ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  della   delibera
legislativa statutaria della Regione  Puglia,  approvata  in  seconda
lettura con deliberazione  del  Consiglio  regionale  dell'11  maggio
2012, n. 86 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 12  maggio
2004, n. 7 - Statuto della Regione Puglia), promosso  dal  Presidente
del Consiglio dei ministri con ricorso  notificato  il  20-22  giugno
2012, depositato in cancelleria il 26 giugno 2012 ed iscritto  al  n.
99 del registro ricorsi 2012. 
    Udito nella camera di consiglio del 9  ottobre  2013  il  Giudice
relatore Sabino Cassese. 
    Ritenuto che, con ricorso  notificato  il  20-22  giugno  2012  e
depositato il 26 giugno 2012 (ricorso n. 99 del 2012), il  Presidente
del Consiglio dei Ministri, rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura
generale  dello  Stato,  ha  impugnato  l'art.   1   della   delibera
legislativa statutaria  della  Regione  Puglia  dell'11  maggio  2012
(Modifiche e integrazioni alla legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 -
Statuto della Regione Puglia), approvata dal Consiglio regionale,  in
prima lettura,  con  deliberazione  n.  74  del  24  gennaio  2012  e
confermata, in seconda  lettura,  con  deliberazione  n.  86  dell'11
maggio 2012, per violazione degli articoli 117,  terzo  comma,  della
Costituzione, e 14, comma 1, lett. a), del  decreto-legge  13  agosto
2011,  n.  138  (Ulteriori  misure  urgenti  per  la  stabilizzazione
finanziaria  e  per  lo  sviluppo),  convertito,  con  modificazioni,
dall'art.  1,  comma  1,  della  legge  14  settembre  2011,  n.  148
(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto
2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione
finanziaria  e  per  lo  sviluppo.   Delega   al   Governo   per   la
riorganizzazione della  distribuzione  sul  territorio  degli  uffici
giudiziari); 
    che la delibera  legislativa  statutaria  della  Regione  Puglia,
composta da un unico  articolo,  riduce  il  numero  dei  consiglieri
regionali pugliesi da settanta a sessanta; 
    che, secondo  l'Avvocatura  generale  dello  Stato,  la  modifica
statutaria, pur prevedendo una riduzione del numero dei  consiglieri,
e' in contrasto con l'art. 14, comma 1, lett. a),  del  decreto-legge
n. 138 del 2011, convertito dalla legge n. 148 del 2011, in  base  al
quale il numero massimo dei consiglieri regionali, ad esclusione  del
Presidente della Giunta regionale, deve essere «uguale o inferiore  a
20 per le Regioni con popolazione fino ad un milione di  abitanti;  a
30 per le Regioni con popolazione fino a due milioni di  abitanti;  a
40 per le Regioni con popolazione fino a quattro milioni di abitanti;
a 50 per le Regioni con popolazione fino a sei milioni di abitanti; a
70 per le Regioni con popolazione fino ad otto milioni di abitanti; a
80 per le Regioni  con  popolazione  superiore  ad  otto  milioni  di
abitanti», e che la Regione Puglia, avendo,  secondo  le  rilevazioni
statistiche,  4.091.259  abitanti,  dovrebbe  rispettare  un   numero
massimo di consiglieri pari a cinquanta; 
    che la Regione Puglia non si e' costituita; 
    che in data 4 dicembre 2012 la Regione Puglia  ha  approvato,  in
seconda lettura, la deliberazione  statutaria  n.  125,  con  cui  ha
disposto la riduzione  del  numero  dei  consiglieri  da  settanta  a
cinquanta,  conformemente  all'art.  14,  comma  1,  lett.  a),   del
decreto-legge n. 138 del 2011; 
    che il Presidente del Consiglio dei ministri, in data 26 febbraio
2013, ha depositato atto di rinuncia al ricorso. 
    Considerato che il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  ha
impugnato  l'art.  1  della  delibera  legislativa  statutaria  della
Regione Puglia dell'11 maggio 2012  (Modifiche  e  integrazioni  alla
legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 - Statuto della Regione Puglia),
approvata  dal   Consiglio   regionale,   in   prima   lettura,   con
deliberazione n. 74 del 24 gennaio  2012  e  confermata,  in  seconda
lettura, con deliberazione n. 86 dell'11 maggio 2012, per  violazione
degli articoli 117, terzo comma, della Costituzione, e 14,  comma  1,
lett. a), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori  misure
urgenti per  la  stabilizzazione  finanziaria  e  per  lo  sviluppo),
convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della  legge  14
settembre 2011, n. 148 (Conversione in legge, con modificazioni,  del
decreto-legge 13  agosto  2011,  n.  138,  recante  ulteriori  misure
urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.  Delega
al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio
degli uffici giudiziari); 
    che la Regione Puglia non si e' costituita; 
    che, successivamente, il ricorrente ha rinunciato al ricorso; 
    che, in  mancanza  di  costituzione  in  giudizio  della  Regione
resistente, la rinuncia al ricorso determina, ai sensi  dell'art.  23
delle  norme  integrative  per   i   giudizi   davanti   alla   Corte
costituzionale, l'estinzione del processo (ex  multis,  ordinanze  n.
302, 283, 282 e 29 del 2012).