ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di  legittimita'  costituzionale  dell'articolo  36,
comma 1,  lettera  a),  del  decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.  1
(Disposizioni  urgenti  per  la  concorrenza,   lo   sviluppo   delle
infrastrutture e la competitivita'), convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, promosso dalla Regione  Veneto  con
ricorso notificato il 23 maggio 2012, depositato in cancelleria il 29
maggio successivo ed iscritto al n. 83 del registro ricorsi 2012. 
    Visto l'atto di costituzione del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nell'udienza pubblica  del  12  febbraio  2013  il  Giudice
relatore Marta Cartabia; 
    uditi gli avvocati Luigi Manzi e Daniela Palumbo per  la  Regione
Veneto e l'avvocato dello Stato Paolo Gentili per il  Presidente  del
Consiglio dei ministri. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1. - Con ricorso  notificato  al  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri il 23 maggio 2012 e depositato nella cancelleria  di  questa
Corte il 29 maggio successivo, iscritto al reg. ric. n. 83 del  2012,
la Regione Veneto ha impugnato, tra  l'altro,  l'art.  36,  comma  1,
lettera a), del decreto-legge 24 gennaio  2012,  n.  1  (Disposizioni
urgenti per la concorrenza, lo sviluppo  delle  infrastrutture  e  la
competitivita'), convertito, con modificazioni, dalla legge 24  marzo
2012,  n.  27,  per  violazione  degli  artt.  117,  118,  119  della
Costituzione, nonche' del principio di leale collaborazione. 
    1.1. - L'impugnato art. 36,  comma  1,  lettera  a),  concernente
l'istituzione,   la   natura,   la   composizione   e   le   funzioni
dell'Autorita' indipendente di regolazione dei trasporti, sostituisce
i commi 1 e 2 dell'art. 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201
(Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il  consolidamento
dei conti pubblici), cosi' come convertito, con modificazioni,  dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
    La disposizione impugnata prevede l'istituzione dell'Autorita' di
regolazione  dei  trasporti,  attribuendo  alla   medesima   numerose
competenze nel settore dei trasporti  e  dell'accesso  alle  relative
infrastrutture  e  ai  servizi  accessori,  in  conformita'  con   la
disciplina europea e nel rispetto del principio di  sussidiarieta'  e
delle competenze delle Regioni e degli enti locali di cui al Titolo V
della Parte II della Costituzione. L'Autorita'  esercita  le  proprie
competenze a decorrere dalla data di adozione dei regolamenti di  cui
all'art. 2, comma 28, della legge 14 novembre 1995, n. 481 (Norme per
la concorrenza e la regolazione dei  servizi  di  pubblica  utilita'.
Istituzione delle Autorita' di regolazione dei  servizi  di  pubblica
utilita').  Ad  essa  si  applicano,  in   quanto   compatibili,   le
disposizioni  organizzative  e  di  funzionamento   contenute   nella
medesima legge n. 481 del 1995. 
    2. - Nel comma 1, terzo periodo, dell'art. 37  del  decreto-legge
n. 201 del 2011, nel testo risultante dall'impugnato art.  36,  comma
1, lettera a), la previsione in base alla quale l'Autorita' e' «[...]
competente nel settore dei trasporti  e  dell'accesso  alle  relative
infrastrutture  e  ai  servizi  accessori,  in  conformita'  con   la
disciplina europea e nel rispetto del principio di  sussidiarieta'  e
delle competenze delle regioni e degli enti locali di cui al titolo V
della parte seconda della Costituzione», si risolverebbe, secondo  la
Regione Veneto, in una  mera  petizione  di  principio,  inidonea  ad
assicurare che l'Autorita' eserciti la sua funzione  regolatoria  nel
rispetto delle competenze delle autonomie territoriali in materia  di
trasporto pubblico locale. 
    In  particolare,  la  ricorrente  sottolinea  che  e'   conferito
all'Autorita', nell'ambito dei servizi di trasporto locale, il potere
di definire i criteri per  la  fissazione  delle  tariffe,  canoni  e
pedaggi, nonche' di stabilire, con particolare riferimento al settore
autostradale, i sistemi tariffari di pedaggi basati  sul  metodo  del
price cap per le nuove concessioni; l'Autorita'  si  occupa  altresi'
della definizione  degli  schemi  sia  dei  bandi  per  le  gare  che
assegnano servizi di trasporto in esclusiva, sia delle convenzioni da
inserire  nei  capitolati  di  tali  gare,  sia,   per   il   settore
autostradale, delle concessioni (schemi da inserire nei bandi di gara
relativi alla gestione o costruzione), sia dei  bandi  relativi  alle
gare cui sono  tenuti  i  concessionari  autostradali  per  le  nuove
concessioni; la medesima Autorita', infine, stabilisce criteri per la
nomina delle commissioni aggiudicatrici in relazione  alle  gare  che
assegnano servizi di trasporto in esclusiva. 
