ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo 7 della
legge della Regione Veneto 3  dicembre  2012,  n.  46  (Modifiche  di
disposizioni regionali in materia di programmazione ed organizzazione
socio-sanitaria e di tutela della salute),  promosso  dal  Presidente
del Consiglio dei ministri con ricorso notificato a mezzo posta il 31
gennaio - 8 febbraio 2013, depositato in cancelleria  il  4  febbraio
2013 ed iscritto al n. 13 del registro ricorsi 2013. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione Veneto; 
    udito nella camera di consiglio del 25 settembre 2013 il  Giudice
relatore Gaetano Silvestri. 
    Ritenuto che, con ricorso notificato a mezzo posta il 31  gennaio
- 8 febbraio 2013 e depositato il 4 febbraio 2013, il Presidente  del
Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso   dall'Avvocatura
generale  dello  Stato,  ha  promosso   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'articolo 7 della legge  della  Regione  Veneto  3
dicembre 2012, n. 46 (Modifiche di disposizioni regionali in  materia
di programmazione ed organizzazione socio-sanitaria e di tutela della
salute), per violazione degli artt. 97  e  117,  terzo  comma,  della
Costituzione; 
    che la  disposizione  impugnata  ha  modificato  il  comma  8-ter
dell'art. 13 della legge della Regione Veneto 14 settembre  1994,  n.
56 (Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale
in attuazione del  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502
«Riordino  della  disciplina  in  materia  sanitaria»,   cosi'   come
modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517) - secondo
il quale l'incarico di direttore  generale  delle  aziende  sanitarie
regionali aveva durata pari a tre  anni  -  ed  ha  previsto  che  il
predetto incarico abbia «di norma [...]  una  durata  pari  a  quella
della legislatura regionale» e che «Il mandato del direttore generale
scade   centottanta   giorni   dopo   l'insediamento   della    nuova
legislatura»; 
    che la norma in esame e' impugnata per violazione dell'art.  117,
terzo comma, Cost., in quanto, secondo il ricorrente,  la  stessa  si
pone in contrasto con l'art. 3-bis, comma 8, del decreto  legislativo
30 dicembre 1992,  n.  502  (Riordino  della  disciplina  in  materia
sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23  ottobre  1992,  n.
421), che esprimerebbe principi fondamentali  in  materia  di  tutela
della salute; 
    che, sempre secondo la difesa statale, l'art. 7 della legge  reg.
Veneto  n.  46  del  2012  viola  l'art.  97  Cost.,  in  quanto   il
collegamento dell'incarico di direttore generale  alla  durata  della
legislatura darebbe vita ad «una forma di spoils system nei confronti
di una figura manageriale,  come  appunto  e'  quella  del  direttore
generale delle ASL, che [...] non puo' seguire le sorti degli  organi
politici della Regione, perche'  cio'  contrasterebbe  con  il  [...]
principio di imparzialita' e buon andamento dell'amministrazione»; 
    che il ricorrente richiama, a sostegno dell'illegittimita'  della
norma impugnata, le argomentazioni della sentenza  n.  104  del  2007
della Corte costituzionale, rilevando come la norma regionale oggetto
dell'odierno giudizio presenti molte affinita' con quella esaminata e
dichiarata incostituzionale con la pronuncia citata; 
    che la Regione Veneto si e' costituita in giudizio, chiedendo  il
rigetto del ricorso; 
    che,  in   particolare,   la   resistente   contesta   l'asserita
riconducibilita' della normativa in esame alla materia della  «tutela
della salute», rinvenendo piuttosto l'ambito materiale di riferimento
nell'organizzazione amministrativa della  Regione,  rientrante  nella
competenza legislativa residuale di quest'ultima  (art.  117,  quarto
comma, Cost.); 
    che,  inoltre,  se  anche  si  potesse  ricondurre  la  normativa
impugnata  all'ambito  della  «tutela  della  salute»,  la  questione
risulterebbe infondata, poiche' la disposizione  statale  interposta,
richiamata nel ricorso, non recherebbe principi fondamentali e dunque
non sarebbe vincolante per la Regione; 
    che l'unico principio desumibile  dal  quadro  normativo  statale
sarebbe quello della «durata determinata e  breve»  dell'incarico  di
direttore generale  delle  aziende  sanitarie  regionali;  principio,
questo, che sarebbe rispettato dalla normativa regionale impugnata; 
    che, avuto riguardo  alla  prospettata  violazione  dell'art.  97
Cost., la difesa regionale assume che i suddetti direttori  generali,
sulla base  delle  modalita'  di  selezione  e  delle  funzioni  loro
assegnate,  rivestano  un  incarico  di  carattere  apicale,  con  la
conseguenza che la prevista cessazione dell'incarico stesso a seguito
della scadenza della legislatura non  sarebbe  in  contrasto  con  la
norma costituzionale richiamata; 
    che, con atto depositato il 3  giugno  2013,  il  Presidente  del
Consiglio dei ministri ha rinunciato  al  ricorso  in  considerazione
delle modifiche introdotte con la legge della Regione Veneto 19 marzo
2013, n. 2 (Norme di semplificazione in materia di  igiene,  medicina
del lavoro, sanita' pubblica e  altre  disposizioni  per  il  settore
sanitario), con la quale la resistente «si  e'  adeguata  ai  rilievi
governativi e ha fra  l'altro  abrogato  espressamente  l'articolo  7
della [...] legge regionale 46/2012»; 
    che, con atto depositato il 23 luglio 2013, la Regione Veneto  ha
accettato la suddetta rinuncia. 
    Considerato che il Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  con
atto depositato il 3 giugno 2013, in seguito alle modifiche apportate
alla impugnata disposizione dalla legge della Regione Veneto 19 marzo
2013, n. 2 (Norme di semplificazione in materia di  igiene,  medicina
del lavoro, sanita' pubblica e  altre  disposizioni  per  il  settore
sanitario), ha rinunciato al ricorso; 
    che la Regione Veneto in data 23 luglio 2013 ha  depositato  atto
di accettazione della rinuncia; 
    che, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i  giudizi
davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia  al  ricorso,  seguita
dalla accettazione della controparte, estingue il processo.