ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio per conflitto  di  attribuzione  tra  enti  sorto  a
seguito del decreto  del  Direttore  generale  delle  finanze  e  del
Ragioniere generale dello Stato 2  aprile  2012  (Determinazione  del
maggior gettito della tassa automobilistica da riservare allo  Stato,
al netto del minor gettito dello stesso tributo da  riconoscere  alle
regioni ed alle province autonome di Trento e  di  Bolzano,  per  gli
anni 2006 e 2007, ai sensi dell'articolo 1, commi 235  e  322,  della
legge 27 dicembre 2006, n. 296), promosso dalla Regione siciliana con
ricorso notificato il 21 settembre 2012, depositato in cancelleria il
1° ottobre 2012 ed iscritto al n. 11 del registro conflitti tra  enti
2012. 
    Visto l'atto di costituzione del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito  nell'udienza  pubblica  del  23  aprile  2013  il  Giudice
relatore Aldo Carosi; 
    uditi  l'avvocato  Marina  Valli  per  la  Regione  siciliana   e
l'avvocato dello Stato Paolo Gentili per il Presidente del  Consiglio
dei ministri. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1. - Con ricorso notificato il 21 settembre 2012 e depositato  il
1° ottobre 2012,  la  Regione  siciliana  ha  proposto  conflitto  di
attribuzione nei confronti dello Stato in relazione  al  decreto  del
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  (rectius:  del  Direttore
generale delle finanze e  del  Ragioniere  generale  dello  Stato)  2
aprile  2012  (Determinazione  del  maggior   gettito   della   tassa
automobilistica da riservare allo Stato, al netto del  minor  gettito
dello stesso tributo da riconoscere alle  regioni  ed  alle  province
autonome di Trento e di Bolzano, per gli anni 2006 e 2007,  ai  sensi
dell'articolo 1, commi 235 e 322, della legge 27  dicembre  2006,  n.
296), emanato, di  concerto  con  il  Ministro  delle  infrastrutture
(rectius: con il Capo del Dipartimento per i trasporti terrestri  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) e con il Ministro per
la pubblica amministrazione e l'innovazione (rectius: con il Capo del
Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e
l'innovazione   tecnologica   del   Ministero   per    la    pubblica
amministrazione e l'innovazione), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana del 25 luglio 2012, n. 172. 
    Ad avviso della ricorrente, il decreto in questione violerebbe le
competenze ad essa attribuite dagli articoli  36,  primo  comma,  del
regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione  dello
statuto della Regione siciliana), e 2, primo comma, del  decreto  del
Presidente della  Repubblica  26  luglio  1965,  n.  1074  (Norme  di
attuazione  dello  Statuto  della  Regione   siciliana   in   materia
finanziaria), anche in combinato disposto con gli artt.  17,  lettera
c), e 20 dello statuto della Regione siciliana. 
    1.1.  -  La  Regione  siciliana  premette  che  il  provvedimento
impugnato sarebbe attuativo dell'art. 1, comma 235,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - legge  finanziaria  2007)  -  che
prevede la regolazione delle minori  entrate  per  le  Regioni  e  le
Province autonome di Trento e di Bolzano  derivanti  dalle  esenzioni
dalla tassa automobilistica per l'acquisto di veicoli meno inquinanti
(cosiddetti ecoincentivi) - e del comma 321  del  medesimo  articolo,
che prevede l'innalzamento tariffario e la  riserva  allo  Stato  del
maggior gettito della tassa automobilistica sui veicoli  maggiormente
inquinanti,  a  decorrere  dall'anno  2007.  Il   decreto,   inoltre,
disporrebbe le compensazioni finanziarie, da  attuarsi  ad  opera  di
appositi provvedimenti del  Dipartimento  della  Ragioneria  generale
dello Stato, con riferimento al minor gettito regionale per gli  anni
2006 e 2007 ed al maggior gettito erariale per l'anno 2007. 
