ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'articolo  2,
commi 4 e 5; dell'art. 4, commi 6, 7 e  8;  dell'art.  5,  comma  11;
dell'art. 6, comma 2, lettere c) e d); dell'art. 15, commi  6  e  13,
della legge della Regione Campania 10 luglio 2012, n. 19 (Istituzione
del registro tumori di popolazione della Regione Campania),  promosso
dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato  il
14-21 settembre 2012, depositato in cancelleria il 21 settembre  2012
ed iscritto al n. 125 del registro ricorsi 2012. 
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  10  aprile  2013  il  Giudice
relatore Giancarlo Coraggio; 
    udito l'avvocato dello Stato Luigi Andronio per il Presidente del
Consiglio dei ministri. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Il Presidente del Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con  ricorso  notificato
il 14-21 settembre 2012 e depositato in cancelleria il 21  settembre,
promuove, in riferimento agli articoli 120, secondo comma, 117, terzo
comma,  e  97   della   Costituzione,   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 2, commi 4 e 5, dell'art. 4, commi 6, 7 e 8,
dell'art. 5, comma 11, dell'art. 6, comma  2,  lettere  c)  e  d),  e
dell'art. 15, commi 6 e 13, della legge  della  Regione  Campania  10
luglio 2012, n. 19 (Istituzione del registro  tumori  di  popolazione
della Regione Campania), che  ha  istituito  sette  registri  tumori:
quattro provinciali e tre subprovinciali,  costituiti  uno  per  ogni
Azienda sanitaria locale della Regione, nonche'  un  registro  tumori
infantili istituito presso il  dipartimento  di  prevenzione  di  una
delle ASL della Regione. 
    1.1.- Premette il ricorrente che la Regione Campania ha disatteso
l'Accordo sul Piano  di  rientro  dai  disavanzi  sanitari  2007-2009
stipulato in data 13 marzo 2007, ai sensi  dell'art.  1,  comma  180,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la  formazione
del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato.  Legge  finanziaria
2005), e che pertanto il Governo ha esercitato i  poteri  sostitutivi
previsti dall'art. 4, comma 2, del decreto-legge 1 ottobre  2007,  n.
159 (Interventi urgenti  in  materia  economico-finanziaria,  per  lo
sviluppo e l'equita' sociale), convertito, con  modificazioni,  dalla
legge 29 novembre 2007, n. 222, procedendo alla nomina del Presidente
della Regione quale Commissario ad  acta  per  la  realizzazione  del
Piano di rientro. 
    Ricorda  poi  che  con  la  legge  23  dicembre  2009,   n.   191
(Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato. Legge finanziaria 2010), e' stata concessa alle  Regioni
che  si  trovavano  in  gestione  commissariale  la  possibilita'  di
proseguire  il  Piano  di  rientro  attraverso  programmi  operativi,
precisandosi ai commi  80  e  95  dell'art.  2  che  «gli  interventi
individuati  dal  Piano  sono  vincolanti  per  la  Regione,  che  e'
obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche  legislativi,  e  a  non
adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla  piena  attuazione  del
richiamato Piano di rientro». 
    Prosegue il ricorrente illustrando che il Commissario ad acta  ha
adottato il decreto del 14 luglio 2010,  n.  41,  avente  ad  oggetto
«Approvazione del nuovo Programma operativo per l'anno 2010», e  che,
a causa della sua non completa attuazione,  ha  quindi  approvato  la
bozza del Programma operativo 2011-2012. 
    Successivamente,  constatata  la  permanenza  del  disavanzo,  il
Commissario  ad  acta  ha  approvato  il  Piano  sanitario  regionale
2011-2013 e  quindi  l'adeguamento  per  l'anno  2012  dei  Programmi
operativi 2011-2012. 
    1.2.- Il Presidente del Consiglio dei ministri illustra,  quindi,
i profili di illegittimita'  costituzionale  della  legge  regionale,
individuando due gruppi di norme: a) il primo [art. 2, commi 4  e  5;
art. 4, commi 6, 7 e 8; art. 5, comma 11; art. 6,  comma  2,  lettera
c); art. 15, commi 6 e 13] sarebbe in contrasto con  gli  artt.  120,
secondo comma, e 117, terzo comma, della Costituzione; b) il  secondo
[art. 4, comma 6, lettera a), e comma 7, lettera a); art. 6, comma 2,
lettera d); art. 15, comma 6] violerebbe gli artt. 97,  120,  secondo
comma, e 117, terzo comma, Cost. 
