ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 12, commi 2
e 4, della legge della  Regione  Lombardia  16  luglio  2012,  n.  12
(Assestamento al bilancio per  l'esercizio  finanziario  2012  ed  al
bilancio pluriennale 2012/2014 a legislazione vigente e programmatico
- I provvedimento di variazione con modifiche  di  leggi  regionali),
promosso dal  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  con  ricorso
notificato il 14-19 settembre 2012, depositato in cancelleria  il  18
settembre 2012 ed iscritto al n. 124 del registro ricorsi 2012. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione Lombardia; 
    udito nell'udienza pubblica del 7 maggio 2013 il Giudice relatore
Luigi Mazzella; 
    uditi l'avvocato dello Stato Angelo Venturini per  il  Presidente
del Consiglio dei ministri e l'avvocato Fabio Cintioli per la Regione
Lombardia. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1. - Con ricorso notificato il 19 settembre 2012,  il  Presidente
del Consiglio dei ministri ha sollevato, con riferimento agli artt. 3
e 97 della Costituzione,  questione  di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 12, commi 2 e 4, della legge  della  Regione  Lombardia  16
luglio  2012,  n.  12  (Assestamento  al  bilancio  per   l'esercizio
finanziario 2012 ed al bilancio pluriennale 2012/2014 a  legislazione
vigente e programmatico - I provvedimento di variazione con modifiche
di leggi regionali). 
    Riferisce il ricorrente che l'art. 12, comma 2,  di  detta  legge
regionale,  in  materia  di  bilancio,   nel   modificare   l'assetto
organizzativo  della  compartecipata  societa'  di  diritto   privato
"Lombardia  informatica  s.p.a.",  ha  disposto  l'inquadramento  del
personale della suddetta societa' - che, con  rapporto  di  lavoro  a
tempo indeterminato, operava per la Centrale regionale acquisti  alla
data del 1° gennaio 2012 - in  un  ruolo  speciale,  ad  esaurimento,
della appena istituita "Agenzia regionale centrale acquisti in favore
degli enti delle pubbliche amministrazioni aventi sede nella  Regione
Lombardia". 
    Riferisce, ancora, il ricorrente, che il successivo comma 4 dello
stesso art. 12 dispone, inoltre,  che  il  personale  della  societa'
"Cestec s.p.a.", con  contratto  di  lavoro  a  tempo  indeterminato,
preposto alle funzioni amministrative di cui all'art.  10,  comma  1,
della medesima legge,  venga  inquadrato  in  un  ruolo  speciale  ad
esaurimento  presso  la  "Agenzia   regionale   per   la   protezione
dell'ambiente della  Lombardia"  (ARPA),  ente  di  diritto  pubblico
istituito con legge regionale 14 agosto 1999, n. 16. 
    Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, le disposizioni
di cui ai citati commi 2  e  4  dell'art.  12,  nella  parte  in  cui
dispongono tout court l'inquadramento nel  ruolo  di  enti  pubblici,
senza previo  superamento  di  un  concorso  pubblico,  di  personale
dipendente  da  societa'  private,  confliggono  con  i  principi  di
uguaglianza,  buon   andamento   e   imparzialita'   della   pubblica
amministrazione, nonche' con il principio del pubblico  concorso,  di
cui agli articoli 3 e  97  della  Costituzione.  Dette  disposizioni,
invero, si discosterebbero  dal  suddetto  principio,  senza  fornire
alcun elemento esplicativo delle ragioni di interesse pubblico  poste
a fondamento della deroga disposta. 
    2. - Si e' costituita in giudizio la Regione  Lombardia  e,  dopo
aver eccepito, in via preliminare,  l'inammissibilita'  del  ricorso,
dato che il ricorrente non avrebbe neppure tentato un'interpretazione
costituzionalmente orientata delle disposizioni censurate, nel merito
ha sostenuto la sua infondatezza. 