    La  ricorrente  lamenta  che,  nonostante  il  dissenso  da  essa
manifestato  in  diverse  occasioni  (in  particolare  in   sede   di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  Regioni  e  le
Province autonome di Trento e  di  Bolzano),  il  decreto  impugnato,
provvedendo alle riferite compensazioni tra maggiori e minori entrate
derivanti dalle  tasse  automobilistiche  riscosse  nelle  Regioni  a
statuto speciale, impone alla Regione siciliana di versare  la  somma
di euro 15.462.525,37, indicata nella tabella C allegata al  decreto,
risultante dalla differenza tra euro 22.405.811,04 di maggior gettito
(ex art. 1,  comma  321,  della  legge  n.  296  del  2006)  ed  euro
6.943.285,67 di minor gettito per ecoincentivi (ex art. 1, commi  226
e 236, della medesima legge). Detto importo dovrebbe  essere  versato
sul capitolo 2368, art. 06 (capo X),  dell'entrata  del  bilancio  di
previsione dello Stato entro sessanta giorni dalla pubblicazione  del
decreto, inutilmente  decorsi  i  quali  il  recupero  dell'ammontare
avverrebbe mediante equivalente riduzione delle  somme  iscritte  sul
capitolo 2700 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle  finanze,  che  rappresenterebbe  la  quota  di  partecipazione
statale al finanziamento del Fondo sanitario regionale. La previsione
si  renderebbe  necessaria  in  ragione  del  fatto  che  la  Regione
siciliana riscuote direttamente le entrate di spettanza statutaria  e
non sarebbe destinataria di trasferimenti erariali al di fuori  delle
somme destinate a supportare la spesa sanitaria. 
    1.2. - La ricorrente sostiene che la tassa automobilistica sia un
tributo erariale di sua integrale spettanza  ai  sensi  dell'art.  36
dello statuto della Regione siciliana e dell'art. 2, primo comma, del
d.P.R. n. 1074 del 1965. Tale spettanza potrebbe essere derogata solo
in presenza di determinate  condizioni,  indicate  dal  citato  primo
comma  dell'art.  2  e  meglio   specificate   dalla   giurisprudenza
costituzionale, ossia la novita' dell'entrata e la specificita' dello
scopo (si richiama al riguardo la sentenza della Corte costituzionale
n. 260 del 1990).  Ad  avviso  della  ricorrente,  nella  fattispecie
sussisterebbe  il  requisito   della   novita'   -   che   la   Corte
costituzionale avrebbe ravvisato nell'incremento di  gettito,  avendo
rilievo la novita' del provento e non quella del tributo (in  ricorso
vengono citate le sentenze n. 198 del 1999, n. 49 del 1972  e  n.  47
del 1968) - mentre mancherebbe la specifica destinazione dell'aumento
di  gettito  a  soddisfare  particolari   finalita'   contingenti   o
continuative dello Stato, come si evincerebbe dalla lettura dell'art.
1, commi 321 e 322, della legge n. 296 del 2006. In  particolare,  il
comma 321, dopo aver disposto la sostituzione della  tabella  di  cui
all'art. 1, comma 2,  del  decreto  del  Ministro  delle  finanze  27
dicembre 1997 (Tariffe delle tasse automobilistiche), si  limiterebbe
a prevedere la riduzione dei trasferimenti erariali in  favore  delle
Regioni in misura pari al maggior gettito ad esse derivante dal comma
medesimo  ed  il  successivo  comma  322  a   rinviare   al   decreto
ministeriale la regolazione finanziaria delle maggiori entrate  nette
derivanti  dal  precedente  nonche'  la  definizione  di  criteri   e
modalita' per la corrispondente riduzione dei trasferimenti spettanti
alle Regioni. Sostiene, dunque, la ricorrente che, in mancanza  della
specifica destinazione richiesta  dalle  norme  di  attuazione  dello
statuto, il maggior gettito riscosso in Sicilia in virtu'  del  comma
321 dovrebbe rientrare nella previsione generale per cui alla Regione
siciliana  spettano,  oltre   alle   entrate   tributarie   da   essa
direttamente deliberate,  tutte  quelle  erariali  riscosse  nel  suo
territorio,  dirette   o   indirette,   comunque   denominate.   Cio'
risulterebbe confermato dal tenore del citato comma 322 - che per  le
regolazioni  finanziarie  delle  maggiori  entrate  rimanda  ad   una
riduzione dei trasferimenti dello Stato, modalita' inattuabile per la
Regione siciliana (non destinataria di trasferimenti  erariali)  -  e
dalla clausola di salvaguardia contenuta nel comma 1363 del  medesimo
art. 1 della legge n. 296 del 2006, secondo cui quest'ultima  sarebbe
applicabile alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome
di Trento e di Bolzano compatibilmente con le  norme  dei  rispettivi
statuti e con le relative norme di attuazione. 