    La Regione Veneto sostiene che  tali  previsioni  normative,  pur
riguardando aspetti relativi alla tutela della concorrenza, ai  sensi
dell'art. 117, secondo  comma,  lettera  e),  Cost.,  incidono  nella
materia del trasporto pubblico locale, rientrante  nell'ambito  delle
competenze residuali regionali. 
    In primo luogo, l'attribuzione all'Autorita' di  regolazione  dei
trasporti   della   definizione   dei   criteri   delle   tariffe   e
l'assegnazione ad essa di competenze specifiche sugli schemi di bandi
di gara e di concessione non risultano, a  parere  della  ricorrente,
proporzionate alle esigenze di apertura del mercato. Tali previsioni,
infatti, si limitano a demandare a un soggetto estraneo  alla  logica
della  responsabilita'  politica   e   amministrativo-contabile,   la
determinazione di discipline  di  impatto  macroeconomico  rilevante,
senza neppure  vincolare  tale  soggetto  a  specifici  parametri  di
indirizzo e controllo. 
    In secondo luogo, queste attribuzioni non rispondono ad  esigenze
unitarie tali da giustificare il sacrificio  delle  competenze  degli
enti territoriali, anche alla luce dei  principi  di  sussidiarieta',
differenziazione ed adeguatezza. Per tali ragioni la norma  impugnata
sarebbe, quindi, lesiva dei principi sanciti all'art. 118 Cost. 
    Nella  denegata  ipotesi  in  cui   le   censurate   attribuzioni
dell'Autorita' fossero ritenute legittima espressione della  potesta'
esclusiva statale a tutela della concorrenza, la  ricorrente,  stante
il concorso di diverse competenze legislative regionali e statali nel
medesimo  ambito,  ritiene  che   dovrebbe   prevedersi   almeno   un
coinvolgimento  regionale  nel  rispetto  del  principio   di   leale
collaborazione. 
    In terzo luogo, con riferimento  alla  competenza  relativa  alla
determinazione dei  criteri  per  la  fissazione  delle  tariffe,  la
ricorrente  reputa  che  la   disposizione   impugnata   sia   lesiva
dell'autonomia finanziaria di cui all'art. 119 Cost. nella  parte  in
cui dette tariffe  concorrono  a  costituire  risorse  proprie  della
Regione. 
    Infine,   il   ricorso   regionale    lamenta    l'illegittimita'
costituzionale della disciplina che rimette all'Autorita'  il  potere
di stabilire i criteri per la nomina delle commissioni  giudicatrici,
in quanto invasiva, anche in base  alla  giurisprudenza  della  Corte
costituzionale,   della   competenza   regionale   in   materia    di
organizzazione amministrativa, garantita dagli artt. 117 e 118 Cost. 
    3. - Il Presidente del Consiglio dei  ministri,  rappresentato  e
difeso dall'Avvocatura generale dello  Stato,  si  e'  costituito  in
giudizio con atto depositato  nella  cancelleria  della  Corte  il  2
luglio 2012, chiedendo che le questioni prospettate nel ricorso siano
dichiarate infondate. 
    Le  disposizioni  impugnate,  secondo  la  difesa  dello   Stato,
atterrebbero alla tutela della concorrenza nel settore dei  trasporti
e delle relative infrastrutture. Inoltre,  esse  inciderebbero  sulla
regolazione  dei  servizi  di  rete  ininterrottamente  diffusi   sul
territorio non adeguatamente disciplinabili dalle singole Regioni, in
particolare dal punto di vista dell'efficienza del mercato.  In  ogni
caso, le  disposizioni  impugnate  prevedrebbero  che  le  competenze
dell'Autorita' si coordinino con quelle regionali, come  risulta  dal
richiamo al principio di sussidiarieta'. 
    4. - In data 22 gennaio 2013  la  Regione  Veneto  ha  depositato
nella  cancelleria  della  Corte  una  memoria  con  la   quale,   in
prossimita' dell'udienza e in replica alla  difesa  della  Presidenza
del  Consiglio,   ribadisce   la   richiesta   di   declaratoria   di
illegittimita' costituzionale dell'art. 36, comma 1, lettera a),  del
decreto-legge n. 1 del 2012, come convertito dalla legge  n.  27  del
2012. 
