ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel  giudizio  di   legittimita'   costituzionale   dell'articolo
42-sexies, primo comma, lettera a),  del  regio  decreto  30  gennaio
1941,  n.  12  (Ordinamento  giudiziario),  promosso  dal   Tribunale
amministrativo regionale per il Veneto nel procedimento vertente  tra
L. G. e il Ministero della giustizia,  con  ordinanza  del  6  giugno
2012, iscritta al n. 190 del registro  ordinanze  2012  e  pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  38,  prima   serie
speciale, dell'anno 2012. 
    Visto l'atto di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nella camera di consiglio del 16 gennaio  2013  il  Giudice
relatore Aldo Carosi. 
    Ritenuto che con ordinanza depositata il 6 giugno 2012,  R.O.  n.
190 del 2012, il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto  ha
sollevato  questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'articolo
42-sexies, primo comma, lettera a),  del  regio  decreto  30  gennaio
1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), in riferimento agli artt. 3  e
97 della Costituzione; 
    che il rimettente, in punto di fatto,  espone  che  l'attore  nel
giudizio principale, giudice onorario (GOT) del Tribunale di  Verona,
ha impugnato il provvedimento di rigetto della sua istanza di proroga
dell'incarico  relativo  alle  esecuzioni  immobiliari  sino  al   31
dicembre 2012, fondata sull'art. 15  del  decreto-legge  22  dicembre
2011, n. 212 (Disposizioni urgenti per l'efficienza  della  giustizia
civile), convertito dalla legge 17 febbraio 2012, n. 10; 
    che  detta  istanza  e'  stata  respinta  sulla  base   dell'art.
42-sexies, primo comma, lettera a), del r.d.  n.  12  del  1941,  che
statuisce  la  cessazione  dal  servizio  di  giudice   onorario   al
compimento del settantaduesimo anno di eta'; 
    che  il  GOT  chiede  che  gli  venga  applicato  il  limite   di
settantacinque anni di eta',  richiamando,  tra  l'altro,  l'art.  2,
commi  1  e  2,  del  decreto  legislativo  9  luglio  2003,  n.  215
(Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parita' di  trattamento
tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine  etnica),
nonche' la legislazione europea basata sul Trattato  di  Amsterdam  e
sulla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione  europea,  la  quale
avrebbe sancito espressamente il  principio  di  uguaglianza  davanti
alla  legge  (art.  20)  e  il  divieto   di   qualsiasi   forma   di
discriminazione e  la  direttiva  27  novembre  2000,  n.  2000/78/CE
(Direttiva del Consiglio che stabilisce un  quadro  generale  per  la
parita' di trattamento in materia di occupazione e di  condizioni  di
lavoro); 
    che il TAR, rilevando che  il  ricorrente  avrebbe  raggiunto  il
limite di eta' previsto dalla legge per la  cessazione  dal  relativo
incarico in data anteriore al termine di proroga fissato  dal  citato
art. 15 del d.l. n. 212 del 2011 e ritenendo di non  poter  procedere
alla disapplicazione dell'art. 42-sexies, comma 1,  lettera  a),  del
r.d. n. 12  del  1941,  in  quanto  non  esisterebbe  una  disciplina
self-executing applicabile alla  fattispecie  oggetto  del  giudizio,
dubita della legittimita' costituzionale dell'art. 42-sexies del r.d.
