ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato
sorto a seguito della deliberazione della Camera dei deputati del  22
settembre   2010,   relativa   alla   insindacabilita',   ai    sensi
dell'articolo 68, primo comma,  della  Costituzione,  delle  opinioni
espresse dall'on. Silvio Berlusconi nei confronti dell'on. Antonio Di
Pietro, promosso dal Giudice della I  sezione  civile  del  Tribunale
ordinario  di  Roma,  con  ricorso  notificato  il  18  giugno  2012,
depositato in cancelleria il 18 luglio 2012, ed iscritto al n. 13 del
registro conflitti tra poteri dello Stato 2011, fase di merito. 
    Visti l'atto di costituzione della Camera  dei  deputati  nonche'
l'atto di intervento di Antonio Di Pietro; 
    udito nell'udienza pubblica  del  26  febbraio  2013  il  Giudice
relatore Mario Rosario Morelli; 
    uditi gli avvocati Vito Cozzoli per  la  Camera  dei  deputati  e
Maria Raffaella Talotta per Antonio Di Pietro. 
    Ritenuto che il Giudice della  I  sezione  civile  del  Tribunale
ordinario di Roma, con ricorso del 25 ottobre 2011, depositato il  1°
dicembre 2011, ha sollevato  conflitto  di  attribuzione  tra  poteri
dello Stato in ordine alla deliberazione del 22 settembre 2010  (atti
Camera, doc. IV-ter, nn. 8/A, 13/A e 17/A), con  cui  la  Camera  dei
deputati ha affermato che le dichiarazioni in relazione  alle  quali,
nel giudizio civile  pendente  davanti  a  detto  giudice,  e'  stata
avanzata domanda risarcitoria da parte dell'on. Antonio Di Pietro nei
confronti dell'on. Silvio Berlusconi concernono opinioni espresse  da
un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue  funzioni  e  sono,
pertanto, insindacabili ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della
Costituzione; 
    che il conflitto e' stato dichiarato ammissibile da questa  Corte
con l'ordinanza n. 97 del 2012; 
    che, a seguito di essa, il Tribunale ha notificato il  ricorso  e
l'ordinanza alla  Camera  dei  deputati  il  18  giugno  2012  ed  il
successivo  12  luglio  ha  depositato  tali  atti   con   la   prova
dell'avvenuta notificazione; 
    che, in questa fase del giudizio, si e' costituita la Camera  dei
deputati deducendo che il ricorso le era stato  notificato  in  forma
non integrale (per mancanza delle pagine 2 e 4) e sostenendo che,  in
ragione di cio', essa resistente "non puo' conoscere compiutamente le
ragioni della controparte"; 
    che ha depositato  atto  di  intervento  l'onorevole  Antonio  di
Pietro e - relativamente alla sola  questione  preliminare  attinente
alla ritualita' della notifica del ricorso ai sensi dell'articolo 37,
quarto  comma,  della  legge  11  marzo  1953,  n.  87  (Norme  sulla
costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale) -  hanno
depositato memoria sia il Tribunale che la Camera dei deputati. 
    Considerato che  l'incompletezza  della  copia  del  ricorso  non
comporta inesistenza ma un mero vizio sanabile  della  notificazione,
atteso che essa e' stata comunque notificata in termini alla  Camera,
sua destinataria,  unitamente  all'ordinanza  di  ammissibilita'  del
conflitto (la quale riporta testualmente, per altro, le dichiarazioni
per cui e' conflitto); 
    che - non potendo la correlativa sanatoria  farsi  risalire  alla
costituzione  della  Camera  resistente,  che  non  ha  accettato  il
contraddittorio nel merito - e' opportuno,  in  considerazione  della
descritta peculiarita' della fattispecie e della natura del giudizio,
disporre la rinnovazione della notificazione  del  ricorso  in  forma
integrale.