ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli articoli 4, 7, 12 e 20 della legge della Regione Puglia 20 agosto 2012, n. 24 (Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei servizi pubblici locali), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 22-26 ottobre 2012, depositato in cancelleria il 29 ottobre 2012 ed iscritto al n. 175 del registro ricorsi 2012. Visto l'atto di costituzione della Regione Puglia; udito nella camera di consiglio del 3 luglio 2013 il Giudice relatore Giuseppe Tesauro. Ritenuto che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con ricorso notificato a mezzo posta il 22-26 ottobre 2012 e depositato in cancelleria il successivo 29 ottobre, ha promosso questione di legittimita' costituzionale degli articoli 4, 7, 12 e 20 della legge della Regione Puglia 20 agosto 2012, n. 24 (Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei servizi pubblici locali); che, ad avviso della difesa dello Stato, con dette disposizioni la Regione Puglia avrebbe costituito un'autorita' regionale per la regolamentazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica che, operando «con piena autonomia e indipendenza di giudizio e di valutazione», svolge attivita' di verifica e di regolamentazione del mercato nel settore dei servizi pubblici, a fini di promozione e sviluppo della concorrenza; che, in particolare, l'art. 7 della legge regionale, istituendo l'autorita' regionale, prevede che essa, ai sensi degli artt. 4, 12 e 20, abbia il compito di verificare, per ciascun settore e ciascun Ambito territoriale ottimale (ATO), «la sussistenza delle condizioni per un idoneo sviluppo della concorrenza nel mercato, incluse le eventuali modalita' di regolamentazione della stessa, tale da non pregiudicare il raggiungimento degli obblighi di servizio pubblico»; che, secondo il Presidente del Consiglio dei ministri le predette norme regionali violerebbero la competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia della «tutela della concorrenza», in quanto allo Stato sarebbe riservata tale materia sia intesa in senso statico, sia intesa quale «attivita' di promozione», come precisato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 272 del 2004; che la Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore della Giunta regionale, si e' costituita in giudizio, con memoria depositata il 30 novembre 2012, concludendo per l'infondatezza della questione, in quanto a suo giudizio le norme impugnate non toccherebbero in alcun modo l'ambito delle competenze spettanti alle autorita' nazionali di regolazione e tutela della concorrenza; che, a suo giudizio, il legislatore regionale, nell'ambito di quanto disposto dalle norme statali, si sarebbe limitato a definire le modalita' di organizzazione e di gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, a seguito dell'intervento di scioglimento dell'Autorita' d'ambito, disposto dal legislatore statale. Considerato che il Presidente del Consiglio dei ministri, con atto depositato il 18 aprile 2013, in seguito alle modifiche apportate alle disposizioni impugnate dalla legge regionale 13 dicembre 2012, n. 42 recante «Modifiche e integrazioni alla legge regionale 20 agosto 2012, n. 24 (Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali)», ha rinunciato al ricorso; che la Regione Puglia in data 2 luglio 2013 ha depositato delibera della Giunta regionale, adottata in data 7 maggio 2013, con la quale accetta la detta rinunzia; che, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinunzia al ricorso, seguita dalla accettazione della controparte, estingue il processo.