n.12 del 1941, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.; 
    che ad avviso del TAR, stante la discrezionalita' del legislatore
nell'individuazione  del  termine  di   cessazione   dalle   funzioni
giurisdizionali, la non manifesta  infondatezza  della  questione  di
legittimita' costituzionale in  esame  sussisterebbe  in  riferimento
all'art. 3 Cost., sotto il profilo della irragionevole disparita'  di
trattamento; 
    che secondo il rimettente la situazione dei  giudici  onorari  di
tribunale sarebbe del  tutto  omogenea  a  quella  di  altri  giudici
onorari, quali i giudici di pace ed i giudici tributari, per i  quali
e'  prevista  la  cessazione  dalle  funzioni   al   compimento   del
settantacinquesimo anno di eta'; 
    che, anche in riferimento ai principi di  efficienza  e  di  buon
andamento dell'amministrazione di  cui  all'art.  97  Cost.,  il  TAR
dubita  della  legittimita'  della  norma,  la  quale   precluderebbe
all'amministrazione  di  giovarsi  dell'opera  di  un  giudice   gia'
formato; 
    che nell'atto di  intervento  depositato  in  cancelleria  il  16
ottobre 2012, il Presidente del Consiglio dei ministri  ha  sostenuto
la manifesta infondatezza della questione sollevata dal  TAR  per  il
Veneto; 
    che, quanto  al  profilo  di  illegittimita'  costituzionale  per
violazione dell'art. 3 Cost., il Presidente del Consiglio osserva che
rientrerebbe  nella   discrezionalita'   del   legislatore   trattare
diversamente situazioni non omogenee; 
    che  nell'ordinamento  giudiziario  la  disciplina  inerente   ai
magistrati  onorari  appare  estremamente  differenziata  quanto   ai
suddetti limiti di eta'. 
    Considerato che il TAR rimettente censura l'art. 42-sexies, primo
comma,  lettera  a),  del  regio  decreto  30  gennaio  1941,  n.  12
(Ordinamento giudiziario), per violazione degli artt. 3  e  97  della
Costituzione; 
    che la figura del giudice onorario trova  il  proprio  fondamento
nell'art. 106, secondo comma, Cost., che rimette  al  legislatore  la
facolta' di istituire tale categoria di magistrati; 
    che in piu' occasioni questa Corte ha affermato  che  «l'invocato
art. 106, secondo comma, Cost. rimette alla discrezionale valutazione
del  legislatore  ordinario  se  ammettere,  o  meno,  la  nomina  di
magistrati  onorari,   con   la   conseguenza   che   tale   facolta'
evidentemente comprende anche  quella  di  stabilire,  con  norme  di
carattere organizzatorio, a quali condizioni e in presenza  di  quali
presupposti  detti  magistrati  debbano  in  concreto  esercitare  le
funzioni loro affidate» (in tal senso le ordinanze n. 132 del 1989  e
n. 1055 del 1988); 
    che ancora piu' recentemente la Corte  ha  chiarito  che  «nessun
raffronto, ai fini del  prospettato  giudizio  di  eguaglianza,  puo'
essere fatto tra le posizioni delle  varie  categorie  di  magistrati
onorari che svolgono a diverso titolo e in  diversi  uffici  funzioni
giurisdizionali,  trattandosi  di  una  pluralita'   di   situazioni,
differenti  tra  loro,  per  le  quali  il  legislatore   nella   sua
discrezionalita'   ben   puo'   stabilire    trattamenti    economici
differenziati» e «che, come  questa  Corte  ha  gia'  affermato,  non
rientra nelle sue funzioni ma nella discrezionalita' del  legislatore
stabilire se e quale indennita' sia dovuta ai funzionari onorari  per
l'opera da essi prestata» (ordinanze n. 479 del 2000  e  n.  377  del
1987); 
    che  per  altri  magistrati   onorari   appartenenti   all'ordine
giudiziario, ai sensi dell'art. 4, secondo comma, del r.d. n. 12  del
1941, e' previsto un limite di eta' per la  cessazione  dal  servizio
maggiore rispetto a quello stabilito per i GOT,  come  nel  caso  dei
giudici di pace (art. 7, comma 2, della legge 21  novembre  1991,  n.
374, recante «Istituzione del giudice di pace»),  ovvero  coincidente
con il suddetto limite come per i vice procuratori (art. 71,  secondo
comma, del r.d. n. 12 del 1941), ovvero ancora non e' previsto  alcun
limite, come per gli  esperti  che  compongono  il  tribunale  per  i
minorenni, previsti all'art. 50 del r.d. n. 12 del 1941; 
    che sono definiti giudici onorari, sebbene non siano disciplinati
nella legge sull'ordinamento giudiziario, i giudici onorari aggregati
(GOA), per i quali il suddetto limite coincide con il compimento  del
settantaduesimo anno di eta' (art. 4 della legge 22 luglio  1997,  n.