    1.2.1.- Ad avviso del ricorrente,  le  norme  del  primo  gruppo,
disponendo che la gestione di ogni registro tumori  sia  affidata  ad
unita' operative dedicate e strutturate presso  ciascun  dipartimento
di  prevenzione  delle  ASL  e  della  Regione,  istituiscono   nuove
strutture organizzative,  cosi'  interferendo  con  l'attuazione  del
Piano di rientro dal disavanzo sanitario affidata al  Commissario  ad
acta e menomando le sue attribuzioni. Il punto 2, lettere c) e m), ed
il  punto  4  del  mandato  commissariale,   infatti,   affidano   al
Commissario, fino all'avvenuta attuazione  del  Piano,  il  riassetto
della rete ospedaliera e la sospensione di eventuali nuove iniziative
regionali in corso finalizzate a realizzare ed aprire nuove strutture
sanitarie pubbliche nonche' ad autorizzare ed  accreditare  strutture
sanitarie. 
    Rammenta la difesa dello Stato che la Corte costituzionale  nella
sentenza n. 78 del 2011, richiamando i principi gia'  espressi  nella
sentenza n. 2 del 2010, ha  precisato  che,  anche  qualora  non  sia
ravvisabile un diretto contrasto con i  poteri  del  Commissario,  ma
ricorra comunque una situazione di interferenza con le sue  funzioni,
tale situazione e' idonea ad integrare la violazione  dell'art.  120,
secondo comma, Cost. 
    Le disposizioni in esame,  inoltre,  non  rispettando  i  vincoli
posti dal Piano di rientro dal disavanzo sanitario  e  le  previsioni
del Programma operativo 2011-2012, che  dispongono  espressamente  la
riduzione delle unita' operative semplici e complesse (punto 5.1.6.),
pregiudicherebbero il  conseguimento  degli  obiettivi  di  risparmio
imposti dal Piano di rientro, ledendo cosi' i  principi  fondamentali
statali in materia di coordinamento della finanza pubblica diretti al
contenimento della spesa sanitaria, di cui all'art. 2, commi 80 e 95,
della legge n. 191 del 2009 e, conseguentemente,  l'art.  117,  terzo
comma, Cost. 
    Sarebbe infatti  orientamento  consolidato  della  Corte  che  il
legislatore  statale  possa  «legittimamente  imporre  alle   Regioni
vincoli alla spesa  corrente  per  assicurare  l'equilibrio  unitario
della  finanza  pubblica   complessiva,   in   connessione   con   il
perseguimento di obiettivi nazionali, condizionati anche da  obblighi
comunitari» (sentenza n. 163 del 2011). 
    1.2.2.- Le norme del secondo gruppo,  riservando  all'assessorato
regionale alla sanita' la nomina dei sette responsabili dei  registri
tumori provinciali e subprovinciali, del  responsabile  del  registro
tumori infantili e del funzionario del centro di coordinamento, senza
precisare le procedure attraverso le quali debbano essere  effettuate
tali nomine e se riguardino o meno il personale gia'  dipendente  dal
servizio sanitario regionale, contrasterebbero con i principi di buon
andamento ed imparzialita' della pubblica amministrazione nonche' con
il principio del pubblico concorso di cui all'art. 97 Cost. 
    Tali norme, inoltre, disponendo  nuovi  incarichi  professionali,
interferirebbero con l'attuazione del Piano di rientro dal  disavanzo
sanitario affidata al Commissario ad acta:  per  un  verso,  infatti,
esse menomerebbero le sue attribuzioni previste dal punto 1,  lettera
e), del mandato commissariale che prevede «la razionalizzazione ed il
contenimento della spesa per il personale», in  violazione  dell'art.