    Risulterebbero cosi' violati gli artt.  36,  primo  comma,  dello
statuto della Regione siciliana e 2,  primo  comma,  delle  norme  di
attuazione di cui al d.P.R. n. 1074 del 1965. 
    La  ricorrente  sostiene  di  essersi   astenuta   dal   proporre
impugnazione in via principale  delle  disposizioni  contenute  nella
legge n.  296  del  2006  proprio  confidando  in  un'interpretazione
costituzionalmente orientata delle stesse e nella citata clausola  di
salvaguardia. 
    1.3. - Secondo la Regione  siciliana,  un  ulteriore  profilo  di
illegittimita' del  decreto  impugnato  deriverebbe  dalle  modalita'
stabilite per acquisire l'importo indebitamente posto a  suo  carico,
ossia il versamento spontaneo della somma su  un  capitolo  d'entrata
del bilancio dello Stato entro sessanta  giorni  dalla  pubblicazione
del  decreto  medesimo  sulla  Gazzetta  Ufficiale  ed,  in  caso  di
inottemperanza entro detto termine, la corrispondente riduzione delle
somme iscritte sul capitolo dello stato di previsione  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  relativo  alla  quota  statale   di
finanziamento del Fondo sanitario regionale. 
    Ad avviso della  ricorrente,  tale  decurtazione  inciderebbe  di
fatto sull'entita' della  partecipazione  della  Regione  alla  spesa
sanitaria,  al  contempo  mettendo  a  rischio   l'erogazione   delle
prestazioni sanitarie in Sicilia. 
    Alla luce di tali considerazioni, il decreto violerebbe gli artt.
36, primo comma, dello statuto e 2, primo comma, del d.P.R.  n.  1074
del 1965 in combinato disposto con gli artt. 17,  lettera  c),  e  20
dello  statuto  della  Regione  siciliana,   che   attribuiscono   al
Presidente ed agli  Assessori  regionali  le  funzioni  esecutive  ed
amministrative in materia di «assistenza sanitaria». 
    1.4.  -  In  ragione  del  pregiudizio  derivante  dal   recupero
dell'importo preteso dallo Stato  mediante  corrispondente  riduzione
delle somme iscritte sul capitolo 2700 dello stato di previsione  del
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -  pregiudizio  che   si
riverbererebbe  sull'erogazione  delle  prestazioni   sanitarie   per
effetto della conseguente incapacita' di spesa da parte della Regione
- quest'ultima ha formulato istanza  di  sospensione  dell'esecuzione
dell'atto che ha dato luogo al conflitto, a suo avviso sussistendo le
«gravi ragioni» previste dall'art. 40 della legge 11 marzo  1953,  n.
87  (Norme  sulla  costituzione  e  sul  funzionamento  della   Corte
costituzionale). 
    1.5. - Rimarcando che il conflitto trarrebbe origine da  un  atto
che si discosterebbe  dalle  norme  che  pretende  di  applicare,  la
ricorrente chiede che, ove viceversa si ritenesse che il  decreto  ne
faccia corretta applicazione, questa  Corte  sollevi  davanti  a  se'
questione di legittimita' costituzionale dell'art.  1,  commi  321  e
322, della legge n. 296 del 2006 in riferimento agli artt. 36,  primo
comma, dello statuto della Regione siciliana e 2,  primo  comma,  del
d.P.R. n. 1074 del 1965. 
    2. - Con atto depositato il 30 ottobre 2012, si e' costituito  in
giudizio il Presidente del Consiglio dei  ministri,  rappresentato  e
difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  chiedendo  che   il
conflitto sia dichiarato inammissibile o infondato. 
