ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'articolo  2,
comma 10, della legge della  Regione  autonoma  Valle  d'Aosta/Vallee
d'Aoste  21  novembre  2012,  n.  30  (Adeguamento  del  bilancio  di
previsione per l'anno 2012 agli  obiettivi  complessivi  di  politica
economica  e  di  contenimento  della  spesa  pubblica  previsti  dal
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95  -  Disposizioni  urgenti  per  la
revisione  della  spesa  pubblica  con  invarianza  dei  servizi   ai
cittadini, nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese
del  settore  bancario  -.  Modifiche  a  disposizioni  legislative),
promosso dal  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  con  ricorso
notificato il 25-29 gennaio 2013, depositato  in  cancelleria  il  31
gennaio 2013 ed iscritto al n. 11 del registro ricorsi 2013. 
    Udito  nell'udienza  pubblica  dell'8  ottobre  2013  il  Giudice
relatore Sabino Cassese; 
    udito l'avvocato dello Stato Massimo Massella Ducci Teri  per  il
Presidente del Consiglio dei ministri. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ricorso notificato il 25-29 gennaio 2013 e depositato  in
cancelleria il 31 gennaio  2013,  il  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, ha impugnato l'articolo 2, comma 10, della legge della Regione
autonoma  Valle  d'Aosta/Vallee  d'Aoste  21  novembre  2012,  n.  30
(Adeguamento  del  bilancio  di  previsione  per  l'anno  2012   agli
obiettivi complessivi di politica economica e di  contenimento  della
spesa pubblica previsti dal decreto-legge 6  luglio  2012,  n.  95  -
Disposizioni urgenti  per  la  revisione  della  spesa  pubblica  con
invarianza dei servizi ai cittadini, nonche' misure di  rafforzamento
patrimoniale delle  imprese  del  settore  bancario  -.  Modifiche  a
disposizioni legislative), per violazione degli articoli  117,  commi
terzo e sesto, 119 e 120 della Costituzione. 
    2.-  L'art.  2  della  legge   della   Regione   autonoma   Valle
d'Aosta/Vallee d'Aoste n. 30 del  2012  detta  norme  in  materia  di
finanza locale. L'impugnato comma 10 stabilisce che «Le  disposizioni
vigenti riguardanti il sistema di tesoreria unica  non  si  applicano
agli enti locali della Regione  e  alle  istituzioni  scolastiche  ed
educative  dipendenti  dalla  Regione   che   non   usufruiscono   di
assegnazioni finanziarie statali». 
    3.- Il Presidente del Consiglio dei  ministri  lamenta  che  tale
disposizione sarebbe  in  contrasto  con  l'art.  35,  comma  8,  del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n.  1  (Disposizioni  urgenti  per  la
concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e  la  competitivita'),
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.  27,  il
quale ha previsto, ai fini della tutela dell'unita'  economica  della
Repubblica  e  del   coordinamento   della   finanza   pubblica,   la
sospensione, fino al 31 gennaio 2014, del regime di  tesoreria  mista
di cui all'art. 7, del decreto legislativo  7  agosto  1997,  n.  279
(Individuazione delle unita' previsionali di base del bilancio  dello
Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del
rendiconto generale dello Stato) e la  contestuale  applicazione  del
regime di tesoreria di cui all'art. 1 della legge 29 ottobre 1984, n.
720 (Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi
pubblici) per le Regioni, gli enti locali, le universita'  statali  e
gli enti del servizio sanitario. 
    Ad  avviso  del  Presidente  del  Consiglio  dei   ministri,   il
temporaneo ritorno al sistema di tesoreria unica, anche in base  alla
giurisprudenza costituzionale, costituirebbe «un  evidente  strumento
di coordinamento della finanza pubblica a cui il legislatore  statale
e' ricorso nell'attuale  fase  di  risanamento  urgente  dei  bilanci
pubblici, centrale e locali», troverebbe applicazione  nei  confronti
di  tutti  gli  enti  locali,   Regioni   e   province   autonome   e
rappresenterebbe, pertanto, «una riforma socio-economica  finalizzata
alla  tutela   dell'unita'   economica   della   Repubblica   ed   al
coordinamento della finanza pubblica». 