276, recante «Disposizioni per la definizione del contenzioso  civile
pendente: nomina di giudici onorari  aggregati  e  istituzione  delle
sezioni  stralcio  nei  tribunali  ordinari»)  e   che   per   figure
assimilabili ai giudici onorari, quali gli esperti che compongono  le
sezioni specializzate agrarie (art. 2 della legge 2  marzo  1963,  n.
320, recante «Disciplina  delle  controversie  innanzi  alle  Sezioni
specializzate agrarie»), e il Tribunale  di  sorveglianza  (art.  70,
commi 3 e 4, della legge 26  luglio  1975,  n.  354,  recante  «Norme
sull'ordinamento  penitenziario  e   sull'esecuzione   delle   misure
privative e limitative  della  liberta'»),  non  e'  stabilito  alcun
limite di eta' per la durata dell'ufficio; mentre i componenti  delle
commissioni  tributarie  cessano  dall'incarico  al  compimento   del
settantacinquesimo anno di  eta'  (art.  11,  comma  2,  del  decreto
legislativo 31 dicembre 1992,  n.  545,  recante  «Ordinamento  degli
organi speciali di giurisdizione tributaria ed  organizzazione  degli
uffici di  collaborazione  in  attuazione  della  delega  al  Governo
contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413»); 
    che  nell'ambito  del  comparto  unitariamente  considerato   dei
giudici onorari e  delle  figure  ad  essi  assimilabili,  in  quanto
distinto  da  quello  dei   giudici   di   carriera,   nel   rispetto
dell'esigenza   costituzionale   di   assicurare   l'indipendenza   e
l'imparzialita' nell'esercizio  della  funzione  giurisdizionale,  e'
presente una pluralita' di figure tra  loro  differenti  quanto  alla
ratio ispiratrice della  loro  istituzione  e  correlativamente  alla
posizione assunta nell'ambito dell'ordinamento giudiziario, sia per i
profili  amministrativi  che  per  quelli  retributivi,  e  che  tali
diversita'  non  possono  ritenersi  indifferenti   ai   fini   della
determinazione dei limiti di eta' per la cessazione dell'incarico; 
    che relativamente al prolungamento dell'eta' pensionabile si deve
riconoscere un'ampia discrezionalita'  al  legislatore  con  il  solo
limite della manifesta arbitrarieta' (ordinanza n.  380  del  1994  e
sentenza n. 422 del 1994); 
    che deve dunque escludersi l'esistenza di un limite unico di eta'
generale per  l'intero  settore  pubblico,  essendo  previsti  limiti
diversi a seconda delle categorie di personale (sentenze n.  162  del
1997, n. 238 del 1988 e n. 422 del 1994); 
    che da quanto argomentato emerge che la disciplina  assunta  come
tertium comparationis dal giudice rimettente e' eterogenea e  che  il
legislatore ha differenziato l'eta' pensionabile delle diverse figure
di  giudice  onorario  nell'esercizio  non  irragionevole  della  sua
discrezionalita'; 
    che pertanto non e' ravvisabile alcuna violazione  del  principio
di  eguaglianza  e  le  censure  riferite  all'art.  3   Cost.   sono
manifestamente infondate; 
    che e' altresi'  manifestamente  infondata  la  censura  riferita
all'art. 97 Cost; 
    che,  secondo  il  costante  orientamento  di  questa  Corte,  la
violazione  del  principio   di   buon   andamento   della   pubblica
amministrazione non puo' essere invocata se non per l'arbitrarieta' e
la   manifesta   irragionevolezza   della   disciplina    denunciata;
combinandosi, sotto questo profilo, con  il  riferimento  all'art.  3
Cost. ed implicando lo svolgimento di un giudizio  di  ragionevolezza
sulla legge censurata (sentenze n. 243 del 2005, n. 63 e n.  306  del
1995; n. 250 del 1993); 
    che tale manifesta  irragionevolezza  non  ricorre  nel  caso  di
specie, non essendo la diversa determinazione dell'eta'  pensionabile
in grado di incidere sul buon andamento, poiche'  l'avvicendarsi  del
personale per il raggiungimento di  limiti  di  eta'  costituisce  un
evento  fisiologico  nella  dinamica  organizzativa  della   pubblica
amministrazione. 
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.
87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi  avanti  alla
Corte costituzionale.