    2.1. - Il resistente sostiene che il  decreto  impugnato  sarebbe
meramente attuativo dell'art. 1, commi 235 e 322, della legge n.  296
del 2006, per cui le censure ad esso mosse investirebbero in  realta'
le disposizioni normative di cui  farebbe  applicazione.  Il  ricorso
mirerebbe, pertanto, ad eludere i termini decadenziali  previsti  per
l'impugnativa delle norme  di  legge  su  cui  si  fondano  i  poteri
esercitati con l'atto oggetto del  conflitto,  rendendo  quest'ultimo
inammissibile alla stregua della  giurisprudenza  costituzionale  (si
cita la sentenza n. 472 del 1995). 
    2.2. - Secondo  il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  il
conflitto sarebbe infondato anche nel merito. 
    A suo dire, sia il decreto sia le  norme  che  rinviano  ad  esso
quanto a modalita' di attuazione  si  limiterebbero  a  prevedere  un
meccanismo  di  mera   regolazione   finalizzato   ad   operare   una
compensazione tra le minori entrate derivanti alle  Regioni  ed  alle
Province autonome dall'introduzione degli ecoincentivi (art. 1, commi
da 224 a 234, della legge n. 296 del  2006)  e  le  maggiori  entrate
derivanti dall'attuazione del comma 321, ossia dall'incremento  della
tassa automobilistica.  Tale  meccanismo  presupporrebbe  proprio  la
destinazione  ai  citati  enti  territoriali  del   maggior   gettito
derivante dalla tassa in questione, non essendovi altrimenti - ossia,
in caso di riserva del gettito  all'erario  -  necessita'  di  alcuna
compensazione. Poiche' in generale alla Regione siciliana spetterebbe
l'intero gettito dei tributi erariali riscossi nel suo territorio, ad
avviso del resistente un'interpretazione delle citate norme  conforme
allo  statuto  della  Regione  siciliana,  confortata   dal   dettato
dell'art. 1, comma 1363, della legge n. 296 del 2006, avrebbe imposto
la modalita', concretamente  adottata  dal  decreto,  del  versamento
diretto da parte della Regione siciliana del  maggior  gettito  della
tassa automobilistica al netto  del  minor  gettito  derivante  dalle
esenzioni per ecoincentivi e, solo in mancanza,  la  riduzione  delle
somme iscritte nel capitolo relativo alla spesa sanitaria. 
    Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri,  la  ricorrente
sarebbe pienamente consapevole del  contenuto  del  decreto  e  delle
modalita' della regolazione finanziaria da esso operata,  trattandosi
di atto frutto della concertazione con la medesima Regione siciliana,
in quanto adottato a seguito dell'intesa del 3 marzo  2011  raggiunta
in sede di Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
Regioni e le Province autonome. 
    Infine,  prosegue  il  resistente,  la  partecipazione  regionale
all'iter formativo del decreto escluderebbe altresi'  il  pregiudizio
alle disponibilita' regionali di cassa ed il conseguente  impedimento
all'erogazione delle prestazioni  sanitarie,  ragioni  addotte  dalla
ricorrente a sostegno  dell'istanza  di  sospensione  dell'esecuzione
senza fornire prova del fumus boni iuris e  del  periculum  in  mora,
ossia della grave alterazione del rapporto  tra  complessivi  bisogni
regionali e l'insieme dei  mezzi  per  farvi  fronte  (si  citano  al
riguardo le sentenze della Corte costituzionale n. 29  del  2004,  n.
138 del 1999 e n. 222 del 1994). 
    Secondo  il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  da  cio'
deriverebbe anche l'infondatezza dell'istanza cautelare. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1. - La Regione siciliana ha proposto conflitto  di  attribuzione
nei confronti dello  Stato  in  relazione  al  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze (rectius: del Direttore generale  delle
finanze  e  del  Ragioniere  generale  dello  Stato)  2  aprile  2012
(Determinazione del maggior gettito della  tassa  automobilistica  da
riservare allo Stato, al netto del minor gettito dello stesso tributo
da riconoscere alle regioni ed alle province autonome di Trento e  di
Bolzano, per gli anni 2006 e 2007, ai sensi  dell'articolo  1,  commi
235 e 322, della legge 27 dicembre 2006, n. 296), emanato di concerto
con il Ministro  delle  infrastrutture  (rectius:  con  il  Capo  del
Dipartimento  per  i  trasporti   terrestri   del   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti) e con il  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione  e  l'innovazione   (rectius:   con   il   Capo   del
Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e
l'innovazione   tecnologica   del   Ministero   per    la    pubblica
amministrazione e l'innovazione), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana del 25 luglio 2012, n. 172. 
