 e n. 77 e n.  286  del  2010),  in
quanto  tale  articolo   disciplina   le   competenze   della   Corte
costituzionale,   che   non   sono   in   alcun   modo   pregiudicate
dall'esercizio della funzione  legislativa  da  parte  del  Consiglio
regionale.