ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  18-bis,
comma 5, della legge della Regione Campania 3 novembre  1994,  n.  32
(Decreto legislativo 20 dicembre 1992, n. 502 e successive  modifiche
ed integrazioni, riordino del servizio sanitario regionale), inserito
dall'articolo 1, comma 1,  lettera  b),  della  legge  della  Regione
Campania 6 luglio 2012,  n.  18  (Criteri  di  nomina  dei  direttori
generali  delle  aziende  sanitarie  locali,  aziende  ospedaliere  e
istituti di ricovero e cura a carattere  scientifico),  promosso  dal
Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il  7-11
settembre 2012, depositato in cancelleria il  17  settembre  2012  ed
iscritto al n. 123 del registro ricorsi 2012. 
    Udito nell'udienza pubblica del 7 maggio 2013 il Giudice relatore
Sabino Cassese; 
    udito l'avvocato dello Stato Fabrizio Fedeli  per  il  Presidente
del Consiglio dei ministri. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Il Presidente del Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato (ricorso n. 123 del 2012)
ha impugnato l'articolo 1, comma 1, lettera  b),  della  legge  della
Regione Campania  6  luglio  2012,  n.  18  (Criteri  di  nomina  dei
direttori  generali   delle   aziende   sanitarie   locali,   aziende
ospedaliere e istituti di ricovero e cura a  carattere  scientifico),
per violazione degli articoli 97 e 117, secondo comma, lettera l),  e
terzo comma, della Costituzione. 
    2. - L'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge della Regione
Campania n. 18 del 2012 modifica la legge regionale 3 novembre  1994,
n. 32 (Decreto legislativo 20 dicembre  1992,  n.  502  e  successive
modifiche  ed   integrazioni,   riordino   del   servizio   sanitario
regionale), inserendo l'art. 18-bis. 
    2.1. - Quest'ultima disposizione detta una  nuova  disciplina  in
materia di nomina dei direttori generali delle ASL e  degli  Istituti
del  servizio  sanitario  regionale,   prevedendo   che   «entro   il
sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza dell'incarico  di
direttore generale, ovvero della gestione commissariale delle aziende
sanitarie, delle aziende ospedaliere e degli istituti di  ricovero  e
cura a carattere scientifico, la Regione emette appositi avvisi,  per
la  presentazione  di  manifestazioni  di  interesse,   cui   possono
partecipare  esclusivamente  le  persone   che   sono   in   possesso
dell'iscrizione nell'Elenco unico regionale  degli  idonei  istituito
con la Delib.G.R. 2  agosto  2010,  n.  575,  di  seguito  denominato
"Elenco"» (art. 18-bis, comma 1). 
    Si  prevede,  poi  (art.  18-bis,  comma  2),  che  l'elenco  sia
aggiornato   tramite   un   avviso    pubblico    periodico,    volto
all'inserimento nell'elenco stesso dei  candidati  «in  possesso  dei
requisiti professionali di  cui  all'articolo  3-bis,  comma  3,  del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502» e che  tale  iscrizione
avvenga «all'esito della valutazione della idoneita' alla  nomina  di
direttore generale effettuata» da parte di  un'apposita  commissione.
La Commissione tecnica incaricata di valutare i titoli e i  requisiti
posseduti  dagli  idonei  che  hanno  presentato  manifestazione   di
interesse e' composta da: «a) un dirigente dell'Agenzia nazionale per
i servizi sanitari regionali (AGENAS); b) un  dirigente  appartenente
all'avvocatura regionale; c)  tre  componenti  scelti  con  sorteggio
pubblico tra i docenti  ordinari  di  diritto  ed  economia  (diritto
pubblico,  diritto  amministrativo,   economia   politica,   politica
economica ed economia aziendale) delle  universita'  della  Campania»
(art.  18-bis,  comma  4).  Infine,  la  Giunta  regionale  nomina  i
direttori generali  tra  gli  aspiranti  indicati  dalla  Commissione
tecnica (art. 18-bis, comma 3). 