    La memoria, per la parte che qui interessa, torna a insistere sul
fatto che l'Autorita' di  regolazione  dei  trasporti  e'  dotata  di
funzioni e  poteri  destinati  a  sovrapporsi  con  competenze  delle
amministrazioni territoriali, che dovrebbero essere garantite  quanto
meno attraverso adeguati strumenti di leale cooperazione. In mancanza
di ogni previsione in tal senso, la Regione conclude  insistendo  per
la declaratoria di illegittimita' costituzionale per  violazione  del
principio di leale collaborazione. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1. - La Regione Veneto, con il ricorso indicato in  epigrafe,  ha
proposto  questioni  di  legittimita'  costituzionale   di   numerose
disposizioni del decreto-legge 24 gennaio 2012,  n.  1  (Disposizioni
urgenti per la concorrenza, lo sviluppo  delle  infrastrutture  e  la
competitivita'), convertito, con modificazioni, dalla legge 24  marzo
2012, n. 27. 
    2. - Riservata a separate pronunce la decisione sull'impugnazione
delle altre disposizioni, la Corte delimita  l'oggetto  del  presente
giudizio alle censure relative all'art. 36, comma 1, lettera a),  del
decreto-legge  n.  1  del  2012,  come  risultante  dalla  legge   di
conversione; disposizione questa che,  sostituendo  i  commi  1  e  2
dell'art. 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201  (Disposizioni
urgenti per la crescita, l'equita'  e  il  consolidamento  dei  conti
pubblici), cosi' come convertito, con modificazioni, dalla  legge  22
dicembre 2011, n. 214, detta misure riguardanti  l'istituzione  e  le
funzioni dell'autorita' di regolazione dei trasporti. 
    3.  -  Le  censure  proposte  nel  ricorso  si  appuntano   sulle
competenze conferite a detta Autorita' a definire, anche  nell'ambito
dei servizi di trasporto locale, i  criteri  per  la  fissazione,  da
parte dei soggetti  competenti,  delle  tariffe,  dei  canoni  e  dei
pedaggi,  tenendo  conto  dell'esigenza  di  assicurare  l'equilibrio
economico  delle  imprese  regolate,  l'efficienza  produttiva  delle
gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti,  le  imprese,  i
consumatori (lettera b del comma 2 dell'art. 37 del decreto-legge  n.
201 del 2011); a stabilire, con particolare  riferimento  al  settore
autostradale, per le nuove concessioni, sistemi tariffari dei pedaggi
basati sul metodo del price cap (lettera g, del medesimo comma 2);  a
definire, ancora nel settore autostradale, gli schemi di  concessione
da inserire nei bandi di gara relativi alla gestione o costruzione  e
gli  schemi  dei  bandi  relativi  alle  gare  cui  sono   tenuti   i
concessionari autostradali per le nuove concessioni  (stessa  lettera
g); a definire gli schemi dei bandi delle gare per l'assegnazione dei
servizi di trasporto in esclusiva e delle convenzioni da inserire nei
capitolati delle medesime gare e a stabilire i criteri per la  nomina
delle commissioni  aggiudicatrici  (lettera  f  del  citato  comma  2
dell'art. 37). 
    Secondo la ricorrente,  l'attribuzione  di  dette  funzioni  alla
nuova Autorita' indipendente determinerebbe una interferenza  con  le
competenze della Regione in materia di trasporto pubblico locale,  in
violazione degli artt. 117,  118  e  119  della  Costituzione  e  del
principio di leale collaborazione. 
    4. - In via preliminare, devono essere  dichiarate  inammissibili
le censure proposte in riferimento agli artt. 117 e 119 Cost. 
    In relazione ai suddetti parametri, il ricorso  si  presenta  del
tutto  generico  e  insufficientemente   motivato,   limitandosi   ad
affermare,  senza  ulteriori  specificazioni,  la   lesivita'   delle
disposizioni in esame rispetto agli artt.  117  e  119  Cost.,  senza
illustrare adeguatamente le ragioni che determinerebbero  le  dedotte
lesioni. 
    Secondo la giurisprudenza di questa Corte (ex multis, sentenze n.
3 del 2013 e n. 312 del 2010; ordinanza n. 123 del 2012), il  ricorso
in  via  principale  non  solo  «deve  identificare  esattamente   la
questione  nei  suoi  termini   normativi»,   indicando   «le   norme
costituzionali e  ordinarie,  la  definizione  del  cui  rapporto  di
compatibilita'  o  incompatibilita'   costituisce   l'oggetto   della
questione di costituzionalita'» (ex  plurimis,  sentenze  n.  40  del
2007, n. 139 del 2006, n. 450 e n. 360 del 2005, n. 213 del 2003,  n.