120, secondo comma, Cost.; per altro verso, esse non  rispetterebbero
i vincoli posti dal Piano di rientro dal disavanzo che  prevede,  tra
l'altro, il blocco del turn over del personale (blocco confermato, al
punto 2.2.1., dai Programmi operativi  di  adeguamento  2011-2012)  e
pregiudicherebbero il conseguimento degli obiettivi di risparmio  ivi
previsti. 
    In  questo  modo,  conclusivamente,  sarebbero  lesi  i  principi
fondamentali diretti al contenimento della spesa  pubblica  sanitaria
di cui all'art. 2, commi 80 e  95,  della  legge  n.  191  del  2009,
secondo i quali principi,  in  costanza  del  Piano  di  rientro,  e'
preclusa alla Regione l'adozione di nuovi provvedimenti che siano  di
ostacolo alla sua piena attuazione, con conseguente violazione  della
competenza legislativa statale  in  materia  di  coordinamento  della
finanza pubblica di cui all'art. 117, terzo comma, Cost. 
    2.- La Regione  Campania,  sebbene  ritualmente  raggiunta  dalla
notificazione del ricorso, non si e' costituita in giudizio. 
    3.-  All'udienza  pubblica  il  ricorrente   ha   insistito   per
l'accoglimento delle conclusioni svolte nelle difese scritte. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.-  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  ha   promosso
questioni di legittimita' costituzionale dell'articolo 2, commi  4  e
5, dell'art. 4, commi 6, 7 e 8, dell'art. 5, comma 11,  dell'art.  6,
comma 2, lettere c) e d), e dell'art. 15, commi 6 e 13,  della  legge
della Regione  Campania  10  luglio  2012,  n.  19  (Istituzione  del
registro  tumori  di  popolazione   della   Regione   Campania),   in
riferimento agli artt. 120, secondo comma, 117,  terzo  comma,  e  97
della Costituzione. 
    2.- Il ricorrente ha  articolato  le  questioni  suddividendo  le
norme di cui lamenta l'illegittimita' costituzionale in  due  gruppi:
il primo [art. 2, commi 4 e 5; art. 4, commi 6, 7 e 8; art. 5,  comma
11; art. 6, comma 2, lettera c); art. 15, commi 6 e  13]  sarebbe  in
contrasto con gli artt. 120,  secondo  comma,  e  117,  terzo  comma,
Cost.; il secondo [art. 4, comma 6, lettera a), e  comma  7,  lettera
a); art. 6, comma 2, lettera d); art. 15,  comma  6]  violerebbe  gli
artt. 97, 120, secondo comma, e 117, terzo comma, Cost. 
    2.1.- Le norme del primo gruppo dispongono  che  la  gestione  di
ogni registro tumori sia affidata ad  unita'  operative,  dedicate  e
strutturate presso ciascun dipartimento di prevenzione  delle  ASL  e
della Regione, e istituiscono nuove  strutture,  cosi'  interferendo,
secondo il ricorrente, con l'attuazione  del  Piano  di  rientro  dal
disavanzo sanitario di competenza del Commissario ad acta.  Il  punto
2, lettere c) e m), ed il punto 4 del mandato commissariale, infatti,
affidano al Commissario, fino all'avvenuta attuazione del  Piano,  il
riassetto della rete ospedaliera e la sospensione di eventuali  nuove
iniziative regionali in corso  finalizzate  a  realizzare  ed  aprire
nuove  strutture  sanitarie  pubbliche  nonche'  ad  autorizzare   ed
accreditare strutture sanitarie. 
    Esse, poi, interverrebbero in materia di organizzazione sanitaria
senza  rispettare  i  vincoli  posti  dal  Piano  di  rientro,  cosi'
pregiudicando il conseguimento degli obiettivi di risparmio  in  esso
previsti e violando il principio fondamentale diretto al contenimento
della spesa pubblica sanitaria di cui all'art.  2,  commi  80  e  95,
della legge n. 191 del 2009 (Disposizioni per formazione del bilancio
annuale e  pluriennale  dello  Stato.  Legge  finanziaria  2010),  in
contrasto con l'art. 117, terzo comma, Cost. 