    L'art. 35, comma 8, del  decreto-legge  n.  1  del  2012  avrebbe
quindi  la  natura  di   principio   fondamentale   in   materia   di
coordinamento della finanza pubblica. Di conseguenza, la disposizione
censurata, «esonerando alcuni enti locali  ed  istituzioni  regionali
dal regime di tesoreria unica disposto dallo Stato»,  violerebbe  gli
evocati  parametri  «nell'ottica  del  coordinamento  della   finanza
pubblica, cui la Regione non puo' derogare, nonche' in  quella  della
«tutela dell'unita' economica della Repubblica». 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Il Presidente del Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato  l'articolo
2, comma 10, della legge della Regione autonoma Valle  d'Aosta/Vallee
d'Aoste  21  novembre  2012,  n.  30  (Adeguamento  del  bilancio  di
previsione per l'anno 2012 agli  obiettivi  complessivi  di  politica
economica  e  di  contenimento  della  spesa  pubblica  previsti  dal
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95  -  Disposizioni  urgenti  per  la
revisione della spesa pubblica con  invarianza  dei  servizi  nonche'
misure  di  rafforzamento  patrimoniale  delle  imprese  del  settore
bancario -. Modifiche a  disposizioni  legislative),  per  violazione
degli  articoli  117,  commi  terzo  e  sesto,  119   e   120   della
Costituzione. 
    Il ricorrente censura detta disposizione perche',  per  gli  enti
locali della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e  per  le
istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla Regione che non
usufruiscono   di   assegnazioni   finanziarie    statali,    esclude
l'applicazione  del  sistema  di  tesoreria  unica  previsto  in  via
temporanea dall'art. 35, commi 8, 9, 10 e 13,  del  decreto-legge  24
gennaio 2012, n. 1  (Disposizioni  urgenti  per  la  concorrenza,  lo
sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'),  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. 
    2.- Va innanzitutto dichiarata  l'inammissibilita',  per  difetto
assoluto di motivazione,  della  censura  riferita  alle  istituzioni
scolastiche  ed  educative   dipendenti   dalla   Regione   che   non
usufruiscono di assegnazioni finanziarie statali. 
    L'art.  35  del  decreto-legge  n.  1  del  2012,  invocato   dal
Presidente del Consiglio dei ministri quale parametro interposto, nel
disporre l'applicazione fino al 31  dicembre  2014  a  Regioni,  enti
locali, universita' statali ed enti del servizio sanitario del regime
di tesoreria  unica,  non  menziona  le  istituzioni  scolastiche  ed
educative. Queste  ultime  sono  state  assoggettate  al  sistema  di
tesoreria unica solo successivamente, con l'art. 7, commi  33  e  34,
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti  per  la
revisione  della  spesa  pubblica  con  invarianza  dei  servizi   ai
cittadini, nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese
del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135, il  quale  fa  riferimento  esclusivamente  alle
«istituzioni  scolastiche  ed  educative  statali».  Del  resto,   la
Circolare della Ragioneria generale dello Stato 31 ottobre  2012,  n.
32 (Attuazione dell'articolo 7, commi  33-34,  del  decreto-legge  n.
95/2012, convertito con modificazioni  nella  legge  n.  135/2012.  -
Assoggettamento al  sistema  di  tesoreria  unica  delle  istituzioni
scolastiche ed educative statali) riconosce, al  punto  2,  che  sono
escluse dall'ambito di applicazione del sistema  di  tesoreria  unica
«le scuole pubbliche della Regione Valle d'Aosta [...],  non  essendo
scuole statali». 
    A fronte di tale quadro normativo, il ricorrente non  ha  fornito
alcuna argomentazione sul perche' la  disposizione  impugnata,  nella
parte concernente le istituzioni scolastiche ed educative  dipendenti
dalla Regione, sarebbe in contrasto  con  la  disciplina  legislativa
statale in materia di tesoreria unica. 
    3.- Con riguardo agli enti locali della Regione, la questione  e'
fondata. 