    2.2.  -  L'art.  18-bis,  comma  5,  in  particolare,  detta   la
disciplina censurata dal Presidente del Consiglio dei ministri.  Tale
disposizione prevede che «Con deliberazione della Giunta regionale e'
adottato  un  disciplinare,  da  sottoporre  all'approvazione   della
maggioranza qualificata del Consiglio regionale, con le modalita'  di
espletamento della procedura di cui al presente articolo, compreso le
modalita' di nomina della  commissione  di  cui  al  comma  4,  fermo
restando, per le aziende ospedaliere  indicate  nell'articolo  2  del
decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti
fra Servizio Sanitario nazionale  ed  universita'),  quanto  previsto
dall'art. 1, comma 1, e dall'art. 4, comma 2  del  medesimo  decreto,
nel  rispetto   del   principio   di   leale   collaborazione.   Fino
all'approvazione del disciplinare la nomina dei direttori generali e'
comunque disposta tra le persone iscritte nell'Elenco di cui al comma
1  che  decadono  dopo  sessanta  giorni  dalla   pubblicazione   del
disciplinare». 
    3. - Ad avviso del Presidente del Consiglio dei ministri,  l'art.
18-bis, comma 5, della legge regionale n. 32 de 1994, introdotto  con
legge della Regione Campania n. 18 del 2012, nel prevedere  -  seppur
all'interno di una disciplina transitoria - un'ipotesi  di  decadenza
automatica dei direttori generali delle  ASL  e  degli  Istituti  del
servizio sanitario regionale, violerebbe l'art. 97 Cost.,  nonche'  i
principi fondamentali in materia di tutela della salute, stabiliti ai
sensi dell'art. 117,  terzo  comma,  e  l'art.  117,  secondo  comma,
lettera l), Cost., perche' inciderebbe sulla  competenza  legislativa
statale in materia di ordinamento civile. 
    3.1. - La disposizione  regionale,  prevedendo  che  i  direttori
generali delle ASL e degli Istituti del servizio sanitario regionale,
che  siano  stati   nominati   nelle   more   dell'approvazione   del
disciplinare  destinato  a  dettare   le   modalita'   ordinarie   di
espletamento della procedura di nomina, decadano dopo sessanta giorni
dalla  pubblicazione  dello  stesso,  introduce  una  fattispecie  di
cessazione anticipata dell'incarico, in contrasto con  la  disciplina
nazionale vigente: secondo quanto previsto dall'art. 3-bis, comma  8,
del decreto legislativo 30 dicembre  1992,  n.  502  (Riordino  della
disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della  legge
23 ottobre 1992,  n.  421),  il  rapporto  di  lavoro  del  direttore
generale e' regolato da contratto di diritto privato ed e' di  durata
non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, e  le  ipotesi  di
decadenza, regolate dai commi 3  e  7  del  medesimo  articolo,  sono
limitate ai casi  in  cui  «ricorrano  gravi  motivi  o  la  gestione
presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di violazione di
leggi o del principio di buon  andamento  e  di  imparzialita'  della
amministrazione». 
    Innanzitutto, il Presidente del Consiglio dei ministri rileva che
anche i direttori generali delle ASL e degli Istituti  della  Regione
Campania sono da qualificare come «figure dirigenziali non  apicali»,
perche'  «anche  nell'ordinamento  regionale  campano,   infatti,   i
rapporti fra il direttore generale  della  ASL  e  l'organo  politico
risultano "mediat[i] da strutture dipendenti dalla Giunta"  (sentenza
n. 104 del 2007). Oltre agli uffici di diretta collaborazione, assume
a tale riguardo uno specifico rilievo il coordinatore di  area  (art.
12 della legge regionale n. 11 del 1991) che assolve  a  funzioni  di
indirizzo e coordinamento delle Aziende Sanitarie Regionali e cura la
gestione dei rapporti con gli Organi Istituzionali delle stesse e, in
base  al  nuovo  ordinamento  della  Giunta  varato  con  regolamento
regionale 15 dicembre 2011 n. 12, la  figura  del  Capo  Dipartimento
(art. 7) che svolge compiti di vigilanza e  controllo  degli  enti  e
degli organismi di riferimento dipendenti dalla Regione». 