    2.2.- Le  norme  del  secondo  gruppo  riservano  all'assessorato
regionale alla sanita' la nomina dei sette responsabili dei  registri
tumori provinciali e subprovinciali, del  responsabile  del  registro
tumori infantili e del funzionario del centro di coordinamento, senza
precisare le procedure attraverso le quali debbano essere  effettuate
tali nomine e se esse riguardino o meno il personale gia'  dipendente
dal servizio sanitario regionale; le norme in  questione  pertanto  -
sempre secondo il ricorrente - contrastano con  i  principi  di  buon
andamento ed imparzialita' della pubblica amministrazione nonche' con
il principio del pubblico concorso di cui all'art. 97 Cost. 
    Inoltre, disponendo nuovi incarichi professionali,  da  un  lato,
interferirebbero con l'attuazione del Piano di rientro dal  disavanzo
sanitario affidata al Commissario ad acta,  in  violazione  dell'art.
120, secondo comma, Cost.; dall'altro, non rispetterebbero i  vincoli
posti dal Piano, in violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. 
    3.- L'intima connessione esistente fra tutte le norme impugnate e
la loro inscindibilita' funzionale - in quanto volte, le prime,  alla
istituzione dell'elemento  oggettivo  "ufficio"  e  le  seconde  alla
correlativa dotazione dell'elemento  soggettivo  "organico"  -  rende
opportuna la trattazione unitaria (sentenze n. 141 del 2010 e n.  341
del 2009) dei prospettati dubbi di costituzionalita' con  riferimento
agli artt. 120, secondo comma, e 117, terzo comma, Cost. 
    4.- Le questioni sono fondate. 
    4.1.- Questa Corte ha affermato che «l'operato del Commissario ad
acta, incaricato dell'attuazione del Piano di rientro  dal  disavanzo
sanitario  previamente  concordato  tra  lo  Stato   e   la   Regione
interessata, sopraggiunge all'esito di una persistente inerzia  degli
organi regionali, essendosi questi ultimi sottratti  ad  un'attivita'
che pure e'  imposta  dalle  esigenze  della  finanza  pubblica.  E',
dunque,  proprio  tale  dato  -  in  uno  con  la  constatazione  che
l'esercizio del potere sostitutivo e', nella  specie,  imposto  dalla
necessita'  di  assicurare  la  tutela  dell'unita'  economica  della
Repubblica,  oltre  che  dei  livelli  essenziali  delle  prestazioni
concernenti un diritto fondamentale (art. 32 Cost.), qual  e'  quello
alla salute - a legittimare la conclusione secondo  cui  le  funzioni
amministrative del Commissario [...] devono essere poste al riparo da
ogni interferenza degli organi regionali» (sentenze n. 28 del 2013  e
n. 78 del 2011). 
    Piu' specificatamente, secondo la Corte «la semplice interferenza
da parte del legislatore regionale con le funzioni del Commissario ad
acta, come definite nel mandato commissariale, determina di  per  se'
la violazione dell'art. 120, secondo comma, Cost.»  (sentenza  n.  28
del 2013; nello  stesso  senso,  sentenza  n.  2  del  2010);  ed  in
particolare,  «ogni  intervento  che  possa  aggravare  il  disavanzo
sanitario regionale "avrebbe l'effetto di ostacolare l'attuazione del
piano di rientro e, quindi, l'esecuzione  del  mandato  commissariale
[...]"» (sentenza n. 18 del 2013; nello stesso senso, sentenza n. 131
del 2012). 
    4.2.- Ebbene, la delibera del 23 aprile 2010 di attribuzione  del
mandato commissariale per la prosecuzione del Piano  di  rientro,  al
punto 1 (erroneamente indicato come punto 2 in ricorso), lettere c) e
m), prevede, quali linee di intervento dell'operato del  Commissario,
rispettivamente, «il riassetto della rete ospedaliera e territoriale,
con          adeguati           interventi           per           la
dimissione/riconversione/organizzazione dei presidi non in  grado  di
assicurare adeguati profili di efficienza e di efficacia; analisi del
fabbisogno e verifica dell'appropriatezza». Il punto 4, poi,  assegna
al Commissario l'incarico «di sospendere eventuali  nuove  iniziative
regionali in  corso  per  la  realizzazione  o  l'apertura  di  nuove
strutture  sanitarie  pubbliche   ovvero   per   l'autorizzazione   e
l'accreditamento di strutture  sanitarie  private  fino  all'avvenuta
adozione del Piano di riassetto della rete  ospedaliera,  della  rete
laboratoristica   e   della   rete   di   assistenza    specialistica
ambulatoriale, tranne quelle necessarie all'attuazione del  Piano  di
rientro». 
