ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione della Camera dei deputati del 22 settembre 2010, relativa alla insindacabilita', ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dall'on. Silvio Berlusconi nei confronti dell'on. Antonio Di Pietro, promosso dal Giudice della I sezione civile del Tribunale ordinario di Roma, con ricorso notificato il 18 giugno 2012, depositato in cancelleria il 18 luglio 2012, ed iscritto al n. 13 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2011, fase di merito. Visti l'atto di costituzione della Camera dei deputati nonche' l'atto di intervento di Antonio Di Pietro; udito nell'udienza pubblica del 26 febbraio 2013 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli; uditi gli avvocati Vito Cozzoli per la Camera dei deputati e Maria Raffaella Talotta per Antonio Di Pietro. Ritenuto che il Giudice della I sezione civile del Tribunale ordinario di Roma, con ricorso del 25 ottobre 2011, depositato il 1° dicembre 2011, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato in ordine alla deliberazione del 22 settembre 2010 (atti Camera, doc. IV-ter, nn. 8/A, 13/A e 17/A), con cui la Camera dei deputati ha affermato che le dichiarazioni in relazione alle quali, nel giudizio civile pendente davanti a detto giudice, e' stata avanzata domanda risarcitoria da parte dell'on. Antonio Di Pietro nei confronti dell'on. Silvio Berlusconi concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e sono, pertanto, insindacabili ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione; che il conflitto e' stato dichiarato ammissibile da questa Corte con l'ordinanza n. 97 del 2012; che, a seguito di essa, il Tribunale ha notificato il ricorso e l'ordinanza alla Camera dei deputati il 18 giugno 2012 ed il successivo 12 luglio ha depositato tali atti con la prova dell'avvenuta notificazione; che, in questa fase del giudizio, si e' costituita la Camera dei deputati deducendo che il ricorso le era stato notificato in forma non integrale (per mancanza delle pagine 2 e 4) e sostenendo che, in ragione di cio', essa resistente "non puo' conoscere compiutamente le ragioni della controparte"; che ha depositato atto di intervento l'onorevole Antonio di Pietro e - relativamente alla sola questione preliminare attinente alla ritualita' della notifica del ricorso ai sensi dell'articolo 37, quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale) - hanno depositato memoria sia il Tribunale che la Camera dei deputati. Considerato che l'incompletezza della copia del ricorso non comporta inesistenza ma un mero vizio sanabile della notificazione, atteso che essa e' stata comunque notificata in termini alla Camera, sua destinataria, unitamente all'ordinanza di ammissibilita' del conflitto (la quale riporta testualmente, per altro, le dichiarazioni per cui e' conflitto); che - non potendo la correlativa sanatoria farsi risalire alla costituzione della Camera resistente, che non ha accettato il contraddittorio nel merito - e' opportuno, in considerazione della descritta peculiarita' della fattispecie e della natura del giudizio, disporre la rinnovazione della notificazione del ricorso in forma integrale.