    Ad avviso della ricorrente, il decreto in questione violerebbe le
competenze ad essa attribuite dagli articoli  36,  primo  comma,  del
regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione  dello
statuto della Regione siciliana), e 2, primo comma, del  decreto  del
Presidente della  Repubblica  26  luglio  1965,  n.  1074  (Norme  di
attuazione  dello  Statuto  della  Regione   siciliana   in   materia
finanziaria), anche in combinato disposto con gli artt.  17,  lettera
c), e 20 dello statuto della Regione siciliana. 
    La Regione si duole in primo  luogo  dell'acquisizione  da  parte
dello Stato della differenza  tra  il  maggior  gettito  della  tassa
automobilistica (dovuto all'aumento delle relative tariffe,  disposto
dall'art. 1, comma 321, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante
«Disposizioni per il bilancio annuale e  pluriennale  dello  Stato  -
legge finanziaria 2007») ed il minor  gettito  della  stessa  (dovuto
alle esenzioni dalla tassa medesima disposte dall'art. 1, commi 226 e
236, della stessa legge n. 296 del 2006  per  l'acquisto  di  veicoli
meno inquinanti, i cosiddetti ecoincentivi). Tale riserva  violerebbe
gli artt. 36, primo comma, dello statuto della Regione siciliana e 2,
primo comma, del d.P.R. n. 1074 del 1965,  in  quanto  sarebbe  stata
disposta in mancanza del  presupposto  della  specifica  destinazione
dell'incremento  di  gettito  alla  copertura  di  oneri  diretti   a
soddisfare particolari finalita'  contingenti  o  continuative  dello
Stato, presupposto che avrebbe consentito  di  derogare  al  generale
regime statutario di integrale spettanza alla  Regione  siciliana  di
tutte le entrate tributarie erariali  riscosse  nell'ambito  del  suo
territorio, dirette o indirette, comunque denominate. 
    In secondo luogo,  la  ricorrente  si  duole  del  fatto  che  il
meccanismo di indebita acquisizione allo Stato  del  maggior  gettito
netto,  mediante  equivalente  decurtazione  -  in  caso  di  mancato
spontaneo versamento del  dovuto  -  dei  trasferimenti  erariali  di
finanziamento  della  spesa  sanitaria  regionale,  le  precluderebbe
l'erogazione delle prestazioni sanitarie, risultando  cosi'  violati,
unitamente ai parametri poc'anzi citati ed in combinato disposto  con
essi, anche gli artt. 17,  lettera  c),  e  20  dello  statuto  della
Regione siciliana, che attribuiscono al Presidente ed agli  Assessori
regionali le funzioni  esecutive  ed  amministrative  in  materia  di
«assistenza sanitaria». 
    2.  -  Il  Presidente  del  Consiglio  dei   ministri   eccepisce
l'inammissibilita' del conflitto, per non essere stata  impugnata  in
via principale la legge di cui il decreto sarebbe mera attuazione, e,
nel merito, nega di aver riservato a se'  il  maggior  gettito  netto
della tassa automobilistica - in quanto formalmente  percepito  dalle
Regioni - salva la soggezione di queste  ultime  alla  riduzione  dei
trasferimenti  per  il  corrispondente  ammontare.  A  suo  dire,  il
particolare regime statutario della Regione siciliana avrebbe indotto
lo Stato a prevedere che la stessa subisca suddetta decurtazione solo
in caso di mancato spontaneo versamento di quanto  dovuto.  Cio'  non
pregiudicherebbe l'erogazione regionale delle prestazioni  sanitarie,
in difetto di compiuta prova al riguardo. 
    3. - L'eccezione d'inammissibilita' sollevata dalla difesa  dello
Stato e' fondata. 