    Il punto 1,  lettera  e),  della  delibera,  infine,  assegna  al
Commissario «la realizzazione  e  il  contenimento  della  spesa  del
personale». Dal canto loro,  i  Programmi  operativi  di  adeguamento
2011-2012 (in attuazione dei vincoli posti dal Piano di rientro),  al
punto 2.2.1 (rubricato «Blocco del turn over»), prevedono  il  blocco
totale delle assunzioni. 
    4.3.- Risulta evidente che le norme impugnate interferiscono  con
le funzioni e le attivita'  del  commissario  ad  acta;  esse  dunque
devono   essere   dichiarate   costituzionalmente   illegittime   per
violazione dell'art. 120, secondo comma, Cost. 
    4.4.- Le  questioni  sono  fondate  anche  con  riferimento  alla
lamentata violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. 
    4.4.1.- Questa Corte ha ripetutamente affermato che  «l'autonomia
legislativa concorrente delle Regioni nel settore della tutela  della
salute ed in particolare  nell'ambito  della  gestione  del  servizio
sanitario puo' incontrare limiti  alla  luce  degli  obiettivi  della
finanza pubblica e del contenimento  della  spesa»,  peraltro  in  un
«quadro di  esplicita  condivisione  da  parte  delle  Regioni  della
assoluta necessita' di contenere i disavanzi del  settore  sanitario»
(sentenze n. 91 del 2012 e n. 193 del 2007). Pertanto, il legislatore
statale puo' «legittimamente imporre alle Regioni vincoli alla  spesa
corrente per assicurare l'equilibrio unitario della finanza  pubblica
complessiva,  in  connessione  con  il  perseguimento  di   obiettivi
nazionali, condizionati anche da obblighi comunitari» (sentenze n. 91
del 2012, n. 163 del 2011 e n. 52 del 2010). 
    Su queste premesse, si e' anche piu' volte ribadito che l'art. 1,
comma 796, lettera b), della legge n. 296 del 2006 (Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato.  Legge
finanziaria 2007) - al pari dell'art. 2, commi 80 e 95,  delle  legge
n. 191 del 2009, invocati dal ricorrente come parametri interposti  -
puo'  essere  qualificato   «come   espressione   di   un   principio
fondamentale diretto al contenimento della spesa  pubblica  sanitaria
e, dunque, espressione di un  correlato  principio  di  coordinamento
della finanza pubblica» (sentenze n. 91 del 2012, n. 163 e n. 123 del
2011, n. 141 e n. 100 del 2010).  Tali  norme  hanno,  infatti,  reso
vincolanti per le Regioni che li abbiano sottoscritti, gli interventi
individuati negli accordi di cui all'art. 1, comma 180,  della  legge
30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale  e  pluriennale  dello  Stato.   Legge   finanziaria   2005),
finalizzati a realizzare il contenimento della spesa sanitaria  ed  a
ripianare  i  debiti  anche  mediante  la  previsione   di   speciali
contributi finanziari dello Stato (sentenza n. 91 del 2012). 
    4.4.2.- Le norme impugnate,  prevedendo  l'istituzione  di  nuovi
uffici e sopratutto  dotandoli  di  aggiuntive  risorse  strumentali,
umane e finanziarie, si pongono  in  contrasto  con  l'obiettivo  del
rientro   nell'equilibrio   economico-finanziario   perseguito    con
l'Accordo sul Piano di rientro e con il Piano medesimo. 