    Invero, secondo la Regione, trattandosi di una misura volta  alla
razionalizzazione delle societa' partecipate  da  enti  pubblici,  la
censurata disposizione introdurrebbe  una  deroga  al  principio  del
pubblico concorso, che sarebbe giustificata  dall'interesse  pubblico
ad assicurare la continuita' della attivita', precedentemente  svolta
dalle predette societa' ed  ora  devoluta  alla  Regione,  dato  che,
attraverso la conservazione delle unita' di personale in servizio, si
perseguirebbe lo scopo di salvaguardare le loro professionalita'. 
    Inoltre, si tratterebbe pur sempre  di  personale  dipendente  di
societa'  partecipate   che,   come   disposto   dall'art.   18   del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 del (Disposizioni urgenti per lo
sviluppo  economico,  la  semplificazione,  la   competitivita',   la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione  tributaria)
convertito, con modificazioni, nella legge 6  agosto  2008,  n.  133,
sarebbe stato selezionato nel rispetto delle prescrizioni dettate dal
decreto  legislativo  30  marzo  2001,   n.   165   (Norme   generali
sull'ordinamento del lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni
pubbliche). 
    Infine, il personale verrebbe immesso in un ruolo ad  esaurimento
e non nel ruolo ordinario, non  contrastando  con  il  principio  del
pubblico concorso, vigente solo per la  selezione  del  personale  di
ruolo. 
    3. - In data 15  aprile  2013  il  Presidente  del  Consiglio  ha
depositato una visura camerale relativa alla  "Lombardia  Informatica
s.p.a." ed alla "Cestec s.p.a.". 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1. -  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  dubita,  con
riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, della  legittimita'
costituzionale dell'art. 12, commi 2 e 4, della legge  della  Regione
Lombardia 16  luglio  2012,  n.  12  (Assestamento  al  bilancio  per
l'esercizio finanziario 2012 ed al bilancio pluriennale  2012/2014  a
legislazione vigente e programmatico - I provvedimento di  variazione
con modifiche di leggi regionali). 
    Le   disposizioni   regionali   censurate,    finalizzate    alla
razionalizzazione    della    spesa    pubblica,    attraverso     la
riorganizzazione delle societa' partecipate dalla Regione  dispongono
il trasferimento delle  funzioni  di  due  societa'  in  house  della
regione Lombardia  (la  Lombardia  Informatica  s.p.a.  e  la  Cestec
s.p.a.) a strutture organizzative regionali. 
    In tale prospettiva, per attuare tale trasferimento di  funzioni,
esse prevedono anche l'inquadramento  del  personale  in  servizio  a
tempo indeterminato delle due  societa'  partecipate  in  altrettanti
ruoli speciali ad esaurimento presso due articolazioni della  Regione
stessa. In particolare, il comma 2 della norma censurata  dispone  il
trasferimento del personale della Lombardia Informatica s.p.a. presso
l'Agenzia regionale centrale acquisti e il comma 4 della stessa norma
dispone il trasferimento del personale  della  Cestec  s.p.a.  presso
l'ARPA. 
    Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  si   duole   della
circostanza  che,  per  effetto  delle  due  menzionate  disposizioni
regionali, si determinerebbe l'assunzione a  tempo  indeterminato  da
parte della Regione di tutto il personale precedentemente in servizio
presso  le  societa'  controllate,  in  mancanza  di  una   procedura
selettiva aperta al pubblico e, dunque, in violazione dei  canoni  di
ragionevolezza e del principio del pubblico  concorso,  di  cui  agli
artt. 3 e 97 della Costituzione. 
    La Regione difende la legittimita' delle disposizioni  censurate,
in primo luogo, sottolineando che la deroga al principio del pubblico
concorso, che essa  introduce,  sarebbe  giustificata  dall'interesse
pubblico   ad   assicurare   la    continuita'    della    attivita',
precedentemente svolta dalle predette societa' ed ora  devoluta  alla
Regione, dato  che,  attraverso  la  conservazione  delle  unita'  di
personale in servizio, si perseguirebbe lo scopo di salvaguardare  le
loro professionalita'. 