384 del 1999), ma deve, altresi',  contenere  una  argomentazione  di
merito a sostegno  della  richiesta  declaratoria  di  illegittimita'
costituzionale della legge  (si  vedano,  oltre  alle  pronunce  gia'
citate, anche le sentenze n. 261 del 1995 e n. 85 del 1990),  tenendo
conto che l'esigenza di una adeguata  motivazione  a  supporto  della
impugnativa si pone «in termini perfino piu'  pregnanti  nei  giudizi
diretti che in quelli incidentali» (sentenze n. 139 del 2006 e n. 450
del 2005). 
    5. - Al fine di procedere all'esame nel  merito  delle  rimanenti
questioni di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  36,  comma  1,
lettera a), del  decreto-legge  impugnato,  proposte  in  riferimento
all'art. 118 Cost. e al principio  di  leale  collaborazione,  appare
opportuno ricordare che l'istituzione di una Autorita' nazionale  dei
trasporti s'inscrive nel  sistema  di  regolazione  indipendente  dei
servizi di pubblica utilita', avviato con la legge 14 novembre  1995,
n. 481 (Norme per la concorrenza e  la  regolazione  dei  servizi  di
pubblica utilita'. Istituzione delle  Autorita'  di  regolazione  dei
servizi di pubblica utilita') e, come tale, e' volta a realizzare  un
mercato concorrenziale nei servizi di trasporto. 
    Il  settore  dei  trasporti  appare  resistente  piu'  di   altri
all'ingresso di  operatori  privati,  a  causa  di  alcune  peculiari
caratteristiche,  legate,  tra  l'altro,  agli  elevati  costi,  alla
necessita' di assicurare il servizio anche in tratte non remunerative
e alla consolidata presenza di soggetti pubblici tanto nella gestione
delle reti quanto nell'offerta dei servizi. In  questo  contesto,  e'
particolarmente avvertito il rischio che si creino o  si  consolidino
posizioni dominanti e, pertanto, e' opportuno che il passaggio  a  un
sistema liberalizzato sia accompagnato, come  gia'  e'  avvenuto  per
altri pubblici servizi, da una regolazione affidata  ad  un'Autorita'
indipendente, che garantisca pari opportunita' a tutti gli  operatori
del settore. 
    In  particolare,  per  quanto  rileva  nel   presente   giudizio,
l'istituzione di un'Autorita'  indipendente  e'  tesa  a  ridurre  le
criticita' che potrebbero derivare dalla commistione,  in  capo  alle
medesime  amministrazioni,   di   ruoli   tra   loro   incompatibili,
introducendo una  distinzione  tra  soggetti  regolatori  e  soggetti
regolati. 
    Alla luce delle considerazioni che precedono, risulta chiaro  che
le disposizioni impugnate, pur avendo attinenza con  la  materia  del
trasporto pubblico locale, perseguono precipuamente una finalita'  di
promozione della concorrenza e  quindi  afferiscono  alla  competenza
esclusiva dello Stato, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera
e),  Cost.  (ex  plurimis,  sentenza  n.  325  del  2010),  dato  che
l'istituzione dell'Autorita'  indipendente  e',  come  si  e'  visto,
funzionale alla liberalizzazione dei  pubblici  servizi  in  tutti  i
comparti del trasporto, da quello  ferroviario  a  quello  aereo,  da
quello marittimo a quello autostradale. 
    6. - La Corte ha  piu'  volte  affermato  che  l'esercizio  della
competenza esclusiva e trasversale per la «tutela della  concorrenza»
puo' intersecare qualsivoglia titolo di  potesta'  regionale,  seppur
nei  limiti  necessari  ad  assicurare  gli  interessi  cui  essa  e'
preposta, secondo  criteri  di  adeguatezza  e  proporzionalita'  (ex
plurimis, sentenze n. 325 del 2010, n. 452 del 2007, n. 80  e  n.  29
del 2006, n. 222 del 2005). 
    Nel  caso  in  esame,  le  funzioni  conferite  all'Autorita'  di
regolazione dei trasporti, se intese correttamente  alla  luce  della
ratio che ne ha ispirato l'istituzione, non assorbono  le  competenze
spettanti alle amministrazioni  regionali  in  materia  di  trasporto
pubblico locale, ma le presuppongono e le supportano.  Valgono  anche
in questo caso i principi affermati dalla Corte  in  una  fattispecie
analoga:  «le  attribuzioni  dell'Autorita'  non  sostituiscono   ne'
surrogano alcuna competenza di amministrazione attiva o di controllo;
esse esprimono una funzione di garanzia, in ragione  della  quale  e'
configurata l'indipendenza dell'organo» (sentenza n. 482  del  1995).