    3.1. - Questa Corte ha gia' sottolineato  l'inammissibilita'  dei
ricorsi per conflitto di attribuzione proposti contro atti  meramente
consequenziali (confermativi, riproduttivi,  esplicativi,  esecutivi,
etc.) rispetto ad atti anteriori, non impugnati, con i quali sia gia'
stata esercitata la competenza  contestata.  In  questi  casi  viene,
infatti, a determinarsi la decadenza dall'esercizio dell'azione,  dal
momento che non puo'  essere  consentita,  attraverso  l'impugnazione
dell'atto meramente consequenziale  della  norma  non  impugnata,  la
contestazione  di  quest'ultima,  in  ordine  alla  quale   e'   gia'
inutilmente spirato il termine fissato dalla legge (sentenze  n.  207
del 2012 e n. 369 del 2010). 
    Nella fattispecie in esame, l'art. 1, comma 321, della  legge  n.
296 del 2006, determinando un incremento  di  gettito  relativo  alle
tasse automobilistiche attraverso l'aumento delle  relative  tariffe,
ha espressamente previsto, all'ultimo periodo, che: «I  trasferimenti
erariali in favore delle regioni o delle province autonome di cui  al
periodo precedente sono ridotti in misura  pari  al  maggior  gettito
derivante ad esse dal presente comma». 
    Detta disposizione si riferisce in  modo  indifferenziato  (cosi'
come  il  successivo  comma  322  dello  stesso  articolo)  sia  alle
«regioni»  che  alle  «province  autonome»,   con   incontrovertibile
implicita inclusione degli  enti  territoriali  dotati  di  autonomia
speciale come la ricorrente. 
    Si deve pertanto escludere che le lamentate violazioni statutarie
e delle norme di attuazione possano essere determinate dal decreto in
esame, atto meramente consequenziale della disposizione di legge  non
impugnata, la quale ha previsto l'attribuzione allo Stato del maggior
gettito relativo alla tassa automobilistica regionale, al  netto  del
minor gettito della stessa dipendente  dalle  esenzioni  dovute  agli
ecoincentivi (art. 1, comma 235, della  medesima  legge  n.  296  del
2006). 
    Il decreto direttoriale 2 aprile 2012 si e' limitato ad  indicare
l'entita'  delle  riduzioni  ed  a  definire  le  modalita'  concrete
dell'acquisizione   del   maggior   gettito   netto    della    tassa
automobilistica regionale, cosi' come  previsto  dall'art.  1,  comma
322, della legge n. 296 del  2006,  secondo  cui:  «Con  decreto  del
Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro  tre  mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  sono  effettuate  le
regolazioni  finanziarie  delle  maggiori  entrate  nette   derivanti
dall'attuazione delle norme del comma 321 e sono definiti i criteri e
le modalita' per la corrispondente riduzione dei trasferimenti  dello
Stato alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano». 
    In tale contesto normativo non puo' assumere rilievo la  clausola
di salvaguardia contemplata dall'art. 1, comma 1363, della  legge  n.
296 del 2006, secondo cui: «Le disposizioni della presente legge sono
applicabili  nelle  regioni  a  statuto  speciale  e  nelle  province
autonome di Trento e di Bolzano  compatibilmente  con  le  norme  dei
rispettivi statuti e delle relative norme d'attuazione». Essa infatti
non puo' operare nelle ipotesi, come quella  in  esame,  in  cui  una
inequivocabile disposizione  normativa  -  nel  caso  di  specie  non
impugnata  nei  termini  -  preveda  la  sua  diretta  ed   immediata
applicabilita' agli enti ad autonomia speciale (sentenza n.  241  del
2012). 
    Alla stregua delle considerazioni che  precedono,  dalla  mancata
impugnazione    dell'atto    legislativo     presupposto     discende
l'inammissibilita' del conflitto. 
    4. - La suddetta inammissibilita' impedisce di prendere in  esame
la questione incidentale di legittimita' costituzionale formulata nel
ricorso dalla Regione siciliana (sentenza n. 319 del 2011), avente ad
oggetto l'art. 1, commi 321 e 322, della legge n. 296 del 2006. 
    La  presente  pronuncia  assorbe  la  decisione  sull'istanza  di
sospensione dell'atto impugnato.