    In secondo luogo, evidenzia la  Regione,  il  personale  gia'  in
servizio presso le societa' controllate -  e  stabilmente  inquadrato
presso le stesse con contratto di lavoro a tempo indeterminato -  era
stato  selezionato  con  procedure  simili  a  quelle  previste   per
l'impiego pubblico,  e  cio'  in  attuazione  del  principio  dettato
dall'art. 18 del decreto-legge 25 giugno 2008  n.  112  (Disposizioni
urgenti  per  lo   sviluppo   economico,   la   semplificazione,   la
competitivita',  la  stabilizzazione  della  finanza  pubblica  e  la
perequazione tributaria), che  obbliga  le  societa'  partecipate  ad
adottare  con  propri  provvedimenti  criteri  e  modalita'  per   il
reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi  nel
rispetto dell'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165
(Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche). 
    Infine, la Regione sottolinea come l'inquadramento presso i ruoli
ad esaurimento della  Regione  non  equivale  a  un  vero  e  proprio
inquadramento in ruolo,  dato  il  carattere  transitorio  dei  ruoli
speciali ad esaurimento, istituiti  ad  hoc,  rispettivamente  presso
l'Agenzia regionale centrale acquisti e presso l'ARPA. 
    2. - Preliminarmente, deve essere rilevato che,  nelle  more  del
giudizio, la norma regionale,  nei  due  commi  censurati,  e'  stata
modificata dall'art. 1 della successiva legge della Regione Lombardia
24 dicembre 2012, n. 21 (Interventi normativi per l'attuazione  della
programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni
legislative - Collegato ordinamentale 2013), per effetto della  quale
e' stato abrogato il comma 2 dell'articolo  12,  mentre  il  comma  4
dell'articolo 12 e' stato sostituito da  una  norma  che  prevede  un
regime dei contratti di lavoro  parzialmente  discordante  da  quello
dettato dalla norma  originaria,  nel  quale  i  dipendenti  a  tempo
indeterminato in  servizio  presso  Lombardia  Informatica  s.p.a.  e
presso Cestec s.p.a.  sono  inquadrati,  rispettivamente,  nei  ruoli
dell'Agenzia  regionale  centrale  acquisti  e  nei  ruoli  di   ARPA
Lombardia «a seguito di esito positivo della procedura selettiva  che
e' espletata nei  limiti  e  a  valere  sulle  facolta'  assunzionali
dell'ente, nel termine di sei mesi dalla data di  entrata  in  vigore
della legge recante  (Interventi  normativi  per  l'attuazione  della
programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni
legislative - Collegato ordinamentale 2013)». 
    In sintesi, la  nuova  disciplina,  sostituendo  al  sistema  del
trasferimento    automatico    dei    lavoratori    quello     basato
sull'espletamento  di  una  prova  attitudinale  e  condizionando  il
trasferimento alla effettiva disponibilita', da parte della  Regione,
delle risorse finanziarie per l'aggiunta in pianta organica dei nuovi
posti  da  coprire,  ha  posto  nel  nulla,  in  modo  definitivo   e
retroattivo, il contenuto dispositivo dei due  commi  originari,  per
cui non residua alcuna possibilita'  che  gli  stessi  abbiano  avuto
medio tempore attuazione. 
    Per altro verso, deve essere rilevata la sostanziale  omogeneita'
della nuova disciplina rispetto a quella sostituita, dato  che  anche
la nuova disposizione autorizza il  trasferimento  di  personale,  in
mancanza di concorso aperto al pubblico, esclusivamente sulla base di
una prova attitudinale riservata al personale gia' assunto presso  la
societa' in house. Di conseguenza,  potendosi  considerare  la  nuova
disciplina  regionale  non  satisfattiva  rispetto   alle   doglianze
sollevate dal legislatore statale,  va  disposto,  in  linea  con  la
giurisprudenza di  questa  Corte  (sentenza  n.  198  del  2012),  il
trasferimento della questione sulla nuova norma, quale risultante  in
seguito all'avvenuta abrogazione del comma 2  ed  alla  modificazione
del comma 4 operata dall'art. 1 della legge della  Regione  Lombardia
n. 21 del 2012. 