    Ad avviso del Presidente del Consiglio dei ministri, il carattere
automatico della decadenza «dall'incarico di  direttore  generale  di
Aziende e Istituti del Servizio Sanitario Regionale per effetto della
pubblicazione di un atto approvato  dall'organo  politico»,  previsto
dalla  disposizione  censurata,  violerebbe  l'art.  97  Cost.  sotto
diversi profili: innanzitutto, lederebbe  «il  principio  del  giusto
procedimento,  perche'  esclude  il  diritto   del   funzionario   di
intervenire nel corso del procedimento che conduce alla sua rimozione
e  di   conoscere   la   motivazione   di   tale   decisione»;   poi,
pregiudicherebbe «i principi di efficienza ed  efficacia  dell'azione
amministrativa, in base ai quali le decisioni relative alla rimozione
dei funzionari incaricati della gestione amministrativa,  cosi'  come
quelle relative  alla  loro  nomina,  debbono  essere  fondate  sulla
valutazione oggettiva delle qualita'  e  capacita'  professionali  da
essi   dimostrate»;   infine,   pregiudicherebbe   «la    continuita'
dell'azione amministrativa,  che  viene  interrotta  dalla  decadenza
dell'incarico». 
    Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, poi, il  regime
di decadenza automatica dovrebbe ritenersi «logicamente  applicabile,
in via transitoria, ad incarichi gia' in corso al momento  nel  quale
l'art.  18-bis  entra  in  vigore»:  di  conseguenza,  la   normativa
impugnata produrrebbe «automaticamente la cessazione di  un  incarico
che e' stato conferito senza la previsione di quel termine», violando
altresi' il legittimo affidamento (art. 3 Cost.). 
    3.2.  -  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  inoltre,
sostiene che la normativa regionale censurata violerebbe  i  principi
fondamentali in materia di tutela della salute di cui  all'art.  117,
terzo comma, Cost., in ragione del contrasto con il d.  lgs.  n.  502
del 1992, le cui disposizioni, secondo quanto espressamente  chiarito
dall'art. 19, comma 1, del  decreto  stesso,  costituiscono  principi
fondamentali ai sensi dell'art. 117 Cost. 
    3.3.  -  Infine,  la  disposizione  censurata,  introducendo  una
fattispecie  di  decadenza  che  incide  «su   rapporti   di   lavoro
precedentemente   instauratisi   il   cui   termine   e'    stabilito
contrattualmente»,  violerebbe  altresi'  la   competenza   esclusiva
statale in materia  di  ordinamento  civile,  di  cui  all'art.  117,
secondo comma, lettera l), Cost. 
    4. - La Regione Campania non si e' costituita in giudizio. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Il Presidente del Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato  l'articolo
1, comma 1, lettera b), della legge della Regione Campania  6  luglio
2012, n. 18 (Criteri di nomina dei direttori generali  delle  aziende
sanitarie locali, aziende ospedaliere e istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico), per violazione degli artt. 97 e 117,  secondo
comma, lettera l), e terzo comma, della Costituzione. 
    2.- La disposizione  impugnata  modifica  la  legge  regionale  3
novembre 1994, n. 32 (Decreto legislativo 20 dicembre 1992, n. 502  e
successive modifiche ed integrazioni, riordino del servizio sanitario
regionale), inserendo l'art. 18-bis. I primi quattro commi di  questo
articolo, non censurati, dettano una nuova disciplina per  la  nomina
dei direttori generali  delle  ASL  e  degli  Istituti  del  servizio
sanitario regionale. Il quinto comma dell'art. 18-bis prevede che  le
modalita' di espletamento  della  nuova  procedura  di  nomina  siano
regolate da un disciplinare, adottato con deliberazione della  Giunta
regionale, e che «[f]ino all'approvazione del disciplinare la  nomina
dei direttori generali e' comunque disposta tra le  persone  iscritte
nell'Elenco di cui al comma 1 che decadono dopo sessanta giorni dalla
pubblicazione del disciplinare». 
    3.- Ad avviso del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  la
disposizione censurata, prevedendo che i direttori generali delle ASL
e degli Istituti  del  servizio  sanitario  regionale  decadano  dopo
sessanta giorni  dalla  pubblicazione  del  disciplinare,  violerebbe
l'art. 97 Cost. 