    3.1.- Secondo quanto affermato da questa  Corte,  il  sistema  di
tesoreria unica di cui all'art. 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720
(Istituzione del sistema di tesoreria unica  per  enti  ed  organismi
pubblici) e all'art. 35, comma 8, del decreto-legge n. 1 del 2012, e'
«uno  strumento  essenziale  per  assicurare  il   contenimento   del
fabbisogno finanziario dello  Stato  ordinamento»,  che  consente  di
«emettere una minore quantita'  di  titoli  di  Stato»:  la  relativa
disciplina «rientra tra le scelte  di  politica  economica  nazionale
adottate per far fronte alla contingente  emergenza  finanziaria,  si
colloca nell'ambito dei principi fondamentali di coordinamento  della
finanza  pubblica  -  la  cui  determinazione  spetta  alla  potesta'
legislativa statale -  e  comporta  evidenti  implicazioni  anche  in
materia di tutela del risparmio e dei mercati finanziari. Compete  al
legislatore  statale,  quindi,  regolare  il  funzionamento  di  tale
sistema» (sentenza n. 311 del 2012). 
    Questa  Corte  ha  percio'  accertato  la  natura  di   principio
fondamentale in materia di coordinamento della  finanza  pubblica  di
quanto disposto dall'art. 35, comma 8, del  decreto-legge  n.  1  del
2012, il quale introduce una disciplina di «carattere  transitorio  e
non incide sulla disponibilita' delle  risorse  di  Regioni  ed  enti
locali, che sono comunque tenuti a contribuire  al  contenimento  del
fabbisogno finanziario del settore pubblico allargato»  (sentenza  n.
311 del 2012). 
    In particolare, va sottolineato che le  disposizioni  legislative
statali in materia di tesoreria unica si applicano sia alle Regioni a
statuto ordinario, sia a quelle a statuto  speciale,  tra  le  quali,
sotto questo profilo, vi e' «una piena  equiparazione»  (sentenza  n.
311 del 2012). Una singola Regione, infatti, non puo'  sottrarre  gli
enti locali del proprio territorio a un sistema diretto  alla  tutela
dell'unita' economica nazionale (art. 120 Cost.). 
    3.2.- Le norme di rango statutario della Regione  autonoma  Valle
d'Aosta/Vallee d'Aoste  non  prevedono  per  gli  enti  locali  della
Regione un regime di tesoreria  diverso  da  quello  delineato  dalla
disciplina legislativa statale (sentenza n. 334 del  2009).  Infatti,
l'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 28 dicembre 1989,  n.  431
(Norme di attuazione dello statuto  speciale  per  la  regione  Valle
d'Aosta in materia di  finanze  regionali  e  locali),  si  limita  a
stabilire  che  «[i]l  regime  di   gestione   delle   disponibilita'
finanziarie e delle giacenze di tesoreria della regione e degli  enti
da essa dipendenti compete alla regione medesima, in armonia  con  il
[...] titolo IV della legge 5 agosto 1978, n. 468». Gli enti  locali,
pero', non possono essere  considerati  «dipendenti»  dalla  Regione,
perche'    sono    dotati    dalla    Costituzione    di    autonomia
politico-amministrativa,  regolamentare  e   finanziaria;   ne',   al
riguardo, assume rilievo l'eventuale trasferimento agli enti  stessi,
da parte dalla Regione, di somme di provenienza statale o  regionale.
Peraltro, la disposizione di attuazione dello statuto e' «attributiva
di funzioni tenute a svolgersi entro i confini di una  competenza  di
tipo concorrente» (sentenza  n.  412  del  1993),  nel  rispetto  dei
principi fondamentali stabiliti dalla  legislazione  statale,  tra  i
quali rientrano le norme sul sistema di tesoreria unica. 
    3.3.- In conclusione, il censurato art. 2, comma 10, della  legge
della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste n. 30  del  2012,
sottraendo gli enti locali della Regione all'applicazione del sistema
di tesoreria unica previsto dall'art. 35, comma 8, del  decreto-legge
n. 1 del 2012, lede un principio fondamentale di coordinamento  della
finanza pubblica previsto dalla  legislazione  statale  ai  fini  del
contenimento del fabbisogno finanziario  dello  Stato  ordinamento  e
dell'unita' economica nazionale (sentenza n.  311  del  2012),  cosi'
violando gli artt. 117, terzo comma, e 120 Cost. 
    Va,   dunque,    dichiarata    l'illegittimita'    costituzionale
dell'impugnata disposizione, limitatamente  alle  parole  «agli  enti
locali della Regione e». 
    Restano assorbiti gli ulteriori profili di censura.