    3. - Nel merito, la questione e' fondata. 
    In  base  alla  giurisprudenza  di  questa  Corte,  un  interesse
pubblico per la deroga al principio del pubblico concorso, al fine di
valorizzare  pregresse  esperienze   professionali   dei   lavoratori
assunti,  puo'  ricorrere  solo  in   determinate   circostanze:   e'
necessario, infatti,  che  la  legge  stabilisca  preventivamente  le
condizioni per l'esercizio del potere  di  assunzione,  subordini  la
costituzione del rapporto a tempo indeterminato  all'accertamento  di
specifiche  necessita'  funzionali  dell'amministrazione  e   preveda
procedure di verifica dell'attivita' svolta; il che presuppone che  i
soggetti da assumere abbiano  maturato  tale  esperienza  all'interno
della pubblica amministrazione, e non alle dipendenze  di  datori  di
lavoro esterni (sentenza n. 215 del  2009).  Inoltre,  la  deroga  al
predetto principio deve essere  contenuta  entro  determinati  limiti
percentuali, per non precludere in modo assoluto la  possibilita'  di
accesso della  generalita'  dei  cittadini  a  detti  posti  pubblici
(sentenza n. 108 del 2011). 
    La legge censurata si pone in contrasto con i predetti  principi.
Essa individua soltanto in modo generico le  ragioni  giustificatrici
della deroga sul piano della funzionalita' e non  prevede  meccanismi
di  verifica  dell'attivita'   professionale   svolta,   ne'   limiti
percentuali all'assunzione senza concorso. 
    La Regione resistente, infatti, si  limita  a  precisare  che  il
personale  in  questione  era  titolare  di  un  rapporto  di  lavoro
subordinato a tempo indeterminato con le  societa'  partecipate  e  a
invocare  la  deroga  all'osservanza  del  principio   del   pubblico
concorso, di cui all'art. 97 Cost. 
    Sul punto, la giurisprudenza di questa Corte non lascia  adito  a
dubbi. In relazione ad una norma regionale che disponeva un  generale
ed automatico transito del personale  di  una  persona  giuridica  di
diritto privato nell'organico  di  un  soggetto  pubblico  regionale,
senza il previo espletamento di alcuna procedura  selettiva  di  tipo
concorsuale, si e' statuito che  il  mancato  ricorso  a  tale  forma
generale e ordinaria di reclutamento  del  personale  della  pubblica
amministrazione non trova alcuna ragione giustificatrice  in  ipotesi
di tale genere. Il trasferimento da  una  societa'  partecipata  alla
Regione o ad altro soggetto  pubblico  regionale  si  risolve  in  un
privilegio indebito per i  soggetti  che  possono  beneficiare  della
norma impugnata, in violazione dell'art. 97 Cost. (sent.  n.  62  del
2012). 
    In altre decisioni questa Corte ha  precisato  che  la  modalita'
privatistica scelta dall'ente pubblico controllante per realizzare le
proprie finalita', che connota tutta l'azione contrattuale  posta  in
essere da tali societa' commerciali, ivi  comprese  le  modalita'  di
reclutamento del personale, rende non  assimilabile  il  rapporto  di
lavoro con tali  societa'  a  un  rapporto  di  lavoro  pubblico.  Il
controllo, da parte dell'ente pubblico, della  totalita'  (o  di  una
quota rilevante) delle azioni delle predette societa' commerciali non
e',  infatti,  sufficiente  per  giustificare  il   diverso   assunto
prospettato dalla Regione. Ne' ha valore il  fatto  che,  in  base  a
quanto prescritto dall'art. 18 del decreto-legge n. 112, del 2008, il
predetto personale e' stato, a sua  volta,  individuato  e  reclutato
sulla base di criteri e modi rispettosi dei principi di  pubblicita',
di trasparenza, di pari opportunita' e di  decentramento  di  cui  al
comma 3 dell'articolo 35 del d. lgs. n. 165 del 2001. Infatti,  anche
ammesso che tali criteri siano in concreto rispettati dalla  Regione,
la normativa richiamata non assicura che la  selezione  degli  stessi
sia avvenuta mediante procedure selettive aperte  al  pubblico,  come
richiesto dall'art. 97 Cost., e  con  garanzia  di  imparzialita'  di
reclutamento. 