    4.- La questione e' fondata. 
    4.1.- Come gia' rilevato da questa Corte,  i  direttori  generali
delle ASL costituiscono «una figura tecnico-professionale che  ha  il
compito  di  perseguire,  nell'adempimento  di   un'obbligazione   di
risultato (oggetto di un contratto di lavoro autonomo), gli obiettivi
gestionali e operativi definiti dal piano sanitario regionale (a  sua
volta elaborato in armonia con il piano sanitario  nazionale),  dagli
indirizzi della Giunta, dal provvedimento di nomina e  dal  contratto
di lavoro con  l'amministrazione  regionale»  (sentenza  n.  104  del
2007).  Le  funzioni  svolte  dai   direttori   sono   di   carattere
tecnico-gestionale, come confermato anche dai requisiti che la  legge
richiede per  la  loro  nomina  ai  sensi  dell'art.  3  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino  della  disciplina  in
materia sanitaria, a norma dell'articolo 1  della  legge  23  ottobre
1992, n. 421) e dell'art. 18, comma 3-bis, della legge della  Regione
Campania n. 32 del 1994 (sentenza n. 34 del 2010). 
    Sotto  il  profilo  organizzativo,  tra  l'organo  politico  e  i
predetti direttori generali «non  vi  e'  un  rapporto  istituzionale
diretto  e  immediato»,  ma  «vi  e'  una  molteplicita'  di  livelli
intermedi lungo la linea di collegamento che unisce l'organo politico
ai direttori generali delle Asl» (sentenza n. 104 del 2007 e sentenza
n. 34 del 2010). Nella Regione  Campania  i  rapporti  tra  direttori
sanitari e organi politici sono mediati da strutture dipendenti dalla
Giunta,  e,  in  particolare,  dal  Capo  Dipartimento,  che   svolge
«funzioni di vigilanza e controllo degli enti e  degli  organismi  di
riferimento  dipendenti  dalla  Regione»  (art.  7  del   regolamento
regionale 15 dicembre 2011, n. 12). 
    4.2.-  La  disposizione  impugnata,  trovando  applicazione   nei
confronti della tipologia di figure dirigenziali appena  descritta  -
che esercita  funzioni  di  carattere  gestionale  e  non  e'  legata
all'organo politico da un rapporto diretto -, viola l'art.  97  Cost.
sotto piu' profili. 
    Innanzitutto, essa e' in  contrasto  con  il  principio  di  buon
andamento, perche' il meccanismo di decadenza automatica incide sulla
continuita' dell'azione amministrativa (sentenze n. 228 del 2011;  n.
304 e n. 224 del 2010). Come questa Corte ha statuito nella  sentenza
n. 124 del 2011, infatti, «[I]l rapporto  di  lavoro  instaurato  con
l'amministrazione  che  attribuisce  l'incarico  deve  essere   [...]
connotato da specifiche garanzie, le quali presuppongono che esso sia
regolato in modo da assicurare la tendenziale continuita' dell'azione
amministrativa». 
    In  secondo  luogo,  il  carattere  automatico  della   decadenza
dall'incarico del direttore, previsto dalla  disposizione  impugnata,
viola  i  principi  di  efficienza   e   di   efficacia   dell'azione
amministrativa,   perche'   esclude   una    valutazione    oggettiva
dell'operato del funzionario (sentenze n. 34 e n. 224 del 2010). 
    In terzo luogo, la disposizione impugnata viola il  principio  di
imparzialita'   dell'azione   amministrativa,    perche'    introduce
un'ipotesi di cessazione anticipata e  automatica  dall'incarico  del
direttore  generale  dipendente  da  un  atto  dell'organo   politico
(sentenze n. 228 del 2011 e n. 224 del 2010). 
    Infine, la disposizione impugnata viola il principio  del  giusto
procedimento, perche' non prevede  «il  diritto  del  funzionario  di
intervenire nel corso del procedimento che conduce alla sua rimozione
e di conoscere la motivazione di tale decisione» (sentenze n. 34  del
2010 e n. 390 del 2008). 
    5.- Rimangono assorbiti gli ulteriori profili di censura.