    Tale contrasto e' reso  palese,  in  particolare,  dall'esistenza
nella legge impugnata di uno stanziamento ad hoc: difatti, l'art. 16,
rubricato  «norma   finanziaria»,   «impegna   risorse   finanziarie,
vincolate agli obiettivi di  una  gestione  efficiente  del  registro
tumori della Regione  Campania,  per  complessivi  euro  1.500.000,00
annui [...] da  versare  alle  Asl  della  Regione  Campania  per  le
attivita' di ciascun Registro Tumori provinciale e  subprovinciale  e
del Registro Tumori Infantile, all'Irccs "Fondazione Pascale" per  le
attivita' del Centro di coordinamento  ed  all'assessorato  regionale
alla sanita'  per  le  attivita'  del  Comitato  Tecnico-Scientifico,
secondo gli importi percentuali di seguito indicati: a) gestione  tre
Registri Tumori subprovinciali di Napoli 10 per  cento  ciascuno;  b)
gestione Registro Tumori provinciale di  Salerno  15  per  cento;  c)
gestione Registro Tumori provinciale di Benevento 10  per  cento;  d)
gestione Registro Tumori provinciale di Avellino  10  per  cento;  e)
gestione Registro Tumori provinciale di  Caserta  14  per  cento;  f)
gestione Registro Tumori Infantile 12 per  cento;  g)  attivita'  del
Centro di Riferimento dell'Irccs "Fondazione Pascale" 6 per cento; h)
attivita' del Comitato Tecnico-Scientifico 3 per cento». 
    E'   questa   disposizione,   in   particolare,   che   manifesta
l'incompatibilita'  con  l'obiettivo  di  contenimento  della   spesa
pubblica sanitaria perseguito  con  il  Piano  di  rientro:  non  e',
infatti, l'istituzione in se' dei  registri  tumori,  del  centro  di
coordinamento e  del  comitato  tecnico-scientifico,  che  merita  di
essere contestata. 
    Lo stesso Commissario ad acta con delibera del 14 settembre  2012
ha ritenuto di  dover  adottare  un'analoga  iniziativa,  utilizzando
pero' le  strutture  amministrative  esistenti  ed  il  personale  in
servizio; ed e' significativo che abbia anche avuto cura di  indicare
l'esistenza di una pregressa e vigente copertura finanziaria  per  il
funzionamento degli uffici  in  questione,  precisando  «che  per  le
attivita' del presente decreto non sono previsti oneri  aggiuntivi  a
carico del bilancio regionale». 
    Conclusivamente, le disposizioni  impugnate,  ed  istitutive  dei
registri  tumori,  del  centro  di  coordinamento  e   del   comitato
tecnico-scientifico, in quanto comportano spese ulteriori rispetto  a
quelle  gia'  stanziate,   contrastano   anche   con   il   principio
fondamentale diretto al contenimento della spesa pubblica sanitaria -
espressione di un correlato principio di coordinamento della  finanza
pubblica - e quindi con l'art. 117, terzo comma, Cost. (ex  plurimis:
sentenze n. 260 del 2012, n. 131 del 2012 e n. 91 del 2012). 
    5.- L'accoglimento del ricorso per le  ragioni  teste'  enunciate
comporta  che  sia  dichiarata,  in  via  consequenziale,  ai   sensi
dell'art.  27  della  legge  11  marzo  1953,  n.  87  (Norme   sulla
costituzione  e  sul  funzionamento  della   Corte   costituzionale),
l'illegittimita' costituzionale anche dell'art. 16 della legge n.  19
del 2012 della Regione Campania. 
    Ad esso, infatti, vanno estesi i  motivi  di  censura  esposti  a
sostegno della fondatezza delle questioni prospettate con riferimento
alla violazione del principio fondamentale  diretto  al  contenimento
della spesa pubblica sanitaria e quindi dell'art. 117,  terzo  comma,
Cost. 
    6.-  La  fondatezza  delle  questioni  di  costituzionalita'  con
riferimento ai parametri di cui agli artt. 120, secondo comma, e 117,
terzo comma, Cost. comporta l'assorbimento delle ulteriori censure di
violazione dell'art. 97 Cost., invocato con riferimento  ai  principi
di buon andamento ed imparzialita' della pubblica  amministrazione  e
del pubblico concorso.