    La natura puramente privata  del  lavoro  alle  dipendenze  delle
societa' partecipate, del resto, rende inoperante, nella  fattispecie
del trasferimento di funzioni da una societa' partecipata ad un  ente
pubblico, la stessa garanzia del posto di  lavoro,  che  l'art.  2112
cod. civ. riconosce, in ambito privato, ai lavoratori subordinati  in
caso di trasferimento di azienda. L'art. 31 del  d.lgs.  n.  165  del
2001, che dispone esplicitamente l'applicazione di tale garanzia, nel
settore del lavoro pubblico, al passaggio di funzioni e dipendenti da
enti pubblici ad altri soggetti (pubblici o privati), non richiama la
predetta garanzia per le ipotesi in  cui  il  passaggio  di  funzioni
avvenga - come nel caso previsto dalla legge regionale censurata - da
soggetti  privati  ad  enti  pubblici:  in  tali  ipotesi,   infatti,
l'automatico trasferimento dei lavoratori presuppone un passaggio  di
status - da dipendenti privati a dipendenti  pubblici  (ancorche'  in
regime di lavoro privatizzato) - che, si ripete, non puo' avvenire in
assenza di una prova concorsuale aperta al pubblico  (in  tal  senso,
sent. n. 226 del 2012). 
    C'e' da aggiungere  che  il  vulnus  determinato  dall'originaria
disposizione non e' stato in alcun  modo  attenuato  dalle  modifiche
apportate alla stessa dalla legge reg. Lombardia n. 21 del 2012. 
    La circostanza che il trasferimento  sia  stato  condizionato  al
previo superamento di un test attitudinale non rende la  disposizione
censurata, cosi' modificata,  meno  lesiva  degli  invocati  principi
costituzionali. Non si pone, infatti, in tal modo, alcun  rimedio  al
carattere "chiuso" dell'individuazione degli aspiranti  titolari  dei
nuovi  posti  di  ruolo  resi  disponibili,  dal   momento   che   la
partecipazione alle prove selettive e' chiaramente riservata ai  soli
dipendenti delle societa' partecipate. Questa Corte ha precisato  che
«anche  in  regime  di  impiego  pubblico   privatizzato   [...]   il
collocamento in ruolo costituisce la modalita' attraverso la quale si
realizza l'inserimento  stabile  dell'impiegato  in  un  posto  della
pianta  organica  di  una  pubblica  amministrazione,  cosicche'   la
garanzia  del  concorso  pubblico  non  puo'  che  riguardare   anche
l'ipotesi di mera trasformazione di un rapporto contrattuale a  tempo
indeterminato in rapporto di ruolo, allorche' - come si  e'  detto  -
l'accesso al suddetto rapporto non di  ruolo  non  sia  a  sua  volta
avvenuto mediante una procedura concorsuale»  (sentenze  n.  205  del
2004 e n. 215 del 2009). 
    D'altra parte, neppure la limitazione del predetto  trasferimento
nell'ambito delle capacita' di assunzione dell'ente e'  in  grado  di
ovviare al descritto vulnus. Tale limite, infatti, pur meritevolmente
finalizzato alla razionalizzazione della spesa pubblica,  non  spiega
alcun effetto rispetto all'inosservanza dei principi  costituzionali,
invocati nel presente giudizio, di  pubblicita'  del  concorso  e  di
tutela  della  necessaria  professionalita'  dei   dipendenti   della
pubblica amministrazione.