Compito dell'Autorita' dei trasporti e', infatti, dettare una cornice
di regolazione economica, all'interno della quale Governo, Regioni  e
enti  locali  sviluppano  le  politiche  pubbliche  in   materia   di
trasporti, ciascuno  nel  rispettivo  ambito.  Del  resto  la  stessa
disposizione  censurata  prevede,  al  comma  1  dell'art.   37   del
decreto-legge n. 201 del 2011, che  l'Autorita'  di  regolazione  dei
trasporti sia tenuta al rispetto delle  competenze  delle  Regioni  e
degli enti locali di cui  al  Titolo  V  della  parte  seconda  della
Costituzione. 
    Infatti, in  relazione  alle  disposizioni  sottoposte  all'esame
della Corte, per quanto riguarda le tariffe, i canoni e i pedaggi, le
disposizioni impugnate (lettera  b  del  comma  2  dell'art.  37  del
decreto-legge n. 201 del 2011) attribuiscono all'Autorita' il compito
di stabilire solo i criteri, mentre resta impregiudicata in  capo  ai
soggetti competenti la determinazione in concreto  dei  corrispettivi
per i servizi erogati.  Analogamente,  riguardo  ai  bandi  di  gara,
l'Autorita' e' investita della  competenza  a  definire  gli  schemi,
senza sostituirsi alle amministrazioni  competenti  nell'elaborazione
in dettaglio dei bandi, delle convenzioni da inserire nei  capitolati
delle medesime gare e delle concessioni (lettera f del comma 2  dello
stesso articolo).  Cio'  vale  anche  con  specifico  riferimento  al
settore autostradale (lettera g del citato  comma  2  dell'art.  37).
Ancora, con riguardo  alla  nomina  delle  commissioni  giudicatrici,
secondo la normativa in esame, l'Autorita' indipendente e' dotata del
potere di stabilire solo i criteri per la nomina, salve  restando  le
competenze delle amministrazioni locali su ogni  ulteriore  decisione
in ordine alla composizione delle  commissioni  giudicatrici  o  alle
modalita' di scelta dei suoi componenti, decisioni  che,  secondo  la
giurisprudenza  di  questa  Corte,  rientrano  invece  nella  materia
dell'organizzazione amministrativa, spettante alle  Regioni  ex  art.
117, quarto comma, Cost. (sentenze n. 43 del 2011 e n. 401 del 2007). 
    In sintesi, come questa Corte ha gia' affermato  a  proposito  di
altre Autorita' di regolazione, «non vi e' ragione di ritenere che le
Autorita' di tale  natura  [...]  possano  produrre  alterazioni  dei
criteri costituzionali in base ai quali viene  ripartito  l'esercizio
delle competenze amministrative tra Stato, Regioni  ed  enti  locali»
(sentenza n. 88 del 2009). 
    Ne consegue che le censure prospettate  in  riferimento  all'art.
118 Cost. non sono fondate. 
    7.  -   Quanto   alla   violazione   del   principio   di   leale
collaborazione, esso non opera allorche' lo Stato, come nella specie,
eserciti la propria competenza legislativa esclusiva  in  materia  di
tutela della concorrenza (ex plurimis, sentenza n. 339 del 2011 e  n.
246 del 2009). Pertanto, anche la censura sul  mancato  rispetto  del
principio di leale collaborazione non e' fondata. 
    In ogni caso, tale principio attiene ai rapporti tra  Governo,  o
Ministeri,  e  Regioni  e   non   riguarda,   invece   le   Autorita'
indipendenti,  tra   cui   rientra   anche   quella   istituita   dal
decreto-legge impugnato, chiamate ad operare «in  piena  autonomia  e
con indipendenza  di  giudizio  e  di  valutazione».  Esse  dovranno,
invece, agire nel rispetto delle modalita' di partecipazione previste
dalla legge generale sul procedimento amministrativo, 7 agosto  1990,
n.  241  (Nuove  norme  sul  procedimento  legislativo  e  successive
modificazioni) e dalle  altre  leggi  dello  Stato  applicabili  alle
Autorita' indipendenti, tra cui specificamente quelle indicate  nella
legge  n.  481  del  1995,  alla  quale  la  disposizione   impugnata
espressamente rinvia.